Contro in persona del legale rappresentante p.t., dott. r Lgià difesa dagli avv.ti

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Seni. ~. TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA -Sezione Lavoro- e Il Tribunale in persona del Giudice, doti Maurizio Alzetta, ha pronunciato all udienza 22/3//i del giorno 28 febbraio 2013 mediante lettura del dispositivo la seguente 4Lj ~/~ ; SENTENZA Nella causa iscritta al RGL 854/2010 promossa da: rappresentato e difeso dall avv. del Foro di Novara, con domidllo eletto presso il primo in giusta delega a margine del ricorso rep~r /n. R..x. n., al dvicofl li Oqq.tta - Parte attrice fla ~ Contro in persona del legale rappresentante p.t., dott. r Lgià difesa dagli avv.ti quindi rappresentata e difesa dagli avv.i - ed f dei Foro di Milano e dall aw. -. presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in., giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio - Parte convenuta In punto a: indennità meritocratica e corrispettivo patto di non concorrenza relativi a rapporto di agenzia. Svolgimento del processo e conclusioni Con ricorso depositato il 7 settembre 2010 adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro evocando in giudizio. per chiedere, nel merito, di dichiarare il diritto dell esponente a percepire la somma, pari ad ,00 quale corrispettivo per il p&fto di non concorrenza stipulato dalle parti nei contratti di agenzia del 6 ottobre 2006 e del 4 marzo 2009, non ancora erogato dalla convenuta ed a percepire la somma di ,64, qualej~~nnitàdlfi~~ rapporto, ai sensi dell art coi dv. o, in subordine, a percepire la somma di T&!~,87, quale corrispettivo per l indennità di clientela ed il FIRR; chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra indicate con rivalutazione monetaria ed Interessi legali su ogni somma comunque liquidata a favore dell esponente; il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite. A sostegno della domanda il ricorrente esponeva di aver svolto l attività di mediatore creditizio per J - jartire dal novembre 2002 e di essere agente iscritto all albo agenti dall ottobre 2006; cii aver stipulato, dal , un contratto di agenzia plurimandatario a tempo indetem,inato l attività di promozione i ~, i/i «li, 7

2 e raccolta delle proposte contrattuali finalizzate alla conclusione di contratti di finanziamento (doc. 1), con la previsione di prowigioni in ragione dell l% sul capitale lordo mutuato (per finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento) e dello 0,5% (poi ridotto allo O,25%) su somme erogate alla clientela (finanziamenti fiduciari non garantiti); di aver sottoscritto la clausola di cui all art. 11, che prevede il patto di non concorrenza per il periodo di un anno; di aver convenuto il con Italcredi la modifica del contratto di agenzia (doc. 2), nel quale era inserito un nuovo comma secondo neil art. 11, a modifica del patto di non concorrenza; di aver stipulato il un contratto di agenzia plurimandatario a tempo indeterminato l attività di promozione e raccolta delle proposte contrattuali finalizzate alla conclusione di contratti di finanziamento (doc. 3), con la previsione di provvigioni in ragione dell l% sul capitale lordo mutuato (per finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione dl pagamento) e dello 0,10% su somme erogate alla clientela (finanziamenti fiduciari non garantiti) e dello O,025% su somme erogate alla clientela (finanziamenti mutui ipotecari); di aver sottoscritto la clausola di cui all art. 11, che prevede il patto di non concorrenza per il periodo di un anno; di aver convenuto il 1 maggio 2009 con Italcredi la modifica del contratto di agenzia (doc. 4), nel quale era inserito un nuovo comma secondo nell art. 11, a modifica del patto di non concorrenza; di aver ricevuto la disdetta del contratto in data (doc. 5) e di aver continuato a svolgere attività lavorativa sino al 29 dicembre 2009; di aver sviluppato notevolmente la clientela (procurando nuovi clienti e consolidando gli affari con quelli già esistenti) ed il volume degli affari (tanto da farne ancora godere gli effetti alla preponente); di non aver ancora ricevuto parte delle somme relative al patto di non concorrenza concordato con riferimento ai suddetti contratti, nè lqndennità di fine rapporto (ex art cod. civ.), oltre alle altre competenze a lui spettanti e di vantare, in base ai conteggi esposti, le somme richieste di cui al petitum. Costituendosi in giudizio : contestava il fondamento delle pretese di parte ricorrente e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di lite. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con l assunzione di diversi testi e, all udienza del 28 febbraio 2013, previo deposito di note autorizzate, era discussa e decisa come da separato dispositivo, riprodotto in calce. Motivi della decisione Il sig. ha agito per ottenere il pagamento della somma di ,00 a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, sul presupposto della mancata erogazione, da parte della società convenuta, delle somme stabilite a tale titolo. ha resistito in giudizio contestando la debenza sul presupposto di aver erogato a tale titolo al ricorrente, già in corso di mandato, le somme convenute per l importo complessivo di ,00 (cfr. dx. 6). La Difesa ha evidenziato che il compenso è stato erogato previo frazionamento in importi corrisposti con cadenza mensile e fatturati in uno alle prowìgioni e &o~n base alré ~Ì?idicaziàhi dettagliate nelle quali, comunque, era sempre presente la distinzione tra 2

3 i compeflsi rowigionaliela voce in esame, pur ammettendo che, per il periodo iniziale e sino al marzo del 2008, il c~pgj~pettwo p&jjyatto di non concorrenza era sussuntqnella voce nmborso spese ~ nonostante l assenza di previsioni contr~iuair contemplanti tale voce di credito. In punto di fatto, occorre notare che i testi hanno concordemente confermato tale modus operandi ed hanno quindi dichiarato che, ~g~to ayoc L rimborso spese erano nconosciuti, in un primo periodo, importi corrispondenti alle frazioni mensili del corrispettivo del patto di flqfl concorrenza convenuto anche con l agente. In base alle dichiarazioni dei testi, alla ripetitività degli importi ed all assenza di ogni riferimenio nel contratto sottoscritto dall agente (nelle diverse versioni prodotte) al diritto ad un rimborso spese, pare verosimile e credibile che gli importi sussunti nelia voce in questione debban6thìti~5ùtàtsfa rethuneìaziànéthel ~fiàttà d( nqn concorrenza. Occorre notare, tuttavia, che nell anno 2009 il patto di non concorrenza (cfr. doc. 5) prevedeva l erogazione a tale titolo della somma dl ,00 euro, risultano corrisposti al ricorrente solo ,00 euro a tale titolo e che, pertanto, a. - sono ancora dovuti per tale titolo 4.000,00 euro. La seconda domanda azionata dal sig. ha ad oggetto la richiesta di condanna della parte resistente a corrispondere l indennità di cui all art cod. civ. Giova premettere che, per un verso, la documentazione offerta in produzione (cfr. docc. 11) dalla Difesa attorea è certamente tardiva, in quanto non autorizzata e successiva al decorso delle preclusioni. Attraverso tale operazione si tenta una sostanziale mutatio Iibe/14 nel senso di accreditare il recupero delle pretese differenze dellindennità meritocratica anticipandone gli effetti all anno 2002, quanto _collaborava quale mediatore creditizio e non ancora quale agente con la società convenuta. La domanda è invece da circoscriversi agli anni , perché solo a partire da quell epoca il ricorrente ha acquisito la qualifica di agente dl commercio. Come noto, la disposizione dell art cod. civ. stabilisce che (..) All atto della cessazione del rapporto, i~pjpponente / è / tenuto a corrispondere IPagente unindennità se ncotrono le seguenti condizioni l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente ovvero abbia senslbilrnenti WilffpØÉto gli affari con i dienti. esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali dienti, il pagamento di tale indennita sia equo, tenuto conto di tutte fe circostanze del caso, in part colare delle provvigioni che l agente pero e e che nsultano dagli afì~n con tali client? Le ~ondizidìii ridiìes~e dalla disposizione di legge in parola debbono ricorrere nvit ~ di sostanziali vantaggi per la preponente in relazione agli affari conclusi con tali clienti) ed in ~a~o all agente (che agisce in giudizio per ottenere l erogàzione dewindenriifàiri questione) incombe l onere di allegazione e prova dei presupposti di fatto da cuiconsegue il diritto a percepire il trattamento di cui all art 1751 cod

4 civ. La Difesa di parte ricorrente, nella parte narrativa del ricorso (ed anche in quella relativa alle istanze istruttorie ed ai capitoli di prova per testi indicati), si è limitata a dedurre che il nel periodo compreso dal 2006 al 2009 ha sicuramente procurato nuovi clienti ed ha sviluppato affari con quelli già esistenti (p. 9), ripetendo, sostanzialmente, la formula indicata nella disposizione normativa, senza fornire alcuna indicazione idonea ad identificare i nominativi dei nuovi clienti acquisiti e degli affari sviluppati, da parte dell agente, nel periodo in esame. Come risulta evidente dalle indicazioni del ricorso, già sul piano delle allegazioni, sussiste una carenza tale da mettere in dubbio la ricorrenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dellindennità meritocratica. Il mero dato numerico delle prowigioni maturate complessivamente nel corso del triennio non vale in sé a provare che l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente, o abbia sensibilmente sviluppato gil afi~ri con quell esistenti ; nè da tale dato si può evincere la prova della circostanze relativa alla ricezione, da parte della preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali dllentl ~ Indubbiamente, nel contestare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dell indennità in esame, ha allegato che il fatturato prodotto dalle filiali affidate al ricorrente, dopo una relativa crescita tra il 2007 ed il 2009, è nettamente sceso nel 2010, con una flessione che già mostrava i primi segni nel La flessione in oggetto - già a partire dal , è stata così marcata tanto da implicare la chiusura delle filiali de (cfr. docc. 12 e 13) Tali circostanze, oltre a trovare riscontro nella documentazione di parte, sono anche confermate nelle deposizioni dei testi L ] - i quali, peraltro, hanno precisato che la chiusura di una filiale era decisa soltanto a fronte della perdurante improduttività della medesima e che tale assunto si basava in forza di una valutazione determinata dall esame comparato dei costi di produzione e del fatturato realizzato. Che il fatturato si sia drasticamente ridotto, con un ridimensionamento così marcato in modo tanto repentino, è comprovato anche dalle dichiarazioni rese dai testi i quali pur non concordando sul periodo di inizio della flessione (dopo l ottobre 2009 per uno e già a partire da fine gennaio da parte dei secondo), non hanno avuto dubbi nel dichiarare l importanza del calo d affari nel periodo. E vero che i testi L hanno confermato la circostanza dedotta in ricorso e relativa alla temporanea sospensione della distribuzione di volantini (sospensione dettata dalla necessità di ristampa degli stessi per renderli conformi a norma). Tuttavia, è almeno dubbio che il calo del fatturato debba essere imputato ad una relazione di causa-effetto tra la sospensione dei volantini e la produzione dei risultati. Se così fosse, invero, l apporto di ogni agente nell attività di promozione di uno o più prodotti e nella produzione di fatturato sarebbe almeno dubbio. E più probabile e verosimile, invece, ritenere che una riduzione tanto repentina di fatturato sia niente altro che lo specchio di una situazione di crisi più generale associata ad una 4 11/1

5 certa fragilità della rete di clientela che l agente ha sostenuto di aver costruito nel periodo. Iajiurisprudenza di legittimita, condivisa dallo scrivente, l indennità in questione può~ssere riconosciuta soltanto all agente meritevole ~ ~..~ Solo quando il giudice abbia riscontrato, in base alle emergenze istruttorie, che l agente abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari in essere con tali clienti, solo allora potfà< riconosceré àe médesimo d~ diritto allqndennità c.d. meritocratica. A ~fràr~té tél~diféttbd[ ~&lè~jàikhè1n ordine ai nominativi dei nuovi clienti assertivamente procacciati dal anche a voler ritenere superabile la questione sul presupposto di un mero aumento di f~tturato, non risulta in alcun modo che per taluni di essi si siano continuati a produrre vantaggi anche dopo la fine del mandato di agenzia. pjrcontro, dallistruttària, risulta confermato che anche nel corso dei rinnovi del prestiti da parte di un cliente, la pratica era seguita da un apposito ufficio di sede e da essi potevano anche derivare, in osservanza alle circolari emanate da a soluzioni non necessariamente di vantaggio per la preponente, come nel caso di rimborsi di di commissioni ed interessi a favore dei clienti nel caso di risoluzione anticipata del prestito rinegoziato2, restando invariate le prowigioni riconosciute all agente per effetto dell acquisizione del cliente. Quale ulteriore argomento peraltro già esplicitato in sede di merito3 - si osserva che, ai sensi del DPR 180/1950, i finanziamenti dietro cessione della quota del quinto dello stipendio non possono essere rinnovati (leggi, rinegoziati) prima che siano maturati i 2/5 del finanziamento, sicché, tenuto conto della durata del mandato, è da escludere, in assenza di precise evidenze probatorie sul punto, che vi siano stati dei rinnovi in misura significativa di mutui di clienti procacciati direttamente dal Reitano e non dai suoi predecessori. In base alle argomentazioni svolte si deve ritenere che, a tutto concedere, l attività di promozione svolta dall agente.~on abbia prodotto vantaggi durevoli per la., con la conseguenza di dover rigettare la domanda avanzata sul punto con il ricorso. Avuto riguardo alla natura ed all esito della lite (che ha visto vittoriosa la parte ricorrente soltanto in ragione di una frazione alquanto ridotta dell importo preteso con il ricorso), si ritengono integrati i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. cfr. tra le moite cass n. 4056; e più di recente conf. cass n Ch. dep. testi caporaie e Scarameila, i quali hanno confermato il capo 8 della memoria itaicredi spiegando la procedura dell ufficio rinnovi. Trib. Genova, n 380, est. Ravera. - -

6 Per mero errore di battitura, in sede di intestazione del dispositivo della sentenza erano indicati i nomi dei primi difensori della convenuta e non di quelli subentrati. Deve quindi leggersi ed intendersi che -. - è rappresentata e difesa dagli aw.ti tl_ J-lj, quest ultimo procuratore domiciliatario. P.Q.M. Visto l art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale accoglimento della domanda avanzata con il ricorso, dichiara tenuta e condanna., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, P L 1Jp, della somma di 4.000,00, oltre accessori dl legge, dalle singole scadenze al saldo effettivo; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Fissa il termine di giorno 30 per il deposito della sentenza ai sensi dell art. 53 D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008. Sentenza esecutiva ex Lege. Così deciso in Novara, lì 28 febbraio 2013 Il giudice j I) f t Dott. M~rizio A~3#~k /~~w..$.4 / 6

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