Formazione Continua, Assicurazione, Consigli di Disciplina

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1 Formazione Continua, Assicurazione, Consigli di Disciplina Dr. Ilan Boscarato 1

2 Come si è arrivati a dover parlare questi argomenti? Avete già avuto un breve excursus storico 2

3 R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 (1) Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie. - Diritti civili - Esame di stato - Rispetto dei requisiti richiesti nel regolamento 3

4 R.D. 1 marzo 1928, n. 842 Regolamento per l'esercizio della professione di chimico - Chimico è solo colui che ha superato l esame di stato - Viene istituito l albo dei chimici (ass sindacali ora consigli) - Disciplina e tenuta dell albo - Critieri per l iscrizione all albo - Cittadinanza, diritti civili esame di stato - Domanda di iscrizione - Iscrizione univoca - Cancellazione dall albo - Motivi disciplinari, dimissioni, perdita di cittadinanza trasferimento - Pene - Avvertimento, censura, sospensione, cancellazione - Attribuzione esclusiva delle perizie in materia chimica - Attività di vigilanza 4

5 L. 25 aprile 1938, n. 897 Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. 1. Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti. 2. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari. 5

6 D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (1) Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali 1. Definisce: - Custodia dell albo - Composizione del consiglio - Modalità di elezione - Modalità di scioglimento del consiglio - Modalità di pagamento della quota di iscrizione 2. Definisce le commissioni centrali ora CNC 3. Definisce le disposizioni amministrative comuni e i criteri per far parte delle commissioni, ora consigli 6

7 D.M. 1 ottobre 1948 Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici. L. 3 agosto 1949, n. 536 Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D. Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. 7

8 L. 10 giugno 1978, n. 292 (1). Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette. Articolo unico. - Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti. 8

9 D.P.R. 5 giugno 2001, n Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti 1. Definisce l ambito di applicazione ( chimici / non modifica i vecchi) 2. Istituisce le sezioni negli albi 3. Istituisce i settori negli albi 4. Definisce le norme generali 5. Riguarda l esame di stato Sezione a sezione B Numero di prove 4 totali con eventuali esoneri Contenuto delle prove in linea con la professione Normativa vigente inalterata 6. Tirocinio 7. Definisce le competenze del professionista chimico 9

10 D.L.24 giugno 2004, n. 158 «Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali» Legge 27 Luglio 2004, n Concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d' ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali. 10

11 DPR8 luglio 2005, n.169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" Abolizione delle tariffe professionali 11

12 RIASSUMENDO : CREAZIONE : AMMINISTRAZIONE E POI? 12

13 Consiglio Dell Ordine Professionale Dei Chimici Provincia Di Trieste Come ci vede il legislatore? EVOLUZIONE 13

14 Direttiva 2005/36/CE: Riconoscimento delle qualifiche professionali Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Legge 14 settembre 2011, n. 148;Conversione del DL DPR 7 agosto 2012, n. 137 : Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali 14

15 Si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro dell Unione europea (UE) che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti. La direttiva distingue tra «libera prestazione di servizi» e «libertà di stabilimento», basandosi sui criteri indicati dalla Corte di giustizia: durata, frequenza, periodicità e continuità della prestazione. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI Temporanea o occasionale in altro stato e possibile dimostrando 2 anni di esperienza se non regolamentata Possono essere richieste: una dichiarazione con validità annuale che attesti assicurazione, nazionalità residenza l iscrizione pro forma presso l organismo professionale competente Ulteriori informazioni a garanzia del cliente Scambio proattivo di informazioni fra stati LIBERTA DI STABILIMENTO Direttiva 2005/36/CE: Permanente trasferimento dell attività professionale nello stato ospitante 15

16 Direttiva 2005/36/CE: Regime generale di riconoscimento delle qualifiche Il regime generale si applica alle professioni che non sono oggetto di norme di riconoscimento specifiche, nonché a talune situazioni nelle quali il professionista non soddisfa le condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento. Si basa sul principio del riconoscimento reciproco, ferma restando la possibilità di applicare misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal lavoratore interessato e quella richiesta nello Stato membro ospitante. La misura di compensazione potrà consistere in un tirocinio d'adattamento o in una prova attitudinale. La scelta spetta, salvo deroga, all'interessato. Qualora l'accesso ad una professione, o il suo esercizio, sia regolamentato in uno Stato membro ospitante, cioè dipenda dal possesso di qualifiche professionali determinate, l'autorità competente di tale Stato membro consente l'accesso a detta professione e il suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali. Tuttavia, il richiedente deve possedere un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, che attesta un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante. Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni Es medico 16

17 Direttiva 2005/36/CE: Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali Occorre presentare una domanda individuale di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante. Questa domanda va corredata di un certo numero di documenti e certificati. L autorità competente dispone di un mese per confermare il ricevimento della domanda e per indicare eventuali documenti mancanti. In teoria, entro tre mesi dal ricevimento del fascicolo completo deve essere adottata una decisione, benché sia prevista una proroga di un mese nell'ambito del regime generale di riconoscimento. Il rigetto della domanda deve essere debitamente motivato. Un rigetto o l'assenza di una decisione entro il termine stabilito, deve poter essere oggetto di ricorso nell'ambito della giurisdizione nazionale. Il cittadino di uno Stato membro deve poter utilizzare il proprio titolo di formazione e, eventualmente, la relativa abbreviazione, nonché il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o da un'organizzazione (cfr. allegato I), i cittadini degli Stati membri devono iscriversi a tale organizzazione o associazione per poter utilizzare il titolo. Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti possiedano le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione. Tale disposizione deve essere applicata in maniera proporzionata, il che esclude l'imposizione di esami sistematici di lingue prima dell'avvio di un'attività professionale. 17

18 Direttiva 2005/36/CE: Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali Per facilitare l'applicazione delle disposizioni descritte in precedenza, la presente direttiva prevede una stretta collaborazione tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine, come pure l'introduzione delle seguenti disposizioni: la designazione in ogni Stato membro di un coordinatore incaricato di facilitare un'applicazione uniforme della direttiva; la nomina, da parte degli Stati membri, di punti di contatto incaricati di fornire ai cittadini qualsiasi informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali e di aiutarli nel far valere i loro diritti, in particolare grazie a contatti con le autorità competenti in materia di domande di riconoscimento; la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali; la consultazione, in maniera appropriata da parte della Commissione, di esperti dei vari gruppi professionali. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione sul funzionamento del regime. 18

19 DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Art 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche 1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. 19

20 DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, art.3 Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) L accesso alla professione è libero b) Obbligo di seguire percorsi di formazione continua c) Tirocinio per l accesso all attività professionale CNC d) Compenso pattuito al conferimento dell incarico rispetto del principio di trasparenza e) Obbligo di stipula di assicurazione a garanzia del cliente f) Consigli di disciplina separazione dei poteri amministrativo e disciplinare g) Pubblicità informativa 20

21 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali Regolamento di attuazione dei principi dettati dall articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate Definizione e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita'; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti. 21

22 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 3. Albo unico nazionale 1. Albo territoriale: 1. Consiglio territoriale 2. Pubblico 3. Provvedimenti disciplinari 2. Albo unico nazionale 1. Presso il CNC 2. Aggiornato dai consigli territoriali 22

23 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa 1. Ammessa con ogni mezzo 1. Attività professionale 2. Titoli 3. Qualifiche 4. Compensi 2. Funzionale all oggetto veritiera e corretta 3. Violazioni al punto 2 costituiscono illecito disciplinare 23

24 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 5. Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Entrata in vigore (omissis) 24

25 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 6. Tirocinio per l accesso 1. Obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti. (chimici si) 1. Carattere teorico e pratico 2. Con durata massima di 18 mesi 2. Registro dei praticanti - ordine territoriale 3. Affidatario 1. 5 anni 2. Max 3 praticanti 4. Max 6 mesi all estero 5. Definite le modalità temporali di svolgimento ( lavoro pubblico privato) non costituisce però lavoro subordinato 25

26 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 6. Tirocinio per l accesso 1. Interruzione 3 mesi inefficacia 2. Deontologia 3. Corsi di formazione 1. Regolamento CNC 2. Contenuti consiglio 3. Durata minima 200 ore 4. Verifica della frequenza e del profitto 4. Rilascio certificato di frequenza (5 anni) 26

27 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 7. Formazione continua 1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 27

28 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 7. Formazione continua 1. CNC disciplina con l emanazione di un regolamento (approvazione ministero) 1. Modalità e condizioni 2. Requisiti minimi nazionali 3. Valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua 2. Convenzioni per il mutuo riconoscimento con le università 3. Attività svolta in cooperazione con altri enti 28

29 DPR 7 agosto 2012, n. 137 Art 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie 1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 29

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31 FORMAZIONE CONTINUA QUESTA è FORMAZIONE? Il progresso non dorme: FORMATI E AGGIORNATI 31

32 Formazione continua Art 7.DPR 137/2012 CNC REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI CHIMICI (19-20/07/2013 revisione 02/10/2013) (in approvazione al ministero) 32

33 Formazione continua REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI CHIMICI INTRODUZIONE: PRINCIPI BASE 13 articoli 1. Definizioni 2. Formazione professionale continua 3. Durata e contenuto dell obbligo 4. Eventi ed attività formative 5. Riconoscimento crediti formativi professionali 6. Esoneri 7. Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell obbligo formativo 8. Pubblicazione dei crediti formativi 9. Attività del consiglio territoriale 10. Controlli del consiglio dell ordine 11. Commissione di valutazione 12. Attribuzioni del CNC 13. Entrata in vigore e norme transitorie 33

34 Formazione continua Principi di base Al Consiglio Nazionale dei Chimici e ai Consigli dell Ordine dei Chimici territoriali è affidato il compito di tutelare l interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei Chimici, nell interesse della collettività; al Consiglio Nazionale dei Chimici è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale; il Codice deontologico all'art. 7 impone al chimico il dovere di competenza, prevedendo, fra l altro, che Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza e che l accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell incarico ; 34

35 Formazione continua Principi di base il Codice deontologico dispone: «È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l attività»; l obbligo formativo è assolto, tra l altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico», rispettando «i regolamenti del Consiglio Nazionale dei Chimici e del Consiglio dell Ordine Territoriale di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»; 35

36 Formazione continua Principi di base Il considerando 39 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio mette in evidenza che «data la rapidità dell evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l apprendimento lungo tutto l arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici» 36

37 Formazione continua Definizioni Professionista Chimico: il soggetto in possesso del titolo abilitativo a svolgere la professione di Chimico a seguito del superamento dell Esame di Stato o del riconoscimento da parte dello Stato Italiano della equipollenza del titolo posseduto in altro Stato. Esercizio della professione di Chimico: l'attività svolta da un iscritto all'ordine dei Chimici, in forma libera, societaria o come dipendente pubblico di impresa privata, che abbia per oggetto gli effetti della Chimica sulle attività umane, sull'ambiente e sulla salute e le relative certificazioni pareri, giudizi o classificazioni ivi incluso ciò che attiene all'identificazione qualitativa e quantitativa delle specie chimiche su sostanze o materiali di qualsiasi natura, nonché ogni attività che la legge prevede possa essere svolta da chi è in possesso del titolo di Chimico o Chimico Iunior. 37

38 Formazione continua Definizioni Formazione professionale continua: il mantenimento di un livello culturale teorico ed applicativo tale da permettere la corretta esecuzione delle attività ricadenti nel campo di applicazione della professione di Chimico senza pregiudizio dell interesse pubblico. Credito formativo: l unità base in cui si articola la formazione continua. CFP 38

39 Formazione continua Definizioni Programma di formazione continua: le attività e gli eventi di accrescimento, approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze e delle competenze giudicate rilevanti per gli aspetti generali della professione e, in particolar modo, a quelle in campo chimico, in tutte le sue applicazioni. Soggetto accreditato a proporre attività di formazione continua: ogni struttura formativa degli Ordini professionali territoriali dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento, del Consiglio Nazionale dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento (omissis)gli Enti di formazione, pubblici e privati, che rispettino i requisiti indicati all art. 5 comma 6, possono richiedere l accreditamento (omissis) Posizione di incompatibilità: il legame economico inteso quale partecipazione all utile o di rapporto di dipendenza, o il rapporto di controllo o il rapporto parentale sino al quarto grado tra il soggetto incaricato ed il soggetto destinatario della prestazione. 39

40 Formazione continua Articolo 2. (regolamento) 1. I Chimici hanno l obbligo di aggiornare, migliorare e perfezionare la propria preparazione professionale. 2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 40

41 Formazione continua Articolo 3. Durata e contenuto dell obbligo 1. L obbligo di formazione decorre dal 1 gennaio dell anno solare successivo a quello di superamento dell'esame di Stato. 2. Al momento del superamento dell'esame di Stato si accreditano 150 CFP. 3. L anno formativo coincide con quello solare. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 50 CFP dal totale accreditato. 41

42 Formazione continua Articolo 3. Durata e contenuto dell obbligo 4. Ai fini dell assolvimento degli obblighi di cui all articolo 2, ad ogni Professionista Chimico sono attribuiti crediti formativi professionali secondo i criteri indicati nei successivi articoli 4 e 5. Per esercitare la professione l iscritto deve possedere una quantità minima di CFP pari a L unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale, in generale, a 1 ora di attività formativa. Nel caso di utilizzo di attività formativa in e-learning questa dovrà essere svolta in modalità a comprova di presenza. 6. Ogni Professionista Chimico sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, correlate all attività professionale esercitata o nell ambito del Programma di formazione continua, nelle forme indicate ai successivi articoli 4 e 5. 42

43 Formazione continua Articolo 3. Durata e contenuto dell obbligo 7. Almeno n. 3 CFP all'anno deve derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. 8. Il Professionista Chimico ha facoltà di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di superamento dell'esame di Stato e l inizio dell obbligo formativo. 9. Il Professionista Chimico ha la possibilità di vedersi riconosciuti ogni anno un massimo di 75 CFP. 43

44 Formazione continua Articolo 3. Durata e contenuto dell obbligo 10. La verifica dell adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio dell Ordine con le modalità previste dal successivo articolo Con la cessazione dell attività lavorativa cessa l obbligo dell assolvimento degli obblighi formativi. 44

45 Formazione continua Articolo 4. Eventi ed attività formative 1. Le attività formative sono realizzate da soggetti accreditati a proporre attività di formazione continua. 2. Gli eventi formativi possono essere organizzati dai Consigli degli Ordini territoriali, dalle Università, dagli Enti Nazionali di Ricerca o dai soggetti che rispondono ai requisiti stabiliti dal consiglio Nazionale dei Chimici in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 6. 45

46 Formazione continua Articolo 4. Eventi ed attività formative 3. Ove l evento sia organizzato dalle Università o direttamente dal Consiglio dell Ordine territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti è affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici. Ove l'evento sia organizzato da altri soggetti la rispondenza ai requisiti è verificata ai sensi dell art. 5 comma6 dal Consiglio dell Ordine territoriale. 4. Sono considerati eventi formativi a) convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde; b) crediti ECM, ottenuti nel settore sanità; c) altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio territoriale dell Ordine. 5. Sono considerate attività formative a) frequenza a master universitari con conseguimento del relativo diploma; b) frequenza di corsi di formazione e specializzazione professionale; c) altri corsi individuati dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio territoriale dell Ordine. 46

47 Formazione continua Articolo 4. Eventi ed attività formative 6. Poiché presuppongono un attività di studio preparatoria, sono equiparati agli eventi formativi ( 60%max) a) le attività di relatore nelle lezioni negli eventi formativi di cui al comma precedente del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti, b) le attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato per l abilitazione all'esercizio di Chimico, organizzati da e in collaborazione con i Consigli territoriali dell'ordine, nonché la partecipazione in qualità di membro delle commissioni esaminatrici per gli stessi esami, c) le pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione nazionale o internazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti collegati alle attività dei chimici, d) la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali della categoria professionale o altri soggetti riconosciuti dal Consiglio Nazionale. 7. Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata del Professionista Chimico il Consiglio dell'ordine territoriale può autorizzare una percentuale superiore. 47

48 Formazione continua Articolo 5. Riconoscimento crediti formativi professionali 1. Gli eventi e le attività formative di cui all articolo 4 devono essere coerenti col Programma di formazione continua e, in generale, riferiti alle materie oggetto delle attività di cui al Capo VII articolo 36 Attività professionali, del D.P.R , n. 328 secondo l'appartenenza dell'iscritto nella sezione A o alla sezione B. 2. Le tabelle esemplificative che seguono stabiliscono le corrispondenze tra le attività 48

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50 MAX 60% CFP annui 50

51 MAX 60% CFP annui 51

52 Formazione continua Articolo 5. Riconoscimento crediti formativi professionali 3. Le attività equiparate possono contare per non più del 60% del totale dei CFP svolti annualmente dal Professionista Chimico. 4. L attività formativa documentata da un Professionista Chimico dovrà essere svolta presso un soggetto accreditato ad erogare attività di formazione continua. Nel caso non siano rispettati tali requisiti sarà la Commissione di valutazione di cui all articolo 11 ad attribuire autonomamente i crediti nella misura massima di 12 CFP. 5. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza del Professionista Chimico, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell Ordine, secondo quanto indicato negli articoli che precedono. 52

53 Formazione continua Articolo 5. Riconoscimento crediti formativi professionali 6. I soggetti che vogliono svolgere l attività formativa ordinaria devono rispondere ai requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Chimici con proprio atto da emanare entro il 30 settembre di ogni anno precedente a quello in cui avrà validità previa acquisizione di parere vincolante da parte del ministro vigilante. Ad esclusione dell e-learning sono considerati accreditati alla formazione ordinaria in ogni caso i soggetti che rispondono ai requisiti stabiliti dal Decreto 25 maggio 2001 n. 166 o le corrispondenti leggi regionali. 7. I soggetti che chiedono di essere accreditati sopportano le spese amministrative necessarie per svolgere le verifiche. 8. I soggetti accreditati sostengono i costi per la certificazione dei crediti formativi erogati a ogni professionista. 9. Il Consiglio Nazionale dei Chimici quantifica ogni anno il costo di tali spese per singola attività e ne dà pubblicità sul proprio sito. 53

54 Formazione continua Modulistica Articolo 6. Esoneri 1. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dai soggetti formatori secondo quanto previsto all'art. 7 comma 1 o direttamente dall interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 2 dell art. 7. (30 giorni) 2. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunita del Consiglio Nazionale dei Chimici. 54

55 Formazione continua Articolo 6. Esoneri 3. Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall obbligo formativo al Consiglio territoriale competente. In caso di accoglimento dell istanza l esonero decorre dalla data di presentazione dell istanza stessa. 4. Nei casi previsti al comma 1 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 2 dell art

56 Formazione continua Articolo 7. Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell obbligo formativo 1. I crediti formativi, conseguiti dai Professionisti Chimici attraverso soggetti formatori accreditati, sono comunicati dai soggetti formatori secondo i criteri stabiliti dal comma 6 dell articolo Ciascun Professionista Chimico può depositare al Consiglio dell Ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo, seguito nell anno precedente con modalità diverse dalle attività proposte da soggetti accreditati, anche mediante autocertificazione. 56

57 Formazione continua Articolo 7. Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell obbligo formativo 3. La relazione di cui al comma 2 deve essere presentata al Consiglio dell'ordine al quale il Professionista Chimico è iscritto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento la relazione. L Ordine territoriale provvederà ad avviare il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi della normativa vigente per i procedimenti delle pubbliche amministrazione cosi come individuate dall art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n

58 Formazione continua Articolo 7. Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell obbligo formativo 4. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 5. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. 6. Per i dipendenti iscritti all Albo, ne viene data comunicazione al datore di lavoro per eventuali autonome sanzioni, fermo restando l obbligo di vigilanza dell Ordine sulle attività svolte dall ente pubblico o privato per l ambito di competenza. 58

59 Formazione continua Articolo 8. Pubblicazione dei crediti formativi 1. Il Professionista Chimico può indicare di aver assolto l obbligo della formazione professionale permanente in tutte le forme di comunicazione ammesse dal codice deontologico. 2. L Ordine deve predisporre un elenco degli iscritti con l indicazione dei crediti formativi maturati e dell assolvimento dell obbligo formativo ed eventualmente dei crediti formativi maturati; può decidere altresì di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che svolgano attività di formazione permanente oltre i minimi richiesti. 3. Il conseguimento nell'arco di un triennio di almeno 100 CFP in una specifica materia oggetto delle attività di cui al Capo VII articolo 36 Attività professionali, del D.P.R , n. 328 relativamente alla sezione dell'albo nella quale è iscritto o è comunque iscrivibile, supportato dalla prova documentale di avere portato a termine un adeguato numero di incarichi relativi a tale materia nel triennio, permette al Professionista Chimico di indicare in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività la dicitura esperto in, previa comunicazione al Consiglio dell'ordine, che procederà al relativo controllo ed approvazione. 59

60 Formazione continua Articolo 9. Attività del Consiglio dell Ordine Territoriale 1. Ciascun Consiglio dell Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio attraverso le forme opportune ivi incluso le norme in materia di accesso agli atti pubblici. 2. In particolare, i Consigli dell Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell offerta formativa che intendono proporre nel corso dell anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l ordinamento professionale. Il piano dell offerta formativa non deve contenere elementi atti a produrre una posizione discriminatoria a favore di uno o più soggetti preventivamente individuati. 60

61 Formazione continua Articolo 9. Attività del Consiglio dell Ordine Territoriale 3. I Consigli dell Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri consigli dell Ordine. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni di Chimici, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, purchè agli Ordini non derivi alcuna utilità, diretta o indiretta, in aggiunta a quella consistente nel recupero dalle spese di organizzazione degli eventi. 61

62 Formazione continua Articolo 9. Attività del Consiglio dell Ordine Territoriale 4. Entro il 1 dicembre di ogni anno, i Consigli dell Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale dei Chimici una relazione che illustri il piano dell offerta formativa dell anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, i crediti acquisibili pro capite, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione. 5. I Consigli dell Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni dei chimici, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale dei chimici. 62

63 Formazione continua Articolo 10. Controlli del Consiglio dell Ordine 1. Il Consiglio dell Ordine verifica l effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte dei Professionisti Chimici, anche attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 4 e Ai fini della verifica, il Consiglio dell Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere al Professionista Chimico chiarimenti e documentazione integrativa. 3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate e segnala tempestivamente al Consiglio Nazionale il soggetto formatore accreditato coinvolto nell attività di formazione. 63

64 Formazione continua Articolo 10. Controlli del Consiglio dell Ordine 4. Ai fini della verifica, il Consiglio dell Ordine svolge attività di controllo accertando che i soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi rispondano ai requisiti di all'articolo 5 comma 6 del presente regolamento. 5. Il Consiglio dell'ordine, su richiesta del Professionista Chimico, autorizza ad indicare nelle comunicazioni la dicitura esperto in per chi consegue nel triennio almeno n. 100 crediti formativi in una specifica materia. Detta autorizzazione sarà concessa dal Consiglio dell Ordine su richiesta dell interessato, se supportata dalla prova documentale anche resa mediante auto certificazione - di avere portato a termine un adeguato numero di incarichi relativi a tale materia e dopo il relativo controllo da parte dell Ordine. 6. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell Ordine si avvale di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. Il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata. 64

65 Formazione continua Articolo 10. Controlli del Consiglio dell Ordine 7. Avverso alla decisione dell Ordine territoriale il Chimico può presentare ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici versando quale contributo alle spese la somma di Euro 150 (centocinquanta). Il Consiglio Nazionale dei Chimici sentite le parti dietro loro richiesta ed esaminate le memorie a corredo e gli atti del procedimento svolto dall Ordine territoriale emetterà apposita delibera vincolante per le parti. 65

66 Formazione continua Articolo 10. Controlli del Consiglio dell Ordine 8. Il Consiglio dell'ordine invia entro il 31 marzo al Consiglio Nazionale dei Chimici una relazione sulle attività svolte nel complesso dai Professionisti Chimici afferenti al proprio Consiglio indicando le criticità riscontrate nella verifica degli eventi formativi ai quali i Professionisti Chimici hanno partecipato, il numero dei Professionisti Chimici che non hanno rispettato l'obbligo formativo, il numero dei Professionisti Chimici che hanno fatto richiesta di esonero di cui all'art. 6, le motivazioni delle richieste di esonero, il numero delle richieste ed il riproporzionamento accordati, il nome ed il numero di iscrizione di coloro a cui è stata accordata la dicitura esperto in di cui al comma 4 del presente articolo nonché la materia o le materie della quale sono riconosciuti esperti. 66

67 Formazione continua Articolo 11. Commissione di valutazione 1. La Commissione di valutazione è composta da cinque membri, designati dai Consigli dell Ordine e scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato purchè non in posizione di incompatibilità; uno dei membri deve essere consigliere dell Ordine. 2. La Commissione di valutazione può essere in comune tra più Ordini; 3. La Commissione di valutazione è nominata per ogni quadriennio di osservazione. 4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente; 5. Per l attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi. 67

68 Formazione continua Articolo 12. Attribuzioni del Consiglio Nazionale dei Chimici 1. Il Consiglio Nazionale dei Chimici: a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo; b) verifica che gli eventi formativi organizzati dalle Università, dagli Ordini territoriali o da soggetti terzi in collaborazione con gli Ordini territoriali rispondano ai requisiti previsti ai sensi dell'art. 5 comma 6; c) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell Ordine a norma del precedente art. 9 comma 4, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio Nazionale dei Chimici, esprimendo il proprio parere sull adeguatezza dei piani dell offerta formativa organizzati dai Consigli dell Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l obiettivo di assicurare l effettività e l uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale dei Chimici; 68

69 Formazione continua Articolo 12. Attribuzioni del Consiglio Nazionale dei Chimici 1. Il Consiglio Nazionale dei Chimici: d) esamina le relazioni di cui all'art. 10 comma 8 trasmesse ogni anno da parte dei Consigli dell'ordine territoriale per valutare la necessità di intervenire con correttivi e/o modificazioni al presente regolamento. e) verifica a campione lo svolgimento dell'attività formativa gestita dai Consigli dell'ordine territoriale e le attività delle Commissioni di valutazione di cui all'art. 11. f) può accreditare soggetti formatori, individuati nel comma 6 dell articolo 1, che rispettano i requisiti fissati secondo le modalità stabilite al comma 6 dell articolo 5 e che siano altresì di rilevanza nazionale. 69

70 Formazione continua Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 settembre Il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre a) In deroga a quanto previsto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento per il periodo 1 settembre dicembre 2014 vengono detratti 25crediti, nel periodo 1 gennaio dicembre 2015 vengono detratti 30 crediti e nel periodo 1 gennaio gennaio 2016 vengono detratti 40 crediti; b) Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull'attività svolta di cui all'art. 7 entro il 31 gennaio 2015; c) Il Consiglio dell'ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione di cui all'art. 10 comma 8 del presente Regolamento eventualmente integrata di tutte le informazioni che il Consiglio dell'ordine ritiene utile per la successiva valutazione da parte del Consiglio Nazionale; d) Entro il 30 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale dei Chimici sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli degli Ordini di cui alla lettera c) del presente comma valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento; 70

71 Formazione continua Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie 3. A tutti i Chimici Professionisti abilitati, ed iscritti all albo professionale alla data del 1 settembre 2013, sono attribuiti 150 CFP. 4. In via di prima applicazione del regolamento di formazione continua ed in fase sperimentale, nel periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 il professionista chimico può provvedere ad un numero di crediti non superiore a 30 l'anno attraverso lo studio individuale. In questo caso al momento della predisposizione della relazione di cui all'articolo 7 comma 2 il professionista chimico specifica le materie e gli argomenti oggetto dello studio individuale e si sottoporrà ad una verifica della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11. La commissione di valutazione avrà l'obbligo di verificare l'apprendimento tramite lo studio individuale svolto dal professionista chimico entro il 30 aprile. 5. Ai fini della determinazione dei crediti iniziali da assegnare ad ogni professionista, il Professionista Chimico che abbia svolto attività corrispondenti a quelle previste all articolo 5, ne può richiedere il riconoscimento a far data dalla entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n

72 Formazione continua RIASSUMENDO STRUTTURA DI BASE: Crediti formativi professionali: 1h 1CFP (unità base) PUNTO ZERO : ESAME DI STATO 150 CFP Decurtazione d ufficio di -50 CFP/anno Recuperare Minimo per esercitare 25CFP Massimo numero CFP acquisibili 75CFP/anno Obbligatori 3CFP/anno DEONTOLOGIA 72

73 Formazione continua RIASSUMENDO RICONOSCIMENTO Attività accreditate AUTOMATICO Attività non accreditate VALUTAZIONE COMUNICAZIONE Soggetti accreditati AUTOMATICA Iscritto relazione ( 31/01) [CV] VALUTAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 73

74 Formazione continua RIASSUMENDO DISPOSIZIONI TRANSITORIE FORMAZIONE PREGRESSA ( ottobre 2011) SOTTRAZIONE CREDITI PROGRESSIVA CFP CFP CFP STUDIO PERSONALE 30CFP 74

75 & 75

76 Obbligo di ASSICURAZIONE per il professionista 76

77 Art 5. DPR 137/2005 Obbligo di assicurazione 1.Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3.Entrata in vigore (omissis) ASSICURAZIONE 77

78 ASSICURAZIONE 1. L obbligo di stipulare idonea polizza professionale è collegato all esercizio dell attività professionale. 2. L obbligo in esame ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio professionale derivante dall esercizio dell attività. 3. Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano "clienti": perché non esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, esercitino l attività professionale esclusivamente per conto dell amministrazione o dell ente di appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi. 4. In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea Assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad. es. per colpa grave ), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall Amministrazione o dall azienda. 78

79 ASSICURAZIONE I chimici dipendenti da qualsiasi azienda o ente pubblico o privato possono esimersi dal sottoscrivere in proprio una polizza assicurativa RC professionale verso i terzi clienti dell'azienda se l'azienda o l ente stesso è, a sua volta, assicurata per coprire tali rischi nei confronti i committenti. La circostanza deve essere esplicita, e non può essere presunta. Se, il contratto d'opera intellettuale può essere sottoscritto dall'azienda o ente che è datore di lavoro del professionista dipendente, appare evidente che nei confronti dei terzi, committenti, questa stessa azienda o ente deve dotarsi di copertura assicurativa "idonea". Lo stesso professionista può essere chiamato a rispondere dei rischi marginali di colpa grave (art C.C.) dal "suo committente", che è il datore di lavoro. Tale rischio residuo deve essere coperto da idonea assicurazione a carico del professionista dipendente. E questo indipendentemente dalla natura giuridica dell'azienda o Ente che è datore di lavoro del professionista. 79

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