CIÒ PREMESSO, TRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

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1 Allegato sub E) Capitolato speciale d appalto/schema di convenzione tra Comune ed Associazione/Ente/Ditta per il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio comunale, in esecuzione della L.R. n. 39 del 04/09/1990 Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. Al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 04/09/1990 Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell anagrafe canina, ed in particolare all art. 9 di detta legge: I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, la custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi dell' articolo 7, presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati ; - in adempimento alla L. n. 189/04, alla L. n. 296/06 comma 829 e al D.G.R. n. 1317/07; - considerato che il Comune di Brugnera non dispone di una struttura per il ricovero dei cani; - considerato che nel Comune di esiste la struttura che ha dichiarato la propria disponibilità ad una convenzione con il Comune di Brugnera; CIÒ PREMESSO, TRA il Comune di Brugnera (C.F ) in questo atto rappresentato dal/dalla sig./sig.ra, nato/a a, il, nella sua qualità di funzionario responsabile di ; E il/la sig./sig.ra, nato/a a, il e residente in, via, n. (C.F. ) nella sua qualità di Rappresentante Legale di, con sede in, via, n. (C.F. P.I. ), per conto del quale agisce SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il Comune di Brugnera, al fine di garantire la pubblica sicurezza e la pubblica igiene, in esecuzione della L.R. n. 39/90, affida a, che accetta, il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti, che verranno raccolti sul proprio territorio, da espletarsi presso: il reparto contumaciale (sanitario)

2 il reparto di ricovero e custodia permanente del canile ubicato in. Art. 2 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO La struttura convenzionata provvederà: 1. a garantire il ricovero e custodia nel reparto contumaciale (sanitario) dei cani vaganti, raccolti nel territorio del Comune di Brugnera, dall Azienda per i Servizi Sanitari (nel prosieguo A.S.S.) competente per territorio, cui spetta, oltre che il trasporto al predetto reparto, anche l identificazione tramite microchip degli animali (compresi anche eventuali cuccioli nati da cagne già gravide al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata). I cani ricoverati devono permanere nel canile contumaciale per i primi dieci giorni dalla cattura e comunque fino a quando non siano esclusi elementi diagnostici riferibili a malattia infettiva, per l opportuno periodo di osservazione sanitaria; (COMMA NON PERTINENTE SE LA STRUTTURA È PRIVA DI REPARTO CONTUMACIALE) 2. a garantire il ricovero e custodia dei cani vaganti raccolti tramite le strutture veterinarie della competente A.S.S. nel territorio del Comune di Brugnera, dopo il periodo di ricovero presso il canile contumaciale, a partire dal momento della stipulazione del contratto che regolerà i rapporti tra le parti e sino al termine dello stesso, per il tempo necessario all eventuale restituzione ai proprietari che li avessero smarriti o al loro collocamento presso privati che ne abbiano fatto esplicita richiesta. A questa casistica appartengono anche eventuali cuccioli nati da cagne in ingresso presso la struttura convenzionata già gravide al momento del trasferimento. Nel caso si tratti di cuccioli orfani di età inferiore ai 30 giorni il Comune, d intesa o su indicazione dell A.S.S. competente, può valutare il trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima del termine del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti, così come per eventuali casi che richiedano un assistenza personalizzata; (COMMA NON PERTINENTE SE LA STRUTTURA È PRIVA DI REPARTO DI RICOVERO E CUSTODIA PERMANENTE) 3. a garantire il ricovero e custodia dei cani in caso di rinuncia alla loro proprietà, per seri e comprovati motivi, da parte dei proprietari o detentori. In questi casi il Comune si impegna a comunicare con l A.S.S. competente al fine di consentire alla stessa, con le modalità di cui all art. 7 della L.R. n. 39/1990, di valutare le effettive reali ragioni di rinuncia alla proprietà. Gli animali verranno successivamente trasferiti, a cura e spese dell A.S.S. competente per territorio, presso la struttura convenzionata. (COMMA NON APPLICABILE AL REPARTO CONTUMACIALE) 4. a garantire ai cani ricoverati adeguato alloggio, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata. 5. a garantire un attenta vigilanza sulla salute degli animali che preveda gli opportuni interventi sanitari ordinari (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione antiparassitaria, sterilizzazioni) previsti per legge ed anche altri eventuali interventi sanitari inderogabili, la cui necessità, deve essere certificata e motivata dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (es. interventi chirurgici, indagini cliniche) che ha l obbligo di informare in tempi brevi il Comune convenzionato.

3 6. a promuovere l affidamento e l adozione dei cani favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico almeno 4 giorni alla settimana comprendendo almeno il sabato o la domenica, con un minimo di 3 ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune che acquista il servizio e all A.S.S. competente per territorio. 7. allo smaltimento, conformemente alle norme vigenti, della carcassa in caso di decesso del cane. 8. a concedere il consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie al personale del Comune, dell A.S.S. e delle Associazioni iscritte nell elenco istituito presso la Direzione Generale della Sanità, anche in orari differenti rispetto a quanto previsto dall art. 2, comma 6, previo appuntamento con i responsabili delle strutture di ricovero. 9. a garantire il servizio di trasporto (qualora non effettuato dall A.S.S., con spese a carico del Comune) dal canile contumaciale alla struttura convenzionata e/o in qualsiasi altro caso di trasferimento dei cani. Il trasporto deve essere effettuato con idoneo mezzo atto a rispettare il benessere degli animali. Il trasferimento andrà concordato con la struttura convenzionata con preavviso minimo di 48 ore. 10. a registrare gli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti, nonché ad effettuare comunicazioni amministrative relative all affido dei cani. Inoltre le parti riconoscono: a) la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo di potenziale rivalsa del legittimo proprietario (affido temporaneo). In tale situazione il privato identificato come affidatario verrà edotto dei termini e condizioni inerenti l affido temporaneo e delle implicazioni ad esso correlate; resta inteso che allo scadere del periodo di rivalsa del legittimo proprietario, l affidamento dell animale in questione diverrà definitivo. Per la durata del periodo di rivalsa viene conservata e pubblicizzata presso la struttura convenzionata una scheda descrittiva corredata da foto a colori del cane in affido temporaneo; b) la possibilità, nel caso particolare di cani con problemi comportamentali, di affidarli per un periodo provvisorio durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l affidatario potrà rinunciare all adozione dell animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia del cane risulterà essere di completa pertinenza dell affidatario. Nel periodo di prova e nell ipotesi che l adozione non vada a buon fine, il cane rimarrà intestato al Comune; c) la possibilità, nel caso particolare di cani catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui proprietario risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall art. 3, comma 3, della L.R. n. 39/90, o altra dichiarazione giustificativa, di affidare gli stessi presso terzi a partire dal 61 giorno dalla data della cattura.

4 Art. 3 PROMOZIONE DELL AFFIDAMENTO E ADOZIONE DA PARTE DI PRIVATI L appaltatore deve adoperarsi per ridurre la permanenza degli animali nel canile, incentivando la pratica dell adozione nello spirito della normativa vigente. Ogni nuovo cane in custodia dovrà essere fotografato con apposita macchina digitale, compilata la relativa scheda con le caratteristiche dell animale, data e luogo di cattura. Il Comune si riserva ogni iniziativa utile per sensibilizzare la popolazione, alla quale la direzione del canile convenzionato dovrà collaborare fornendo dati e notizie. L adozione è consentita ai maggiorenni che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere o la tutela degli animali, che non svolgono sperimentazioni su animali e che non esercitano attività di allevamento o commercializzazione di animali da affezione. Sono ammesse le adozioni a distanza. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l appaltatore comunica al Comune i dati relativi alle adozioni a distanza verificatesi nell anno solare precedente, con indicazione dei cani oggetto dell adozione, delle generalità degli adottanti e dei contributi economici versati dagli adottanti alla struttura convenzionata, la quale, entro il medesimo termine, provvedere a versarli al Comune. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l adozione a distanza, quest ultimo deve essere tempestivamente informato ed, entro 10 giorni, può comunicare la propria eventuale intenzione di adottare definitivamente il cane. Art. 4 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Il personale adibito all espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l effettuazione di quanto previsto dall art. 2. Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a: osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti; effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l osservanza delle disposizioni fiscali. La struttura convenzionata deve, altresì, concedere annualmente al personale dipendente addetto al servizio, la frequenza di almeno 1 corso di aggiornamento professionale della durata di 1 giornata lavorativa, inerente alle tematiche di gestione dei canili, organizzata a titolo gratuito dai servizi veterinari

5 della A.S.S. e/o dal Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 5 COMPENSO 1. Il compenso giornaliero/cane per le operazioni indicate nel precedente art. 2, punti 1, 2, 3 e 4, è pari a. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA del 20%, rispetto al mantenimento ordinario per un cane di taglia piccola fino al compimento del 60 giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA del 20%, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte. 2. Il compenso per le operazioni di cui all art. 2, punto 5, è fissato sulla base di una tariffa oraria pari a. Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sul cane saranno completamente a carico del Comune, che dovrà essere preventivamente informato per iscritto al fine di poter esercitare eventuali accertamenti e controlli. 3. Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all art. 2, punto 7, il costo di incenerimento sarà esattamente corrispondente a quello sostenuto dalla struttura e alla stessa fatturato. 4. Per determinare il compenso delle operazioni di cui al punto 9 dell art. 2, viene convenuta, per ogni cane trasportato, l applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall ACI con riferimento all automezzo preventivamente identificato, per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di Brugnera vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo servizio di trasporto e non per ciascun cane. Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, con l erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dell Azienda Sanitaria competente. Art. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà dietro presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo, contenente le movimentazioni e gli interventi effettuati. Ad ogni fattura dovranno essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute per le operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente art. 5, ivi comprese le parcelle relative ad interventi sanitari e chirurgici effettuati, muniti di visto di regolarità del Direttore Sanitario. I pagamenti verranno effettuati con bonifico a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI I pagamenti all appaltatore verranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente che l appaltatore ha dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, n. intestato a presso la banca /Poste Italiane Spa, ai sensi dell art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

6 Le persone delegate ad operare su detto conto sono: - (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) L appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto fossero eseguite senza avvalersi della banca sopra indicata/della società Poste Italiane Spa, il presente contratto sarà risolto di diritto senza che alcuna pretesa possa essere vantata dall appaltatore e con riserva di richiesta danni da parte del Comune. L appaltatore deve presentare al Comune una dichiarazione ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 445/2000, nella quale elenca i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto e dichiara che negli stessi è stata inserita a pena di nullità assoluta un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n Tale dichiarazione dovrà essere integrata o modificata ogniqualvolta si verifichino una o più variazioni rispetto a quanto dichiarato. Art. 8 DURATA 1. La presente convenzione avrà durata di anni quattro, decorrenti dalla data del 01/01/2011 e sino al 31/12/ In ogni caso, qualora allo scadere della convenzione non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste, alle condizioni del presente contratto, fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il periodo strettamente necessario all espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest ultimo periodo non potrà superare i sei mesi. 3. Inoltre, qualora allo scadere della convenzione il Comune affidasse il servizio ad un appaltatore diverso, sarà il Comune stesso a provvedere al ritiro dei propri animali custoditi presso la struttura convenzionata per trasferirli nella struttura del nuovo affidatario. 4. In alternativa a tale trasferimento, potrà essere concordata tra le parti la permanenza dei cani già presenti presso la struttura convenzionata fino al loro affidamento a terzi o al loro decesso, alle condizioni del presente contratto. Art. 9 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI I prezzi evidenziati nella presente convenzione sono soggetti a revisione biennale, sulla base di quanto previsto dall art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 10 CESSIONE ANIMALI È vietata la cessione degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli.

7 Art. 11 ASSICURAZIONE La struttura convenzionata si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all espletamento del servizio di cui al presente contratto. Il Comune si ritiene, pertanto, esonerato da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall espletamento del servizio. Art. 12 ESTENSIONE DEL SERVIZIO 1. Qualora la struttura convenzionata, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali), non fosse temporaneamente in grado di accogliere nuovi ingressi, le parti convengono che gli stessi possano essere accolti presso altra struttura accreditata sulla base di un accordo tra le strutture interessate, alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento dei cani già inseriti. 2. Inoltre tale accordo tra le strutture accreditate può essere esteso a singoli casi che richiedano particolari interventi in funzione della specialità delle strutture stesse. 3. Le spese per eventuali spostamenti sono a carico della struttura convenzionata. Art. 13 MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d ufficio a spese dell inadempiente. Art. 14 CAUZIONE DEFINITIVA 1. L appaltatore è tenuto, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell importo di aggiudicazione (IVA esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, pari all importo stabilito con le modalità disposte dall art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione. Si applica l art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la liquidazione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro quindici giorni, pena la risoluzione del contratto.

8 4. La garanzia fideiussoria, che non dovrà prevedere forme di estinzione automatica, sarà svincolata nei modi di cui all art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Art. 15 INADEMPIMENTI E PENALITÀ Nei casi in cui la struttura convenzionata non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio e la struttura convenzionata non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, il Comune avrà la facoltà di provvedere d ufficio, a spese della struttura convenzionata. Il Comune avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell appalto qualora la struttura convenzionata non rispetti le norme e condizioni stabilite dalla presente convenzione. Per ogni inadempimento non dovuto a forza maggiore, il Comune potrà applicare le seguenti penali: a) somministrazione di cibo inadeguato per qualità o quantità: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato; b) mancata o insufficiente tenuta della pulizia degli animali: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato; c) mancata o insufficiente tenuta dell igiene dei locali: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato; d) mancata o insufficiente assistenza sanitaria ai cani ricoverati: da un minimo di 150 ad un massimo di 300 per ogni caso riscontrato; e) mancato puntuale aggiornamento dei registri di carico e scarico e di ogni altra documentazione prevista dalla legge; omissione o ritardo nella trasmissione al Comune dei dati previsti dalla presente convenzione: da un minimo di 50 ad un massimo di 100 per ogni caso riscontrato; f) mancata apertura della struttura negli orari dichiarati per l accesso del pubblico: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato. I suddetti importi saranno detratti dalla prima fattura successiva, oppure trattenuti mediante incameramento, anche parziale, del deposito cauzionale versato dall appaltatore. Nel caso di cauzione prestata mediante altre forme, potrà essere richiesta la liquidazione al garante, salvo reintegro entro quindici giorni, pena la risoluzione del contratto. Qualora le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo vengano riscontrate, complessivamente, per più di quattro volte l anno, sarà dichiarata la risoluzione della convenzione ai sensi dell art del codice civile. Preliminarmente all eventuale applicazione di una o più penali, il Comune provvede alla contestazione degli addebiti mediante raccomandata A/R. Operata la contestazione dell inadempienza, l appaltatore ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della comunicazione. L irrogazione della penale è comunicata con le medesime modalità disposte per la contestazione.

9 Si evidenzia che, applicate più di due penali nel corso della convenzione, non potrà essere emesso certificato di regolare esecuzione, a regola d arte o altro equivalente per le prestazioni oggetto del presente rapporto contrattuale. Art. 16 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE L appaltatore deve eseguire il contratto in ogni caso e in tutti i giorni dell anno; non può invocare a causa di giustificazione lo sciopero, l assenza, la malattia, l infortunio dei dipendenti, né altra causa di forza maggiore. Art. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato alle disposizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenendo presente che la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell importo complessivo del contratto. In caso di subappalto, il pagamento al subappaltatore avverrà tramite l appaltatore. È fatto obbligo all appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, verrà sospeso il successivo pagamento a favore del medesimo appaltatore. L appaltatore è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata dal Comune qualora l appaltatore si renda colpevole di frode o grave negligenza, ceda, totalmente o parzialmente, il contratto, oppure contravvenga agli obblighi ed alle condizioni riportate nella presente convenzione, salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni patiti e patenti da parte del Comune. Art. 19 TUTELA DELLA PRIVACY L appaltatore è tenuto a formare i propri dipendenti e ad attuare modelli di organizzazione e protocolli di azione in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Art. 20 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Pordenone. Art. 21 DOMICILIO LEGALE E NOTIFICAZIONE Per tutti gli effetti del presente contratto l appaltatore elegge domicilio presso.

10 Art. 22 NORMATIVA Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la pubblica amministrazione nelle materie analoghe. Art. 23 REGISTRAZIONE La presente scrittura privata non autenticata sarà registrata solo in caso d uso, a cura e spese del richiedente. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto sono ad esclusivo carico dell appaltatore., lì Per il Comune di Brugnera Il funzionario responsabile Per Il Legale Rappresentante

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