FONDO GORIZIA CONFIDI GORIZIA ACCORDO PRESTITO PARTECIPATIVO CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE

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1 FONDO GORIZIA CONFIDI GORIZIA ACCORDO per la gestione del PRESTITO PARTECIPATIVO CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE

2 Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo; all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; Visto l art. 135 della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) del 24 dicembre 2007, pubblicata sulla G.U. del ; Visto l art. 13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla L. 32/2003 del 24 novembre 2003 e succ. mod.; Viste le deliberazioni di Giunta Camerale Integrata della CCIAA di Gorizia, gestione Fondo Gorizia, Pacchetto Anticrisi : N. 70/F.G. del e N. 125/F.G ; si stipula quanto segue: Accordo tra la CCIAA di Gorizia - Fondo Gorizia e il Confidi Gorizia per la gestione del Prestito Partecipativo Capitalizzazione alle micro e PMI dei settori industria e artigianato della Provincia di Gorizia Premessa La Camera di Commercio di Gorizia Fondo Gorizia (in seguito Fondo Gorizia) intende promuovere e sostenere la capitalizzazione aziendale delle micro e PMI dei settori industria e artigianato, della provincia di Gorizia, tramite l erogazione di contributi in conto interessi su finanziamenti bancari sostenuti dalla garanzia al credito data dal Confidi. Per rendere operative tali agevolazioni si avvale del CONFIDI GORIZIA, regolarmente iscritto all U.I.C., ai sensi dell art. 106 del d.lgs. n. 385/93. Art. 1 Finalità dell intervento 1. Il Fondo Gorizia destina al CONFIDI GORIZIA, che lo gestisce in nome e per conto, un fondo per concedere ed erogare alle imprese industriali ed artigiane della provincia di Gorizia contributi nella forma di abbattimento dei tassi di interesse sui mutui e/o finanziamenti alle imprese per interventi di capitalizzazione aziendale. 2. La capitalizzazione aziendale si realizza attraverso lo strumento del Prestito Partecipativo finalizzato all aumento diretto del capitale sociale o al versamento in conto futuro aumento del capitale. 3. Il CONFIDI GORIZIA svolge unicamente funzione di mandatario all incasso ed al pagamento per conto del Fondo Gorizia al fine di attivare i suddetti finanziamenti agevolati. Art. 2 Definizione dell intervento 1. L operazione di Prestito Partecipativo Capitalizzazione Aziendale viene effettuata attraverso un finanziamento bancario. L'impresa ottiene sin dall'inizio le risorse necessarie ed i soci possono dilazionare nel tempo il loro impegno finanziario per la capitalizzazione. 2. I soci dell Impresa richiedente si impegnano a realizzare l aumento di capitale, definendo i termini dell operazione nelle rispettive delibere societarie. Essi s'impegnano a fornire alla Società le risorse necessarie per il rimborso delle rate del prestito in linea capitale. 3. La Società finanziata si obbliga, ad ogni singola scadenza del piano di ammortamento, a corrispondere alla banca la rata comprensiva di capitale ed interessi. 4. I soci eseguono i versamenti in conto capitale per quote pari alle rate rimborsate. Essi, fermo l'impegno da parte dell'azienda nel rimborso del mutuo, sono solidalmente responsabili tra loro nel rimborsare le rate. 5. Alla scadenza delle singole rate di ammortamento o, successivamente, quando il rimborso del

3 prestito è completato, la società provvede ad effettuare il passaggio a capitale sociale delle somme relative al totale dei versamenti in conto capitale. 6. I soci devono mantenere l impegno al mantenimento delle somme versate nel fondo futuri aumenti di capitale fino alla loro conversione in capitale. Art. 3 Beneficiari dei finanziamenti 1. Beneficiari del Prestito Partecipativo - Capitalizzazione sono le Società di capitali (S.r.l. ed S.p.a.) in possesso dei seguenti requisiti: - essere microimprese, piccole e medie imprese dei settori dell industria e artigianato, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea, serie L 124 del 20/05/03, operanti nei settori ATECO 2007 indicati nell allegato A; - avere sede amministrativa e/o unità operativa nella Provincia di Gorizia; - essere iscritte presso la Camera di Commercio ed in regola con il pagamento del diritto camerale; - essere socie del CONFIDI GORIZIA. 2. Sono escluse dall ammissione all intervento le imprese che risultino inattive e quelle che richiedano la concessione del contributo per operazioni che non prevedano l intervento del Confidi Gorizia. 3. L operazione oggetto dell agevolazione deve essere formalmente approvata dall Assemblea dei soci dell impresa. Art. 4 Forme - durata - importi massimi dell intervento 1. Il CONFIDI GORIZIA mette a disposizione degli Istituti di credito convenzionati le disponibilità finanziarie, di cui al comma 1 dell art. 2, nella forma di un abbattimento degli interessi pari al massimo a 3 punti percentuali. 2. Il tasso applicato al finanziamento non potrà in ogni caso essere inferiore allo 1,00%, anche nel caso di una diminuzione dei tassi d interesse a livello europeo. 3. I finanziamenti erogati alle imprese verranno garantiti dal CONFIDI GORIZIA, nella misura del 60%. 4. Le operazioni di finanziamento dovranno avere una durata pari al massimo a 72 mesi, con rate semestrali, e con eventuale possibilità di preammortamento al massimo di 1 anno, qualora sia consentito dagli Istituti di Credito. 5. L impresa richiedente può beneficiare del Prestito Partecipativo una sola volta. L importo del finanziamento sarà compreso tra un minimo di ,00.- euro ed un massimo di ,00.- euro. 6. Il tasso di interesse applicato dagli Istituti di Credito alle imprese beneficiarie sarà pari all IRS periodo/lettera, più lo spread bancario, o altro tasso per operazioni a medio termine. Art. 5 Ulteriori parametri del finanziamento 1. I piani di ammortamento per la determinazione dell agevolazione in conto interessi devono essere sviluppati a rate semestrali costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi. 2. Il finanziamento viene concesso a tasso fisso. Art. 6 Procedura di richiesta del finanziamento 1. Il CONFIDI GORIZIA delibera le modalità di funzionamento dei rapporti con gli Istituti di Credito attivati attraverso apposite convenzioni che tengano conto di quanto qui previsto. 2. I soggetti richiedenti consegneranno le domande di intervento di Prestito Partecipativo Capitalizzazione Aziendale e le relative richieste di garanzia direttamente al CONFIDI GORIZIA, predisposte utilizzando l apposita modulistica (allegati B1, B2, B3).

4 3. Le domande di contributo saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque entro e non oltre il Le richieste verranno istruite secondo rigoroso ordine di presentazione. Le stesse, fatto salvo l esito dell istruttoria, troveranno accoglimento fino ad esaurimento del limite di plafond stanziato dalla Giunta Camerale Integrata. 5. Il Comitato Esecutivo del CONFIDI GORIZIA, allargato ai rappresentanti tecnici dei Comitati Settoriali interessati, pari rispettivamente a due (2) del settore industria ed uno (1) del settore artigiano, delibera relativamente alla domanda del soggetto richiedente. 6. Il CONFIDI GORIZIA provvede a trasmettere all Istituto di Credito la richiesta, che verrà gestita secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione ordinaria in essere. Art. 7 Liquidazione dei contributi, verifiche e rendicontazione 1. Il CONFIDI GORIZIA liquida annualmente alla Società beneficiaria l importo relativo all abbattimento degli interessi gravanti sulle rate pagate nell anno precedente, previa verifica del regolare ammortamento del finanziamento. Tale corresponsione avverrà in seguito al deposito del bilancio ed alla trasmissione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C) che attesti l avvenuto integrale versamento dell aumento di capitale o l accantonamento in conto futuro aumento del capitale sociale. 2. Il CONFIDI GORIZIA deve rendicontare annualmente al Fondo Gorizia l utilizzo del Fondo per il Prestito Partecipativo Capitalizzazione Aziendale. 3. Al fine di consentire la verifica dell andamento dei flussi di credito agevolato attivati e di rendicontare il loro utilizzo, il CONFIDI GORIZIA deve comunicare al Fondo Gorizia: a) un prospetto evidenziante l utilizzo dei contributi, con l indicazione di: i. impresa finanziata, ii. banca finanziatrice, iii. importo del finanziamento erogato, iv. importo del contributo, data e valuta di liquidazione; b) i casi di cessazione di erogazione del contributo; c) un prospetto evidenziante la consistenza finale dei contributi non impiegati, oltre che gli aumenti di disponibilità in relazione agli interessi maturati sulle disponibilità stesse. Art. 8 Rapporti con il sistema bancario convenzionato 1. Il CONFIDI GORIZIA gestisce il rapporto con il sistema bancario e stipula con gli Istituti di Credito apposite convenzioni, al fine di consentire agli stessi l erogazione dei finanziamenti alle imprese previste nel presente accordo. Per quanto non previsto dagli accordi specifici varrà la Convenzione ordinaria vigente. 2. L Istituto di Credito convenzionato si impegna a segnalare l estinzione del finanziamento al momento dell avvenuto pagamento dell ultima rata da parte del soggetto beneficiario. 3. L istituto di Credito segnala al CONFIDI GORIZIA, oltre a quanto previsto dalla Convenzione Ordinaria: a) il pagamento delle rate relative al finanziamento; b) i casi di restituzione anticipata del finanziamento; c) i casi di procedure concorsuali; d) le variazioni societarie o altre variazioni, purché rilevanti per l operazione di finanziamento del soggetto beneficiario. Art. 9 Controlli e accertamenti 1. Il CONFIDI GORIZIA conserva le proprie delibere, e tutte le comunicazioni trasmesse dagli Istituti di credito. Il Fondo Gorizia potrà richiederne copia in ogni momento del procedimento. 2. Il Fondo Gorizia si riserva la facoltà di effettuare, presso il CONFIDI GORIZIA e gli Istituti di

5 Credito convenzionati, o presso le imprese beneficiarie del finanziamento, accertamenti a campione, ispezioni, verifiche, inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati. Art.10 Revoca, sospensione, decadenza dal beneficio 1. Qualsiasi causa di revoca da parte dell Istituto di Credito del finanziamento agevolato comporterà la contestuale decadenza dell agevolazione e la richiesta di restituzione di quanto erogato sino a quel momento in termini di abbattimento del tasso, ricorrendo eventualmente anche ad azioni di carattere legale ed esecutivo. 2. Analogamente, qualsiasi causa di revoca della garanzia sul finanziamento agevolato comporterà la contestuale decadenza dell agevolazione e la richiesta di restituzione. 3. Ai soli fini del presente intervento si stabilisce che il mancato versamento di due rate consecutive previste dal piano di ammortamento del finanziamento agevolato comporterà la revoca della garanzia e la decadenza dell agevolazione. 4. E ammessa l estinzione anticipata del finanziamento agevolato. In questo caso il contributo sarà sospeso con il pagamento dell ultima rata che precede il versamento per l estinzione, senza che ne sia richiesta la restituzione. 5. Nei casi di variazioni societarie o trasformazioni (incorporazioni, cessioni, fusioni) il CONFIDI valuterà di volta in volta se mantenere il diritto al beneficio e/o la propria garanzia fino alla naturale estinzione del mutuo. L eventuale decadenza dell agevolazione comporterà la richiesta di restituzione dei contributi già erogati. Art. 11 Regime di aiuto 1. I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto previsto dalla presente Convenzione sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del trattato CE agli aiuti d importanza minore ( de minimis ), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre L entità dell aiuto in termini di de minimis è determinata in base alle modalità di calcolo previste dall allegato D, depositato agli atti. Art. 12 Responsabilità 1. Il soggetto gestore della concessione degli incentivi per l abbattimento degli interessi per conto del Fondo Gorizia ai fini del finanziamento agevolativo è il CONFIDI GORIZIA che si assume tutte le responsabilità connesse con la gestione dello stesso. Gorizia, Per il CONFIDI GORIZIA Il Presidente - p.i. Pietro Marangon - Per la CCIAA di Gorizia FONDO GORIZIA Il Segretario Generale - dott. Pierluigi Medeot -

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