Nota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS nel settore. Elettricità

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Nota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS nel settore. Elettricità"

Transcript

1 Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS nel settore Elettricità (installatore elettricista, controllore elettricista, montatore elettricista) Data: 17 marzo 2013 Introduzione In virtù dell accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC1) i professionisti che risiedono legalmente nell UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Queste persone sono soggette a una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE2 e dalla LDPS3. La prestazione di servizi deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preventiva. La presente nota illustra le modalità di esercizio della professione e specifica a quali attività professionali deve essere applicata la procedura di verifica delle qualifiche e a quali no. Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali? Poiché in Svizzera quasi tutte le professioni nel settore dell elettricità sono regolamentate, il titolare di una qualifica professionale conseguita all estero deve far riconoscere o verificare le proprie qualifiche prima di iniziare la prestazione di servizi. I prestatori di servizi che desiderano avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali devono obbligatoriamente presentare alla SEFRI una dichiarazione per poter esercitare una delle attività seguenti. 1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS ). 2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del , p. 22, versione in vigore secondo l Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta. 3 Legge federale del 14 dicembre 2012 sull obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, SR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Frédéric Berthoud Effingerstrasse 27, 3003 Berna Tel , Fax frederic.berthoud@sbfi.admin.ch

2 Lavori d installazione: montaggio, modifica o manutenzione di impianti elettrici conformemente all art. 2 cpv. 1 OIBT 4, raccordo permanente di materiali elettrici fissi oppure smontaggio, modifica o manutenzione di tali raccordi. Sono considerati impianti elettrici: a. gli impianti interni secondo l articolo 14 LIE; b. gli impianti alimentati da un impianto interno in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell impianto interno di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti interni che attraversano terreni pubblici o privati; c. gli impianti per la produzione in proprio, con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; d. gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per: i. gallerie e altre costruzioni sotterranee, ii. le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, iii. le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., iv. i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l illuminazione di edifici e impianti pubblici; v. le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; e. gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; f. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; g. i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a - f; h. gli impianti elettrici dei battelli. Lavori di controllo: controllo degli impianti elettrici summenzionati; Altri lavori eseguiti da montatori elettricisti: lavori d installazione di cui all art. 2 cpv. 1 OIBT, lavori d installazione all interno di un impresa, lavori su impianti a corrente forte conformemente all art. 3 punto 12 OICF 5, ecc. L elenco specifico delle attività è contenuto nella tabella allegata. Al contrario, non sono regolamentate e non devono essere notificate con una dichiarazione le prestazioni di servizi nei seguenti settori: progettazione di impianti elettrici (disegnatore elettricista); l intero settore della telematica; tutta la parte commerciale e amministrativa inerente al settore dell elettricità. Per queste attività l esercizio della professione è libero e la prestazione di servizi può essere fornita senza verifica delle qualifiche professionali. Il prestatore di servizi deve però in ogni caso annunciarsi all Ufficio federale della migrazione: > Procedura di notifica CH-UE/AELS. 4 Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT; RS ) 5 Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2) 2/10

3 Chi è considerato prestatore di servizi? In Svizzera la prestazione di servizi è un attività economica non stipendiata limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell Unione europea o dell AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi. Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all ESTI. 3/10

4 Dipartimento federale dell economia della formazione e della ricerca DEFR Segreteria die Stato per la formazione, la rirca e l innovazione SEFRI Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e della comunicazione DATEC Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) Attività del settore dell elettricità Osservazioni - Questa tabella contiene un elenco delle attività professionali il cui esercizio è vincolato, in Svizzera, al possesso di determinate qualifiche. Le autorizzazioni per attività di installazione e controllo vengono rilasciate dall'ispettorato federale degli impianti a corrente forte ( Un datore di lavoro che desidera informarsi sull equipollenza di diplomi e certificati dei suoi collaboratori o dei candidati a un posto, può pregare la persona interessata di richiedere un riconoscimento di diploma dalla Segreteria die Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI ( - Questo elenco è stato elaborato dalla SEFRI e dall ESTI e funge da strumento d informazione. Per le informazioni in esso contenute, tuttavia, viene declinata ogni responsabilità. Fanno stato unicamente le disposizioni legali vigenti. - Le attività ai sensi dell OIBT, elencate alla cifra 5-8 e i lavori effettuati sotto tensione (cifra 8) non costituiscono delle attività regolamentate, dato che la legge non esige un titolo svizzero specifico per esercitarle. È sufficiente avere assolto una formazione di base nel settore dell elettricità, senz altra esigenza. Attività regolamentata Designazione della funzione/dell attività Base legale Titolo svizzero richiesto Output Osservazioni 1. Montaggio, modifica o manutenzione di impianti elettrici conformemente all art. 2 cpv. 1 OIBT; raccordo permanente o smontaggio di materiali elettrici fissi, modifica o manutenzione di tali raccordi Installatore elettricista (persona del mestiere conformemente all art. 8 OIBT) Art. 6 OIBT Installatore elettricista diplomato o superamento dell esame pratico presso la Commissione degli esami professionali e di maestria (USIE) Autorizzazione di installare dell ESTI - 2. Controllo degli impianti elettrici conformemente all art. 2 cpv. 1 OIBT Controllore elettricista (persona del mestiere conformemente all art. 8 Art. 27 OIBT Controllore elettricista con attestato professionale federale o installatore Autorizzazione di controllo dell ESTI - Segreteria die Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Frédéric Berthoud Effingerstrasse 27, 3003 Berna Frederic.Berthoud@sbfi.admin.ch

5 OIBT) elettricista diplomato o superamento dell esame pratico presso la Commissione degli esami professionali e di maestria (USIE) 3. Realizzazione di impianti elettrici conformemente all art. 2 cpv. 1 OIBT Impiegato di un impresa d installazione Art. 10 OIBT Installatore elettricista AFC (formazione di base su 4 anni) o elettricista di montaggio AFC (formazione di base su 3 anni) Riconoscimento da parte dell ESTI - 4a. Lavori d installazione all interno di un impresa Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore di lavoro Art. 13 OIBT Attestato federale di capacità di montatore elettricista e attività pratica nel settore delle installazioni tecniche di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; Autorizzazione dell ESTI per lavori di installazione all interno dell azienda Autorizzazione d installazione limitata ai lavori descritti o attestato federale di capacità di una professione affine all'elettricista di montaggio o al disegnatore elettricista o diploma equivalente e attività pratica nel settore delle installazioni elettriche di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere. o esame di elettricista di fabbrica. 4b. Lavori su impianti speciali Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore Art. 14 OIBT Soddisfare le stesse condizioni degli elettricisti di fabbrica (cfr. punto 4a ) e dimostrare di aver Autorizzazione dell ESTI per lavori su installazioni speciali Lavori effettuati solamente sulle installazioni che 5/10

6 di lavoro svolto tre anni di attività pratica su installazioni dello stesso tipo, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell ESTI; richiedono conoscenze speciali; autorizzazione d installazione limitata ai lavori descritti o attività pratica di tre anni su tali installazioni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell'esti, ed esame di montaggio di installazioni speciali. 4c. Raccordo di materiali elettrici Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore di lavoro Art. 15 OIBT Adempiere le stesse condizioni degli elettricisti di fabbrica (cfr. punto 4a). o Esame di raccordo di materiali elettrici Autorizzazione dell ESTI di raccordo Raccordo e sostituzione di materiali elettrici fissi allacciati stabilmente; autorizzazione d installazione limitata ai lavori descritti 5. Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte conformemente all art. 3 punto 8 dell OICF (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete) Persona esperta (art. punto 23 OICF) Definizione: «persona in possesso di una formazione di base in elettrotecnica (tirocinio, formazione equivalente in seno all'azienda o studio nel ramo dell'elettrotecnica) e di esperienza nella manipolazione dei Art. 11 cpv. 1 e art. 67 OICF Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali: Formazione di base in elettrotecnica: Attestato di capacità di un tirocinio elettrotecnico (AFC di elettricista per reti di distribuzione, installatore elettricista, operatore in automazione, ecc.) con esperienza pratica Nessuno; responsabilità del datore di lavoro A seconda dei casi, determinati lavori possono essere eseguiti da persone addestrate (cfr. art. 11 cpv. 2 OICF) Si veda la direttiva dell ESTI n i concernente le attività su impianti elettrici e la tabella allegata 6/10

7 dispostivi elettrotecnici». oppure Studio nell ambito dell elettrotecnica: titolo in elettrotecnica di una scuola universitaria (PFZ, PFL), di una scuola universitaria professionale (STS, SUP), di una scuola specializzata superiore di tecnica riconosciuta a livello federale, con esperienza nella manipolazione di dispositivi elettrotecnici Esperienza: Esperienza pratica di durata adeguata nell ambito delle installazioni elettrotecniche, da convalidare da parte del titolare dell azienda oppure Formazione equivalente in azienda La formazione equivalente in azienda si orienta alla formazione di una persona qualificata e dura sotto la direzione di persone esperte almeno 5 anni per quanto riguarda la parte pratica. L'attività pratica deve essere integrata da una formazione teorica specifica. 7/10

8 6. Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte conformemente all art. 3 punto 8 dell ordinanza sulla corrente forte (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete) Persona addestrata (art. 3 punto 15 OICF) Definizione: «persona senza formazione di base in elettrotecnica la quale può eseguire attività limitate ed esattamente definite nell'impianto a corrente forte e che conosce le condizioni locali e le misure di protezione da adottare». Art. 11 cpv. 2 e art. 67 OICF - Nessuno; responsabilità del datore di lavoro Le attività della persona addestrata si limitano a lavori di routine 7. Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte sotto tensione (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete) Persona qualificata con formazione speciale Art. 76 OICF Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali: Secondo il punto della norma europea EN :2004, esercizio degli impianti elettrici; a seconda del tipo di lavoro, una persona esperta o addestrata. Per esempi di lavori sotto tensione si veda il punto 3.3 della direttiva n i dell ESTI concernente le attività su impianti elettrici (lavori periodici semplici lavori: persona addestrata dietro istruzione; attività, che pongono esigenze particolari al personale, alla formazione e all'organizzazione: persona esperta con formazione speciale). Nessuno; responsabilità del datore di lavoro I requisiti di base che la formazione speciale deve soddisfare sono definiti nella norma europea EN : /10

9 8. Esecuzione di lavori su impianti a corrente debole sotto tensione [Nell uso della lingua tedesca si opera una distinzione tra impianti (Anlagen) e installazioni (Installationen)] Persona qualificata con formazione speciale Art. 22 cpv. 2 OIBT Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali: Attestato di capacità di installatore elettricista o formazione equivalente. Nessuno; responsabilità del titolare dell'autorizzazione di installare. Devono sempre essere impiegate due persone. La seconda persona può essere addestrata, ma deve in ogni caso aver assolto un corso di pronto soccorso. Abbreviazioni: OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS ) OICF Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte, RS 734.2) AFC Attestato federale di capacità USIE Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti PF Politecnico federale SUP Scuola universitaria professionale SSS Scuola specializzata superiore Berna, gennaio /10

10 10/10

11 Installazioni di impianti elettrici eseguite da prestatori di servizi provenienti da Paesi dell UE/AELS Procedura di dichiarazione Prima di avviare un attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi 1 devono provvedere a una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI. L Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è in seguito responsabile della verifica delle qualifiche professionali. [maestro]) sono quindi professioni regolamentate. 3 La verifica delle qualifiche professionali avviene secondo i requisiti della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (qui di seguito direttiva 2005/36/CE). Con ciò si applicano alla Svizzera le medesime disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali che vigono all interno dell UE. 4 Inoltre, chi intende eseguire (in maniera autonoma) lavori su impianti elettrici a bassa tensione, necessita come finora e indipendentemente dal Paese, in cui la formazione è stata portata a termine, di un autorizzazione d installazione dell ESTI. 5 Il rilascio dell autorizzazione d installazione è parte integrante della procedura di dichiarazione e non deve essere richiesto separatamente (vedere qui appresso «Autorizzazione d installazione»). Il 1 settembre 2013 sono entrati in vigore due decreti, che disciplinano l obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali di prestatori di servizi provenienti da Paesi dell UE/ AELS, che intendono esercitare in Svizzera una professione regolamentata durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile. 2 In Svizzera l esecuzione, la modifica e la riparazione di impianti elettrici a bassa tensione è regolamentata. Le professioni «elettricista» (livello fine tirocinio), «controllore elettricista» (livello autorizzazione di controllo) e «installatore elettricista» (livello esame professionale superiore Organo competente per la dichiarazione I cittadini di uno Stato dell UE/AELS, che desiderano fornire in Svizzera una prestazione di servizi nell ambito regolamentato delle installazioni di impianti elettrici durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, devono provvedere alla dichiarazione mediante il sistema di dichiarazione online 6 della SE- FRI. Essi sono inoltre soggetti all obbligo di dichiarazione nei confronti dell Ufficio federale della migrazione. 7 Notifica della dichiarazione Il modulo per la dichiarazione online presso la SEFRI deve poi essere firmato e consegnato alla stessa Segreteria di Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione Qualifiche personali sufficienti 68 Bulletin 6 / 2014

12 Stato con tutti i documenti richiesti. 8 Anzitutto la SEFRI verifica se i documenti sono completi secondo le disposizioni della direttiva 2005/36/CE. 9 Se ritiene che un dossier è completo, lo inoltra all ESTI per la verifica delle qualifiche professionali. 10 Se al contrario mancano dei documenti, la SEFRI informa il prestatore di servizi in merito ai documenti che devono ancora essere forniti. 11 Verifica delle qualifiche professionali Non appena la SEFRI è in possesso di un dossier completo, lo inoltra all ESTI per la verifica delle qualifiche professionali. 12 Come menzionato all inizio, la verifica delle qualifiche professionali viene effettuata in base alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. In una prima fase l ESTI verifica se il prestatore di servizi soddisfa i requisiti del riconoscimento dell esperienza professionale. 13 Se non soddisfa le condizioni per il riconoscimento dell esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle formazioni. 14 La verifica della formazione si limita alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per l esecuzione, la modifica e la riparazione sicure di impianti elettrici a bassa tensione. 15 Relativamente a queste materie, le formazioni vengono confrontate tra loro in termini di durata, contenuto e rapporto tra formazione teorica e pratica. Termine Se il dossier è completo, entro un mese dal suo ricevimento presso la SE- FRI, l ESTI deve decidere se le qualifiche professionali del prestatore del servizio sono sufficienti per esercitare la professione in Svizzera e informare in merito la persona interessata. 16 Sospensione Se invece nel corso della verifica delle qualifiche professionali da parte dell E- STI risulta che sono necessarie ulteriori informazioni (ad esempio documenti più precisi relativi al contenuto della formazione all estero, se non sono soddisfatti i requisiti dell esperienza professionale), l ESTI interrompe la procedura e fissa al prestatore di servizi un termine per presentare i documenti mancanti. Se entro il termine stabilito non è in possesso dei documenti richiesti senza i quali non è possibile esaminare il caso a livello di contenuto, l ESTI emana una decisione di non entrata in materia. In questo caso in una data successiva è sempre possibile presentare una nuova domanda con documenti aggiuntivi. Se è possibile prendere una decisione nonostante i documenti mancanti, l ESTI decide in base ai documenti in suo possesso. Se il prestatore di servizi fornisce successivamente i documenti mancanti, la procedura viene proseguita e l ESTI deve prendere una decisione prima della scadenza di due mesi dal ricevimento della documentazione supplementare e comunicarla al prestatore di servizi. 17 Qualifiche professionali sufficienti Se dopo aver esaminato il dossier, l E- STI arriva alla conclusione che le qualifiche professionali sono sufficienti, informa entro il termine il prestatore di servizi che è abilitato ad esercitare la professione in Svizzera. Qualifiche professionali insufficienti Se le qualifiche professionali differiscono in misura significativa dai requisiti applicabili in Svizzera per praticare la professione regolamentata e se le differenze in questione possono costituire un pericolo per la salute pubblica o la sicurezza, il prestatore di servizi ha la possibilità di sostenere una prova attitudinale presso l ESTI. 18 Lo scopo della prova attitudinale è quello di verificare se il prestatore di servizi ha acquisito le conoscenze mancanti al di fuori della sua formazione. L ESTI allega alla decisione concernente la mancanza di qualifiche professionali un elenco dei contenuti e dell entità della prova attitudinale. La materia d esame viene stabilita per il caso specifico in funzione della formazione e dell esperienza professionale del prestatore di servizi. La prova attitudinale può essere ripetuta una sola volta. 19 Avvio dell esercizio della professione Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione di servizi non appena l ESTI gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi, i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte dell ESTI o egli ha superato la prova attitudinale. 20 Autorizzazione d installazione Al prestatore di servizi, che desidera lavorare come installatore elettricista (livello maestro), contemporaneamente alla comunicazione l ESTI rilascia un autorizzazione generale d installazione per imprese. 21 In linea di principio la persona menzionata in questa autorizzazione può sorvegliare un totale di venti persone, di cui al massimo 5 possono essere degli ausiliari. 22 Le persone titolari di un diploma rilasciato in Stati membri dell UE/ AELS, che non hanno fatto riconoscere la loro formazione, sono considerate mano d opera ausiliaria. Ciò significa che il prestatore di servizi abilitato (livello maestro) è autorizzato a prendere con sé cinque persone (con formazione estera) per effettuare i lavori in Svizzera, senza che esse debbano registrarsi presso la SE- FRI e senza che vengano verificate le loro qualifiche professionali. Gli eventuali altri collaboratori (15 al massimo), che desiderano accompagnare in Svizzera il prestatore di servizi abilitato, devono registrarsi presso la SEFRI. La loro formazione deve essere almeno equivalente a quella della professione di elettricista (livello fine tirocinio) in Svizzera. L autorizzazione è valida per l anno civile in corso. Tassa La tassa per la verifica delle qualifiche professionali è calcolata secondo il dispendio effettivo e sulla base dell ordinanza sugli emolumenti dell ESTI. 23 I dossier incompleti, in particolare i documenti poco chiari o incomprensibili relativi ai contenuti della formazione, occasionano un onere supplementare all E- STI, che viene fatturato. Prima di effettuare la dichiarazione è pertanto consigliabile prendere contatto con l autorità nello Stato di residenza e informarsi circa i documenti necessari. 24 Per il rilascio dell autorizzazione non vengono fatturate tasse supplementari. 25 Per contro, le tasse per l organizzazione di una eventuale prova attitudinale vengono fatturate separatamente al prestatore di servizi. Contatto Sede centrale Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Tel , fax info@esti.admin.ch, Succursale ESTI Romandie Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne Tel , fax info@esti.admin.ch, Bulletin 6 /

13 Rinnovo della dichiarazione Il prestatore di servizi deve rinnovare la dichiarazione presso la SEFRI per ogni anno civile, in cui desidera eseguire lavori in Svizzera e indicare eventuali modifiche. 26 Ad eccezione della conferma dell abilitazione legittima all esercizio della professione nel Paese di origine, si devono allegare solo i documenti di accompagnamento per eventuali modifiche relative al rinnovo della dichiarazione. 27 La procedura rimane la stessa di quella per le dichiarazioni iniziali. Se non ci sono modifiche riguardo ai dati originariamente notificati per l autorizzazione d installazione, essa viene rinnovata per un anno civile. Dario Marty, direttore Hinweise 1 Nell interesse di una migliore leggibilità non viene esplicitamente fatto il distinguo tra le denominazioni specifiche per il genere. La forma scritta maschile include sempre anche la forma femminile. 2 Legge federale sull obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS ) e Ordinanza sull obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS; RS ). 3 Art. 10 cpv. 3 lett. a, art. 24 cpv. 2, art. 27 cpv. 1 lett. a come pure art. 8 dell ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS ); allegato 1 numero 10 ODPS. 4 Nell ambito dell accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone (RS ). 5 Art. 6 OIBT fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 8 index.html?lang=de; art. 2 cpv. 3 ODPS 9 Art. 7 cpv. 2 direttiva 2005/36/CE. 10 Art. 8 cpv. 1 ODPS. 11 Art. 5 cpv. 2 ODPS. 12 Art. 8 cpv. 1 ODPS. 13 Art. 7 numero 4 e art. 16 segg. direttiva 2005/36/ CE; un riconoscimento dell esperienza professionale presuppone ai sensi dell art. 17 direttiva 2005/36/CE un attività di una certa durata come lavoratore indipendente o in qualità di capo d azienda o in un altra posizione dirigenziale. 14 Art. 10 segg. direttiva 2005/36/CE. 15 Art. 7 numero 4 direttiva 2005/36/CE. In Svizzera queste materie sono segnatamente: Prescrizioni e norme, Controllo della sicurezza e tecnica di misura. 16 Art. 10 cpv. 2 ODPS. 17 Art. 11 ODPS. 18 Art. 3 cpv. 2 LDPS. 19 Art. 12 cpv. 3 ODPS; rapporto esplicativo sull ODPS, p. 15, punto ; documents/2329/vmd_erl-bericht_de.pdf 20 Art. 5 cpv. 1 LDPS. 21 Art. 9 OIBT. 22 Art. 10 cpv. 1 e 6 OIBT. 23 Art. 9 dell ordinanza sull Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (OESTI; RS ). La tassa può essere al massimo pari a CHF 3 000, Si può venire a conoscenza dell indirizzo dell autorità competente sia presso l ufficio di contatto ( qualifications/index_de.htm > Kontaktstellen) sia nella banca dati per professioni regolamentate (stessa pagina internet). 25 Art. 6 lett. a direttiva 2005/36/CE. 26 Art. 4 cpv. 1 ODPS. 27 Art. 4 cpv. 2 ODPS e art. 3 cpv. 1 lett. b ODPS. 70 Bulletin 6 / 2014

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker

Dettagli

Accompagnatore di escursionismo

Accompagnatore di escursionismo Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per

Dettagli

Accompagnatore di escursionismo

Accompagnatore di escursionismo Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell installazione elettrica e dell installazione delle telecomunicazioni Proroga

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Falegname CFP del 1 dicembre 2005 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier L Ufficio federale della formazione

Dettagli

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2 412.101.220.19 del 1 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 30506 Falegname

Dettagli

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS Dipartimento federale dell economia, e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Divisione Formazione professionale superiore, 2015

Dettagli

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) [Signature] Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 64504 Pianificatrice elettricista AFC/Pianificatore elettricista AFC Elektroplanerin EFZ/Elektroplaner

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina: Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.32 del 9 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 79004

Dettagli

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente alla stampa e all allestimento con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) 35316

Dettagli

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Riparatrice di calzature/riparatore di calzature con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio

Dettagli

del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Denominazione e profilo professionale

del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Denominazione e profilo professionale Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di macelleria/addetto di macelleria con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.84 del 12 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2013) 54005 Ortopedica AFC/Ortopedico

Dettagli

Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica Campo d attività: principi generali Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica Ente di certificazione SCESp 0008 Codice

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 25 luglio 2007 21415 Addetta alimentarista CFP/Addetto alimentarista CFP Lebensmittelpraktikerin

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.64 del 17 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 86908

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.70 del 30 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 54103 Odontotecnica

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47414 Elettricista di montaggio AFC Montage Elektrikerin EFZ/Montage-Elektriker

Dettagli

Regolamento degli emolumenti per la certificazione di prodotti dell'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

Regolamento degli emolumenti per la certificazione di prodotti dell'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica Campo d attività: principi generali Regolamento degli emolumenti per la certificazione di prodotti dell'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica Ente di certificazione SCESp 0008 Codice CE08-3.i

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere del 31 marzo 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 45303 Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Dettagli

del 14 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

del 14 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta alle attività agricole/addetto alle attività agricole con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 novembre 2008 (Stato

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione del 7 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 79023 Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 novembre 2008 45906 Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP Mechanikpraktikerin EBA/Mechanikpraktiker

Dettagli

Verordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen

Verordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen Verordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen Ordinanza della CDS concernente il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere del 22 novembre 2012

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) 734.27 del 7 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.65 del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 17204 Fiorista AFC Floristin EFZ/Florist

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.34 del 14 settembre 2010 (Stato 1 settembre 2014) 51006 Muratrice

Dettagli

Specialista antincendio con attestato professionale federale

Specialista antincendio con attestato professionale federale Associazione degli istituti cantonali assicurazione antincendio Certificazione delle persone Bundesgasse 20 caselle postali 3001 Berna Svizzera Richiesta di ammissione all esame federale: Specialista antincendio

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo 412.101.220.04 del 7 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo

Dettagli

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.39 del 12 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 82112 Estetista AFC Kosmetikerin

Dettagli

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.09 dell 8 luglio 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Direttiva. Controllo e manutenzione degli impianti d'illuminazione per strade e luoghi pubblici. ESTI n. 244 versione 1016 i. Sostituisce.

Direttiva. Controllo e manutenzione degli impianti d'illuminazione per strade e luoghi pubblici. ESTI n. 244 versione 1016 i. Sostituisce. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ESTI n. 244 versione 1016 i Direttiva Controllo e manutenzione degli impianti d'illuminazione per strade e luoghi pubblici Autore ESTI Validità

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina 412.101.220.07 del 7 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 79022 Addetta di cucina/addetto di cucina Küchenangestellte/Küchenangestellter

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.27 del 10 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Artigiana del legno/artigiano del legno con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Artigiana del legno/artigiano del legno con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Artigiana del legno/artigiano del legno con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.99 del 5 dicembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ.

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI

DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI ESERCIZIO TEMPORANEO MAESTRO CON TITOLO DI STATO EXTRA UNIONE EUROPEA I maestri di sci con titolo

Dettagli

indirizzi professionali (o orientamenti)

indirizzi professionali (o orientamenti) [Signature] [QR Code] [Elementi integrativi del testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 31.08.2017)] [1/2] citare l intero ingresso in caso di deroga al divieto riguardante la sicurezza sul lavoro e

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.60 dell 8 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Fabbricante

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 28 settembre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 51104 Aiuto piastrellista

Dettagli

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Gestrice dell informazione e della documentazione/ Gestore dell informazione e della documentazione con attestato federale di capacità (AFC)

Dettagli

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ) 412.101.221.03 del 28 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) 930.112 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del

Dettagli

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma

Dettagli

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.98 del 5 dicembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013) 90003

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PFZ) del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.17 del 16 ottobre 2009 (Stato 1 gennaio 2013) 51005

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Decisioni del Consiglio nazionale del 5.12.2016 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 6.12.2016 Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell

Dettagli

D I R E T T I V A N. 2004/1

D I R E T T I V A N. 2004/1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (LCAmb, RS 943.1) Ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (OCAmb, RS 943.11) D I R E T T I V A N. 2004/1 del 14 settembre 2004 concernente

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.40 del 14 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 70610 Assistente

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 30 ottobre

Dettagli

La tessera professionale europea

La tessera professionale europea EPC La tessera professionale europea Procedura elettronica per il riconoscimento delle qualifiche professionali Unione europea EPC La tessera professionale europea Cos è? La tessera professionale europea

Dettagli

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) 1 730.010.1 del 24 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento

Dettagli

Indice FAQ. attualizzata /ci

Indice FAQ. attualizzata /ci Indice FAQ 1. Come si può contattare il settore Riconoscimento?... 2 2. Il riconoscimento di un titolo estero è obbligatorio?... 2 3. Qual è la durata di validità dell attestato o della decisione di riconoscimento?...

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.14 del 28 agosto 2009 (Stato 1 gennaio 2013) 39605

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Esercizio della professione di architetto in Svizzera

Esercizio della professione di architetto in Svizzera Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 995 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Ingresso visto l articolo

Dettagli

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 7.1.5.3 Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1 (del 1 dicembre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA

Dettagli

1. Introduzione. 2. Requisiti per l ammissione al corso

1. Introduzione. 2. Requisiti per l ammissione al corso Requisiti per l accesso, criteri generali per l organizzazione dei corsi e dell'esame e criteri per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini della qualificazione di Tecnico installatore e manutentore

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.12.2009 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, sul riconoscimento della formazione

Dettagli

Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1)

Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1) 7.1.5.3 Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) (del 1 dicembre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente [Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente,

Dettagli

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo Serata AFTI Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo F. Dotto 07 febbraio 2002 Ispettorato chimico-farmaceutico della Repubblica e Cantone Ticino 1 Riferimenti legislativi principali

Dettagli

del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata Denominazione, profilo e indirizzi professionali

del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata Denominazione, profilo e indirizzi professionali Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Meccatronica d automobili/meccatronico d automobili con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 46311

Dettagli

dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, approfondimenti e durata

dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, approfondimenti e durata Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 2 412.101.220.03 dell

Dettagli

30/10/2012. Ciclo di incontri LA SFIDA DELL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. Bologna, 29 ottobre Ottobre 2012 A cura di Davide Bonori

30/10/2012. Ciclo di incontri LA SFIDA DELL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. Bologna, 29 ottobre Ottobre 2012 A cura di Davide Bonori Progetto 20-20-20 Traguardo Condomini Con il contributo di: Sponsor dell iniziativa: Ciclo di incontri LA SFIDA DELL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI Bologna, 29 ottobre 2012 Unione Installazioni

Dettagli

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.44 del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Specialista antincendio con attestato professionale federale

Specialista antincendio con attestato professionale federale Associazione degli istituti cantonali assicurazione antincendio Certificazione delle persone Bundesgasse 20 3001 Berna Richiesta di ammissione all'esame federale: Specialista antincendio con attestato

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) Modifica del 29 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

al CPC di Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile.

al CPC di  Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile. Repubblica e Cantone del Ticino Dipartimento dell educazione della cultura e dello sport CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE 091/816 01 11-12 Via Cappuccini 2, CP 742 Fax 091/816 01 19 LOCARNO e-mail: decs-cpc.locarno@edu.ti.ch

Dettagli

Legge federale sui consulenti in brevetti

Legge federale sui consulenti in brevetti Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1 ; visto

Dettagli