Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/"

Transcript

1 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2017 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 15 novembre 2017, n /Leg. Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la deliberazione nr di data 3 novembre 2017 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento avente ad oggetto: Approvazione del regolamento concernente Regolamento di esecuzione dell articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze. il seguente regolamento: emana Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione di quanto previsto all articolo 8, comma 6, della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze) di seguito denominata legge provinciale, definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l accreditamento dei soggetti, pubblici o privati, che erogano i servizi per conto dell ente pubblico titolare di validazione e di certificazione delle competenze in relazione ai relativi ambiti di competenza ai sensi del Capo III della medesima legge provinciale. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di questo regolamento si intende per: a) ente pubblico titolare: la Provincia autonoma di Trento, titolare della regolamentazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; b) ente titolato: il soggetto pubblico o privato accreditato dalla Provincia a erogare servizi di validazione e certificazione delle competenze ai sensi di questo regolamento; c) struttura provinciale competente: struttura organizzativa della Provincia competente in materia di certificazione delle competenze, che svolge le funzioni di accreditamento previste da questo regolamento: d) accreditamento: il provvedimento con il quale l ente pubblico titolare riconosce a un soggetto pubblico o privato l idoneità a erogare per conto dello stesso ente, i servizi di validazione e di certificazione delle competenze.

2 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ Art. 3 Elenco degli enti titolati 1. La struttura provinciale competente tiene e aggiorna, anche con riferimento a quanto previsto dall articolo 8, l elenco degli enti titolati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale anche ai fini del rispetto degli standard minimi di sistema. Art. 4 Attività di validazione e certificazione delle competenze 1. L ente titolato svolge le attività di validazione e certificazione delle competenze nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dalla normativa nazionale e di quanto stabilito dalla disciplina provinciale di riferimento, in particolare ai sensi del Capo III della legge provinciale. Art. 5 Requisiti per l accreditamento 1. La domanda di accreditamento è presentata alla struttura competente dai soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 2. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) prevedere tra le proprie finalità statutarie o costitutive l esercizio dell attività di valutazione o di bilancio di competenze, oppure delle attività a esse riconducibili quali la formazione, l orientamento formativo, l orientamento professionale, l incontro domanda-offerta di lavoro; b) essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, ove richiesto dalla vigente normativa; c) disponibilità di una o più sedi operative ubicate sul territorio della provincia, idonee rispetto alle norme in materia di igiene, sanità, sicurezza e accessibilità; adeguate in termini di risorse infrastrutturali e logistiche per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 4 anche rispetto al settore economico-professionale di riferimento; d) affidabilità economica e finanziaria; e) affidabilità del legale rappresentante e degli amministratori in relazione alla normativa penale e civile in vigore; f) adeguata dotazione di risorse gestionali e professionali in grado di assicurare un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, di gestione economico-amministrativa e di erogazione dei servizi; g) disponibilità di risorse umane con specifica professionalità per lo svolgimento delle attività previste per i servizi di validazione e certificazione delle competenze nell ambito del settore economico-professionale di riferimento. 3. E richiesto unicamente il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), con riferimento all adeguatezza delle risorse infrastrutturali e logistiche allo svolgimento delle attività di validazione e di certificazione, e g), nel caso in cui il soggetto richiedente è: a) un ente accreditato ai sensi del Capo III del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n /Leg (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale); b) un ente accreditato a erogare servizi per il lavoro nell ambito del territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro); c) un istituzione scolastica e formativa provinciale o un istituzione scolastica e formativa paritaria disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino); d) l Università degli Studi di Trento o le istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede nella provincia di Trento.

3 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento la Giunta provinciale con propria deliberazione, nel rispetto di questo articolo, specifica i requisiti previsti dal comma 2, definisce inoltre i termini, le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, nonché la documentazione da allegare. Art. 6 Istruttoria delle domande e accreditamento degli enti titolati 1. L'istruttoria delle domande, in riferimento ai requisiti di cui all articolo 5, è effettuata dalla struttura provinciale competente attraverso l'esame della domanda, della documentazione presentata e, ove opportuno, attraverso un attività di verifica diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi. 2. La struttura provinciale competente, entro il termine massimo di novanta giorni, adotta il provvedimento di concessione o di diniego dell'accreditamento. Art. 7 Durata e verifiche periodiche dell'accreditamento 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 8, l accreditamento ha durata triennale dalla data di adozione del relativo provvedimento ed è rinnovabile su domanda dell ente titolato da presentarsi entro sessanta giorni antecedenti la scadenza della durata del medesimo accreditamento. 2. Se in tale periodo la Giunta provinciale modifica la specificazione dei requisiti richiesti, l accreditamento precedentemente rilasciato resta valido, salvo l obbligo per i soggetti accreditati di adeguare i propri requisiti entro sei mesi dalla data della modificazione. 3. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la struttura provinciale competente può comunque verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento mediante verifiche, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi. Art. 8 Rinuncia, sospensione, decadenza dell accreditamento 1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, gli enti titolati hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione di quanto dichiarato al momento della domanda mediante comunicazione scritta, ferma restando l obbligatorietà della permanenza dei requisiti richiesti di cui all articolo Qualora l ente titolato intenda rinunciare all'accreditamento, la struttura provinciale competente dispone la decadenza dal medesimo. L ente titolato è comunque tenuto a portare a termine l attività di valutazione e certificazione delle competenze già avviata. La struttura provinciale competente può, in ogni caso, precludere l'ulteriore svolgimento dell'attività avviata qualora la rinuncia sia determinata dal venir meno di requisiti di accreditamento che pregiudicano l'attuazione dell attività medesima. Resta ferma la possibilità per l ente pubblico titolare di chiedere l eventuale risarcimento del danno subito. 3. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di verifica, si riscontri che l ente titolato non sia in possesso di uno o più dei requisiti di accreditamento richiesti, la struttura competente segnala all'interessato quanto riscontrato invitandolo a presentare, entro un determinato termine, eventuali controdeduzioni o a procedere alla regolarizzazione di quanto riscontrato. 4. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 3 senza la presentazione di controdeduzioni o senza che l ente titolato abbia proceduto alla regolarizzazione ovvero nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni medesime: a) ove le difformità o le irregolarità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, la struttura provinciale competente dispone la sospensione dell accreditamento e stabilisce gli adempimenti e le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il relativo termine. La sospensione opera fino a quando l ente titolato provvede a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo; b) nel caso in cui le difformità o le irregolarità riscontrate non siano sanabili o l ente titolato non ottemperi nei termini agli adempimenti e alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, la struttura provinciale competente dispone la decadenza dall'accreditamento, fatta salva la conclusione dell attività in corso nell interesse dei destinatari. La struttura provinciale

4 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ competente può precludere l'ulteriore svolgimento dell'attività avviata nell interesse dei destinatari coinvolti, riservandosi anche la possibilità di chiedere l eventuale risarcimento del danno subito dall ente pubblico titolare. 5. Nel caso di violazioni delle modalità di erogazione e delle condizioni di svolgimento del servizio di validazione e di certificazione da parte dell ente titolato la struttura provinciale competente dispone la sospensione dell accreditamento secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a); se le violazioni sono reiterate o di particolare gravità è disposta la decadenza dall accreditamento secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b). Art. 9 Sanzioni 1. Chiunque svolge le attività di cui all articolo 4 in assenza di accreditamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge provinciale. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE UGO ROSSI Allegato

5 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della Giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - l art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.. Nota all articolo 1: - L articolo 8 della legge provinciale Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze, recita: Art. 8 Validazione e certificazione delle competenze 1. Sono oggetto di validazione e di certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove conformi a quanto definito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma Le competenze validabili o certificabili, intese come insiemi strutturati di conoscenze e di abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni ricomprese nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 9, o a parti delle stesse, fino al numero totale delle competenze costituenti l'intera qualificazione. 3. La Provincia provvede alla validazione e alla certificazione delle competenze anche avvalendosi di soggetti, pubblici o privati, a tal fine accreditati; nelle fasi del processo di validazione e di certificazione delle competenze è comunque garantito il rispetto del principio di terzi età e indipendenza.

6 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ La validazione e la certificazione delle competenze sono attivate su richiesta dell'interessato e hanno in esito il rilascio di documenti di attestazione, che costituiscono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto degli standard minimi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del Al fine di favorire accessibilità e pari opportunità alla validazione e alla certificazione delle competenze, sono assicurate opportune misure di informazione, sensibilizzazione, sostegno e accompagnamento per individui e organizzazioni. 6. Con regolamento sono definiti i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accreditamento previsto dal comma 3. Il medesimo regolamento può prevedere che il servizio di validazione e di certificazione delle competenze sia erogato da soggetti autorizzati, disciplinando anche l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro a un massimo di euro. Nota all articolo 2: - L articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92., recita: Art. 2 Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale; b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale; f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4; 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto; g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e a- gricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);

7 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008; i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze puo' essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto; n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto. Nota all articolo 5: - Il Capo III del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n /Leg (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale), recita: Capo III Accreditamento - L articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 Attività della Provincia nell'ambito dell'unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale, recita: Art. 18 Disposizioni attuative 1. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale - che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, assicurando il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati -, la Giunta provinciale stabilisce: a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali; b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali; c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali; d) altri elementi, anche di raccordo, eventualmente necessari per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea; e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati collaborando con essa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea. 2. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.

8 Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21/11/2017 / Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 21/11/ L articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, Organizzazione degli interventi di politica del lavoro, recita: Art. 17 Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento 1. Per ampliare l'offerta di servizi e conseguire un incremento dell'occupazione la Provincia potenzia la rete provinciale dei servizi per il lavoro con il concorso di soggetti esterni di qualità. 2. La rete provinciale dei servizi per il lavoro realizza l'integrazione tra i servizi offerti dalla Provincia e quelli degli operatori pubblici e privati. La rete consente di incrementare e migliorare sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante una maggiore diffusione dei servizi e l'erogazione di servizi innovativi o aggiuntivi, anche per soddisfare i fabbisogni dei datori di lavoro e le esigenze di particolari categorie di persone. 3. La Provincia assicura il perseguimento degli obiettivi del comma 1 mediante: a) l'erogazione diretta dei servizi o convenzioni con enti pubblici; b) l'affidamento dei servizi secondo la normativa vigente in materia di contratti; c) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi di quest'articolo che ne facciano richiesta; d) l'affidamento dei servizi a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dalla deliberazione prevista dal comma L'accreditamento è il provvedimento con il quale la Provincia riconosce l'idoneità a erogare servizi per il lavoro nell'ambito del territorio provinciale, secondo requisiti organizzativi di qualità, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. 5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono disciplinate le modalità di attuazione di quest'articolo, secondo il principio di non discriminazione, e sono stabiliti, in particolare: a) i requisiti e le modalità di accreditamento degli operatori per i fini del comma 3, lettere c) e d), anche distinti per categorie di servizi, e le modalità di raccordo con altri strumenti di accreditamento previsti dalla normativa di settore; b) le modalità di affidamento agli operatori stessi dei servizi per il lavoro, in applicazione dei seguenti principi e direttive: 1) centralità del ruolo provinciale nel sovrintendere e coordinare il percorso e gli strumenti volti alla collocazione o ricollocazione del lavoratore; 2) misurabilità dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati; 3) valutazione periodica dei servizi erogati da parte di un soggetto indipendente; 4) garanzia di pari opportunità per gli utenti; c) le modalità di definizione dei rapporti finanziari con i soggetti accreditati; d) i criteri di determinazione e i limiti dell'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi resi. - La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 riguarda il Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino. Nota all articolo 9: - L articolo 8, comma 6, della legge provinciale Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze, recita: Con regolamento sono definiti i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accreditamento previsto dal comma 3. Il medesimo regolamento può prevedere che il servizio di validazione e di certificazione delle competenze sia erogato da soggetti autorizzati, disciplinando anche l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro a un massimo di euro.

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/ Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015 20 101821 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/

Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/ Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/2013 67 85620 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 14 agosto

Dettagli

LEGGE 92 del 28 giugno 2012. (stralcio) Art. 4 c.51 68 (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente)

LEGGE 92 del 28 giugno 2012. (stralcio) Art. 4 c.51 68 (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente) LEGGE 92 del 28 giugno 2012 (stralcio) Art. 4 c.51 68 (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente) 51. In linea con le indicazioni dell'unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi

Dettagli

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. (Regolamento

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. (Regolamento Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 24/10/2017 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 24/10/2017 0048 182540 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2017 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

II ( OBIETTIVO

II ( OBIETTIVO ALLEGATO A) Linee guida per la disciplina del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento non formali e informali,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2007, n /Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 11)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2007, n /Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 11) Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14.8.2007 - Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14.8.2007 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2007, n. 10-90/Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il 30.7.2007,

Dettagli

Apprendimento permanente e riconoscimento dell apprendimento pregresso

Apprendimento permanente e riconoscimento dell apprendimento pregresso Campagna di informazione sul Processo di Bologna Seminario nazionale su Apprendimento permanente e riconoscimento dell apprendimento pregresso in collaborazione con la Rete Universitaria Italiana per l

Dettagli

Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 21.3.2006 - Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 21.3.2006 31 ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME

Dettagli

Comitato Tecnico Scientifico delle DBN Regione Lombardia Commissione verifiche. Nota Informativa

Comitato Tecnico Scientifico delle DBN Regione Lombardia Commissione verifiche. Nota Informativa Comitato Tecnico Scientifico delle DBN Regione Lombardia Commissione verifiche Nota Informativa Riportiamo di seguito il glossario pubblicato sul sito della Regione Lombardia: COMPETENZE Le competenze

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/

Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/ Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/2012 62 79516 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 11 maggio

Dettagli

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0009 179271 Leggi - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 26

Dettagli

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Schema di decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,

Dettagli

Preambolo. La Giunta regionale

Preambolo. La Giunta regionale All. A Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della

Dettagli

Regione Umbria. Legge regionale del 30 maggio 2007, n. 18

Regione Umbria. Legge regionale del 30 maggio 2007, n. 18 Regione Umbria Legge regionale del 30 maggio 2007, n. 18 Bollettino Ufficiale Regionale del 6 giugno 2007, n. 25 Disciplina dell'apprendistato. Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. LA PRESIDENTE

Dettagli

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Trento Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 26/10/2010 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 26/10/2010 25 58471 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 1 settembre

Dettagli

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2012, n. 28/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/

Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/ Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0026 177060 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5 LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5 Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale

Dettagli

Consiglio Regionale della Puglia

Consiglio Regionale della Puglia LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2011, N. 25 Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro 2 LEGGE REGIONALE Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi

Dettagli

Validazione degli apprendimenti non formali ed informali e certificazione delle competenze Dott.ssa Lilli Casano Aprile 2015

Validazione degli apprendimenti non formali ed informali e certificazione delle competenze Dott.ssa Lilli Casano Aprile 2015 Validazione degli apprendimenti non formali ed informali e certificazione delle competenze Dott.ssa Lilli Casano Aprile 2015 IL CONTESTO - L Europa Priorità: mobilità nello spazio europeo, valorizzazione

Dettagli

promulga Capo I. ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

promulga Capo I. ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2. "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato". (B.U. 5 febbraio 2007, 2 suppl. al n. 5) Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA

Dettagli

L. n. 92 del 28 giugno 2012: Art. 4 commi dal 51 al In linea con le indicazioni dell'unione europea, per apprendimento permanente si intende

L. n. 92 del 28 giugno 2012: Art. 4 commi dal 51 al In linea con le indicazioni dell'unione europea, per apprendimento permanente si intende L. n. 92 del 28 giugno 2012: Art. 4 commi dal 51 al 68 51. In linea con le indicazioni dell'unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo

Dettagli

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 (1). Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. (1) Pubblicato

Dettagli

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Trento Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 9 56529 Decreti - Parte 1 - Anno 2009 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 dicembre

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 07/02/2017 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 07/02/

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 07/02/2017 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 07/02/ Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 07/02/2017 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 07/02/2017 0046 180420 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2017 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dettagli

ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI Antonello Rodriguez Responsabile P.O. «Repertorio, Professioni e Certificazione» Fiera Milano City 26 Ottobre 2016 IL NUOVO QUADRO - DISPOSIZIONI NORMATIVE - La

Dettagli

D.P.C.M. n 294 del 03/08/2000 come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 (pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001)

D.P.C.M. n 294 del 03/08/2000 come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 (pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001) D.P.C.M. n 294 del 03/08/2000 come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 (pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001) Regolamento ex articolo 8, comma 11-sexies della legge 109 del 1994 concernente

Dettagli

ELABORAZIONE FLC CGIL

ELABORAZIONE FLC CGIL ELABORAZIONE FLC CGIL - Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l individuazione e validazione degli apprendimenti non formali

Dettagli

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. 123 DEL 21/03/2017 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 16693 DEL 07/11/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: LAVORO Area: AFFARI GENERALI Prot. n. del OGGETTO: Schema di

Dettagli

Regione Umbria. Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro. Direzione. Servizio Politiche integrate del lavoro DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Regione Umbria. Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro. Direzione. Servizio Politiche integrate del lavoro DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Regione Umbria Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro Direzione Servizio Politiche integrate del lavoro DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 30/08/2018 OGGETTO: Dgr n. 816 del 23/07/2018

Dettagli

Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 15/05/2018

Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 15/05/2018 Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 15/05/2018 Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI Oggetto

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. 6

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. 6 LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. 6 Disciplina della formazione in apprendistato (b.u. 24 ottobre 2006, n. 43) Art. 1 Formazione in apprendistato 1. Per sostenere la crescita dell'occupazione e la

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. 6

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. 6 LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. 6 Disciplina della formazione in apprendistato (b.u. 24 ottobre 2006, n. 43) Art. 01 Disposizione di coordinamento 1. Fino all'adeguamento alle disposizioni dell'ordinamento

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema di decreto legislativo concernente Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all istruzione e alla formazione, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,

Dettagli

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; l Accordo sul progetto sperimentale recante Azioni di accompagnamento,

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; l Accordo sul progetto sperimentale recante Azioni di accompagnamento, Visti: IL DIRIGENTE il decreto legislativo n. 76 del 15.04.2005 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c),

Dettagli

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma

Dettagli

All. D. D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R

All. D. D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R All. D D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 23/01/2015

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 23/01/2015 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 23/01/2015 REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1 Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello emanato in esecuzione di quanto

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 2027 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Approvazione dell'"avviso per la presentazione di progetti formativi rivolti alla popolazione

Dettagli

PARTE PRIMA. REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1

PARTE PRIMA. REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1 4 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 11 suppl. del 23 01 2015 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1 Apprendistato per la qualifica professionale

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/ Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 22 96856 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dettagli

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 13

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 13 14380 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 25-11-2005 PARTE PRIMA Leggi e Regolamenti Regionali LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 13 Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante

Dettagli

ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE PER L INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE PER L INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Allegato B alla Delib.G.R. n. 33/9 del 30.6.2015 ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE PER L INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 1. PREMESSA La Regione Autonoma della Sardegna, in

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli

Dettagli

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato Pag. 10 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLIV - N. 28 Ordinario (16.07.2014) PARTE I Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONI GIUNTA REGIONALE

Dettagli

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE BASILICATA. Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. CAPO I

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE BASILICATA. Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. CAPO I LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 13-11-2006 REGIONE BASILICATA Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 71 del 17 novembre 2006

Dettagli

Percorsi di Alta formazione professionale - edizioni attivate dal 2018

Percorsi di Alta formazione professionale - edizioni attivate dal 2018 Percorsi di Alta formazione professionale - edizioni attivate dal 2018 Nuovi criteri e modalità della valutazione in ingresso Delibera n. 1327 del 25/08/2017 Nuovi criteri e modalità della valutazione

Dettagli

Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania. IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania. IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata

Dettagli

PREAMBOLO E DISPOSIZIONI GENERALI

PREAMBOLO E DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPRENDISTATO DI I e III LIVELLO di cui agli artt. 3 e 5 del Decreto Legislativo 14 Settembre 2011, n. 167, previa consultazione e concertazione ed in accordo con le Parti Sociali,

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto legislativo 22 gennaio 2004. Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l organizzazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia.

Dettagli

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DI CONCERTO CON

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DI CONCERTO CON Oggetto: schema di decreto recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell istruzione tecnico professionale a norma dell articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito

Dettagli

DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE

DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE QUADRO NORMATIVO Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SEGRETERIA GENERALE DELLA PROVINCIA Prot. n. 10/2009 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 4 DI DATA 19 Gennaio 2009 O G G E T T O: Concessione dell'accreditamento ai sensi della

Dettagli

D.P.R , n DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197:

D.P.R , n DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197: D.P.R. 26.1.1980, n. 197 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197: Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione

Dettagli

Titolo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE Capo I Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze

Titolo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE Capo I Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze Regolamento 08 agosto 2003, n. 47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione

Dettagli

Le competenze di un facilitatore EPC e i possibili percorsi di formazione e certificazione

Le competenze di un facilitatore EPC e i possibili percorsi di formazione e certificazione Le competenze di un facilitatore EPC e i possibili percorsi di formazione e certificazione Anna Moreno ENEA Quadro europeo delle qualifiche per l apprendimento permanente Descrittori utilizzati per definire

Dettagli

UFFICIO LEGISLATIVO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

UFFICIO LEGISLATIVO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UFFICIO LEGISLATIVO Schema di decreto legislativo concernente il Diritto-dovere all istruzione e alla formazione, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53. IL PRESIDENTE

Dettagli

GIUNTA REGIONALE. Omissis. DELIBERAZIONE , n. 426

GIUNTA REGIONALE. Omissis. DELIBERAZIONE , n. 426 Anno XLIV - N. 28 Ordinario (16.07.2014) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 45 GIUNTA REGIONALE Omissis DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 426 Disposizioni concernenti l organizzazione e gli standard

Dettagli

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2016, n. 9 (1)

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2016, n. 9 (1) LEGGE REGIONALE 13 luglio 2016, n. 9 (1) (1) In B.U.R.L. 14 luglio 2016, n. 56 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio

Dettagli

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). Premessa Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto e finalità. Art.

Dettagli

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

Dettagli

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Art. 1 Finalità Art. 2 Comitato regionale dei consumatori e degli utenti Art. 3 Funzioni del Comitato regionale dei consumatori

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 (1) (1) In G.U. 15 febbraio 2013, n. 39

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 (1) (1) In G.U. 15 febbraio 2013, n. 39 DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 (1) (1) In G.U. 15 febbraio 2013, n. 39 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti

Dettagli

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) L.R. 10 Agosto 2006, n. 9 Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato (1) SOMMARIO Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Definizione dei profili formativi Art. 3 Piano Formativo

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 1069 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Integrazione dei Piani di Studio del corso annuale per l'esame di Stato di Istruzione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE TOSCANA. Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana.

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE TOSCANA. Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana. LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 16-08 08-2001 REGIONE TOSCANA Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N.

Dettagli

COD. PRATICA: Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 834 DEL 25/07/2016

COD. PRATICA: Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 834 DEL 25/07/2016 Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 834 DEL 25/07/2016 OGGETTO: Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di PRESENZE Marini Catiuscia Presidente

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)

Dettagli

DECRETO N Del 30/01/2018

DECRETO N Del 30/01/2018 DECRETO N. 1066 Del 30/01/2018 Identificativo Atto n. 65 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Oggetto APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI SOGGETTI

Dettagli

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato). Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12 DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione

Dettagli

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per D.lgs.16 gennaio 2013, n. 13 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Definizione delle norme generali e dei livelli

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10 LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10 Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse

Dettagli

Capo I Disposizioni generali

Capo I Disposizioni generali REGIONE: TOSCANA LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 38 (GU n. 012 SERIE SPECIALE N. 3 del 23/03/2002 - BU Toscana n. 027 del 27/08/2001) Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente Articolo 1 (Principi generali) 1. Ogni persona ha diritto all apprendimento permanente. 2. Per apprendimento permanente si

Dettagli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 7 febbraio 2013 Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio

Dettagli

con l Università di cui all art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 21/12/1999, n.517.

con l Università di cui all art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 21/12/1999, n.517. 13904 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali 2008, n. 13 Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs n. 517/99. novembre

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA REGIONALE NELL AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI CUI AL D. LGS. 167/2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA REGIONALE NELL AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI CUI AL D. LGS. 167/2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA REGIONALE NELL AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI CUI AL D. LGS. 167/2011 A) DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 1) Definizione di apprendistato 1.1 L'apprendistato

Dettagli

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria Supplemento n. 1 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 04/10/2016 Nr. 40/I-II 0002 179270 Leggi - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 26

Dettagli

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2. (GU n.27 del )

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2. (GU n.27 del ) REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2 Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002. (GU n.27

Dettagli

Art. 1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

Art. 1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Gazzetta

Dettagli

E m a n a il seguente decreto legislativo:

E m a n a il seguente decreto legislativo: 1 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151).

Dettagli

Regione Campania Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 Bollettino Ufficiale Regionale 23 novembre 2009, n. 70

Regione Campania Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 Bollettino Ufficiale Regionale 23 novembre 2009, n. 70 Regione Campania Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 Bollettino Ufficiale Regionale 23 novembre 2009, n. 70 Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale

Dettagli

Delibera della Giunta Regionale n. 314 del 28/06/2016

Delibera della Giunta Regionale n. 314 del 28/06/2016 Delibera della Giunta Regionale n. 314 del 28/06/2016 Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. Oggetto dell'atto: RIFORMA DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - APPROVAZIONE

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 2446 Prot. n. 26/2015-D VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione

Dettagli

64, 4, , 112, , 133. VISTI

64, 4, , 112, , 133. VISTI Regolamento recante norme generali concernenti la ridefinizione dell assetto organizzativo didattico dei Centri d istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa

Dettagli

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670 Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige CAPO II Funzioni della

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO EUROPA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 DI DATA 11 Marzo 2016 O G G E T T O: Finanziamento dei progetti di formazione relativi alle operazioni finalizzate

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione

Dettagli

Regione Lazio. DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione. 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

Regione Lazio. DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione. 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. Regione Lazio DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 17 luglio 2014, n. G10316 Ulteriore riduzione della durata complessiva della formazione sulle competenze di base e trasversali

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA D.A. n. 1649/2019 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA Assessorato della Salute Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dettagli

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale Regolamento IFTS approvato dalla Conferenza Unificata il 4 aprile 2000 Il ministro della pubblica istruzione Il ministro del lavoro e della previdenza sociale Il ministro dell università e della ricerca

Dettagli

DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DI CUI ALL ART. 44, COMMA 3 DEL D.

DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DI CUI ALL ART. 44, COMMA 3 DEL D. ALLEGATO 1) DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DI CUI ALL ART. 44, COMMA 3 DEL D.LGS 81/2015 1. AMBITO DI INTERVENTO La Regione Emilia-Romagna

Dettagli