CONTRATTO PER IL RITIRO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO

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1 CONTRATTO PER IL RITIRO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO tra (1) RICREA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei rifiuti di imballaggi in Acciaio, iscritto al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA , con sede a Milano in via G.B. Pirelli, 27, in persona del legale rappresentante, Rag. Domenico Rinaldini, ovvero altra persona munita di idonea procura, (RICREA) -da una partee (2), con sede in, Via, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. e Partita IVA n., in persona del suo Presidente debitamente autorizzato, ; (AGGIUDICATARIO) -dall'altra parte- (di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti) PREMESSO (A) che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come successivamente modificato e integrato (di Seguito Testo Unico Ambientale o TUA ) -che recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CEE come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE e dalla Direttiva 2008/98/CE- prevede che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi siano responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che agli stessi sia fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa; (B) che per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio immessi sul mercato nazionale, le imprese produttrici hanno costituito, in data 18 Novembre 1997, con atto di repertorio n , il CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO il cui statuto è stato approvato con Decreto Ministeriale in data 15 luglio (C) che il CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO razionalizza, organizza, garantisce e promuove il ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti al servizio pubblico e il riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio, anche avvalendosi del Contributo Ambientale CONAI. (D) che nell ambito degli obiettivi posti dal TUA, spetta ai Comuni ed ai soggetti dagli stessi delegati assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, organizzando un adeguato sistema di raccolta mediante i regolamenti comunali di cui all art. 198, comma 2 del TUA, secondo criteri che privilegino l efficienza, l efficacia, l economicità e la trasparenza di gestione del servizio; pag 1 di 26

2 (E) che è stato concluso il nuovo accordo di programma quadro tra il CONAI e l Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con effetto dal 1 aprile 2014 al 31 marzo 2019, il quale crea le condizioni per un ulteriore sviluppo della raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio (Accordo Quadro ANCI-CONAI). (F) che RICREA ha definito con ANCI e CONAI un accordo, sulla base dell Allegato Tecnico (Allegato "A") all Accordo Quadro ANCI-CONAI, allo scopo di determinare modalità e corrispettivi della raccolta differenziata, ripresa e trasporto di rifiuti di imballaggio a base ferrosa e per determinare il contenuto delle Convenzioni Locali che RICREA deve concludere con i Comuni o con i soggetti da loro delegati (i CONVENZIONATI). (G) che RICREA, in conformità agli obiettivi istituzionali che lo stesso è tenuto a perseguire, ha organizzato un sistema di valorizzazione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e a tal fine ha indetto una procedura d asta privata, disciplinata dal REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE, per individuare la migliore offerta per la cessione dei rifiuti di imballaggio al fine dell avvio a riciclo del medesimo materiale (ASTA) (H) che l AGGIUDICATARIO è risultato vincitore del LOTTO d ASTA dettagliatamente indicato nell Allegato B (LOTTO) TUTTO CIO PREMESSO, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrale del presente contratto, le parti concordano quanto segue. ARTICOLO 1. DEFINIZIONI In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nel REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato qui indicato: CONVENZIONI LOCALI: le Convenzioni indicate nel LOTTO aggiudicato, stipulate tra RICREA e i CONVENZIONATI, in attuazione dell'allegato Tecnico tra RICREA e ANCI. MATERIALE: i rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto delle CONVENZIONI LOCALI, o di parti di esse, che saranno ceduti dal CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO all AGGIUDICATARIO con le caratteristiche tecniche e i quantitativi riportati nel LOTTO aggiudicato, come da Allegato B. PIATTAFORME: gli impianti, le isole ecologiche o i luoghi, concordati con i CONVENZIONATI e indicati nelle Convenzioni Locali, presso cui l AGGIUDICATARIO ritirerà il MATERIALE. PORTALE INTERNET: il sito web sviluppato da RICREA, sviluppato al fine di gestire la programmazione dei ritiri del MATERIALE. L AGGIUDICATARIO sarà dotato delle necessarie credenziali per poter accedere ed operare nel proprio spazio web. SERVIZI: il ritiro e il recupero del MATERIALE reso disponibile presso le PIATTAFORME. pag 2 di 26

3 ARTICOLO 2. OGGETTO e OBBLIGHI DELLE PARTI 2.1 RICREA cederà all AGGIUDICATARIO, e l AGGIUDICATARIO acquisterà il MATERIALE meglio individuato nel LOTTO aggiudicato, nello stato in cui si trova presso le PIATTAFORME, con modalità franco-partenza, e all'esclusivo fine del loro recupero in adempimento alle CONVENZIONI LOCALI. 2.2 Salvo quanto qui espressamente previsto, troveranno applicazione le norme del codice civile in tema di vendita (Articoli ) e appalto (Articoli ). 2.3 L AGGIUDICATARIO acquisterà il MATERIALE e svolgerà i SERVIZI secondo i migliori standard tecnici e di qualità esistenti nel mercato e con la massima cura e diligenza. In ogni caso, l AGGIUDICATARIO opererà nel massimo rispetto di ogni statuto, decreto, regolamento, ordinanza, licenza, permesso, approvazione o autorizzazione, di volta in volta in vigore, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, di sanità e di sicurezza. 2.4 Il MATERIALE sarà ritirato, a cura e spese dell AGGIUDICATARIO, presso le PIATTAFORME, utilizzando esclusivamente mezzi propri o di terzi debitamente autorizzati ai sensi della normativa man mano in vigore, e verrà destinato esclusivamente all impianto indicato dall AGGIUDICATARIO in fase di Accreditamento. Il MATERIALE nella fase di ritiro sarà accompagnato dalla documentazione debitamente compilata e registrata, secondo quanto previsto dalla normativa sul trasporto rifiuti. 2.5 Il ritiro del MATERIALE presso le PIATTAFORME concordate con i CONVENZIONATI dovrà essere effettuato da parte dell AGGIUDICATARIO entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento di comunicazione da parte del CONVENZIONATO che un carico completo di MATERIALE (definito nelle CONVENZIONI LOCALI in minimo 15 tonnellate) è a disposizione per il ritiro, ovvero entro i diversi termini concordati nelle CONVENZIONI LOCALI. Il MATERIALE sarà di norma messo a disposizione dell AGGIUDICATARIO per il ritiro presso la PIATTAFORMA in forma sfusa, salvo diverso accordo che risulti dalle CONVENZIONI LOCALI. I CONVENZIONATI potranno avanzare le richieste di ritiro del MATERIALE utilizzando il PORTALE INTERNET. L AGGIUDICATARIO dovrà utilizzare il PORTALE INTERNET per monitorare periodicamente le richieste di ritiro pervenute dai CONVENZIONATI e approvate da RICREA, confermando la disponibilità al ritiro e indicando la data presunta di esecuzione. L AGGIUDICATARIO potrà rifiutare il ritiro solo se il MATERIALE non risponde ai requisiti indicati nell Allegato Tecnico (Allegato "A"). In ogni caso di rifiuto del ritiro del MATERIALE l AGGIUDICATARIO dovrà essere data immediata comunicazione scritta a RICREA, comunque entro 24 ore dall accesso alla PIATTAFORMA, con le modalità previste dall art. 7.4 del presente contratto e con l'indicazione specifica della relativa motivazione. Resta inteso che eventuali reclami, contestazioni sulla qualità o sulla quantità del MATERIALE non esonerano in alcun caso l AGGIUDICATARIO dall obbligo di effettuare il ritiro dell eventuale restante MATERIALE di cui al LOTTO aggiudicato (salvo diversa espressa indicazione di RICREA), ovvero non esonerano l AGGIUDICATARIO dall integrale pagamento di quanto dovuto in favore di RICREA in forza del presente contratto. pag 3 di 26

4 2.6 L AGGIUDICATARIO provvederà al recupero del MATERIALE, presso l impianto indicato in fase di Accreditamento, tramite le lavorazioni previste dall art. 4.9 del Regolamento Aste Telematiche di RICREA, impegnandosi e garantendo di ottenere un prodotto conforme alle specifiche indicate nel Reg. UE n.333/11 per il rottame non-rifiuto. 2.7 L AGGIUDICATARIO si impegna a non cedere a terzi il MATERIALE, senza prima aver svolto i SERVIZI previsti nel presente contratto. 2.8 L AGGIUDICATARIO è obbligato a trasmettere a RICREA con le modalità previste dall art. 7.4 del presente contratto, entro 8 (otto) giorni dalla conclusione di ogni mese, le copie dei FIR comprovanti tutti i ritiri del MATERIALE effettuati nel mese precedente, ai sensi delle CONVENZIONI LOCALI, trasmettendo contestualmente un rendiconto specifico (sulla base dello schema che costituisce l Allegato C ) che sarà inserito nella banca-dati sviluppata e gestita dal RICREA. Resta inteso che, non appena disponibile, il rendiconto specifico verrà trasmesso esclusivamente attraverso il nuovo sistema telematico appositamente sviluppato dal RICREA per facilitare l acquisizione e l elaborazione dei dati. 2.9 L AGGIUDICATARIO è inoltre obbligato a trasmettere a RICREA con le modalità previste dall art. 7.4 del presente contratto ed entro 8 (otto) giorni dalla conclusione di ogni trimestre, il bilancio di massa (sulla base dello schema che costituisce l Allegato D ) indicante le quantità di MATERIALE ritirato, le quantità di imballaggi in acciaio recuperate e le quantità di frazioni estranee smaltite. Resta inteso che, non appena disponibile, il bilancio di massa verrà trasmesso esclusivamente attraverso il nuovo sistema telematico appositamente sviluppato dal RICREA per facilitare l acquisizione e l elaborazione dei dati RICREA informa l AGGIUDICATARIO che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice Privacy ), i dati personali, in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell esecuzione del presente contratto e loro modificazioni, saranno trattati dal RICREA, anche con mezzi meccanici o elettronici, all esclusivo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto, per controllare e valutare la relazione tra le parti, per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità e per perseguire gli scopi istituzionali previsti dallo statuto del RICREA. Tali dati potranno essere comunicati a professionisti e consulenti del RICREA. Titolare del trattamento è RICREA. I diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy potranno essere esercitati nei confronti del RICREA. L AGGIUDICATARIO dà atto di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali comunicati al RICREA e qui acconsente al loro uso in relazione a quanto sopra indicato L AGGIUDICATARIO presterà tutta la collaborazione necessaria a porre in essere le procedure amministrative, tecniche ed operative necessarie a soddisfare le esigenze di controllo e di tracciabilità dei dati, consentendo l accesso alla struttura tecnico-amministrativa di RICREA, ovvero dalle società incaricate da RICREA, al fine di effettuare verifiche periodiche sul possesso dei requisiti previsti, sulla natura del materiale e sulla regolarità delle dichiarazioni ricevute e in particolare dei dati indicati agli Allegati C e D, prendendo in visione la documentazione relativa alla registrazione in ingresso ed uscita di quanto è oggetto del presente Contratto. Inoltre, al fine di poter effettuare le analisi merceologiche volte alla verifica della qualità del materiale, l AGGIUDICATARIO avrà cura di riservare all interno dell impianto un area dedicata, fornendo spazi e attrezzature idonee all attività, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori. pag 4 di 26

5 2.12 L AGGIUDICATARIO sarà libero di concordare la prestazione di eventuali ulteriori servizi con i CONVENZIONATI, senza oneri e responsabilità alcuna per RICREA Resta inteso che la mancata messa a disposizione da parte di RICREA in favore dell AGGIUDICATARIO del MATERIALE, dovuta a circostanze esterne ed indipendenti dalla volontà di RICREA (quali ad esempio il recesso dalla Convenzione, l interruzione di attività della società di raccolta o della piattaforma, il mancato conferimento da parte del convenzionato o l improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta dei rifiuti, ovvero la forza maggiore), non sarà in alcun caso imputabile a RICREA, che non potrà quindi essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell AGGIUDICATARIO o di soggetti terzi Resta inteso inoltre che il CONVENZIONATO ha la facoltà, in base alle CONVENZIONI LOCALI, di modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta dei rifiuti, nonché di richiedere la sostituzione e/o integrazione delle PIATTAFORME, e che pertanto la quantità e la qualità del MATERIALE potrà essere soggetta a variazioni, senza che RICREA possa essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell AGGIUDICATARIO o di soggetti terzi per tali variazioni ARTICOLO 3. PREZZO DI CESSIONE 3.1 Il prezzo di cessione del MATERIALE dovuto dall AGGIUDICATARIO al RICREA è pari al prezzo di aggiudicazione definito dall ASTA, per il Lotto di cui l AGGIUDICATARIO risulta vincitore. Tale prezzo di cessione sarà indicizzato in funzione delle quotazioni di mercato e della qualità del MATERIALE ritirato, così come previsto dall art. 5.12, ed eventualmente ridefinito in funzione di quanto previsto agli artt e 5.19 del Regolamento Aste Telematiche. Le parti si danno atto che il prezzo di cessione è stato convenzionalmente determinato ai sensi del richiamato art. 5.12, 5.18 e 5.19 del Regolamento Aste Telematiche e del presente art e pertanto rinunciano fin d ora e per tutta la durata del contratto a sollevare eccezioni al riguardo, assumendosi ciascuna parte la relativa alea riguardo alla sua eventuale variazione. Resta inteso tra le Parti che eventuali aumenti relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti intervenuti successivamente all aggiudicazione saranno a carico dell AGGIUDICATARIO. Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso diritto all AGGIUDICATARIO di differire, omettere il pagamento del prezzo o di ridurlo. Resta altresì inteso che gli oneri di smaltimento dei rifiuti che costituiscono frazione estranea del MATERIALE per la quota superiore al 5% in peso sono a carico dei CONVENZIONATI, come disciplinato dalle CONVENZIONI LOCALI. Saranno a carico dell AGGIUDICATARIO i costi e le responsabilità relative allo smaltimento della frazione estranea del MATERIALE fino alla quota del 5% in peso. 3.2 La verifica della conformità del MATERIALE sarà effettuata dall AGGIUDICATARIO al momento del ritiro. Ai fini della individuazione del tenore medio di frazioni estranee faranno stato nei rapporti tra RICREA, l AGGIUDICATARIO e i CONVENZIONATI i risultati delle analisi merceologiche previste dall Accordo tra RICREA, ANCI e CONAI (Allegato A ). Nel caso in cui pag 5 di 26

6 l AGGIUDICATARIO non dovesse prendere in carico il MATERIALE, assumendo un contenuto di frazioni estranee superiori al 20% in peso, su richiesta dell AGGIUDICATARIO o dei CONVENZIONATI sarà effettuata, presso la PIATTAFORMA o altra sede concordata un analisi in contraddittorio di un campione di MATERIALE secondo la procedura di cui all Accordo sopra menzionato. ARTICOLO 4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 4.1 La fatturazione del corrispettivo dovuto dall AGGIUDICATARIO ai sensi dell art. 3 sarà effettuata, previa trasmissione dei rendiconti di cui all Articolo 2.8, da RICREA all AGGIUDICATARIO con cadenza mensile e con termini di pagamento entro e non oltre 60 giorni fine mese data fattura. Il tutto salvo diversi obblighi di legge. 4.2 L AGGIUDICATARIO dovrà effettuare i relativi pagamenti a RICREA tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario tempestivamente comunicato da RICREA con valuta fissa per il beneficiario pari alla data del termine di scadenza della fattura. ARTICOLO 5. PENALI, RESPONSABILITA E MANLEVA 5.1 In caso di mancato ritiro da parte dell AGGIUDICATARIO del MATERIALE messo a disposizione presso le PIATTAFORME, ovvero in caso di ritiro dello stesso oltre il termine perentorio indicato all art. 2.5 del presente contratto o oltre i termini perentori indicati dalle Convenzioni Locali cui il LOTTO fa riferimento, l AGGIUDICATARIO, previa richiesta del RICREA, sarà obbligato a rimborsare immediatamente allo stesso RICREA ogni somma da quest ultimo dovuta a titolo di penale o qualsiasi altro titolo ai CONVENZIONATI in conseguenza del mancato o ritardato ritiro. RICREA si impegna a negoziare in buona fede con i CONVENZIONATI per evitare o almeno limitare quanto possibile l applicazione di tali penali. Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo di rimborso delle penali versate ai CONVENZIONATI potrà avvenire tramite escussione anche parziale da parte di RICREA della Garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata dall AGGIUDICATARIO in conformità alle previsioni dell Art del Regolamento Aste Telematiche. 5.2 L AGGIUDICATARIO è bene edotto che l eventuale inadempimento o ritardo nell adempimento all obbligazione di prendere in carico e ritirare il MATERIALE messo a sua disposizione presso le PIATTAFORME, può rendere a sua volta inadempiente RICREA ai suoi obblighi di legge e di contratto con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma Generale di Prevenzione CONAI. Resta, pertanto, in ogni caso, salvo il diritto del RICREA di richiedere all AGGIUDICATARIO gli eventuali maggiori danni anche in caso di pagamento da parte di quest ultimo della penale prevista dal precedente Articolo 5.1. Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo di maggior danno in forza del presente art o per l adempimento di ogni altra obbligazione prevista dal presente contratto potrà avvenire tramite escussione anche parziale da parte di RICREA della Garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata dall AGGIUDICATARIO in pag 6 di 26

7 conformità alle previsioni dell Art del Regolamento Aste Telematiche e secondo le modalità indicate nella stessa garanzia fideiussoria. 5.3 L AGGIUDICATARIO manleva fin d ora RICREA da qualsiasi richiesta di risarcimento, indennizzo, danni o altro che fosse formulata dai CONVENZIONATI o da terzi in conseguenza dell acquisto del MATERIALE e dello svolgimento dei SERVIZI prestati in forza del presente contratto e del Regolamento Aste telematiche RICREA e si obbliga a risarcire a RICREA i danni subiti per effetto di sue omissioni o comportamenti. 5.4 L AGGIUDICATARIO manleva fin d ora RICREA da qualsiasi richiesta di risarcimento, indennizzo, danni o altro che fosse formulata dai CONVENZIONATI o da terzi in relazione allo smaltimento della frazione di impurità presente nel MATERIALE conforme alle prescrizioni tecniche concordate (impurità pari o inferiori al 5% in peso). 5.5 In caso di ritardo da parte dell AGGIUDICATARIO nell invio del rendiconto specifico e del bilancio di massa, previsti agli articoli 2.8 e 2.9 del presente contratto, RICREA addebiterà all AGGIUDICATARIO a titolo di penale l ammontare di 100 per ogni giorno di ritardo. Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo di rimborso della penale prevista dall art. 5.5 del presente contratto potrà avvenire tramite escussione anche parziale da parte di RICREA della Garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata dall AGGIUDICATARIO in conformità alle previsioni dell Art del Regolamento Aste Telematiche. 5.6 In caso di compilazione errata o solo parziale da parte dell AGGIUDICATARIO del rendiconto specifico e del bilancio di massa, previsti agli articoli 2.8 e 2.9, RICREA addebiterà all AGGIUDICATARIO a titolo di penale l ammontare di 10 per ogni dato errato o mancante. Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo di rimborso della penale prevista dall art. 5.6 del presente contratto potrà avvenire tramite escussione anche parziale da parte di RICREA della Garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata dall AGGIUDICATARIO in conformità alle previsioni dell Art del Regolamento Aste Telematiche. ARTICOLO 6. DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE 6.1 Il presente contratto sarà efficace per tutto il periodo indicato nel LOTTO aggiudicato, ossia a partire dal e fino al. Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il presente contratto perderà efficacia con effetti ex nunc qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno l efficacia di tutte le CONVENZIONI LOCALI individuate nel LOTTO aggiudicato. 6.2 RICREA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con preavviso di almeno 90 giorni, nel caso in cui dovessero essere modificate le disposizioni legislative in vigore sull obbligo di ritiro e recupero degli imballaggi usati, sempre che dette modifiche incidano in modo pag 7 di 26

8 sostanziale sulle obbligazioni sorte in dipendenza del presente contratto e comunque risultino incompatibili con quanto previsto dal presente contratto. 6.3 Fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, RICREA, ai sensi e per gli effetti dell art Codice civile, potrà risolvere il presente contratto tramite lettera raccomandata a/r o PEC inviata all AGGIUDICATARIO al verificarsi dei seguenti casi: (a) l accertata mancanza dei requisiti minimi previsti dall art. 4 del Regolamento Aste Telematiche; (b) la grave e/o ripetuta violazione da parte dell AGGIUDICATARIO degli obblighi di cui all Articolo 2 del presente contratto; (c) la palese incapacità dell AGGIUDICATARIO di adempiere al presente contratto in modo da permettere al RICREA di raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero del MATERIALE stabiliti annualmente nel Programma Generale di Prevenzione CONAI. 6.4 Allo scioglimento, per qualsivoglia ragione, del presente contratto l AGGIUDICATARIO dovrà cessare immediatamente di svolgere qualsivoglia attività quale acquirente del MATERIALE. 6.5 Resta inteso che al fine di garantire la continuità delle attività previste dalle CONVENZIONI LOCALI ed il corretto funzionamento dei servizi di ritiro e recupero del MATERIALE, in caso di risoluzione del presente contratto, RICREA provvederà alla contestuale nomina di un altro soggetto che sostituirà l AGGIUDICATARIO nelle prestazioni dei SERVIZI previsti dal presente contratto e procederà ad espletare nuova ASTA per l individuazione di un nuovo AGGIUDICATARIO del LOTTO. 6.6 Resta inoltre inteso che RICREA potrà in ogni caso procedere direttamente o tramite un altro soggetto appositamente incaricato dallo stesso RICREA al ritiro del MATERIALE qualora ciò dovesse risultare giustificato da ragioni imputabili ad esigenze di ordine pubblico, ivi compresi gli interventi in situazioni emergenziali. 6.7 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2.14, nel caso in cui il CONVENZIONATO, individui una PIATTAFORMA ad una distanza superiore a 30 chilometri stradali rispetto alla PIATTAFORMA originariamente indicata, RICREA informerà tempestivamente l AGGIUDICATARIO di tale modifica e l AGGIUDICATARIO potrà recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta a RICREA entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell informazione. 6.8 L AGGIUDICATARIO, preso atto dei principi etici generali di onestà, legalità, integrità, imparzialità, rispetto della dignità della persona, responsabilità verso la collettività, fiducia, condivisione, lavoro di gruppo, trasparenza, completezza dell informazione e tutela dell ambiente, nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Consorzio RICREA - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet area tematica normative e certificazioni - si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad attenersi al Codice stesso ed a tenere, nell esecuzione delle prestazioni, comportamenti in linea con detto Codice Etico, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell immagine e, comunque, pag 8 di 26

9 dei valori morali e materiali in cui il Consorzio RICREA si riconosce e applica nell esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L osservanza di tutte le disposizioni del Codice Etico RICREA è considerata parte essenziale, nell interesse del Consorzio, anche ai sensi e per gli effetti dell art c.c., delle obbligazioni assunte con il/la presente contratto/convenzione/accordo o altro. La violazione di anche uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico RICREA, costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di RICREA di risoluzione del presente Contratto. La società dichiara di non essere venuta a conoscenza, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del presente Contratto, di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti), e si impegna, per quanto di Sua spettanza, a vigilare sull esecuzione del Contratto, in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna. ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI GENERALI 7.1 L AGGIUDICATARIO non potrà cedere il presente contratto, nemmeno in caso di conferimento o cessione d azienda. 7.2 I seguenti Allegati costituiscono parte integrante del presente contratto: "A" Allegato Tecnico Acciaio B Lotto: elenco delle Convenzioni Locali C Schema rendiconto ritiri D Schema bilancio di massa 7.3 Il presente contratto e i relativi Allegati possono essere modificati solo per iscritto ed avranno effetto esclusivamente ove sottoscritti da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le parti. 7.4 Tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie ai fini della esecuzione e/o risoluzione del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta eccezione per ogni diversa previsione del presente contratto, dovranno essere inviate per Fax, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, ai seguenti indirizzi: RICREA: CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ED IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI ACCIAIO Via G. B. Pirelli Milano, Italia Fax: ufficio.tecnico@consorzioricrea.org P.E.C. ufficio.aste@consorzio-acciaio.eu Attenzione: Dr. Federico Fusari pag 9 di 26

10 AGGIUDICATARIO: Rag. Soc. Via Città Fax: P.E.C.: Attenzione: Le parti avranno diritto di modificare, con comunicazione scritta in conformità al presente articolo, i rispettivi indirizzi. Tutte le comunicazioni si riterranno ricevute quando effettivamente recapitate ai menzionati indirizzi. 7.5 Nessuna rinuncia a far valere un diritto, una violazione o un adempimento relativi al presente contratto sarà considerata valida, a meno che essa non risulti da atto scritto firmato dalla parte che ha effettuato la rinuncia; in nessun caso una rinuncia potrà avere effetto per successive violazioni o inadempimenti, della stessa, simile o differente natura. 7.6 Resta inteso che, qualora la normativa applicabile, ed in particolare le disposizioni attualmente contenute nel Testo Unico Ambientale o TUA, dovesse subire modifiche tali da rendere una o più disposizioni del presente contratto illegittime o inapplicabili, le parti negozieranno in buona fede le eventuali modifiche necessarie da apportare al presente contratto, ferma restando la sua validità. ARTICOLO 8. FORO COMPETENTE 8.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere riguardo alla esecuzione, interpretazione, attuazione, modificazione del presente Contratto sarà competente solo il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente/ alternativo Milano, il CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ED IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI ACCIAIO DIRETTORE GENERALE (Dr. Federico Fusari) AGGIUDICATARIO ( ) pag 10 di 26

11 Ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti Codice civile, l AGGIUDICATARIO dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 2.5 (rifiuto ritiro materiale), 2.13 (limitazione responsabilità) 2.14 (modifica/variazioni CONVENZIONI LOCALI), 3.1 (variazione prezzo); 5.1 (penale mancato/ritardato ritiro); 5.3. (manleva); 5.4 (manleva); 5.5 (penale ritardo); 5.6 (penale); 6.1 (perdita efficacia contratto); 6.2. (diritto recesso); 6.3 (clausola risolutiva espressa); 6.8 (accettazione Codice Etico RICREA) 7.1. (divieto cessione contratto); 8 (clausola arbitrale o foro competente) Milano, il AGGIUDICATARIO ( ) pag 11 di 26

12 Allegato A: ALLEGATO TECNICO ANCI-RICREA _rev.01/12/16 (scaricabile dal sito internet Ricrea) 1. OGGETTO: Accordo ANCI-RICREA ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN ACCIAIO Nell ambito dell Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019, il presente Allegato Tecnico definisce le modalità di gestione dei rifiuti di imballaggi in acciaio raccolti da superficie pubblica tramite: Raccolta Differenziata; Altre forme di raccolta e trattamento dei rifiuti. Il presente Allegato Tecnico ha validità pari a quella del citato Accordo Quadro ANCI-CONAI. 2. CONVENZIONE: Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato RICREA, e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato". La delega concessa costituisce obbligo per il soggetto delegato di sottoscrizione della Convenzione. Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in conformità a quanto indicato nel Capitolo 6 dell Accordo Quadro. 3. OBBLIGHI DELLE PARTI: Le Parti convengono sull opportunità di massimizzare l intercettazione delle diverse delle tipologie di rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto della raccolta differenziata, attraverso: l applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta; una corretta informazione all utenza domestica; una formazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti. Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo. Le Parti concordano inoltre sull opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la separazione dell acciaio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero disponibili, allo scopo di massimizzare il materiale da avviare a riciclo. ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo sull intero territorio nazionale della raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio. pag 12 di 26

13 RICREA si impegna al ritiro del materiale, direttamente o tramite soggetti terzi debitamente incaricati, e al suo successivo avvio a riciclo, acquisendone la titolarità e disponibilità senza riserve all atto del ritiro del materiale presso la piattaforma concordata. 4. QUALITA [modifica in vigore dal 01/12/16] RICREA, conformemente a quanto definito nel Capitolo 6 dell Accordo Quadro, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, a propria discrezione presso la piattaforma di ritiro o presso l impianto di recupero, garantendo comunque sempre il contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese video rese disponibili su portale web. La definizione della fascia di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa. All avvio della convenzione, prima dell inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al convenzionato. In caso di nuova convenzione che preveda l utilizzo di piattaforme esistenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma. Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualità. Il Consorzio si impegna a svolgere le analisi entro il mese successivo a quello di prima consegna del materiale. Per l esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza, il Consorzio RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, effettuerà il campionamento e l isolamento del materiale da analizzare, avendo cura di informare il Convenzionato previo comunicazione con almeno 1 ora di anticipo, al fine di garantire il contraddittorio. A seguire il Consorzio invierà comunicazione del giorno e ora in cui verrà eseguita l analisi merceologica, con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce l esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web. Entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l effettuazione di un analisi integrativa, con oneri a proprio carico. Qualora il Convenzionato non chiedesse l analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi; se l analisi integrativa evidenziasse l appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa diversa a quella determinata con la prima analisi, il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base dei valori medi delle due analisi. La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RICREA sarà determinata sulla base della media dei risultati delle ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negli ultimi 24 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell ultima analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA. pag 13 di 26

14 Il numero di analisi merceologiche da svolgere è parametrata alla quantità complessivamente prodotta dalla piattaforma utilizzata dal Convenzionato, a intervalli di minimo 30 giorni, secondo il seguente schema: qty (ton/anno) complessive per piattaforma n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati* < 100 Fino a 1 Fino a Fino a Fino a 3 > Fino a 4 *Il Convenzionato può richiedere analisi a suo carico anche in assenza di quella prevista da RICREA. RICREA si riserva la facoltà di eseguire ulteriori analisi, in caso di comprovate esigenze tecniche attribuibili all impianto di recupero. I costi delle analisi sono a carico del soggetto richiedente. Nel caso di analisi richieste da RICREA e qualora la distanza tra la sede della piattaforma e quella dell operatore sia maggiore di 400km, il Consorzio RICREA contribuisce alle spese di trasferta di un rappresentante per piattaforma (indicato dai convenzionati), con un rimborso forfettario di 200. Le analisi merceologiche saranno svolte in luoghi idonei secondo le normative vigenti, preferibilmente in aree riservate e delimitate. La procedura concordata per lo svolgimento della fase di campionatura del materiale oggetto di analisi stabilisce quale metodo di campionamento adottare, in funzione della composizione dello stesso, ovvero sfuso o pressato: SFUSO (da scarico mezzo o da cumulo) Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo: a. Il campione primario sarà estratto con l ausilio di pala meccanica o ragno meccanico, in entrambi i casi completando l operazione con pala a mano e spazzatura. Vengono prelevate almeno 2 sezioni terra-cielo come campione primario, avendo cura di eliminare la parte esterna del materiale e di prelevare nel medesimo punto la sezione oggetto della successiva quartatura. In particolare, in merito alla frazione fine, la zona di prelievo della sezione deve essere spazzata per ogni settore di prelievo e distribuita equamente su tutte le ceste atte a contenere il materiale. b. esecuzione di una quartatura o altre modalità che comunque garantiscano la riduzione ad un campione rappresentativo; c. Distribuzione su due file delle ceste selezionate dalla quartatura, con prelievo a scacchiera e pesatura sino al superamento del peso minimo di 100 kg. PRESSATO (in balle) Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo: a. Nel caso in cui il materiale sia stoccato o consegnato in balle, dall insieme delle balle viene effettuato un campionamento di numero di 2 balle, scelte rispettivamente: n.1 balla da pag 14 di 26

15 Ricrea, n.1 balla da Convenzionato. In caso di assenza di uno o di entrambi i soggetti, l analista sceglie con un metodo casuale le balle appartenenti al carico. b. Le 2 balle vengono aperte con l ausilio di mezzo meccanico e rappresentano il cumulo di materiale oggetto di campionatura come sopra indicato per il materiale sfuso. Ai fini dell'individuazione della percentuale di impurità, le parti stabiliscono l effettuazione di un analisi merceologica secondo le seguenti modalità: a. prelievo e pesatura del campione rappresentativo, come precedentemente indicato; b. cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio; b. cernita delle Frazioni Merceologiche Similari (rifiuti ferrosi non da imballaggio); c cernita delle Impurità (frazioni estranee non ferrose); d. pesatura delle frazioni cernite; e. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo: % Impurità = Peso Impurità x100 (Peso Impurità + Peso imballaggi in acciaio + Peso Frazioni Merceologiche Similari) In aggiunta alle verifiche ordinarie, RICREA si riserva facoltà di eseguire analisi senza obbligo di comunicazione preventiva, presso le piattaforme, indentificando il carico completo in uscita dalla piattaforma e garantendo comunque al convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1h). Nel caso in cui il Convenzionato impedisca senza validi motivi l accesso alla piattaforma di ritiro per l esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a 2 mesi. In allegato al testo di Convenzione si riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di imballaggio in acciaio accettate, delle impurità e delle frazioni merceologiche similari. La classificazione degli imballaggi e degli oggetti composti da più materiali sarà determinata sulla base al peso del materiale prevalente. 5. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 5.1. Obblighi delle Parti Il convenzionato garantisce lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata che comprenda anche i rifiuti d imballaggio in acciaio RICREA si impegna al ritiro del materiale reso disponibile presso le piattaforme concordate e al conseguente riconoscimento dei corrispettivi Il convenzionato e RICREA si scambiano informazioni circa la Raccolta Differenziata, come tipologia di raccolta, attrezzature utilizzate, bacino di comuni serviti, e le eventuali modifiche avvenute nel corso della durata del presente accordo. pag 15 di 26

16 5.2. Metodologia di raccolta Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da RICREA ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/ Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta effettuato tramite contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto Qualora sia attivata una metodica di raccolta congiunta, ovverosia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche similari, pur se non riconducibili agli imballaggi, il convenzionato potrà conferire detti materiali a RICREA, sulla base di un libero accordo tra le Parti Piattaforma di conferimento Il Convenzionato e RICREA concordano con le modalità di cui al punto successivo, la piattaforma, ovvero il luogo presso cui rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio Il Consorzio RICREA si riserva di confermare la piattaforma proposta dal convenzionato una volta verificate le autorizzazioni e il rispetto della normativa, ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità Nell individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituisce elemento preferenziale la dotazione di sistemi di separazione dei metalli magnetici La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della convenzione. Qualora venisse utilizzata una piattaforma non concordata, RICREA non riconoscerà alcun corrispettivo Il Convenzionato, ovvero il gestore della piattaforma individuata, provvederà a richiedere il ritiro del materiale utilizzando l apposito portale internet gestito da RICREA Il ritiro del materiale, da parte di RICREA o terzi, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento. pag 16 di 26

17 Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 9, forme di controllo e intervento sull utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale in ingresso alle piattaforme Nel caso di raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono, il Convenzionato provvede a disporre la separazione e suddivisione nei singoli materiali, convenendo che la piattaforma è il luogo ove rendere e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio, opportunamente separati dalle altre frazioni Resa del Materiale da parte del Convenzionato La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 15 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti Fasce di Qualità (modifica in vigore dal 01/12/16) Le parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore medio di frazioni estranee risultanti dalle analisi merceologiche, applicando quanto previsto dalla seguente tabella: Fascia qualitativa Frazioni Estranee Eccellenza Fino al 4% 1 Oltre il 4% e fino al 10% 2 Oltre il 10% e fino al 16% 3 Oltre il 16% e fino al 22% Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 22%, RICREA si riserva la facoltà di respingere l intero carico conferito, ovvero di ritirarlo senza riconoscimento di corrispettivi né addebito di penali. Le parti, inoltre, concordano che sarà applicata una franchigia del 4% al valore di impurità risultante dalla singola analisi al verificarsi delle due seguenti condizioni: - materiale con percentuale di frazioni estranee superiori al 16% - materiale prodotto da impianti di esclusiva selezione vetro-metalli pag 17 di 26

18 5.6. Corrispettivi I corrispettivi di seguito indicati sono stabiliti per i vari anni di durata del presente Allegato Tecnico, sulla base dei parametri qualitativi espressi al punto precedente, con riferimento ai rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma sfusa: FASCIA CORRISPETTIVI ONERI SMALTIMENTO Eccellenza 108,00 /t 110,16 /t 112,32 /t 114,48 /t 116,64 /t A carico di RICREA 1 97,00 /t 98,94 /t 100,88 /t 102,82 /t 104,76 /t A carico di RICREA 2 82,00 /t 83,64 /t 85,28 /t 86,92 /t 88,56 /t A carico del convenzionato 3 63,00 /t 64,26 /t 65,52 /t 66,78 /t 68,04 /t A carico del convenzionato 4 42,00 /t 42,84 /t 43,68 /t 44,52 /t 45,36 /t A carico del convenzionato A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 6 dell Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell anno precedente Obblighi di Trasmissione (Banca dati ANCI-CONAI) da parte del Convenzionato e di RICREA I soggetti Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati di cui al punto 4 dell Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi a: informazioni anagrafiche; rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione; rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti; rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico; I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente utilizzando il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019. Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati nella Convenzione locale, ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare. RICREA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati, secondo il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019. pag 18 di 26

19 6. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI: Considerati: il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero; il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all art. 219 criteri informatori dell attività di gestione dei rifiuti di imballaggio comma 1 che l attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi; il Capitolo 6 dell Accordo Quadro prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati; e che quindi l estrazione degli imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento. RICREA promuove la selezione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti urbani quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero. ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti. Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi, determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale Obblighi delle parti Il Convenzionato s impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA RICREA, direttamente o tramite terzi, s impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale Resa del Materiale da parte del Convenzionato La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti. pag 19 di 26

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