Accompagnatore di escursionismo
|
|
- Flaviana Orlando
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS in Svizzera in qualità di Accompagnatore di escursionismo Data: 20 gennaio 2015 Introduzione In virtù dell accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP 1 ), i professionisti che risiedono legalmente nell UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Queste persone sono soggette a una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE 2 e dalla LDPS 3. La prestazione di servizi deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preventiva. La presente nota illustra le modalità di esercizio della professione e specifica a quali attività professionali deve essere applicata la procedura di verifica delle qualifiche e a quali no. Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali? In Svizzera la professione di accompagnatore di escursionismo è regolamentata. Il titolare di qualifiche professionali straniere deve fare riconoscere o verificare le proprie qualifiche prima di cominciare la prestazione di servizi, fermo restando che rientri nelle categorie definite dalla legislazione. A livello federale l attività di accompagnatore di escursionismo è disciplinata dall ordinanza sulle attività a rischio 4 : Al di sotto di un certo grado di difficoltà, l accompagnamento di escursionisti non è considerato un attività a rischio e può essere esercitato liberamente, senza dichiarazione né autorizzazione (professione non regolamentata). Oltre un certo grado di difficoltà l attività è riservata alle guide alpine ed è dunque vietata agli accompagnatori di escursionismo. 1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, RS Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del , pag. 22, nella versione in vigore secondo l accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta. 3 Legge federale del 14 dicembre 2012 sull obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS Ordinanza concernente l attività di guida alpina e l offerta di altre attività a rischio (RS ; in seguito: l ordinanza). Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2, 3003 Berna dichiarazione@sbfi.admin.ch
2 L ordinanza definisce i seguenti criteri: Natura dell attività: per rientrare nel campo di applicazione della suddetta ordinanza ed essere dunque subordinata all obbligo di notifica, l attività di accompagnatore di escursionismo deve: - essere esercitata principalmente sul territorio della Confederazione. Il passaggio temporaneo in territorio svizzero di un itinerario che inizia e termina in territorio straniero non prefigura una prestazione di servizi subordinata a notifica; - essere esercitata a titolo professionale o commerciale, principale o accessorio e generare un reddito di almeno 2300 franchi all anno 5. Questo reddito deve provenire esclusivamente dall esercizio a scopo lucrativo dell attività professionale in questione. I redditi conseguiti con l esercizio dell attività in un contesto associativo oppure formativo-scolastico (es. club alpino, club sportivo, associazione di camminatori, docente in ambito scolastico o universitario) non vanno presi in considerazione. Durata dell attività: da uno a dieci giorni per anno civile i prestatori di servizi hanno diritto di esercitare attività in Svizzera a titolo professionale senza autorizzazione (né procedura preventiva di notifica presso la SEFRI), a patto di: - non essere in possesso di un titolo di dimora stabile in Svizzera, - essere autorizzati a esercitare l attività in questione a titolo professionale in uno Stato membro dell UE o dell AELS. A partire dall 11 giorno colui che esercita l attività è tenuto a seguire la procedura di notifica preventiva da effettuare online presso la SEFRI. Oltre i 90 giorni di attività è obbligatorio aprire una procedura di riconoscimento del diploma presso l unità competente della SEFRI, mentre l autorizzazione ad esercitare la professione deve essere rilasciata dal Cantone in questione, una volta soddisfatti tutti i requisiti. Tipologia di terreno per le escursioni estive: per le difficoltà da T1 a T3 è lecito accompagnare escursionisti d estate senza autorizzazione. I gradi di difficoltà T4 e oltre sono riservati alle guide alpine. Gli accompagnatori di escursionismo non possono esercitare attività commerciali in queste categorie. In altre parole, l accompagnamento di escursionismo è sempre libero d estate, basta non avventurarsi sulle tipologie di terreni riservate alle guide alpine. 5 Articolo 2 dell ordinanza sulle attività a rischio. 2/5
3 Vige la seguente tipologia 6 : verde: attività non subordinata ad autorizzazione (professione non regolamentata); rosso: attività riservata alle guide alpine: Difficoltà Sentiero/Terreno Requisiti T1 escursione Sentiero ben tracciato. Terreno pianeggiante o poco inclinato, senza pericolo di cadute esposte. Se segnalato secondo norme FSS: giallo T2 escursione di montagna T3 escursione di montagna impegnativa T4 itinerario alpino T5 itinerario alpino impegnativo T6 itinerario alpino difficile Sentiero con tracciato evidente e salite regolari. Terreno talvolta ripido, pericolo di cadute esposte non escluso. FSS: bianco-rosso-bianco. Di regola traccia visibile sul terreno, passaggi esposti possono essere assicurati con corde o catene, eventualmente bisogna servirsi delle mani per l equilibrio. Singoli passaggi con pericolo di cadute esposte, pietraie, versanti erbosi senza traccia con roccette. FSS: bianco-rosso-bianco. Sentiero non sempre individuabile, itinerario a tratti senza tracciato, talvolta bisogna servirsi delle mani per la Terreno abbastanza esposto, pendii erbosi delicati, versanti erbosi cosparsi di roccette, facili ghiacciai senza neve. FSS: bianco-blu-bianco. Spesso senza traccia, singoli facili passaggi d arrampicata fino al II grado. Terreno esposto e impegnativo, ripidi versanti erbosi cosparsi di roccette, ghiacciai e nevai poco pericolosi. FSS: bianco-blu-bianco. Generalmente senza traccia, passaggi d arrampicata fino al II grado. Terreno spesso molto esposto, versanti erbosi e rocciosi molto delicati, ghiacciai con rischio di scivolata. Di regola non segnalato. Nessuno, anche con scarpe da ginnastica. Orientamento facile, percorribile anche senza cartina topografica. Passo sicuro, scarponcini da trekking consigliati. Capacità elementari d orientamento. Passo sicuro, buoni scarponi da trekking. Discrete capacità d orientamento. Conoscenze base Dimestichezza con terreni esposti, scarponi da trekking robusti. Buone capacità d orientamento e di valutazione del terreno. Conoscenze dell ambiente alpino. Scarponi da montagna. Ottime capacità d orientamento e sicurezza nella valutazione del terreno. dell ambiente alpino e conoscenze base dell impiego di piccozza e corda. Eccellenti capacità d orientamento. Ottime conoscenze dell ambiente alpino e dimestichezza nell uso di materiale tecnico da alpinismo. Tipologia di terreno per escursioni invernali con ciaspole al di sotto del limite della foresta: per i gradi di difficoltà al di sotto del limite della foresta non è necessaria né autorizzazione né notifica. L attività può essere esercitata liberamente a prescindere dalle difficoltà del terreno. 6 Allegato 2, numero 2 dell ordinanza sulle attività a rischio. 3/5
4 Gli accompagnatori, tuttavia, hanno un dovere di diligenza che li obbliga a rinunciare o modificare l escursione se, anche al di sotto del limite della foresta, si accorgono di non avere le competenze per garantire la sicurezza dei loro clienti oppure che il terreno è troppo difficile. Tipologia di terreno per escursioni invernali con ciaspole al di sopra del limite della foresta: le escursioni invernali con ciaspole di difficoltà WT1 e WT2 sono possibili senza autorizzazione (professione non regolamentata). Le escursioni con ciaspole di grado WT3 che si svolgono al di sopra del limite della foresta sono regolamentate e richiedono una dichiarazione presso la SEFRI secondo i suddetti criteri. Inoltre, presuppongono che il percorso non attraversi ghiacciai, che non sia necessario l uso di mezzi ausiliari (ramponi, piccozze o corde) e, infine, che dalla valutazione completa e generale risulti soltanto un debole pericolo di valanghe nell area in questione 7. Le escursioni dal grado WT4 e oltre sono riservate alle guide alpine. Di conseguenza gli accompagnatori di escursionismo non possono esercitare attività commerciali in queste categorie. Vige la seguente tipologia 8 : verde: attività non subordinata ad autorizzazione; rosso: attività riservata alle guide alpine: arancio: attività di accompagnatore possibile previa procedura di notifica alla SEFRI: Grado Terreno Pericoli Requisiti WT1 Escursione facile < 25. Nessun pericolo di Nell insieme valanghe. Nessun con ciaspole (anche al di piatto o poco pericolo di sopra del limite della ripido. Non ci scivolamenti o cadute sono pendii ripidi nelle immediate vicinanze. esposte. WT2 Escursione con ciaspole (anche al di sopra del limite della WT3 Escursione impegnativa con ciaspole (al di sopra del limite della foresta, a patto che il percorso non attraversi un ghiacciaio, che non sia necessario l uso di mezzi ausiliari (ramponi, piccozze o corde) e, infine, che dalla valutazione completa e generale risulti soltanto un debole pericolo di valanghe nell area in questione. < 25. Nell insieme piatto o poco ripido. Presenza di pendii ripidi nelle immediate vicinanze. < 30. Nell insieme poco o moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte. Pericolo di scivolamenti corti non escluso. Conoscenze di valanghe non necessarie. 7 Articolo 8 dell ordinanza sulle attività a rischio. 8 Allegato 2, numero 2 dell ordinanza sulle attività a rischio. 4/5
5 WT4 Itinerario alpino con ciaspole (al di sopra del limite della WT5 Itinerario alpino impegnativo con ciaspole (al di sopra del limite della WT6 Itinerario alpino difficile con ciaspole (al di sopra del limite della < 30. Moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti, parzialmente cosparsi di roccette. Ghiacciaio povero di crepacci. < 35. Ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio. < 35. Molto ripido. Passaggi molto impegnativi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio ricco di crepacci. Pericolo di scivolamenti con rischio di ferimento. esposte non escluso. esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini. esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini. Buona tecnica di pericolo di valanghe Sicurezza nella Ottime conoscenze Sicurezza nella progressione su roccia, nevai e ghiacciai. Altri obblighi Il prestatore di servizi è tenuto a stipulare un assicurazione di responsabilità civile professionale (copertura assicurativa: 5 milioni di franchi) 9 o deve beneficiare di garanzie finanziarie equivalenti. 10 In tutti i casi, le persone che intendono offrire prestazioni di servizio devono in aggiunta notificarsi alla Segreteria di Stato delle migrazioni ( > Procedura di notifica CH-UE/AELS) e seguire la procedura di notifica per le attività di breve durata presso la SEM: Questo obbligo vale anche per le attività di cui sopra non subordinate a dichiarazione. Chi è considerato prestatore di servizi? In Svizzera la prestazione di servizi è un attività economica non stipendiata o non disciplinata da un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) ed effettuata dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell Unione europea o dell AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi. Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all ufficio Riconoscimento dei diplomi esteri della SEFRI. 9 Articolo 20 dell ordinanza sulle attività a rischio. 10 Articolo 8 capoverso 3 dell ordinanza sulle attività a rischio. 5/5
Accompagnatore di escursionismo
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e
DettagliNota informativa redatta in collaborazione con le autorità cantonali ticinesi competenti.
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Nota informativa 1 Riconoscimento delle qualifiche professionali
DettagliNota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS. Maestro di sci
Dipartimento federale dell economia, Della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per
DettagliSCALE E VALUTAZIONI DIFFICOLTA'
SCALE E VALUTAZIONI DIFFICOLTA' ESCURSIONISMO Qui di seguito viene illustrata La scala di valutazione delle difficoltà escursionistiche espressa secondo le ultime direttive del CAI (Club Alpino Italiano),
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliNota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS nel settore. Elettricità
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO SEREGNO Scuola di Escursionismo AZIMUT
CLUB ALPINO ITALIANO SEREGNO Scuola di Escursionismo AZIMUT Escursione in ambiente innevato: Monte Cazzola Località: Baceno - Alpe Devero (VB) In breve: Partenza: Alpe Devero, 1631 slm Arrivo: monte Cazzola,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BORGHI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3847 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BORGHI Modifiche alla legge 2 gennaio
DettagliGradi di difficoltà nel traffico lento (TL) MANUALE
Gradi di difficoltà nel traffico lento (TL) MANUALE Gradi di difficoltà nel traffico lento (TL) Obiettivo La ripartizione dei percorsi nazionali, regionali e locali del traffico lento in gradi di difficoltà
DettagliLegge federale sugli stranieri
Decisioni del Consiglio nazionale del 5.12.2016 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 6.12.2016 Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Napoli I CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E1)
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Napoli I CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E) Piano didattico del corso Corso Base di Escursionismo (E) DESTINATARI FINALITÀ STRUTTURA DIREZIONE DURATA NOTE Soci che si avvicinano
DettagliAi Cantoni. Gentili Signore e Signori,
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione politica della sanità CH-3003 Berna UFSP Ai Cantoni Berna, 19 ottobre 2017 Legislazione sulle professioni
DettagliCORSO DI GHIACCIO AVANZATO AG1 CARATTERISTICHE DEL CORSO E REQUISITI DEI PARTECIPANTI
CORSO DI GHIACCIO AVANZATO AG1 CARATTERISTICHE DEL CORSO E REQUISITI DEI PARTECIPANTI Il corso AG1 è un corso di livello avanzato, rivolto preferibilmente, anche se non esclusivamente, a persone già in
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sugli stranieri
Termine di referendum: 7 aprile 2017 Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) Modifica del 16 dicembre
DettagliATTIVITA IN MONTAGNA. di Valerio Bozza
ATTIVITA IN MONTAGNA di Valerio Bozza Escursionismo Escursionismo Escursionismo è camminare nella natura al di fuori delle strade asfaltate. L escursionismo si svolge quasi sempre in ambiente montano (bassa
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
[QR Code] Questo [Signature] testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VALLASCAS
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3233 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato VALLASCAS Modifiche alla legge 2
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2916
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2916 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PANIZZA e LANIECE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2017 Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6,
DettagliOrdinanza concernente l attività di guida alpina e l offerta di altre attività a rischio
Ordinanza concernente l attività di guida alpina e l offerta di altre attività a rischio Il Consiglio federale, visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso
DettagliDisposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci
947.00 Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci del 7 settembre 004 (stato gennaio 04) emanate dal Governo il 7 settembre 004 visto l'art. 5 della legge sulle guide di montagna
DettagliLegge federale sugli stranieri
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale concernente l attività di guida alpina e l offerta di attività a rischio
Legge federale concernente l attività di guida alpina e l offerta di attività a rischio Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della
DettagliClub Alpino Italiano Scuola di Alpinismo C. Zappelli Tecnica su neve e ghiaccio per l escursionismo
Tecnica su neve e ghiaccio 15 febbraio 2011 a cura degli Istruttori della 1 L ambiente e il terreno dove ci muoviamo La materia prima: neve, ghiaccio I pericoli e scelta itinerario Tecniche di salita Dimostrazione
DettagliOrdinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) del 12 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 30 settembre 2011
DettagliImpostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS
Dipartimento federale dell economia, e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Divisione Formazione professionale superiore, 2015
DettagliDistruzione di pezzi pirotecnici
. Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici
DettagliOrdinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione
DettagliLegge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge
DettagliGIOVEDI 9 GENNAIO 2014 Serata di Presentazione dei corsi di: Sci Alpinismo (SA1) Sci Alpinismo Avanzato (SA2) Cascate di Ghiaccio (AGC1)
CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Bozzolo Scuola di Alpinismo e SciAlpinismo Sesto Gnaccarini GIOVEDI 9 GENNAIO 2014 Serata di Presentazione dei corsi di: Sci Alpinismo (SA1) Sci Alpinismo Avanzato (SA2)
DettagliLegge federale sugli stranieri
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione
Dettagli[Signature] Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il riconoscimento e l equiparazione dei titoli di studio nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
DettagliDecreto federale. Disegno
Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'accordo,
Dettaglidel 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019)
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione
DettagliREGOLAMENTO ESCURSIONI SOCIALI
C.A.I. Sezione di Bollate REGOLAMENTO ESCURSIONI SOCIALI Approvato il 9 dicembre 2014 ~ 1 ~ Sommario 1. ESCURSIONI SOCIALI... 3 2. PARTECIPAZIONE... 3 3. COPERTURE ASSICURATIVE... 4 4. ISCRIZIONE... 4
DettagliIncontro annuale dei capigita 2015
Incontro annuale dei capigita 2015 Contenuti Resoconto delle attività dell anno Struttura della formazione CAS e G+S Comunicazioni dal CAS centrale Vario Resoconto attività dell anno Poca neve a inizio
DettagliOrdinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del 5 aprile 2017
DettagliPIATTAFORMA DELLA FORMAZIONE DELLE GUIDE ALPINE ITALIANE
PIATTAFORMA DELLA FORMAZIONE DELLE GUIDE ALPINE ITALIANE PREMESSA La CTN, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 7, comma 7 della legge n 6 del 2 gennaio 1989 e prendendo in considerazione la piattaforma
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo
CLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo PIANO DIDATTICO CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DELL ESCURSIONISMO (ASE ; ASC ; ASS) All. 5 Struttura del corso (Art.13)
DettagliGuida alpina. E Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
identificativo scheda: 16-026 stato scheda: Validata Descrizione sintetica E Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2018) 17205 Fiorista CFP Floristin EBA/Florist
DettagliDELIBERAZIONE N X / 7235 Seduta del 17/10/2017
DELIBERAZIONE N X / 7235 Seduta del 17/10/2017 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA
DettagliEidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Bundesamt für Sport BASPO Sportpolitik und Ressourcen
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Bundesamt für Sport BASPO Sportpolitik und Ressourcen Progetto di revisione totale dell ordinanza concernente l attività di
DettagliL Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:
Legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo
CLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo PIANO DIDATTICO Allegato n 9 CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 1 LIVELLO AE/AC STRUTTURA DEI CORSI (Art. 22) I corsi
DettagliOrdinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull
DettagliDipartimento federale dell interno EDI Bundesamt für Gesundheit BAG. Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell interno EDI Bundesamt für Gesundheit BAG Rapporto esplicativo Revisioni parziali dell ordinanza sulle professioni mediche, dell ordinanza sul registro LPMed, dell ordinanza sulle
DettagliLa formazione professionale superiore: flessibile e orientata al mondo del lavoro
La formazione professionale superiore: flessibile e orientata al mondo del lavoro Un trampolino per fare carriera Caratterizzata da una stretta interazione tra teoria e pratica, la formazione professionale
DettagliOrdinanza. l offerta di altre attività a rischio. (Ordinanza sulle attività a rischio) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 30 gennaio 2019
Ordinanza concernente l attività di guida alpina e l offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio) del 30 gennaio 2019 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso
DettagliPresolana Occidentale, Torrione Sud (m.2521) - via Il tramonto di Bozard
Accesso stradale: da Bergamo seguire le indicazioni per la Val Seriana e per il Passo della Presolana, fino ad arrivare ad un grosso parcheggio di fronte alle piste da sci, con un brutto edificio anni
DettagliOrdinanza dell 8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna; ONI), RS
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Ufficio federale dello sport UFSPO Politica dello sport e risorse Indicazioni per l esecuzione dell ordinanza concernente
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliD I R E T T I V A N. 2004/1
Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (LCAmb, RS 943.1) Ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (OCAmb, RS 943.11) D I R E T T I V A N. 2004/1 del 14 settembre 2004 concernente
Dettaglidel 14 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta/Addetto alla trasformazione lattiero-casearia con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio
DettagliRapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla
DettagliSezione 1: Oggetto, specializzazioni e durata. del 12 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla tecnica della costruzione/ addetto alla tecnica della costruzione con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 12 dicembre
DettagliSezione 1: Oggetto e durata. del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto metalcostruttrice/aiuto metalcostruttore con attestato federale di formazione pratica (CFP) del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)
DettagliMANOVRE SU GHIACCIAIO
Sabato 30 giugno 2018 MANOVRE SU GHIACCIAIO Ghiacciaio del Morteratsch Informazioni Generali Responsabili gita Ritrovo partecipanti Mezzo di trasporto Colombo Matteo ore 5.30 in piazza mercato (via Toniolo)
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PISA via Fiorentina Pisa - tel
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PISA via Fiorentina 167 - Pisa - tel. 050 578004 info@caipisa.it - www.caipisa.it Scuola di Alpinismo Sci-Alpinismo Arrampicata Libera Alpi Apuane CORSO DI GHIACCIO AVANZATO
DettagliREGOLAMENTO GITE DELLA SOTTOSEZIONE DI SCANDICCI. Ver4
REGOLAMENTO GITE DELLA SOTTOSEZIONE DI SCANDICCI Ver4 Approvata dal CD della Sottosezione in data 6/12/2011 Sommario PREMESSA... 2 Art. 1 OGGETTO... 2 Art. 2 PARTECIPANTI... 2 Art. 3 ISCRIZIONI E QUOTA
Dettaglidel 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente alla stampa e all allestimento con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) 35316
DettagliEsercizio della professione di architetto in Svizzera
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e
DettagliCorso base di Alpinismo
There are no translations available. Corso Base di Alpinismo, ghiaccio e roccia. corso introduttivo per fare le tue scalate in montagna; quali abilità sviluppare, nodi re manovre di corda, cosa devo conoscere,
DettagliQuesto testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su è quella determinante.
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente l attività di guida
DettagliOrdinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) Modifica del 9 dicembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 maggio 2003 1 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata
DettagliATTENZIONE ALTA MONTAGNA QUALI SONO I PERICOLI DELL ALTA MONTAGNA?
ATTENZIONE ALTA MONTAGNA! QUALI SONO I PERICOLI DELL ALTA MONTAGNA? WWW.ATTENTIONHM.COM CREPACCI PONTI DI NEVE I PRINCIPALI PERICOLI IN ALTA MONTAGNA SCIVOLAMENTO VALANGHE CORNICI CROLLI DI ROCCIA / GHIACCIO
DettagliArt. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda Concluso il 12 maggio 2000 Entrato
DettagliLegge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2018) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliRegolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)
Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998 1 (del 23 giugno 2009) 1.2.2.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
DettagliACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E RESPONSABILITA
CAI - SEZIONE DI PERUGIA Festa della montagna 2018 ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E Perugia 19 gennaio 2018 A cura di Andrea Bellucci ACCOMPAGNAMENTO E DOVERE DI SOLIDARIETA ACCOMPAGNAMENTO E AFFIDAMENTO
DettagliOrdinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso
Dettaglidel 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018)
Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Laboratorista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Laboratorista con attestato federale di capacità (AFC) del 25 luglio 2007 (Stato 1 gennaio 2018) Laboratorista AFC Laborantin EFZ/Laborant EFZ
Dettaglidel 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del [data] L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa è modificata come segue: Sostituzione
DettagliOrdinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti
Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione del 15 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo
DettagliOrdinanza sulla medicina della procreazione
Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Modifica del 21 giugno 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre 2000 1 sulla medicina della procreazione è modificata come
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 3 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno
DettagliCarta Blu UE. Coordinamento sportelli gennaio 2013
Carta Blu UE Coordinamento sportelli gennaio 2013 La normativa Decreto legislativo del 28 giugno 2012 n. 108, in vigore dall 8 agosto 2012. inseriti due nuovi articoli nel T.U. sull immigrazione: 27quater
Dettaglidel 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio
Dettaglidel 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Riparatrice di calzature/riparatore di calzature con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio
Dettaglidel 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine edili/meccanico di macchine edili con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)
DettagliGuida alpina. E Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
identificativo scheda: 16-026 stato scheda: Validata Descrizione sintetica E Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento
DettagliDISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI
DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI ESERCIZIO TEMPORANEO MAESTRO CON TITOLO DI STATO EXTRA UNIONE EUROPEA I maestri di sci con titolo
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliCORSO DI ALPINISMO DI BASE A1
Inserire lo slogan qui. S C U O L A A L P I N I S M O S C I AL P I N I S M O A R R A M P I C ATA L I B E R A C AI L U C C A CORSO DI ALPINISMO DI BASE A1 CORSO DI ALPINISMO BASE A1 CARATTERISTICHE DEL
DettagliRegolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1
Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Il Consiglio dell Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull Università della
Dettagli28 settembre 2005 Piz Varuna (m 3453) e Cima Fontana (m 3068)
28 settembre 2005 Piz Varuna (m 3453) e Cima Fontana (m 3068) Il versante SO del Piz Varuna visti dall argine della diga superiore di Campo Moro. Alla pagina seguente: Gennaio 2006, il Piz Varuna dalla
DettagliEsercizio della professione di ingegnere in Svizzera
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 30 ottobre
Dettagli