Relazione al progetto di legge sulle rogatorie internazionali in materia penale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Relazione al progetto di legge sulle rogatorie internazionali in materia penale"

Transcript

1 Relazione al progetto di legge sulle rogatorie internazionali in materia penale Eccellentissimi Capitani Reggenti, Colleghi Consiglieri, nella sessione consiliare del 4 marzo 2009, la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale (ora innanzi CEAG) conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959, entrata in vigore in data 16 giugno 2009 (90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica avvenuto il 18 marzo 2009). Fino al 4 marzo 2009 infatti, la Repubblica di San Marino aveva sottoscritto solamente due convenzioni bilaterali contenenti norme in materia di assistenza giudiziaria penale (quella con l Italia del 31 marzo 1939 e quella con la Francia del 25 maggio 1967). Va comunque ricordato che la Repubblica di San Marino aveva già ratificato numerose convenzioni multilaterali produttrici di effetti in materia di assistenza giudiziaria penale fra cui si ricordano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la Convenzione ONU contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope (Vienna 20 dicembre 1988), la Convenzione del Consiglio d Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo 8 novembre 1990), la Convenzione ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9 dicembre 1999), la Convenzione Europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (L Aja 28 maggio 1970), la Convenzione del Consiglio d Europa sul trasferimento delle persone condannate e suo protocollo

2 aggiuntivo (aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983), lo Statuto della Corte Penale Internazionale (Roma 17 luglio 1998). Il testo della progetto di legge, come quello licenziato dalla Commissione, ha come base il contenuto della CEAG 20 aprile 1959 con le riserve e dichiarazioni effettuate dalla Repubblica di San Marino in sede di ratifica. Ai sensi dell art. 26 par. 4 della CEAG 20 aprile 1959 la Repubblica di San Marino ha dichiarato che rimangono in vigore tutte le disposizioni delle Convenzioni bilaterali già stipulate con le parti contraenti concernenti l assistenza giudiziaria in materia penale ove non incompatibili con quelle della CEAG 20 aprile E tale dichiarazioni fa salva la Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e l Italia del 31 marzo 1939 (Artt ), la quale prevede forme più intense di collaborazione fra i due Stati rispetto alla disciplina delineata dalla CEAG 20 aprile 1959; tale Convenzione rappresenta inoltre anche dal punto quantitativo, il canale di più frequente ricorso tanto in caso di rogatorie attive quanto in caso di rogatorie passive (la Convenzione con la Francia per la parte relativa alla presente materia è con tutta probabilità da ritenersi superata). La presente legge ha tenuto altresì conto, con le facoltà riconosciute dalla CEAG 20 aprile 1959, delle osservazioni che il Moneyval ha rivolto a San Marino in tale materia (Raccomandazioni e Raccomandazione Speciale V). Con l approvazione della presente legge, che fa seguito alla ratifica della CEAG 20 aprile 1959, si supererà il rilievo di una mancanza di disposizioni del codice di procedura penale che accordino, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, l assistenza giudiziaria su basi di reciprocità.

3 La presente legge supera la riserva avanzata sull efficienza del processo di attuazione della reciproca assistenza giudiziaria in maniera tempestiva e senza ritardi, in particolare riguardo al coinvolgimento dell organo politico. Sulla scia di quanto già indicato dal Consiglio Grande e Generale con la dichiarazione di mantenimento di tutte le disposizioni delle Convenzioni bilaterali già stipulate con le parti contraenti concernenti l assistenza giudiziaria in materia penale (la Convenzione Italo-Sammarinese prevede infatti l invio diretto fra autorità giudiziarie senza comunicazioni all Organo Politico) e con la dichiarazione effettuata dalla Repubblica di San Marino all art. 15 par. 6 della CEAG 20 aprile 1959 (che prevede la trasmissione diretta della rogatoria al Tribunale Unico e solo l invio per conoscenza al Segretario di Stato alla Giustizia), al Congresso di Stato è stata riservata la sola valutazione politica di accordare o meno l assistenza per mancanza del requisito di reciprocità (art. 9) ad uno Stato con cui non siano state stipulate convenzioni in materia. La valutazione di eventuali questioni attinenti la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Repubblica, da effettuarsi nelle rogatorie passive, è stata infatti lasciata al Commissario della Legge con possibilità di ulteriore controllo da parte del Procuratore del Fisco nell ambito del ricorso per legittimità (artt. 29 e 30). Si ritiene che il Procuratore del Fisco sia il naturale destinatario di tale ulteriore controllo in quanto soggetto che opera, all interno del processo penale, al fine di garantire il corretto esercizio dell azione penale. Si è espressamente previsto il criterio della celerità e la fissazione di un termine massimo di evasione della richiesta (art. 8).

4 La presente legge inoltre, accogliendo le osservazioni del Moneyval di abbandonare il criterio della doppia punibilità per le misure meno intrusive e non obbligatorie, limita, conformemente alla riserva già effettuata dalla Repubblica all art. 5 della CEAG 20 aprile 1959, il principio della doppia punibilità ai soli provvedimenti di perquisizione e sequestro (art. 8 comma 3 punto 6). Sono stati indicati i requisiti che la domanda di assistenza deve possedere (art. 4). Si è previsto il rifiuto di dar corso alla rogatoria, in conformità alla facoltà riconosciuta dall art. 2 comma primo lettera a) della CEAG 20 aprile 1959, per i reati considerati dalla Repubblica come reati politici La Repubblica non ha ad oggi ratificato i protocolli aggiuntivi alla CEAG 20 aprile 1959 e del contenuto di essi non si è chiaramente tenuto conto nella stesura della legge. Il testo della legge si preoccupa di armonizzare, da un lato, le disposizioni in essa contenute con l impianto del Codice di procedura penale della Repubblica, le sue modifiche e le leggi speciali in materia, dall altro di codificare tutta una serie di principi di garanzia, ormai consolidati nell ordinamento, che sono il frutto dell elaborazione giurisprudenziale in materia. In una prospettiva di riforma delle leggi di procedura penale si dovrà comunque tenere conto dell opportunità di inserire il sequestro preventivo (sulla scorta di quello che è avvenuto in Italia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 25 marzo 1972 n. 82 ed artt. 321 e segg. del c.p.p. italiano),

5 di prevedere la possibilità di reclamo per misure istruttorie anche non coercitive, nonché la fissazione di un udienza dibattimentale d appello in caso di reclamo. Il progetto di legge codifica principi sanciti dalla giurisprudenza quali l estensione del reclamo ai provvedimenti coercitivi nelle rogatorie passive (art. 30) e l equiparazione dell acquisizione della copia di documentazione al sequestro (art. 13 comma 2 ). Tale ultimo principio, mutuato dalla giurisprudenza sammarinese pressoché unanime, pur rispondendo ad avanzati criteri di garantismo, merita una riflessione di natura politica in quanto comporta che, per qualsiasi tipo di reato si indaghi, l acquisizione di copia di documentazione (e quindi anche quella bancaria e finanziaria) rende di fatto conoscibile l esistenza di indagini a carico di un soggetto nell ambito del processo in corso all estero, in quanto il nostro diritto consente la reclamabilità del provvedimento di sequestro ai sensi dell art. 56 c.p.p.. Il progetto di legge si compone di quattro parti Una parte generale Titolo I (artt. 1-3) da applicarsi con riferimento sia alle rogatorie attive che passive in cui è sancita la prevalenza delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale in vigore (art. 1), l ambito di applicazione della legge (art. 2) e la regola generale di interpretazione del favor per la cooperazione internazionale (art. 3). Una seconda parte - Titolo II Capo I - che disciplina i presupposti per le rogatorie dall estero (art. 4-28) ove trovano regolamentazione la forma ed il contenuto che la domanda deve possedere (art. 4), le richieste irregolari (art. 5), le modalità di trasmissione della domanda (art. 6), il Magistrato competente (Art. 7), i termini entro la quale la rogatoria deve essere espletata e i casi in cui la richiesta non viene accordata (art. 8), il principio di reciprocità (art. 9), la

6 sospensione e l accoglimento parziale della domanda (artt. 10 e 11), il principio di specialità (art. 12), l applicazione della legge interna e le sue possibili deroghe (artt. 13 e 14), la forma dei documenti (art. 15). Per quanto concerne l art. 16, che regolamentava i casi di eventuale partecipazione di autorità dello Stato richiedente alla fase di esecuzione delle Rogatorie, la Commissione ha ritenuto di abrogare il 2 comma, ritenendo, quale espressione della sovranità, non ammissibile l intervento in territorio di autorità estere. Tornando al contenuto del Titolo II del Capo I del progetto di legge trovano regolamentazione il principio di riservatezza (art. 17), le disposizioni in relazione alle spese ordinarie (art. 18), le disposizioni sulle notifiche (art. 19), la comparizione, il rimborso spese e l immunità di testi e periti (art ), le modalità di citazione e le immunità della persona perseguita (artt. 23 e 24), la comparizione della persona detenuta (art. 25), la consegna e restituzione di oggetti (art. 26), lo scambio di informazioni riguardanti sentenze penali (art. 27) e le modalità di restituzione della domanda (art. 28). Il Titolo II Capo II disciplina i ricorsi. E stato introdotto il ricorso da parte del Procuratore del Fisco per motivi di legittimità avverso il decreto di diniego della rogatoria (art. 29) e quello (art. 30) sempre da parte del Procuratore del Fisco per motivi di legittimità avverso il decreto di exequatur che non dispone misure coercitive (non è ricorribile il decreto di exequatur di sola notifica), mantenendo fermi gli ordinari ricorsi già esistenti per legge e giurisprudenza. Si segnala l opportunità di prevedere de iure condendo, quantomeno la riduzione del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso in Terza Istanza previsto dall art. 25 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55, termine che si è dovuto riproporre nell art. 33 della presente legge.

7 Il Titolo II Capo III disciplina le rogatorie all estero e prevede le modalità di trasmissione delle stesse (art. 34), l osservanza della normativa in vigore nella Repubblica, i limiti di utilizzazione degli atti compiuti da uno stato estero ed il richiamo ai possibili reclami (art. 36), l immunità della persona citata quale teste, perito o imputato (art. 37). La Commissione ha ritenuto di abrogare l art. 35 del progetto di legge, ritenendo palese il dovere dell autorità giudiziaria di uniformare i propri atti alle disposizioni vigenti. Infine, la Commissione ha ritenuto di aggiungere al progetto di legge un ultimo articolo, che assumerà la numerazione 38, al fine di dichiarare l abrogazione di ogni norma in contrasto con il progetto di legge. Il relatore unico Gian Nicola Berti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

LEGGE SULLE ROGATORIE INTERNAZIONALI IN MATERIA PENALE Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 (Prevalenza delle convenzioni e del diritto

LEGGE SULLE ROGATORIE INTERNAZIONALI IN MATERIA PENALE Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 (Prevalenza delle convenzioni e del diritto LEGGE SULLE ROGATORIE INTERNAZIONALI IN MATERIA PENALE Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale) Le rogatorie internazionali in materia

Dettagli

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) a) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Ratifica ed esecuzione

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Regole generali (art. 568): principio di tassatività e interesse ad impugnare... 3 1B Regole generali (art. 568): favor per le impugnazioni... 4 2A Soggetti legittimati

Dettagli

Relazione tecnico-normativa

Relazione tecnico-normativa Relazione tecnico-normativa Titolo: Sddl concernente Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell Iran per evitare le doppie

Dettagli

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 RS 0.351.1; RU1967 871 I Modifica della riserva svizzera 1 Svizzera Riserva La riserva formulata in virtù del decreto

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA PENALE

CODICE DI PROCEDURA PENALE Valerio de GIOIA CODICE DI PROCEDURA PENALE e leggi speciali Annotato con la giurisprudenza VI edizione SOMMARIO Premessa V COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P. V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI Elenco delle principali abbreviazioni...» XIII Capitolo Primo GENERALITÀ 1. La nozione di camera di consiglio.... pag. 1 2. Il procedimento in camera di consiglio

Dettagli

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Oggetto: SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO CONSILIARE 2 luglio 2012 n.79 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il combinato disposto dell articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale

Dettagli

Norme di attuazione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea,

Norme di attuazione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, 1 Decreto Legislativo 5 aprile 2017, n. 52 Norme di attuazione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, fatta a Bruxelles il 29

Dettagli

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa... SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Dettagli

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi. Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n. 112- Pres. Grossi. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Procedimento per il delitto di omesso versamento dell'iva - Questione di legittimità

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Premessa... Elenco alfabetico degli autori... Elenco per articoli degli autori... Abbreviazioni...

INDICE SOMMARIO. Premessa... Elenco alfabetico degli autori... Elenco per articoli degli autori... Abbreviazioni... INDICE SOMMARIO Premessa........................................... Elenco alfabetico degli autori............................... Elenco per articoli degli autori.............................. Abbreviazioni........................................

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI. Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI

INDICE-SOMMARIO. Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI. Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI INDICE-SOMMARIO Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI 1. Premessa... 3 2. Il dibattito culturale e le proposte legislative degli anni settanta : gli

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 29 MAGGIO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati: Deliberazione n. 31/2017/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 ottobre 2016 Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4,

Dettagli

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ANALISI TECNICO NORMATIVA ANALISI TECNICO NORMATIVA Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell uso del

Dettagli

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento

Dettagli

I sottoscritt_in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore, altro) Cognome e nome nato a in data carica ricoperta

I sottoscritt_in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore, altro) Cognome e nome nato a in data carica ricoperta Modello A1 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI E DI PRESENZA/ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE per SOGGETTI IN CARICA (per le dichiarazioni di assenza solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni

Dettagli

DETERMINAZIONE. Estensore CARBONI ANGELA. Responsabile del procedimento CARBONI ANGELA. Responsabile dell' Area F. TOSINI

DETERMINAZIONE. Estensore CARBONI ANGELA. Responsabile del procedimento CARBONI ANGELA. Responsabile dell' Area F. TOSINI REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DETERMINAZIONE N. G01813 del 24/02/2015 Proposta n. 54 del 07/01/2015 Oggetto: Approvazione

Dettagli

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI ROANA Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003 INDICE SOMMARIO Art. 1 - Oggetto

Dettagli

Roma, 05 novembre 2009

Roma, 05 novembre 2009 RISOLUZIONE N. 271/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n.

Dettagli

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO PARTI FIRMATARIE: Presidente del Tribunale di Bolzano; Presidente della Sezione Penale del Tribunale

Dettagli

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Traduzione 1 Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Approvato dall Assemblea federale il 2 Strumento di ratifica depositato dalla

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo II SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI

INDICE SOMMARIO. Capitolo II SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI INDICE SOMMARIO Presentazione... Pag. XI Presentazione alla II edizione....» XIII Capitolo I SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI 1. Il diritto penal-tributario, tra «particolarismo» e «principi

Dettagli

Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE A) E C), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76, CHE DELEGA IL GOVERNO AD ADOTTARE

Dettagli

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta ALLEGATO B.1 Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità

Dettagli

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA la REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI SAN MARINO, qui di seguito

Dettagli

INDICE. pag. Presentazione alla seconda edizione... Presentazione...

INDICE. pag. Presentazione alla seconda edizione... Presentazione... Presentazione alla seconda edizione... Presentazione... pag. XV XVII D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa commerciali, a norma dell articolo

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013 Processo Civile 1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013). Valore fino

Dettagli

REGOLAMENTO per l'iscrizione nell'albo SPECIALE dei DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI NON RESIDENTI

REGOLAMENTO per l'iscrizione nell'albo SPECIALE dei DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI NON RESIDENTI REGOLAMENTO per l'iscrizione nell'albo SPECIALE dei DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI NON RESIDENTI Approvato dal Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dettagli

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE ANNO 2016.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE ANNO 2016. ALLEGATO B.1 Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità

Dettagli

Relazione in Consiglio Grande e Generale per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Relazione in Consiglio Grande e Generale per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale Relazione in Consiglio Grande e Generale per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire

Dettagli

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Testo originale Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Conclusa il 17 novembre 2009 Entrata in vigore il 17 novembre 2009 Il Dipartimento Federale di

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4143 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO

Dettagli

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo. SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE VOLTE A RAFFORZARE IL SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVO AI REATI FINALIZZATI AD ALTERARE L ESITO DI COMPETIZIONI SPORTIVE RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN) Amministrazioni

Dettagli

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................

Dettagli

INDICE. Prefazione pag. XIII CAPITOLO I LE RISPOSTE DELL ORDINAMENTO GIURIDICO AL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

INDICE. Prefazione pag. XIII CAPITOLO I LE RISPOSTE DELL ORDINAMENTO GIURIDICO AL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA INDICE Prefazione pag. XIII CAPITOLO I LE RISPOSTE DELL ORDINAMENTO GIURIDICO AL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 1. Premessa pag. 1 2. Il quadro delle risposte ordinamentali al fenomeno della criminalità

Dettagli

Orbene, l articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009.

Orbene, l articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009. Roma, 21.03.2014 RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI DIVIETO DI PATENTE DI GUIDA E CONDANNA PER REATI DI DROGA Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: è possibile conseguire

Dettagli

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE (AIR)

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE (AIR) ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE (AIR) a) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL ECUADOR, FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015. SEZIONE 1. CONTESTO

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione... pag. XI CAPITOLO I LA SCENA DEL CRIMINE NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO

INDICE SOMMARIO. Introduzione... pag. XI CAPITOLO I LA SCENA DEL CRIMINE NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO INDICE SOMMARIO Introduzione... pag. XI CAPITOLO I LA SCENA DEL CRIMINE NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO 1. Alla ricerca di una definizione codicistica per il concetto di scena del crimine... pag. 1 2.

Dettagli

INDICE SOMMARIO II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria

INDICE SOMMARIO II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria Capitolo I Le rogatone internazionali pag. 1 1.1. La nozione di rogatoria :» 2 1.2. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere» 3 1.3. Gerarchla delle norme internazionali» 10 1.3.1. Adattamento del

Dettagli

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA

Dettagli

COMUNE DI CASALE SUL SILE

COMUNE DI CASALE SUL SILE COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso COPIA Delibera nr. 6 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE L anno duemilaquattordici, il giorno trenta

Dettagli

COMUNE DI CASALE SUL SILE

COMUNE DI CASALE SUL SILE COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso COPIA Delibera nr. 111 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE DITTA CENTRO FORNACI

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CITTADINI EXTRACOMUNITARI. Il/ la sottoscritto/a CHIEDE

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CITTADINI EXTRACOMUNITARI. Il/ la sottoscritto/a CHIEDE (Bollo 16,00) DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ALL ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO

Dettagli

La legge antiriciclaggio per i Professionisti alla luce delle recenti modifiche

La legge antiriciclaggio per i Professionisti alla luce delle recenti modifiche S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE La legge antiriciclaggio per i Professionisti alla luce delle recenti modifiche Inquadramento normativo Relatore: Mariarosaria Cipriano Dottore Commercialista Commissione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1845 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CAVALLARO, COVIELLO, LIGUORI, CASTELLANI, GAGLIONE, MAGISTRELLI, MONTICONE, GIARETTA, VERALDI, LAVAGNINI e DALLA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI Presentazione... Avvertenza... pag VII XI Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 1. Costituzione della Repubblica Italiana... 3 2. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo

Dettagli

INDICE SOMMARIO TOMO I

INDICE SOMMARIO TOMO I INDICE SOMMARIO TOMO I Pag. Costituzione (artt. 1-139) (con commento all art. 111).................................. 1 Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)...............................................

Dettagli

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale N. 263 DEL 02/10/2012 L anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 10:45 il Commissario

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di controllo privato CSQA Certifi cazioni srl autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografi ca protetta «Bresaola della Valtellina»; Considerato che lo statuto approvato da

Dettagli

INDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. 1. Premessa... pag. 3. Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. 1. Premessa... pag. 3. Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE 1. Premessa... pag. 3 Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI 1. La finalità della fase ed il ruolo dei suoi protagonisti.» 7 2. L obbligo del segreto...»

Dettagli

Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata

Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata Cod.: P16071 Data: 5-7 ottobre 2016 Responsabili del corso: Nicola Russo, Riccardo Ferrante Esperto formatore: Michele Prestipino Giarritta Presentazione

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO LEGGE QUALIFICATA 16 dicembre 2005 n.186 LEGGE QUALIFICATA SUI CAPITANI REGGENTI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 868 del 31/05/2016 A seguito di Proposta N 754 del 30/05/2016 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI

Dettagli

INDICE. Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

INDICE. Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI Stupefacenti vol 4-01-1904 0:11 Pagina VII Capitolo I DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI 1. La definizione di detenzione di sostanze stupefacenti nella attuale legislazione 1.1 Il concorso nella condotta

Dettagli

INDICE SOMMARIO PARTE UNICA PROTOCOLLI ADDIZIONALI CEDU ADDENDA AL CODICE CIVILE PARTE III CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Art Art

INDICE SOMMARIO PARTE UNICA PROTOCOLLI ADDIZIONALI CEDU ADDENDA AL CODICE CIVILE PARTE III CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Art Art INDICE SOMMARIO PARTE UNICA PROTOCOLLI ADDIZIONALI CEDU 1. Protocollo addizionale n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, l attribuzione alla Corte

Dettagli

Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale

Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale 350.035 Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale accettato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia il 5 novembre 1992 accettato

Dettagli

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (Provincia di Trento) ORIGINALE DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del AREA 1 - ISTITUZIONALE - RISORSE Numero 230 di data 15/11/2016 Oggetto: Legge 12/03/1999

Dettagli

Gestione del contenzioso

Gestione del contenzioso Titolo: Protocollo Data: 01/03/2016 Versione: 01 Situazione Revisione Vers. Data emissione Motivazione della revisione Autore 01 01/03/2016 Prima edizione Assistente direzione Distribuzione Tutte le Funzioni

Dettagli

Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n.

Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n. Comune di ORINO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge 07-08-1990 n. 241 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03-12-1993

Dettagli

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA. Verbale di deliberazione N. 9

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA. Verbale di deliberazione N. 9 COPIA COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (Provincia di Trento) Verbale di deliberazione N. 9 della Giunta comunale OGGETTO: Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Convenzione

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME SENTENZA 24 FEBBRAIO 2011 N.4 Nel Nome della Serenissima Repubblica di San Marino il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme nel procedimento per l accertamento delle condizioni di cui all

Dettagli

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento

Dettagli

LIBRO PRIMO Soggetti

LIBRO PRIMO Soggetti Indice sistematico Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 13» III -

Dettagli

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 197

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 197 COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 197 OGGETTO: Richiesta rimborso spese legali proc.penale n 34592/99 R.G.N.R. - 2^ trance - Determinazioni

Dettagli

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 26/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 26/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 Regione Lazio Atti del Presidente della Regione Lazio Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 gennaio 2017, n. T00002 Nomina del Presidente dell'ente regionale "Parco regionale dei Castelli Romani",

Dettagli

Votazioni del 31 marzo - 3 aprile 2014 per l elezione di 18 Delegati, 6 Consiglieri, 1 Sindaco ed 1 Sindaco supplente. Il/La sottoscritto/a..nato/a a.

Votazioni del 31 marzo - 3 aprile 2014 per l elezione di 18 Delegati, 6 Consiglieri, 1 Sindaco ed 1 Sindaco supplente. Il/La sottoscritto/a..nato/a a. Modulo richiesta candidatura Consigliere., Luogo Data Spettabile Seggio Elettorale Centrale Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank SpA Casella postale c/o Apertura corriere - Deutsche Bank

Dettagli

genziali nelle società in house della Regione Puglia; - di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

genziali nelle società in house della Regione Puglia; - di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. 13820 genziali nelle società in house della Regione Puglia; - di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Il Segretario della Giunta Teresa Scaringi Il Presidente della Giunta Alba Sasso DELIBERAZIONE

Dettagli

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49 Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti TITOLO I - Giudice... 1a 49 Capo I-Giurisdizione... 1 a 3 Capo II - Competenza... 4 a 16 Sezione I-Disposizione generale... 4

Dettagli

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49 Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti I - Giudice... 1a 49 Capo I-Giurisdizione... 1 a 3 Capo II - Competenza... 4 a 16 Sezione I-Disposizione generale... 4 Sezione

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE Art. 1 OGGETTO Art. 2 NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Art.

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

CAPITOLO SECONDO I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Premessa. Soggetti e parti... 13

CAPITOLO SECONDO I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Premessa. Soggetti e parti... 13 CAPITOLO PRIMO DIRITTO PROCESSUALE PENALE E PROCESSO PENALE 1. La nozione di diritto processuale penale... 1 2. Il contenuto specifico del diritto processuale penale... 2 3. Diritto processuale penale

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PROTOCOLLO D'INTESA I Giudici penali del Tribunale di Busto Arsizio i Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio i rappresentanti

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione.... pag. 7 Avvertenza....» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 dell 8.6.2017

Dettagli

Parere n. 3/Par./2005

Parere n. 3/Par./2005 Corte dei Conti Parere n. 3/Par./2005 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 16 marzo 2005, composta dai Magistrati: Dott. Ivo

Dettagli

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA REGIONE LIGURIA RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI: FORZA ITALIA, CONSIGLIERE SEGRETARIO CLAUDIO MUZIO (GRUPPO FORZA ITALIA), LEGA NORD LIGURIA - SALVINI, PRESIDENTE

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 30-11-2011 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, SEZIONE LAVORO, AVVERSO LA SENTENZA RG N. 954/2011.

Dettagli

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

INDICE. Capitolo I. Capitolo II

INDICE. Capitolo I. Capitolo II INDICE Premessa alla quinta edizione.... Pag. IX Premessa alla quarta edizione....» XIII Premessa alla terza edizione....» XVII Premessa alla seconda edizione....» XXI Introduzione....» XXIII Capitolo

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV Prefazione... Schemi p. XV 1 La nozione di procedimento amministrativo... 3 2A I principi generali del procedimento amministrativo (art. 1)... 4 2B I principi sovranazionali... 5 2C I principi della C.E.D.U....

Dettagli

Stranieri e permesso di soggiorno

Stranieri e permesso di soggiorno Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli