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1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO RICORSO ex art. 117 D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE PER Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all Elettrosmog (siglabile, e d ora in poi: A.P.P.L.E.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente, Sig.ra Arch. Laura Masiero (C.F. MSRLRA57S52L736V) nata a Venezia il , con sede in Via Mentana 23, Padova (PD), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente ricorso, dagli Avv. Renato Ambrosio (C.F. MBRRNT52B13L219O), Stefano Bertone (C.F. BRTSFN73E06Z404G) e Chiara Ghibaudo (C.F. GHBCRR81L42D205Z) del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell Avv. Marco De Fazi del Foro di Roma, Via della Giuliana 44; ricorrente NONCHÉ PER Innocente Marcolini (C.F. MRCNCN52P26B817O) nato il a Carpenedolo (BS), ivi residente alla Via Santa Croce, 60, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente ricorso, dagli Avv. Renato Ambrosio (C.F. MBRRNT52B13L219O), Stefano Bertone (C.F. BRTSFN73E06Z404G) e Chiara Ghibaudo (C.F. GHBCRR81L42D205Z) del foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell Avv. Marco De Fazi del Foro di Roma, Via della Giuliana 44; interveniente adesivo Dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art.51 D.L. 112/2008 all indirizzo di PEC stefanobertone@pec.ordineavvocatitorino.it (Avv. Stefano Bertone), renatoambrosio@pec.ordineavvocatitorino.it (Avv. Renato Ambrosio) e chiaraireneteresaghibaudo@pec.ordineavvocatitorino.it (Avv. Chiara Ghibaudo) comunicati all Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax: 011/ CONTRO Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; resistente CONTRO Ministero dell Ambiente, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; resistente CONTRO Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell Industria), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; resistente CONTRO

2 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; resistente PER L ANNULLAMENTO dei provvedimenti concernenti il rifiuto opposto dall'autorità ed in particolar modo da parte del Ministero della Salute agli atti di diffida , e , di cui infra, ad adottare tutti i provvedimenti finalizzati all informazione capillare della popolazione, compresa la fascia dei soggetti più a rischio (bambini, adolescenti) sui rischi a breve e lungo termine dovuti all uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro utilizzo. E L ORDINE, PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE Accertare e dichiarare l illegittimità dell inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti pur a fronte agli atti di diffida , e , e di cui infra, e conseguentemente ordinare alle stesse Amministrazioni di adottare tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare alla popolazione idonea informazione sui rischi per la salute dei cittadini, a breve e lungo termine, quali descritti nelle più recenti acquisizioni scientifiche, e di cui infra, dovuti all uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro utilizzo, con particolare riferimento alla fascia dei soggetti più a rischio (bambini, adolescenti); Ordinare al Ministro della Salute, e/o al Ministero dell Ambiente, e/o al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell Industria) e/o al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, nel senso e con le modalità esposte in narrativa in relazione alla telefonia mobile, o veriori, e tenendo conto della multiculturalità presente in Italia, di emanare senza ritardo il decreto di cui all art. 12 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", anche al fine di indicare al pubblico le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative ; Ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento sui principali mezzi di comunicazione di massa sia cartacea che elettronica che televisiva, con spese a carico del Ministero della Salute e/o delle altre amministrazioni resistenti - si chiede fissazione di udienza di trattazione con carattere di estrema urgenza. Motivo: ragioni di sanità pubblica nazionale. - si chiede che il T.A.R. Lazio Ecc.mo voglia nominare commissario ad acta con la sentenza abbreviata con cui definirà il giudizio. SINTESI DEL CASO Più di 40 milioni di italiani utilizzano ogni giorno il telefono cellulare, dispositivo tecnologico che emette onde elettromagnetiche ad altissima frequenza. Le Nazioni Unite, per voce dell Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che opera sotto l egida dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel maggio 2011 hanno catalogato le radiazioni a

3 radiofrequenza emesse anche dai telefoni mobili, come possibile cancerogeno per l uomo, sulla base dell aumento del rischio, fino ad un suo raddoppio, di tumori alla testa (maligni al cervello: gliomi; benigni ai nervi cranici: neurinomi acustici) dimostrati in base a studi epidemiologici su larga scala. Di conseguenza è stata diramata una raccomandazione ufficiale all adozione di misure di protezione degli utilizzatori, e l uso di mezzi per tenere distante il telefono dalla testa: "Given the potential consequences for public health of this classification and findings, it is important that additional research be conducted into the long term, heavy use of mobile phones. Pending the availability of such information, it is important to take pragmatic measures to reduce exposure such as hands free devices or texting" 1. Tradotto in italiano: in considerazione delle conseguenze potenziali per la salute pubblica di questa classificazione e conclusioni, è importante condurre ulteriori ricerche in relazione all uso prolungato e massiccio di telefoni mobili. In attesa di tali informazioni, è importante prendere misure pragmatiche per ridurre l esposizione come, ad esempio, usare auricolari o sms. E da notare che, oltre all aumento del rischio di gliomi cerebrali e neurinomi acustici, certificato dalla IARC nel 2011 e suggerito da studi scientifici e governi nazionali già da lungo tempo prima, l uso abituale e prolungato nel tempo dei telefoni mobili è causa dell aumento del rischio di altri tipi di tumore alla testa proprio nelle aree più direttamente interessate dalla esposizione alle radiazioni emesse durante il funzionamento: meningiomi cerebrali, cancri alle ghiandole salivari, in particolare alla parotide e, anche se con minore evidenza statistica, melanomi dell uvea oculare, tumori all epifisi (ghiandola pineale) e alla tiroide. La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n del 12 ottobre 2012, ha confermato in via definitiva una sentenza della Corte d appello di Brescia secondo la quale, con ragionevole probabilità, l uso di 5-6 ore al giorno di cellulare+cordless per 12 anni aveva contribuito a causare ad un dirigente d azienda bresciano l insorgenza di un tumore al nervo trigemino del cervello (quinto nervo cranico). La ricorrente A.P.P.L.E. è l associazione senza scopo di lucro e di promozione ed utilità sociale che ha sostenuto il danneggiato nel vittorioso ricorso nella causa di cui sopra. L interveniente Sig. Innocente Marcolini è il danneggiato, dirigente d azienda bresciano, vittorioso nella causa di cui sopra: il tumore al nervo trigemino del cervello e la successiva rimozione chirurgica hanno comportato su di 1 Doc. 1, Comunicato stampa IARC n.208/11 WHO/IARC.

4 lui un gravissimo danno alla salute ed alla sua vita di relazione, da cui discendono la sordità dall orecchio coinvolto, la parziale paralisi dei muscoli del viso e la necessità di assumere morfina ogni giorno. Enti pubblici statali e regionali di diverse nazioni del mondo avvisano da anni la popolazione dei rischi di sviluppare patologie neoplastiche tramite l uso del telefono cellulare. Nonostante questo quadro evidente, serio e molto preoccupante, i 40 milioni di italiani che utilizzano quotidianamente il cellulare, compresi, si ha ragione di credere, i giudici di codesto Ecc.mo TAR del Lazio, sono tenuti completamente all oscuro di tali rischi (cui continuano pertanto a sottoporsi) dal Ministero della Salute italiano e dagli altri resistenti, che con grave e colpevole inerzia, e nonostante gli annunci in tal senso diramati dalle autorità internazionali, non hanno ancora avviato la indispensabile campagna informativa nazionale né hanno regolamentato l uso di tali apparecchi, neppure nel senso minimo raccomandato dall ONU, né adempiendo agli obblighi previsti dagli artt. 10 e 12 della Legge 36/2001. Il TAR Lazio in virtù ed in applicazione del principio di precauzione è quindi chiamato oggi ad ordinare in via di urgenza ai resistenti l adozione di tale non più rimandabile attività di informazione a fini precauzionali, nell interesse della collettività nazionale, per prevenire la verificazione di un evento di proporzioni potenzialmente catastrofiche a danno della salute pubblica. * * * 1. Sulla giurisdizione e competenza del G.A. Il T.A.R. Lazio ha competenza a conoscere sul presente ricorso ex art. 7 Cod. Proc. Amm., vertendosi di interessi legittimi (dai quali deriva e/o può derivare la lesione di diritti soggettivi) lesi dal mancato esercizio del potere amministrativo da parte di pubbliche amministrazioni ed in particolare dalla mancata emanazione di atti statali da parte del Ministero della Salute, vertice del S.S.N., del Ministero dell Ambiente, del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell Industria), del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. 2. Sul contenuto dell obbligo della P.A. resistente. Fonti normative da cui trarre conferma della gravissima e pericolosa inerzia. Al Ministero della Salute spetta regolamentare a livello normativo centrale la materia della protezione della salute pubblica, ai sensi e per gli effetti dell art. 32 Cost. la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo, della Legge 13 marzo 1958, n. 296, che stabilì in capo al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica e, congiuntamente al Ministero dell Ambiente, degli artt. 1, 4, 10 e 12 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, definita Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, pubblicata in G.U. n. 55 del 7 marzo 2001, più in dettaglio indicati oltre. Dalla medesima legge quadro derivano inoltre obblighi in capo al Ministero dell Industria e al M.I.U.R., anch essi dettagliati qui di seguito. Per l art La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

5 Per l art. 2 Per l art. 3 per l art. 4 b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni: a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; (Funzioni dello Stato) 1. Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di' normative omogenee in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1; b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza; f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli

6 esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio; per l art Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n A tale fine e' autorizzata la spesa di lire milioni annue a decorrere dall'anno Per l art. 12 infine (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione. Inoltre, altri fonti del dovere di precauzione in ambito di campi elettromagnetici discendono dalla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. Recita infatti l articolo 3: Requisiti essenziali 1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi: 2 Art È istituito il Ministero dell'ambiente 2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Art Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente: a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; b) servizio conservazione della natura; c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

7 a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione; Per l articolo 7 Messa in servizio e diritto di collegamento 1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica. Si noti infine che, ai sensi dell articolo 8, denominato libera circolazione degli apparecchi, è previsto che 1. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE a meno che non operino gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5. E siccome l art. 7, sopra visto, considera proprio il caso di nocività per la salute pubblica, ne deriva che gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica, anche in presenza del principio di libera circolazione degli apparecchi. Si annovera infine tra le fonti del dovere di intervento in subiecto caso l art c.c. applicabile anche alle attività della pubblica amministrazione che si svolgono nel campo della pura discrezionalità, posto che queste ultime devono svolgersi nei limiti posti dalla legge e del principio primario del neminem laedere ivi codificato, con sanzione alla medesima P.A. qualora vi sia stato comportamento colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di diritti soggettivi. Conclusivamente, il sistema normativo vigente dal complesso delle sue fonti è chiaro nell imporre alla P.A. di prendere misure concrete per evitare i rischi ed i danni alle persone dall esposizione ai campi elettromagnetici ed in special modo per quanto qui consta, da telefonia mobile. 3. Sulle parti e sul loro interesse ad agire. A.P.P.L.E. come da statuto, art. 6, ha lo scopo di promuovere la tutela della salute e dell integrità degli esseri viventi e dell ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, statici o variabili, generati artificialmente e da tutte le forme di inquinamento chimico, fisico, radioattivo e biologico. Il perseguimento dello scopo sociale avverrà nell ambito di una più generale tutela dell ambiente naturale e della relativa dimensione umana, in modo tale da consentire la possibilità di uno sviluppo sociale, economico e culturale in un ambiente non degradato e non nocivo all uomo 3. La finalità, lo scopo statutario sono pertanto evidenti e chiari e rendono pienamente giustificato e legittimo il ricorso alla presente azione giudiziaria. 3 Cfr. doc. 2.

8 In questa direzione si è sempre mossa la ricorrente, fin dal lontano 2001, come si evince dalla documentazione esemplificativa prodotta 4. Il Prof. Levis, vice presidente di A.P.P.L.E., già Ordinario di Mutagenesi Ambientale all Università di Padova, è stato parte del collegio di consulenti del Sig. Marcolini nella causa conclusasi con la citata sentenza della S.C., la prima al mondo definitiva a sancire la causalità tra uso del cellulare e insorgenza di tumore. Il Sig. Marcolini in questa sede sostiene l azione della ricorrente, aderendo alle conclusioni della medesima. Il Marcolini ha ottenuto dalla S.C. quanto richiesto, ovverosia il riconoscimento della malattia professionale a carico dell INAIL, ma nell ottica altruistica di tutela della salute pubblica, desidera che il Ministero della Salute e gli altri resistenti comunichino l esistenza di quei rischi che su di lui si sono materializzati in un devastante danno all integrità psico-fisica, ed istruiscano la popolazione sulle modalità da seguire per evitare le medesime conseguenze. Come anticipato sopra, il Marcolini a causa del tumore al nervo trigemino del cervello e la successiva rimozione chirurgica ha riportato sconvolgimento totale della salute e della vita di relazione, tra cui la sordità dall orecchio coinvolto, parziale paralisi dei muscoli del viso e la necessità di assumere morfina ogni giorno: conseguenze cui, potenzialmente, qualunque utilizzatore di telefono cellulare è esposto nell attualità. Inoltre, egli desidera che la popolazione generale venga istruita sui rischi ai fini di una migliore protezione ambientale anche dell ambiente nel quale egli medesimo si trova immerso quotidianamente. La ricorrente e l interveniente rappresentano pertanto oggi, in campo nazionale, due attori di riferimento di primissimo livello tra coloro che predicano la massima precauzione nell utilizzo di apparecchiature che emettono campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM) e segnatamente i telefoni mobili, cellulari e cordless. 4. Meccanismo dell interazione dei campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari e cordless sui tessuti umani e la plausibilità oncogena. Un telefono cellulare può produrre effetti oncogeni sui tessuti del cervello (e non solo) 5 per l esposizione ed il conseguente assorbimento di onde elettromagnetiche ad altissima frequenza, concentrate ed irradiantisi principalmente dall area ove è ubicata l antenna dell apparecchio, come raffigurato nell immagine che segue 6. 4 Cfr. ad es. docc. 3, esemplificativi dell attività svolta congiuntamente con l Assessorato all ambiente del Comune di Padova e con l ufficio Informambiente del medesimo Comune. 5 Per il dettaglio scientifico si rimanda alla perizia del Prof. Angelo Gino Levis, prodotta al doc. 4 Cap.3: plausibilita biologica dell azione oncogena dei telefoni mobili. 6 L immagine molto esplicativa è tratta da

9 Un telefono cellulare è infatti una radio ricetrasmittente, dotata di antenna, che comunica con altri apparecchi simili sfruttando una rete definita appunto cellulare. Il nome deriva dalle "celle" esagonali, ovvero dalle unità in cui è suddiviso il territorio nazionale ed internazionale all'interno delle quali il radiotelefono è collegato a una particolare stazione radio trasmettitrice (le antenne radio-base che si trovano, perlopiù, sui tetti degli edifici, su torri e ciminiere, o su appositi piloni metallici). Quando un telefono cellulare attraversa la rete di celle perché l utente si sposta, ad esempio camminando, oppure viaggiando in auto od in treno, la telefonata viene automaticamente trasferita da una cella all'altra (c.d. handoff) grazie a un sistema di controllo computerizzato che fa prendere in carico lo specifico telefono dalla specifica cella, in continuo. Il telefono cellulare veicola le comunicazioni telefoniche, gli SMS e qualunque altro dato collegato alle applicazioni disponibili, generando onde elettromagnetiche, che consistono a loro volta di tanti piccolissimi pacchetti di energia, chiamati fotoni. Le onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari sono onde radio ad altissima frequenza (la frequenza è il numero di oscillazioni o vibrazioni che l onda compie ogni secondo: 1 Hz, un oscillazione al secondo). In particolare esse si situano tra gli 800 ed i 2250 MHz. Tutto intorno all apparecchio si crea come conseguenza un campo elettromagnetico costituito da onde di energia ad altissima frequenza, emesso dal telefono in trasmissione, e questo campo elettromagnetico si irradia all interno della calotta cranica dell utilizzatore con cessione di energia e provocando interazioni, effetti biologici ed effetti sanitari. Va ancora tenuto in debita considerazione che diversi fattori esterni all apparecchio influiscono sulla quantità di energia che il telefono cellulare emette per inviare una stessa comunicazione alla antenna radio base con la quale è collegato: tra di essi, posizione all aperto o al chiuso di un edificio, posizione all aperto o all interno di un mezzo di trasporto metallico come un autoveicolo, un treno od un aereo fermo sulla pista, distanza dalla antenna radio base, posizione statica o in movimento. Telefonate effettuate in movimento, all interno di mezzi di trasporto con struttura metallica, che costituiscono ostacoli fisici al passaggio delle onde, ad esempio, fanno incrementare la potenza generata dall apparecchio per raggiungere l antenna radio base, di un numero di volte altissimo. Va inoltre opportunamente rimarcato che l assorbimento di quantità di energia da parte del corpo umano è tempo-dipendente: maggiore la durata di esposizione al campo elettromagnetico (la durata della singola telefonata), maggiori gli effetti biologici. Lo stesso dicasi per il tempo totale di esposizione (la sommatoria della durata di tutte le telefonate fatte o ricevute): ad esempio, il rischio di incidenza di neurinomi acustici nel lato della testa ove si è utilizzato il cellulare è più che raddoppiato negli utilizzatori di cellulari da circa 10 anni, con un tempo di esposizione giornaliero che vada da 16 a 32 minuti/giorno per un totale di ore complessive. L assorbimento dell energia da parte dei tessuti molli del corpo umano, segnatamente del cervello, è poi inversamente proporzionale all età ed ha effetti più pesanti su bambini e minori, come si osserva dai due grafici sottostanti 7 (sinistra: bambino di 5 anni: centro bambino di 10 anni; destra: uomo adulto). 7 Gandhi et al., IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, (10):

10

11 Uno studio pubblicato su una delle più autorevoli e prestigiose riviste scientifiche, il Journal of the American Medical Association 8 (Jama), ha dimostrato come l'esposizione al campo elettromagnetico creato dal cellulare modifichi il metabolismo del glucosio nel cervello, a causa della alterata permeabilità della membrana emato-encefalica. L immagine che segue 9 tratta da una risonanza magnetica sull encefalo, è dimostrativa di quanto appena affermato, ovverosia della alterazione del metabolismo del glucosico quando il cellulare è accesso in posizione di utilizzo classico (immagine di sinistra) rispetto a quando è spento nella medesima posizione (immagine di destra). Come anticipato, la IARC nel 2011 ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibilmente cancerogeni per l uomo, inserendoli nel Gruppo 2B, a causa di un aumentato rischio di glioma, un tipo di tumore maligno del cervello associato all uso di telefoni wireless. Si comprenderà quindi che l esposizione del corpo umano ai campi elettromagnetici ad altissima frequenza creati dai telefoni cellulari, vista la certa creazione di effetti biologici, e considerata la potenziale carcinogenicità, per quanto si è detto e per quanto si dirà oltre, debba essere regolamentata ed attentamente valutata dalle autorità che hanno il compito istituzionale di proteggere la salute degli utenti. Per le stesse ragioni, gli utilizzatori devono essere messi al corrente del meccanismo di funzionamento degli apparecchi ricetrasmittenti in uso e dei rischi che essi corrono impiegandoli. 8 Cfr. a cura Nora Volkov, direttrice del National Institute on Drug Abuse. 9 Cfr. pag. 31.

12 5. Sulla questione di sanità pubblica di massima rilevanza. Pertinenza e nesso di causa diretto tra (omissione della) campagna di avvertenza e aumento del rischio di sviluppare tumori al cervello. Quella in trattazione nel presente procedimento è chiaramente una questione di sanità pubblica di massima rilevanza. In Italia nessun altro prodotto né auto, né sigarette, né droghe, né armi, salva prova contraria del Ministero della Salute e degli altri resistenti - è diffuso ed utilizzato quanto i telefoni cellulari, ma non basta: essi sono peraltro secondi in assoluto solo all'aria e all'acqua in termini di fruizione da parte del genere umano. Eppure i telefoni cellulari, a differenza degli altri prodotti di uso di massa, che sono specificamente e dettagliatamente regolamentati (si pensi all età minima per guidare un auto, al rilascio del porto d armi, alla repressione sull uso di sostanze stupefacenti, e in modo ancora più analogo con l ambito odierno, alle avvertenze sui danni da fumo) nel nostro paese non sono in alcun modo normati. Un utilizzatore medio di cellulare, in Italia, accumula da 80 a 180 ore di uso in un anno. Il dato sale a 360 ore per chi utilizzi il telefono mobile 60 minuti al giorno (sono sufficienti 5 telefonate da poco più di 10 minuti per raggiungere tale livello). Chi utilizzi il cellulare con tale frequenza accumula una frazione consistente del totale ore idoneo, secondo la IARC (ONU), a incrementare il rischio tumore: il raggiungimento di un uso complessivo di 1640 ore di cellulare aumenta infatti del 40% il rischio di sviluppare un glioma (cancro del cervello) 10. E così, per fare un esempio, chiunque utilizzi il telefono mobile 60 minuti al giorno, in un solo anno di utilizzo pericoloso - causato a sua volta dal ritardo nell adozione di una campagna di informazione al pubblico - subisce irreversibilmente il 22 % (quasi un quarto) della totale possibilità di sviluppare un cancro al cervello: il tutto in modo non cosciente per l utilizzatore a causa della mancata informazione da parte di chi ne ha istituzionalmente il compito. Il discorso testè effettuato è ancora maggiormente rilevante per coloro i quali utilizzino il cellulare in modo più massiccio. Il dato non può che allarmare, e si pensi ora alle fasce giovani della popolazione, quelle che la dottrina scientifica conviene nel ritenere ancora più in pericolo su una base di rischio generalizzato. Già in uno studio del 2007, svolto su più di 2000 bambini e giovani di scuole elementari, medie e superiori 11 un quarto della popolazione intervistata usava il cellulare un ora al giorno. Un altro quarto utilizzava il cellulare due, o più di due ore, ogni giorno. 10 Come detto sopra, poi, il rischio di incidenza di un altro tipo di tumore, i neurinomi acustici ipsilaterali, è più che raddoppiato negli utilizzatori di cellulari con un tempo di esposizione giornaliero che va da 16 a 32 minuti/giorno per un totale di ore complessive. 11 Minori e Telefonia Mobile. Indagine conoscitiva sull uso del cellulare da parte dei bambini e dei ragazzi, a cura di Marradi et al., Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia, Università degli Studi di Firenze, su

13 Il dato è ancora più allarmante considerando per l appunto che si tratta proprio della fascia di popolazione ritenuta più delicata da IARC (ONU) e dallo stesso contraddittorio Ministero della Salute, e cioè bambini e adolescenti, maggiormente a rischio in quanto la penetrazione delle onde elettromagnetiche come dimostra lo studio di Gandhi sopra riportato - è facilitata dal non completo sviluppo delle ossa craniche e della corteccia cerebrale, sviluppo che si completa verso i anni per cui danni considerevoli - non solo cancri tumori e malattie neurodegenerative - possono essere procurati anche sulle capacità cognitive e di relazione. Questa fascia ha un utilizzo intensissimo dei sistemi cellulari sin da età giovanissime: il medesimo studio chiarisce che L età a cui si è avuto il primo cellulare si sta abbassando in modo evidente. Alcuni hanno addirittura ricevuto il primo cellulare a 4 anni. Se in media il primo telefonino è stato acquistato intorno ai anni, per i ragazzi delle scuole elementari l età si abbassa a 9 anni, 10 anni per le medie inferiori, 11 anni circa per il biennio delle superiori, fino ai 12 anni dei ragazzi più grandi. Devono essere inoltre debitamente prese in considerazione anche le modalità - spesso scorrette - di utilizzo che possono influenzare il sonno, le capacità cognitive e di apprendimento e la fertilità: utilizzo notturno per chiamate, SMS, download di musica dalla rete, posizionamento del telefono acceso accanto alla testa sotto il cuscino o sul comodino, telefono acceso in tasca per molte ore al giorno, in particolare costantemente in orario scolastico, uso intenso nei mezzi in movimento ove il segnale è più debole e la potenza dell apparecchio conseguentemente aumenta esponenzialmente per connettersi alla torre cellulare più vicina: (autobus, auto, metro, treno). Per quanto riguarda gli utenti più giovani ed i più piccoli va inoltre ricordato che le recenti disposizioni per i programmi digitali scolastici (wi-fi a scuola, utilizzo di tablets, ecc.) stanno incrementando ulteriormente l esposizione alla radiofrequenza. Come del resto, anche l abbandono della linea telefonica fissa nelle abitazioni, l utilizzo di router wi-fi anche laddove esiste la possibilità di linee veloci cablate, l uso domestico ove vi sia linea telefonica fissa, di cordless.

14 E da sottolineare come i produttori di cellulari all interno delle confezioni degli apparecchi, semi-nascosti nelle numerose pagine dei libretti sull utilizzo, diano alcune blande, confuse, contraddittorie e notoriamente ignorate dai consumatori, indicazioni in relazione ciò varia da modello a modello, da produttore a produttore, e da anno di produzione del telefono - a distanza dal corpo, uso di auricolare e vivavoce, numero delle chiamate, segnale di copertura, uso nei mezzi in movimento 12. L intervento delle autorità preposte è pertanto importante per garantire efficace ed uniforme conoscenza pubblica di concreti rischi, ed è necessaria per contrastare la forte pressione delle campagne pubblicitarie degli operatori telefonici dirette a conquistare il pubblico più giovane, campagne sulle quali è intervenuto ad es. il Parlamento Europeo (cfr. ad es. Risoluzione 2 aprile 2009) denunciando appunto la conduzione di campagne di marketing particolarmente aggressive da parte di taluni operatori telefonici in occasione ad es. delle festività di fine anno e di altre occasioni speciali, oltre alla vendita di telefoni cellulari destinati esclusivamente ai bambini o le offerte "minuti gratuiti" mirate per gli adolescenti nonché per la popolazione generale. Restando sul fronte delle campagne pubblicitarie, debitamente considerate nelle conclusioni da parte ricorrente, si segnalano di seguito, a puro scopo esemplificativo, alcuni esempi di campagne pubblicitarie svolte recentemente nel nostro paese, che propagandano telefonate illimitate o abbonamenti senza limiti. 6. Sulla rilevanza dell omissione rispetto alle evidenze disponibili. L amministrazione centrale della Salute, nonché dell Ambiente, dello Sviluppo Economico e del MIUR sta colpevolmente lasciando ignari, in quanto privi di informazioni per la tutela della loro salute, decine di milioni di nostri concittadini. 12 Cfr. ad es. Blackberry, o Iphone:

15 Questa colpevolissima inerzia è gravemente omissiva rispetto alle evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura: - giudiziaria nazionale - scientifica - istituzionale internazionale - istituzionale di altre nazioni e/o pubbliche amministrazioni di altre nazioni Ai sensi dell art. 64 Cod. Amm. parte ricorrente adempie all onere di fornire gli elementi di prova riguardanti i fatti posti a fondamento della sua domanda, producendo la documentazione rilevante per ciascuno degli ambiti di cui sopra. Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura giudiziaria nazionale Come si anticipava supra, la Corte d Appello di Brescia, sez. Lavoro, nel 2009 (doc. 5) prima nel mondo, riformò una sentenza del Tribunale di Brescia e, in un contenzioso per malattia professionale intentata contro l INAIL dall interveniente, Sig. Marcolini, dirigente d azienda, dichiarò fondato il nesso tra esposizione a cellulari e cordless e tumore alla testa (neurinoma del nervo cranico trigemino): Marcolini v. Inail, dicembre 2009, affermando che un ruolo almeno concausale, delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia che ha patito il Sig. Marcolini è probabile (probabilità qualificata). Per giungere a quella conclusione i magistrati bresciani si basarono su una consulenza tecnica d ufficio disposta nel corso della causa, che prese in considerazione gli studi scientifici disponibili. La Corte di Appello riconobbe sì che l analisi della letteratura non porta a un giudizio esaustivo ma proseguì affermando che con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, è documentato dopo esposizione per anni (>10) a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari. Sentenza, come si è detto, ora pienamente confermata in Cassazione nell anno 2012 (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 3-12 ottobre 2012, n , doc. 6) sul duplice rilievo che INAIL non ha né allegato, né tantomeno provato, dove e perché eventualmente avrebbero errato la Corte di Appello ed il consulente tecnico d ufficio nel ritenere provato il nesso di causa, e perché gli studi possibilisti del nesso causale, anziché essere finanziati dalle industrie dei produttori (come quelli negazionisti ), erano indipendenti, dunque ancorché se il passaggio è espresso implicitamente più meritevoli dei secondi in quanto non di parte interessata. Secondo la Suprema Corte infatti l'ulteriore rilievo circa la maggiore attendibilità proprio di tali studi, stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni accolte. Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura scientifica Sul punto è necessario rifarsi alla ampia e completa perizia del Prof. Gino Levis in atti (doc.4), citandone qui le conclusioni contenute alle pagine 238 e seguenti ove, tramite riferimenti ai capitoli specifici in cui sono trattati i diversi sotto-argomenti, e ovviamente con riferimento alle citazioni bibliografiche e scientifiche utilizzate, si conclude in questo senso:

16 I risultati dimostrano che protocolli in cieco, privi di errori metodologici, bias e condizionamenti finanziari come quelli di Hardell ed altri 13 evidenziano un rapporto causa-effetto tra l'uso prolungato dei telefoni mobili (TM: cellulari e cordless) o una lunga latenza (>10 anni) e l aumento statisticamente significativo di vari tipi di tumori ipsilaterali alla testa nelle zone più intensamente irradiate durante l uso dei TM: gliomi cerebrali e loro sottotipi particolarmente invasivi come astrocitomi, oligodendrogliomi, glioblastomi, e altri; meningiomi cerebrali; neurinomi acustici; tumori alle ghiandole salivari, in particolare alla parotide (v. Cap. 2 e 7). Altri Autori hanno evidenziato, seppure con minore significatività statistica, la relazione cauale tra uso abituale e prolungato nel tempo di telefoni cellulari e vari tipi di tumori in altre zone della testa, anche queste abitualmente irradiate durante l uso dei cellulari: melanomi uveali dell occhio e tumori all epifisi (ghiandola pineale) e alla tiroide (v. Cap. 12). Studi, quelli sopra indicati, che sono supportati da una varietà di meccanismi d azione che confermano la plausibilità biologica della azione cancerogenetica delle radiazioni a radiofrequenza emesse dai TM. I meccanismi di cui sopra sono, in breve, i seguenti (v. Cap. 3): alterazioni genetiche (danni al DNA, aberrazioni cromosomiche, micronuclei, scambi tra cromatidi fratelli, mutazioni geniche puntiformi) in cellule irradiate in vitro (comprese cellule germinali e cerebrali), in animali esposti in laboratorio 80, 81 e nell ambiente naturale 82, e in utilizzatori di TM; induzione di sintesi ripartiva del DNA, alterazioni della trascrizione del DNA, modificazione di proteine funzionali ed enzimatiche, attivazione di oncogeni e altri effetti epigenetici; alterazione della permeabilità delle membrane cellulari e della barriera emato-encefalica con conseguenti danni ai neuroni cerebrali; induzione di proteine da schock termico che provocano stress sulle cellule in vitro e in vivo; inibizione dell apoptosi (morte cellulare programmata), il che facilita il prevalere della crescita di cellule trasformate in senso tumorale; riduzione della sintesi di melatonina e attivazione della reazione di Fenton, che provocano un aumento della concentrazione di radicali liberi e di perossidi capaci di danneggiare il DNA ; alterazione del metabolismo del Calcio che svolge importanti funzioni di regolazione a livello cellulare; alterazione della funzionalità, del numero e della forma degli spermi in utilizzatori di TM che tengono il cellulare nella tasca dei pantaloni durante le telefonate;. Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura istituzionale internazionale Nel 2011, come si è visto, avviene un fatto molto significativo a livello internazionale, la IARC (agenzia dell O.M.S., parte dell ONU cui l Italia afferisce) muta la propria posizione: dopo aver esaminato e valutato la letteratura scientifica disponibile, un gruppo di lavoro classifica infatti i campi elettromagnetici a radiofrequenza 13 Il Prof. Levis apre il capitolo sulle conclusioni fornendo i criteri utilizzati per l analisi della letteratura scientifica disponibile, criteri necessari per garantire una valutazione imparziale dell affidabilità di ogni studio. Di ciascuno studio sono così stati identificati i seguenti elementi: a) il numero di soggetti selezionati (casi e controlli) e la percentuale della loro partecipazione allo studio; b) la percentuale di soggetti effettivamente esposti, la frequenza, il tempo di latenza e la durata d uso del telefono mobile; c) l'inclusione tra gli esposti di tutti gli utenti di telefoni mobili, inclusi gli utilizzatori di cordless; d) la lateralità della localizzazione del tumore alla testa rispetto alla lateralità d'uso abituale dei telefoni mobili; e) la distribuzione dei valori di rischio relativo superiori ed inferiori ad 1, la loro significatività statistica e la probabilità che tale distribuzione sia dovuta o meno al caso; f) la completezza e la citazione corretta dei dati inclusi nelle metaanalisi; g) la natura pubblica o privata dei finanziamenti ottenuti (v. Cap. 1).

17 come possibilmente cancerogeni per l uomo, inserendoli nel Gruppo 2B, a causa di un aumentato rischio di glioma, un tipo di tumore maligno del cervello associato all uso di telefoni wireless (doc. 1). E così la IARC, in attesa di studi più definitivi, raccomanda di prendere misure pragmatiche per ridurre l esposizione, come vivavoce o sms. Aggiunge ancora la IARC 14 : The studies to date do not permit to rule out a relationship between mobile phone use and risk of brain cancer although the evidence is limited (see below). Avoiding frequent use of mobile phones, particularly in children, or using hands-free sets can reduce exposure while waiting for future research to provide a more definitive answer on the possible carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. Ovverosia, tradotto in italiano: gli studi ad oggi non permettono di escludere una relazione tra uso del telefono mobile e rischio di cancro al cervello, nonostante le prove siano limitate (vedi oltre). Evitare l uso di telefoni cellulari, particolarmente nei bambini, o usare sistemi auricolari può ridurre l esposizione mentre si attende che le prossime ricerche forniscano una risposta definitiva sulla possibile carcinogenicità delle radiofrequenze da campo elettromagnetico. E evidente lo si rimarca - che i destinatari della raccomandazione siano gli Stati che afferiscono all ONU 15. Numerosi, aggiuntivamente, sono i rapporti e le risoluzioni ad indirizzo fortemente cautelativo da parte de: 1) Parlamento Europeo: Risoluzione 4 settembre 2008: P6_TA0410/2008; Relazione 19 dicembre 2008: 2011 (INI); Risoluzione 2 aprile 2009: P6_TA 0216 (2009); Dichiarazione 21 aprile 2009: 0047/2009; 2) Consiglio d Europa: Rapporto Huss 6 maggio 2011: doc.1268; Risoluzione 27 maggio 2011 N.1815; 3) Agenzia Europea per l Ambiente (EEA): Valutazione delle evidenze (J.Mc Glade, Executive); presentazione 11/10/2008 (D.Gee, Project Manager); Valutazione delle Evidenze Marzo 2008 (J.Mc Glade, Executive); Lezione sulle Precauzioni 2008 (D.Gee, Project manager su Pathophysiology, 16: , ; Lezione sulle Precauzioni 1/2013 (D.Gee, M.Carlberg, L.Hardell 17 )

18 La Raccomandazione 519/99/CE del Consiglio dell Unione Europea relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz all articolo 4 prevede che gli Stati membri, allo scopo di migliorare la comprensione dei rischi e la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, forniscano nei modi appropriati informazioni alla popolazione sulle conseguenze per la salute e sui provvedimenti adottati per ovviare ad esse. 6 bis. Il caso del D.M. Poste e Telecomunicazioni n. 71 del 5 gennaio 1995, modificato dal D.M. n. 485 del 20 giugno 1995, che prevedeva formalmente linee guida per l uso cautelativo dei telefoni cellulari TACS con la raccomandazione di una distanza minima di centimetri 20 dal corpo durante l uso. Si può ben dire che alla P.A., seppure in tempo remoto, fosse ben chiaro il concetto di rischio da esposizione a telefono cellulare e dovere di informazione dell utenza. In questo senso, certamente solleciterà l attenzione degli Ecc.mi Consiglieri il fatto che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni italiano con D.M. n. 71 del 5 gennaio 1995, come modificato dal D.M. n. 485 del 20 giugno 1995 (in G.U , Serie generale n. 258) dispose, in riferimento al sistema telefonico radiomobile analogico allora esistente (TACS) che il manuale d uso delle apparecchiature telefoniche contenesse un chiarissimo avviso cautelativo: il D.M. in esame infatti, in funzione della sicurezza personale degli utenti raccomanda che nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 cm dall antenna durante il funzionamento dell apparato. Lo si ribadisce, con grassetti aggiunti: nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 cm dall antenna durante il funzionamento dell apparato. Orbene, a prescindere dall effettiva implementazione o meno di quella raccomandazione ai tempi di utilizzo dei cellulari TACS, resta il fatto che si trattò di una chiara, incontrovertibile prova della consapevolezza da parte del Ministero P.T. dei rischi per la salute insiti in un utilizzo non corretto (cioè a meno di 20 centimetri dal corpo) dell apparecchio e pertanto di una necessità di portare a conoscenza quei rischi agli utenti. Come noto alla tecnologia TACS si è sostituita quella GSM e poi quella UMTS, ciò però ha lasciato del tutto inalterata la produzione da parte degli apparecchi radiomobili dei campi elettromagnetici di cui si è più volte discusso supra, e allora risulta pertanto provato per tabulas, da un decreto, una volta di più, che la P.A. si è resa inerte dal 1995 in poi nella comunicazione dei rischi e delle soluzioni ad essi, e continua ad esserlo, non imponendo ora come allora ai produttori di indicare nei manuali d uso analoghe regole cautelative. Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura istituzionale di altre nazioni e/o pubbliche amministrazioni di altre nazioni Le discussioni scientifiche sulla potenziale nocività dei telefoni cellulari ed il principio di precauzione hanno già determinato diverse autorità governative statuali e regionali a regolare l informazione ai consumatori. L Italia, in questo senso, è gravemente in ritardo. Alcuni esempi:

19 Francia, numerose campagne di informazione a finalità precauzionale, e dal 2010: obbligo di indicare su tutte le pubblicità di telefoni cellulari la potenza dell apparecchio (LOI n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, art ). U.S.A., città e contea di San Francisco, anno 2010 e conferma nel mese di settembre 2011: viene realizzato un pieghevole per informare i consumatori sul potenziale pericolo derivante dai campi elettromagnetici causati dagli apparecchi di telefonia mobile, ispirato alla precauzione ed alla prevenzione. Russia, anno 2011: il Comitato nazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti ha espresso la propria preoccupazione per la pubblicizzazione di telefoni cellulari a bambini ed adolescenti, e ha dichiarato di ritenere che il rischio derivante ai bambini dai telefoni cellulari non sia di molto più basso di quello causato dal tabacco o dall alcol 19. Israele, anno 2012: il Parlamento approva in prima seduta (ne sono necessarie altre due) il testo di legge che impone ai costruttori di telefoni cellulari di pubblicare la seguente avvertenza: "Warning - the Health Ministry cautions that heavy use and carrying the device next to the body may increase the risk of cancer, especially among children.". E cioè, tradotto in italiano: Attenzione il Ministro della Salute avverte che l uso massiccio e il portare il cellulare vicino al corpo può incrementare il rischio di cancro, specialmente tra i bambini 20. Di seguito si forniscono all Ecc.mo Collegio del TAR adito alcuni semplici esempi grafici delle tante campagne attivate nel mondo da governi, enti pubblici ed ordini professionali negli ultimi anni, senza alcuna pretesa di esaustività e con ampia riserva di provare, se ritenuto necessario e se contestato dai resistenti, oltre. 18 Article 184 Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l'article 183 de la présente loi Una rassegna importante di questi ed altri esempi, di cui si fornisce comunque oltre documentazione, è ritrovabile su

20 Appelli dell Ordine dei Medici Vienna, iniziati nel 2002 e che proseguono nell attualità (quello qui raffigurato: anno 2009) Cfr.

21 Appelli dell Ordine dei Medici Vienna, iniziati nel 2002 e che proseguono nell attualità (quello qui raffigurato: anno 2012) Cfr.

22 Appello di Friburgo, 2002, sottoscritto da più di mille medici di diverse nazioni e tradotto sin dall origine in numerose lingue, incluso l italiano.

23 Pubblicazione del Comitato nazionale russo sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, 2011, citato supra.

24 Ministero Salute Francia 2007; il pieghevole della campagna 2012 può essere consultato qui

25 Pieghevole realizzato dalla città di San Francisco, California, U.S.A., 2011, citato supra

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