Domanda riconvenzionale: erronea qualificazione. Le attività del convenuto (M. Cuomo)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Domanda riconvenzionale: erronea qualificazione. Le attività del convenuto (M. Cuomo)"

Transcript

1 Con la domanda riconvenzionale, il convenuto abbandona l'atteggiamento di mero contrasto della domanda dell'attore (che si esprime con difese ed eccezioni) e cerca di rendere il processo funzionale all'affermazione di un proprio diritto soggettivo, tentando di ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva, modificativa o estintiva. La riconvenzionale si distingue dalla domanda principale da un punto di vista formale: si instaura in un processo già pendente e contro un soggetto che è già parte di quel processo. Non occorre perciò alcun atto di costituzione essendo sufficiente la mera comparsa; ed è nella comparsa di risposta che il convenuto deve indicare la riconvenzionale. Comparsa di risposta che va solo depositata essendo la controparte già parte del giudizio. Si considerano riconvenzionali le domande che il convenuto effettua nei confronti degli altri convenuti, e quelle dell'attore verso il convenuto (recon ventio reconventionis ) (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza ) 1 / 12

2 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 559/11 RGNR assegnata a sentenza il 16/5/12 promossa da UUU Ccc, nata ad Ottaviano il ed ivi res.te alla Via Ppp Ppp, (C.F. ), elett.te dom.ta in S. Ggg Ves.no (NA), Via Mmm, presso lo studio dell avv. Mmm EEE (C.F. ), che la rapp.ta e difende, giusta procura a margine della citazione; - parte attrice CONTRO AXA Ass.ni S.p.A. con sede in Milano alla via Leopardi n. 15, in persona del legale rapp.te p.t., 2 / 12

3 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell atto di citazione, dall Avv.M mm TTT, tutti elett.te dom.ti in alla via G. n.14 preso lo studio dell Avv. Rrr MMM; parte convenuta NONCHE MMM Pasquale nato a (NA) il ed ivi residente alla Via Ccc, n. (C.F.: ) elett.te dom.to in <... > a lla Via n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Fff CCC e Ddd ZZZ, dai quali è rapp.to e difeso come da procura in calce al atto di citazione notificato ( il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 c.p.c. al seguente numero di Telefax: 081/ o in alternativa all indirizzo di posta elettronica: ) - parte convenuta - OGGETTO: Risarcimento danni. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. 3 / 12

4 La domanda proposta dalla parte attrice con l atto introduttivo del giudizio volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità del conducente l autocarro FIAT tg. XX 0X0 XX nella produzione del sinistro avvenuto il 29/3/08 e quindi, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal veicolo FIAT 500 tg. YY nella misura di euro 800,00 ovvero nella diversa misura accertata, è fondata e va accolta per quanto di ragione. Erroneamente il convenuto ha qualificato la propria domanda come riconvenzionale: di fronte alla domanda dell attore, il convenuto chiamato in giudizio, in attuazione del principio del contraddittorio e, costituendosi, può assumere vari atteggiamenti: 1) limitarsi a contestare la sua fondatezza sul presupposto dell inesistenza dei fatti costitutivi ( nel senso che il fatto storico non si è verificato o si è svolto con modalità diverse da quelle prospettate ex adverso) o della disposizione di legge (nel senso che essa manca o contiene una disciplina diversa da quella indicata dall attore): ed in questo caso siamo nell ambito della mera difesa; 2) proporre eccezione, introdurre cioè, (come si esprime con grande chiarezza l art c.c., dove, appunto, il contenuto dell eccezione è indicato - cfr., anche, art c.c.), fatti estintivi, modificativi, impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigetto della domanda ( Le eccezioni sono di due tipi, come risulta dagli artt. 112, 416, 167 e 345 c.p.c. -questi due ultimi articoli nella versione adottata dalla legge 353/90- : rilevabili di ufficio e riservate esclusivamente alla parte); 3) formulare domanda di accertamento incidentale; 4) proporre domanda riconvenzionale. L eccezione può essere considerata sotto vari profili. In primo luogo, si pone il rapporto con la mera difesa. La contrapposizione tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi e modificativi dall altro non è disagevole, in quanto i secondi si verificano in un momento temporale successivo rispetto al compiersi dei primi, laddove molto più difficoltosa è l opera volta a distinguere i fatti costitutivi da quelli impeditivi. Il rapporto tra mera difesa ed eccezione rientra naturaliter nella trattazione dell onere della prova. Sotto un altro profilo, si può approfondire l eccezione, con riguardo cioè alla sua idoneità ad ampliare l oggetto del processo. Si ritiene comunemente, e giustamente, che l eccezione non dilati l oggetto del processo: essa amplia la cognizione del giudice, non la portata della decisione. La domanda riconvenzionale ricorre, quindi, quando il convenuto, nel processo civile, esercita apposita domanda (e quindi, autonoma azione) verso l'attore: non si limita cioè a difendersi, ma chiede un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole all'attore, andando oltre il rigetto della 4 / 12

5 domanda proposta. Con la domanda riconvenzionale, il convenuto abbandona l'atteggiamento di mero contrasto della domanda dell'attore (che si esprime con difese ed eccezioni) e cerca di rendere il processo funzionale all'affermazione di un proprio diritto soggettivo, tentando di ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva, modificativa o estintiva. La riconvenzionale si distingue dalla domanda principale da un punto di vista formale: si instaura in un processo già pendente e contro un soggetto che è già parte di quel processo. Non occorre perciò alcun atto di costituzione essendo sufficiente la mera comparsa; ed è nella comparsa di risposta che il convenuto deve indicare la riconvenzionale. Comparsa di risposta che va solo depositata essendo la controparte già parte del giudizio. Si considerano Riconvenzionali le domande che il convenuto effettua nei confronti degli altri convenuti, e quelle dell'attore verso il convenuto (reconventio reconventionis). L'incidentalità da cui è connotata la riconvenzionale non deve trarre in inganno: si tratta di una domanda che allarga l'oggetto di cognizione fattuale del giudice e del suo potere decisorio. Qualche difficoltà si registra in ordine alla distinzione tra riconvenzionale e fenomeno dell'eccezione. La diversità si nota sul piano sostanziale: solo l'eccezione è rilevabile dopo la scadenza del termine di prescrizione, e solo l'eccezione è opponibile a patto che il contratto non sia ancora stato eseguito. A seguito della novella del 1990 ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, in forza dell'art 183 cpc, la figura della "reconventio reconventionis":. è possibile che, a fronte della domanda riconvenzionale promossa dal convenuto, a sua volta, l'attore proponga un altra domanda riconvenzionale ( ad esempio l'attore agisce in giudizio per ottenere il pagamento di un determinato credito; il convenuto propone, a sua volta, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento di un contro-credito, magari di importo superiore. L'attore a questo punto propone una reconventio reconventionis, ad esempio, proponendo una domanda di risoluzione del contratto su cui è fondato il contro-credito. Queste due domande sono collegate tra loro, ecco perché se si parla di reconventio reconventionis: si fa una domanda riconvenzionale con cui si risponde ad una precedente domanda riconvenzionale). Diversa dalla domanda riconvenzionale è l' eccezione riconvenzionale (che resta comunque nell'ambito della mera difesa): si tratta di un'eccezione che si fonda su fatti che, di per sé, potrebbero costituire la causa petendi di un'azione autonoma, ma che realizzano la funzione processuale dell'eccezione: il convenuto non sollecita provvedimenti positivi a sé favorevoli, ma tende ad ottenere solo il rigetto della domanda attorea, opponendo al diritto azionato un altro diritto, valevole a privare il primo della sua efficacia. Considerato quanto innanzi, il contenuto della pretesa del MMM, volta ad ottenere la 5 / 12

6 declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dalla UUU la sua estraneità nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto della domanda attorea, si sostanzia in una mera difesa, che, peraltro, è rimasta priva di prova, per quello che si dirà in seguito. L eccezione di nullità dell atto introduttivo del giudizio non è condivisibile atteso che, la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" cosi inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. (Cassazione civile, sez. II, 27/01/2012, n. 1236). Peraltro, nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( Cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Preso atto della documentazione prodotta ed alla luce delle difese esplicitate dalle parti, va rilevata la perfetta integrazione del contraddittorio tra i soggetti TITOLARI DEL DIRITTO AD AGIRE E A RESISTERE. Sui documenti prodotti in copia si osserva che, in tema di prova documentale, l onere stabilito dall art c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio con la conseguenza che, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente. senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ. 14/3/06 n e 5/1/05 n. 150 e sul punto anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n nella quale si legge In tema di copie fotografiche di scritture cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie l art del c.c. ne prescrive l espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto 6 / 12

7 di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità all originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all originale ovvero l autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione ). Tenuto conto di quanto innanzi, posto che non vi è stata alcuna contestazione specifica in ordine ai documenti prodotti, ogni eccezione sul punto deve ritenersi superata.. Preso atto della copia della lettera di costituzione in mora allegata alla produzione di parte attrice, diversamente da quanto sostenuto dai procuratori delle parti convenute, ritenendo la stessa completa di ogni dettaglio, della domanda, va ritenuta la proponibilità. Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, infatti, l art. 145 del D. Lgs 209/2005 statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all articolo 148, l azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all articolo 148 e l art 148 dello stesso D.lgs al comma 1 dispone che Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all articolo 143 e recare l indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l ispezione diretta ad accertare l entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. li termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro ; ed al comma 2 prevede che L obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l indicazione del codice fiscale degli aventi 7 / 12

8 diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell accertamento e della valutazione del danno da parte dell impresa, dai dati relativi all età, all attività del danneggiato, al suo reddito, all entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione. Tenuto conto di quanto innanzi, della domanda può ritenersi anche la procedibilità. Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudice che, nella decisione della controversia deve attenersi esclusivamente a quanto allegato e provato dalle parti in corso di causa. Durante il processo è stato ascoltato solo il teste indicato dalla parte attrice, atteso che il procuratore della parte convenuta, a partire dalla udienza del 05/10/11 non è più comparso in giudizio abbandonando la difesa. Le dichiarazioni rese dal sig. Vvv NNN sostenere la pretesa attorea. sono idonee, a parere di questo Giudicante, a Il teste, sotto il vincolo del prestato giuramento, ha confermato che la FIAT 500 all atto del sinistro era ferma e che la stessa venne investita dall autocarro in fase di retromarcia. Tenuto conto di quanto sopra, in mancanza, come detto, di prove contrarie, tenuto conto dei danni così come riprodotti nei rilievi fotografici, deve ritenersi provato il nesso causale tra l evento ed i danni e deve ritenersi pienamente superata in favore della parte attrice la presunzione di corresponsabilità nella determinazione del sinistro, così come invece prevista dall art c.c. 2 comma anche alla luce dei criteri di determinazione della responsabilità comunque contenuti nell allegato A del Nuovo codice delle assicurazioni, considerato che il veicolo di parte attrice era in sosta e quello di parte convenuta eseguiva una manovra di retromarcia. 8 / 12

9 Appare, infatti, certamente violata da parte del conducente dell autocarro antagonista, la disposizione di cui all art. 140 CdS che costituisce il principio informatore della circolazione, il quale dispone che: Gli utenti della strada devono comportarsi n modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ; Risulta altresì che il conducente del veicolo di parte convenuta abbia violato le disposizioni di cui all art dello stesso codice il quale dispone che: E obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ; appare, infine, violata la disposizione dell art. 154 del codice della strada che impone ai conducenti dei veicoli che intendano eseguire, tra le altre manovre, anche una manovra di retromarcia, di assicurarsi di poterla compiere in condizioni di sicurezza. Per quanto sopra, deve ritenersi sussistente in capo ai convenuti, in solido, l obbligo del risarcimento in favore del proprio assicurato. Per quel che concerne il quantum, tenuto conto della documentazione esibita (fotografia e preventivo per euro 800,00 ), tenuto conto del fatto che trattasi di una vettura storica ma anche del fatto che le sue condizioni non appaiono molto buone; Considerato che, il preventivo ovvero una relazione di parte non ha piena valenza probatoria, come ritenuto dal Tribunale di Salerno nella sentenza del 02/01/2008 n. 3, con la quale questo magistrato concorda nella quale si legge: In tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità ; Tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del , n nella quale si legge che Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il 9 / 12

10 suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali); Considerato, ancora, che il Giudice deve decidere solo iuxta alligata et probata, per cui deve tener conto della descrizione dei danni operata dal teste; Tenuto conto dei prezzi notoriamente correnti sul mercato per la riparazione di veicoli similari e, considerata la marca della vettura danneggiata; ritenendo di poter condividere l indicazione dei particolari danneggiati ma non il costo dei pezzi indicati come da sostituire e le ore di manodopera, siccome eccessivi e non giustificati; al fine di non gravare le parti di un ulteriore costo delle spese di CTU, questo Giudice, ritiene giusto procedere ad una valutazione equitativa ex art c.c. e, di quantificare l ammontare del danno in euro 550,00 all attualità. Oltre alla somma di cui innanzi va, riconosciuto il danno derivante dal fermo tecnico che alla luce della sentenza n del 27/1/010 resa dalla corte di cassazione III SEZ. CIVILE può essere liquidato equitativamente in euro 120,00 corrispondenti ad euro 40,00 giornalieri per n. 3 giorni ritenuti sufficienti per le riparazioni. La Corte, infatti, nella pronuncia richiamata ha espressamente chiarito che Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n ). Sulla somma complessivamente riconosciuta andranno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. 10 / 12

11 Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Tenuto conto della intervenuta abolizione delle tariffe professionali; posto che, ai sensi dell art. 91 c.p.c. il giudice, salvo ricorrano motivi di compensazione. è tenuto a liquidare e porre a carico della parte soccombente le spese della lite sostenute dalla parte vittoriosa; considerato che una quota non trascurabile di esse è costituito dal compenso dell opera del difensore, il quale è prestatore d opera intellettuale ed in quanto tale, sottoposto alla previsione dell art. 36 della Costituzione; tenuto conto del fatto che, sin quando sono state vigenti, le tariffe professionali forensi erano redatte avuto riguardo a tale norma costituzionale; ritenuto che la loro soppressione non elimina né inficia, in mancanza di altri parametri, la possibilità di utilizzarle ai fini di una valutazione equitativa, questo Giudice osservato il criterio di cui innanzi e, quindi, rifacendosi alle tariffe forensi, liquida le spese di giudizio equitativamente, come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da UUU Ccc contro la s.p.a AXA ASS.NI e contro MMM PASQUALE così provvede: - Accoglie la domanda; Riconosciuta la esclusiva responsabilità del conducente del MMM nella determinazione dell evento dannoso, lo condanna in solido con la società assicuratrice al pagamento in favore della parte attrice, della somma pari ad euro 670,00 in esso compreso il danno derivante dal fermo tecnico, oltre interessi da calcolarsi come in motivazione, in favore di UUU Ccc. - Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio che, per quanto detto 11 / 12

12 sopra, liquida in complessivi 1.280,00, di cui 80,00 per spese; 600,00 per diritti ed 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. che vanno attribuite all avv. EEE ex art. 93 c.p.c. ; - Così deciso in Ottaviano il 18/5/12. IL GIUDICE DI PACE DOTT. MARIA CUOMO 12 / 12

Azione ex art.148 cda: Inammissibilità intervento assicurazione dell'attore (M.Cuomo) Lunedì 09 Gennaio :00

Azione ex art.148 cda: Inammissibilità intervento assicurazione dell'attore (M.Cuomo) Lunedì 09 Gennaio :00 Il Giudice di Pace, nella sentenza che segue, ha ritenuto che, in caso di azione di risarcimento promossa ai sensi degli artt. 144 e 148 del D.Lgsl. 209/2005, nei confronti del responsabile civile e della

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

Sinistro senza collisione: inapplicabilità dell'art. 2054, 2 comma (M. Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Domenica 06 Dicembre :00

Sinistro senza collisione: inapplicabilità dell'art. 2054, 2 comma (M. Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Domenica 06 Dicembre :00 La presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, II comma del Codice Civile è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. L'assenza

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà. Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

La parte civile nel processo penale

La parte civile nel processo penale La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato

Dettagli

Ingiunzione fiscale. Processo

Ingiunzione fiscale. Processo Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si

Dettagli

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI Schema di Giulio SPINA Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità Il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione delle spese, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E

D E T E R M I N A Z I O N E POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: RIFUSIONE SPESE DI LITE RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE N : 494 2016 del :

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 1 05.01.2017 Accertamento: il termine di 60 giorni per emettere l atto decorre dall ultimo accesso A cura di Paola Mauro Categoria: Accertamento

Dettagli

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14 Nell ipotesi in cui la parte istante dichiari, nel precetto, la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox Autovelox: perché la contestazione non immediata sia legittima è necessaria la prova in giudizio della omologazione e della taratura degli strumenti utilizzati Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Dettagli

Determinazione dirigenziale

Determinazione dirigenziale Determinazione dirigenziale n. 5 del 17.2.2014 Atto di citazione avanti il Tribunale di Monza per ottenere l accertamento di qualsiasi responsabilità in merito all inadempimento contrattuale in capo alla

Dettagli

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA Cognizione piena cognizione piena ed esauriente Processo ordinario (art. 163 cpc), lavoro (art. 409 cpc), locazione (art. 447-bis cpc), giudice pace (art. 311 cpc),

Dettagli

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità. La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)

Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014) Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014) Autore: Ventanni Elisa In: Civile, Note a sentenza Massima La mancata costituzione in

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16 Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima ca tegoria non è più lieve della seconda, non potendosi

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE Prefazione.................................... Introduzione................................... pag. XI XIII I - Difesa e rappresentanza 001. Procura al difensore...........................

Dettagli

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento Autore: La Marchesina Dario In: Diritto processuale civile I provvedimenti di istruzione preventiva sono provvedimenti istruttori disciplinati

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell

Dettagli

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE

Dettagli

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto processuale civile Come tale, deve essere sollevata con la costituzione

Dettagli

CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE. Art. 143 (Denuncia di sinistro)

CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE. Art. 143 (Denuncia di sinistro) CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE Art. 143 (Denuncia di sinistro) 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA Sentenza del Giudice di pace di Napoli avv.nicola Di Foggia del 14/01/2011 sull'improponibilità della domanda per mancato invio della messa in mora alla compagnia assicurativa del responsabile civile Autore:

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente - Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata

Dettagli

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

! (C.F.: ) presso il cui studio in, TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t

Dettagli

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà COPIA COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale 82000670800 Piazza Libertà Deliberazione n 23 in data 18/06/2009 Pubblicata il Immediatamente eseguibile SI [ X ] NO [ ] VERBALE DI DELIBERAZIONE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 3 Num. 3146 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 07/02/2017 ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12561 del ruolo generale dell'anno

Dettagli

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia. La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario Cass. n. 21009/2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario Della mancata trascrizione della vendita del veicolo, risponde del sinistro l'intestatario essendo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2017 Presidente: MIGLIUCCI EMILIO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 14/03/2017 SENTENZA sul ricorso 23579-2012 proposto da: CONDOMINIO CENTRO AFFARI 81011380409,

Dettagli

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova. Ordine degli Avvocati di Asti L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova. Avv. Dario Gramaglia Asti, 29 Maggio 2015 December 2013 Avv. Gramaglia Dario Asti, 29 Maggio 2015

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del

Dettagli

Città di Ugento Provincia di Lecce

Città di Ugento Provincia di Lecce Copia Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 1 - Affari Generali e Istituzionali N. 485 Registro Generale DEL 16/04/2013 N. 261 Registro del Settore DEL 27/03/2013 Oggetto

Dettagli

La responsabilità professionale

La responsabilità professionale La responsabilità professionale Avv. Alberto Manzella 1 La responsabilità nelle professioni intellettuali La professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura ed è connotata

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI. Capitolo I CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ CIVILE

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI. Capitolo I CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ CIVILE INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Capitolo I CIRCOLAZIONE STRADALE E RESPONSABILITÀ CIVILE 1. L «atto di circolazione»: una definizione «elastica»... Pag. 1 1.1....(Segue):

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Nota spese: la riduzione deve essere motivata.

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Nota spese: la riduzione deve essere motivata. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limi tarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore

Dettagli

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

TARIFFA PENALE NORME GENERALI TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC

CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del 4.5.10:esclusione estensione giudicato art. 1306 CC Autore: Redazione In: Magistratura tributaria SEZIONE N 8 - R.G.R. N 2850/05 UDIENZA DEL 17/03/2010 SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9. REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.2000 MODIFICHE E ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 9 DL 90/2014 CONV. CON

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

Essi si dividono in presupposti di esistenza del processo, come è per il riconoscimento del potere giurisdizionale generico del Giudice, e

Essi si dividono in presupposti di esistenza del processo, come è per il riconoscimento del potere giurisdizionale generico del Giudice, e Relazione sul tema Gli atti introduttivi e di risposta del processo civile trattato nella conferenza del 24 maggio 2001 organizzata dall A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati. La possibilità

Dettagli

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI (Trattazione della causa) Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 287 del 20-03-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 301 del 20-03-2013 Determinazione n. 41 del 14-03-2013 Settore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. L utente del servizio postale che abbia subìto un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione

Dettagli

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero

Dettagli

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),

Dettagli

Comune di Novate Milanese Provincia di Milano. Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Comune di Novate Milanese Provincia di Milano. Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Comune di Novate Milanese Provincia di Milano Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 319.del 28 novembre. 2006 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE così composto: dott. Enrico Borrelli dott. Michele Sessa dott. Filippo Favale ha pronunciato la seguente Presidente Giudice

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

Lezione 3 novembre Modulo di Diritto e Procedura Civile

Lezione 3 novembre Modulo di Diritto e Procedura Civile Lezione 3 novembre 2015 Modulo di Diritto e Procedura Civile E ESCLUSO PER LA TUTELA DI MERO ACCERTAMENTO O COSTITUTIVA E PER LA CONDANNA AVENTE AD OGGETTO BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI PROCEDIMENTO

Dettagli

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C. Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo

Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo Dunque i dati acquisiti nel corso dell attività accertativa devono essere riversati nel Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come

Dettagli