Indagini bancarie e accertamento tributario: il sottile confine tra uno strumento efficace e un mezzo di tortura.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Indagini bancarie e accertamento tributario: il sottile confine tra uno strumento efficace e un mezzo di tortura."

Transcript

1 Indagini bancarie e accertamento tributario: il sottile confine tra uno strumento efficace e un mezzo di tortura. Le indagini finanziarie hanno assunto una tale rilevanza operativa e concreta che se ne impone la distesa trattazione ( 1 ), sotto il profilo della efficacia probatoria. Essa viene effettuata qua, con l avvertenza che, per vero, il controllo finanziario è un modello variabile, essendo prevista anche la possibile verifica sul campo (presso la banca) dei dati (in caso di omessa comunicazione o di dubbi su fedeltà e completezza dei dati). Si vuol dire che, topograficamente, la trattazione qui è opinabile (e avrebbe con ugual correttezza essere collocata anche a proposito dei controlli sul campo). L art. 32, n. 2, d.p.r. n. 600/1973 e l art. 51, n. 2, d.p.r. n. 633/1972 disciplinano poi l uso dei dati bancari, ricevuti o acquisiti ( 2 ), oltre che di quelli risultanti dai controlli relativi alle imposte sulla fabbricazione o consumo ( 3 ). Le due norme prevedono, innanzitutto, che tali dati sono posti alla base degli accertamenti (di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 d.p.r. n. 600/1973 per le imposte sui redditi, e 54 e 55 d.p.r. n. 633/1972, per l IVA), se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito ( 1 ) Per approfondimenti: MARCHESELLI, Il giusto procedimento tributario. Principi e discipline, Padova, 2012, passim. Per un orientamento sulla materia: BARBONE, Le norme sulla utilizzabilità dei dati bancari nell accertamento: una matassa senza bandolo?, in Rass. trib., 1992, 485; BENAZZI, Necessario il contraddittorio fra contribuente e ufficio per l utilizzo dei dati bancari, in Riv. giur. trib., 1997, 564: BUCCI, Considerazioni sulla valenza presuntiva delle movimentazioni bancarie ai fini dell accertamento, in Rass. trib., 2001, 119; COMELLI, L accertamento bancario tra principio di eguaglianza e principio di capacità contributiva, in GT - Riv. giur. trib., 2005, 805; COMELLI, Non sono incostituzionali le presunzioni di ricavi per i prelevamenti innominati. L accertamento bancario tra principio di eguaglianza e principio di capacità contributiva, in GT - Riv. giur. trib., 2005, 805; CORDEIRO GUERRA, Questioni aperte in tema di accertamento basati su dati estrapolati da conti correnti bancari, in Rass. trib., 1998, 560; DOMINICI, I prelevamenti e i versamenti sono considerati ricavi fino a prova contraria, in Corr. Trib., 2005, 3477; FIORENTINO, La Corte di cassazione e gli accertamenti bancari : questioni vecchie e nuove tra retroattività, obbligo di preventivo contraddittorio e valenza probatoria delle movimentazioni alla stregua di una interessante pronuncia della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., 2002, II, 330; FRADIN, I poteri di controllo, le prove le presunzioni e le deroghe in materia di segreto bancario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1994, 67; FRANSONI, La presunzione di ricavi fondata su prelevamenti bancari nell interpretazione della Corte Costituzionale, in Riv. dir. trib., 2005, 967; INGRAO-LUPI, Ancora sull utilizzo dei prelevamenti negli accertamenti bancari, in Dialoghi dir. trib., 2005, 1443; LOVISOLO, Condizioni e limiti di applicabilità della presunzione di imponibilità alle operazioni bancarie desunte da rapporti formalmente intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato, in GT - Riv. giur. trib., 2007, 763; MARELLO, Note minime in tema di accertamento effettuato nei confronti di una società di persone in base ad indagini bancarie a carico dei soci, in Rass. trib., 2001, 884.; MASSIMINO, Presunzioni e assimilazioni nella disciplina dell accertamento derivante da indagini bancarie, in Riv. dir. trib., 2009, 235; MENTI, L intestazione fittizia dei conti bancari e il loro utilizzo per la rettifica e l accertamento dei redditi, in Dir. prat. trib., 2004, II, 587; MULEO, Dati, dabili ed acquisibili nelle indagini bancarie tra prove ed indizi, in Riv. dir. trib., 1999, II, 9, 605; PICCARDO, Per l accertamento fondato sui dati bancari è necessario il contraddittorio tra contribuente e fisco, in Dir. prat. trib., 1998, II, 18; PICCARDO, Gli accertamenti bancari: evoluzione normativa ed applicazioni giurisprudenziali, in Dir. prat. trib., 2007, 33; ROCCO, L utilizzo dei dati bancari, le relazioni con i metodi di accertamento ed il contraddittorio con il contribuente, in Dialoghi dir. trib., 2005, 972; VERDUCCI, Le presunzioni in base ai dati bancari nel sistema delle prove, in Riv. dir. trib., 2000, II, 612. ( 2 ) Si vedano in proposito, tra gli altri, FRANSONI, La presunzione di ricavi fondata su prelevamenti bancari nell interpretazione della Corte Costituzionale, in Riv. dir. trib., 2005, 967 ss., con ampissimi riferimenti bibliografici; V. VERDUCCI, Le presunzioni in base ai dati bancari nel sistema delle prove, in Riv. dir. trib., 2000, II, 612; L. BUCCI, Considerazioni sulla valenza presuntiva delle movimentazioni bancarie ai fini dell accertamento, in Rass. trib., 2001, n. 1, 119. ( 3 ) Art. 18, comma 3, lett b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza possano richiedere ad aziende ed istituti di credito o all Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente.

2 soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine (per le imposte sui redditi), ovvero non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili (per l IVA). La struttura della frase richiama a tutta prima una presunzione legale, visto che contiene la clausola di salvezza della prova contraria da parte del contribuente. Data la eterogeneità degli elementi che i conti possono rivelare e la genericità della disposizione anche in punto fatto presunto (essa si limita a dire: <<sono posti a base delle rettifiche>>), è interpretazione assolutamente preferibile che si tratti, invece, di valutazioni che gli uffici dovranno effettuare di volta in volta circa l effettiva portata probatoria dei dati acquisiti ( 4 ). Non può infatti configurarsi una presunzione legale così generica come la dizione di questa parte della disposizione: essa comporterebbe, in pratica che qualsiasi illazione, non importa quanto fantasiosa e fondata, tratta dai dati bancari potrebbe essere posta a base (in qualunque modo e misura) dell accertamento, a meno che non sia il contribuente a dimostrare che i dati non sono collegati a operazioni e proventi imponibili. Una inversione dell onere della prova così ampia, e una presunzione legale in bianco è, a nostro avviso illegittima siccome in radicale contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di presunzioni legali ( 5 ). La norma ha, palesemente, una portata del tutto diversa: essa consiste nella autorizzazione, rivolta agli uffici, e nella minaccia, rivolta ai contribuenti, circa il fatto che dai dati bancari possono trarsi presunzioni semplici, argomentate secondo prudente apprezzamento, e che queste possono fondare l accertamento. In termini di astratta ragionevolezza, per questa parte, la norma sarebbe sostanzialmente ovvia. Il suo significato è, da un lato storico (riannodandosi alla abolizione del segreto bancario) e, dall altro, resta da chiarire il riferimento alla contraria dimostrazione cui è legittimato il contribuente. Escluso che si tratti del riferimento alla prova contraria a una inesistente presunzione legale, residuano due possibili significati. Il primo è che il contribuente può contrastare le argomentazioni dell Ufficio. Il secondo è che il contribuente deve essere sentito prima della emissione dell avviso fondato sui dati bancari. Nella prima accezione la disposizione sarebbe del tutto inconsistente: che il soggetto passivo si possa difendere è del tutto ovvio. Inoltre, la disposizione ha cura di precisare che, salve le allegazioni del contribuente, le presunzioni elaborate dall Ufficio sono poste a base dell accertamento. Già sul ( 4 ) Esemplificando con riferimento al caso di un piccolo esercizio commerciale, se è ragionevole che costituiscano ricavi versamenti di circa 500 euro giornalieri, è dubbio che altrettanto potrebbe dirsi nel caso di un isolato versamento di 50 mila euro. In dottrina il punto è controverso: per la natura di presunzione legale l autorevolissima opinione di FANTOZZI, I rapporti Fisco-Contribuente nella prospettiva del nuovo accertamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1984, I, 231 s.; in senso opposto LUPI, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001, 437, rileva come l inversione dell onere della prova, ora sganciata dall accertamento di fattispecie comunque sintomatiche di evasione, comporta un effetto vessatorio nei confronti del contribuente. ( 5 ) MARCHESELLI, Le presunzioni nel diritto tributario, Torino, 2008, passim. La Corte costituzionale si è invece pronunciata nel senso della legittimità della inversione dell onere della prova in questo caso, prospettata per violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost. con la ordinanza 6 luglio 2000, n In essa tuttavia la questione era stata posta in modo assai generico e il punto di cui al testo non viene sviluppato, limitandosi ad affermare che i movimenti bancari costituiscono una base oggettiva per l accertamento. Il riferimento alla natura di presunzione legale, sempre in linea generica, è stato reiterato anche in C. Cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 33.

3 piano letterale risulta nettamente preferibile intendere la disposizione come relativa al contraddittorio prima del provvedimento dell Ufficio (l accertamento è infatti il provvedimento, non la decisione successiva del giudice). In questa linea, che pare decisamente convincente, la disposizione rimarcherebbe la doverosità del contraddittorio con il contribuente, la cui collaborazione è essenziale a dipanare il labirinto dei movimenti bancari. In maniera non molto dissimile da quella degli accertamenti standardizzati 6 la disposizione implicitamente riconosce l asimmetria informativa esistente tra Fisco e contribuente: il secondo dispone, evidentemente, di conoscenze sulla natura e il fondamento economico delle proprie operazioni bancarie non raggiungibili dal primo e, in armonia con il dovere di collaborazione e buona fede, che incombe a entrambe le parti del rapporto tributario, la legge impone all Amministrazione un adempimento necessario ad acquisire elementi necessari alla comprensione della rilevanza fiscale delle operazioni. è appena il caso di notare che la disposizione in rassegna non fa che ribadire, in modo speciale ed espresso, quel dovere di attuazione del contraddittorio che sopra si è visto già discendere, in realtà, dalle norme e dai principi generali ( 7 ). Ne discendono due quesiti. Il primo è: che accade se l avviso di accertamento fondato su dati bancari viene emesso senza previa attuazione del contraddittorio? Sulla base delle considerazioni svolte sopra e appena richiamate la conclusione è una e netta: l avviso di accertamento è nullo. Queste conclusioni, che appaiono necessitate dalle cogenti premesse fino a qui poste, sono sorprendentemente sconfessate da una ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione, che indulge a ritenere che, oltre a trattarsi di presunzioni legali relative, il contraddittorio non sarebbe doveroso e comunque la relativa omissione non determinerebbe nullità ( 8 ). Tale orientamento contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Essa ha escluso che la disciplina in materia di accertamenti bancari violi l art. 24 Cost. e cioè comprometta il diritto di difesa del contribuente ( 9 ) perché prevede che il contribuente sia informato immediatamente delle verifiche bancarie, potendo quindi esercitare pienamente, già in sede amministrativa, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a difendersi ( 10 ). Nella impostazione svalutativa del contraddittorio propria della Corte di Cassazione, invece, non solo il contraddittorio non sarebbe richiesto a pena ( 6 ) Cassazione, SS.UU., 18 dicembre 2009, nn , 26638, e ( 7 ) Si veda supra nel Capitolo sui principi generali del procedimento. ( 8 ) Il contraddittorio costituirebbe una facoltà e non un obbligo per la Amministrazione ad esempio secondo Cassazione, Sezione tributaria, 19 febbraio 2010, n. 4016; Cassazione, Sezione tributaria, 16 settembre 2005, n e innumerevoli altre pronunce; Cassazione, Sezione tributaria 28 luglio 2000, n precisa altresì che non sussiste comunque decadenza per le prove contrarie non fornite nella sede amministrativa. Più variegata la giurisprudenza di merito, citata unitariamente nel paragrafo successivo, a proposito del contraddittorio sulla seconda ipotesi prevista dell art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. n. 600/1973. ( 9 ) Diritto di cui la Corte coglie evidentemente anche una dimensione antecedente alla fase giurisdizionale (altrimenti sarebbe bastato affermare la non pertinenza del richiamo all art. 24 Cost.): il punto non è enfatizzato dalla motivazione, ma è assai importante. Tale concezione del diritto di difesa non è diffusa nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma fa parte invece del bagaglio dei valori comunitari; si veda ad esempio CGUE, 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropé. ( 10 ) C. Cost., ord. 6 luglio 2000, n La legittimità della disciplina è quindi condizionata secondo la Corte costituzionale al contraddittorio nel procedimento.

4 di nullità, ma, a maggior ragione, il contribuente non potrebbe contestare l effettività e l ampiezza del contraddittorio assicuratogli in sede amministrativa 11. Secondo la giurisprudenza sarebbe poi fuori gioco il problema del contraddittorio e il riferimento all art. 32 in rassegna ove i dati bancari pervenissero all Ufficio tributario direttamente dall indagine penale, sulla base di una trasmissione autorizzata ex art. 33, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 ( 12 ). Se ci si arrestasse qua dovrebbe rilevarsi la sussistenza di una giurisprudenza formalmente e sostanzialmente implausibile. Esiste tuttavia la possibilità di sdrammatizzare la questione, quantomeno dal punto di vista sostanziale. L affermazione circa il carattere di presunzione legale relativa di questa parte della disposizione potrebbe non essere infatti così decisiva, in pratica. Essa concerne, a quanto risulta dalle motivazioni, ipotesi nelle quali l illazione dell Ufficio è comunque ragionevole (e quindi potrebbe valere come presunzione semplice). Il riferimento alla presunzione legale, per quanto espresso, non sorregge quindi necessariamente la decisione: questa parte delle motivazioni si presta a una reinterpretazione che le riporti a fondamenti condivisibili: se il ragionamento dell Ufficio vale in realtà come convincente presunzione semplice, il riferimento alla presunzione legale potrebbe essere, in realtà, una scorciatoia motivazionale (più facile riferirsi al valore legale della presunzione che motivare sulla ragionevolezza dell induzione: nel primo caso basta una clausola di stile si tratta di presunzione legale, nel secondo occorrerebbe una motivazione distesa). Se è così, il riferimento alla prova contraria serve a sottolineare che, senza i dati ulteriori che solo il contribuente può offrire, la prova può dirsi raggiunta. In questa prospettiva non di presunzione legale e prova contraria si tratterebbe, nella sostanza, ma di prova sufficiente in base al contesto (la presunzione semplice dell Ufficio) e di controprova fondata su allegazioni ulteriori (da parte del contribuente). Molto cambia tra le due configurazioni, formalmente, ma pressoché nulla, in pratica: l accertamento resta fondato se il contribuente non offre elementi ulteriori cui l Ufficio non può giungere. Quanto, invece, al contraddittorio, la deviazione della giurisprudenza dalle basi sopra poste appare netta e non recuperabile. La giurisprudenza talvolta esclude il carattere obbligatorio sulla base dell argomento letterale: a volte sottolineando che la norma dell articolo 32, comma 1, si apre con il verbo possono e ravvisando il riferimento al contraddittorio nella parte della disposizione che prevede la richiesta al contribuente di dati e notizie relative ai rapporti bancari ( 13 ). Tali argomenti sono però agevolmente superabili: il verbo ( 11 ) Una interessante apertura si trova tuttavia in Cassazione, Sezione tributaria, 21 marzo 2008, n. 7766, ove si afferma che il contribuente titolare di numerosi conti non può poi lamentarsi del tempo limitato consentitogli per contraddire, atteso che in base al principio di autoresponsabilità, egli, responsabile della complessità della situazione, deve precostituirsi prontamente le proprie difese. Tali considerazioni sarebbero inutili, se il contraddittorio non fosse necessario. La sentenza aggiunge anche che nel contraddittorio le risultanze bancarie non devono essere contestate al contribuente analiticamente una per una. ( 12 ) Cassazione, Sezione tributaria, 30 dicembre 2009, n C. Cost. ord. 26 febbraio 2002, n. 33 rileva che anche in questo caso dai dati bancari si trarrebbe una presunzione legale, altrimenti avendosi disparità di trattamento ingiustificata tra l ipotesi di acquisizione in sede tributaria o penale. ( 13 ) Cassazione, Sezione tributaria, 3 marzo 2010, n

5 potere descrive il potere di accertamento non la facoltatività del contraddittorio, e la fonte dell obbligo del contraddittorio non è tanto nel riferimento all invito a fornire dati e notizie ma, oltre che nei principi generali sopra menzionati, in quanto statuito nel prosieguo della disposizione, ove si afferma che i dati bancari possono fondare l accertamento solo se il contribuente non dimostra che non rilevano a tali fini. Il contraddittorio non sembra pertanto eludibile e la giurisprudenza predetta aggredibile e superabile. Problema diverso è quello relativo alla motivazione dell accertamento fondato su dati bancari. La giurisprudenza, oltre a non ritenere necessario il preventivo contraddittorio, si è spinta talora fino al punto di ritenere non necessaria neppure la contestazione analitica, nell avviso di accertamento, dei singoli movimenti bancari su cui la rettifica si fonda. Tale soluzione appare accettabile nei limiti in cui l indicazione analitica, se non nel corpo dell accertamento, compaia nel processo verbale di contestazione allegato o comunque richiamato e noto al contribuente ( 14 ). Alcuni problemi ulteriori concernono poi l applicazione e l efficacia dei dati bancari. Una prima questione, ad esempio, concerne il presupposto di fatto della presunzione e, cioè, da quali conti debbano essere rilevati gli elementi. è scontato che tali possano essere quelli anche formalmente intestati al contribuente, ma si pone spesso l interrogativo se la presunzione possa innestarsi anche sui dati rilevati da conti bancari formalmente intestati a terzi. In termini di logica probatoria, la risposta è scontata: ciò che importa è la sostanza, cioè la riferibilità effettiva della provvista al contribuente. Ne consegue che le presunzioni in rassegna possono innestarsi anche su conti non intestati al contribuente, purché sia soddisfatta una condizione a monte: sia provato che, diversamente da quanto risulta formalmente, il conto è nella disponibilità del soggetto passivo. Tale prova di solito viene raggiunta in via presuntiva (pur essendo ipotizzabile l ammissione della circostanza da parte del contribuente, del terzo, ovvero, nel caso estremo, il reperimento di una scrittura privata in cui le parti convengano espressamente per l intestazione fittizia), tenuto conto delle relazioni tra il contribuente e l intestatario, tipicamente rapporti di parentela, di lavoro dipendente e simili ( 15 ). Tale prova può essere contestata con altri dati presuntivi opposti e anche con dichiarazioni verbalizzate di terzi ( 16 ). Un altro profilo interessante, concernente il presupposto, è il seguente. Ci si può domandare, in effetti, se la pretesa presunzione (e il correlato onere di ( 14 ) Cassazione, Sezione tributaria, 13 maggio 2003, n ( 15 ) Cassazione, Sezione tributaria, 21 marzo 2007 n. 6743; Cassazione, Sezione tributaria, 12 gennaio 2009, n. 374; Cassazione, Sezione tributaria, 21 dicembre 2007, n , ove gli intestatari formali dei conti erano soci, figli dei soci e amministratori della società. La sentenza si segnala anche per escludere che osti all accertamento il preteso divieto di doppia presunzione (su cui si veda infra), atteso che la seconda presunzione (il carattere rilevante per l accertamento), che si innesta sulla prima (la disponibilità dei conti), sarebbe una presunzione legale e il divieto riguarderebbe solo due presunzioni semplici. Si veda anche Cassazione, Sezione tributaria, 12 settembre 2003, n , secondo la quale adeguato risalto va dato anche alle caratteristiche della compagine sociale, essendo più verosimile l intestazione fittizia ai soci in società a ristretta base azionaria. ( 16 ) Cassazione, Sezione tributaria, 16 marzo 2003, n

6 giustificarsi del contribuente) scattino sempre, o solo quando i dati rilevati sui conti non siano coerenti con quanto dichiarato dal contribuente. Non si tratta di questione, giuridica e pratica, di poco conto. La soluzione che pare nettamente preferibile è che la disposizione in rassegna, infatti, permetta di porre a base dell accertamento dei redditi professionali/imprenditoriali gli importi dei versamenti sui conti correnti solo quando questi non trovino capienza negli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile. Che la portata della disposizione dell art. 32 sia quella sopra delineata appare in effetti sommamente ragionevole. L onere di giustificare i versamenti previsto da essa, ha un senso, giuridico e razionale, solo quando questi eccedano l importo dei compensi dichiarati. E solo quando l importo dei versamenti è disallineato rispetto ai compensi dichiarati che esiste la circostanza sospetta sulla quale si innesta la lettera e la ratio della norma di cui all art. 32: essa scatta quando dai versamenti risultino movimenti che non trovano capienza nei compensi dichiarati. Opinare diversamente sarebbe, innanzitutto, in palese contrasto con la lettera dell art. 32. E, ad abundantiam, condurrebbe ad esiti assurdi e vessatori, contrastandone la ratio. Il contribuente che dichiarasse compensi di un milione di euro e sul cui conto corrente risultassero, in ipotesi, 999 movimenti da mille euro si troverebbe, dalla interpretazione abnorme che qui si contesta, costretto a giustificare 999 movimenti (!!) anche se questi sono palesemente congruenti con il giro d affari dichiarato. Il fondamento, razionale e giuridico, dell art. 32 è, invece, valorizzare il dato di ragionevole sospetto, assunto a base dalla norma, che si rileva quando l importo dei versamenti sia disallineato rispetto i compensi dichiarati. L art. 32 intende fornire alla Amministrazione finanziaria lo strumento delle valorizzazione delle movimentazioni bancarie come momento di emersione della evasione, fenomeno che si realizza quando risultano dai conti movimenti non congrui con ricavi e compensi dichiarati. L art. 32 non è applicabile quando, invece, tale disallineamento non vi sia. Opinare il contrario è una manifesta violazione della lettera e della ratio della disposizione! L art. 32 non grava certo il contribuente, a un cenno della amministrazione, dell onere di giustificare tutti i propri movimenti bancari, quando questi siano congrui ai dati presi a base della dichiarazione dei redditi. Una interpretazione difforme consentirebbe contestazioni meramente emulative e vessatorie. E, soprattutto, contestazioni assurde. Così stravolto, l art. 32 si applicherebbe sia alle situazioni, sospette, contemplate dalla legge, sia a situazioni non indiziarie e non contemplate, e assolutamente prive di significato e pregnanza accertativa, con palese violazione sia della lettera che dello spirito della legge.

7 Sarebbe, infine, violato il principio comunitario di proporzionalità, con la conseguenza che, o la norma viene interpretata nel senso di cui al testo, o essa va disapplicata per contrasto con il diritto europeo ( 17 ). Quanto all area di applicazione degli effetti della presunzione è interessante osservare che l art. 32 d.p.r. n. 600/1973 prevede che i dati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del decreto. La disposizione, interpretata a contrariis, genera una interessante possibilità difensiva: poiché non sono menzionati i relativi articoli, è ragionevole sostenere che le presunzioni in rassegna non potrebbero funzionare per le ipotesi di rettifica (e non di accertamento di ufficio, contemplato nell art. 41, che invece viene richiamato) di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e impresa [art. 37 ( 18 )], per il disconoscimento delle operazioni elusive (art. 37 bis, mentre resterebbe aperta la questione del disconoscimento della elusione/abuso del diritto nelle ipotesi ricondotte dalla giurisprudenza direttamente all art. 53 Cost., si veda infra a proposito dell accertamento delle operazioni elusive), per gli accertamenti parziali (art. 41 bis), gli accertamenti integrativi (art. 43), e l accertamento dei redditi da fabbricati (art. 41 ter). Tale argomentazione appare in linea con la lettera dell art. 32, ma priva di qualsiasi fondamento razionale: non si vede perché i dati bancari non potrebbero essere indicativi di evasione nei casi da ultimo considerati ( 19 ). Per altro verso, si osserva che i movimenti di conto corrente non potrebbero essere, in sé, anche la prova dello svolgimento della attività fonte del reddito, quando questa non fosse altrimenti provata ( 20 ). La disciplina in rassegna, infine, è stata ritenuta di carattere procedimentale e, quindi, applicabile anche ai redditi posseduti in data anteriore alla relativa entrata in vigore ( 21 ). Si è, anzi, ritenuta consentita la applicazione della disciplina persino ai dati bancari rilevati anteriormente alla entrata in vigore ( 22 ). Questa soluzione lascia perplessi se la disposizione viene intesa come recante una presunzione legale relativa. Ci si domanda se l applicazione di una presunzione relativa a fatti sostanziali già avvenuti non urti con il diritto di difesa, giacché il contribuente (nel caso ordinario delle presunzioni fiscali) si vede messo nella necessità di fornire una prova in un momento successivo a quello in cui sarebbe stato più semplice precostituirla ( 23 ). Il dubbio di ( 17 ) CGUE, sentenza 5 luglio 2012, nella causa C 318/2010, Société d investissement pour l agriculture tropicale SA (SIAT) Belgio, ha ritenuto non giustificata una generalizzata inversione dell onere della prova a carico del contribuente che gli imponga di di dimostrare sistematicamente l effettività e la veridicità di tutte le prestazioni, ( ) senza che l amministrazione sia tenuta a fornire un benché minimo indizio di prova di frode o di evasione fiscale. ( 18 ) In questa linea Cassazione, Sezione tributaria, 11 novembre 2009, n ha rilevato come la norma non consentirebbe di rettificare il reddito di lavoro dipendente. Soluzione che appare poco convincente in termini razionali, ben potendo sussistere ipotesi di retribuzioni corrisposte parzialmente in nero. ( 19 ) Per chi opini per la natura di presunzione legale dell art. 32, residua la possibilità di ritenere che, nei casi non contemplati di cui al testo, sarebbe possibile procedere per via di presunzione semplice. ( 20 ) Cassazione, Sezione tributaria, 11 novembre 2009, n ha escluso che la presenza di rilevanti rimesse in conto corrente per un lavoratore dipendente possa essere prova, di per sé, dello svolgimento di una attività di lavoro autonomo occulta. Soluzione anche questa opinabile, se intesa in modo rigido. ( 21 ) Cassazione, Sezione tributaria, 19 luglio 2002, n ( 22 ) Cassazione, Sezione tributaria, 7 novembre 2005, n ( 23 ) Lo spunto per queste considerazioni viene da GRANELLI, Le presunzioni nell accertamento tributario, in Boll. Trib., 1981, 1652.

8 illegittimità costituzionale è più netto quando siano stabiliti limiti alla prova contraria (qui peraltro insussistenti). In tali casi risulta difficile giustificare il regime normativo e tali perplessità sono state condivise dalle istituzioni della Comunità Europea ( 24 ). Quanto, infine, alle modalità per offrire la pretesa prova contraria, il contribuente potrebbe utilizzare tutti gli strumenti probatori consentiti, tra cui assumono particolare importanza le prove documentali e le prove presuntive. La giurisprudenza ha peraltro espressamente ammesso sia la possibilità di utilizzare verbali di dichiarazioni di terzo ( 25 ), sia, con singolare apertura, la possibilità di portare financo la prova testimoniale, in caso di impossibilità di portare la prova altrimenti per causa incolpevole ( 26 ). ( 24 ) La Commissione CE ebbe modo di denunciare, ai sensi dell art. 169 del Trattato, lo Stato italiano alla Corte di Giustizia CE, per il fatto che esso, con l art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (l. 27 novembre 1982 n. 873), sarebbe venuto meno agli obblighi comunitari, condizionando la possibilità di rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario ad un regime irragionevolmente vessatorio, anche per il fatto di prevedere retroattivamente, la necessità di mezzi di prova non imposti nel momento in cui sarebbe stato possibile precostituirli. Tale profilo della questione non venne, tuttavia, esaminato dalla Corte di Giustizia, solo perché assorbito dagli altri motivi del ricorso (Corte Giustizia CE, 24 marzo 1988, causa 104/86, in Raccolta, 1988, 1799). ( 25 ) Cassazione, Sezione tributaria, 26 marzo 2003, n li ha ammessi per provare la titolarità di conti e nulla pare ostare alla loro utilizzazione anche per contrastare le illazioni dell Ufficio fondate su di essi. ( 26 ) In caso di furto o incendio che abbia distrutto i documenti precostituiti: Cassazione, Sezione tributaria, 15 gennaio 2010, n. 587.

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

prof. avv. Paola ROSSI

prof. avv. Paola ROSSI L UTILIZZAZIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE NELL ACCERTAMENTO TRIBUTARIO prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta

Dettagli

IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI

IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Vicenza Palazzo delle Opere Sociali 18 novembre 2008 IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Il valore normale dei fabbricati: la presunzione del Fisco Il quadro normativo e il riferimento ai valori OMI Emanuele

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

IL REGIME SANZIONATORIO

IL REGIME SANZIONATORIO Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 Intervento di dott.ssa LAURA ZACCARIA Vigilanza e Tributario ABI 1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013 RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 58/E Roma, 27 febbraio 2002 OGGETTO: Interpello n.954-130/2001. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Contratto di tesoreria accentrata Cash pooling. Applicabilità del regime di

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

TAR TOSCANA: NON SEM PRE BASTA LA SOA

TAR TOSCANA: NON SEM PRE BASTA LA SOA TAR TOSCANA: NON SEM PRE BASTA LA SOA di Massimo Gentile Il caso di specie Oggetto del presente approfondimento è una recentissima pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sentenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

Ai gentili Clienti Loro sedi

Ai gentili Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO Si chiede di precisare quali sono gli effetti delle

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LEGISLAZIONE Revisione contabile E in corso di emanazione un

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

LA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO

LA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA LA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO Roma, 10 dicembre 2009

Dettagli

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza PRASSI L Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 4/E

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

La nozione di tributo e di diritto tributario

La nozione di tributo e di diritto tributario La nozione di tributo e di diritto tributario La nozione di tributo (1) Inesistenza di una definizione legislativa di tributo Alcuni tratti caratteristici: corrispettivo per il finanziamento di servizi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Premessa L articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato, tra l altro, la disciplina dell imposta di bollo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 160/E

RISOLUZIONE N. 160/E RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo

Dettagli

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli