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1 Allegato A Regione Toscana Direzione generale delle politiche formative, beni e attività culturali Settore FSE Sistema della formazione e dell orientamento SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE NEL QUADRO DEGLI STANDARD MINIMI NAZIONALI Indirizzi regionali per l'attuazione dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze realizzati nell ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale (in attuazione dell art. 2 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R)

2 Premessa: finalità e caratteristiche del documento, e glossario minimo Nella prospettiva della strutturazione del sistema per il riconoscimento e la certificazione delle competenze nel sistema integrato regionale di istruzione e formazione professionale (a sua volta articolato in quattro diversi processi: descrizione, validazione, dichiarazione e certificazione - come meglio si dirà in seguito), con il presente documento ci si propone di definire alcuni indirizzi regionali per la regolamentazione dei diversi dispositivi, con riferimento sia alle competenze acquisite in contesti formali, che a quelle acquisite in contesti non formali e informali. I riferimenti concettuali e linguistici utilizzati sono quelli delineati nel documento La valorizzazione delle competenze nel sistema regionale integrato: scenari ed approcci per la contestualizzazione che contiene un analisi degli scenari di riferimento e dello specifico contesto toscano per accompagnare la riflessione e l attivazione del confronto con diversi attori regionali coinvolti. Pur costituendo un primo nucleo di regole generali, pertanto, il presente documento si presenta come tappa intermedia per il lavoro di impostazione di un quadro di standard di riferimento fondati sulle competenze, attualmente in via di definizione nei documenti validati o in corso di validazione da parte del Comitato regionale di coordinamento per la realizzazione del sistema regionale delle competenze (Cfr. Dal Repertorio regionale dei profili professionali agli standard professionali: proposta per un sistema di descrizione e classificazione delle figure professionali fondato sulle competenze - rev che riporta quanto validato nella riunione del del Comitato regionale, e I settori di attività economica e le figure professionali del sistema integrato toscano - rev ). In particolare, il presente documento si propone di: delineare (anche in forza di quanto già sedimentato nel sistema toscano in termini di indirizzi normativi e prassi operative) le linee essenziali della disciplina relativa ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze (come definiti in precedenza), realizzati in contesti di apprendimento formali ; individuare alcuni primi elementi di riferimento rispetto alla disciplina dei processi di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. La finalità ultima è quella di garantire un sistema di dispositivi istituzionali in grado di offrire al cittadino la possibilità di valorizzare le proprie competenze, nel senso di conferire ad esse un valore socialmente ed istituzionalmente riconoscibile, e quindi potenzialmente spendibile, nei diversi contesti formativi e professionali. Proprio al fine di delineare un sistema realistico e coerente con le caratteristiche di fondo del sistema integrato di lifelong learning toscano, nel definire questo primo nucleo di regole soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento e la certificazione nei contesti formali - si è tenuto conto dell attuale normativa vigente in materia di formazione professionale (D.G.R. 870/2003 e successive modifiche), nonché delle recenti innovazioni introdotte nel sistema delle attestazioni a seguito del riordino del Repertorio regionale dei profili professionali, previsto dalla D.G.R. 903/2005 Disciplinare per la gestione del Repertorio regionale dei profili professionali e delle qualifiche della formazione professionale. A seguito della condivisione dei dispositivi delineati, sarà inoltre necessario verificare le modifiche da apportare al Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, in particolare in relazione all esame finale attualmente previsto per i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica/specializzazione. 2

3 GLOSSARIO MINIMO Dal momento che molti dei termini cui ci si riferisce in questo documento possono assumere significati diversi in relazione ai contesti d uso e/o ai soggetti che li utilizzano, si ritiene utile ai fini dell avvio della riflessione premettere il seguente glossario che contiene la definizione di ciascuno dei principali termini richiamati nel testo, e dei processi e/o dispositivi cui questi corrispondono. Attestazione : riferito alle competenze, il termine indica genericamente i diversi tipi di processo formalizzato finalizzati a fornire elementi informativi istituzionalmente garantiti di diverso ordine in relazione alle competenze acquisite dagli individui nei contesti formali, non formali e informali. Nel sistema integrato toscano tali processi specifici sono i quattro seguenti: descrizione, validazione, dichiarazione e certificazione. Attestato: costituisce la tipologia di prodotto conseguibile in esito ai diversi tipi di processo formalizzato in precedenza indicati. Affinché possa fornire elementi informativi istituzionalmente garantiti di diverso ordine in relazione alle competenze acquisite dagli individui, per i diversi tipi di attestato sono definiti specifici format che rispettano standard minimi di trasparenza e leggibilità. Riconoscimento: riferito alle competenze, il termine ha un significato plurimo. Da un lato, infatti, denota il processo personale mediante il quale un individuo (anche eventualmente con il supporto di un operatore qualificato) a seguito della ricostruzione della propria esperienza formativa e professionale riesce a riconoscere le competenze che essa gli ha consentito di acquisire. Dall altro lato, invece, denota il processo istituzionale mediante il quale un soggetto pubblico (o privato, in quanto da questo abilitato) stabilisce una corrispondenza tra competenze acquisite dall individuo in un ambito specifico (formale, non formale o informale) e determinati segmenti di percorso formativo formale, e rispetto a quest ultimo attribuisce all individuo un credito, che gli consente di abbreviarne la durata, a parità di obiettivi. Altri possibili significati del termine non sono ricompresi in questo documento. Riconoscimento e certificazione : si è inteso con questa locuzione comprensiva proporre una definizione unitaria dei diversi processi e dispositivi - che esitano in un attestato - dei quali si tratta in questo documento e che concorrono a configurare il sistema regionale in via di costruzione (descrizione, validazione, dichiarazione, certificazione; cfr. di seguito per una definizione analitica) Descrizione : riferito alle competenze, il termine indica nel sistema toscano il processo formalizzato ed i relativi dispositivi finalizzati a ricostruire e mettere in trasparenza le competenze comunque maturate e di cui la persona è in possesso; la descrizione delle competenze costituisce il primo passo per l attribuzione eventuale di un valore d uso alle stesse, e viene realizzata dall individuo stesso, con il supporto metodologico di un operatore qualificato, soprattutto nell ambito di servizi di orientamento. Validazione: riferito alle competenze, il termine indica nel sistema toscano il processo attraverso il quale gli apprendimenti acquisiti da un soggetto nell ambito della propria esperienza maturata in contesti non formali e informali vengono analizzati e descritti dal soggetto stesso con il supporto di un operatore qualificato, e vengono successivamente posti in relazione con gli apprendimenti che costituiscono l obiettivo dei percorsi formali di formazione, in funzione del riconoscimento dei crediti corrispondenti. A seguito di una validazione, è possibile inoltre per il soggetto richiedere la certificazione corrispondente, dopo avere sostenuto le prove di valutazione previste al riguardo. 3

4 Dichiarazione : riferito alle competenze, il termine indica nel sistema toscano il processo attraverso il quale il soggetto titolare di azione formativa formale descrive le competenze acquisite dalla persona mediante la partecipazione all attività formativa e ne attesta il possesso da parte della stessa, a seguito della verifica operata sulla base del sistema di valutazione adottato e preventivamente dichiarato per quella specifica azione formativa. In questo caso, il termine indica anche il prodotto di tale processo, ovvero il tipo di attestato conseguibile. Le competenze oggetto di dichiarazione devono sempre essere riferibili al sistema degli standard regionali (professionali e formativi), pur costituendone eventualmente un sottoinsieme parziale. In tal senso, la dichiarazione costituisce, in termini di attribuzione di valore, una tappa ulteriore rispetto alla semplice descrizione, e può essere propedeutica alla certificazione. Anche a seguito di una dichiarazione, è possibile per il soggetto richiedere all organismo competente la certificazione corrispondente, dopo avere sostenuto le prove di valutazione previste al riguardo. Certificazione: riferito alle competenze, il termine indica nel sistema toscano il processo mediante il quale l organismo pubblico - o altro soggetto da esso specificamente abilitato - rilascia, a seguito di verifica mediante prove, un attestato formale relativo al possesso di determinate competenze da parte dell individuo; tale garanzia ha validità nell ambito del sistema di education a fini di riconoscimento di crediti formativi, e nell ambito dei servizi al lavoro a fini di miglioramento dell incrocio tra domanda e offerta. Obiettivi formativi: costituiscono i traguardi, espressi in termini di competenze da acquisire, ai quali vengono finalizzati i percorsi di apprendimento formali; sono individuati dai soggetti che erogano i percorsi formativi, i quali li esprimono in termini di competenze, anche in relazione agli standard professionali del sistema integrato di lifelong learning, nonché a eventuali standard di percorso definiti per specifiche tipologie o canali di formazione. Contesto formale di acquisizione di competenze (formal learning): contesto specificatamente strutturato e organizzato (in termini di obiettivi, tempi e supporti) come contesto finalizzato all apprendimento, nel quale viene coinvolto l individuo con la specifica finalità di sviluppare determinate competenze e di conseguire un attestato relativamente a quanto appreso. Tipicamente, tale contesto è costituito dal sistema di istruzione e formazione professionale. Contesto non formale di acquisizione di competenze: contesto che pur non essendo specificatamente e/o esclusivamente strutturato come contesto di apprendimento (in termini di obiettivi, tempi e supporti), costituisce luogo di esercizio di attività che producono lo sviluppo di competenze; a tale contesto, seppure non formalizzato, la persona partecipa con la finalità prioritaria di apprendere (non-formal learning). Contesto informale di acquisizione di competenze: contesto non predisposto e finalizzato all apprendimento di competenze, ma che pure determina nella persona che opera in essi lo sviluppo di competenze; tale sviluppo, quindi, generalmente non è frutto di un operazione intenzionale della persona (si tratta quindi di informal learning). Libretto formativo: si tratta del dispositivo già previsto dall Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 e dal D.M. MLPS 174/2001, ripreso dalla legge 30/2003 che lo individua quale strumento per la registrazione e la documentazione del complesso dell esperienza formativa e professionale (formal, non formal e informal) dell individuo, e delle competenze che queste gli hanno consentito di acquisire. Costituisce il contenitore nel quale vengono raccolti i diversi tipi di attestati indicati in questo documento (descrizioni, dichiarazioni, certificati, validazioni). In questo senso, esso si configura nello stesso tempo come un portfolio, inteso nel senso originario del 4

5 termine, ovvero come contenitore di evidenze, e non nella diversa accezione attribuita al termine dal Decreto del MIUR n. 100/2002 (art. 3 comma 2 lettera b). Valorizzazione : riferito all individuo ed alle competenze, il termine indica la finalità essenziale che ispira l azione del soggetto pubblico di programmazione e conseguentemente il sistema di riconoscimento e certificazione. Il sistema infatti è volto a consentire all individuo sia di riconoscere le proprie competenze, sia di vedersele socialmente risconosciute, ottenenendo un formale attestato che gli consenta di trarne benefici sia in relazione al sistema di istruzione e formazione professionale regionale (es. mediante riconoscimento di crediti), sia in relazione al sistema dei servizi per l impiego (es. mediante minori tempi di attesa e offerte di lavoro più mirate e congruenti). Per tali motivi, della valorizzazione delle competenze dell individuo beneficiano anche il sistema di education e il sistema delle imprese, e quindi l azione di governo pubblico del sistema. Pertanto, le attività non specificatamente strutturate per conseguire obiettivi di apprendimento, ovvero diverse dai percorsi formativi, si possono configurare come non-formali o informali a seconda che l apprendimento costituisca o meno la finalità principale con la quale l individuo svolge tali attività. In entrambi i casi l apprendimento sviluppato non è direttamente oggetto di certificazione, ma richiede un processo preliminare di validazione che consenta l individuazione delle competenze acquisite. Sulla base di tale comune caratteristica correlata alla certificabilità delle competenze sviluppate, le due modalità di apprendimento vengono considerate in maniera unitaria nel presente documento. 5

6 Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze I diversi processi di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nell ambito dei percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale sono orientati da un lato alla valorizzazione delle competenze degli individui e dall altro alla loro messa in trasparenza in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l impiego ed al sistema delle imprese. Tali processi coinvolgono, con ruoli e funzioni diverse, gli attori della formazione e dell istruzione professionale, nonché le imprese che realizzano formazione per i propri dipendenti, e si distinguono in (cfr. il glossario precedente): descrizione delle competenze validazione delle competenze dichiarazione delle competenze certificazione delle competenze I processi di riconoscimento e certificazione delle competenze devono contemperare: l esigenza di standardizzazione, che si concretizza nel riferimento agli standard professionali condivisi da tutti i sistemi del lifelong learning indicati in premessa, e costituiti dall insieme delle figure professionali che fanno parte del sistema, aggregate per settori economici e per ambiti di attività, e descritte per Unità di Competenze; l esigenza di riconoscimento, che si concretizza in un dispositivo che permetta di identificare ed attestare lo specifico insieme di competenze acquisite da ciascun individuo, in modo che esse possano essere messe in relazione con i titoli e le qualifiche del sistema di istruzione e formazione professionale regionale; l esigenza di correttezza e di equità sociale, che si concretizza nella verifica del possesso di competenze secondo procedure definite, trasparenti e registrate ogni volta che si tratta di attestare competenze; l esigenza di trasparenza che, nella logica sollecitata anche dalla Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (Europass), si concretizza nel fatto che i prodotti dei processi di attestazione delle competenze sono predisposti in un ottica di massima trasparenza e leggibilità dei contenuti in essi indicati, utilizzando riferimenti e linguaggi condivisi. 1 Il processo di descrizione delle competenze Con termine descrizione riferito alle competenze, si indica nel sistema toscano il processo formalizzato ed i relativi dispositivi finalizzati a ricostruire e mettere in trasparenza le competenze comunque maturate e di cui la persona è in possesso; la descrizione delle competenze costituisce il primo passo per l attribuzione eventuale di un valore d uso alle stesse, e viene realizzata dall individuo stesso, con il supporto metodologico di un operatore qualificato, soprattutto nell ambito di servizi di orientamento e nei servizi per l impiego. 6

7 Le principali attività che strutturano il processo di descrizione in tali ambiti sono le seguenti: - definizione consensuale della finalità, delle regole e dei prodotti in output; - elaborazione guidata del curriculum, secondo un formato standard (ad oggi, tale formato è quello del libretto formativo nella forma approvata con DM del 10 ottobre 2005 ); - individuazione, descrizione e/o elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite (comprese le relative evidenze ), secondo il formato standard. La descrizione è una attività che l individuo intraprende su base esclusivamente volontaria, e si distingue dalla autodescrizione in forza del supporto di un operatore qualificato e della presenza di una procedura formalizzata e standardizzata. 2 I processi di dichiarazione e di certificazione delle competenze Il processo di dichiarazione viene attivato dall organismo titolare di azione formativa formale : - al termine dei percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di attestato di specializzazione, oppure - in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione, sia in percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o attestato di specializzazione, sia in percorsi non finalizzati al conseguimento di tali attestazioni. L abilitazione al rilascio della dichiarazione viene concessa all organismo formativo nell ambito del rilascio dell accreditamento per lo svolgimento di attività formative; è invece soggetta a procedura specifica e per singolo intervento (su richiesta) per le imprese che realizzino attività formative per i propri dipendenti (cfr. il paragrafo successivo). Il processo di certificazione viene attivato dai soggetti di seguito indicati su richiesta del singolo individuo e relativamente ai nuclei di competenza effettivamente acquisiti e verificabili, e per i quali intenda ottenere attestato formale spendibile nel sistema dell education e dei servizi al lavoro. Tale processo riguarda competenze che possono essere state acquisite in diversi contesti: - se acquisite mediante percorsi formativi (formal learning), esse saranno già state oggetto di dichiarazione - qualora invece siano state acquisite mediante esperienza extra-formativa (non formal o informal learning), esse potranno essere già state oggetto di un processo di descrizione e/o di validazione. In questo caso, il processo di certificazione dovrà tenere conto degli esiti di tali processi. 2.1 I soggetti preposti alla certificazione delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale La funzione di certificazione delle competenze con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale regionale è svolta dai Servizi provinciali per la certificazione. Nell esercizio della funzione, tali Servizi presiedono alle seguenti attività: 7

8 a) rilascio di certificazioni di Unità di competenze o di attestati di qualifica su richiesta di singole persone; b) vigilanza sulla qualità dei processi e dei relativi dispositivi di dichiarazione e di certificazione delle competenze posti in atto dagli organismi abilitati a tali funzioni, e conseguente raccordo con il sistema regionale di accreditamento delle sedi di tali organismi; c) collaborazione con la Regione alla gestione e all aggiornamento del sistema regionale di standard professionali costituito dalle figure professionali articolate in Unità di competenze; d) assistenza alla compilazione ed all aggiornamento del Libretto formativo da parte dei singoli individui; e) integrazione e raccordo con i servizi erogati nell ambito dei Centri per l impiego, individuati quali punti di primo contatto della singola persona con il sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze. Come evidenziato dal punto b), l amministrazione regionale può attribuire ad organismi accreditati in base a specifica normativa regionale anche la funzione di certificazione delle competenze sviluppate dagli individui che partecipano ai percorsi formativi, anche quando non erogati direttamente dagli stessi organismi. Lo svolgimento della funzione di certificazione da parte di tali organismi accreditati è subordinato alla verifica da parte dell amministrazione regionale del possesso di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento, e connessi al rispetto di specifici parametri e standard per l attuazione del processo di certificazione. Nell ambito del processo di revisione della normativa in materia di accreditamento, tali requisiti saranno inseriti tra i requisiti minimi per l ottenimento dell accreditamento ed il successivo mantenimento dello stesso, in modo che tutti gli organismi di formazione accreditati dalla Regione possano garantire anche lo svolgimento della funzione di certificazione per conto dell amministrazione regionale/provinciale. L amministrazione regionale può altresì attribuire la sola funzione di dichiarazione di competenze (che compete agli organismi accreditati) anche ad imprese che intendano realizzare percorsi formativi per i propri dipendenti. Tali imprese sono tenute a garantire il rispetto di specifici requisiti previsti per l abilitazione a questo tipo di funzione, come specificato nel paragrafo seguente. 2.2 Requisiti per l abilitazione alla funzione di certificazione delle competenze e per l abilitazione alla funzione di dichiarazione delle competenze L abilitazione allo svolgimento della funzione di certificazione delle competenze sviluppate nell ambito dei percorsi formativi di tipo formale viene concessa all organismo accreditato che garantisce: l esplicitazione degli obiettivi formativi dei percorsi erogati, espressi in termini di Unità di competenze e riferiti alle figure professionali presenti nel sistema regionale degli standard la coerenza dei percorsi formativi rispetto agli obiettivi esplicitati; la coerenza dei percorsi formativi rispetto ad eventuali standard di percorso definiti a livello regionale/nazionale. Il processo di certificazione deve essere realizzato dall organismo mediante: 8

9 a) il presidio delle diverse attività da parte di un responsabile del processo (Responsabile della certificazione), appositamente selezionato e formato, ed autorizzato dall amministrazione regionale per lo svolgimento di questa specifica funzione; b) la realizzazione di un sistema di valutazione delle unità di competenza coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse; c) il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione delle certificazioni Relativamente al requisito di cui al punto a), il responsabile del processo deve garantire: - la verifica di coerenza tra gli obiettivi formativi del percorso ed il sistema degli standard professionali di riferimento (Unità di competenza e figure professionali); - la verifica di coerenza tra gli obiettivi formativi del percorso e l effettivo svolgimento dello stesso. Relativamente al requisito di cui al punto b), lo svolgimento delle prove di verifica ed i relativi esiti devono essere sottoposti a controllo da parte del Servizio provinciale per la certificazione delle competenze, per la necessaria verifica di correttezza e regolarità. La verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di certificazione da parte dell organismo per conto dell amministrazione regionale/provinciale verrà inserita tra i requisiti per l accreditamento, nell ambito della revisione della normativa regionale inerente il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione. In tal modo, la concessione dell accreditamento abiliterà l organismo allo svolgimento della funzione per conto dell amministrazione regionale. Il corretto svolgimento della funzione di certificazione riscontrato mediante gli opportuni controlli costituirà condizione per il mantenimento dei requisiti per l accreditamento L abilitazione allo svolgimento della funzione di dichiarazione delle competenze acquisite nell ambito dei percorsi formativi di tipo formale, viene concessa all impresa, che nell ambito degli interventi formativi rivolti ai propri dipendenti, garantisce: l esplicitazione degli obiettivi formativi dei percorsi erogati, espressi in termini di Unità di competenza riferite alle figure professionali presenti nel sistema regionale degli standard la coerenza dei percorsi formativi rispetto agli obiettivi esplicitati; la coerenza dei percorsi formativi rispetto ad eventuali standard di percorso definiti a livello regionale/nazionale. Il processo di dichiarazione deve essere presidiato dall impresa specificamente abilitata, mediante: a) l individuazione di un responsabile del processo che garantisca coerenza tra gli obiettivi formativi del percorso ed il sistema degli standard professionali di riferimento (Unità di competenza e figure professionali); b) l individuazione e la definizione trasparente delle metodologie di verifica dell acquisizione delle competenze; c) il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione della dichiarazione di competenze. 9

10 2.3 Conferimento agli organismi della funzione di certificazione e abilitazione delle imprese alla dichiarazione delle competenze Il conferimento della funzione di certificazione, ovvero il riconoscimento di idoneità allo svolgimento di tale funzione, da parte dell amministrazione regionale agli organismi formativi che risultano in possesso degli specifici requisiti previsti al punto precedente avviene con la concessione all organismo stesso dell accreditamento per lo svolgimento di attività formative. Si tratta di una funzione aggiuntiva rispetto a quella di erogazione di attività formativa finanziata o riconosciuta, finora svolta dall organismo formativo in forza della concessione dell accreditamento. Il conferimento avviene sulla base di specifici criteri sia relativamente alle condizioni minime di rilascio, sia rispetto alle condizioni di mantenimento, la cui disciplina sarà inserita in quella più generale che regola l accreditamento. L amministrazione regionale ed i Servizi provinciali per la certificazione organizzano ed attuano il controllo e il monitoraggio per verificare la correttezza e la coerenza dei processi di certificazione attuati dagli organismi abilitati, nell ambito dei controlli realizzati per il mantenimento dell accreditamento. L abilitazione allo svolgimento della funzione di dichiarazione, concessa dall amministrazione regionale alle imprese che, realizzando interventi formativi finanziati o riconosciuti per i propri dipendenti, risultano in possesso degli specifici requisiti previsti per il presidio di tale processo, costituisce riconoscimento di idoneità allo svolgimento di tale funzione. Si tratta di una funzione aggiuntiva rispetto a quella di erogazione di attività formativa svolta dall impresa a seguito di concessione di finanziamento o riconoscimento da parte dell amministrazione provinciale, ai sensi di quanto previsto dall art. 17 della L.R. 32/ Per tale motivo, la dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di dichiarazione verrà ricompresa nel processo di candidatura e nell ambito della relativa valutazione delle proposte formative da parte dell amministrazione stessa per lo svolgimento di attività finanziata o riconosciuta. L abilitazione concessa all impresa ha validità unicamente in relazione alla singola attività formativa per la quale viene concessa. Per mantenere l abilitazione allo svolgimento della funzione di dichiarazione delle competenze, così come per poter continuare a svolgere la funzione di certificazione, una delle condizioni necessarie è costituita dall obbligo da parte rispettivamente delle imprese abilitate e degli organismi formativi accreditati di fornire agli utenti informazioni trasparenti circa la funzione loro riconosciuta, e quindi circa il tipo di attestato conseguibile dai partecipanti ai percorsi formativi erogati. 2.4 Caratteristiche professionali e criteri generali per la selezione e la autorizzazione dei Responsabili della certificazione Il Responsabile della certificazione deve essere individuato da parte dell organismo accreditato nell ambito di un elenco di soggetti preventivamente autorizzati dall amministrazione regionale a svolgere tale funzione in base al possesso di specifici requisiti. La funzione di responsabile della certificazione comporta il presidio degli aspetti metodologici connessi a: - formulazione e composizione delle prove di verifica in coerenza con gli indirizzi regionali, anche al fine di garantire l imparzialità della valutazione; - composizione e modalità di lavoro del nucleo di esperti individuati dall organismo per la somministrazione e valutazione delle prove. 10

11 Il responsabile della certificazione garantisce inoltre il corretto svolgimento delle prove di verifica. I requisiti per ottenere l autorizzazione allo svolgimento della funzione riguardano titoli di istruzione e formazione abbinati ad un periodo di esperienza lavorativa (A) e partecipazione a formazione specifica. (B). Più precisamente: A) Titoli ed esperienza lavorativa - diploma di laurea conseguito nell ambito di classi di laurea attinenti che saranno individuate + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell apprendimento di almeno 4 anni, oppure - diploma di laurea specialistica nell ambito di classi di laurea attinenti che saranno individuate + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell apprendimento di almeno 2 anni. Soltanto in fase di prima attuazione della presente disciplina, è ammesso quale requisito attinente i titoli di istruzione e formazione l esperienza lavorativa il - titolo di istruzione del secondo ciclo (qualsiasi indirizzo) + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell apprendimento di almeno 6 anni. B) Formazione specifica - aver partecipato ad uno specifico percorso formativo su metodologie e tecniche della valutazione dell apprendimento e sulle caratteristiche del sistema di formazione professionale regionale della durata di almeno 100 ore (programmato dalla Regione), superando l esame finale. A fronte di specifiche esperienze adeguatamente documentate, potranno essere riconosciuti ai candidati crediti per un massimo di 60 ore, in relazione alle competenze professionali già possedute. Per il mantenimento della autorizzazione, il responsabile della certificazione deve garantire la partecipazione ad interventi formativi (programmati dalla Regione) di aggiornamento di almeno 40 ore nell arco temporale di durata dell autorizzazione. L amministrazione regionale provvede ad emanare periodicamente un apposito avviso di bando per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati, definendo nel dettaglio i criteri per la verifica delle stesse. A seguito di tale verifica, coloro che possiedono i requisiti previsti sono inseriti in un elenco regionale cui gli organismi accreditati ed abilitati alla certificazione devono fare riferimento per l individuazione del soggetto che presidia il processo di certificazione. La persistenza dei requisiti viene verificata dalla amministrazione regionale ogni tre anni. Lo svolgimento della funzione di Responsabile della certificazione da parte delle persone autorizzate è sottoposto al controllo dei Servizi provinciali per la certificazione. Il sistema di autorizzazione prevede la revoca della stessa in caso di accertate inadempienze e/o scorrettezze commesse dal Responsabile della certificazione nello svolgimento della funzione. L impianto di tale sistema di autorizzazione verrà avviato con una prima azione sperimentale che permetterà di verificare le condizioni attuative della presente disciplina al fine di consolidare e portare a regime la procedura di autorizzazione e di verifica di mantenimento dei requisiti; in tale prospettiva, saranno valorizzate le sinergie attivabili con i soggetti operanti nel settore dei servizi di 11

12 istruzione e formazione che per le loro competenze distintive nell ambito della valutazione dell apprendimento possono contribuire al funzionamento a regime del sistema di qualificazione/autorizzazione e mantenimento/aggiornamento della professionalità dei certificatori. 2.5 Tipologia degli attestati in esito ai percorsi di formazione formale I percorsi di formazione formale del sistema di istruzione e formazione professionale regionale possono dare esito ai seguenti tipi di attestato: a) La dichiarazione di competenze Nell ambito di un percorso di formazione non finalizzato al conseguimento di attestato di qualifica/specializzazione o in caso di interruzione di un percorso formativo è sempre previsto il rilascio da parte dell organismo accreditato di una dichiarazione di competenze; essa viene rilasciata anche dalle imprese abilitate al rilascio di tale attestato per percorsi formativi rivolti ai propri dipendenti per i quali abbiano fatto richiesta di finanziamento o riconoscimento all amministrazione provinciale. Tale tipo di attestato si differenzia dall attestato di frequenza, poiché quest ultimo costituisce unicamente un attestato della effettiva partecipazione ad un percorso formativo, che qualsiasi organismo titolare dell azione formativa può rilasciare indipendentemente dal possesso dell accreditamento regionale o di abilitazione. La dichiarazione di competenze attesta le competenze sviluppate dalla persona attraverso la partecipazione all attività formativa, così come sono state verificate nell ambito della stessa. La modulistica per tali tipologie di attestazioni è definita a livello regionale e rispetta gli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze definiti dall Accordo siglato in Conferenza Unificata il b) I diversi tipi di attestato conseguibili in esito al processo di certificazione delle competenze La certificazione delle competenze costituisce l unico tipo di processo che permette di attribuire un valore formale e legale alle competenze acquisite. I diversi tipi di attestato che tale processo può produrre garantiscono alla persona l effettiva spendibilità delle competenze certificate, in funzione sia del riconoscimento di crediti in relazione ad un diverso percorso formativo, sia del matching tra domanda ed offerta di lavoro nell ambito dei servizi per l impiego. Il processo di certificazione è attivato su richiesta dell interessato e si conclude con il rilascio di uno dei seguenti tipi di attestato: certificato di competenze, qualora la certificazione riguardi conoscenze e capacità che fanno riferimento alle Unità di competenza che caratterizzano le figure professionali previste dal sistema regionale integrato dell istruzione, formazione e lavoro; attestato di qualifica professionale, qualora la certificazione riguardi l insieme di Unità di competenza che caratterizzano un profilo professionale del sistema regionale della formazione e istruzione professionale, a sua volta definito sulla base delle figure professionali del sistema regionale integrato dell istruzione, formazione e lavoro; attestato di specializzazione, qualora la certificazione riguardi il conseguimento di nuclei di competenze specialistiche rispetto a quelle di un profilo professionale regionale o rispetto ad un titolo di istruzione professionale. 12

13 Il processo di certificazione può essere attivato anche a partire dalla presa in carico delle dichiarazioni di competenze precedentemente rilasciate all individuo da organismi accreditati nei seguenti casi: * percorsi non finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica/specializzazione * interruzione del percorso prima del suo completamento, * dichiarazioni di competenze rilasciate da imprese abilitate. Sulla base di quanto attestato nelle dichiarazioni di competenze, i Servizi provinciali per la certificazione effettuano gli accertamenti e le prove di verifica secondo gli standard definiti e procedono, in caso di esito positivo, al rilascio del certificato di competenze o dell attestato di qualifica professionale, quando ne ricorra il caso. Il rilascio dell attestato di qualifica professionale è effettuato dai Servizi provinciali per la certificazione delle competenze e costituisce l esito del processo di certificazione previsto in relazione ad un determinato profilo professionale regionale. Gli organismi formativi accreditati, e, quindi, abilitati alla funzione di certificazione, qualora realizzino percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica professionale o di specializzazione, rilasciano l attestato di qualifica professionale o di specializzazione ai partecipanti che hanno concluso il percorso superando le prove in esso previsto. Ciascun Servizio provinciale per la certificazione ha la facoltà di delegare agli organismi formativi che ne facciano esplicita richiesta il rilascio dell attestato di qualifica professionale o di specializzazione anche a persone che eventualmente non hanno frequentato presso l organismo certificatore il/i percorso/i formativo/i che ha/nno permesso di acquisire le competenze che compongono il profilo professionale cui l attestato si riferisce. In tal caso, comunque, l organismo abilitato è soggetto ai requisiti di cui ai precedenti punti 2.3 e 2.4. L Amministrazione provinciale resta garante della validità giuridica dell attestato. Pertanto, si possono verificare i seguenti casi: - il Servizio, sulla base delle dichiarazioni di competenze rilasciate in precedenza alla persona - che ha fatto richiesta di rilascio di attestato di qualifica - da organismi accreditati o da imprese abilitate, effettua le verifiche e gli accertamenti previsti e provvede a rilasciare l attestato di qualifica professionale, oppure indirizza la persona presso un organismo accreditato, che svolgerà per conto del Servizio provinciale la funzione di certificazione per il rilascio dell attestato, con ciò che essa presuppone (analisi della documentazione e delle evidenze; eventuale prova; valutazione); - nel caso che la persona partecipi ad un percorso formativo erogato da organismo accreditato e finalizzato al conseguimento di attestato di qualifica/specializzazione, il rilascio dell attestato di qualifica professionale (o di quello di specializzazione) avviene alla conclusione del percorso, senza necessità di una specifica richiesta della persona. In tale caso il rilascio dell attestato di qualifica professionale o di specializzazione può sostituire (ricomprendendoli in sé) i certificati di competenza relativi alle Unità di competenza che compongono la figura/profilo professionale di riferimento. La modulistica per tali tipi di attestato è definita a livello regionale e rispetta gli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze definiti dall Accordo siglato in Conferenza Unificata il

14 3 Il processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale Quanto previsto in termini di certificazione delle competenze nella parte precedente del presente documento si applica esclusivamente alla attestazione delle competenze acquisite nell ambito di quella parte del sistema formale che è costituita dal sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Con il termine validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (di seguito, per brevità, si utilizzerà solo la locuzione sintetica validazione delle competenze ), si definisce qui il dispositivo - ed il relativo processo operativo - che consente alle persone di ricostruire e documentare anche le esperienze realizzate in ambiti non formali, e di vedere riconosciute le competenze in essi acquisite, ponendole in relazione con le competenze oggetto dei percorsi formali di istruzione e formazione, e dando luogo al riconoscimento di crediti in funzione di tali titoli. La validazione delle competenze viene attivata dalla persona interessata e comprende: una prima fase di ricostruzione dell esperienza maturata in contesti non formali e informali (a partire da quelli menzionati nella legge 30/2003) e delle competenze che questa ha consentito di acquisire; tale fase viene affrontata dall individuo con il supporto di operatori in possesso di specifiche professionalità una seconda fase di vera e propria validazione degli elementi emersi da tale ricostruzione, da parte di una commissione a ciò specificamente preposta. La fase di ricostruzione dell esperienza è finalizzata a: - inquadrare la situazione di validazione, ovvero le finalità, le regole, i soggetti, i prodotti, - supportare l individuo nella elaborazione del proprio curriculum, secondo un formato standard; - supportare l individuo nella elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze non formal e informal ricostruite (comprese le evidenze che la sostengono), secondo il formato standard. La fase di validazione riguarda la convalida degli elementi emersi dalla ricostruzione; gli esiti di questa fase possono essere: - la validazione delle competenze che risultano acquisite in base alla ricostruzione effettuata; - la richiesta di ulteriore approfondimento della ricostruzione, per precisare alcuni elementi della stessa o documentare meglio le evidenze; a seguito di tale approfondimento, può avvenire la validazione delle competenze acquisite. A seguito della validazione delle competenze, è possibile per l individuo: inserirsi un percorso formativo di tipo formale nel sistema dell istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo ulteriore delle competenze emerse dalla validazione ed il conseguimento di un certificazione relativa ad Unità di competenze o di attestato di qualifica o di specializzazione; sostenere le prove di verifica per la certificazione delle competenze validate, secondo gli standard propri del dispositivo di certificazione. 14

15 3.1 I soggetti coinvolti nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale Il processo di validazione delle competenze viene attivato su richiesta della persona interessata al Servizio provinciale per la certificazione istituito presso la Amministrazioni provinciale, che può realizzare l intero processo con propri operatori, oppure affidarne la gestione a organismi accreditati specificamente abilitati allo svolgimento di tale funzione. I criteri e le modalità di individuazione di tali organismi sono disciplinati da specifica normativa regionale. I Servizi provinciali per la certificazione e gli organismi abilitati allo svolgimento del processo di validazione delle competenze garantiscono il rispetto degli indirizzi regionali generali relativi al sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze comunque acquisite, nonché delle specifiche regole e degli standard che verranno definiti dalla Regione al riguardo. 4 Avvio della sperimentazione dei dispositivi per il riconoscimento e la certificazione delle competenze Al fine di verificare la funzionalità del sistema di regole, dei dispositivi e degli strumenti delineati nel presente documento, nonché l impatto dello stesso sull attuale sistema regionale di istruzione e formazione professionale, la Regione Toscana intende effettuare una sperimentazione in alcuni ambiti territoriali e su alcune specifiche filiere formative, sulla base della quale procedere nella eventuale messa a regime del nuovo sistema. Nell attuazione della sperimentazione verranno coinvolte alcune amministrazioni provinciali, mentre la Regione svolgerà un ruolo di indirizzo, coordinamento e verifica dei risultati. La sperimentazione: sarà coordinata mediante la predisposizione da parte della Regione Toscana di specifiche linee guida, di un piano di azioni di informazione, formazione e supervisione, nonché di un piano di monitoraggio e valutazione avrà una durata di almeno 1 anno; sarà monitorata attraverso un azione di rilevazione dei dati effettuata a cura delle Province attuatrici ed un attività di elaborazione di tali dati da parte della Regione. sarà valutata congiuntamente da Regione e Province, nell ambito degli organismi di coordinamento istituiti per il governo del sistema delle competenze. Obiettivo primario della sperimentazione è la predisposizione delle condizioni necessarie all adozione in tutto il sistema regionale di istruzione e formazione professionale del sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze delineato ai punti precedenti e rappresentato sinteticamente nelle figure 1, 2, 3. La sperimentazione sarà avviata a partire da due dei quattro processi descritti in questo documento: il processo di descrizione e il processo di validazione delle competenze. In particolare, la sperimentazione dei dispositivi e degli strumenti attinenti i processi di descrizione dovrà prevedere 15

16 anche l utilizzo in via sperimentale del Libretto formativo come approvato con Decreto del Ministero lavoro e politiche sociali del 10/10/2005. A tale fine il format del Libretto sarà adottato con decreto del dirigente del Settore regionale competente unitamente alle specifiche indicazioni per il suo utilizzo in via sperimentale. Nell ambito della sperimentazione, rientrano anche: - quelle azioni specificatamente finalizzate a sperimentare le modalità di riconoscimento e certificazione delle unità di competenza da e verso il sistema universitario toscano e gli altri sistemi di formazione; tali azioni sono concordate e formalizzate in apposite convenzioni tra la Regione Toscana ed il sistema degli Atenei nel quadro più generale della collaborazione esistente tra le parti per uno sviluppo armonico ed avanzato del sistema toscano della formazione; - quelle azioni specificatamente finalizzate alla successiva definizione e verifica di norme, dispositivi e strumenti per la certificazione delle competenze in uscita ed il riconoscimento delle stesse quali crediti in ingresso nell ambito dei percorsi che costituiscono il sistema regionale di offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale; per tali azioni vengono definiti indirizzi attuativi specifici. 16

17 FIGURA 1 Ruolo nel processo di DICHIARAZIONE degli organismi formativi accreditati/imprese abilitate amministrazione regionale amministrazione provinciale: Servizio per la certificazione nell ambito del dispositivo di accreditamento, controlla il rispetto dei requisiti attinenti i processi di verifica e valutazione delle competenze controlla il rispetto degli standard formativi Organismi di formazione accreditate/imprese abilitate effettua la dichiarazione delle competenze Dichiarazione di competenze 17

18 FIGURA 2 Ruolo nel processo di CERTIFICAZIONE degli organismi formativi accreditati amministrazione regionale nell ambito del dispositivo di accreditamento, controlla il rispetto dei requisiti attinenti i processi di verifica e valutazione delle competenze amministrazione provinciale: Servizio per la certificazione controlla il rispetto degli standard formativi controlla la coerenza dei processi di verifica delle competenze Organismo formativo accreditato Certificato di competenze Attestato di qualifica professionale/di specializzazione 18

19 FIGURA 3 L individuo che intende lavorare sulle proprie competenze servizi/strutture di orientamento ha competenze acquisite in contesti informali/non formali acquista consapevolezza che può sviluppare competenze mediante percorsi formativi Organismo formativo accreditato Servizio provinciale per la certificazione impresa abilitata in caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica in caso di interruzione di percorso validazione delle competenze Dichiarazione di competenze certificato di competenze a seguito di prove di verifica specifiche Attestato di qualifica professionale/di specializzazione 19

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