AOG 8. Art. 1 Ambito di applicazione

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1 AOG 8 ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RELATIVAMENTE ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI ED ALLA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento o altro atto finale di competenza dell Istituto, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d ufficio. 2. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente atto organizzativo generale, sono elencati i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza dell Istituto, con l indicazione dell unità organizzativa responsabile dell istruttoria, nonché del termine entro il quale gli anzidetti procedimenti dovranno concludersi con un provvedimento espresso. 3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso deve concludersi nel termine massimo di novanta giorni, ai sensi dell art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ove un diverso termine non risulti appositamente previsto da altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto di organizzazione generale. Art. 2 Termine iniziale 1. Per i procedimenti d ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell Istituto, ovvero, per gli atti emanati da uffici o da organi di altre amministrazioni, dalla data di registrazione della richiesta o della proposta presso il protocollo generale dell Istituto. 2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di registrazione della domanda o della istanza presso il protocollo generale dell Istituto o presso quello della Direzione centrale del Personale, ove sia direttamente inoltrata a quest ultima da parte di dipendenti. In caso di istanza avanzata via fax il termine decorre dalla data di ricezione dello stesso. Il testo è coordinato con le modifiche deliberate dal Consiglio nella seduta del 1 giugno 2006.

2 3. Qualora la domanda o l istanza siano ritenute non regolari od incomplete, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla data di registrazione, ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In tal caso, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e/o completata. 4. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda o istanza. Art. 3 Comunicazione dell avvio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità, l avvio del procedimento è reso noto, a cura del responsabile, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla vigente normativa, nonché a quelli comunque interessati ai sensi dell art. 7, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dell avvio del procedimento dovrà indicare: a) la data di ricevimento della domanda o dell istanza, per i procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero la data dell atto propulsivo, per i procedimenti di ufficio; b) l oggetto del procedimento promosso; c) il numero degli allegati alla domanda; d) l unità organizzativa competente; e) il responsabile del procedimento; f) l ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti; g) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell amministrazione. 2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano specifiche esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee, secondo quanto previsto dall art. 8, comma 3, della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso, la comunicazione deve contenere anche la motivazione del ricorso a tale tipo di pubblicità. 3. Qualora i destinatari della comunicazione siano dipendenti dell Istituto e si verta nei casi di cui al precedente comma 2, il responsabile del procedimento provvede mediante affissione all albo dell Istituto. 4. I soggetti nel cui interesse è prevista la comunicazione, anche nel corso del procedimento, possono far valere l omissione, il ritardo o l incompletezza della comunicazione stessa con nota scritta indirizzata al dirigente della struttura di cui fa parte il responsabile del procedimento. Il responsabile dell unità organizzativa competente è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di trenta giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o telematica. 2

3 Art. 4 Partecipazione al procedimento 1. Possono intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati i quali documentino, a pena di inammissibilità, che dal provvedimento conclusivo può derivare loro un pregiudizio concretamente individuabile. 2. I soggetti di cui al precedente comma 1 e quelli di cui all art. 3, comma 1, del presente atto, possono prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall art. 24 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e intervenire nel procedimento stesso con gli effetti di cui all art. 11 della legge medesima. Le memorie scritte ed i documenti vanno presentati non oltre trenta giorni dall inizio del procedimento, con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 2, al responsabile del procedimento, che verifica la ricevibilità dell atto e la legittimazione del richiedente. Qualora il termine di conclusione sia uguale o inferiore a trenta giorni, le memorie e i documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall inizio del procedimento. I soggetti interessati dovranno produrre tutti gli elementi utili per l individuazione del procedimento. Art. 5 Responsabile del procedimento 1. Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole unità organizzative, così come risultano indicate nelle tabelle allegate, il soggetto preposto ad ogni singola unità organizzativa è responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale concernente il relativo provvedimento finale da adottarsi. Analoga responsabilità è attribuita ai preposti ad unità organizzative a titolo di supplenza o di vicarietà. 2. Per i procedimenti non indicati nelle tabelle allegate il responsabile del procedimento è il soggetto preposto alla unità organizzativa cui è assegnata la competenza del procedimento stesso. 3. Il responsabile del procedimento può assegnare ad altro dipendente, addetto all unità stessa, la responsabilità dell istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. 4. In caso di assenza o impedimento dei soggetti indicati nei primi due commi del presente articolo, la responsabilità del procedimento è attribuita al dirigente sovraordinato al preposto alla unità organizzativa salva ulteriore assegnazione da parte del dirigente stesso ad altro funzionario. 5. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori centrali, ciascuno per le materie di propria competenza, in presenza di comprovate esigenze funzionali e/o organizzative, possono assegnare, con atto scritto debitamente motivato, determinati procedimenti ad unità operative o soggetti diversi da quelli risultanti dalle tabelle allegate. In tal caso trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del successivo art Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dall art. 6 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e svolge, altresì, i compiti attinenti 3

4 all applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Art. 6 Responsabile unico del procedimento per i lavori pubblici 1. Il responsabile unico del procedimento per i lavori pubblici previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni è nominato dal direttore generale, tra il personale tecnico dell Istituto, per ogni singolo intervento. 2. I compiti del responsabile unico del procedimento per i lavori pubblici sono disciplinati dagli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n Art. 7 Procedimenti di competenza di più uffici 1. Qualora il procedimento sia di competenza di più uffici, anche di strutture dirigenziali diverse, il responsabile del procedimento è, salvo diversa disposizione, il responsabile dell ufficio competente a svolgere l attività istruttoria, individuato nelle tabelle allegate. 2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l andamento presso gli uffici competenti, dando impulso all attività amministrativa. 3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con gli uffici competenti per le fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. Art. 8 Obbligo di conclusione e di motivazione 1. Tutti i procedimenti amministrativi di cui all art. 1, comma 1, del presente atto debbono concludersi con l emanazione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati. 2. L obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto. 3. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione. 4

5 Art. 9 Termine finale 1. Il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di adozione dell atto da parte dell organo competente risultante dalla registrazione ufficiale, ovvero, se il provvedimento è recettizio, con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario. 2. Qualora, per eccezionali circostanze il procedimento non possa essere concluso entro i termini di cui alle tabelle allegate o nei novanta giorni previsti dalla vigente normativa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai soggetti di cui agli artt. 7 e 9 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, fissando il nuovo termine finale. 3. Nel caso di provvedimento che debba essere sottoposto ad approvazione, il responsabile del procedimento indica, in calce al provvedimento stesso, l organo competente ad adottare l atto di approvazione ed i termini, ove previsti, entro cui deve essere emanato. Art. 10 Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga comunicato entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in difetto, entro i termini previsti in via suppletiva dell art. 16, commi 1 e 4 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l amministrazione può procedere indipendentemente dall acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati con apposita comunicazione, nelle forme di cui al precedente articolo del presente atto, la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo che non può comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni. Il termine per concludere il procedimento di cui all allegata tabella rimane sospeso sino all acquisizione dei pareri in questione. 2. Ove per disposizione di legge, di regolamento o di atto di organizzazione generale, l adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all art. 17, commi 1 e 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organismi della pubblica amministrazione dotati di qualificazione tecnica equipollente ovvero ad Istituti universitari salvo che le dette valutazioni debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla 5

6 tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o della salute dei cittadini. 3. I collaudi e gli attestati di regolare esecuzione di competenza di strutture interne dell Istituto, relativi a forniture di beni e servizi, devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. 4. I termini per concludere i procedimenti di cui alle tabelle allegate, salva diversa indicazione delle tabelle stesse, rimangono sospesi per il tempo necessario ad acquisire i pareri e le valutazioni tecniche di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3. Art. 11 Altri casi di sospensione del termine 1. Oltre che nei casi indicati nell articolo precedente, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte del soggetto interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; b) per il tempo necessario all acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento. 6

7 Allegato all AOG 8 (Tabelle) DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE REP/A - Ufficio programmazione e reclutamento del personale, progressioni interne. Mobilità. PROCEDIMENTO TERMINE * NOTE Concorso pubblico/selezione a) esclusione per difetto dei requisiti formali b) esclusione deliberata dalla commissione esaminatrice 180 gg 60 gg I termini decorrono dalla data di scadenza di presentazione della domanda I termini decorrono dalla data di comunicazione dell esclusione da parte della commissione esaminatrice c) approvazione graduatoria 60 gg I termini decorrono dal ricevimento dei verbali da parte della commissione esaminatrice Conferma in ruolo per superamento periodo di prova 30 gg I termini decorrono dalla ricezione dei rapporti informativi Trasferimento da e per uffici regionali e tra dipartimenti 60 gg Assunzione appartenenti alle categorie protette 60 gg I termini decorrono dalla data di ricevimento della nota di avviamento al lavoro da parte dell ufficio provinciale del lavoro Assunzione in mobilità 120 gg Riammissione in servizio 90 gg Collocamento in posizione di comando o fuori ruolo a) quando ne sussiste l'obbligo 45 gg Sono fatti salvi i termini minori previsti da leggi speciali in materia b) negli altri casi 90 gg * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale.

8 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE GFI/A - Ufficio Trattamento giuridico e regolamentazione del rapporto di lavoro PROCEDIMENTO TERMINE * NOTE Attestati di servizio riguardanti la carriera e le mansioni 60 gg Ricostruzione di carriera in esecuzione di giudicato 90 gg I termini decorrono dalla data di notifica della sentenza definitiva o decorso un anno dalla data del deposito della sentenza Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio ed equo indennizzo a) trasmissione istanza e documentazione prodotta alla Commissione territorialmente competente 30 gg Termini previsti dal D.P.R , n.461, decorrono dalla data di acquisizione della documentazione completa b) comunicazione all interessato dell avvenuta trasmissione 10 gg I termini decorrono dalla data di trasmissione dell istanza c) trasmissione del verbale della Commissione medica al Comitato di verifica 30 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione del verbale della Commissione medica d) adozione del provvedimento negativo di equo indennizzo (se la domanda è intempestiva) 30 gg I termini decorrono dalla data di acquisizione del verbale della Commissione medica e) comunicazione all interessato dell avvenuta trasmissione della pratica al Comitato di verifica e trasmissione dell eventuale provvedimento di cui al punto d) 10 gg. I termini decorrono dalla data di trasmissione della pratica al Comitato di verifica * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. 8

9 PROCEDIMENTO TERMINE * NOTE f) adozione del provvedimento finale 20 gg Il termine decorre dalla data di acquisizione del parere del Comitato di verifica g) comunicazione all interessato 15 gg. Il termine decorre dalla data del provvedimento di cui al punto f) Esecuzione di sentenze di primo o secondo grado e di sentenze passate in giudicato 120 gg I termini decorrono dalla data di comunicazione o di notifica della sentenza. Distacco sindacale 30 gg Autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionale 30 gg Trattenimento in servizio fino al 67 anno di età 60 gg Attestati di appartenenza per i dipendenti in servizio 5 gg Rilascio stati matricolari 30 gg * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art. 10 del presente atto di organizzazione generale. 9

10 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE GFI/B Ufficio forme flessibili di impiego, gestione dell orario di lavoro e assenze. Coordinamento dei posti distaccati Assenze dal servizio che non prevedono valutazione discrezionale (congedi parentali, matrimonio, esami, lutto, ecc.) Assenze dal servizio autorizzate a seguito di valutazione discrezionale (aspettative, congedo per gravi motivi familiari ecc.) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 15 gg I termini decorrono dal ricevimento della domanda documentata 30 gg I termini decorrono dal ricevimento della domanda documentata 60 gg * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. 10

11 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE GFI/C Ufficio gestione rapporti col personale e collaborazioni esterne. Liquidazione competenze a personale esterno(commissioni, gruppi di lavoro, consulenti, collaborazioni coordinate e continuative, rilevatori rete di rilevazione forze di lavoro): fino alla liquidazione mandato di pagamento 30 gg 25 gg I termini decorrono dalla data di acquisizione della documentazione completa Di competenza della Direzione centrale della contabilità DCPF/B Ufficio per i procedimenti disciplinari Procedimenti disciplinari 120 gg DCPF/C Ufficio trattamento economico del personale, missioni e adempimenti fiscali PROCEDIMENTO TERMINE * NOTE Assegni per nucleo familiare fino alla liquidazione mandato di pagamento Esecuzione provvedimenti giurisdizionali concernenti riliquidazioni fino alla liquidazione mandato di pagamento Trattamento economico per assegni accessori fino alla liquidazione 60 gg 25 gg Di competenza della Direzione centrale della contabilità 120 gg 25 gg Di competenza della Direzione centrale della contabilità I termini decorrono dall'acquisizione della documentazione 60 gg completa mandato di pagamento 25 gg Di competenza della Direzione centrale della contabilità * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. 11

12 PROCEDIMENTO TERMINE * NOTE Provvedimenti di attribuzione di una diversa posizione 60 gg economica Conguagli fine rapporto 60 gg Trattenute conto terzi 60 gg Certificazioni di stato economico 30 gg Liquidazione anticipo delle spese di missione 5 gg Parcelle di missione fino alla liquidazione emissione mandato di pagamento 90 gg 25 gg I termini decorrono dalla data di presentazione della parcella documentata Di competenza della Direzione centrale della contabilità Trattamento di trasferimento fino alla liquidazione mandato di pagamento Richiesta di rilascio o di rinnovo passaporti di servizio al Ministero AA.EE 90 gg 25 gg 30 gg I termini decorrono dalla data di presentazione della parcella documentata Di competenza della Direzione centrale della contabilità 12

13 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE DCPF/D - Ufficio trattamento previdenziale e pensionistico al personale. Attività socio assistenziali PROCEDIMENTO TERMINE * NOTE Contributi assistenziali al personale a) adozione del provvedimento: Sussidi Borse di studio Contributo libri Asilo nido/scuola Materna Soggiorni estivi 60 gg 90 gg 90 gg 30 gg 60 gg I termini decorrono dalla data di scadenza per la presentazione della domanda o dalla data dell accordo sindacale in materia se successivo a tale data b) mandato di pagamento Riscatto ai fini del trattamento di buonuscita e di fine rapporto 25 gg Di competenza della Direzione centrale della contabilità, 180 gg I termini decorrono dalla data di acquisizione della documentazione completa Trattamento di buonuscita o di TFR a) adozione del provvedimento di fine rapporto b) mandato di pagamento a) 8 mesi per dimissioni b) 60 gg negli altri casi 25 gg Termini previsti dalla Legge 28/5/1997 n.140 Di competenza della Direzione centrale della contabilità * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. 13

14 PROCEDIMENTO TERMINE * NOTE Riliquidazione del trattamento di buonuscita o di TFR per l applicazione retroattiva di CCNL a) dall inquadramento economico fino alla delibera di liquidazione b) mandato di pagamento In relazione all entità dei provvedimenti da adottare: 120 gg per ogni 100 provvedimenti 25 gg Di competenza della Direzione centrale della contabilità Certificazione per il trattamento di pensione 120 gg Riliquidazione del trattamento di pensione per il personale cessato nella vigenza contrattuale In relazione all'entità dei provvedimenti da adottare: 120 gg per ogni 100 provvedimenti 120 gg Trasmissione pratica all'inpdap per riscatto ai fini della pensione o per la ricongiunzione INPS Trasmissione pratica istruita all'inpdap per mutui pluriennali 30 gg dietro cessione del quinto dello stipendio Trasmissione pratica istruita all'inpdap per piccolo prestito 30 gg Accertamento di inabilità assoluta e relativa * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. 14

15 a) trasmissione istanza (d ufficio o su richiesta dell interessato) e relativa documentazione alla Commissione medica territorialmente competente 30 gg I termini decorrono dalla verifica dell assenza prolungata del dipendente (se d ufficio) o dall acquisizione della documentazione completa (se a richiesta dell interessato) b) comunicazione all interessato dell avvenuta trasmissione dell istanza 10 gg I termini decorrono dalla data di trasmissione dell istanza c) adozione del provvedimento 30 gg I termini sono stabiliti dall art. 15 della legge 461/2001 Comunicazioni dati alla Prefettura per riconoscimento 90 gg pensioni privilegiate Cessazione dal servizio a qualsiasi titolo 60 gg 15

16 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PROVVEDITORATO (DCPV) UFFICIO 1 SERVIZI E FORNITURE Con le seguenti competenze: 1) acquisizione di beni e servizi non aventi carattere di generalità; 2) assicurazioni ed utenze; 3) contributi agli organi periferici per l'attività statistica. PROCEDIMENTO TERMINE* NOTE Aggiudicazione di gare comunitarie 160 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. Aggiudicazione di gare nazionali 120 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. Trattative private comunitarie senza pubblicazione di bando, 60 gg. Trattative private nazionali ed acquisizioni "in economia" Contributi organi periferici per partecipazione alle indagini statistiche Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sopra soglia comunitaria Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sotto soglia comunitaria 15 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione della documentazione necessaria alla liquidazione trasmessa dai responsabili dell'indagine. 70 gg. 30 gg. Invio lettere d'ordine 10 gg. 16

17 Liquidazione Mandato di pagamento 30 gg.** 15 gg.*** I termini decorrono dal ricevimento della fattura, eventualmente regolarizzata, e degli altri documenti necessari alla liquidazione. Di competenza della Direzione centrale della contabilità * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. ** Per trattative private ed acquisizioni "in economia" 20 gg. *** Per trattative private ed acquisizioni "in economia" 10 gg. 17

18 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PROVVEDITORATO (DCPV) UFFICIO 2 SERVIZI CONTINUATIVI Con le seguenti competenze: 1) acquisizione di beni e servizi aventi carattere di generalità; 2) locazione di immobili. PROCEDIMENTO TERMINE* NOTE Aggiudicazione di gare comunitarie 160 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. Aggiudicazione di gare nazionali 120 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. Trattative private comunitarie senza pubblicazione di bando, Trattative private nazionali ed acquisizioni "in economia" 60 gg. Acquisizione immobili in locazione e stipula del relativo contratto 30 gg. Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sopra soglia comunitaria Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sotto soglia comunitaria 70 gg. 30 gg. Invio lettere d'ordine 10 gg. Liquidazione Mandato di pagamento 30 gg.** 15 gg.*** I termini decorrono dal ricevimento della fattura, eventualmente regolarizzata, e degli altri documenti necessari alla liquidazione. Di competenza della Direzione centrale della contabilità * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. ** Per trattative private ed acquisizioni "in economia" 20 gg. *** Per trattative private ed acquisizioni "in economia" 10 gg. 18

19 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PROVVEDITORATO (DCPV) UFFICIO 3 LAVORI PUBBLICI* Con le seguenti competenze: 1) lavori pubblici disciplinati dalla legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni. PROCEDIMENTO TERMINE** NOTE Aggiudicazione di gare comunitarie Aggiudicazione di gare nazionali 160 gg. 120 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. Trattative private comunitarie senza pubblicazione di bando, Trattative private nazionali ed acquisizioni "in economia" 60 gg. Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sopra soglia comunitaria 70 gg. Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sotto soglia comunitaria 30 gg. Invio lettere d'ordine 10 gg. Liquidazione per lavori attestati con certificato di regolare esecuzione 168 gg. Liquidazione per lavori attestati con certificato di collaudo 258 gg. Termini di legge comprensivi del rilascio dell'attestato. Termini di legge comprensivi del rilascio dell'attestato. Liquidazione acconti per stati di avanzamento 63 gg. Termini di legge comprensivi dell'emissione del certificato di pagamento. Mandato di pagamento 15 gg. * Per quanto riguarda il responsabile del procedimento vedi art.6 del presente atto di organizzazione generale. ** Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. Di competenza della Direzione centrale della contabilità 19

20 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PROVVEDITORATO (DCPV) SERVIZIO AFI ACQUISIZIONI INFORMATICHE E TELEFONICHE PROCEDIMENTO TERMINE* NOTE Aggiudicazione di gare comunitarie 160 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. Aggiudicazione di gare nazionali 120 gg. I termini decorrono dalla data di acquisizione completa del capitolato prestazionale. Trattative private comunitarie senza pubblicazione di bando, Trattative private nazionali ed acquisizioni "in economia" Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sopra soglia comunitaria Stipula contratti e atti aggiuntivi conseguenti a gare sotto soglia comunitaria 60 gg. 70 gg. 30 gg. Invio lettere d'ordine 10 gg. Liquidazione Mandato di pagamento 30 gg.** 15 gg.*** I termini decorrono dal ricevimento della fattura, eventualmente regolarizzata, e degli altri documenti necessari alla liquidazione. Di competenza della Direzione centrale della contabilità * Per i tempi aggiuntivi relativi a pareri e valutazioni tecniche vedi art.10 del presente atto di organizzazione generale. ** Per trattative private ed acquisizioni "in economia" 20 gg. *** Per trattative private ed acquisizioni "in economia" 10 gg. 20

21 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE DEL PROVVEDITORATO (DCPV) SEGRETERIA Con le seguenti competenze: 1) acquisizioni sul mercato elettronico PROCEDIMENTO TERMINE NOTE Aggiudicazioni e ordini sul mercato elettronico 15 gg. Liquidazione 20 gg. Mandato di pagamento 15 gg. Di competenza della Direzione centrale della contabilità 21

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