PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture. Servizio Ambiente e Energia

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1 Registro generale n del 28/08/2013 Determina senza Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Oggetto Esercizio competenze L.R. 09/2010. Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs.152/06, per stabilimento da ubicare nel Comune di Montemurlo, in Via Milano n.6, della Ditta General Fibre S.r.l., legale rappresentante Marco Da Prato. Direttore dell Area De Crescenzo Antonio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 28/08/2013 Oggetto: Esercizio competenze L.R. 09/2010. Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs.152/06, per stabilimento da ubicare nel Comune di Montemurlo, in Via Milano n.6, della Ditta General Fibre S.r.l., legale rappresentante Marco Da Prato. IL DIRETTORE RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di controllo dell inquinamento atmosferico ed in particolare la parte quinta del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione; CONSIDERATA la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n.9 Norme per la tutela della qualità dell aria ambiente, in particolare l art.3, comma 1, che conferisce alle amministrazioni provinciali la competenza delle funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/2006; ESAMINATA la domanda di autorizzazione ai sensi dell art.269, comma 2, del D.Lgs.152/2006, trasmessa in data 10/04/2013, ns.prot.n.10951, alla Provincia di Prato, corredata dei necessari elaborati tecnici, presentata dalla Ditta General Fibre S.r.l. con sede legale in Montemurlo, Via Milano n.6, concernente le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento da ubicarsi nel Comune di Montemurlo, in Via Milano n.6; PRESO ATTO che sono stati assolti i diritti di istruttoria come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.16 del ; CONSIDERATO che questa amministrazione provinciale ha convocato con nota del 12/04/2013, prot.n.11332, la conferenza di servizi, ai sensi dell art.269 comma 3 del D.Lgs.152/2006, per il giorno 22/04/2013, alla quale sono stati invitati i seguenti enti: Comune di Montemurlo, Dip.to Prov.le ARPAT di Prato e Azienda USL n.4; PRESO ATTO che gli enti presenti alla conferenza di servizi del 22/04/2013 (Provincia di Prato, ARPAT e Azienda USL n.4) hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, come da verbale depositato agli atti, con l indicazione dei limiti alle emissioni e le ulteriori prescrizioni di cui all allegato (n. 1) facente parte integrante del presente atto, a condizione che la ditta inviasse documentazione integrativa (nota del 23/04/2013, prot.n.12399); CONSIDERATO che il gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta in data 06/06/2013, prot.n.16924; PRESO ATTO che la decisione della Conferenza di Servizi è stata trasmessa al SUAP del Comune di Montemurlo con la stessa nota del 23/04/2013, prot.n.12399; CONSIDERATA l istruttoria del competente, consultabile agli atti del fascicolo; 0_tmptmpzI7Z8Ndoc.odt

3 RITENUTO per quanto riportato in premessa di procedere al rilascio dell autorizzazione; DETERMINA 1.di autorizzare, ai sensi dell art.269, comma 2, del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento da ubicare nel Comune di Montemurlo, in Via Milano n.6, secondo il progetto presentato dalla Ditta General Fibre S.r.l., avente sede legale in Montemurlo, in Via Milano n.6, legale rappresentante Marco Da Prato, secondo quanto precisato e prescritto nell allegato (n. 1) facente parte integrante del presente atto; 2.di segnalare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006; 3.di dare atto che sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, autorizzata con il presente atto ai soli fini della parte quinta del D.Lgs.152/2006, ciò con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle decisioni di cui alla Commissione Tecnica permanente ex art.24, R.D.147/1927; 4.di incaricare il Dip.to prov.le ARPAT di Prato ad eseguire gli accertamenti di cui all art.269, comma 6 del D.Lgs.152/2006; 5.di precisare, ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione; 6.di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza ed eventuale controllo all A.S.L. n. 4 ed al Dipartimento Provinciale dell ARPAT e al Comune di Montemurlo; 7.di individuare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell art. 5 della L. 241/90 il Dott.Nicola Stramandinoli, funzionario P.O. del della Provincia di Prato. Il Direttore dell'area Ambiente e Infrastrutture Ing. Antonio De Crescenzo 0_tmptmpzI7Z8Ndoc.odt

4 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL ART.269, COMMA 2, DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: GENERAL FIBRE S.R.L. Sede sociale e stabilim.: Montemurlo Via Milano n.6 Legale rappresentante: Marco da Prato Pag.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI : (valori dichiarati dalla ditta richiedente ) Sigla Origine Portata Sezione Velocità Temp. Altezza Durata Impianti di abbattimento Inquinanti emessi Nm 3 /h m 2 m/sec C m h/g g/a Tipologia mg/nm 3 Kg/h S.O.V: Tab.D Classe II 20 S.O.V: Tab.D Classe III 100 C11 FORNI DI RESINATURA , SCRUBBER AD S.O.V: Tab.D Classe IV 150 UMIDO S.O.V: Tab.D Classe V 300 Polveri Alchilbenzeni VALORI LIMITE DI EMISSIONE Sigla Origine Impianto di abbattimento Inquinanti emessi : valori limite (2) Tipologia mg/nm 3 Kg/h Periodicità dei rilevamenti di emissione (1) C11 FORNI DI RESINATURA SCRUBBER AD UMIDO S.O.V: Tab.D Classe II 0,10 Semestrale S.O.V: Tab.D Classe III S.O.V: Tab.D Classe IV S.O.V: Tab.D Classe V Polveri Alchilbenzeni ,0 3,0 4,0 Annuale (1) A partire dalla data di messa a regime; (2) Come deciso in conferenza di servizi

5 Pag.2 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL ART.269, COMMA 2 DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: GENERAL FIBRE s.r.l. Sede sociale e stabilim.: Montemurlo Via Milano n.6 Legale rappresentante: Marco da Prato PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTI: Sigla Origine Inquinanti emessi C11 FORNI DI RESINATURA S.O.V: Tab.D Classe II S.O.V: Tab.D Classe III S.O.V: Tab.D Classe IV S.O.V: Tab.D Classe V Polveri Alchilbenzeni Note: (1) Da effettuarsi nel periodo di marcia controllata di 10 giorni. Numero di campionamenti (1) 2 Osservazioni Metodi di campionamento ed analisi sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali. MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO: Sigla Tipologia impianto Tipologia operazione di manutenzione Periodicità minima C11 Scrubber ad umido sostituzione acqua lavaggio della vasca settimanale (*) controllo e pulizia tubazioni di adduzione all'abbattitore svuotamento totale e pulizia vasca di lavaggio controllo e pulizia piatti fermagocce semestrale semestrale Annuale Per quanto riguarda l'impianto di filtrazione peluria (emissione E1 scarsamente rilevante) si prescrive che il gestore esegua le manutenzioni riportate nella relazione tecnica [ in modo particolare: controllo del manomentro differenziale il cui valore deve essere compreso tra 20 e 88 mmh20 (settimanale); verifica ed eventuale sostituzione valvola lamellare (mensile); pulizia interna addensatore (mensile); verifica sistema di sicurezza (annuale)] e dichiari annualmente, nel registro delle manutenzioni, di aver sottoposto l'impianto alle manutezioni previste. (*) SI RACCOMANDA AL GESTORE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'ANNOTARE NEL REGISTRO L'ESECUZIONE DI QUESTA OPERAZIONE, VISTA LA ZONA DENSAMENTE ABITATA IN PROSSIMITA' DELLO STABILIMENTO.

6 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: I camini delle emissioni sopra elencate, salvo diverse determinazioni del della Provincia di Prato a seguito di motivata richiesta della ditta medesima, devono: (1)rispettare quanto stabilito nell allegato n.1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.33 Altezza dei camini e convogliamento delle emissioni ; (2)Disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122. Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale, dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.); (3)Si ricorda che i punti di prelievo ed i relativi percorsi di accesso, essendo postazioni di lavoro, dovranno rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pag.4 PRESCRIZIONI: 1 Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'allegato n.1 pag.1; 2 Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui all'allegato n.1 pag.1; 3 Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato dalle ditte costruttrici degli stessi e in All.n.1, pag.2; 4 Dovrà essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo della Provincia di Prato (come da facsimile disponibile presso questo Servizio medesimo); 5 Fermi restando gli obblighi di cui all'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, etc.) deve essere annotata nell apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14 dovrà essere inviata a questo della Provincia di Prato ed all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato; 6 Ogni registro deve essere reso disponibile ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente; 7 Si ricorda che, ai sensi dell art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006, ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata ai sensi del D.Lgs.152/2006, deve essere comunicata a questo Servizio Ambiente e Energia. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell autorizzazione. 8 Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della ditta, questa amministrazione provinciale si riserva il diritto di modificare le prescrizioni contenute in questo atto. PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI DI EMISSIONE 9 La data ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nell apposito registro; 10 I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati (compatibilmente con le esigenze produttive); 11 La direzione dello stabilimento dovrà segnalare entro 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax al Responsabile dell ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del servizio. 12 Inviare i risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente allegato all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato. L Amministrazione Provinciale si riserva di richiedere i dati analitici ai fini del controllo con le modalità e i tempi che verranno eventualmente comunicati;

7 Pag.5 13 I risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno contenere, inoltre, indicazioni circa: La condizione dell impianto durante l esecuzione del controllo (se alcuni parametri fossero variabili, come ad esempio la portata, la temperatura di esercizio, la velocità di lavorazione, questi devono essere indicati). Tipologia dell eventuale materiale trattato dall impianto durante l esecuzione del controllo. Tipologia della lavorazione effettuata durante l esecuzione del controllo, con particolare riferimento all eventuale utilizzo di prodotti chimici; in questo caso indicarne la composizione e/o il nome commerciale al fine di poter risalire alla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. Nel caso in cui si debbano ricercare sostanze appartenenti a specifiche classi di Tabelle dell allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06, indicare con esattezza quali sostanze si è ricercato e fornire la motivazione della scelta. Specificare il metodo di campionamento ed analisi. 14 Comunicare all Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Toscana Dipartimento Provinciale di Prato i metodi in forma estesa di campionamento ed analisi, degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente; PRESCRIZIONI NEL CASO DI CONTROLLI DI EMISSIONE NON ESEGUITI PER CARENZA DI COMMESSE DI LAVORO: 15 se alla data comunicata all autorità competente per l esecuzione del controllo, non è possibile procedere al campionamento per il fermo macchina dovuto a carenza di commesse di lavoro, il tecnico incaricato deve apporre apposita annotazione sul registro delle analisi il giorno stesso; 16 l impianto, da quel momento in poi, dovrà restare fermo; 17 nel caso in cui si presentassero delle commesse di lavoro per le quali sia necessario far ripartire l impianto, la ditta dovrà comunicare al della Provincia di Prato e al Dip.to ARPAT, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la data in cui intende procedere all esecuzione del controllo; 18 soltanto dopo aver eseguito il campionamento sarà possibile riprendere il funzionamento dell impianto; 19 il controllo di emissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni previste nell Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti non in contrasto con le presenti modalità in deroga; 20 il controllo di emissione eseguito con le presenti modalità sarà considerato sostitutivo: del campionamento che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 15, se entro i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o entro i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 17; del campionamento successivo a quello che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 15, se dopo i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o dopo i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 17. PRESCRIZIONI PER LA MESSA A REGIME: 21 La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio comunicata dalla ditta a questo della Provincia di Prato così come disposto dall art.269 comma 6 del D.Lgs.152/2006; 22 La data della messa in esercizio e quella della messa a regime dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo a questo ed al Dipartimento provinciale ARPAT di Prato;

8 Pag.6 23 Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime dell impianto dovrà presentare specifica e documentata richiesta, ed attendere conferma, a questo della Provincia di Prato; 24 L azienda, nel periodo di marcia controllata dell impianto di 10 giorni, di cui all art.269, comma 6, del D.Lgs.152/2006, effettua il programma di campionamenti di cui in All.n.1 Pag.2; 25 Le misure eseguite devono garantire la rappresentatività dei campionamenti, che devono essere eseguiti nei periodi di funzionamento regolare dell impianto, nelle condizioni di esercizio più gravose e per durate di tempo idonee, comunque riconducibili a medie orarie; 26 Ogni campionamento dovrà essere costituito da almeno tre prelievi per ottenere un quadro rappresentativo dell effettivo livello dell emissione e della eventuale variabilità dei dati; 27 Ognuno dei tre prelievi dovrà essere riconducibile ad una durata oraria; 28 Entro novanta giorni dalla data fissata per la messa a regime, la ditta dovrà comunicare a questo ed al Dipartimento provinciale ARPAT i dati relativi alle misure eseguite alle emissioni nel periodo di marcia controllata di dieci giorni. I risultati delle analisi dovranno contenere tutte le indicazioni previste dal precedente paragrafo Prescrizioni per i controlli di emissione ; PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI BYPASS A) Il gestore, entro tre mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione, dovrà presentare al della Provincia di Prato e al Dip.to Prov.le ARPAT un documento nel quale descriva quali dispositivi ha adottato per permettere al personale del Dip.to Arpat di apporre idonei sigilli rimovibili ai by pass presenti sull'impianto di asciugatura (ramosa). B) Successivamente alla sigillatura operata da ARPAT, il gestore potrà rimuovere il sigillo soltanto in caso di emergenza (p.e. interventi sull'impianto, principi di incendio ecc.). C) In caso di rottura/rimozione del sigillo, il gestore, senza ritardo e comunque non oltre le 24 ore dalla rottura, dovrà inviare ad ARPAT e a Provincia di Prato una comunicazione nella quale siano riportati i seguenti dati: numero della fascetta aperta; sigla e descrizione dell'emissione interessata causa dell'emergenza stima del tempo previsto per il ripristino del normale funzionamento degli impianti. D) Al termine dell'emergenza, ilgestore comunica ad ARPAT e a Provincia di Prato il ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto. E) In caso di rottura del sigillo, oltre al rispetto di quanto previsto all'articolo 271, comma 14 del D.Lgs.152/2006, si prescive che tutti i tessuti trattati dalle ramose interessate dovranno essere esenti da oli di filatura e/o tessitura; prima di essere sottoposti al trattamento di asciugatura dovranno avere subito un trattamento preliminare di purga e/o tintura. Sarà onere del gestore, in caso di controllo eseguito dagli enti competenti, dimostrare l'evidenza di quanto sopra prescritto, anche a mezzo di schede di lavorazione allegate ai lotti che vengono trattati dagli impianti coinvolti. F) Nel caso in cui non sia possibile ripristinare il ritorno alle normali condizioni di funzionamento dell'impianto entro i quaranta giorni successivi alla comunicazione di rottura del sigillo, il gestore dovrà provvedere, nei dieci giorni successivi, ad eseguire un controllo sull'emissione attivata in seguito all'apertura del bypass. La data in cui verrà effettuato il controllo di emissione dovrà essere comunicata con almeno 24 ore di anticipo ad ARPAT e a Provincia di Prato. G) Per l'eventuale esecuzione del campionamento suddetto la ditta potrà avvalersi di dispositivi quali piattaforme mobili, purché rispondenti alla vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. H) L'esecuzione del campionamento suddetto dovrà essere conforme a quanto previsto nel paragrafo "Prescrizioni per i controlli di emissione", per le prescrizioni non in contrasto con quanto previsto nel presente paragrafo. I) Trascorsi novanta giorni dalla data della comunicazione della rottura del sigillo, qualora non fosse stato ancora ripristinato il normale funzionamento degli impianti, il gestore potrà proseguire il funzionamento degli stessi soltanto previo ottenimento di apposito nulla osta rilasciato da questa amministrazione provinciale. Il nulla osta potrà contenere ulteriori prescrizioni per consentire la prosecuzione dell'attività.

9 Pag.7 DURATA DELL AUTORIZZAZIONE: Ai sensi dell'art.269, comma 7, del D.Lgs.152/2006 la durata della presente autorizzazione è pari a 15 anni. Allegato tecnico parte integrante all'atto.

IL DIRETTORE. CONSIDERATA l istruttoria del competente Servizio Ambiente e Energia, consultabile agli atti del fascicolo;

IL DIRETTORE. CONSIDERATA l istruttoria del competente Servizio Ambiente e Energia, consultabile agli atti del fascicolo; Determina N. 115 del 18/01/2013 Oggetto: Esercizio competenze L.R. 09/2010. Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs.152/06, per impianto da ubicare nello stabilimento

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