Informativa Sintetica periodica

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1 Documento n G05 21 luglio 2014 Informativa Sintetica periodica Fonte n. 14/2014 Dott. Andrea Passini

2 Spett.le Cliente, la presente circolare periodica ha lo scopo di informare sinteticamente sulle novità intervenute recentemente. FOCUS ISCRIZIONE AL VIES: LO SCHEMA DI D.LGS. SEMPLIFICA LE PROCEDURE, MA NON ELIMINA TUTTI I DUBBI Franco Ricca Per quanto concerne l attribuzione del numero di identificazione IVA e l inserimento dello stesso nella banca dati VIES, lo schema di D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali mira ad assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina nazionale al diritto dell UE; il miglioramento, rispetto alla disciplina attuale, è fuori discussione, ma non si ritengono superate alcune problematiche. L art. 22 dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali approvato in prima lettura dal Governo il 20 giugno 2014 prevede alcune modifiche al regime autorizzatorio delle operazioni intracomunitarie ai fini dell Iva, volte ad una migliore armonizzazione con la normativa comunitaria, che eliminerebbero alcune criticità del meccanismo introdotto dall art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Non tutti i problemi troverebbero però soluzione, giacché rimarrebbe aperto l interrogativo di fondo sull ammissibilità di un duplice livello di identificazione dei soggetti passivi uno generale e uno specifico per le operazioni intracomunitarie che, nelle situazioni patologiche, pone questioni delicate. Il sistema in vigore In sintesi, secondo le disposizioni dell art. 35 del D.P.R. n. 633/72, come modificate dal citato art. 27, D.L. n. 78/2010 e integrate dai due provvedimenti attuativi adottati dall Agenzia delle entrate il 29 dicembre 2010, i soggetti che avviano un attività di impresa, artistica o professione nel territorio dello Stato, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie (scambi di beni e/o di servizi con altri paesi dell Ue), esprimono tale intenzione all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività. A seguito di questa manifestazione di volontà, l Agenzia delle entrate procede ad alcuni riscontri, all esito dei quali decide se iscrivere oppure no il soggetto nell archivio VIES, la banca dati nella quale sono inseriti i soggetti passivi abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie. Più in particolare, se l Agenzia rileva elementi di rischio, può notificare al richiedente un provvedimento di diniego dell autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, impugnabile davanti alla Commissione Tributaria Provinciale; in caso contrario, il richiedente è iscritto nell archivio VIES a decorrere dal trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione del numero di partita Iva. Questo meccanismo di silenzio-assenso presuppone, dunque, che nei trenta giorni dalla manifestazione di volontà, come chiarisce la circolare dell Agenzia n. Pagina 2 di 12

3 39/2011 riprendendo la relazione di accompagnamento del D.L. n. 78/2010, è sospesa la soggettività attiva e passiva ad effettuare operazioni intracomunitarie. Il contribuente che non abbia manifestato l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie all atto della dichiarazione di inizio attività potrà farlo, in qualunque momento, attraverso un istanza all Agenzia; in tal caso, l autorizzazione si intende rilasciata, se non interviene provvedimento di diniego, dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell istanza. Allo stesso modo, l Agenzia, qualora ritenga venuti meno i requisiti di affidabilità dell interessato, potrà notificare in qualunque momento un provvedimento di revoca dell autorizzazione e cancellare la posizione dall archivio VIES. Tutti i soggetti passivi possono liberamente verificare, mediante il sistema di interrogazione delle partite Iva comunitarie, se un determinato soggetto risulta iscritto al VIES e sia quindi abilitato a compiere operazioni intracomunitarie. Per quanto riguarda gli effetti della mancata iscrizione (per mancata richiesta, diniego o revoca dell autorizzazione), non espressamente disciplinati dalla legge, nella citata circolare, traendo spunto dalle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del D.L., si chiarisce che le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate dai soggetti non iscritti nell archivio VIES non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario. Pertanto, ad esempio, le cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo non incluso nell archivio nei confronti di un soggetto passivo di un altro Stato membro, con trasferimento dei beni nel paese del cessionario, sono assoggettate ad imposizione in Italia, anziché nel paese membro di destinazione (come invece stabilisce il principio generale di tassazione degli scambi intracomunitari B2B). Specularmente, come chiarisce la successiva risoluzione n. 42 del 27 aprile 2012, gli acquisti di beni provenienti da altri paesi Ue non devono essere assoggettati all Iva in Italia come acquisti intracomunitari, in quanto sono soggetti all imposta nel paese di origine. Lo stesso vale per gli scambi di prestazioni di servizi c.d. generiche, cioè quelle sottoposte alla regola generale di territorialità dell art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72. Le perplessità di principio E stato più volte evidenziato che i suddetti effetti contrastano con il sistema di tassazione degli scambi intracomunitari, basato sul principio di tassazione nel paese di destinazione dei rapporti B2B. E stato altresì segnalato che il meccanismo autorizzatorio potrebbe pregiudicare la correttezza della concorrenza e l equilibrio del mercato, in quanto pare ammettere la possibilità per il soggetto passivo di individuare la tassazione alla quale assoggettare i propri scambi intracomunitari, se nel paese di origine o in quello di destinazione, in funzione della circostanza che egli sia o meno iscritto all archivio VIES. Così, per esempio, il soggetto passivo che non ha diritto alla detrazione potrebbe decidere di non chiedere l iscrizione al VIES al fine di localizzare l imposizione dei propri acquisti nei paesi con le aliquote meno gravose. L inammissibilità di simili arbitraggi e l impossibilità di far discendere, dalla mancanza di autorizzazione, la deroga ai principi di tassazione degli scambi intracomunitari, si desumono agevolmente dalle sentenze della Corte di giustizia Ue del 6 settembre 2012, C-273/11 e del 27 settembre 2012, C-587/10. Pagina 3 di 12

4 La Corte ha statuito che, nell ambito del regime degli scambi intracomunitari, l identificazione dei soggetti passivi mediante i numeri individuali mira ad agevolare l individuazione dello Stato membro in cui deve essere tassata l operazione. Nessuna norma, tuttavia, menziona, fra le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria tassativamente previste dalla direttiva (tra le quali figura lo status di soggetto passivo, anche non comunitario, dell acquirente), l obbligo di disporre di un numero d identificazione Iva. Questo obbligo è pertanto un requisito formale, utile per agevolare i controlli, che non può però mettere in discussione il diritto all esenzione dall Iva qualora ricorrano le condizioni sostanziali. In definitiva, conclude la Corte, anche se l amministrazione può subordinare l esenzione di una cessione intracomunitaria alla comunicazione del numero d identificazione Iva dell acquirente, l esenzione non potrà essere però negata solo per il fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa in buona fede e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere comunicare tale numero, ma fornisca comunque indicazioni idonee a dimostrare che l acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale. I riflessi delle pronunce della Corte sul meccanismo autorizzatorio istituito dal D.L. n. 78/2010 sono indubitabili: se il possesso del numero identificativo dell acquirente non è un requisito sostanziale della cessione intracomunitaria (per configurare la quale è invece necessaria la soggettività passiva), ancor meno lo è la mancata validazione, nell archivio VIES, del numero identificativo rilasciato al soggetto passivo. Le modifiche previste dallo schema di D.Lgs. Le modifiche che l art. 22 del progetto governativo prevede di apportare alla normativa vigente ridefinirebbe la disciplina della materia nei termini appresso sinteticamente esposti: a) la manifestazione di volontà all effettuazione di operazioni intracomunitarie espressa nella dichiarazione di inizio attività determina l immediata inclusione nella banca dati VIES, secondo modalità operative che saranno definite con provvedimento dell Agenzia delle entrate b) nel caso in cui il contribuente non abbia presentato alcun elenco riepilogativo (modelli Intrastat) per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati, si presume che egli non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie, sicché l Agenzia procede all esclusione del numero di partita Iva dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione all interessato; c) gli uffici dell Agenzia verificano, in linea generale, che i dati forniti dai soggetti passivi per la loro identificazione siano completi ed esatti, provvedendo in caso contrario alla cessazione della partita Iva e all esclusione della medesima dalla banca dati, secondo criteri e modalità da stabilire con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia. d) sono soppresse le disposizioni in materia di diniego o revoca dell autorizzazione. La relazione illustrativa spiega che la proposta mira ad assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina nazionale al diritto dell UE, per quanto concerne l attribuzione del numero di identificazione Iva e l inserimento dello stesso nella banca dati VIES. Richiama, al riguardo, talune disposizioni del Regolamento (Ue) 7 ottobre 2010, n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di Iva, alle quali sono improntate le modifiche normative proposte. Pagina 4 di 12

5 Il miglioramento, rispetto alla disciplina attuale, è fuori discussione: basti pensare, in una prospettiva esclusivamente operativa, all iscrizione immediata nella banca dati, a seguito della manifestazione dell opzione in sede di dichiarazione di inizio attività, che supererà le criticità connesse alla moratoria di trenta giorni, anche se occorrerà regolare l ipotesi dell opzione in un momento successivo a quello di inizio dell attività e, soprattutto, chiarire le conseguenze dell eventuale omissione dell opzione. Non sarebbero invece superate le problematiche connesse al duplice livello di identificazione cui si accennava prima (che peraltro non costituisce una prerogativa esclusiva dell ordinamento italiano, sicché sarebbe bene affrontare la questione a livello comunitario, conciliando le esigenze di contrasto delle frodi con il rispetto dei principi sostanziali). La subordinazione dell applicazione, da parte di un soggetto passivo, del regime di tassazione proprio degli scambi intracomunitari alla previa validazione della propria posizione Iva attraverso l iscrizione in un apposito registro, non sembra trovare riscontro né nella direttiva Iva né nel citato regolamento n. 904/2010. Dalle disposizioni del regolamento, in particolare, pare desumersi che la banca dati VIES non sia un registro speciale degli operatori abilitati agli scambi intracomunitari, ma l archivio generale dei soggetti passivi riconosciuti tali dagli Stati membri attraverso l attribuzione del numero identificativo Iva. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle regole intracomunitarie e di contrastare gli abusi e le frodi, il regolamento impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai soggetti passivi per l identificazione Iva siano completi ed esatti, attuando procedure di verifica di tali dati, in linea di massima, prima del rilascio del numero di partita Iva o nei sei mesi successivi. In base all art. 23 del regolamento, inoltre, gli Stati membri devono provvedere ad invalidare il numero di partita Iva nell archivio VIES: a) quando risulti che la persona non esercita più un attività economica, circostanza che l amministrazione tributaria può presumere, in particolare, qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni Iva né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti, fermo il diritto della persona di provare l esistenza di un attività economica con altri mezzi b) quando la persona abbia dichiarato dati falsi per l identificazione Iva, oppure non abbia comunicato eventuali cambiamenti di tali dati, qualora l amministrazione, conoscendo i dati esatti, avrebbe rifiutato o cancellato l identificazione. In sostanza, le suddette disposizioni impongono agli Stati membri di negare o di cancellare il numero identificativo del soggetto completamente inattivo (si noti che l inattività viene presunta se il soggetto non presenta né le dichiarazioni, né gli elenchi riepilogativi), mentre lo schema di D.Lgs. contempla due possibilità: - la completa cessazione della partita Iva del soggetto (con ovvia esclusione dalla banca dati VIES, intesa come il registro degli operatori intracomunitari), nell ipotesi dell inesistenza o del venir meno dell attività economica, secondo criteri da stabilire - la rimozione del numero identificativo del soggetto dalla sola banca dati VIES, a seguito dell accertamento della sua inattività sul fronte delle operazioni intraue, fermo restando lo svolgimento di un attività economica e, quindi, lo status di soggetto passivo. Pagina 5 di 12

6 Il che riconduce all interrogativo iniziale. GUIDE OPERATIVE BONUS IRPEF: COMPENSAZIONE SENZA LIMITI IN PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO Giovanni Petruzzellis L utilizzo in compensazione del credito d imposta derivante dall erogazione del bonus IRPEF ai dipendenti è irrilevante ai fini del divieto di utilizzo in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a euro. E questo uno dei principali chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E dell 11 luglio. Nel documento di prassi, l Agenzia chiarisce come recuperare il bonus introdotto dall art. 1 del D.L. n. 66/2014, in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto Irpef (legge n. 89/2014), fornendo diverse esemplificazioni di compilazione del modello F24. Come chiarito dalla circolare n. 9/E del 14 maggio scorso, il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700 mila euro previsto dall art. 34 della legge n. 388/2000. Al riguardo, la circolare n. 22/E dell 11 luglio aggiunge che, in relazione alle ordinarie limitazioni all istituto della compensazione, non si rendono applicabili neanche quelle di cui all art. 31 del D.L. 78/2010, con conseguente inoperatività del divieto di utilizzo di crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e somme accessorie di ammontare superiore a euro. Fatta questa importante precisazione, la circolare si sofferma sulle rilevanti modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 66/2014 in relazione alle modalità di recupero del bonus Irpef da parte dei sostituti d imposta. In particolare, dopo la conversione del decreto, i datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, devono avvalersi esclusivamente del modello F24 con possibilità di utilizzo dell importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). Gli eventuali crediti inutilizzati possono essere compensati nei successivi versamenti effettuati tramite modello F24. Al riguardo, la circolare chiarisce che sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti che, prima dell entrata in vigore della suddetta legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello F24. Prima delle modifiche, si ricorda, l art. 1 comma 6 del D.L. 66/2014 prevedeva che, per il recupero del credito erogato, i sostituti utilizzassero, fino a capienza, l ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo. Pagina 6 di 12

7 Con le novità introdotte, dunque, nell intento di semplificare la disciplina del recupero delle somme da parte dei datori di lavoro, da un lato è stata estesa la possibilità di compensazione orizzontale, e dall altro è stato soppresso sia il riferimento alla capienza dell ammontare complessivo delle ritenute disponibile, sia il riferimento al periodo di paga per l individuazione di tali ritenute e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero. Pertanto, sottolinea la circolare, il bonus Irpef deve essere erogato in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, prescindendo da qualsiasi considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. Regole da seguire in caso di ricalcolo del credito spettante Con specifico riferimento alla gestione operativa del bonus Irpef, la circolare precisa che il datore di lavoro che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito verso altri dipendenti, dovrà utilizzare in compensazione (o versare) esclusivamente l importo netto risultante dalla differenza. Nel caso in cui l importo del credito erogato risultasse superiore a quello recuperato, il sostituto d imposta può utilizzare in compensazione solo l importo netto risultante dalla differenza. Al contrario, se l importo del credito recuperato ai lavoratori eccedesse quello erogato, il sostituto d imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d acconto, utilizzando il codice tributo 1655 (istituito con Ris. n. 48/E del 2014). Al riguardo, la circolare riporta il seguente esempio: un sostituto d imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al mese di ottobre, erogando un bonus Irpef pari a euro, procedendo al contestuale recupero da altri lavoratori di un credito pari a 400 euro. Nella sezione erario del modello F24 andrà esposto l importo netto a credito di euro (indicando il codice tributo 1665 con mese di riferimento 11 ). Ove, invece, nel medesimo periodo il datore di lavoro erogasse un bonus Irpef di 360 euro, con contestuale recupero da altri lavoratori di un credito pari a 800 euro, il sostituto riporterà in F24 un debito pari a 440 euro. Infine, ricorda la circolare, con la legge di conversione del decreto Irpef è stato previsto che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare il credito d imposta erogato ai lavoratori sia mediante compensazione in delega, sia mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali. In questo caso saranno poi l Inps e gli altri enti previdenziali a farsi carico del recupero dei contributi non versati, attingendo all importo delle ritenute da versare mensilmente. Pagina 7 di 12

8 FISCO Bonus IRPEF: recupero con compensazione L Agenzia delle Entrate spiega la principale novità introdotta in sede di conversione del decreto IRPEF (D.L. n. 66/2014), che riguarda le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d imposta. Si può fare ricorso all istituto della compensazione, utilizzando il codice tributo Non si applica il limite elevato a euro e neanche quello relativo alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a euro. L eventuale credito non utilizzato potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati sempre con il mod. F24. Agenzia delle Entrate, circ. 11 luglio 2014, n. 22/E Partecipazioni in OICR: novità fiscali L Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle principali novità fiscali relative agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), in seguito al recepimento della Direttiva 2011/61/UE (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44). In particolare, viene analizzato: - il trattamento fiscale delle società d investimento immobiliari a capitale fisso - le modalità di applicazione delle ritenute sui redditi di capitale da partecipazione - la nuova disciplina sui redditi derivanti dalla partecipazione in fondi immobiliari esteri. Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2014, n. 21/E Exit tax: il decreto correttivo Approvato il decreto correttivo sulla Exit Tax, che impatta le plusvalenze derivanti dal trasferimento della sede societaria all estero. Viene stabilito che: - il momento in cui si considera conseguita la plusvalenza derivante dal trasferimento coincide con la fine dell ultimo periodo d imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione in oggetto - l opzione per la rateizzazione, viene ridotto da dieci a sei il numero massimo di rate per effettuare il pagamento. Saranno soggetti alle nuove norme i soli trasferimenti effettuati a partire dal 2015; per i trasferimenti effettuati in precedenza, restano valide le norme previste dal decreto 2 agosto Min. finanze, decreto 2 luglio 2014 (G.U. 8 luglio 2014, n. 156) Cessione dei crediti P.A. alle banche Il Ministero delle finanze ha stabilito le regole per la cessione alle banche, con la garanzia dello Stato, dei crediti che i fornitori vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione (decreto IRPEF, art. 37). Con la cessione pro soluto, il soggetto creditore esce definitivamente dal rapporto con la PA e può incassare rapidamente quanto dovuto, al netto della contenuta percentuale di sconto, fissata nella misura massima dell 1,90% in ragione di anno; misura che si riduce all 1,60% per l importo eccedente euro di ammontare complessivo Min. Finanze, decreto 27 giugno Istruzioni operative per gli studi di settore 2013 In prossimità della scadenza del pagamento del saldo o della prima rata (7 luglio 2014) delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d imposta 2013, per i soggetti obbligati all applicazione degli studi di settore, l Agenzia delle Entrate specifica che: - sono stati introdotti indicatori specifici relativi a: a) livello dei canoni di affitto dei locali commerciali b) reddito medio imponibile ai fini dell addizionale IRPEF Pagina 8 di 12

9 c) livello delle retribuzioni - implementati i correttivi specifici per compensare l incremento dei prezzi dei carburanti - modificati gli indicatori relativi alla durata delle scorte. Agenzia delle Entrate, circ. 4 luglio 2014, n. 20 ZFU Puglia: codici tributo per le agevolazioni L Agenzia delle Entrate ha istituito 11 nuovi i codici tributo, al fine di consentire l utilizzo delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione Puglia, ricadenti nell Obiettivo Convergenza, da effettuarsi in riduzione dei versamenti, tramite mod. F24. Agenzia delle Entrate, ris. 4 luglio 2014, n. 69/E Cessione gratuita di aree urbanizzate La cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione, a favore di un Comune, è soggetta al pagamento dell imposta di registro in misura fissa, con esenzione, invece, dalle imposte ipotecaria e catastale. Agenzia delle Entrate, ris. 3 luglio 2014, n. 68/E Nuova chance di rateazione entro il 31 luglio Nuova chance per chi ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2014: i contribuenti interessati possono presentare nuova domanda entro il prossimo 31 luglio 2014 al fine della concessione di un nuovo piano dilatorio, fino a un massimo di 72 rate mensili. Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali: il nuovo piano non è, infatti, prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8). Equitalia, comunicato 3 luglio 2014 Imposta di bollo per le Aziende di Servizi alla Persona L esenzione dall imposta di bollo non spetta alle fatture emesse dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona - ASP agli utenti delle case di riposo, per l addebito delle relative rette di ricovero, pur esenti da IVA: si tratta, infatti, di documenti, emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell esercizio di attività d impresa, che non vengono prodotti nell ambito di procedimenti di riscossione. Agenzia delle Entrate, ris. 30 giugno 2014, n. 67/E Gasolio: benefici fiscali secondo trimestre E disponibile, sul sito dell Agenzia delle dogane, il software per la compilazione della dichiarazione sui consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori, relativa al trimestre 1 aprile- 30 giugno 2014, da presentarsi entro il 31 luglio Agenzia delle dogane, nota 27 giugno 2014, n ENC: modello di dichiarazione IMU e TASI Il MEF ha approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali; mancano ancora le specifiche tecniche per l invio telematico del modello. La dichiarazione si compone di quattro quadri: - Quadro A: immobili totalmente imponibili - Quadro B: immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti destinati ad attività didattica o altre attività meritevoli - Quadro C: determinazione dell IMU e della TASI - Quadro D: compensazioni e ai rimborsi. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014; a regime, entro il termine del 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Pagina 9 di 12

10 Min. Finanze, decreto 26 giugno 2014 (G.U. 4 luglio 2014, n. 153) Debiti della PA: istruzioni della Ragioneria La Ragioneria Generale dello Stato fornisce alle Amministrazioni pubbliche le prime istruzioni operative per l attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto IRPEF (D.L. n. 66/2014) relative al monitoraggio dei debiti della PA, al fine di accelerare il pagamento degli arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock. Vengono illustrate, in particolare: - le modalità di ricezione e contabilizzazione delle fatture emesse - la comunicazione dei debiti scaduti - la segnalazione dell avvenuto pagamento - il ruolo e l utilizzo della piattaforma per la certificazione dei crediti (c.d. sistema PCC). Ragioneria Generale dello Stato, circ. 25 giugno 2014, n. 21 Deduzione perdite su crediti di modesto importo L Accademia Romana di Ragioneria evidenzia i principali aspetti fiscali e contabili, relativi alla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, che ha previsto i seguenti limiti: euro, per le grandi imprese euro, per le altre imprese. Condizione necessaria è che i crediti siano scaduti da almeno 6 mesi. Particolare attenzione deve essere prestata nella rilevazione delle imposte anticipate e degli eventuali fondi svalutazione stanziati. Accademia Romana di Ragioneria, nota n. 9/2014 LAVORO Violazioni dell orario di lavoro: sanzioni incostituzionali Il Ministero del lavoro rinnova le istruzioni agli ispettori in materia di tutela dei lavoratori rispetto all orario di lavoro, facendo seguito alla sentenza n. 153/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n. 66/2003) legato alle seguenti violazioni: - durata massima dell orario di lavoro - riposo giornaliero - riposo settimanale - ferie annuali. Min. Lavoro, lett. circ. 10 luglio 2014, n Assonime: le novità del mod. 770 semplificato In vista della scadenza del 31 luglio 2014 per la presentazione, da parte dei sostituti d imposta, del mod. 770 Semplificato, Assonime illustra le principali novità presenti nella parte B: - redditi di lavoro dipendente prodotti all estero: se determinati su base convenzionale, occorre indicare separatamente l ammontare relativo a ciascuno Stato - rideterminazione della misura dell acconto IRPEF: va indicato nelle annotazioni (cod. BA) - oneri deducibili: l ammontare non dedotto nel periodo d imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d imposta successivi; in alternativa, se ne può chiedere il rimborso - oneri detraibili: la detrazione dall imposta lorda spetta nella misura del 19% o del 24% Assonime, circ. 4 luglio 2014, n. 22 Note di rettifica DURC negativo Le strutture centrali e periferiche, in seguito dell invio di errati inviti a regolarizzare la posizione dell azienda per fruire dei benefici nel mese di giugno 2014, procederanno all annullamento di tutte le PEC inviate. Le note di rettifica attive emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al Recupero Crediti a partire dal mese di settembre INPS, messaggio 4 luglio 2014, n Pagina 10 di 12

11 Sgravi contributivi: domande on-line A partire dal 9 luglio 2014 e fino al 7 agosto 2014, possono essere trasmesse via internet, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le domande per richiedere lo sgravio contributivo per l incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell anno INPS, messaggio 8 luglio 2014, n Limiti 2014 ammortizzatori sociali in deroga Per l anno 2014, il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non si è ancora concluso, ed in considerazione della necessità di non pregiudicare l efficacia dei limiti quantitativi di durata, il Ministero ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere CIG in deroga per periodi superiori ad 8 mesi. INPS, messaggio 3 luglio 2014, n Bonus IRPEF su richiesta : il modello SR150 Fermo restando che l INPS deve riconoscere, in via automatica, il bonus IRPEF sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso uno dei soliti canali (internet, , fax, sportello), dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito utilizzando il nuovo modello SR150. Min. Lavoro, messaggio 27 giugno 2014, n IMPRESA TFR: insolvenza del datore di lavoro non fallito Il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'inps per il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, se quest ultimo non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato. Corte di Cassazione, sezione L, sent. 4 luglio 2014, n Moratoria finanziamenti Pmi al 31 dicembre 2014 L Associazione bancaria italiana (ABI) ha comunicato la proroga al 31 dicembre 2014 dell Accordo per il credito 2013 destinato alle Pmi; del Plafond Progetti Investimenti Italia, dedicato alle Pmi che nonostante la crisi economica continuano a realizzare nuovi investimenti e del Plafond Crediti PA, per lo smobilizzo, presso il sistema bancario e finanziario, dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Associazione Bancaria Italiana Direttiva accounting : consultazione del Tesoro Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica per l attuazione della direttiva comunitaria accounting relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (direttiva 2013/34/UE), che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 20 luglio I soggetti interessati possono inviare proprie segnalazioni e suggerimenti entro il 25 luglio 2014 al seguente indirizzo: dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it. Min. Finanze, Dipartimento Tesoro, 19 giugno 2014 Contabilizzazione delle operazioni di leasing L EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), insieme agli organismi contabili di Italia (OIC), Germania, Francia e Regno Unito, ha avviato un nuova procedura di consultazione sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni di leasing. La consultazione fa seguito alla pubblicazione dell Exposur Draft dello IASB Leases (16 maggio 2013), laddove è stato proposto un Pagina 11 di 12

12 unico modello secondo il quale il lessee deve contabilizzare nello stato patrimoniale i contratti che soddisfano la definizione di leasing, rilevando un right of use all attivo, da misurare al costo, e in contropartita un debito da misurare al valore attuale dei pagamenti di leasing. Il field-test avviato il 30 giugno 2014 è condotto sulla base di un questionario da compilarsi entro il prossimo 22 agosto OIC, comunicato 1 luglio 2014 EFRAG, comunicato 30 giugno 2014 Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti, Andrea Passini Rif: Dott. Andrea Passini Dottore Commercialista Consulente per analisi di gestione e finanziarie Revisore Contabile Iscritto all Albo dei Dottori commercialisti dei Revisori contabili dei Revisori degli Enti Locali degli Amministratori dei Beni sequestrati alle mafie dei C.T.U. del Tribunale di Rimini Iscritto alle Liste Arbitrali della Corte Arbitrale delle Romagne Studio Semprini-Cesari & Nini Via Coriano n Grosrimini, C.d.O. int. 2 Tel Fax apassini@studiosemprinienini.com oppure passinimobile@gmail.com PEC: segreteria@pec.studiosemprinienini.com Pagina 12 di 12

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

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