SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI. Sentenza 27 dicembre 2010, n Svolgimento del processo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI. Sentenza 27 dicembre 2010, n Svolgimento del processo"

Transcript

1 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 27 dicembre 2010, n Svolgimento del processo La società Ge.Fi. Medical srl otteneva decreto ingiuntivo, nei confronti della Usl (OMISSIS), per il pagamento della somma di L ed accessori, a titolo di corrispettivo per forniture di materiale medico specialistico negli anni Proponeva opposizione la Usl (OMISSIS) sostenendo la mancata prova delle consegne e l'inesistenza di "una formale aggiudicazione" o di un "formale provvedimento di richiesta di acquisto". La società tornitrice contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando - oltre all'esistenza di documentazione comprovante l'avvenuta consegna e (all'esistenza) di una deliberazione del comitato di gestione n per una parte delle forniture - che si trattava di forniture di urgente necessità richieste, di volta in volta, dal primario ospedaliero della divisione, e per materiali commercializzati in esclusiva dalla Ge.Fi Medical srl. In subordine, poi, proponeva domanda di condanna, per lo stesso importo, ai sensi dell'art c.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla domanda di risarcimento del danno, per gli interessi passivi del 18% annuo corrisposto agli istituti, di credito; in ulteriore subordine, riduceva l'importo dovuto a L come indicato nella delibera sopra richiamata. Interveniva il Credito Italiano quale cessionario del credito. Con sentenza del , corretta con decreto del , il tribunale di Palermo - ritenuta l'inapplicabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. nella L. n. 44 del 1989, alle aziende Usl - rigettava l'opposizione, riducendo), peraltro, l'importo dovuto in relazione ai pagamenti nel frattempo intervenuti; rideterminando, inoltre, interessi e rivalutazione. Quanto, poi, alla somma di L , la condanna era pronunciata in favore del cessionario, mentre la domanda di cui all'art c.c., era dichiarata assorbita. Sugli appelli proposti dall'assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e dalla Gestione stralcio dell'azienda Usl (OMISSIS) (ex Usl (OMISSIS) di Palermo), la Corte d'appello, con sentenza del , in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, condannando gli appellanti al pagamento di Euro ,00 a titolo di ingiustificato arricchimento. Rilevava, a tal fine, la necessità della forma scritta ad substantiam in relazione a tutti i contratti conclusi dalla P.A. anche a titolo privatistico (iure privatorum), la insussistenza di un titolo negoziale, l'inapplicabilità della normativa richiamata perchè estranea alla fattispecie, e l'ammissibilità e fondatezza della domanda di arricchimento senza causa, per essere il processo retto dal rito anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore il Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l'assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e la Gestione stralcio dell'azienda Usl (OMISSIS).

2 Resistono con controricorso la Ge.Fi, Medical srl in liquidazione ed Unicredit Banca spa (già Credito Italiano s.p.a.). Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del , la terza sezione civile della Corte, tenuto conto che analoga questione era stata oggetto dell'ordinanza di rimessione del n , ha emesso ordinanza interlocutoria (n. 1), depositata il , di rimessione degli atti a Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite. Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione 1. La questione di diritto posta dall' ordinanza di rimessione. Con l'ordinanza interlocutoria n. 1 del , la terza sezione civile della Corte ha posto il tema della proponibilità, da parte dell'opposto, nel giudizio dr opposizione a decreto ingiuntivo, della domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art c.c., quale domanda riconvenzionale, in considerazione della sua posizione sostanziale di attore, e non di convenuto, nel giudizio conseguente all'opposizione. A tal fine, l'ordinanza rileva la coesistenza di due diversi orientamenti. Il primo, secondo il quale la relativa domanda avrebbe sempre diversi petitum e causa petendi, introducendo nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica. Secondo tale orientamento, in particolare, la domanda ex art c.c., è diversa da quella di adempimento contrattuale, perchè fondata su fatti costitutivi distinti ed idonei ad individuare diritti eterodeterminati, con evidente mutatio libelli ed inammissibilità della domanda nuova, ai sensi degli artt. 184 e 345 c.p.c.; con il conseguente rilievo officioso della inammissibilità, anche in sede di legittimità (Cass n, 17078; Cass n. 507; Cass n ; Cass n. 7966; Cass n ; Cass n ; Cass n ; Cass n ; Cass n ; Cass n ). Se, poi, l'azione generale di arricchimento senza causa sia stata proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, questa presuppone, oltre al fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione economicamente vantaggiosa per l'ente pubblico, anche il riconoscimento - esplicito od implicito - della sua utilità, da parte degli organi rappresentativi dello stesso ente. Avendo, pertanto, le due azioni - di pagamento e di indebito arricchimento - elementi costitutivi diversi, sono ravvisabili, come già detto, gli estremi della mutatio libelli nel passaggio dall'una all'altra domanda. L'azione di ingiustificato arricchimento, che ha natura sussidiaria, peculiare petitum e specifica causa petendi, non può ritenersi contenuta implicitamente in una domanda fondata su di un diverso titolo.

3 Costituendo, quindi, la domanda di arricchimento senza causa domanda nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale, essa è ritenuta inammissibile, se proposta, dall'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Fermo, pertanto, il principio dell'inammissibilità, si fa soltanto salva, secondo i principii generali, la reconventio reconventionis, perchè, in questo caso, l'opposto viene a trovarsi nella posizione processuale del convenuto. Il secondo indirizzo, invece, non considera mutatio, ma semplice emendatici libelli, come tale estranea al divieto di cui all'art. 183 c.p.c., la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'opposto, senza immutazione od alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio. Il che si verifica quando le risultanze processuali acquisite agli atti evidenzino la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto, che condizionano l'accoglimento della domanda di cui all'art c.c.: vale a dire l'impoverimento dell'attore, l'arricchimento della controparte o - quando questa sia rappresentata dalla P.A. - l'utilitas della prestazione stessa in vista dei fini istituzionali dell'ente, e la sua concreta utilizzazione per tali fini. Questo filone è connotato da due essenziali varianti argomentative. La prima, che valorizza la natura del procedimento in cui la domanda è inserita, ovvero quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il quale sarebbe proprio finalizzato ad esaminare la fondatezza della domanda dei creditore; in base, quindi, a tutti gli elementi offerti dallo stesso, e contrastati dall'ingiunto (Cass n ). La seconda - quella maggiormente seguita - che esalta, non tanto il tipo di procedimento adottato, quanto il fatto che nel giudizio siano già presenti tutti gli elementi costitutivi dell'azione di indebito arricchimento, considerata, quindi, come una diversa qualificazione dei fatti già introdotti (Cass n. 9042; Cass n ; Cass n. 8110; Cass n ). Rileva l'ordinanza di rimessione, l'opportunità che il contrasto manifestatosi nelle sezioni semplici sia risolto dalle Sezioni Unite "anche alla luce della valenza costituzionale conferita ai tempi del processo dal novellato art. 111 Cost., e dal principio generale che sembra consentito inferirne: quello secondo il quale, quante volte sia possibile evitare una duplicazione di procedimenti in funzione della realizzazione delle ragioni sostanziali delle parti e sia pienamente garantito il diritto di difesa, le disposizioni processuali vanno interpretate in senso funzionale al raggiungimento di un risultato utile in tempi il più possibile contenuti". 2. La decisione di questa Suprema Corte. La Corte ritiene insoddisfacenti le argomentazioni seguite da entrambi gli indirizzi giurisprudenziali alla luce delle considerazioni e per le ragioni che seguono. L'analisi va condotta partendo dall'esame della disposizione contenuta nell'art. 645 c.p.c., comma 2, che disciplina il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui "In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà". Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cui sono conformi, sia la giurisprudenza di merito, sia la dottrina), l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità (v. Cass. 15 maggio 2003, n.

4 7545; Cass. 19 maggio 2000, n ; Cass. 4 aprile 2001, n. 4985; Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 17 novembre 1997, n ; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1052), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto. E con riguardo alla posizione sostanziale delle parti, operano cosi il regime probatorio come la disciplina delle facoltà processuali. Ne deriva che, mentre l'opposto, in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l'ingiunzione, all'opponente è consentito di proporre, con l'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali e di integrare la propria difesa, rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente (Cass n. 7545; Cass n. 6528). Corollario di tali premesse è che la sentenza, che decide il giudizio, deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante), rigettando, conseguentemente, l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistevano al momento della proposizione del ricorso, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione (v. ex multis Cass n. 5844; Cass n. 2573; Cass n. 5055; v. anche Cass n ). In questo contesto, vanno, quindi esaminate le domande di arricchimento senza causa e di adempimento contrattuale. Esse sono strutturalmente e tipologicamente diverse. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la risalente sentenza 22 maggio 1496 n. 4712, pronunciata in un giudizio ordinario, e non di opposizione a decreto ingiuntivo - (ma nello stesso senso sono quelle successive: Cass n. 9507; Cass n. 915; Cass n ; Cass n. 7979; Cass n ; Cass n ; Cass n. 4612; Cass n ; Cass n. 7378; Cass n ; Cass n ; Cass. 2.8,2007 n ) hanno affermato che la domanda d indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova. Può seguirsi tale impostazione sul presupposto che entrambe riguardano diritti eterodeterminati (nei quali il bene acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa), per la cui individuazione è, quindi, necessario il riferimento ai relativi fatti costitutivi. E l'analisi dei fatti costitutivi delle azioni di adempimento e di arricchimento senza causa porta agevolmente alla conclusione che, anche con riferimento al petitum, il bene giuridico è diverso: indennizzo invece del pagamento del corrispettivo pattuito. In ordine, poi, alla causa petendi, è di tutta evidenza che la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione siano elementi estranei all'azione contrattuale, così come il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente, che, in ipotesi di coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, è addirittura un ulteriore elemento integrativo dell'azione.

5 Ora, il divieto di mutatio risiede nell'esigenza di evitare che lo introduca un cambiamento del bene giuridico perseguito e dei fatti giuridicamente rilevanti. Tali domande non sono, dunque, intercambiabili, e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, posto che i fatti costitutivi, che rispettivamente le individuano, divergono sensibilmente fra loro ed identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra o potenzialmente in essa contenuta (così anche S.U. n. 4712/1996 cit.). L'attore, quindi, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anzichè il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario petitum, ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi dei la nuova situazione giuridica, che erano - come già detto - privi di rilievo nel rapporto contrattuale. Diversamente, sarebbe posto al giudice un nuovo tema d'indagine e sarebbero spostati i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare funzionamento del processo. Se questi sono i caratteri distintivi delle domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, è evidente che non può neppure parlarsi di emendatici libelli nel passaggio dall'una all'altea azione. E' principio pacifico che si ha semplice emendatio - e non mutatio - quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto; oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (tra le varie v. Cass n. 9266; Cass n ; Cass n. 7579; Cass n. 6468; Cass n ; Cass n ). Ma, nel caso in esame, non può sostenersi che si tratti soltanto di una diversa interpretazione e/o qualificazione giuridica dei fatti versati in causa; e ciò perchè sono gli stessi fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda, a variare, con il conseguente cambiamento del bene giuridico perseguito: e cioè l'indennizzo rispetto al pagamento dei corrispettivo pattuito; in tal modo mutando il petitum mediato della propria originaria azione. Ne deriverebbe, come già detto, la prospettazione di un tema di indagine - e quindi di decisione - diverso da quello originario -, con effetti pregiudizievoli per la trasparenza e la funzionalità del contraddittorio. Con ciò si è dimostrato che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale, una domanda diversa. Occorre ora chiedersi quale conseguenza, la conclusione raggiunta in ordine alla diversità fra le due domande, rivesta quando l'azione di ingiustificato arricchimento sia proposta dall'opposto, in sede di costituzione, nel giudizio introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo.

6 Ribadito che soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, deve, però, osservarsi che - come già ricordato -, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., comma 2, in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Il richiamo alle norme del procedimento di cognizione ordinario, consente, quindi, l'applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all'art. 183 c.p.c. (che disciplina l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione della causa) comma 5 c.p.c.. Il testo attuale della norma, (come sostituita dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, lett. c ter, conv., con mod., dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dal 1 marzo 2006 (per effetto del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 bis, conv., con mod., dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51; ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore) riproduce, le stesso schema e tenore letterale dell'art. 183 c.p.c., comma 4 (norma quest'ultima applicabile, con decorrenza dal , per effetto della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 17), nonchè dell'art. 183 c.p.c., comma 4, nel testo anteriore alla novella del Afferma..a disposizione citata: "Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi dell'art. 106 e art. 269, comma 3, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti (nel testo anteriore "Entrambe le parti") possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate". Si tratta del c.d. ius variandi, vale a dire del potere riconosciuto all'attore - soltanto, però, se giustificato dalle attività difensive svolte dal convenuto - di proporre domande nuove (c.d. reconventio reconventionis), e/o di chiamare in causa terzi, nonchè di sollevare eccezioni in senso stretto riferite alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. Peraltro, la reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis (v. in questo senso Cass n. 3639; Cass n. 8077; Cass n. 2529; Cass n ; Cass n ). Si può ora applicare lo schema, descritto per l'ordinario giudizio di cognizione, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo ciò consentito per l'espressa menzione delle norme del procedimento ordinario ad opera dell'art. 645 c.p.c., comma 2. La previsione, in via generale, dell'art. 183 c.p.c., comma 5, nasce dal fatto che questa udienza rappresenta per l'attore il primo atto in cui le facoltà ivi previste possono essere dallo stesso esercitate, posto che nascono dall'attività defensionale riversata nella comparsa di risposta dal convenute.

7 Diversamente, nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, quale atto introduttivo del giudizio, in cui l'opponente, quale attore solo in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, contesta le ragioni dell'ingiungente. Nel caso in cui l'opponente introduca nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non una domanda riconvenzionale, ma soltanto un ulteriore tema di indagine, quale quello che può giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa, ecco che, allora, nasce per l'opposto l'esigenza di interloquire sul punto, e l'esercizio di una tale facoltà gli deve essere riconosciuto per le stesse ragioni che hanno dato luogo alla previsione dell'art. 183, comma 5 (e per i periodi temporalmente precedenti quarto comma), applicabile per il disposto dell'art. 645 c.p.c., comma 2, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. All'opponente, in questo caso, è, quindi, consentito proporre la domanda di arricchimento senza causa, diversa da quella introdotta con l'ingiunzione. Ma tale facoltà gli va riconosciuta soltanto se una tale esigenza nasca dall'attività processuale della parte opponente che abbia prospettato nel primo atto introduttivo del relativo giudizio (vale a dire l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) difese sia in fatto, sia in diritto finalizzate al rigetto della domanda, ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell'opposto, una domanda di ingiustificato arricchimento. In questo caso, non può parlarsi, di reconventio reconventionis, perchè la domanda di arricchimento senza causa non dipende dal titolo dedotto in causa, nè la sua proponibilità deriva da una domanda riconvenzionale dell'opposto, ma soltanto dal tema d'indagine prospettato nelle difese finalizzate, sempre e soltanto, a contestare le richieste attoree. Non sarà, viceversa, consentito alla parte opposta di proporre, nei suo primo atto difensivo (cioè la comparsa di risposta) - e ancor di più, evidentemente, nel corso del giudizio un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, neppure dato il carattere sussidiario dell'azione - cautelativamente, in via subordinata, per l'ipotesi che sia negata l'esistenza o la validità del titolo specifico, in base al quale è stata proposta la domanda principale d'ingiunzione. E ciò, per la sua veste di attore sostanziale nel giudizio fondato sull'ingiunzione proposta a tutela di una situazione soggettiva nascente da titolo contrattuale. Detto ciò, è però necessario delineare i limiti temporali dell'esercizio di questa facoltà. All'attore è consentito nell'ordinario giudizio di cognizione di proporre, nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., quelle domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, perchè questa rappresenta il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che ne determina la proponibilità. Invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto equivalente, per le ragioni già dette, alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., nell'ordinario giudizio di cognizione. La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, infatti, il primo atto difensivo, in cui l'opposto, a seguito delle difese contenute nell'atto di opposizione

8 a decreto ingiuntivo dell'opponente, deve proporre, a pena di decadenza (arg. ex art. 167 c.p.c., comma 2), la domanda di ingiustificato arricchimento. Al di fuori di tali ristretti termini, la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere proposta nel giudizio di primo grado conseguente alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e la sua tardiva proposizione è soggetta al rilievo officioso, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte. Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato - la cui applicabilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è consentita per le ragioni già sottolineate - è finalizzato a tutelare, non solo l'interesse di parte, ma anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (v. in questo senso, anche Cass n ; Cass n. 7243; Cass n ; inoltre S.U n ). Al che consegue che neppure l'accettazione del contraddittorio vale a sanare la sua tardiva proposizione. Il rilievo consente, poi, di concludere anche nel senso della improponibilità - a maggiore ragione - dell'azione di ingiustificato arricchimento nel giudizio di appello. L'iter processuale indicato coniuga le diverse esigenze di un'adeguata tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, espressioni del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., e trova il suo addentellato giustificativo nella salvaguardia dei principii di economia processuale e di durata ragionevole del processo. Conclusivamente, va enunciato il seguente principio di diritto: "La domanda di ingiustificato arricchimento è domanda diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale perchè diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la sua proposizione, soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell'ingiunto-opponente contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e purchè la relativa domanda sia proposta - a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio - nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta". 3. L'esame del ricorso. Alla luce dei principii enunciati va ora esaminato il ricorso proposto. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicai: ione degli artt. 112, 183, 184 e 648 c.p.c., in relazione agli artt e 2041 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4). Le censure proposte fanno leva sulla ritenuta novità della domanda di arricchimento senza causa rispetto all'originaria domanda di adempimento, introdotta con il ricorso per ingiunzione e, conseguentemente, sulla sua improponibilità neppure nel primo atto difensivo dell'opposto (comparsa di costituzione e risposta) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di un titolo contrattuale, senza che rilevi la sua proposizione in via "riconvenzionale". Il motivo non è fondato.

9 La soluzione al quesito risiede nella soluzione che, al contrasto sul tema della ammissibilità o meno della domanda di arricchimento senza causa e della sua proponibilità nell'ambito dei giudizio di opposizione a procedimento monitorio, hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte con la presente decisione. Richiamato, dunque, il principio per cui le domande di adempimento e di ingiustificato arricchimento sono strutturalmente diverse, non intercambiabili, nè autonomamente proponibili nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto in sede monitoria, e che la proponibilità della seconda domanda (quella di arricchimento senza causa) è riconosciuta soltanto in conseguenza della natura delle questioni difensive introdotte dalla parte opponente, con l'atto introduttivo del relativo giudizio, deve ulteriormente osservarsi - con riferimento al caso ora sottoposto all'esame della Corte di legittimità - quanto segue. Nel caso concreto, dall'esame degli atti - consentito in questa sede per la denuncia di vizi processuali - le argomentazioni contenute negli scritti difensivi, introduttivi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (desumendosi anche dal contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado del Commissario Liquidatore della disciolta USL (OMISSIS) con la conferma, oltretutto, delle originarie ragioni di contestazione riprodotte nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo) rendono palese che l'attività difensiva delle opponenti amministrazioni s'indirizzava anche a contrastare eventuali situazioni di indennizzabilita per il pregiudizio subito dalla società opposta; questa prospettazione di parte implica che il tema di indagine su di un ipotizzaci le, ingiustificato arricchimento risultava introdotta nel giudizio. Di qui, la piena ammissibilità e tempestività della domanda di ingiustificato arricchimento contenuta nella comparsa di costituzione e risposta della opposta società Ge.Fi. Medical srl. In questo senso va, quindi, corretta la motivazione mantenendo ferma la statuizione adottata dalla Corte di merito che aveva ritenuto l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento introdotta con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, e riproposta in appello - per l'ipotesi, riconosciuta fondata, di accoglimento del primo motivo proposto dagli appellanti sull'inesistenza di un titolo negoziale, e per la mancanza di forma scritta ad substantiam prevista per tutti i contratti conclusi dalla P.A. anche a titolo privatistico (iure privatorum), per essere il giudizio de quo retto dal rito anteriore a quello disciplinato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, entrato in vigore a decorrere dal , con la conseguente ammissibilità, e fondatezza, della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella principale, quale semplice emendatio libelli e non mutatio. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 15 e della L.R. Sicilia n. 87 del 1980, art. 10. Violazione o falsa applicazione dell'art c.c., e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Anche questo motivo non è fondato. Le censure si articolano nelle seguenti argomentazioni:

10 a) Il riconoscimento espresso dell'utilità della prestazione non poteva provenire - come ha ritenuto la Corte di merito - dai direttore amministrativo dell'unità Sanitaria Locale, non trattandosi di organo rappresentativo dell'ente; b) pur ammesso che una tale efficacia potesse essere riconosciuta alla delibera adottata dall'amministratore straordinario della USL, risulta che la stessa avesse ad oggetto somme pacificamente versate in corso di causa dall'ente, e non anche quelle per le quali era intervenuta condanna; c) difettava, pertanto, la stessa prova della esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa fornitrice. I rilievi mossi alla sentenza di merito non possono essere condivisi. A tal fine deve evidenziarsi che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principii consolidati enunciati dalla Corte di cassazione in tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A.. Questa - è noto - differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone, non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'amministrazione, ma anche il riconoscimento, da parte della stessa, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Un tale riconoscimento, che sostituisce il requisito i dell'arricchimento previsto dall'art c.c., nei rapporti tra privati, può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito da atti o comportamenti della P.A. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione giudizio, però,che deve promanare da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata (v. per tutte Cass n ; da ultimo Cass n. 5206). Ora, nel caso in esame, vero è che l'atto di riconoscimento dell'effettiva consegna e del riconoscimento dell'utilità delle forniture - peraltro, come si legge nella sentenza impugnata, mai contestate - che i giudici di appello hanno ravvisato nella lettera dell' , con la quale si comunicava alla Ge.Fi. Medical srl "che le forniture in oggetto erano state effettuate e che i pagamenti sarebbero avvenuti non appena i crediti fossero diventati liquidi ed esigibili", non può correttamente imputarsi ad un organo rappresentativo dell'ente. Ciò perchè il riconoscimento proveniva dal direttore amministrativo dell'usl (OMISSIS), al quale non può essere attribuito un tale potere rappresentativo e, quindi, la legittimazione ad un tale riconoscimento, da parte della P.A. (ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 15 e L.R. Sicilia n. 87 del 1980, art. 10, che individuano gli organi dell'unità sanitaria locale, nell'assemblea generale, nel comitato di gestione e nel suo presidente, oltre che nel collegio dei revisori). Ma alla stessa conclusione non può certo pervenirsi con riferimento alla delibera adottata, il , dall'amministratore straordinario della stessa Usl, nella quale la stessa Corte di merito individua una ulteriore manifestazione di riconoscimento implicito della utilitas delle forniture effettuate. Nessun dubbio che allo stesso vada riconosciuta la legittimità ad una tale manifestazione nei confronti dell'odierna resistente, per essere stato immesso, a seguito di situazioni contingenti della stessa usi, nelle stesse funzioni di legale rappresentanza spettanti, in via generale, al Presidente dell'ente.

11 Nè può convenirsi - secondo la tesi delle ricorrenti - che siffatto riconoscimento riguardi soltanto prestazioni effettuate e pagate in corso di causa. Che la delibera del avesse ad oggetto soltanto "somme pacificamente versate in corso di causa dall'ente, e non anche quelle per cui vi è stata condanna", è contraddetto dalle stesse affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che, a pag. 6, riferisce alla stessa delibera il riconoscimento dell'avvenuta fornitura, senza ulteriori puntualizzazioni testualmente "dato atto delle consegne" - con ciò intendendo comprendere l'intero rapporto di fornitura. Nè la illustrazione del motivo contiene elementi che possano indurre ad una diversa conclusione, posto che, oltretutto, i ricorrenti neppure riproducono in ricorso il testo integrale della delibera citata; con ciò violando il principio di autosufficienza (giurisprudenza pacifica; v. in particolare Cass n. 1893). Nessuno dei vizi lamentati è, pertanto, imputabile alla Corte di merito. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 64 /E

RISOLUZIONE N. 64 /E RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 82/E Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Solidarietà passiva delle parti in causa per l imposta di registro sugli atti giudiziari, in caso

Dettagli

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PROGRAMMA II ANNO DIRITTO AMMINISTRATIVO SECONDO CANALE Coordinatore Prof. M. Can. Prima lezione (4 ore) Tema Docente

Dettagli

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 370/E

RISOLUZIONE N. 370/E RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della

Dettagli

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE

SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE Prefazione... XV 1 IL PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER MOROSITÀ DI UN IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO La questione... 1 Analisi dello scenario... 1 Inquadramento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011 RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 106 /E

RISOLUZIONE N. 106 /E RISOLUZIONE N. 106 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 21/12/2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Rimborso spese di accesso corrisposto ai medici

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

AVVERTENZA PER IL LETTORE

AVVERTENZA PER IL LETTORE AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice RIFORMA DI CUI AL D.L. 83/2015: ENTRATA IN VIGORE DELLE

Dettagli

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni Il giorno 4 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge 18 giugno 2009 n. 69 contenente anche alcune modifiche in materia di processo civile(pubblicata

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa

Dettagli

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione

Dettagli

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220 Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze

Dettagli

NOTA OPERATIVA N 13/2013

NOTA OPERATIVA N 13/2013 NOTA OPERATIVA N 13/2013 OGGETTO: ritenute d acconto, regole per lo scomputo - Introduzione I sostituti di imposta devono operare le ritenute sui compensi erogati a determinati soggetti (lavoratori autonomi,

Dettagli

COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO Regolamento Comunale concessione contributi a Enti e Associazioni Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/03/2009 1 Art. 1 Oggetto La concessione

Dettagli

RISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci

RISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci RISOLUZIONE N.65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 giugno 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci Con la richiesta

Dettagli

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696-bis c.p.c. CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO consiste nella raccolta di prove

Dettagli

Il rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale Diritto delle organizzazioni internazionali a.a. 2013/2014 Il rinvio pregiudiziale Prof. Marcello Di Filippo (Università di Pisa) marcello.difilippo@sp.unipi.it I motivi che giustificano la previsione

Dettagli

Tabella del contributo unificato

Tabella del contributo unificato Tabella del contributo unificato I procedimenti 1-Con valore determinato: dal 1/1/2005 Scaglione di valore inferiore ad 1.033,00 - dal 1-1-2005 1.100,00-30.00 di valore superiore ad 1.033,00 e fino ad

Dettagli

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la

Dettagli

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Il diritto al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari maturati fino

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

Il ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità.

Il ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità. Sfratto e notifica al destinatario: interviene anche la Suprema Corte Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7809 (Manuela Rinaldi) Ai fini del perfezionamento della notifica dell intimazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

REPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale

Dettagli

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311 11533 17/10/2008 Identificativo Atto n. 1311 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI MASSAGGIATORE OPERATORE DELLA SALUTE E IL DIRIGENTE DELL

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La morosità del conduttore può determinare il risarcimento del danno» (Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 13/02/2015, n. 2865) locazione morosità risarcimento del danno Il locatore che abbia chiesto

Dettagli

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI Domanda Richiesta

Dettagli

Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario FRA LE QUESTIONI INTERPRETATIVE TRATTATE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE 17/E, ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA L Agenzia delle Entrate con la circolare

Dettagli

0371/549372 STUDIO TECNICO

0371/549372 STUDIO TECNICO Via Paolo Gorini, 12 26900 LODI (LO) Tel.: 0371/549372 STUDIO TECNICO Fax: 0371/588158 E-mail ing.bergomi@libero.it DI INGEGENRIA CIVILE Dott. Ing. GIUSEPPE BERGOMI Ordine degli Ingegneri della Provincia

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 21.12.2015 Unico tardivo entro il 29.12 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Ravvedimento La mancata presentazione di Unico 2015 può essere

Dettagli

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) Ufficio Istruttore Direzione Amministrativa Tipo materia Liquidazione spesa per Prestazione di servizi di vigilanza

Dettagli

Deliberazione n. 8/2004/C

Deliberazione n. 8/2004/C Deliberazione n. 8/2004/C REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA TOSCANA nell adunanza del 25 novembre 2004 ***** visti i provvedimenti n. 6, in data 3 gennaio

Dettagli

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione

Dettagli

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione autobus/filobus e dichiarazione sostitutiva di certificazione

Dettagli

20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento

20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 36 20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento Categoria: Sottocategoria: Ravvedimento I sostituti d imposta tenuti alla presentazione del

Dettagli

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, ha apportato alcune modifiche

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza Data 22/05/2013 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO Numero 12583 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente:

Dettagli

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 23 marzo 2016 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945). (16A02996) (GU n.90 del 18 4 2016)

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, SENTENZA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, SENTENZA N. 3810/012 R.A.C.C. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Perdite su crediti e conseguenze IVA

Perdite su crediti e conseguenze IVA Perdite su crediti e conseguenze IVA Come è noto l disciplina due tipi di note di variazione: In aumento Obbligatorie Note di variazione In diminuzione Facoltative Le variazioni in diminuzione rappresentano

Dettagli

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA N. DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE N. 12 DEL 23-12-2015 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.

Dettagli

Art. 1. Art. 2. Diritto al compenso professionale

Art. 1. Art. 2. Diritto al compenso professionale COMUNE DI PIACENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DA LIQUIDARE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DI RUOLO PRESSO LA DIREZIONE LEGALE - AVVOCATURA COMUNALE Approvato con delibera di Giunta

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE

Dettagli

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL.

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL. Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL. VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art.

Dettagli

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO

Dettagli

IL RETTORE. ricercatore universitario, emanato con D.R. n. 2489 del 21.07.2008;

IL RETTORE. ricercatore universitario, emanato con D.R. n. 2489 del 21.07.2008; U.S.R. Decreto n. 1250 IL RETTORE VISTO VISTO VISTA VISTA lo Statuto di Ateneo; il Regolamento per il finanziamento di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore universitario, emanato

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it NOTA A CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 16 febbraio 2016, n.2951

www.ildirittoamministrativo.it NOTA A CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 16 febbraio 2016, n.2951 NOTA A CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 16 febbraio 2016, n.2951 La natura dell eccezione relativa alla titolarità di un diritto reale nell ambito di un giudizio risarcitorio: mera difesa

Dettagli

Agli Associati. 8 agosto 2012. Accordo ABI-ANCE per la definizione di un Addendum al Plafond Crediti PA

Agli Associati. 8 agosto 2012. Accordo ABI-ANCE per la definizione di un Addendum al Plafond Crediti PA Roma 8 agosto 2012 Prot. UCR/001915 Agli Associati Loro Sedi Accordo ABI-ANCE per la definizione di un Addendum al Plafond Crediti PA Lo scorso 3 agosto l ABI e l ANCE hanno sottoscritto un addendum al

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge

Dettagli

VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato a GELA,

VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato a GELA, (..' I. r..o.d~;_f V ~C C;_,'. 7_.. 7. "/ Protocollo:M_rfPR_CLUTG 001303220150330 Fascicolo: SALVO TOMMASO E. VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato

Dettagli

Foglio Informativo. Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012

Foglio Informativo. Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012 Foglio Informativo Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012 Newsletter per i soci Associazione Nazionale Seniores Enel Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma - Tel. 0683057422 Fax 0683057440 http://www.anse-enel.it

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,

Dettagli

d intesa con il Ministro della Giustizia

d intesa con il Ministro della Giustizia d intesa con il Ministro della Giustizia Visto l art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed

Dettagli

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l News per i Clienti dello studio del 16 Gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Iscritti alla Cassa geometri: incremento al 5% del contributo integrativo,

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine 1) Competenza a formare l elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: L art.

Dettagli

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE In sede di adeguamento del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi al D.lgs. n. 150/2009, avvenuto con deliberazione G.C. n. 86/2010,

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Valore Importo del Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00.

Dettagli

REGIONE LAZIO AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA L.R. Lazio 16.06.1994, n.18 D.G.R. Lazio 30.06.94, n.

REGIONE LAZIO AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA L.R. Lazio 16.06.1994, n.18 D.G.R. Lazio 30.06.94, n. REGIONE LAZIO AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA L.R. Lazio 16.06.1994, n.18 D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE - ---------------------------------------------------------------

Dettagli

CONTRATTI DI LOCAZIONE CON STATO CONDUTTORE: OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL IMPOSTA IL LOCATORE

CONTRATTI DI LOCAZIONE CON STATO CONDUTTORE: OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL IMPOSTA IL LOCATORE CONTRATTI DI LOCAZIONE CON STATO CONDUTTORE: OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL IMPOSTA IL LOCATORE A cura Federico Gavioli Ai sensi dell art. 57, co. 7, D.P.R. 26.4.1986, n. 131, che deroga al principio generale

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Indennità di occupazione di immobile - Imposta di registro.

OGGETTO: Istanza di interpello - Indennità di occupazione di immobile - Imposta di registro. RISOLUZIONE 154/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 lug. 03 OGGETTO: Istanza di interpello - Indennità di occupazione di immobile - Imposta di registro. Con l istanza di interpello, concernente

Dettagli

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Osservatorio per la giustizia civile di Milano Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale presentate

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE Art. 1 OGGETTO Art. 2 NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Art.

Dettagli

COMUNE DI BERRA Provincia Di Ferrara

COMUNE DI BERRA Provincia Di Ferrara COPIA COMUNE DI BERRA Provincia Di Ferrara DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Delibera N. 58 del 19-07-2013 OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER PER TELEFONIA MOBILE SU AREE PUBBLICHE. CONVENZIONE

Dettagli

l affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri, nonché abrogato il

l affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri, nonché abrogato il NOTAZIONI SUI TERMINI DEL RICORSO STRAORDINARIO di Gian Piero Jaricci In uno scritto recente (Decisione del ricorso straordinario e ricorso in ottemperanza,, luglio 2009), avevamo affermato che la norma

Dettagli

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 D.L. 29/93 (stralcio) Capo I - Relazioni con il pubblico 11. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente

Dettagli

Contratto collettivo integrativo di lavoro

Contratto collettivo integrativo di lavoro Contratto collettivo integrativo di lavoro MARZO 2013 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER TUTTI I DIPENDENTI DELL AGENZIA AGRIS SARDEGNA, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IL GIORNO

Dettagli

tempi previsti da L. 241/80 tempi previsti da L. 241/81 tempi previsti da L. 241/82 tempi previsti da L. 241/83 tempi previsti da L.

tempi previsti da L. 241/80 tempi previsti da L. 241/81 tempi previsti da L. 241/82 tempi previsti da L. 241/83 tempi previsti da L. STRUTTURA DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO L. 241/80 NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI NUMERO PROCEDIME NTI CONCLUSI NEI TERMINI NUMERO PROCEDIMENT I NON CONCLUSI NEI TERMINI MOTIVI DEL RITARDO e Legali Liquidazione

Dettagli

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme

Dettagli

AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"

AZIENDA U.L.SS Alto Vicentino AZIENDA U.L.SS SS. n. 4 "Alto Vicentino" Via Rasa, 9-36016 Thiene (VI) N. 408/2013 di reg. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Con l'assistenza dei signori: In data: 09/05/2013 Direttore Amministrativo

Dettagli

TABELLE DANNO BIOLOGICO ANNO 2015

TABELLE DANNO BIOLOGICO ANNO 2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TABELLE DANNO BIOLOGICO ANNO 2015 sulla base dell incremento Istat per l anno 2014 applicato sugli importi determinati per l anno 2014. Si applica per tutti i risarcimenti per

Dettagli

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile Tabella riepilogativa del contributo unificato (art. 9 L. 488/99 - importi aggiornati con il D.L. n. 28/2002 convertito con modifiche in Legge n. 91 del 10 maggio 2002) (in vigore dal 12 maggio 2002) Aggiornamento:

Dettagli

IL DIRETTORE / RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

IL DIRETTORE / RESPONSABILE DELLA STRUTTURA Codice selezione 04/ap/demm/lb AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L AFFIDAMENTO A TERZI ESTRANEI ALL UNIVERSITA DI INCARICHI DI CARATTERE INTELLETTUALE (per incarichi fino a Euro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012 RISOLUZIONE N. 69/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante

Dettagli

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2012 Art. 1 Norme

Dettagli

REGOLARITA DEI VETTORI

REGOLARITA DEI VETTORI AUTOTRASPORTO ANALISI OPERATIVA DELLA NORMATIVA DI SETTORE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ L 190/2014 REGOLARITA DEI VETTORI Riferimenti normativi: Decreto Legge 25 giugno

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 17 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 17 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 17 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta sostitutiva Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario - articolo

Dettagli

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE Numero della delibera Data della delibera Oggetto Contenuto

Dettagli

FATTISPECIE RAPPRESENTATA

FATTISPECIE RAPPRESENTATA RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 413- ALFA S.p.A. Scambio di partecipazioni

Dettagli