IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE. in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA

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1 Tribunale di Roma, Sez. Fall., 7 marzo 2012 IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 assunta in decisione all'udienza in data e vertente TRA Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. c.f , in persona del commissario straordinario pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via presso lo studio degli avvocati V. Di G. e F. De L. che la rappresenta e difende per giusta procura a margine dell'atto di citazione ATTORE E Credit Suisse International con sede in Regno Unito, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via, presso lo studio degli avvocati F. G., A. A. e M. Z. che la rappresentano e difendono giusta procura speciale per atto notaio Claudet di Londra in data CONVENUTA

2 CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 ottobre 2011, i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 9 aprile 2010, Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. conveniva in giudizio Credit Suisse International chledendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: i) revocare, per i motivi esposti nel presente atto, ai sensi degli artt. 67 primo comma n. 3 legge fallimentare e 6 D.L. 347/2003, il contratto di garanzia finanziaria denominato Credit Support Annex sottoscritto da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. e Credit Suisse International e, di conseguenza, i trasferimenti netti di denaro a titolo di garanzia finanziaria effettuati da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. a Credit Suisse International in esecuzione del Credit Support Annex, pari a complessivi Euro ,00 e per l'effetto ii) condannare Credit Suisse International a restituire ad Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, l'importo di Euro ,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica della domanda fino al saldo o comunque a pagare la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà stabilita dal giudice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio". Si costituiva in giudizio il Credit Suisse International chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Giudice adito, per essere esclusivamente competenti a decidere di ogni controversia le Corti inglesi e per l'effetto dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o l improcedibilità del ricorso, e in ogni caso respingere, le domande avversarie; e/o accertare e dichiarare la ricorrenza della causa di esenzione da revocatoria fallimentare prevista dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1346/2000 e, in ogni caso, per l'effetto dell'applicazione al caso de quo della predetta norma, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e, in ogni caso, respingere, le domande avversarie; e/o in ogni caso, nel merito, rigettare siccome inammissibili e/o inammissibili e/o

3 improcedibili e, comunque, infondate anche nel merito tutte le domande avversarie. Con vittoria di spese, onorari e diritti del presente giudizio, oltre IVA e CPA". A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di avere stipulato in data 13 settembre 2007 con la convenuta un accordo denominato Credit Support Annex costituente una garanzia finanziaria, nella forma di un pegno irregolare su denaro, accessorio al contratto di currency and interest rate swap stipulato tra le parti ai sensi della Confirmation ISDA in data 6 luglio 2006; l'attrice assumeva che, essendo un contratto di garanzia finanziaria ed essendo intervenuto, inclusi i relativi trasferimenti di denaro, nel c.d. periodo sospetto (entro l'anno anteriore al 29 agosto 2008,data di apertura della A.S. Alitalia), l'accordo denominato Credit Support Annex era revocabile ex art. 67,I co., n. 3, L.F., anche alla luce dell'art. 9, II co., del d.lgs. 21 maggio 2004, n L'attrice sosteneva la giurisdizione del giudice italiano a conoscere la controversia ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 29 maggio 2000, n e segnatamente dell'art. 4, lett. M. Espletata l'istruttoria con l'acquisizione di documentazione, all'udienza in data 24 ottobre 2011, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, concessi termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere disposto lo stralcio della documentazione depositata dalla parte attrice unitamente alla comparsa conclusionale; dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c., ogni ulteriore produzione documentale, non specificatamente autorizzata dal G.I., è inammissibile, ragione per cui, non sussistendo tale presupposto nella fattispecie in esame, di essa non può tenersi conto ai fini della valutazione della domanda. In via pregiudiziale deve essere affermato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a decidere la presente causa in favore delle Corti inglesi. Come già osservato da questo Tribunale nella sentenza depositata in data , all'esito del giudizio iscritto al R.G.n /08, in casi come quello in esame deve aversi

4 riguardo alla normativa contenuta nel regolamento CE 17 giugno 2008, n. 593 nonché nel regolamento CE 20 maggio 2000 n. 1346, che, per la loro natura, risultano essere prevalenti sulla legge italiana e quindi vincolanti, imponendo così al Giudice italiano la relativa osservanza. Il contratto di cui si disputa presenta innegabilmente elementi di internazionalità ai sensi dell'art. 57 della L. 31 maggio 1995, n. 218, per il che deve farsi applicazione dei principi fissati dalle normative regolamentari suddette. In particolare, l'art. 13 del regolamento CE 20 maggio 2000 n.1346, prevede una deroga rispetto al principio per cui le procedure di insolvenza di rilevanza comunitaria sono assoggettate alla lex loci concursus, sancìto dall'art. 4, par. l del regolamento CE 20 maggio 2000 n e dal successivo par. 2, lett. M) con riferimento alle azioni dirette ad ottenere l'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori; esso infatti stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4, par. 2,lett. M) quando il beneficiario dell'atto dimostri che esso è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura e che tale legge non ne consente l'impugnazione con alcun mezzo. Come già sostenuto nella sentenza innanzi richiamata, può fondatamente presumersi che il legislatore comunitario abbia introdotto cor1 l'art. 13 del regolamento CE 20 maggio 2000 n un caso di esenzione dall'azione revocatoria in presenza delle condizioni testé enunciate; peraltro nessun dubbio sussiste circa l'applicazione di tale disciplina all'azione pauliana alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia CE 12 febbraio 2009, 339/07. Ne discende che, in ossequio a tali principi, non trova applicazione la legge dello Stato in cui è stata aperta la procedura di insolvenza né è posto in essere uno spostamento di giurisdizione relativamente alla nazione estera che disciplina il compimento dell'atto. Nella fattispecie, facendo buona applicazione di quanto illustrato, occorre verificare se la parte convenuta ha assolto all'onere probatorio consistente, per un verso, nel dimostrare che l'atto in contestazione è disciplinato da una legge di uno Stato membro diverso da quello in cui si è aperta la procedura e, per l'altro, che secondo le disposizioni sugli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori contenute nella legge di tale Stato, l'azione

5 effettivamente svolta sia inammissibile o improcedibile, ovvero la pretesa che in essa si fa valere si riveli infondata nel merito; la risposta al riguardo è certamente positiva. Con riferimento al primo profilo, come ammesso dalla stessa parte attrice (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), sia il Master Agreement che il Credit Support Annex sono retti, per espressa previsione contrattuale, dalla legge inglese. Per quanto concerne il secondo profilo, in ordine all'applicazione del più volte citato art. 13 del regolamento, l'atto ritenuto pregiudizievole, tale non è in concreto alla stregua della normativa vigente nello Stato della lex contractus (legge inglese), legge che, peraltro, non consente l'impugnazione dell'atto "con alcun mezzo", intendendosi tale locuzione nell'accezione più ampia e quindi sia con riferimento alla lex contractus (legge falllmentare inglese), sia con riferimento ai più generali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento inglese. Si perviene a tali conclusioni sulla scorta delle convincenti argomentazioni espresse dall'avvocato inglese Z. nel parere e nell'integrazione allo stesso, allegati da parte convenuta, da cui emerge, in applicazione delle leggi inglesi sia di natura fallimentare che di natura civilistica in genere, la non impugnabilità del Credit Support Annex e dei trasferimenti netti di denaro a titolo di garanzia finanziaria; tali argomentazioni nella fattispecie si rivelano fondate e pertanto prevalenti rispetto a quelle espresse dall'avvocato inglese, R. S., incaricato da Alitalia di esprimere un parere in proposito. L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, esonera il Giudicante dall'esaminare il merito della controversia. La sostanziale complessità e novità della materia, induce il Giudicante a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. il Giudice unico del Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: visto l'art.13 del regolamento CE 20 maggio 2000 n. 1346, direttamente applicabile allo Stato Italiano con prevalenza sulla normativa di diritto interno,

6 accerta che sia il Master Agreement che il Credit Support Annex, meglio descritti in motivazione, sono retti, per espressa previsione contrattuale, dalla legge inglese; dichiara l'improponibilità della domanda di parte attrice dovendosi applicare al contratto in esame le legge fallimentare inglese. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma in data 7 marzo 2012

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