Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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1 Civile Sent. Sez. L Num Anno 2017 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 08/03/2017 SENTENZA sui ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA C.F , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE - CSA DI MACERATA - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12; - ricorrente - contro ANDRENELLI RENZO; - intimato -
2 avverso la sentenza n. 308/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/06/2010 r.g.n. 223/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH; udito l'avvocato PAOLA DE NUNTIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza depositata il , ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata che aveva riconosciuto il diritto di Renzo Andrenelli, insegnante di scuola statale, nei confronti del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, al computo dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione corrisposta per le ore eccedenti le 18 ore settimanali per gli anni scolastici dal al , con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive. La Corte territoriale ha ritenuto che una lettura sistematica dell'art. 70, commi 1 e 3, del c.c.n.l. comparto Scuola conduce a ritenere che per le ore eccedenti le 18 settimanali (sia in quanto costituenti orario normale di cattedra sia in quanto prestate in sostituzione temporanea di docenti assenti) la retribuzione comprenda altresì l'indennità integrativa speciale. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il Ministero prospettando un motivo di ricorso. Il docente è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data Con l'unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 70, commi 1 e 3, c.c.n.l. comparto scuola del Ad avviso del Ministero ricorrente, la retribuzione da corrispondere in misura pari ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale, compete solo per la sostituzione temporanea di colleghi assenti, mentre per le ore di insegnamento prestate su cattedre con orario eccedente le 18 ore settimanali si applicano le disposizioni dell'art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 417 del 1974 richiamato dall'art. 70, comma 1, del c.c.n.l. comparto Scuola del , richiamo da intendersi limitato al mero criterio di calcolo e non alla determinazione della base di tale calcolo. 3. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato (sentenze nn. 1717/2011 e n /2010, confermate da numerose altre successive, da ultimo Cass. nn /2016, 18423/2015, 18228/2015, 18229/2015, 3050/2015, 2380/2015, nonché Sezione VI, n /2016) che il richiamo operato, nell'art. 70 del c.c.n.l. al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza. N. 3216/2011 R.G. Pag. 1
4 Invero, la disposizione pattizia di cui all'art. 70 del c.c.n.l. comparto Scuola, per la parte che interessa, testualmente dispone, che: "1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. Omissis. 3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall'inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399". A sua volta, l'art. 6 del D.P.R. n. 209 del 1987 rinvia, con riguardo all'orario settimanale superiore alle 18 ore, all'art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 417 del In base all'art. 63 del c.c.n.i., dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto, la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al compatto della Scuola si compone del trattamento fondamentale - costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione) e dall'indennità integrativa speciale - e del trattamento accessorio - il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all'art. 70. L'art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 417 del 1974, - richiamato dall'art. 70 del c.c.n.l. in oggetto - prevede che : "Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12". In base al coordinamento dei predetti testi orientamento consolidato di questa Corte ritiene che il richiamo operato nell'art. 70 del c.c.n.l. al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza. Il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo va, quindi, determinato con riferimento al solo "stipendio tabellare" di cui all'art. 63 del c.c.n.i., con esclusione dell'indennità integrativa speciale. N. 3216/2011 R.G. Pag. 2
5 4. Questa Corte ha, altresì, escluso profili di illegittimità costituzionale sulla base delle statuizioni affermate dal giudice delle leggi (cfr. sentenze nn. 164/1994 e 470/2002) secondo cui i principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, sanciti dall'art. 36 Cost., vanno riferiti non già a singoli componenti, ma alla globalità della retribuzione stessa, e considerato il potere insindacabile della contrattazione collettiva in sede di determinazione del trattamento economico; del pari sono stati esclusi dubbi sulla compatibilita' del citato art. 70 del c.c.n.l. con l'art. 4 della II parte della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtu' della L. 9 febbraio 1999, n. 30, entrata in vigore a settembre 1999, che, in particolare, prevede un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario, considerato che le disposizioni della Carta non hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati contraenti e, in ogni caso, i vincoli derivanti dalla Carta riguardano solamente lo straordinario di fonte legale e non contrattuale, come il caso di specie (sul punto Cass. nn. 3770/2003, 2245/2006, 6264/2010). 5. Infine, tale soluzione ermeneutica trova conferma nella diversa regolamentazione collettiva intervenuta nel luglio 2003 (c.c.n.l. 24 luglio 2003) che, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 (art. 76, comma 3, c.c.n.l. citato), ha espressamente previsto il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare, confermando il mutamento di assetto negoziale voluto dalle parti sociali con espressa decorrenza dal primo gennaio 2003 (cfr. Cass. nn /2014, 14484/2014, 24543/2013). 6. Questa Corte condivide l'orientamento esegetico già affermato in precedenti sentenze, alle quali ritiene di dare continuità. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; risultando dall'esame degli atti che la domanda era limitata al periodo sino al , e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originariamente proposta. 7 - Il consolidarsi dell'orientamento di questa Corte in epoca successiva alla pronuncia impugnata determina la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado e del presente di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da Renzo Andrenelli. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. N. 3216/2011 R.G. Pag. 3
6 Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre Il Consigliere estensore dott.ssa Elena Boghetich Il Presidente dott. Giuseppe Napoletano Il Funzionario 0. Dott.ssa
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