Enti agenzie istituzioni. Societa pubbliche A) IL VINCOLO DELLA CONSERVAZIONE/ RIDUZIONE DEGLI ORGANISMI PUBBLICI

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1 A) IL VINCOLO DELLA CONSERVAZIONE/ RIDUZIONE DEGLI ORGANISMI PUBBLICI Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 2 La riduzione degli organismi pubblici Enti agenzie istituzioni Societa pubbliche

2 Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 3 Comma 562 :Riduzione organismi pubblici? No, grazie Societa strumentali Abrogazione comma 1 art. 9 e mantenimento art. 4 comma 8 d. l 95/2012 :le società strumentali in house degli enti locali tornano ad avere piena legittimità ed il nostro ordinamento interno si riallinea ai princìpi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l in house providing è un modello organizzativo a cui le Amministrazioni pubbliche possono legittimamente ricorrere. Enti,agenzie,organismi Il comma 562 ha previsto l abrogazione dell art. 9 della spending review, cioè di quella norma, già dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 236 del 17/07/2013, che aveva fortemente compresso l autonomia organizzativa delle Regioni, delle Province e dei Comuni, imponendo la soppressione o l accorpamento, ovvero, in ogni caso la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, degli enti, delle agenzie e degli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 15/8/2012, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all art. 117, c. 2 let. p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città Metropolitane. La tendenza attuale :riduzione/aumento degli organismi pubblici Ripensamento numero Enti agenzie istituzioni Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 4 Legge 56/2014 E il ruolo della Regione?

3 Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 5 GLI ENTI AGENZIE ISTITUZIONI LA RIDUZIONE DEGLI ENTI AGENZIE ISTITUZIONI :LA PREVISIONE DEL VECCHIO ART. 9 DL 95/2012 DIVIETO ASSOLUTO per l istituzione di nuovi enti, agenzie e organismi DIVIETO RELATIVO per gli enti, agenzie e organismi esistenti. Gli enti locali "sopprimono o accorpano o, in ogni caso, ne assicurano la riduzione..." Sentenza Corte costituzionale 236/2013 Tiziano Tessaro - Copyright 2013 Vietata diffusione e duplicazione

4 ENTI AGENZIE ORGANISMI Il comma 562 ha previsto l abrogazione dell art. 9 della spending review, cioè di quella norma, già dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 236 del 17/07/2013, che aveva fortemente compresso l autonomia organizzativa delle Regioni, delle Province e dei Comuni, imponendo la soppressione o l accorpamento, ovvero, in ogni caso la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, degli enti, delle agenzie e degli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 15/8/2012, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all art. 117, c. 2 let. p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città Metropolitane. Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 8 LE SOCIETA PUBBLICHE

5 I diversi criteri adottati finora dal legislatore per la dismissione o il mantenimento delle partecipazioni Art 13 legge 223/2006 criterio societa strumentali Art 3 legge 244/2007 criterio societa non necessarie d.l.78/2010 criterio quantitativo nei comuni fino a 30/50 mila abitanti LEGGE DI STABILITA :INVERSIONE DI ROTTA Abrogazione comma 1 art. 9 e mantenimento art. 4 comma 8 d. l 95/2012 :le società strumentali in house degli enti locali tornano ad avere piena legittimità ed il nostro ordinamento interno si riallinea ai princìpi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l in house providing è un modello organizzativo a cui le Amministrazioni pubbliche possono legittimamente ricorrere.

6 ABROGAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI DELLA C.D. SPENDING REVIEW E DELL ART. 14 COMMA 32 DEL D.L. 78/2010 (COMMI ) comma 561 Abrogazione art. 14 comma 32 del D.l. 78/2010: limiti al possesso di organismi partecipati (nessuna società partecipata per i comuni con popolazione < ai abitanti, una sola partecipazione per i comuni on popolazione tra i ed i ) Comma 562 Abrogazione commi 1,2,3,3 sexies, 9,10,11 dell art. 4 del D.l. 95/2012 conv. nella L. 135/2012 Prevedeva lo scioglimento o la privatizzazione al 31/12/2013 delle società strumentali (+ del 90% del volume dei ricavi conseguiti con gli enti locali nel 2011) Nuova filosofia Non piu dismissione perché soggetto pubblico ma valutazione con criterio dell economicita Coerenza con i principi posti da Corte costituzionale 199/2012 Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio- 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati

7 La rinnovata filosofia Non piu applicazione diretta dei vincoli del patto di stabilita per i singoli soggetti (come previsto dalle previsioni ad es dell art. 114 comma 5 bis),ma Rinnovata importanza del consolidamento dei conti Importanza attribuita alla gestione economica (sana gestione )dei conti dell organismo azienda societa 1) Il perseguimento della sana gestione A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma I a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.

8 Il perseguimento della sana gestione Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 2)Il perimetro del consolidamento Art. 147 quater rubrica e testo Controlli sulle societa Art. 147 quater comma 4 Controlli sulle aziende non quotate Art. 147 quinquies Comma 3 Controllo sugli equilibri finanziari Societa non quotate Aziende non quotate Organismi gestionali esterni

9 AMBITO SOGGETTIVO Il nuovo perimetro stabilito dall art. 1 comma 550 e ss della legge di stabilita Ambito soggettivo dell art. 1 comma 550 aziende speciali, istituzioni società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali

10 La previsione dell art. 1 comma 550 ma il legislatore sembra dimenticare anche altre forme di organizzazione dei servizi La galassia dei soggetti cui puo essere affidata la gestione dei servizi Societa in house Societa miste Societa strumentali Societa patrimoniali Stu Aziende speciali Fondazioni Istituzioni consorzi

11 LE CONSEGUENZE DELLA NON SANA GESTIONE Le società e altri soggetti (aziende,istituzioni) in perdita Obbligo di accantonamento nel fondo Riduzione del compenso Revoca amministratori Liquidazione obbligatoria

12 1)L obbligo di accantonamento nel fondo Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Concetto di risultato di esercizio Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art del codice civile.

13 Svincolo dell importo accantonato L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. Entita dell accantonamento negli anni 2015, 2016 e Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 2 opera come segue: l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio un risultato medio negativo, accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e ii risultato medio migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016; l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio un risultata medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

14 2)riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. 3)giusta causa ai fini della revoca degli amministratori Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

15 L eccezione:niente revoca o riduzione dei compensi se. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 4)Liquidazione obbligatoria se A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

16 La conservazione delle partecipazioni riapertura dei termini dell art. 3 comma 27 L 244/2007 l'art. 1, comma 569 DISMISSIONE PARTECIPAZIONI-QUADRO RIFERIMENTO Art. 13, comma 1, D.L. 223/2006 (organismi partecipati per la produzione di beni e servizi strumentali devono operare solo con enti costituenti) Art. 3 L. 24/12/2007, c. 27 (finanziaria 2008) ( divieto di istituzione di nuove società strumentali, sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale) Art. 14, comma 32, D.l. 78/2010 (Tetti numerici con riferimento alle dimensioni demografiche degli enti costituenti) Artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012- spending review- (messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, divieto istituzione e soppressione di enti, agenzie, organismi)

17 LA PROROGA DELLA CESSIONE OBBLIGATORIA DELLE PARTECIPAZIONI VIETATE (COMMA 569) La cessione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzioni dell ente dovranno essere cedute ad evidenza pubblica entro il 30/04/2014, termine decorso il quale la partecipazione non alienata cesserà di avere ogni effetto. In tal caso, entro i 12 mesi successivi la società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile (in pratica, al valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici). Modifica art. 3 comma 29 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). La riapertura dei termini dell art. 3 comma 27 L 244/2007 In base all articolo 3 comma 27 della L. 244/2007 gli enti erano chiamati, entro il ad effettuare una valutazione ed una ricognizione delle società partecipate strategiche e ad avviare il processo di dismissione/liquidazione di quelle valutate non strategiche da terminare entro 36 mesi ovvero entro il La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile".

18 Terminare il processo di cessione delle partecipazioni ritenute non strategiche. Entro i 12 mesi successivi e pertanto entro il la società dovrà liquidare in denaro la quota di partecipazione all ente locale. Per effetto di tale previsione normativa viene a configurarsi una sorta di recesso ex-lege Esclusione DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONI DI PARTECIPAZIONI (art. 20 bis d.l. 66/2014, conv. con l. 89/2014) l'obbligo di cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 del medesimo art.3 (vale a dire le società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni di cui all art.1 d.lgs. 165/2001) non si applica alle aziende termali, le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell art. 22, commi 1-3, l. 59/1997.

19 Il piano Cottarelli RIORDINO E RIDUZIONE DELLA SPESA DI AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (art. 23 del d.l. 24 aprile 2014, n.66, conv. con l. n.89 del 23 giugno 2014) LA MANOVRA 2014 DI NUOVA DISMISSIONE decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89) art. 23, prevede il coinvolgimento del Commissario straordinario per la spending review ai fini della predisposizione di un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali attraverso liquidazioni, trasformazioni, cessioni di rami d azienda e razionalizzazioni dell attività delle società medesime. in sede di conversione del recente decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con legge 2 maggio 2014, n. 68, sono stati introdotti dei commi alla legge di stabilità 2014 (commi 568-bis e 568-ter) che prevedono degli incentivi fiscali alle società per le quali viene disposto lo scioglimento o l alienazione delle quote di partecipazione.

20 Il piano Cottarelli Articolo 23 dl convertito nella L (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ((entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione)) delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure: a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale; c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi. (1-bis. Il programma di cui al comma 1 e' reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015))». Il comma 1, fermo restando quanto previsto dall'ar. 3, comma 29, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art.1, comma 569, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, affida al Commissario straordinario di cui all'art. 49-bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con mod., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014, il compito di predisporre, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n Il programma dovrà indicare delle misure specifiche:

21 Art 8 c 8 dl convertito nella L 89/2014 rinegoziazione contratti 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)), a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici». LE NORME DEL DL 90

22 RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (art. 17, comma 4 del d.l. 90/2014) Ai sensi del comma 4 dell art.17 d.l. 90/2014, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, d.lgs. 165/2001. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 l. 196/2009 (banca dati ISTAT).

23 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. IL QUADRO RIEPILOGATIVO:LA CONSERVAZIONE O LA CESSIONE OBBLIGATORIA DELLE PARTECIPAZIONI l'art. 1, comma 569 L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, Conservazione/dismissione "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, partecipazioni incompatibili con le finalità istituzioni dell ente in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti art. 6, comma 19 della legge n. 122/2010:perdite per tre bilanci consecutivi entro il 30/04/2014 A decorrere dall'esercizio 2017,. i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali divieto di ricapitalizzazione delle partecipate; dovranno essere cedute ad evidenza pubblica sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio in base all'art. 6, comma 19 della 122/2010, se la società fa tre bilanci in rosso consecutivi, scatta il divieto di ripiano e l obbligo di cessione. decorsi i quali lapartecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile". Conservazione/ alienazione cessione liquidazion e dismissione

24 B) IL VINCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE Assunzioni Spesa del personale Politica retributiva Incarichi Vincoli sulle assunzioni Sull an 48

25 Distinzione rilevanti per i vincoli assunzionali Primo gruppo di soggetti aziende speciali, istituzioni società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, DIVIETI DIRETTI ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica Secondo gruppo di soggetti Terzo gruppo le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie

26 Divieti o limitazioni alle assunzioni di personale Il primo gruppo (divieto diretto) I periodo Le disposizioni che stabiliscono a carico delle pubbliche amministrazioni divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano anche alle rispettive società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che: siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione, a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione Divieti o limitazioni alle assunzioni di personale Il primo gruppo.divieto DIRETTO Nuovo art. 18 comma 2bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Modalita di applicazione diretta ed ex lege Art. 18, comma 2bis (introdotto dall art. 19, comma 1 del D.L. n. 78/2009)

27 Art. 18, comma 2-bis modificato dall art. 1, comma 557 L. 147/2013 I periodo Applicabilità DIRETTA anche alle aziende speciali ed alle istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara (quindi non solo quelle che gestiscono servizi pubblici locali) I soggetti destinatari del divieto diretto aziende speciali, istituzioni società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica

28 LA MODIFICA AD OPERA DEL DL 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114/2014 LA TRASFORMAZIONE DA DIVIETO DIRETTO A DIVIETO INDIRETTO PER aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo atto di indirizzo delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni l'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla 114/ bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multi servizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.".

29 la spinta del legislatore è andata verso una conferma del contenimento della spese per il personale ma sulla base di indirizzi specifici declinati dall ente locale socio. comma 557 quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 : «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»,

30 l art. 557-bis. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Ai fini dell'applicazione del comma 557,costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze APPLICAZIONE INDIRETTA

31 Art. 18, comma 2-bis modificato dall art. 1, comma 557 L. 147/2013 II periodo Il contenimento degli oneri contrattuali avviene attraverso misure di estensione al personale degli organismi partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione Obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, sono definite modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento.

32 DIVIETI INDIRETTI Il secondo gruppo: le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Modalita di applicazione indiretta

33 Art. 18, comma 2-bis (introdotto dall art. 19, comma 1 del D.L. n. 78/2009) II periodo Obbligo per le società pubbliche di adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria. rischio dover mettere in discussione quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali già applicati nelle singole aziende ESCLUSIONE

34 Art. 18, comma 2-bis modificato dall art. 1, comma 557 L. 147/2013 società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica III periodo OBBLIGAT ORIA FACOLTA TIVA Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall applicazione diretta dei vincoli. L ente controllante stabilisce per queste società, adottando propri provvedimenti, modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali. Gli enti locali possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l infanzia, culturali e alla persona e le farmacie. Nel rispetto dei vincoli previsti dall art.76, comma 7 D.L. 112/2008 e gli obblighi di contenimento della spesa Il terzo gruppo : aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono prevedere, con propria motivata deliberazione, modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale." Modalita di applicazione indiretta

35 IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (PER CONCORSO) Sul quomodo (vincolo delle modalita assunzionali) Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica I comma Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 adeguata pubblicità della selezione e modalità che garantiscano l imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti pari opportunità decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti dell organo di direzione politica dell amministrazione, che non ricoprano cariche politiche o sindacali

36 Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come modificato dall art. 25 del D.L. 1/12) SOCIETA IN HOUSE Le società affidatarie in house... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori. applicazione delle regole concorsuali previa adozione di un provvedimento da parte della società in house Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come modificato dal comma 559, art. 1 L.147/2013) SOCIETA IN HOUSE Le società in house adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall ente locale controllante ai sensi dell articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008

37 Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 altre società che non gestiscono servizi pubblici locali II comma Le altre società (cioè, quelle che non gestiscono servizi pubblici locali) a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 società quotate :ESENZIONE III comma Sono completamente esentate da qualsiasi adempimento a proposito del proprio personale le società quotate su mercati regolamentati Tali società sono chiamate a rispondere agli azionisti e sono oggetto di processi di privatizzazione sempre più incisivi

38 Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n segue Quando una società in mano pubblica ha una parte del proprio capitale sociale quotato in borsa ed un azionariato diffuso tra privati, ne discende che essa «costituisce una realtà imprenditoriale totalmente svincolata in relazione alla sua attività dalle amministrazioni pubbliche partecipanti al capitale sociale, in quanto non svolge attività strumentale ai compiti istituzionali delle suddette amministrazioni, ma opera come soggetto autonomo nel mercato dei servizi pubblici locali» (Tar Lazio, Roma, sez. III, 30 giugno 2008, n. 6333) Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 Altri soggetti esclusi: - Società controllante direttamente e indirettamente dalle società quotate - Società che gestiscono servizi liberalizzati della vendita del gas e della produzione e vendita di energia elettrica - Società controllate dalla P.A. che hanno effettuato la gara a doppio oggetto per la scelta del socio operativo privato

39 L OBBLIGO DEL CONCORSO ANCHE PER AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI? Art.114 comma 5 bis l art. 114, comma 5 bis, del Tuel Aziende speciali per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali e normativa vincolistica di finanza pubblica, le aziende speciali e le istituzioni a decorrere dall'anno 2013 sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono Tessaro - Copyrighted 2013 Vietata servizitiziano socio-assistenziali educativi, culturali e farmacie. diffusione e duplicazione

40 Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 114 è sostituito dal seguente: "5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economicoamministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno." Tiziano Tessaro- riproduzione riservata In particolare :comma 559.Eliminazione estensione vincoli assunzionali alle aziende e istituzioni disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni sostituisce interamente l articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008 Ha sostituito il comma 5-bis all art. 114 del TUEL, eliminando per le aziende speciali e le istituzioni, fra l altro, la previsione relativa all assoggettamento ( )ai divieti e alle limitazioni previste per gli Enti locali in materia di assunzioni di personale e di ricorso alle consulenze esterne. 80 Legge 89/2014 di conversione del D.L.66/2014 le modifiche apportate prevedono: l obbligo, per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Allo stesso tempo dispone l obbligo, per gli stessi soggetti, di adottare tali indirizzi con propri provvedimenti che vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale; l esclusione, dai limiti in precedenza descritti, delle aziende speciali, delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e delle farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati; l applicazione delle richiamate disposizioni da parte delle aziende multiservizi qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50% del totale del valore della produzione..

41 IL VINCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE (SUL QUANTUM) 147/2013, D.L. 66/2013 (approvato con modificazioni dal Senato in data 5 giugno) DL 90/2014 convertito nella L 114/2014 L. 82 le norme originarie in tema di CONSOLIDAMENTO SPESE DI PERSONALE ENTI LOCALI/ORGANISMI PARTECIPATI Art. 76, CO. 7, d.l. n. 112/2008 calcolo di incidenza per la determinazione del tetto del 50% oltre il quale opera il divieto assoluto di assunzione C. conti, delibera n. 14/AUT/2011/QMIG, il divieto riguarda anche le società che presentano le Sent. cost. n. 148/2012 caratteristiche di cui all art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., (società partecipate da più enti pubblici o anche da privato se scelto con gara) purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali, escluse le società quotate. Sul calcolo del rapporto di incidenza, ha stabilito che, in fase transitoria, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso).

42 comma 7 dell art.76 principio del cd. consolidamento delle spese di personale, ai fini del computo della percentuale indicata dal primo periodo del comma 7 (incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti) devono calcolarsi le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (con eccezione di quelle quotate su mercati regolamentari) titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgessero funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgessero attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica delibera della Corte dei conti sez. Autonomie del 6 giugno 2014, n.15/2014/sezaut/frg, Relazione sugli Organismi partecipati dagli Enti Territoriali - Osservatorio sugli Organismi partecipati/controllati da Comuni, Province e Regioni e relative analisi I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 Art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008 Enti nei quali l incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 % delle spese correnti DIVIETO di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale

43 Il comma 7 dell art.76 prevedeva il divieto agli enti locali, nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La norma era stata modificata, da ultimo, dal comma 558 dell art.1 l. 147/2013, il quale aveva esteso il principio del consolidamento anche alle spese di personale sostenute dalle aziende speciali e dalle istituzioni e aveva previsto l adozione, entro il 30 giugno 2014, di un d.p.c.m. di modifica della percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell art.76, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. Gli organismi ricompresi Ai fini del calcolo della percentuale del 50% devono essere computate «le spese sostenute anche dalle società speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo: che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»

44 aziende speciali e istituzioni modifiche comma 558, L.147/2013 Ai fini del computo della percentuale, si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali e dalle istituzioni. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze e dell interno, d intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. Modalità di calcolo della quota di spesa del personale delle società partecipate (Corte dei Conti Sez. Aut., 14/2011) Modalità di calcolo della quota di spesa del personale delle società partecipate (Corte dei Conti Sez. Aut., 14/2011) da sommare a quella dell ente locale: SP x R X = VP SP= voce B9 CE Spese personale R = corrispettivi dovuti dall Ente alla società per i servizi erogati dalla stessa VP = voce A CE valore della produzione della società Per il calcolo dell incidenza previsto all art. 76 c. 7 la quota di spese del personale della società partecipata così individuata (X) deve essere sommata alle spese di personale dell Ente locale ed il totale così ottenuto deve essere diviso per le spese correnti del solo Ente locale. Il calcolo di cui sopra deve essere effettuato per ciascuna società controllata, sia che si tratti di società partecipata da uno o più enti, che di società miste pubblico-privato, controllate dall Ente come sopra specificato;

45 le esclusioni Le società da prendere in considerazione, pertanto, sono tendenzialmente tutte quelle partecipate dall Ente locale, con esclusione di: società quotate società che hanno ricevuto l affidamento con gara società che svolgono funzioni in ambito commerciale o industriale (quali ad esempio società che non sono affidatarie di un servizio pubblico locale) Le esclusioni... segue La Corte dei Conti ha osservato che «l esclusione (dal consolidamento) delle società che hanno ricevuto l affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva è basata sul presupposto che la gara può assicurare la presenza dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia necessari all attuazione del «buon andamento», posto dalla Costituzione con l art. 97, mediante il confronto competitivo sul mercato e la verifica della congruità dei costi, soprattutto in materia di personale» (Corte dei Conti, 30 novembre 2011, n. 14)

46 la novita apportata dal dl 90/2014 Con la L. 147/2013, il D.L. 66/2013 (approvato con modificazioni dal Senato in data 5 giugno) e il DL 90/2014 convertito nella L 114/2014 il legislatore è intervenuto anche in materia del contenimento del costo del personale sotto diversi aspetti: A)Abrogazione dell articolo 76 comma 7 del D.L. 112/2008 in materia di contenimento del costo del personale del gruppo ente locale. B)modifica dell art 18 c. 2bis del D.L. 112/2008 sulla base degli atti di indirizzo dell Ente controllante A)Il quinto periodo del comma 5 dell art.3 del d.l. 90/2014 :il consolidamento? Il quinto periodo del comma 5 dell art.3 del d.l. 90/2014 prevede l abrogazione del comma 7 dell art.76 d.l. 112/2008, conv. con l. 133/2008, contenente i limiti di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da parte degli enti locali. il DL 90/2014 convertito nella L 114/2014 Abrogazione dell articolo 76 comma 7 del D.L. 112/2008 in materia di contenimento del costo del personale del gruppo ente locale.

47 B)Il sesto periodo del comma 5 dell art.3 le regioni e gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all art.18, c.2 bis, d.l. 112/2008, conv. con l. 133/2008, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 in vigore dal all art. 3 comma 5 prevede che Art 18 comma 2bis del D.L. 112/2008. In base alle modifiche apportate dal D.L. 66/2014, le amministrazioni coordinino le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. la nuova formulazione dell articolo 18 comma 2bis è la seguente: "2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".

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