Accompagnatore di escursionismo
|
|
- Michelina Frigerio
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ Nota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS in Svizzera in qualità di Accompagnatore di escursionismo Data: Gennaio 2015, ultimo aggiornamento settembre 2017 Introduzione In virtù dell accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP 1 ), i professionisti che risiedono legalmente nell UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Queste persone sono soggette a una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE 2 e dalla LDPS 3. La prestazione di servizi deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preventiva. La presente nota illustra le modalità di esercizio della professione e specifica a quali attività professionali deve essere applicata la procedura di verifica delle qualifiche e a quali no. Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali? In Svizzera la professione di accompagnatore di escursionismo è regolamentata. Il titolare di qualifiche professionali straniere deve fare riconoscere o verificare le proprie qualifiche prima di cominciare la prestazione di servizi, fermo restando che rientri nelle categorie definite dalla legislazione. 1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, RS Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del , pag. 22, nella versione in vigore secondo l accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta. 3 Legge federale del 14 dicembre 2012 sull obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2, 3003 Berna dichiarazione@sbfi.admin.ch
2 A livello federale l attività di accompagnatore di escursionismo è disciplinata dall ordinanza sulle attività a rischio 4 : Al di sotto di un certo grado di difficoltà, l accompagnamento di escursionisti non è considerato un attività a rischio e può essere esercitato liberamente, senza dichiarazione né autorizzazione (professione non regolamentata). Oltre un certo grado di difficoltà l attività è riservata alle guide alpine ed è dunque vietata agli accompagnatori di escursionismo. L ordinanza definisce i seguenti criteri: Natura dell attività: per rientrare nel campo di applicazione della suddetta ordinanza ed essere dunque subordinata all obbligo di notifica, l attività di accompagnatore di escursionismo deve: - essere esercitata principalmente sul territorio della Confederazione. Il passaggio temporaneo in territorio svizzero di un itinerario che inizia e termina in territorio straniero non prefigura una prestazione di servizi subordinata a notifica; - essere esercitata a titolo professionale o commerciale, principale o accessorio e generare un reddito di almeno 2300 franchi all anno 5. Questo reddito deve provenire esclusivamente dall esercizio a scopo lucrativo dell attività professionale in questione. I redditi conseguiti con l esercizio dell attività in un contesto associativo oppure formativo-scolastico (es. club alpino, club sportivo, associazione di camminatori, docente in ambito scolastico o universitario) non vanno presi in considerazione. Durata dell attività: da uno a dieci giorni per anno civile i prestatori di servizi hanno diritto di esercitare attività in Svizzera a titolo professionale senza autorizzazione (né procedura preventiva di notifica presso la SEFRI), a patto di: - non essere in possesso di un titolo di dimora stabile in Svizzera, - essere autorizzati a esercitare l attività in questione a titolo professionale in uno Stato membro dell UE o dell AELS. A partire dall 11 giorno colui che esercita l attività è tenuto a seguire la procedura di notifica preventiva da effettuare online presso la SEFRI ( Oltre i 90 giorni di attività è obbligatorio aprire una procedura di riconoscimento del diploma presso l unità competente della SEFRI, mentre l autorizzazione ad esercitare la professione deve essere rilasciata dal Cantone in questione, una volta soddisfatti tutti i requisiti. Tipologia di terreno per le escursioni estive: per le difficoltà da T1 a T3 è lecito accompagnare escursionisti d estate senza autorizzazione. I gradi di difficoltà T4 e oltre sono riservati alle guide alpine. Gli accompagnatori di escursionismo non possono esercitare attività commerciali in queste categorie. In altre parole, l accompagnamento di escursionismo è sempre libero d estate, basta non avventurarsi sulle tipologie di terreni riservate alle guide alpine. 4 Ordinanza concernente l attività di guida alpina e l offerta di altre attività a rischio (RS ; in seguito: l ordinanza). 5 Articolo 2 dell ordinanza sulle attività a rischio. 2/5
3 Vige la seguente tipologia 6 : verde: attività non subordinata ad autorizzazione (professione non regolamentata); rosso: attività riservata alle guide alpine: Difficoltà Sentiero/Terreno Requisiti T1 escursione Sentiero ben tracciato. Terreno pianeggiante o poco inclinato, senza pericolo di cadute esposte. Se segnalato secondo norme FSS: giallo T2 escursione di montagna T3 escursione di montagna impegnativa T4 itinerario alpino T5 itinerario alpino impegnativo T6 itinerario alpino difficile Sentiero con tracciato evidente e salite regolari. Terreno talvolta ripido, pericolo di cadute esposte non escluso. FSS: bianco-rosso-bianco. Di regola traccia visibile sul terreno, passaggi esposti possono essere assicurati con corde o catene, eventualmente bisogna servirsi delle mani per l equilibrio. Singoli passaggi con pericolo di cadute esposte, pietraie, versanti erbosi senza traccia con roccette. FSS: bianco-rosso-bianco. Sentiero non sempre individuabile, itinerario a tratti senza tracciato, talvolta bisogna servirsi delle mani per la Terreno abbastanza esposto, pendii erbosi delicati, versanti erbosi cosparsi di roccette, facili ghiacciai senza neve. FSS: bianco-blu-bianco. Spesso senza traccia, singoli facili passaggi d arrampicata fino al II grado. Terreno esposto e impegnativo, ripidi versanti erbosi cosparsi di roccette, ghiacciai e nevai poco pericolosi. FSS: bianco-blu-bianco. Generalmente senza traccia, passaggi d arrampicata fino al II grado. Terreno spesso molto esposto, versanti erbosi e rocciosi molto delicati, ghiacciai con rischio di scivolata. Di regola non segnalato. Nessuno, anche con scarpe da ginnastica. Orientamento facile, percorribile anche senza cartina topografica. Passo sicuro, scarponcini da trekking consigliati. Capacità elementari d orientamento. Passo sicuro, buoni scarponi da trekking. Discrete capacità d orientamento. Conoscenze base Dimestichezza con terreni esposti, scarponi da trekking robusti. Buone capacità d orientamento e di valutazione del terreno. Conoscenze dell ambiente alpino. Scarponi da montagna. Ottime capacità d orientamento e sicurezza nella valutazione del terreno. dell ambiente alpino e conoscenze base dell impiego di piccozza e corda. Eccellenti capacità d orientamento. Ottime conoscenze dell ambiente alpino e dimestichezza nell uso di materiale tecnico da alpinismo. Tipologia di terreno per escursioni invernali con ciaspole al di sotto del limite della foresta: per i gradi di difficoltà al di sotto del limite della foresta non è necessaria né autorizzazione né notifica. L attività può essere esercitata liberamente a prescindere dalle difficoltà del terreno. Gli accompagnatori, tuttavia, hanno un dovere di diligenza che li obbliga a rinunciare o modificare l escursione se, anche al di sotto del limite della foresta, si accorgono di non avere le competenze per garantire la sicurezza dei loro clienti oppure che il terreno è troppo difficile. 6 Allegato 2, numero 2 dell ordinanza sulle attività a rischio. 3/5
4 Tipologia di terreno per escursioni invernali con ciaspole al di sopra del limite della foresta: le escursioni invernali con ciaspole di difficoltà WT1 e WT2 sono possibili senza autorizzazione (professione non regolamentata). Le escursioni con ciaspole di grado WT3 che si svolgono al di sopra del limite della foresta sono regolamentate e richiedono una dichiarazione presso la SEFRI secondo i suddetti criteri. Inoltre, presuppongono che il percorso non attraversi ghiacciai, che non sia necessario l uso di mezzi ausiliari (ramponi, piccozze o corde) e, infine, che dalla valutazione completa e generale risulti soltanto un debole pericolo di valanghe nell area in questione 7. Le escursioni dal grado WT4 e oltre sono riservate alle guide alpine. Di conseguenza gli accompagnatori di escursionismo non possono esercitare attività commerciali in queste categorie. Vige la seguente tipologia 8 : verde: attività non subordinata ad autorizzazione; rosso: attività riservata alle guide alpine: arancio: attività di accompagnatore possibile previa procedura di notifica alla SEFRI: Grado Terreno Pericoli Requisiti WT1 Escursione facile < 25. Nessun pericolo di Nell insieme valanghe. Nessun con ciaspole (anche al di piatto o poco pericolo di sopra del limite della ripido. Non ci scivolamenti o cadute sono pendii ripidi nelle immediate vicinanze. esposte. WT2 Escursione con ciaspole (anche al di sopra del limite della WT3 Escursione impegnativa con ciaspole (al di sopra del limite della foresta, a patto che il percorso non attraversi un ghiacciaio, che non sia necessario l uso di mezzi ausiliari (ramponi, piccozze o corde) e, infine, che dalla valutazione completa e generale risulti soltanto un debole pericolo di valanghe nell area in questione. < 25. Nell insieme piatto o poco ripido. Presenza di pendii ripidi nelle immediate vicinanze. < 30. Nell insieme poco o moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte. Pericolo di scivolamenti corti non escluso. Conoscenze di valanghe non necessarie. 7 Articolo 8 dell ordinanza sulle attività a rischio. 8 Allegato 2, numero 2 dell ordinanza sulle attività a rischio. 4/5
5 WT4 Itinerario alpino con ciaspole (al di sopra del limite della WT5 Itinerario alpino impegnativo con ciaspole (al di sopra del limite della WT6 Itinerario alpino difficile con ciaspole (al di sopra del limite della < 30. Moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti, parzialmente cosparsi di roccette. Ghiacciaio povero di crepacci. < 35. Ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio. < 35. Molto ripido. Passaggi molto impegnativi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio ricco di crepacci. Pericolo di scivolamenti con rischio di ferimento. esposte non escluso. esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini. esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini. Buona tecnica di pericolo di valanghe Sicurezza nella Ottime conoscenze Sicurezza nella progressione su roccia, nevai e ghiacciai. Altri obblighi Il prestatore di servizi è tenuto a stipulare un assicurazione di responsabilità civile professionale (copertura assicurativa: 5 milioni di franchi) 9 o deve beneficiare di garanzie finanziarie equivalenti. 10 In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione ( > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate. Questo obbligo vale anche per le attività di cui sopra non subordinate a dichiarazione. Chi è considerato prestatore di servizi? In Svizzera la prestazione di servizi è un attività economica non stipendiata o non disciplinata da un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) ed effettuata dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell Unione europea o dell AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi. Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all ufficio Riconoscimento dei diplomi esteri della SEFRI. 9 Articolo 20 dell ordinanza sulle attività a rischio. 10 Articolo 8 capoverso 3 dell ordinanza sulle attività a rischio. 5/5
Accompagnatore di escursionismo
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per
DettagliNota informativa redatta in collaborazione con le autorità cantonali ticinesi competenti.
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Nota informativa 1 Riconoscimento delle qualifiche professionali
DettagliNota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS. Maestro di sci
Dipartimento federale dell economia, Della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per
DettagliSCALE E VALUTAZIONI DIFFICOLTA'
SCALE E VALUTAZIONI DIFFICOLTA' ESCURSIONISMO Qui di seguito viene illustrata La scala di valutazione delle difficoltà escursionistiche espressa secondo le ultime direttive del CAI (Club Alpino Italiano),
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BORGHI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3847 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BORGHI Modifiche alla legge 2 gennaio
DettagliLegge federale sugli stranieri
Termine di referendum: 7 aprile 2017 Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) Modifica del 16 dicembre
DettagliNota informativa per i prestatori di servizi provenienti dall UE/AELS nel settore. Elettricità
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Qualifiche professionali UE/AELS Nota informativa per
DettagliGradi di difficoltà nel traffico lento (TL) MANUALE
Gradi di difficoltà nel traffico lento (TL) MANUALE Gradi di difficoltà nel traffico lento (TL) Obiettivo La ripartizione dei percorsi nazionali, regionali e locali del traffico lento in gradi di difficoltà
DettagliLegge federale sugli stranieri
Decisioni del Consiglio nazionale del 5.12.2016 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 6.12.2016 Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell
DettagliAi Cantoni. Gentili Signore e Signori,
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione politica della sanità CH-3003 Berna UFSP Ai Cantoni Berna, 19 ottobre 2017 Legislazione sulle professioni
DettagliLegge federale sugli stranieri
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VALLASCAS
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3233 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato VALLASCAS Modifiche alla legge 2
DettagliImpostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS
Dipartimento federale dell economia, e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Divisione Formazione professionale superiore, 2015
DettagliOrdinanza concernente l attività di guida alpina e l offerta di altre attività a rischio
Ordinanza concernente l attività di guida alpina e l offerta di altre attività a rischio Il Consiglio federale, visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso
DettagliATTIVITA IN MONTAGNA. di Valerio Bozza
ATTIVITA IN MONTAGNA di Valerio Bozza Escursionismo Escursionismo Escursionismo è camminare nella natura al di fuori delle strade asfaltate. L escursionismo si svolge quasi sempre in ambiente montano (bassa
DettagliIncontro annuale dei capigita 2015
Incontro annuale dei capigita 2015 Contenuti Resoconto delle attività dell anno Struttura della formazione CAS e G+S Comunicazioni dal CAS centrale Vario Resoconto attività dell anno Poca neve a inizio
DettagliLegge federale sugli stranieri
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione
DettagliDisposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci
947.00 Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci del 7 settembre 004 (stato gennaio 04) emanate dal Governo il 7 settembre 004 visto l'art. 5 della legge sulle guide di montagna
DettagliGIOVEDI 9 GENNAIO 2014 Serata di Presentazione dei corsi di: Sci Alpinismo (SA1) Sci Alpinismo Avanzato (SA2) Cascate di Ghiaccio (AGC1)
CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Bozzolo Scuola di Alpinismo e SciAlpinismo Sesto Gnaccarini GIOVEDI 9 GENNAIO 2014 Serata di Presentazione dei corsi di: Sci Alpinismo (SA1) Sci Alpinismo Avanzato (SA2)
DettagliLegge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge
DettagliD I R E T T I V A N. 2004/1
Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (LCAmb, RS 943.1) Ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (OCAmb, RS 943.11) D I R E T T I V A N. 2004/1 del 14 settembre 2004 concernente
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
DettagliREGOLAMENTO ESCURSIONI SOCIALI
C.A.I. Sezione di Bollate REGOLAMENTO ESCURSIONI SOCIALI Approvato il 9 dicembre 2014 ~ 1 ~ Sommario 1. ESCURSIONI SOCIALI... 3 2. PARTECIPAZIONE... 3 3. COPERTURE ASSICURATIVE... 4 4. ISCRIZIONE... 4
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliClub Alpino Italiano Scuola di Alpinismo C. Zappelli Tecnica su neve e ghiaccio per l escursionismo
Tecnica su neve e ghiaccio 15 febbraio 2011 a cura degli Istruttori della 1 L ambiente e il terreno dove ci muoviamo La materia prima: neve, ghiaccio I pericoli e scelta itinerario Tecniche di salita Dimostrazione
DettagliDISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI
DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI ESERCIZIO TEMPORANEO MAESTRO CON TITOLO DI STATO EXTRA UNIONE EUROPEA I maestri di sci con titolo
DettagliEsercizio della professione di architetto in Svizzera
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e
Dettaglinato a (Prov )il nazione Residente in (Prov ) CAP Via/p.zza/loc n tel FAX CF via/p.zza/loc. n CAP COMUNICA (ai sensi della L.R. n.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA per GUIDA AMBIENTALE 1 (PER I RESIDENTI O DOMICILIATI NEL NOSTRO COMUNE) n.2 copie in carta semplice entrambe con firma originale di cui una copia timbrata dovrà essere conservata
DettagliIl presente modulo va inoltrato, debitamente compilato, alla competente cassa di compensazione AVS.
Dipartimento federale dell inter DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Affari internazionali Richiesta di mantenimento dell applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali
DettagliEsercizio della professione di ingegnere in Svizzera
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliPrestazione di servizi in Polonia :55:04
Prestazione di servizi in Polonia 2009-07-29 15:55:04 2 Con il suo ingresso nell Unione Europea, il 1 maggio 2004, la Polonia ha aderito anche al Mercato Interno Europeo, le cui regole garantiscono, tra
DettagliGuida alpina. E Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
identificativo scheda: 16-026 stato scheda: Validata Descrizione sintetica E Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo
CLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo PIANO DIDATTICO Allegato n 9 CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 1 LIVELLO AE/AC STRUTTURA DEI CORSI (Art. 22) I corsi
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
DettagliModifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS )
. Dipartimento federale dell economia della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Direzione economia esterna Modifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti
DettagliAccordo
Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli
DettagliRegolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)
Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998 1 (del 23 giugno 2009) 1.2.2.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
DettagliL impatto delle Direttive europee 2011/24/UE e 2013/55/UE sull esercizio libero professionale infermieristico in Italia
L impatto delle Direttive europee 2011/24/UE e 2013/55/UE sull esercizio libero professionale infermieristico in Italia Annalisa Silvestro La Direttiva europea 2011/24/UE è stata recepita dal nostro Paese
DettagliLegge federale sulle scuole universitarie professionali
Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1,
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio
DettagliConvenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana
Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana Conclusa il 3 settembre 2009 Approvata dall Assemblea federale il 15 settembre 2010 2 Entrata in vigore
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliDELIBERAZIONE N X / 7235 Seduta del 17/10/2017
DELIBERAZIONE N X / 7235 Seduta del 17/10/2017 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA
DettagliFASCE D'ETÀ da 60 in su TOTALE SOCI 50-59
FASCE D'ETÀ 18-39 fino a 11 12-17 18-39 40-49 50-59 da 60 in su da 60 in su 40-49 da 60 in su TOTALE SOCI fino a 11 12-17 18-39 40-49 La ripartizione è sostanzialmente simile a quella della totalità dei
Dettaglidel 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2009)
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un attività lucrativa dipendente ai fini dell imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) 1 del
DettagliAccordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.12.2009 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, sul riconoscimento della formazione
DettagliLegge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettaglidel 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente alla stampa e all allestimento con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) 35316
DettagliAccordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
Traduzione 1 0.142.115.142 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri
DettagliREGOLAMENTO GITE DELLA SOTTOSEZIONE DI SCANDICCI. Ver4
REGOLAMENTO GITE DELLA SOTTOSEZIONE DI SCANDICCI Ver4 Approvata dal CD della Sottosezione in data 6/12/2011 Sommario PREMESSA... 2 Art. 1 OGGETTO... 2 Art. 2 PARTECIPANTI... 2 Art. 3 ISCRIZIONI E QUOTA
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del [data] L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa è modificata come segue: Sostituzione
DettagliLibera circolazione delle persone
Libera circolazione delle persone La libera circolazione delle persone riguarda i lavoratori dipendenti, i lavoratori indipendenti, i prestatori di servizi, i destinatari di servizi e le persone che non
DettagliAccordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente
DettagliProgramma per la promozione della montagna e delle sue professioni 2017
Programma per la promozione della montagna e delle sue professioni 2017 PREMESSA Al fine di continuare la promozione della montagna e delle sue professioni, intrapresa negli ultimi anni in collaborazione
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.27 del 10 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliOrdinanze sulla formazione professionale di base del 22 luglio 2014. Aiuto pittore CFP
Ordinanze sulla formazione professionale di base del 22 luglio 2014 Pomeriggio informativo per le aziende nelle professioni Pittore AFC (percorso triennale) Aiuto pittore CFP (percorso biennale) 24 marzo
Dettaglidel 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un attività lucrativa dipendente ai fini dell imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) 1 del
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)
Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO. fondato nel 1863
CLUB ALPINO ITALIANO fondato nel 1863 Articolo 1 e 4 dello Statuto CAI Libera associazione nazionale, Ha per scopo: l alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne (specialmente
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
Dettagli(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri (Ordinanza sull introduzione della
DettagliRiconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
Dettagliindirizzi professionali (o orientamenti)
[Signature] [QR Code] [Elementi integrativi del testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 31.08.2017)] [1/2] citare l intero ingresso in caso di deroga al divieto riguardante la sicurezza sul lavoro e
Dettaglimercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ.
DettagliScambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati
Quellenweg 15 3003 Bern-Wabern Telefon +41 (0)31 325 95 11 Telefax +41 (0)31 325 96 51 www.imes.admin.ch A 10 Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.84 del 12 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2013) 54005 Ortopedica AFC/Ortopedico
DettagliOrdinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia
Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della
DettagliRiconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle
DettagliLa Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato
DettagliPROGRAMMA SETTIMANALE inverno dicembre > 18 marzo
PROGRAMMA SETTIMANALE inverno 2017-18 25 dicembre > 18 marzo LUNEDI SCI ACCOMPAGNATO con le guide alpine per conoscere il comprensorio della Paganella Ski Area. Solo per sciatori maggiorenni e esperti
DettagliOrdinanza dell UFSPO concernente «Gioventù e Sport»
Ordinanza dell UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO) Modifica del 26 ottobre 2015 L Ufficio federale dello sport (UFSPO) ordina: I L ordinanza dell UFSPO del 12 luglio 2012 1 concernente «Gioventù
DettagliGuida Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Guida Vigilanza e rimedi
Dettaglidel 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Riparatrice di calzature/riparatore di calzature con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliDirettiva per il calcolo dei contributi nei PSR
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sviluppo rurale Progetti di sviluppo regionale Direttiva per il calcolo dei contributi
DettagliOrdinanza sui servizi di certificazione elettronica
Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre
DettagliVerordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen
Verordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen Ordinanza della CDS concernente il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere del 22 novembre 2012
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliCLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo
CLUB ALPINO ITALIANO Commissione Centrale Escursionismo Allegato n 9 PIANO DIDATTICO CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO AE 1 LIVELLO STRUTTURA DEI CORSI (Art. 22) I corsi
DettagliCircolare. Gentili Signore e Signori,
autorit Schweizerische Eidgenossenschaft Confdration suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreterla di Stato della migrazione SEM Circolare
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 15 giugno 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliClub Alpino Italiano Sezione Emilio Bertini - Prato Corso di Escursionismo, EEA, Organizzazione di un escursione
Sezione Emilio Bertini Prato Corso di Escursionismo Organizzazione di un escursione 2 3 4 5 6 Criteri di scelta della salita I motivi 1. Gruppo montuoso: (Appennino, Alpi Apuane, Alpi ecc.) 2. Quota percorso:
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per
DettagliLegge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo
Serata AFTI Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo F. Dotto 07 febbraio 2002 Ispettorato chimico-farmaceutico della Repubblica e Cantone Ticino 1 Riferimenti legislativi principali
Dettagli1. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SVIZZERA
1. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SVIZZERA 1.1 Scelta professionale 1.1.1 Le opzioni possibili per accedere al mondo del lavoro 1.1.2 La ricerca della professione giusta e il processo di scelta 1.1.3 Come
DettagliDATI STATISTICI relativi alla manodopera occupata nel Cantone Ticino
DATI STATISTICI relativi alla manodopera occupata nel Cantone Ticino Anno 2016 Legenda delle categorie professionali nell ambito della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura: Capo operaio Lavoratore
Dettagli