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1 CAPITOLATO SPECIALE Per l affidamento del servizio di recupero salme sul territorio comunale, di trasporto delle medesime all obitorio di questa Azienda e servizi accessori. Art. 1 Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto l esecuzione dei seguenti servizi: a) la raccolta, nell ambito del territorio comunale di Pesaro, di salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute in luogo pubblico, di persone decedute in ambiente esterno, di persone decedute in abitazioni private giudicate inadatte alla permanenza delle salme stesse dall Autorità Sanitaria competente (Medico con funzioni di necroscopo) e di persone decedute in strutture sanitarie assistenziali della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro dell ASUR ed il loro trasporto all obitorio dell Ospedale San Salvatore di Pesaro; b) la sostituzione immediata dell automezzo utilizzato dall Azienda Ospedaliera per il trasporto delle salme dai presidi ospedalieri San Salvatore sede di Pesaro-Centro e sede di Muraglia all obitorio di questa Azienda in caso di guasto o di manutenzione ordinaria/straordinaria dell automezzo stesso; in particolari evenienze eccezionali, su disposizione della Direzione Medica di Presidio dell Azienda Ospedaliera S. Salvatore di Pesaro, l Impresa aggiudicataria dovrà collaborare con il personale dell Azienda stessa per il recupero dai presidi ospedalieri San Salvatore sede di Pesaro-Centro e sede di Muraglia di salme di ricoverati ospedalieri che presentino particolari difficoltà di movimentazione e provvedere al trasporto delle medesime all obitorio di questa Azienda; c) in particolari evenienze eccezionali, su disposizione della Direzione Medica di Presidio dell Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, il trasporto di salme ad altre strutture ospedaliere (fuori del Comune di Pesaro) per esecuzione di riscontri diagnostici in ottemperanza a precise norme di Legge e il trasporto di ritorno dalla sede ospedaliera esterna all obitorio di questa Azienda. Il servizio dovrà svolgersi secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., della Legge della Regione Marche n. 3/2005, nonché del Regolamento del Comune di Pesaro in materia, del presente Capitolato e delle norme che occorresse in seguito adottare. Questa Azienda si riserva, comunque, di disporre la cessazione di alcuni servizi (Es. trasporto di persone decedute in strutture sanitarie assistenziali della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro) a proprio insindacabile giudizio qualora non siano definiti i percorsi amministrativi. Non sono compresi nel servizio di cui al presente capitolato le seguenti prestazioni: a) la raccolta e il trasporto all obitorio di salme di persone decedute in abitazioni private o in case di riposo private, giudicate dal medico necroscopo come adatte a ospitare la salma, per le quali è stato richiesto dai familiari il trasporto all obitorio ai sensi delle norme di legge vigenti; b) la raccolta ed il trasporto all obitorio di salme decedute in abitazioni private o in case di riposo private per le quali non sia stata rilasciata dal medico necroscopo apposita certificazione attestante la condizione di abitazione inadatta alla permanenza della salma e le relative motivazioni. Art. 2 Caratteristiche e disposizioni relative al servizio Gli interventi inerenti il servizio oggetto del presente capitolato sono effettuati con i mezzi ed il personale dell Impresa aggiudicataria e consistono nella raccolta, recupero e trasporto di salme, di parti di cadavere e di resti mortali: a) di persone decedute in luogo pubblico, in ambiente esterno, in abitazioni giudicate inadatte alla permanenza della salma per cui sia stata disposta la rimozione e il trasporto all obitorio 1

2 di questa Azienda dall autorità competente (medico con funzioni di necroscopo), purchè si tratti di decessi avvenuti nell ambito del territorio comunale di Pesaro; b) di persone decedute in strutture sanitarie assistenziali della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro dell ASUR; c) di persone decedute nei presidi ospedalieri dell Azienda appaltante che devono essere trasferite all obitorio di questa Azienda o in altre strutture ospedaliere su disposizione della Direzione Medica di Presidio dell Azienda medesima. Per ciascuno dei trasporti funebri di cui alla lettera a), dovrà risultare apposito ordinativo di servizio emesso dall Autorità Sanitaria competente (medico con funzioni di necroscopo); tale documento deve essere consegnato in copia dall Impresa aggiudicataria al personale dell obitorio dell Azienda Ospedaliera. Nei casi di trasporti di salme di persone decedute in abitazioni giudicate inadatte alla permanenza della salma stessa, l ordinativo di servizio del medico necroscopo deve riportare le motivazioni del giudizio. Tutti gli interventi devono essere stabiliti dal medico con funzioni di necroscopo e nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali e dei regolamenti comunali vigenti. L impresa aggiudicataria del servizio deve raggiungere, con il proprio personale ed i propri mezzi, una delle qualsiasi località del Comune di Pesaro entro 60 minuti dalla chiamata. L Impresa aggiudicataria deve essere reperibile 24 ore su 24 per ogni giorno feriale e festivo di calendario annuale, inoltre deve: I. attivare un servizio di pronto intervento per la raccolta, il recupero ed il trasporto delle salme accidentate o comunque decedute in luogo pubblico, che preveda il rispetto del tempo massimo di intervento sopra stabilito; II. essere in grado di intervenire, anche per più urgenze che dovessero verificarsi in tempi ravvicinati, conformemente a quanto previsto dalle Leggi vigenti di Polizia Mortuaria e Pubblica Sicurezza, su richiesta delle autorità competenti. Le modalità di esecuzione di tutti gli interventi inerenti il servizio devono rispettare scrupolosamente le norme previste dalle Leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90 e s.m.i.). L Impresa aggiudicataria deve disporre di tutte le attrezzature, i dispositivi e materiali necessari ai recuperi e alla movimentazione delle salme riguardo ai servizi descritti nell art. 1 lettere a), b) e c) del presente capitolato. Tutti gli oneri relativi all utilizzo delle suddette attrezzature, dispositivi e materiali sono a carico dell Impresa aggiudicataria. In caso di guasto o di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell automezzo utilizzato dall Azienda Ospedaliera per il trasporto della salme dai presidi ospedalieri San Salvatore sede di Pesaro-Centro e sede di Muraglia all obitorio di questa Azienda, l Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata (entro 60 minuti dalla chiamata da parte della Direzione Medica di Presidio di questa Azienda) con un automezzo analogo, adeguato al servizio e con caratteristiche conformi a quanto stabilito dall art. 20 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. Per tutta la durata della riparazione o manutenzione l Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell Azienda appaltante un automezzo per i trasporti funebri e personale autista dipendente dell Impresa medesima per la conduzione dell automezzo. L autista che svolgerà il servizio di trasporto funebre effettuato dai presidi ospedalieri San Salvatore sede di Pesaro Centro e sede di Muraglia all obitorio di questa Azienda appaltante sarà sempre accompagnato da personale dell obitorio dipendenti di questa Azienda e dovrà operare sempre seguendo le indicazioni del personale medesimo e della Direzione Medica di Presidio. L autista dipendente dell Impresa aggiudicataria potrà accedere ai locali dell obitorio di questa Azienda solo per ragioni di servizio su richiesta del personale dell obitorio e dovrà sempre essere accompagnato dal personale medesimo. L Impresa aggiudicataria si impegna a portare a termine tutti gli interventi una volta intrapresi. Art. 3 Quantificazione appalto Il numero complessivo presunto quadriennale di trasporti di salme di cui all art. 1 punto a) del presente Capitolato è di circa

3 Importo presunto quadriennale a base d asta è pari a ,00 (IVA esente). Si riportano tali valori a mero titolo statistico, rappresentando soltanto una previsione generica del volume del servizio richiesto annualmente. I quantitativi sono indicati solo ai fini dell individuazione della migliore offerta e si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno presunto, sono indicativi e non impegnativi, essendo dipendenti da necessità variabili e non esattamente predeterminabili, per cui le Imprese aggiudicatarie dovranno espletare solo quei servizi che si renderanno necessari, anche per quantitativi eccedenti, in più o in meno il quinto d obbligo, senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. Art. 4 Partecipazione alla gara Le Imprese partecipanti sono tenute a produrre la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l offerta economica dettagliatamente specificate nel disciplinare di gara e a presentarle nelle modalità indicate al punto 9 del disciplinare di gara (parte integrante e sostanziale del bando di gara). Art. 5 Accordo quadro - Durata L affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato avverrà mediante l istituzione di un accordo quadro con un massimo di n. 8 operatori economici, ai sensi dell art. 59 del D.Lgs. 163/2006, per una durata di 4 anni, naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, salvo il caso di risoluzione e recesso, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato o dalle norme vigenti. E vietato il rinnovo tacito del contratto. L'Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, per un ulteriore periodo massimo di anni 4 (quattro). Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la procedura per la nuova gestione non sia divenuta ancora esecutiva o comunque il nuovo aggiudicatario non abbia assunto effettivamente l esercizio, le Imprese aggiudicatarie sono tenute a continuare a prestare il servizio oggetto del presente Capitolato fino all insediamento della nuova Impresa aggiudicataria e, in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. Art. 6 Remunerazione dell appalto La remunerazione dell appalto, a valere per tutti gli operatori economici sottoscrittori dell accordo quadro, verrà disciplinata come segue: a. per il servizio di cui all art. 1 punto a) del presente capitolato è determinata dalla media aritmetica dei prezzi offerti per singolo trasporto salme dagli operatori economici sottoscrittori dell accordo quadro per il numero di trasporti effettivi effettuati; b. per il servizio di cui all art. 1 punto b) del presente capitolato è determinata dalla media aritmetica dei prezzi offerti per singolo trasporto salme dagli operatori economici sottoscrittori dell accordo quadro per il numero di trasporti effettivi effettuati; c. per il servizio di cui all art. 1 punto c) del presente capitolato è determinata dal prezzo unitario per trasporto salme di cui al precedente punto a), moltiplicato per due (viaggio di andata e di ritorno) più la media aritmetica dei prezzi offerti dagli operatori economici sottoscrittori dell accordo quadro per ogni chilometro percorso fuori dal Comune di Pesaro. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, a richiesta dell Impresa aggiudicataria da notificare all Azienda, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell art. 115 e 7 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. In assenza di tali elenchi l entità della revisione sarà determinata applicando l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all altra parte contraente. 3

4 Si evidenzia che i prezzi saranno validi per tutte le Imprese sottoscrittrici dell Accordo Quadro e avranno validità per tutta la durata dell Accordo Quadro anche nel caso di successivo subentro di una impresa come specificato nell ultimo comma del punto 7). Art. 7 Accordo quadro Criteri di rotazione e condizioni economiche Ai sensi dell art. 59 del D.Lgs. 163/2006, questa Azienda intende sottoscrivere un accordo quadro con un massimo di n. 8 operatori economici, se sussistono in tale numero offerte valide. Qualora non sussistessero in tale numero offerte valide, l Accordo quadro verrà stipulato con un numero di operatori economici inferiore a 8 nelle modalità e alle condizioni dettagliatamente indicate nell allegato n. 1 del presente capitolato. Qualora nel corso della vigenza dell accordo quadro, si configurasse una situazione tale per cui l impegno contrattuale da parte di una o più ditte contraenti venga meno (es. risoluzione del contratto art. 20 del capitolato) questa Azienda si riserva di richiedere il subentro alla ditta che segue in graduatoria. Esempio: Graduatoria Impresa A Impresa B Impresa C Impresa D Impresa E Impresa F Impresa G Impresa H Impresa I Accordo Quadro stipulato con Imprese A, B, C, D, E, F, G e H; Risoluzione contratto con Impresa C; Richiesta di subentro all Impresa I. Qualora nessuna impresa dia la propria disponibilità a subentrare, questa Azienda si riserva di ripartire equamente il periodo di servizio dell Impresa cessante alle altre Imprese sottoscrittrici dell accordo quadro. In questi casi i servizi in oggetto verranno remunerati alle stesse condizioni economiche previste nel contratto iniziale dell Accordo Quadro. Art. 8 Direttore dell esecuzione In deroga a quanto previsto dall'art.10, comma 1 del D.Lgs. 163/06 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Coordinatore della Direzione Medica di Presidio o persona da questo incaricata. Il Direttore dell esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico dell esecuzione del contratto ed assicura la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale. A tal fine il direttore dell esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, fra le quali rientra la trasmissione alla S.O.C. Provveditorato/Economato di un report con tutti i trasporti effettuati dai singoli operatori economici ed eventuali servizi accessori con contestuale attestazione di corretta e regolare esecuzione del servizio. Art. 9 Norme generali per i trasporti e relative responsabilità Il personale dipendente dell Impresa aggiudicataria incaricato del servizio prende in consegna le salme dei deceduti di cui all art. 2 lettere a), b) e c), assieme ai relativi documenti sanitari e medicolegali, effettua il trasporto e, giunto a destinazione, consegna la salma e i documenti al personale dell obitorio dell Azienda Ospedaliera o al personale dell obitorio di altre strutture ospedaliere nell eventualità di cui all art. 1 lettera c). L Impresa aggiudicataria deve provvedere, prima dell affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, a ottenere l autorizzazione ai trasporti funebri sul territorio comunale ai sensi dell articolo n. 24 del D.P.R. n. 285/1990 rilasciata dall Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di 4

5 Pesaro. Tale certificato di autorizzazione deve essere sempre presente sugli automezzi dell impresa aggiudicataria durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato e deve essere valida per tutta la durata dell appalto. I trasporti presso altre strutture ospedaliere dovranno essere accompagnati da apposita certificazione rilasciata dalla Direzione Medica di Presidio dell Azienda Ospedaliera. I trasporti delle salme eseguiti in nome e per conto dell Azienda Ospedaliera da parte dell Impresa aggiudicataria del servizio oggetto del presente Capitolato, sono esenti dal pagamento del diritto sul trasporto. I predetti trasferimenti all obitorio sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasporti delle salme devono avvenire in totale conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. e della Legge della Regione Marche n. 3/2005. La mancata ottemperanza a tali disposizioni di legge comporterà la risoluzione del contratto di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato e tutte le conseguenze legali previste dal Codice Penale. Art. 10 Dotazione e caratteristiche dei mezzi di servizio L Impresa aggiudicataria deve avere una dotazione sufficiente di automezzi funebri e di attrezzature per assicurare la regolare e decorosa effettuazione dei recuperi e dei trasporti delle salme, delle parti di cadavere o resti mortali; la dotazione minima dei mezzi funebri deve comunque comprendere almeno due (n. 2) unità. Gli autoveicoli impiegati nei trasporti funebri debbono essere per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di Polizia Mortuaria previste dall art. 20 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i.; tali veicoli devono essere giudicati idonei dall autorità sanitaria pubblica competente (Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Pubblica di Azienda Sanitaria Locale). Tutte le spese inerenti la suddetta verifica da parte dell autorità sanitaria sono a carico dell Impresa aggiudicataria. L Impresa aggiudicataria dovrà adeguare a sue spese i mezzi funebri ed i relativi accessori nel caso di giudizio di inidoneità del Servizio di Igiene Pubblica. La certificazione di idoneità ai trasporti funebri deve essere sempre presente sugli automezzi dell impresa aggiudicataria durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato e deve essere mantenuta valida per tutta la durata dell appalto. Gli automezzi impiegati per i trasporti funebri devono presentare caratteristiche tali da impedire la vista del feretro e della salma dall esterno. Prima dell affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, le caratteristiche costruttive ed i numeri di targa degli automezzi adibiti al trasporto delle salme devono essere comunicati dall Impresa aggiudicataria all Azienda Ospedaliera. L Azienda Ospedaliera, tramite la Direzione Medica di Presidio, si riserva il diritto di esaminare gli automezzi funebri e di stabilirne l idoneità per l effettuazione del servizio; l Impresa aggiudicataria dovrà adeguare a sue spese gli automezzi funebri ed i relativi accessori, alle esigenze che l Azienda Ospedaliera ritenesse necessarie per l esecuzione del servizio. Qualora gli automezzi funebri non dovessero risultare idonei, l Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, ne potrà richiedere l immediata sostituzione. Art. 11 Manutenzione ed efficienza di mezzi e attrezzature Gli automezzi funebri e tutte le attrezzature dell Impresa aggiudicataria devono essere sempre mantenute in perfetta integrità e funzionalità in modo da garantire la piena efficienza. Gli automezzi funebri e le attrezzature devono essere tenuti accuratamente puliti, sia nella parte riservata alle salme, sia in quella riservata al personale di servizio e disinfettati ogni qualvolta si verifichi contaminazione da parte di sostanze organiche. La verniciatura, le decorazioni degli automezzi funebri ed il vestiario del personale devono essere sobri, decorosi, mantenuti in ottimo stato e sostituiti immediatamente qualora si evidenzino segni di deterioramento. Qualora l Impresa aggiudicataria non ottemperi alle disposizioni di cui al presente articolo, sarà facoltà dell Azienda Ospedaliera di applicare le penalità di cui all art. 18 e/o di risolvere in via anticipata il contratto di appalto del servizio oggetto del presente Capitolato. 5

6 Art. 12 Locali e rimesse per i mezzi funebri L Impresa aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, deve possedere un locale ad uso ufficio, autorizzato in conformità alle disposizioni di Legge. L Impresa aggiudicataria deve disporre di adeguati locali per i veicoli, conformemente alle esigenze tecniche-operative ed igieniche del servizio oggetto del presente Capitolato e conformemente a quanto stabilito dall art. 21 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.; in caso di inadeguatezza dal punto di vista igienico e tecnico-operativo dei locali adibiti al servizio, l Azienda Ospedaliera può chiedere opportuni interventi di ristrutturazione o la sostituzione dei locali stessi, le cui spese saranno a carico dell Impresa aggiudicataria. Art. 13 Disciplina del servizio E esigenza primaria dell Azienda Ospedaliera salvaguardare la parità di trattamento e la libera concorrenza delle Imprese di onoranze funebri. L Impresa aggiudicataria del servizio non potrà in alcun modo: a. esercitare promozione pubblicitaria in favore della propria attività o di altre Imprese durante l espletamento del servizio stesso; b. contattare le famiglie dei defunti ed offrire i propri servizi nell ambito delle strutture ospedaliere dell Azienda appaltante, dell obitorio e di tutte le aree e gli uffici pubblici che frequenta durante l espletamento del servizio; c. accettare denaro dalle stesse famiglie per l espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; d. accedere ai locali dell obitorio di questa Azienda senza autorizzazione del personale del Servizio Mortuario dell Azienda Ospedaliera. e. utilizzare attrezzature o materiali di proprietà dell Azienda Ospedaliera. In caso di inadempienza, l Azienda Ospedaliera procederà all immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell art. 20 del presente capitolato. Art. 14 Personale - Requisiti e comportamento L Impresa aggiudicataria deve possedere una dotazione di personale adeguata numericamente e per capacità individuali allo svolgimento del servizio di recupero e trasporto delle salme, parti di cadavere, resti mortali e alla guida degli automezzi funebri. L impresa aggiudicataria deve disporre di un Codice di Comportamento per il personale addetto al servizio che comprenda regole desunte dalle norme di legge di Polizia Mortuaria per quanto riguarda gli aspetti inerenti l attività specifica e le regole di comportamento individuale da adottare nei rapporti con i parenti dei deceduti, con il personale dell Azienda Ospedaliera, con le forze dell ordine e con quanti altri debba relazionarsi nello svolgimento del servizio stesso. Il personale dell Impresa aggiudicataria deve mantenere per tutto il tempo necessario a ciascun intervento inerente il servizio, un comportamento educato, serio e decoroso, come si conviene alla natura delle funzioni a cui è dedicato e deve altresì eseguire scrupolosamente le proprie mansioni in osservanza delle disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria e dei regolamenti comunali. L Impresa aggiudicataria deve fornire i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; inoltre su richiesta dell Azienda Ospedaliera deve provvedere alla sostituzione del personale non idoneo o di quello che non fosse osservante dei doveri del servizio. Il personale deve essere dotato di divisa sobria e decorosa sia estiva che invernale, approvata dall Azienda Ospedaliera. Art. 15 Sicurezza nell attività lavorativa L Impresa aggiudicataria ha l obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori. Il personale dipendente dell Impresa aggiudicataria deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l attività svolta. L Impresa aggiudicataria si impegna a dotare il proprio personale dipendente di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi e di ausili per la movimentazione dei carichi. 6

7 Le Imprese aggiudicatarie devono fornire documentazione riguardante l individuazione dei fattori di rischio e le procedure di sicurezza nelle diverse fasi dell attività svolta dal proprio personale nonchè i dati relativi alla propria organizzazione della sicurezza: nominativi e composizione del Servizio Prevenzione e Protezione, nominativi dei propri Rappresentanti per la Sicurezza, nominativo del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 626/94. Ai sensi della Legge n. 123 del 03/08/07: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ad aggiudicazione avvenuta, l Impresa Aggiudicataria dovrà collaborare con l Azienda appaltante per la stesura di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto d appalto. Inoltre l Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare a tutte le indicazioni contenute nella legge suddetta, fra le quali rientra, altresì, l obbligo del personale occupato dell impresa appaltatrice di essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro (art. 6 della L. 123/07) Art. 16 Pagamenti fatturazione Le fatture dovranno essere indirizzate alla S.O.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria dell Azienda Ospedaliera Ospedale San Salvatore, Viale Trieste Pesaro. I pagamenti da corrispondere all Impresa aggiudicataria sono effettuati dietro emissione da parte dell Impresa appaltatrice di regolare fattura posticipata al termine di ogni singolo appalto, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture (attestata dal timbro apposto dalla S.O.C. Bilancio e programmazione Finanziaria dell Azienda). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91 giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti al fornitore unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del calendario del semestre in questione. Trascorso il termine sopra indicato, per i pagamenti effettuati oltre 180 gg e fino a 360 gg è dovuto il tasso di mora del 4,5%, per il periodo di ulteriore ritardo è dovuto il tasso di mora del 6,5%. L importo che sarà corrisposto all Impresa aggiudicataria comprende tutte le operazioni descritte nel presente Capitolato e sarà liquidato previa attestazione di corretta e conforme esecuzione del servizio da parte della Direzione Medica di Presidio. L eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto dell appaltatore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio. Art. 17 Assicurazioni - Norme sindacali L Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare in favore del personale impiegato per il servizio, tutte le norme di legge, di assicurazione e tutela dei lavoratori vigenti e quelle che entreranno in vigore durante il periodo dell affidamento. L Impresa inoltre deve stipulare per la durata dell affidamento un assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con propri mezzi, nonché un assicurazione a tutela di eventuali danni derivanti da incendio dei materiali e degli accessori utilizzati per il servizio. Art. 18 Penalità L Azienda si riserva l insindacabile facoltà di applicare penali, senza obbligo di preventiva messa in mora, da un minimo di 100,00 ad un massimo di 2.000,00 per ogni inadempienza, nei casi di violazione di Legge e di inosservanza delle prescrizioni contenute in tutti gli articoli del presente Capitolato, di qualunque infrazione degli ordini e disposizioni ricevute e di ogni altra manchevolezza o deficienza nella qualità del servizio effettuato che siano state contestate formalmente, anche per una sola volta, e che di seguito si elencano in via esemplificativa e non esaustiva: - qualora una impresa aggiudicataria esegua il servizio oggetto dell appalto fuori dal periodo di esecuzione del contratto di propria competenza; - impiego di personale non adeguato; 7

8 - comportamento da parte dei dipendenti dell impresa aggiudicataria non corretto ai sensi di quanto disposto nel presente capitolato; - uso di automezzi non a norma di capitolato. L ammontare delle penalità è addebitato secondo le modalità indicate nell art. 33 del capitolato generale. Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l ufficio legale riterrà opportuno. Le suddette penali non esimono l Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni. In tutte le ipotesi di cui sopra, l Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l esecuzione del servizio, ai sensi di quanto dettagliatamente previsto all ultimo comma dell art. 7 del presente capitolato. Art. 19 Recesso Questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che le Imprese aggiudicatarie possano pretendere danni e/o compensi di sorta, nei seguenti casi: - qualora intervengono processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche; - in caso di modifica e/o risoluzione della Convenzione attualmente in essere con il Comune di Pesaro relativa al servizio in oggetto; - qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato; - qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse l espletamento del servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori. In caso di recesso anticipato dall accordo quadro nulla sarà dovuto alle imprese che ancora non hanno espletato il servizio. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Art. 20 Risoluzione contrattuale Ad integrazione di quanto previsto agli artt. 24 e 25 del capitolato generale, l Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto: a) in caso di reiterate inadempienze alle disposizioni contenute nel presente Capitolato verificatesi durante il servizio; b) in caso di comprovata trasgressione di uno degli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90); c) in caso di inadempienza agli obblighi di cui all art. 13 del presente Capitolato anche nell ipotesi di una sola inadempienza accertata; d) in ogni altro caso espressamente previsto nel presente capitolato. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell aggiudicatario, questa Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo procedendo ai sensi di quanto dettagliatamente previsto all ultimo comma dell art. 7 del presente capitolato. L incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale non esime l Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni. Art. 21 Divieto di Cessione del contratto e subappalto Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell art.116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. E ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all art. 5 del capitolato generale. Art. 22 Spese contrattuali Tutte le spese contrattuali dirette e/o accessorie (cioè tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari) sono a carico delle Imprese aggiudicatarie. Art. 23 Foro competente 8

9 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l azienda e l Impresa in ordine all esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Pesaro. Art. 24 Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel Capitolato Generale e nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10/09/00 e s.m.i.), nella L.R. 3/2005, nel Regolamento del Comune di Pesaro in materia di Polizia Mortuaria nonché le disposizioni del codice civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Per le modalità di presentazione dell offerta si rinvia al bando di gara e al disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del bando di gara. 9

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