Capitolo Secondo... I doveri dell avvocato
|
|
- Sofia Riva
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Capitolo Secondo... I doveri dell avvocato 1. I doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza Ai sensi dell art. 9 cod. deont., l avvocato deve ispirare la propria condotta professionale ai doveri di indipendenza, probità, dignità, decoro, correttezza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza, tenendo conto della rilevanza costituzionale (art. 24 Cost.) e sociale dell attività difensiva. A titolo esemplificativo, viola i doveri di probità, dignità e decoro: l avvocato che commetta una serie ripetuta di falsificazioni; la richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione; l avvocato il quale, oltre a richiedere l esecutorietà di un decreto ingiuntivo non eseguibile (non essendo l ingiunzione assistita da efficacia esecutiva ex art. 647 c.p.c.), rivolga all indirizzo del legale di controparte espressioni offensive; l avvocato che non partecipi all udienza per altri concomitanti impegni professionali senza garantire un adeguata sostituzione; le condotte estorsive (con conseguente turbativa d asta) commesse da un avvocato. Infatti, nella figura professionale dell avvocato che nell espletamento del mandato affidatogli dal cliente contribuisce all attuazione dell ordinamento giuridico i terzi devono poter riporre la fiducia del rispetto delle leggi e dei principi dell ordinamento posti a tutela dell intera collettività. 2. La pubblicità informativa La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro della professione forense (art. 35 cod. deont.). Il codice deontologico, infatti, non consente una pubblicità indiscriminata ma soltanto la diffusione di specifiche informazioni sull attività svolta, sul titolo professionale, sulla denominazione dello studio e sull ordine di appartenenza (art. 35, co. 3, cod. deont.), al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che cerchi assistenza. Analogamente, nel pubblicizzare la propria attività l avvocato: non può rivelare i nomi dei propri clienti, anche se questi vi consentano (art. 35, co. 8, cod. deont.);
2 72 Parte Seconda - La deontologia forense non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l attività professionale; non può utilizzare il nome di professionista defunto che abbia fatto parte dello studio; non può indicare i nominativi di professionisti non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell avvocato. Può utilizzare il titolo accademico di «professore» solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando la qualifica e la materia di insegnamento (art. 35, co. 4, cod. deont.). L iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione. 3. I doveri di diligenza e fedeltà L avvocato deve svolgere la propria attività professionale con coscienza e diligenza assicurando la qualità della prestazione professionale (art. 12 cod. deont.). L avvocato, inoltre: deve adempiere l incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità se è chiamato a far parte delle istituzioni forensi; deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell adempimento dell incarico professionale e quello ricevuto nell interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente (art. 30, co. 1, cod. deont.). L art. 10 aggiunge che l avvocato deve svolgere fedelmente il proprio incarico e fedeltà significa anche fedeltà all ordinamento. Pertanto, l avvocato che viola le norme generali a tutela della collettività commette illecito deontologico laddove, contravvenendo all impegno assunto di esercitare l attività professionale nel rispetto dei doveri che la funzione impone per i fini della giustizia e secondo i principi dell ordinamento, non adegui la propria condotta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti. 4. Dovere di segretezza e riservatezza L art. 13 cod. deont. sancisce l obbligo per l avvocato di mantenere, nell interesse del cliente e della parte assistita, il segreto professionale e il massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, per ragioni professionali. L avvocato deve rispettare i doveri di segretezza e riservatezza anche quando fornisce informazioni sulla propria attività professionale (art. 35, co. 1, cod. deont.).
3 Capitolo Secondo - I doveri dell avvocato 73 Occorre precisare, inoltre, che la rivelazione di notizie relative a una controversia in corso è lesiva dell interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo una condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l immagine dell intera classe forense. 5. Dovere di indipendenza e conflitto di interessi Nell esercizio dell attività professionale l avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza (artt. 6, co. 2, e 9, cod. deont.). Anche l avvocato chiamato a far parte delle istituzioni forensi deve adempiere l incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità (art. 69, co. 1, cod. deont.). Inoltre, ai sensi dell art. 24 cod. deont., l avvocato: deve astenersi dal prestare attività professionale quando possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di un altro incarico, anche non professionale; deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. Approfondimenti Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui: il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da un altra parte assistita o cliente; la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un altra parte assistita o cliente; l adempimento di un precedente mandato limiti l indipendenza dell avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. L avvocato, quindi, è tenuto a fornire, nell interesse superiore della giustizia, l assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Anche l avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza e deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all espletamento dell incarico (art. 61 cod. deont.). 6. Dovere di difesa e rapporto di colleganza Ai sensi dell art. 46 cod. deont., nell attività giudiziale l avvocato deve ispirare la propria condotta al dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto con i colleghi (c.d. rapporto di colleganza).
4 74 Parte Seconda - La deontologia forense A questo fine è dovere dell avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, senza tuttavia superare il limite invalicabile costituito dal divieto di assumere comportamenti non improntati alla dignità e al rispetto del giudice e del suo operato o di insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità o la violazione del dovere di imparzialità nell esercizio delle funzioni. 7. Dovere di competenza Tra i presupposti essenziali dell attività professionale rientrano la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda impone all avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, di non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente (art. 14 cod. deont.). L accettazione di un incarico professionale presuppone, infatti, la competenza a svolgerlo (art. 26, co. 1, cod. deont.). L avvocato deve anche comunicare alla parte assistita e al cliente l esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell attività richiesta (art. 24, co. 4, cod. deont.), prospettando al cliente e alla parte assistita, in caso di incarichi che comportino competenze diverse dalle proprie, la necessità di integrare l assistenza con un altro collega in possesso di tali competenze (art. 26, co. 2, cod. deont.). 8. Dovere di aggiornamento e formazione professionale continua L avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (art. 15 cod. deont.). Tuttavia, in un sistema normativo enormemente complesso e spesso pletorico come il nostro, la mancata conoscenza di una norma di legge non può di per sé costituire infrazione al precetto deontologico dell art. 15 cod. deont. L avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. È dovere deontologico dell avvocato rispettare i regolamenti del CNF e del consiglio dell ordine di appartenenza riguardanti gli obblighi e i programmi formativi. Con l espressione formazione professionale continua si intende «ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense» (CNF 6/2014). Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
5 Capitolo Secondo - I doveri dell avvocato 75 Approfondimenti L unità di misura della formazione continua è il credito formativo: ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. Sono valutate ai fini dell assolvimento dell obbligo formativo la partecipazione a corsi, seminari, master, congressi, ma anche a relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione e pubblicazioni di libri su agomenti giuridici. L accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al consiglio dell ordine locale o al CNF, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell evento. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Il consiglio dell ordine, su domanda dell interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l iscritto dallo svolgimento dell attività formativa, nei casi di: gravidanza, parto, adempimento da parte dell uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell attività professionale o trasferimento dell attività all estero; altre ipotesi indicate dal CNF. All esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Ciascun consiglio dell ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso consiglio. Approfondimenti Il consiglio dell ordine verifica l effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi. Ai fini della verifica svolge un attività di controllo, anche a campione, e può chiedere all iscrit-
6 76 Parte Seconda - La deontologia forense to e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Se i chiarimenti non sono forniti e la documentazione integrativa richiesta non è depositata entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività non adeguatamente documentate. 9. Dovere di verità L avvocato non ha alcuna responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornita dal cliente. Tuttavia, ai sensi dell art. 50 cod. deont. l avvocato non deve introdurre né utilizzare, nel processo, prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia (o che apprenda nel corso del processo) essere falsi. Qualora dopo l inizio del procedimento venga a sapere che prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti provenienti dalla parte assistita sono falsi, non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato (l obbligo di rinuncia non sussiste se la produzione o l introduzione di tali prove avvenga ad opera di un soggetto diverso dal proprio assistito). L avvocato, inoltre, non deve impegnare, di fronte al giudice, la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio né deve rendere false dichiarazioni sull esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato. Nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto. La violazione di quest ultimo dovere comporta la sanzione disciplinare dell avvertimento, mentre la violazione di tutti gli altri doveri suindicati comporta la sospensione dall esercizio dell attività professionale da uno a tre anni. 10. Informazioni sull attività professionale L avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, sull organizzazione e la struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e sui titoli scientifici e professionali posseduti. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico: devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative; devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell obbligazione professionale (art. 17 cod. deont.). 11. Rapporti con gli organi di comunicazione L avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione non deve (art. 57 cod. deont.): fornire notizie coperte dal segreto di indagine;
7 Capitolo Secondo - I doveri dell avvocato 77 spendere il nome dei propri clienti e assistiti; enfatizzare le proprie capacità professionali; sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. La violazione dei divieti comporta la sospensione dall esercizio dell attività professionale da due a sei mesi. L art. 57 del codice deontologico forense impone, quindi, al professionista di improntare il proprio comportamento nei confronti degli organi di informazione a criteri di misura e di equilibrio. 12. L accaparramento di clientela L avvocato non può acquisire clienti avvalendosi di agenzie o procacciatori di clienti, né utilizzando modalità non conformi a correttezza e decoro, né deve offrire o corrispondere, a colleghi o a terzi, provvigioni o altri compensi come corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l ottenimento di incarichi professionali (art. 37 cod. deont.). Costituisce infrazione disciplinare anche l offerta di omaggi o prestazioni a terzi, nonché la corresponsione (o la promessa) di vantaggi per ottenere incarichi. È visto con sfavore anche l avvocato a domicilio, il quale cioè offra le proprie prestazioni professionali, direttamente o per interposta persona, direttamente al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È altresì vietato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. Tali violazioni comportano l applicazione della sanzione disciplinare della censura. 13. Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive Ai sensi dell art. 52 cod. deont., l avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell esercizio dell attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La circostanza che l espressione offensiva o sconveniente sia stata ricavata da un testo letterario è del tutto irrilevante e non vale a escludere la rilevanza deontologica della stessa. L avvocato ha il dovere di comportarsi con dignità e decoro anche nella dimensione privata. La responsabilità disciplinare non è esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato ma di privato cittadino, dal momento che l avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. La rilevanza disciplinare della condotta (sanzionata con la censura) non è esclusa dalla provocazione altrui, dalla reciprocità delle offese o dallo stato d ira o di agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione, in tale sede, l esimente prevista dall art. 599 c.p.
8 78 Parte Seconda - La deontologia forense 14. Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti Ai sensi dell art. 36 cod. deont., l iscrizione all albo costituisce il presupposto per l esercizio dell attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l utilizzo del relativo titolo. Costituisce un illecito disciplinare l uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Commette un illecito disciplinare anche l avvocato che consenta a un soggetto, cancellato dall albo degli avvocati, di trattare con continuità pratiche legali nel proprio studio. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l esercizio abusivo dell attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall esercizio. L avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica e la materia di insegnamento (art. 35, co. 4, cod. deont.). L iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione (art. 35, co. 5, cod. deont.).
Articolo 1 Formazione professionale
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE considerato ) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l interesse pubblico al corretto esercizio della
DettagliNuovo codice deontologico forense e regolamentazione del marketing professionale. Avvocato Leonardo Poli
Nuovo codice deontologico forense e regolamentazione del marketing professionale Avvocato Leonardo Poli informazione pubblicità marketing Pubblicità PUBBLICITÀ INGANNEVOLE D. Lgs. n.147/2007 Articolo 2
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA Allegato alla delibera del 21 Dicembre 2011 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Articolo 1 Dovere di formazione professionale continua 1 Con l espressione
DettagliAv A v. v R o R ber e to t C APRA
Avv. Roberto CAPRA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014) Art. 15 Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L avvocato
DettagliCODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE
CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE PREMESSA L intermediario aziendale consulente in operazioni di f nanza straordinaria associato ad UNINTERMEDIARI (d ora in poi Intermediario Aziendale) esercita la propria
DettagliGiuseppe Picchioni e Carla Broccardo - CNF
Giuseppe Picchioni e Carla Broccardo - CNF art. 3 legge 31 dicembre 2012, n. 247 L avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi
DettagliTITOLO I - I PRINCIPI GENERALI
CODICE DI CONDOTTA ETICO-DEONTOLOGICA DEL TRIBUTARISTA (approvato in data 20 febbraio 2013 dal Consiglio Nazionale) Iscritto negli elenchi dell I.N.T. Istituto Nazionale Tributaristi PREAMBOLO quale parte
DettagliESONERI ATTESTATO DI FORMAZIONE CREDITI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ESONERI ATTESTATO DI FORMAZIONE CREDITI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO presentazione di Avv. Sibilla Santoni sibillasantoni@tiscali.it Gli avvocati non sono né giocolieri da circo, né conferenzieri
DettagliAllegato 8 - REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE DEI COUNSELLOR. Approvato dal Consiglio Direttivo del 23/04/2015
Allegato 8 - REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE DEI COUNSELLOR Approvato dal Consiglio Direttivo del 23/04/2015 PREMESSA Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nell art. 7 dello
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO. Commissione locale per la Formazione
Regolamento 1. Costituzione ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO Commissione locale per la Formazione È costituita presso l ordine degli avvocati di Lagonegro la Commissione locale per la formazione professionale
DettagliNorme di comportamento dei componenti le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale
Norme di comportamento dei componenti le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale 5 giugno 2015 INDICE Premessa... 3 Norma 1- Nomina..4 1.1 Requisiti...4 1.2 Obblighi informativi..4 Norma 2 - Svolgimento
DettagliREGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO CONTINUO DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL ORDINE DI BASSANO DEL GRAPPA E I PRATICANTI ABILITATI,
REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO CONTINUO DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL ORDINE DI BASSANO DEL GRAPPA E I PRATICANTI ABILITATI, così come modificato con delibere del 17.11.2011 e del 15.04.2014 -Articolo 1
DettagliREGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO
REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO IL SISTEMA A) Il Consiglio dell Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al: 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip 2)
DettagliFPC: L OBBLIGO L CONSEGUENZE DELL INADEMPIMENTO
FPC: L OBBLIGO L E LE CONSEGUENZE DELL INADEMPIMENTO Dott.ssa Annalisa DE VIVO Ricercatrice Area Giuridica IRDCEC Diretta 13 dicembre 20101 L OBBLIGO GIURIDICO ORDINAMENTO PROFESSIONALE art. art. 12, 12,
DettagliREGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Finalità e definizioni
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Finalità e definizioni Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dell obbligo di Formazione Professionale Continua,
DettagliASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOENOLOGI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ART. 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Assoenologi sostiene la formazione professionale continua dei propri associati attraverso la promozione e l
DettagliParagrafo I. Accredito di eventi formativi organizzati da terzi. Articolo 1 - Disciplina. Articolo 2 - Requisiti
Regolamento del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Macerata inerente la Formazione Continua ad integrazione del Regolamento per la Formazione Continua del 2009. Paragrafo I Accredito di eventi formativi
DettagliDEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE
CORSO INTERDISCIPLINARE DI PREPARAZIONE ALL ESAME DI STATO PER L ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE NEL SETTORE CIVILE E AMBIENTALE POLITECNICO DI MILANO, OTTOBRE / NOVEMBRE 2011 DEONTOLOGIA ED
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI NOCERA INFERIORE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI NOCERA INFERIORE Caro Collega, Ti informo che, dal 1 gennaio 2008, gli avvocati e praticanti abilitati, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA AI SENSI DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, ARTICOLO 7 a cura della Commissione Formazione, Aggiornamento, Cultura e Sviluppo Professionale Riferimenti
DettagliLA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
LA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA INCONTRO DI STUDI FIRENZE 30 GIUGNO 2016 LA FONTI IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E' stato emanato il 31.1.2014 e quindi prima del DL 132 del 2014. Il Codice
DettagliFormazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO -
Formazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO - In attesa di approvazione da parte del Ministero della Giustizia Art.1 Scopo del Regolamento 1. Scopo di questo
DettagliIL NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE FIRENZE 4 DICEMBRE 2015 L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247 Formazione continua Prevede
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA SPORTELLO PER IL CITTADINO regolamento (ai sensi dell art. 30 della L. n. 247/2012) Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 14 novembre 2016 *** Art. 1 - Oggetto
DettagliREGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI Ai sensi dell art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Ricevuto parere favorevole del Ministro dell
DettagliLA LEX 247/2012 ED IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO. Avv. MariaGrazia Monegat
LA LEX 247/2012 ED IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO Avv. MariaGrazia Monegat La deontologia e la natura delle regole deontologiche Quando si parla di deontologia, ci si riferisce al complesso di regole di
DettagliINCONTRO CON I GIOVANI ISCRITTI
9 Aprile 2014 INCONTRO CON I GIOVANI ISCRITTI Deontologia Professionale Ing. Tommaso Giusti deontologìa s. f. [comp. del gr. (τό) δέον -οντος «il dovere» e -logia]. Termine filosofico coniato, nella forma
DettagliSegreto Professionale
Segreto Professionale SEGRETO PROFESSIONALE Art. 622 C.P. (Rivelazione di un segreto professionale) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, o della propria professione, od arte,
DettagliFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA NOVITA DAL 2016
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA NOVITA DAL 2016 MASSIMO BORTOLIN MILANO 9 MARZO 2016 Definizione/obiettivi della FPC e periodo formativo 2 S.A.F.- DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DELLA FPC Con l espressione
DettagliCREDITI FORMATIVI
CREDITI FORMATIVI 2010 2012 Firenze, 2 luglio 2012 Consiglio dell Ordine Designata dal Consiglio dell Ordine Composizione: Membri effettivi: Dott. Agr. Leonardo Pani (coordinatore) Dott. Agr. Giordano
DettagliLa Formazione dell Ingegnere INGEGNERI ALLA SVOLTA: ASPETTI LEGALI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
La Formazione dell Ingegnere INGEGNERI ALLA SVOLTA: ASPETTI LEGALI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA Guspini 16 Aprile 2014 L Istruzione e la Formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare
DettagliFormazione professionale obbligatoria geometri: Cfp, regole e sanzioni
Formazione professionale obbligatoria geometri: Cfp, regole e sanzioni Le regole per la formazione professionale obbligatoria dei geometri secondo la riforma degli ordini professionali e le sanzioni per
DettagliCOMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE MODIFICHE PROPOSTE
COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE MODIFICHE PROPOSTE A Art. 36 (Autonomia del rapporto) B Art. 37 (Conflitto di interessi) C Art. 13 (Dovere di aggiornamento professionale Regolamento
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI
REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI ESEGUIBILI PER L ESPLETAMENTO DI ATTIVITA CON RILEVANTI FINALITA DI INTERESSE
DettagliINDICE. Presentazione... PARTE PRIMA ORDINAMENTO FORENSE
IX Presentazione... VII PARTE PRIMA ORDINAMENTO FORENSE CAPITOLO I L ORDINAMENTO FORENSE IN GENERALE 1. Le professioni intellettuali... 5 2. L ordinamento forense. Le fonti normative... 6 3. La nuova legge
DettagliSERGIO GIBELLI ROSANNA CHIESA ODCEC
APRLE 1 a cura SERGIO GIBELLI ROSANNA CHIESA ODCEC Ivrea Pinerolo Torino APRILE 2 L.4/8/2006 n. 248 (conversione Decreto Bersani ) D.Lgs. 2/8/2007 n. 145 Pubblicità ingannevole CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC
DettagliConsiderato APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA. Articolo 1 Formazione professionale continua
IL CONSIGLIO DELL ORDINE DI VERONA Considerato - che l ordinamento professionale riserva ai Consigli dell Ordine degli Avvocati - ferma l attività di promozione e coordinamento del Consiglio Nazionale
DettagliINDICE. Presentazione... PARTE PRIMA ORDINAMENTO FORENSE
IX Presentazione... VII PARTE PRIMA ORDINAMENTO FORENSE CAPITOLO I L ORDINAMENTO FORENSE IN GENERALE 1. Le professioni intellettuali... 5 2. L ordinamento forense. Le fonti normative... 6 3. La nuova legge
DettagliINDICE. Presentazione... PARTE PRIMA ORDINAMENTO FORENSE
IX Presentazione... VII PARTE PRIMA ORDINAMENTO FORENSE CAPITOLO I L ORDINAMENTO FORENSE IN GENERALE 1. Le professioni intellettuali... 5 2. L ordinamento forense. Le fonti normative... 5 3. L ordinamento
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 L avvocato 1. L avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla
DettagliFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA VADEMECUM RIASSUNTIVO ( a cura della Commissione Formazione Professionale Continua) QUADERNO N 1 Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 1 COMMISSIONE FORMAZIONE
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE. Art. 1. (Durata) Il praticante avvocato deve frequentare lo studio del dominus per la durata di
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE Art. 1 (Durata) Il praticante avvocato deve frequentare lo studio del dominus per la durata di diciotto mesi con decorrenza dalla data di iscrizione.
DettagliCEPAS srl Viale di Val Fiorita, Roma Tel Fax: Sito internet:
Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: certificazione@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 4 CODICE DEONTOLOGICO PER IL SETTORE DEL 0 01.10.2013 CEPAS srl
DettagliCODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA DEL TRIBUTARISTA TITOLO I PRINCIPI GENERALI
CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA DEL TRIBUTARISTA Iscritto all Associazione Nazionale Consulenti Tributari - A.N.CO.T (Approvato dall Assemblea Nazionale di Rimini del 17/05/2013) PREAMBOLO Il Codice
DettagliSPORTELLO PER IL CITTADINO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO
SPORTELLO PER IL CITTADINO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia; - visto l art. 30 (Sportello per il Cittadino) della Legge n.
DettagliObbligo di diligenza e fedeltà
Obbligo di diligenza e fedeltà Obbligo di diligenza Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse
DettagliCodice deontologico Principi generali (artt.14 22) approfondimenti
Codice deontologico Principi generali (artt.14 22) approfondimenti Avv. Giovanna Petazzi Avv. Vincenzo Spezziga Incontro Coa Como, 28/10/16 LA COMPETENZA PROFESSIONALE DELL AVVOCATO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DettagliIL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.
DettagliProfessione, assicurazione e parcelle avvocati: ecco cosa cambia dal 2 febbraio La legge per tutti.it
Professione, assicurazione e parcelle avvocati: ecco cosa cambia dal 2 febbraio La legge per tutti.it Redazione Ecco come cambia la professione degli avvocati: nuovo regime dei compensi, obbligo di assicurazione,
DettagliSERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
UNIVERSITÀ DEGLI STUD I DI PAVIA SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Emanato con D.R. n. 2256-2015 del 2 novembre 2015 INDICE SOMMARIO
DettagliUNITA SEGRETO PROFESSIONALE
UNITA SEGRETO PROFESSIONALE SEGRETO PROFESSIONALE art..622. C.P. (Rivelazione di segreto professionale). Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o
DettagliAggiornamento e Sviluppo Professionale continuo
Aggiornamento e Sviluppo Professionale continuo Norme di riferimento: Regolamento recante Riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 7 agosto n. 137, art. 7 co. 3) Regolamento per l aggiornamento
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI (Delibera consigliare n. 5, 3 aprile 2007 Pubblicato in G.U. n. 121, del 26/05/2007) SOMMARIO
DettagliIl Regolamento della Formazione Professionale Continua
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone Il Regolamento della Formazione Professionale Continua Pordenone, 27 aprile 2016 Gianluigi Degan PRESUPPOSTI IFAC - IES 7 (Maggio
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli NOTIZIE DALL ORDINE N. 54/2016 Napoli 28 Settembre 2016 (*) In vigore da ieri, 27 Settembre 2016, il nuovo codice deontologico
DettagliINTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente
DettagliVADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida)
VADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida) COSA DEVE FARE L ORDINE PROVINCIALE Informazioni generali L Ordine in base alle Linee Guida deve: - Diffondere fra gli iscritti
DettagliFORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA. 5 Dicembre 2016
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 5 Dicembre 2016 SITUAZIONE AD OGGI: 914 Iscritti totali 326 Iscritti con più di 40 CFP 209 Iscritti con più di 1 CFP e meno di 40 379 Iscritti a 0 CFP 379 326 Iscritti
DettagliCONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO
CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO Il creditore (di seguito definito mandante) Nome/ragione sociale P.IVA C.F. Indirizzo/sede Prov. CAP Tel. Cell. Fax E-mail PEC Intestatario IBAN CONFERISCE
DettagliRegolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali della Basilicata Approvato nella seduta di Consiglio del 29 Ottobre Del.
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali della Basilicata Approvato nella seduta di Consiglio del 29 Ottobre Del. 9/2014
DettagliI - CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
I - CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 In vigore dal 16 dicembre 2014 (testo aggiornato
DettagliDeontologia e previdenza: il punto
Casi e quesiti 1 Caso 1 Il dottor Bianchi, commercialista, è stato querelato per ingiurie rivolte all amministratore nell assemblea di condominio 2 Risposte a. potrebbe subire conseguenze disciplinari
DettagliAlessandria/Asti - Biella Cuneo Torino - Verbania Vercelli/Novara. Giugno 2014
Consiglio Regionale del Piemonte Ciclo di Seminari Formazione Continua Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte Alessandria/Asti - Biella Cuneo Torino - Verbania Vercelli/Novara Giugno 2014 Consiglio
Dettagli1 REQUISITI - 2- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Avviso Pubblico per l integrazione dell elenco degli Avvocati da utilizzare per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale della ASL della Provincia di Monza e della Brianza In esecuzione della
DettagliObblighi di indipendenza, imparzialità e correttezza in particolare
Comunicato della camera arbitrale n. 4 del 19 maggio 2016 Codice deontologico degli arbitri camerali (art. 210, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) I. Regole generali Articolo 1 Ambito
DettagliFormazioneProfessionaleContinua
Generalversammlung 2014 FormazioneProfessionaleContinua 2 Regolamento per la Formazione Professionale Continua B.U. 22/2013 Ministero della Giustizia Circolare CONAF 63/2013 D.P.R. n.137/2012 art.7 3 Art.
Dettagli- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;
REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno
DettagliINFEDELE PATROCINIO E ALTRE INFEDELTA DEL PATROCINATORE
Corso di studi DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE INFEDELE PATROCINIO E ALTRE INFEDELTA DEL PATROCINATORE 5 maggio 2008 Avv. Fabio Azzaroli Art. 380 c.p. Il patrocinio infedele Il patrocinatore (
DettagliRegolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto. (Decreto Rettorale n.39 del 12 dicembre 2008)
Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto (Decreto Rettorale n.39 del 12 dicembre 2008) Sommario Art. 1 Oggetto... 3 Art. 2 - Tipologia degli insegnamenti... 3 Art. 3 - Requisiti...
DettagliIL RUOLO DEL MEDIATORE, RESPONSABILITÀ E DEONTOLOGIA
CONVEGNO: LA MEDIAZIONE CIVILE IL RUOLO DEL MEDIATORE, RESPONSABILITÀ E DEONTOLOGIA SARA BERTONI 28 Giugno 2011 - Aula Magna Via Roentgen 1 Milano Sommario Le funzioni I requisiti Deontologia Obblighi
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regolamento interno per la concessione da parte del CNF di patrocinio, utilizzo del logo e contributo economico in favore di iniziative meritevoli IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 19 febbraio
DettagliUFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA
UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Art. 1 Oggetto Il presente
DettagliIl nuovo regolamento per la formazione professionale continua
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Sassari, 14 Febbraio
DettagliDiritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone
Master biennale di II livello Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone (MAF-31 I edizione) (1500 ore 60 CFU) Anno Accademico 2013/2014 2014/2015 1 Titolo DIRITTO DI FAMIGLIA, DEI MINORI E DELLE
DettagliCONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna
Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG Scuola di Giurisprudenza Consiglio dell Ordine degli avvocati di Bologna. CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE
DettagliPUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Materiali lezione 5 1 Atto di indirizzo in tema di PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (Approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine degli Psicologi Italiani in data 09.12.1999)
Dettagli- REGOLAMENTO - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013
Formazione Professionale Continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013 Art.1 Scopo del
DettagliConsiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I ELEMENTI DI ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE
Prefazione... pag. VII Prefazione alla seconda edizione del Corso di deontologia forense...» IX Prefazione alla prima edizione del Corso di deontologia forense...» XI CAPITOLO I ELEMENTI DI ORDINAMENTO
DettagliVita condominiale: ecco il Vademecum del palazzo IL GARANTE: RISPETTARE E FARSI RISPETTARE DAL VICINO
Vita condominiale: ecco il Vademecum del palazzo IL GARANTE: RISPETTARE E FARSI RISPETTARE DAL VICINO Il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto a tutti i titolari del trattamento dei
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA Il Consiglio dell Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
DettagliCOMUNE DI PRATO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI COMUNALI
COMUNE DI PRATO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI COMUNALI INDICE PARTE I : IMPRESE Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: Ambito di applicazione Dovere di correttezza Concorrenza
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Livorno premesso che l'art 11 della Legge n 247/2012 formazione continua prevede l'obbligo di curare il continuo
DettagliOrdine 1 Titolo dell evento Data/Periodo N CFP
AUTOCERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PERIODO 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2017 E ISTANZA PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO 2014-2016 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.
DettagliREGOLAMENTO INTERNO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
REGOLAMENTO INTERNO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato dell Unicusano
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 22 febbraio 2017 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 febbraio 2017 DECRETO RETTORALE di 1ª emanazione rep. n. 265/2017-27 febbraio 2017 DECRETO RETTORALE
DettagliCONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO
CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO Il creditore (di seguito definito mandante) Nome/ragione sociale P.IVA C.F. Indirizzo/sede Prov. CAP Tel. Cell. Fax E-mail PEC Intestatario IBAN CONFERISCE
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Indicazioni terapeutiche: La Claritromicina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni batteriche, se causate da batteri sensibili alla claritromicina in pazienti con nota ipersensibilità agli
DettagliCODICE DEONTOLOGICO FORENSE
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e successivamente modificato il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 27 gennaio 2006. Ulteriori
DettagliDISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI A TRIBUNALE DI
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI A TRIBUNALE DI FERRARA PER INTRAPRENDERE AZIONE/I LEGALE/I PER OTTENERE LA CONDANNA AL RILASCIO DI UN IMMOBILE
DettagliCODICE DEONTOLOGICO FORENSE
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE PREAMBOLO L avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza
DettagliDeontologia e informazione
Deontologia e informazione dalla codificazione all'informatizzazione degli studi legali Verona, 20 aprile 2005 "...le norme del Codice Deontologico Forense si qualificano come norme giuridiche vincolanti
DettagliALLEGATO. Sistema disciplinare HP ITALY SRL. Data di approvazione: 17 settembre
ALLEGATO Sistema disciplinare HP ITALY SRL 1 SOMMARIO 1. Principi generali... 3 2. Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti... 3 2.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale... 4 2.2 Dirigenti...
DettagliREGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 6 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VI REGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 6 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 16 luglio 2014 visto l art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato
DettagliREVISORI LEGALI: CONTROLLI QUALITÀ DEL MEF ALMENO OGNI 6 ANNI E UN PESANTE SISTEMA SANZIONATORIO. Scuola di Alta Formazione Professionalizzante
Scuola di Alta Formazione Professionalizzante REVISORI LEGALI: CONTROLLI QUALITÀ DEL MEF ALMENO OGNI 6 ANNI E UN PESANTE SISTEMA SANZIONATORIO Importanti novità attendono i soggetti incaricati della redazione
DettagliDIRETTIVA IN MATERIA DI MODALITA DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL IRPET
Allegato alla determinazione del Direttore n. 44 del 25.8.2008 DIRETTIVA IN MATERIA DI MODALITA DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL IRPET Art. 1 La banca dati degli
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio
DettagliCODICE DEONTOLOGICO. Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all Associazione.
Premessa I. Norme generali II. III. IV. Svolgimento dell attività Rapporti con l utenza e la committenza Rapporti con i colleghi V. Tutela della privacy VI. VII. Sanzioni Varie e finali Premessa Il presente
DettagliRelatore: Laura Riccio
Relatore: Laura Riccio La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale I confini argomentativi: - I profili penali del segreto professionale degli assistenti sociali
DettagliRelazione annuale Formazione Professionale (art. 7 comma 2 CNC - Regolamento formazione professionale Bollettino Ufficiale MDG n.
Spett.le Ordine Chimici Calabria Via mail: info@ordinechimicicalabria.it Relazione annuale Formazione Professionale (art. 7 comma 2 CNC - Regolamento formazione professionale Bollettino Ufficiale MDG n.15
Dettagli