S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IMPRESA SOCIALE. Monica Poletto

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IMPRESA SOCIALE Monica Poletto Milano, 31 marzo 2015

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Testo di riferimento: Disegno di Legge C2617 licenziato dalla Commissione Affari Sociali della Camera in data (di seguito Testo Riforma)

3 Attribuzione della qualifica Testo Riforma b) revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi; [soppresso] 3

4 Definizione di Impresa Sociale DL 155/2006 Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. Testo Riforma 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) qualificazione dell impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; 4

5 Attenzione alle definizioni Testo riforma Articolo 1, comma 1 Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Articolo 4, comma 1, lettera b) Individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l accesso alle agevolazioni previste dalla normativa Articolo 6, comma 1, lettera a) qualificazione dell impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale Articolo 9, comma 1, lettera a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente 5

6 Settori di attività DL 155/ Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) assistenza sociale b) assistenza sanitaria c) assistenza socio-sanitaria d) educazione, istruzione e formazione e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema f) valorizzazione del patrimonio culturale g) turismo sociale h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. 6

7 Settori di attività 2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/

8 Settori di attività Testo Riforma b) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi al lavoro finalizzati all inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell alloggio sociale e dell erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale; e) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'unione europea; 8

9 Remunerazione del capitale sociale e distribuzione di utili DL 155/ L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. 2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Testo Riforma c) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali; 9

10 Remunerazione del capitale sociale e distribuzione di utili Proposta di Legge presentata il 13 febbraio 2014 (primo firmatario Luigi Bobba) «2-bis. L'impresa sociale, costituita nelle forme societarie di cui al libro quinto del codice civile, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'istituto nazionale di statistica per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti. 2-ter. L'impresa sociale costituita nelle forme societarie di cui al libro quinto del codice civile può destinare alla distribuzione di dividendi ai soci una quota non superiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato»; 10

11 Governance dell Impresa Sociale DL 155/ Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale. Testo Riforma f) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo; 11

12 Relazione con altre norme di legge DL 155/ Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti. 3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative. Testo Riforma g) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 2. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. 12

13 Trattamento fiscale Testo Riforma f) previsione, per le imprese sociali: 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore di cui all articolo 4 e all articolo 6 della presente legge in beni strumentali materiali e immateriali; 13

14 Audizione dell Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati Esame dei progetti di Legge recanti Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore 13 novembre 2014 La previsione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali di cui all art. 6, comma 1, lettera f del ddl in discussione, rappresenta in tal senso un importante elemento di novità dell attuale Disegno di legge. L eventuale introduzione di misure agevolative di carattere fiscale, però, va certamente contemperato con la normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato (art. 107 TCE). Va tuttavia evidenziato come l Unione europea ha recentemente varato un articolata disciplina riguardante la compatibilità di quegli Aiuti di Stato che si configurino specificamente come forme di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG). Come specificato nella Comunicazione, infatti, taluni SIEG possono essere prestati solo se le autorità offrono una compensazione finanziaria al fornitore - anche sotto forma di agevolazione fiscale -. Tra i servizi di interesse economico generale, la Decisione della Commissione del 20/12/2011 comprende anche i servizi sociali che rispondono a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili. 14

15 Audizione dell Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati Esame dei progetti di Legge recanti Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore 13 novembre 2014 Tutto ciò appare particolarmente interessante perché consente di ipotizzare misure di fiscalità che potremmo chiamare compensative, ovvero costruite in modo tale da tener conto dell effettivo impatto sociale, così come delineato dallo stesso ddl delega, all art. 6, comma 1, lettera a). Si tratta di convertire il paradigma delle politiche fiscali da quello orientato agli incentivi destinati agli investimenti a quello secondo cui gli incentivi vengono corrisposti in base ai risultati. [ ] Va dunque apprezzata la possibilità di ripensare l attuale regime di tassazione del Terzo Settore alla luce delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, della non lucratività soggettiva e dell impatto sociale, così come delineato dalla lett. a) del comma 1 dell art. 6 del ddl in discussione. Resta ovviamente il problema di costruire un sistema normativo in grado di verificare le finalità solidaristiche e di utilità sociale, il divieto di ripartizione (diretta e indiretta) degli utili e di misurare l impatto sociale. Ogni valutazione è tuttavia rimessa all eventuale e successivo momento di attuazione della delega. 15

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