Regolamento aziendale di polizia mortuaria

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1 Allegato alla deliberazione n del 30 agosto 2012 Regolamento aziendale di polizia mortuaria Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Finalità Campo di applicazione Definizioni Funzioni del medico necroscopo Periodo di osservazione Documentazione per l accertamento di morte Constatazione del decesso Denuncia della causa di morte Certificato necroscopico Avviso di morte Paziente deceduto in ospedale per causa di morte nota Paziente deceduto in ospedale per causa di morte non nota Morte violenta Soggetto deceduto con intervento di mezzi di soccorso Soggetto deceduto al di fuori dell Ospedale Nati morti, feti e prodotti del concepimento Patologie infettive e prescrizioni igienico sanitarie per le salme Cadaveri a disposizione dell Autorità Giudiziaria Riscontro diagnostico ed autopsia medico legale Prelievo di cornee e/o tessuti da cadavere Prelievo di materiale biologico Trasporto di cadaveri Trasporto per sepoltura di parti anatomiche Servizio di obitorio nosocomiale Registro di obitorio nosocomiale Gestione dei rapporti con il pubblico Orario di accesso per i visitatori e orario di consegna degli indumenti Trasporto delle salme e partenza dei funerali dall obitorio nosocomiale Rapporti con le imprese funebri Allestimento della camera ardente, onoranze funebri e trasporto della salma Tanatoprassi e tanatocosmesi Iniezioni conservative Cremazione Disposizioni finali, di rinvio, entrata in vigore Appendici al Regolamento aziendale di polizia mortuaria Appendice 1 Riferimenti normativi Appendice 2 Flusso informativo della denuncia della causa di morte (articolo 8) Appendice 3 Schema riepilogativo di certificazioni, modulistica, responsabilità e tempistica (articoli 6, 7, 8, 9 e 10) Appendice 4 Modulistica di polizia mortuaria per uso in ambito ospedaliero Modulo 1/PM Modulo 2/PM Modulo 3/PM Modulo 4/PM Modulo 5/PM Modulo 6/PM Certificato necroscopico Comunicazione di decesso / Richiesta di riscontro diagnostico Richiesta di trasporto feto / prodotto abortivo per sepoltura / cremazione Comunicazione di trasferimento di salma nel periodo di osservazione Richiesta di certificato ad uso cremazione Certificato medico escludente il sospetto di reato ad uso cremazione 1

2 Appendice 5 Modulistica di polizia mortuaria per uso in ambito territoriale Modulo 1/PMT Modulo 2/PMT Modulo 3/PMT Modulo 4/PMT Certificato necroscopico Certificato di constatazione di decesso Certificato medico per trasporto di salma Richiesta di riscontro diagnostico Art. 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina le attività di medicina necroscopica sia nell ambito dei Presidi Ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna sia nel territorio di competenza dell ULSS e definisce i compiti che le diverse figure professionali sono tenute a svolgere nel rispetto delle competenze di polizia mortuaria. Art. 2. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in tutti i casi di decesso, che avvengono all interno dei Presidi Ospedalieri o nell'ambito del territorio di competenza dell ULSS, in particolare nei casi di: - soggetti deceduti nell Unità Operativa di ricovero o nel servizio di Pronto Soccorso con causa di morte nota e non nota (cosiddetto ambito ospedaliero); - soggetti deceduti nel territorio di competenza dell'ulss ed eventualmente trasportati nell'obitorio nosocomiale dei Presidi Ospedalieri dell ULSS (cosiddetto ambito territoriale); - cadaveri a disposizione dell Autorità Giudiziaria o di altre Istituzioni. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Polizia mortuaria: complesso delle attività necessarie e consequenziali alla morte di una persona; b) Cadavere: corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale; c) Morte violenta: decesso provocato da cause esogene che agiscono con azione concentrata nel tempo; d) Trasporto funebre: ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione; e) Obitorio nosocomiale: locale facente parte del Presidio Ospedaliero, che riceve le persone decedute all interno o all esterno del medesimo Presidio Ospedaliero; f) Casa funeraria: struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l attività funebre; g) Cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere in ceneri tramite un procedimento termico; h) Medico curante: il sanitario che ha in cura il paziente e che ha conoscenza anamnestica e clinica del soggetto. Si identifica con il medico di Medicina Generale ovvero il medico del reparto ospedaliero; i) Medico di guardia: il medico di reparto ospedaliero o interdivisionale; j) Medico necroscopo: il medico che secondo le modalità stabilite dalle norme sull ordinamento di stato civile, procede all accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. Art. 4. Funzioni del medico necroscopo 1. Nei Presidi Ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna le funzioni di medico necroscopo 1 sono svolte da tutti i medici delle Unità Operative, che provvedono a redigere il certificato necroscopico. 2. L accertamento della morte nei Presidi Ospedalieri è eseguito mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi. 1 Art. 4 del D.P.R. n. 285/ Le funzioni di medico necroscopo ( ) sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art

3 3. Nel territorio di competenza dell'ulss le funzioni di medico necroscopo sono svolte, secondo un programma di turnazione prestabilito, dai medici appartenenti ai Servizi di: - Medicina Legale; - Unità Territoriali dei Servizi di Sanità Umana; - Igiene e Sanità pubblica. 4. L'accertamento della morte per decessi avvenuti nel territorio può avvenire attraverso: - ispezione esterna del cadavere durante il periodo di osservazione; - utilizzo di elettrocardiografo nei casi in cui la salma sia trasportata presso l'obitorio nosocomiale. 5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima delle 8 ore, salvo i casi particolari di cui all articolo 5, commi 3, 4 e 5, e non oltre le 36 ore dalla constatazione del decesso L'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, non può accordare l'autorizzazione all inumazione o tumulazione di un cadavere se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si sia accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare l esistenza di indizi di morte riconducibile a reato o di morte violenta. Art. 5. Periodo di osservazione 1. Nel periodo di osservazione il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e viene assicurata un adeguata sorveglianza Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore Non è previsto alcune periodo di osservazione nei seguenti casi: - decapitazione; - maciullamento; - putrefazione. 4. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico, potendo in tali casi avere una durata anche inferiore alle 24 ore, qualora l'accertamento di morte avvenga: - mediante ausilio di elettrocardiografo con registrazione della durata non inferiore a 20 minuti primi (morte per arresto cardiaco); - secondo le procedure effettuate dalla Commissione Medica istituita ai sensi della legge , n. 578 e D.M (morte di soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie). 5. Nel casi di morte infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità 5 o quando altre ragioni lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ulss, il Sindaco del luogo dove è effettuato il periodo di osservazione può ridurre tale periodo a meno di 24 ore. 6. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore. 7. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa. 8. L osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo, presso: - il domicilio del defunto, salvo che l abitazione venga dichiarata inadatta dal medico necroscopo; - l obitorio nosocomiale; - la casa funeraria Art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2010 e art. 4 del D.P.R. n. 285/1990. Art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2010. Art. 10, comma 2, della L.R. n. 18/2010. D.M

4 9. Si fa espresso rinvio alle disposizioni previste per i casi di donazione di cornee o tessuti e per i casi in cui devono essere osservate specifiche procedure in uso nei Presidi Ospedalieri. Art. 6. Documentazione per l accertamento di morte 1. La certificazione medica in caso di decesso si compone di: a) constatazione del decesso; b) denuncia della causa di morte; c) certificato necroscopico; d) avviso di morte. Art. 7. Constatazione del decesso 1. La constatazione del decesso è compilata dal medico, che valuta per primo l'avvenuto decesso, in forma elettronica all interno del sistema di gestione dei ricoveri, o eventualmente in forma cartacea in caso di temporaneo non funzionamento del gestionale informatico. 2. La constatazione del decesso è un certificato di constatazione di avvenuta cessazione irreversibile delle funzioni vitali, indispensabile per la cronologia e la obiettivazione dei fenomeni post-mortali, degli elementi patologici o traumatici. Deve riportare gli estremi del deceduto, l ora in cui si constato il decesso, la data e la firma del medico. Art. 8. Denuncia della causa di morte 1. La denuncia della causa di morte 6 deve essere effettuata entro 24 ore dall accertamento del decesso, utilizzando le apposite schede di morte approvate dal Ministero della Sanità, d intesa con l Istituto Nazionale di Statistica: - ISTAT D4 scheda di morte oltre il primo anno di vita; - ISTAT D4 bis scheda di morte nel primo anno di vita. 2. La denuncia della causa di morte deve essere redatta dal: a) medico curante (medico di reparto in ambito ospedaliero; medico di medicina generale in ambito territoriale); b) medico necroscopo: qualora la morte avvenga in regime di non assistenza (ambito territoriale), o in caso di morte violenta (ambito ospedaliero e territoriale); c) medico settorio: qualora venga disposto riscontro diagnostico ovvero autopsia giudiziaria. 3. La scheda ISTAT ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Rappresenta la più importante fonte di dati epidemiologici attualmente disponibile in Italia e dai dati da essa forniti discendono in larga parte gli interventi per l assistenza sanitaria e la programmazione della Sanità Pubblica. Eventuali integrazioni e/o rettifiche della scheda ISTAT possono o devono, in caso di pericolo di ritardo oltre i termini di legge, essere apportate anche da medici di reparto o di guardia, che non hanno assistito direttamente al decesso, previa consultazione della cartella clinica. 4. La denuncia della causa di morte deve essere inviata all'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, il quale entro 30 giorni dovrà inviarne copia all'ulss (Servizio di Medicina Legale Dipartimento di Prevenzione) nel cui territorio è ricompreso il medesimo Comune. Qualora il deceduto fosse residente nella circoscrizione territoriale di un azienda sanitaria diversa da quella in cui è avvenuto il decesso, quest'ultima dovrà provvedere all'invio di copia della scheda ISTAT all'ulss di residenza 7. Art. 9. Certificato necroscopico 1. L accertamento della morte è compito specifico del medico necroscopo. 6 7 Art. 103 del R.D. n. 1265/1934. Art. 1 del D.P.R. n. 285/1990. Circolare esplicativa n. 24/93 del Ministero della Sanità. In Appendice n. 2 è riportato il flusso informativo della denuncia della causa di morte. 4

5 2. Dopo la constatazione del decesso, secondo le modalità stabilite dalle norme sull ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all accertamento della morte e redige il certificato necroscopico Sono altresì di competenza del medico necroscopo le seguenti funzioni: - valutare la sussistenza di elementi riconducibili ad ipotesi di reato, mediante ispezione cadaverica; in tal caso deve essere compilata apposita denuncia da inviare all'autorità giudiziaria; - valutare se il decesso sia dovuto a malattia infettiva-diffusiva ovvero se il cadavere sia portatore di radioattività o di pace-maker; - eseguire eventuali accertamenti richiesti dall'autorità Giudiziaria (es. prelievo materiale biologico), previa autorizzazione scritta da parte della stessa; - compilare la denuncia di causa di morte nei casi di decesso non assistito in ambito territoriale; - compilare la constatazione di decesso nei casi in cui fosse il primo sanitario ad intervenire sul posto del decesso in ambito territoriale; - disporre il trasporto presso l'obitorio nosocomiale della salma qualora sussistano condizioni ambientali ed igienico-sanitarie non idonee alla conservazione della salma; - predisporre l eventuale riscontro diagnostico in caso di morte senza assistenza medica. 4. Al fine di dare piena attuazione alla vigente normativa in materia di polizia mortuaria, facilitare le procedure di donazione di cornee e tessuti ed aumentare il livello di sicurezza, ogni decesso che avviene all interno dei Presidi Ospedalieri deve essere accertato con la registrazione continua dell ECG per 20 minuti dopo l evento e prima dello spostamento della salma. Ogni unità operativa provvede autonomamente all effettuazione dell ECG per 20 minuti e alla registrazione dello stesso su supporto cartaceo (o eventualmente informatico). 5. Il medico dell unità operativa ospedaliera che accerta la morte, verificata l assenza di attività elettrica cardiaca, compila il modulo previsto per la redazione del Certificato Necroscopico, disponibile all interno del sistema di gestione dei ricoveri, lo stampa e lo firma, oltre a refertare l ECG sul tracciato. Il tracciato dell ECG viene conservato nella cartella clinica. 6. Per i casi di donazione di cornee o tessuti e per i casi particolari si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle procedure in uso nei Presidi Ospedalieri. Art. 10. Avviso di morte 1. Le certificazioni mediche 9 (constatazione di decesso, denuncia della causa di morte e certificato necroscopico) devono essere trasmesse al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, che provvede a redigere l avviso di morte e a trasmetterlo entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di Stato Civile del luogo dove è avvenuta la morte Unitamente all avviso di morte, all Ufficiale di Stato Civile sono trasmesse in busta chiusa la scheda ISTAT ed il certificato necroscopico. 3. Copia della scheda ISTAT viene inserita all interno della cartella clinica. Art. 11. Paziente deceduto in ospedale per causa di morte nota 1. Nel caso di decesso per causa di morte nota di un paziente presso un Unità Operativa dei Presidi Ospedalieri: a) il medico curante o di guardia (di reparto, interdivisionale o di Pronto Soccorso) che constata il decesso deve: - informare i parenti nel più breve tempo possibile del decesso; - annotare in cartella l ora e la constatazione dell avvenuto decesso; - controllare i dati anagrafici riportati in cartella e aggiornare quest ultima con tutti i dati sanitari necessari; - compilare correttamente in ogni sua parte la scheda ISTAT, firmandola in modo leggibile e Modulo 1/PM dell appendice n. 4 e modulo 1/PMT dell appendice n. 5. Art. 4 del D.P.R. n. 285/1990. Art. 74 del D.P.R. n. 396/2000. Artt. 7 e 9 L.R. n. 18/2010. In Appendice n. 3 è riportato lo schema riepilogativo delle certificazioni, moduli, responsabilità e tempistica. Art. 72 del D.P.R. n. 396/

6 apponendo il proprio timbro, nonché controllare i dati identificativi della salma e dell ora di decesso; - compilare la scheda di comunicazione del decesso 11 ad uso interno; - compilare il certificato necroscopico (qualora i familiari non intendano trasferire la salma nel periodo di osservazione di cui all art. 22); b) il coordinatore o l infermiere referente, con l ausilio del personale di supporto, dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti, deve: - comporre la salma nel letto con il massimo rispetto e decoro senza utilizzare alcun mezzo di contenzione, eliminando aghi, cannule, deflussori, cateteri e altro; - coprire la salma con un lenzuolo e munirla di apposito cartellino di riconoscimento dove sono accuratamente riportati i dati anagrafici nonché la data e l ora del decesso; - isolare la salma; - raccogliere, in caso di assenza di parenti prossimi, gli effetti personali della salma e custodirli in un luogo sicuro; - registrare gli oggetti di valore nell apposito spazio previsto nella cartella infermieristica o in altro modulo in uso e firmare l elenco così formato; - provvedere, quando possibile, alla consegna degli effetti personali e degli oggetti di valore direttamente ai familiari del paziente deceduto, che devono attestare l avvenuto ritiro mediante sottoscrizione; - avvisare l operatore necroforo addetto allo spostamento della salma dal reparto all obitorio nosocomiale; Nel Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto in caso di decesso avvenuto tra le ore e le 7.00 la salma è tenuta in reparto fino al mattino dopo utilizzando le stanze per i deceduti presenti in ogni area di degenza. Tali ambienti, dopo l accertamento della morte compiuto mediante esecuzione del tracciato ECG continuo per almeno 20 minuti, non sono deputate all osservazione dei cadaveri, ma fungono da deposito temporaneo dei deceduti, in attesa del trasporto nell obitorio nosocomiale 12. Se le condizioni igieniche e ambientali dei locali indicati non consentono la sosta della salma fino al mattino successivo (presenza di più deceduti, locali momentaneamente impraticabili o altro) può essere richiesta la presenza del necroforo in pronta disponibilità, il quale si avvarrà della collaborazione del personale di reparto per il trasporto nell obitorio nosocomiale 13, secondo le procedure interne in uso. - consegnare al necroforo tutta la documentazione che deve accompagnare la salma; c) il necroforo o altro personale addetto allo spostamento della salma nell obitorio nosocomiale deve: - trasportare la salma nell obitorio nosocomiale, seguendo il percorso dedicato e assicurandosi di non lasciare mai incustodita la salma; - trascrivere sul registro di servizio i dati identificativi della salma, confrontandoli con quelli riportati nel cartellino identificativo e/o nella documentazione sanitaria; - comporre la salma all interno dei locali dedicati; - vigilare sull integrità della salma fino alla consegna della stessa all impresa incaricata delle onoranze funebri e del trasporto all esterno; - consegnare la salma all impresa funebre incaricata, controllando l avvenuta compilazione della relativa modulistica. Art. 12. Paziente deceduto in ospedale per causa di morte non nota 1. Nel caso di decesso per causa di morte non nota di un paziente presso un Unità Operativa dei Presidi Ospedalieri: a) il medico curante o di guardia (di reparto, interdivisionale o di Pronto Soccorso) che constata la morte, qualora ritenga le cause del decesso sconosciute, non chiare e/o ritenga necessari ulteriori approfondimenti diagnostici, deve mettere in atto le opportune procedure utili all approfondimento diagnostico e deve inoltre: - informare i parenti nel più breve tempo possibile del decesso, dando notizia ai familiari della necessità del riscontro diagnostico; - richiedere al Servizio di Anatomia Patologica aziendale il riscontro diagnostico, utilizzando lo stesso modulo di comunicazione del decesso ad uso interno. In seguito ai risultati di tale riscontro, sarà il Modulo 2/PM dell appendice n. 4. Prot. n /DPO-CF del 21 aprile Istruzioni operative: organizzazione del lavoro negli obitori

7 medico anatomo-patologo che dovrà rettificare la causa di morte nella scheda Istat; b) il necroforo o altro personale addetto allo spostamento della salma nell obitorio nosocomiale deve: - svolgere i compiti previsti in caso di decesso di paziente per causa di morte nota, secondo quanto stabilito dalla specifica procedura aziendale in uso, a cui si fa espresso rinvio; - predisporre la sala autoptica e vigilare sull integrità della salma fino all espletamento del riscontro diagnostico; c) il medico settorio, che esegue l eventuale riscontro diagnostico, è tenuto alla rettifica della scheda ISTAT e all invio della stessa al Dirigente medico del Presidio Ospedaliero; d) il dirigente medico del Presidio Ospedaliero o altro medico da lui delegato nel caso specifico dovrà: - prendere visione della cartella clinica e della richiesta di riscontro autoptico; - controllare i dati identificativi della salma, dell ora di decesso, dell esatta compilazione della scheda ISTAT e del certificato necroscopico; - controllare che nulla osti all esecuzione del riscontro diagnostico; - disporre la compilazione dell avviso di morte per l Ufficiale di Stato Civile del Comune competente territorialmente; - controllare che una copia della scheda ISTAT redatta dal patologo venga inserita in cartella clinica dopo l accertamento. Art. 13. Morte violenta 1. Nel caso di decesso di un paziente presso un unità operativa di Presidio Ospedaliero (di degenza o Pronto Soccorso), la cui causa di morte sia ritenuta violenta e sia appurato che l evento traumatico discenda da cause naturali o accidentali, l iter successivo all accertamento della morte è uguale ai casi di accertamento di morte per causa nota Le procedure inerenti l autorizzazione dell Autorità Giudiziaria si applicano nei soli casi in cui c è il sospetto concreto di reato. 3. Qualora il medico che constata e/o accerta il decesso ritenga che la morte da lui constatata possa essere dovuta a reato perseguibile d ufficio, deve produrre referto all Autorità Giudiziaria e, se avvenuta all interno dei Presidi Ospedalieri dell ULSS n. 8, deve dare immediata comunicazione al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero mediante la scheda di comunicazione del decesso. 4. Quanto disposto al precedente comma 3 riguarda anche i casi di decessi per causa violenta, conseguenti a sinistri stradali o incidenti sul lavoro. 5. La segnalazione del decesso deve essere fatta tramite le Forze dell Ordine, qualora intervenute al momento dell evento. Art. 14. Soggetto deceduto con intervento di mezzi di soccorso 1. Per i pazienti deceduti in ambulanza si applicano le disposizioni stabilite per il decesso in Ospedale. In tal caso si considera come luogo del decesso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero ove giunge l ambulanza. 2. Nel caso d intervento sanitario sul luogo dell evento, qualora il soggetto soccorso sia già deceduto e il medico ne constati l avvenuto decesso, la salma non deve essere accolta in ambulanza per il trasporto in ospedale e la compilazione di tutta la relativa documentazione necroscopica è a carico del medico necroscopo che opera in ambito territoriale. 3. Nel caso di persona deceduta per cause naturali, qualora il medico di Pronto Soccorso sia in possesso di elementi sufficienti da poter determinare la causa di morte nota, avvierà l iter previsto per tale ultima 14 Secondo quanto riportato nella nota prot. 27/2007 del a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso la morte violenta, deve ritenersi del tutto equivalente alla morte in relazione alla quale sorge sospetto di reato, con esclusione di tutti i casi in cui l evento traumatico discenda da cause naturali o accidentali. 7

8 fattispecie, compilando la relativa documentazione assieme alla denuncia della causa di morte. 4. Qualora invece la persona sia deceduta per causa di morte non nota, il medico di Pronto Soccorso richiederà il riscontro diagnostico 15. In questo caso la denuncia della causa di morte sarà fatta dal medico anatomo-patologo. 5. Sarà cura del personale infermieristico assicurarsi che sull apposito cartellino identificativo, oltre ai dati di routine (anagrafici, data ed ora di arrivo), sia segnalato se la salma è a disposizione dell Autorità Giudiziaria e/o sia stato richiesto riscontro diagnostico. Art. 15. Soggetto deceduto al di fuori dell Ospedale 1. Qualora sia rinvenuto un cadavere al di fuori dell Ospedale, è compito del medico necroscopo che opera in ambito territoriale compilare la constatazione del decesso 16, nei casi in cui risultasse essere il primo sanitario ad intervenire sul luogo del ritrovamento, unitamente al certificato necroscopico. 2. Nel caso in cui il decesso venga accertato dal medico necroscopo di cui all art. 4, comma 4, del presente regolamento, questi compilerà il certificato necroscopico cartaceo, provvedendo ad inviare entro 15 giorni dall accertamento copia al Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione. Qualora il decesso fosse accertato mediante ausilio di elettrocardiografo, secondo le modalità previste dal presente regolamento, il medico necroscopo dovrà refertare il tracciato dell ECG, che dovrà essere allegato alla copia del certificato necroscopico da consegnare al Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione. 3. Qualora il decesso avvenga senza assistenza medica ovvero nei casi di morte violenta, sarà compito del medico necroscopo del territorio redigere la denuncia della causa di morte di cui all art. 8 del presente regolamento. 4. Qualora il decesso sia ritenuto dal medico, che ne constata e/o accerta la morte, riconducibile a fattispecie di reato perseguibile d ufficio, si rinvia a quanto disposto dall art. 13 del presente regolamento. 5. Nel caso di decesso per causa di morte non nota ovvero per decesso avvenuto senza assistenza medica, il medico necroscopo richiede l'esecuzione del riscontro diagnostico 17. In questo caso la denuncia della causa di morte sarà fatta dal medico anatomo-patologo. 6. Nei casi previsti dal precedente comma 5, il medico necroscopo, una volta accertata l assenza di ipotesi di reato perseguibile d ufficio ovvero l intervento dell Autorità Giudiziaria, dovrà inviare la richiesta di riscontro diagnostico 18 direttamente al Dirigente medico del Presidio Ospedaliero competente per ambito territoriale. Il referto del riscontro diagnostico verrà successivamente inviato al Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione. 6. Nei casi in cui venga richiesto l intervento del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica competente per l espletamento di autopsia giudiziaria sarà compito di quest ultimo provvedere alla compilazione della documentazione prevista dalle normative vigenti ed avvertire telefonicamente il personale dell obitorio nosocomiale relativamente all orario previsto per la visita necroscopica. 7. Nei casi di cadaveri di persone decedute all esterno dei Presidi Ospedalieri e trasportati negli obitori nosocomiali il certificato necroscopico è redatto dal medico necroscopo che opera in ambito territoriale. In tali casi, il personale dell obitorio, al momento dell accoglimento della salma, effettuerà l identificazione della stessa, munendola di apposito cartellino di riconoscimento ove sono accuratamente riportati i dati anagrafici nonché la data e l ora del decesso. 8. In tutti i casi compito del medico necroscopo è l identificazione della salma, ove possibile, sulla base della documentazione e dei dati circostanziali in suo possesso Art. 37 del D.P.R. n. 285/1990 Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici. Modulo 2/PMT dell appendice n. 5. Art. 37 del D.P.R. n. 285/1990. Modulo 4/PMT dell appendice n. 5. 8

9 Art. 16. Nati morti, feti e prodotti del concepimento 1. Per i nati morti dichiarati all Ufficiale di Stato Civile si applicano le disposizioni previste per i morti dopo la nascita. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Dirigente medico di Presidio Ospedaliero. 3. La richiesta di rilascio del permesso deve essere inoltrata al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, accompagnata dal certificato rilasciato dal medico dell Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, che indica la presunta età gestazionale ed il peso del feto. 4. Su richiesta dei genitori il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane e non dichiarati come nati morti all Ufficiale dello Stato Civile. Il trasporto dovrà essere effettuato nel modo più decoroso possibile e svolto a cura dei familiari anche con mezzi propri La dichiarazione di presa di responsabilità da parte del richiedente è rilasciata per iscritto Il prodotto di concepimento sarà inserito in sacchetto biodegradabile dal personale dell obitorio nosocomiale. 7. Il personale sanitario che ha assistito all espulsione o all estrazione di un prodotto abortivo o di un feto deve: - compilare e firmare il modulo di assistenza all espulsione o all estrazione del prodotto abortivo o del feto; - inserire il prodotto abortivo in idoneo contenitore da consegnare al necroforo in servizio per il trasferimento al laboratorio di anatomia patologica per i successivi esami; - avvisare il necroforo in servizio, che curerà lo spostamento del feto o del prodotto abortivo nell obitorio nosocomiale ove lo comporrà con cura e rispetto, vigilando sull idonea conservazione. 8. Il Medico dell Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia deve: - in caso di necessità di riscontro diagnostico e previo avviso ai genitori, compilare la richiesta di riscontro diagnostico da inviare tramite il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero; - avvisare il personale del Servizio di Anatomia Patologica della richiesta di riscontro diagnostico. Art. 17. Patologie infettive e prescrizioni igienico sanitarie per le salme 1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell elenco di cui all articolo 2, comma 2, lettera g), della L.R. n. 18/2010 oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, per le opportune prescrizioni ai fini della tutela della salute il medico, che accerta tali circostanze, dà tempestiva comunicazione al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero e al Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di osservazione mediante apposita segnalazione nella comunicazione del decesso e nel certificato necroscopico. 2. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso sia avvenuto in ambito territoriale, la comunicazione dovrà essere effettuata dal medico necroscopo mediante l invio tempestivo del certificato necroscopico al Dirigente medico del Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione, nonché al Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di osservazione mediante l invio tempestivo di copia del certificato necroscopico. 3. Per i cadaveri di persone decedute a causa di patologie infettive in condizioni potenzialmente contagianti, il medico che accerta tale circostanza ne da comunicazione al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, che detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute e lo comunica al Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di osservazione, registrando i dati nell apposito riquadro previsto per tali casi nelle Art. 25 della L.R. 18/2010. Modulo 3/PM dell appendice n. 4. 9

10 schede di comunicazione del decesso e di certificato necroscopico in uso. 4. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso sia avvenuto in ambito territoriale, si rinvia a quanto previsto dal precedente comma La salma del deceduto per malattia infettiva, di cui all'elenco del D.M. 15 dicembre 1990 del Ministero della Salute e successive modifiche, o di soggetto sconosciuto, dopo il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita. In questi casi è vietato svestire la salma degli indumenti che indossa all'atto del decesso. 6. Non è vietato: - vestire la salma se è nuda. - rivestire la salma purché i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava al momento del decesso Per ogni attività che esponga gli operatori a contatto con: - cadaveri sconosciuti o di cui non si hanno notizie cliniche; - materiale biologico o comunque contaminato; - sostanze chimiche tossiche o irritanti (in particolare con formalina); devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale per ridurre il rischio lavorativo, secondo le prescrizioni fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione. 8. Dopo ogni contatto pericoloso o contaminante, anche se protetto, sono obbligatorie le misure di igiene personali, quali il frequente lavaggio delle mani con opportuni detergenti-disinfettanti e la doccia di pulizia, quando necessario. Art. 18. Cadaveri a disposizione dell Autorità Giudiziaria 1. In caso di decesso conseguente a reato accertato o sospetto e per il quale è stato inoltrato il referto all Autorità Giudiziaria, il cadavere è messo a disposizione nei locali di osservazione dell obitorio nosocomiale in attesa delle indicazioni dell Autorità Giudiziaria medesima. 2. Nei casi di cadaveri di persone decedute all esterno dei Presidi Ospedalieri e trasportati negli obitori nosocomiali, il personale dell obitorio, al momento dell accoglimento della salma, effettuerà l identificazione della stessa, munendola di apposito cartellino di riconoscimento ove sono accuratamente riportati i dati anagrafici nonché la data e l ora del decesso. 3. Nell ipotesi che la Polizia Giudiziaria richieda l'effettuazione di ispezione esterna cadaverica, a tale adempimento provvede di norma il medico che ha notificato il decesso, salvo diversa indicazione da parte dell Autorità Giudiziaria. Art. 19. Riscontro diagnostico ed autopsia medico legale 1. Sono sottoposte a riscontro diagnostico, fatti salvi i poteri dell Autorità Giudiziaria: - i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica e trasportati in Ospedale o in un deposito di osservazione o nell obitorio nosocomiale; - i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici. 2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco del Comune di residenza per eventuale rettifica della scheda di morte. 3. Le autopsie a scopo giudiziario vengono richieste dall Autorità Giudiziaria, la quale vi provvede con proprio personale medico e tecnico. In tal caso l obbligo della denuncia della causa di morte è di competenza dei medici incaricati di eseguire le autopsie dall Autorità Giudiziaria. 21 Circolare del Ministero della Sanità n. 24/

11 Art. 20. Prelievo di cornee e/o tessuti da cadavere 1. Nei casi in cui la salma sia giudicata idonea al prelievo di cornee e/o tessuti si applicano le disposizioni stabilite dal protocollo aziendale e dalle relative procedure in uso. 2. Per poter procedere ai prelievi è necessario disporre della seguente documentazione: - verifica dei criteri di esclusione; - richieste di assenso firmate; - ECG isolettrico per 20 minuti; - certificato necroscopico; - autorizzazione dell Autorità Giudiziaria nei casi previsti. Art. 21. Prelievo di materiale biologico 1. Il prelievo di materiale biologico (liquidi biologici, come materiale ematico, urine, umor vitreo, strutture pilifere, campioni tissutali) può essere eseguito esclusivamente se disposto dall Autorità Giudiziaria competente e comunque non prima dell avvenuto accertamento del decesso da parte del medico necroscopo. 2. Qualora vi sia la reale urgenza della richiesta da parte dell Autorità Giudiziaria nell effettuazione del prelievo di materiale biologico, il decesso sarà accertato mediante elettrocardiografo con tracciato ECG per almeno 20 minuti. 3. In relazione alla modalità di prelievo e di conservazione dei campioni biologici, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle procedure in uso nell azienda sanitaria. Art. 22. Trasporto di cadaveri 1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso Lo spostamento della salma dal reparto ospedaliero ove è avvenuto il decesso all obitoriale nosocomiale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente dal personale dell obitorio nosocomiale. 3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione secondo il seguente regolamento, qualunque sia la sua destinazione, è posto in una cassa individuale. La madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere posti nella stessa cassa. 4. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto da soggetti autorizzati dal Comune, i quali assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. 5. All atto della chiusura del feretro la verifica dell identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall incaricato del trasporto, il quale deve dichiarare l avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale La consegna della salma al personale incaricato delle imprese funebri può avvenire solo durante gli orari di apertura dell obitorio nosocomiale al pubblico. 7. Solo per casi eccezionali opportunamente documentati, quali i trasporti internazionali, la consegna della salma può avvenire in orari diversi da quelli fissati per la normale apertura al pubblico dell obitoriale nosocomiale. In tal caso il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, preventivamente avvisato e sulla base della documentazione allegata alla specifica richiesta, autorizzerà la consegna della salma. 8. Per i casi eccezionali di cui al precedente comma, il personale dell obitorio nosocomiale, tempestivamente avvisato al riguardo, è autorizzato dal Dirigente medico di Presidio Ospedaliero a prendere i necessari accordi direttamente con gli incaricati delle imprese funebri, che si occuperanno del trasporto. Le attività compiute e l ora dell avvenuta consegna sono oggetto di successiva relazione al Dirigente medico di Art. 23 della L.R. n. 18/2010. Art. 21 della L.R. n. 18/

12 Presidio Ospedaliero. 9. Gli incaricati delle imprese funebri, delegati al trasporto delle salme provenienti dagli obitoriali nosocomiali dei Presidi Ospedalieri ed a tutte le operazioni a questo connesse, sono tenuti per quanto non specificato nel presente Regolamento all osservanza della normativa vigente in materia. 10. Durante il periodo di osservazione di cui all art. 5, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, nell obitorio nosocomiale o nella casa funeraria siti anche in comune diverso 24 da quello ove è avvenuto il decesso. 11. Nel caso del precedente comma il trasferimento del cadavere non costituisce trasporto funebre e pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 23 della legge regionale 4 marzo 2010, n L impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l osservazione 26. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati. 13. Il medico che constata il decesso in ospedale informa i familiari di ogni deceduto di quanto previsto al comma 10 e in caso di trasferimento non deve redigere il certificato necroscopico, che sarà compilato successivamente dal medico necroscopo che opera in ambito territoriale, ma si limita alla compilazione della scheda ISTAT per la causa di morte. 14. Qualora il decesso avvenga al di fuori dell ospedale, il medico che ne constata la morte, valutata la natura della stessa, l assenza di elementi riconducibili a ipotesi di reato, ovvero l intervento dell Autorità Giudiziaria ovvero altri elementi che interferirebbero con il trasporto della salma, rilascia il certificato di autorizzazione al trasporto Al termine del periodo di osservazione, come previsto dall art. 5 del presente regolamento, il trasferimento della salma costituisce a tutti gli effetti trasporto funebre, che impone la sigillatura del feretro. Art. 23. Trasporto per sepoltura di parti anatomiche 1. I reparti ospedalieri segnalano per iscritto al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero la presenza di parti anatomiche da trasportare nell obitorio nosocomiale. Nella relativa segnalazione devono essere riportati: - i dati anagrafici della persona a cui la parte anatomica apparteneva; - il tipo di parte anatomica; - la data; - le modalità con le quali è residuata la parte anatomica (intervento chirurgico o altro); - il reparto/servizio ove la parte stessa è stata prodotta. 2. Le parti anatomiche devono essere introdotte in contenitori biodegradabili al fine di facilitare i fenomeni di mineralizzazione. 3. A seguito della ricezione della segnalazione di cui al precedente comma, il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero rilascia l autorizzazione al trasporto e all inumazione della parte anatomica. 4. Per inumare periodicamente le parti anatomiche il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero predispone un elenco da inoltrare ai servizi cimiteriali del Comune. 5. A seguito di autorizzazione ricevuta dai servizi cimiteriali di competenza, le parti anatomiche sono trasportate con apposito mezzo dai medesimi servizi per la relativa sepoltura cimiteriale Art. 11 della L.R. n. 18/2010. Allegato A della D.G.R. n. 1909/2010. Modulo 4/PM dell appendice n. 4. Modulo 3/PMT dell appendice n

13 Art. 24. Servizio di obitorio nosocomiale 1. Gli obitori nosocomiali dei Presidi Ospedalieri, oltre alle salme di persone decedute all interno dei medesimi Presidi Ospedalieri, possono accogliere le salme: - di persone decedute all esterno dei Presidi Ospedalieri in luoghi pubblici, abitazioni, altri ospedali e altri luoghi; - soggette al periodo di osservazione; - soggette ad eventuale riscontro diagnostico; - soggette ad autopsia giudiziaria e/o soggette ad altro procedimento disposto dall Autorità Giudiziaria; - di ignoti soggette a procedura di riconoscimento. 2. Negli obitoriali nosocomiali è assicurato lo svolgimento delle seguenti attività: - mantenimento in osservazione e custodia delle salme; - riscontro diagnostico; - autopsie giudiziarie; - deposito delle salme; - iniezioni conservative; - trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi. 3. Per le competenze del personale addetto al servizio di obitorio nosocomiale è fatto espresso rinvio alla specifica procedura in uso nei Presidi Ospedalieri. 4. Nelle competenze del personale addetto al servizio di obitorio nosocomiale rientrano la gestione e/o il coordinamento delle attività riportate nei successivi articoli da 25 a 33. Art. 25. Registro di obitorio nosocomiale 1. Il personale addetto agli obitori nosocomiali dei Presidi Ospedalieri cura la tenuta del registro in cui vengono annotate le generalità di tutte le salme, compresi i denunciati come nati morti, che transitano attraverso l obitorio nosocomiale. 2. Per ogni caso sono raccolti e registrati i seguenti dati: - cognome e nome; - data di nascita ed età; - luogo di residenza; - luogo del decesso e provenienza (reparto, servizio o provenienza esterna); - data e ora del decesso; - eventuale esecuzione di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria; - impresa funebre incaricata del trasporto; - data e ora del trasporto; - luogo di destinazione del feretro; - certificato di seppellimento / cremazione. 3. Il registro è soggetto al controllo del Dirigente medico di Presidio Ospedaliero. Art. 26. Gestione dei rapporti con il pubblico 1. Nella gestione dei rapporti con il pubblico (familiari dei defunti e/o visitatori) il personale addetto all obitorio nosocomiale deve: - indossare sempre l uniforme di servizio, tenendo in evidenza il cartellino di riconoscimento; - dismettere ogni dispositivo di protezione individuale, in uso per il trattamento delle salme, in ogni contatto con il pubblico; - fornire informazioni, per quanto di competenza, in merito agli orari di apertura e chiusura del servizio e più in generale sulle modalità di funzionamento del servizio stesso, sugli orari di partenza dei singoli funerali, sull ubicazione delle singole salme nelle rispettive camere per i dolenti; - informare che la scelta delle imprese funebri da parte dei familiari del defunto costituisce libera prerogativa del cittadino e deve avvenire per libera contrattazione. 13

14 Art. 27. Orario di accesso per i visitatori e orario di consegna degli indumenti 1. L accesso dei visitatori è consentito esclusivamente nei locali delle camere ardenti e negli orari di apertura al pubblico dell obitorio nosocomiale. 2. Eventuali visite alle salme al di fuori degli orari prestabiliti e l accesso ai locali interni dell obitorio nosocomiale devono essere espressamente autorizzati dal Dirigente medico di Presidio Ospedaliero ed effettuati esclusivamente alla presenza del personale addetto all obitorio nosocomiale. 3. I familiari delle persone decedute, anche tramite l impresa funebre da loro delegata, provvedono tempestivamente alla consegna degli indumenti per la preparazione della salma negli orari di apertura al pubblico o durante l orario di servizio del personale addetto all obitorio nosocomiale. Art. 28. Trasporto delle salme e partenza dei funerali dall obitorio nosocomiale 1. Il trasporto delle salme è effettuato dalle imprese funebri autorizzate dal Comune competente. 2. La data del funerale non può essere fissata prima che sia stato firmato il certificato necroscopico e deve essere comunicata non appena possibile al personale dell obitorio nosocomiale per i successivi adempimenti di competenza. Art. 29. Rapporti con le imprese funebri 1. Il personale addetto all obitorio nosocomiale deve: - sorvegliare che all interno dei locali destinati al pubblico non vi sia la presenza di personale di imprese funebri non espressamente autorizzato; - verificare in qualsiasi momento i motivi della presenza dei titolari o degli incaricati delle imprese funebri all interno delle camere mortuarie e nelle zone aperte al pubblico, e segnalare al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero le presenze non giustificate; - sorvegliare che nei locali dell obitorio nosocomiale e nelle sue adiacenze non abbiano luogo da parte del personale delle imprese funebri attività e/o comportamenti difformi da quanto previsto nel presente Regolamento o in altre disposizioni aziendali, con particolare riferimento a qualsiasi forma di transazione commerciale e/o di indebita acquisizione di clientela; - segnalare immediatamente ogni irregolarità rilevata al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero; - limitare ai casi di effettiva necessità le richieste di collaborazione agli operatori delle imprese funebri nelle operazioni di preparazione e posizionamento della salma; qualora la richiesta di collaborazione comporti l accesso di estranei in zone riservate dei locali dell obitorio nosocomiale la circostanza deve essere segnalata nel registro delle consegne; - promuovere l allontanamento dalle aree riservate delle persone non autorizzate e, se del caso, avvisare il Dirigente medico di Presidio Ospedaliero per l adozione dei provvedimenti necessari. 2. Il personale addetto all obitorio nosocomiale deve inoltre vigilare affinché: - il personale dell impresa funebre prescelta dai familiari possa avere accesso esclusivamente nei locali consentiti delle camere mortuarie per il tempo strettamente necessario per il servizio mortuario, per l allestimento delle camere ardenti, per gli eventuali relativi trattamenti della salma, per l eventuale vestizione e sistemazione nella bara della salma e l eventuale organizzazione della partenza del feretro; - l allestimento delle camere ardenti avvenga in un unica soluzione di accesso e di tempo, stabilita e fissata nell atto di delega. 3. Nessuna forma di pubblicità, neppure indiretta, è consentita all interno dei locali dell obitorio nosocomiale e nelle sue adiacenze. Le personalizzazioni esistenti sui materiali di onoranza (drappi, registri per le firme, altro) sono permesse limitatamente al periodo dell esposizione della salma nelle camere per dolenti. 4. È fatta espressa riserva di non consentire l uso di materiali, anche di carattere funerario, con personalizzazioni troppo vistose o inappropriate per il luogo. 5. È da ritenersi pubblicità impropria la sosta dei mezzi di trasporto con i contrassegni delle imprese funebri protratta oltre i tempi strettamente necessari al carico - scarico dei materiali occorrenti al funerale, la sosta di vetture, furgoni e carri funebri recanti l intestazione delle imprese funebri. 14

15 6. È fatto divieto alle imprese funebri di utilizzare per le proprie attività il personale addetto all obitorio nosocomiale e corrispondere ad esso compensi o altre utilità sotto qualsiasi forma. Art. 30. Allestimento della camera ardente, onoranze funebri e trasporto della salma I familiari delle persone decedute devono contattare direttamente al di fuori delle strutture aziendali un impresa funebre e delegarla a provvedere a: - disbrigo delle pratiche amministrative di competenza dei familiari; - eventuale vestizione della salma e sistemazione nella bara; - allestimento della camera ardente; - trasporto della salma al di fuori dell obitorio nosocomiale. Art. 31. Tanatoprassi e tanatocosmesi 1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione e comunque solo dopo la visita necroscopica. 2. Tali trattamenti, da effettuarsi a cura del personale incaricato delle imprese funebri, se non diversamente indicato dovranno essere eseguiti previo accordo con il personale addetto all obitorio nosocomiale. 3. Sono consentiti i trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente. Art. 32. Iniezioni conservative 1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all articolo 32 del D.P.R. n. 285/1990 non è obbligatorio in caso di trasporto della salma da Comune a Comune Il trattamento antiputrefattivo è obbligatorio quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto della salma all estero, ovvero quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di salute pubblica. 3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto, è effettuato da personale appositamente formato dell impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro e che deve attenersi alla normativa vigente in materia. Art. 33. Cremazione 1. La richiesta del rilascio della documentazione necessaria per la cremazione 29 è presentata dai familiari della persona deceduta, anche per il tramite dell impresa funebre prescelta, in forma scritta al personale dell obitorio nosocomiale, che provvederà a trasmetterla al Dirigente medico di Presidio ospedaliero. 2. L autorizzazione alla cremazione è di competenza dell Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, che la rilascia, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo/curante 30 dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 3. Per i pazienti deceduti all interno dell Ospedale, per i quali sia prevista la cremazione e siano portatori di pace-maker o altro dispositivo simile 31, deve essere disposta la loro rimozione, che viene richiesta dal Dirigente medico di Presidio ospedaliero al Servizio di Anatomia Patologica. Copia della richiesta, Art. 20 L.R. n. 18/2010. Modulo 5/PM dell appendice n. 4. Modulo 6/PM dell appendice n. 4. La Circolare regionale prot. n del 31 maggio Direzione regionale della prevenzione, Servizio promozione e sviluppo igiene e sanità pubblica ritiene sia ancora opportuna la rimozione di tutti i dispositivi elettroalimentati. 15

16 controfirmata per l avvenuta rimozione dei dispositivi, è consegnata al personale incaricato delle imprese funebri. 4. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso avvenga al di fuori dell Ospedale, la rimozione del pace-maker o altro dispositivo simile è compito del medico necroscopo e dovrà essere effettuata all interno delle strutture obitoriali nosocomiali. Art. 34. Disposizioni finali, di rinvio, entrata in vigore 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni statali, regionali e aziendali in materia. 2. Le procedure interne collegate e/o connesse con il presente regolamento, recanti disposizioni su aspetti specifici della materia, nonché la modulistica allegata sono redatte, verificate ed approvate dai competenti uffici secondo le leggi e gli usi aziendali e la loro revisione non costituisce modificazione del presente regolamento. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ot tobre A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni interne incompatibili con il presente regolamento. 5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 16

17 Appendice 1 Riferimenti normativi Data Numero Fonte Oggetto R.D. Codice penale artt. 361 (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale) e 365 (omissione di referto) R.D. Testo unico delle leggi sanitarie R.D. Convenzione di Berlino R.D. Ordinamento dello stato civile Legge Riscontro diagnostico sui cadaveri Legge Prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico D.P.R. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria D.M. Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive Circ. Min. Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa D.M. Accertamento o certificazione di morte Circ. Min. Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa D.P.R. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n Legge Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali Legge Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri D.M. Tariffe per la cremazione di cadaveri e la conservazione o dispersione delle ceneri Legge Reg. Norme in materia funeraria D.G.R. Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 Norme in materia funeraria. Linee guida di prima applicazione.

18 Appendice 2 Flusso informativo della denuncia della causa di morte (articolo 8) Medico denunciante Comune 24 ore (decesso) 30 giorni ULSS (decesso) residenza diversa da luogo di decesso ULSS (residenza)

19 Appendice 3 Schema riepilogativo di certificazioni, modulistica, responsabilità e tempistica (articoli 6, 7, 8, 9 e 10) Certificazioni Modulistica Chi compila Tempi Dichiarazione di morte Scheda comunicazione di decesso Medico presente Al momento dell intervento Certificato necroscopico (art. 4 DPR 285/90) (art. 74 DPR 396/2000) Certificato necroscopico Medico Necroscopo accertamento di morte tramite ECG: dopo la scheda di comunicazione Denuncia della causa di Morte avviso di morte. (art. 1 DPR 285/1990) (tit. IX DPR 396/2000) Scheda ISTAT Medico curante o medico incaricato dell autopsia o del riscontro diagnostico (o medico necroscopo) Entro le 24 ore dall accertamento del decesso Avviso di morte Dirigente medico di Presidio Entro 24 ore dal decesso

20 MODULO 1/PM Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO CERTIFICATO NECROSCOPICO All Ufficiale di Stato Civile del Comune di Il sottoscritto Medico necroscopo dr. DICHIARA DI AVER ACCERTATO LA MORTE di nato/a a il deceduto/a il alle ore, presso l U.O. di L accertamento della morte è avvenuto mediante ECG protratto per non meno di 20 minuti, ai sensi dell art. 1 del Decreto Ministeriale , n Luogo e data IL MEDICO NECROSCOPO EVENTUALI PRESCRIZIONI CIRCA IL CONDIZIONAMENTO DELLA SALMA (Art. 10, 18, 25, e 38 D.P.R. 285 del 12/10/1990) Causa del decesso malattia infettiva diffusiva: SI NO Il defunto è stato trattato con radioisotopi: SI NO Eventuali prescrizioni: Data stampa orario IL DIRETTORE SANITARIO Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, Asolo (TV) - tel. 0423/ fax 0423/ c.f. e p. i.v.a n.it

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