PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture. Servizio Ambiente e Energia

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1 Registro generale n del 2012 Determina senza Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Ambiente e Energia Oggetto D.Lgs. 3 Aprile 2006, n Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della ditta Lanificio Luigi Ricceri S.r.l. avente sede legale e stabilimento a Prato in Via Bologna 314, legale rappresentante Francesco Ricceri Direttore dell Area De Crescenzo Antonio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 03/04/2012 Oggetto: D.Lgs. 3 Aprile 2006, n Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della ditta Lanificio Luigi Ricceri S.r.l. avente sede legale e stabilimento a Prato in Via Bologna 314, legale rappresentante Francesco Ricceri IL DIRETTORE VISTI: la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE; il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 con il quale è stata attuata integralmente la direttiva sopra citata ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell art 19 comma 1; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con particolare riferimento alla Parte II, Titolo 3 bis Autorizzazione Integrata Ambientale; il DM 31 Gennaio 2005 Emanazione di linee guida per l individuazione e l utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per l attività elencate nell allegato 1 del D.Lgs. 372/99 con particolare riferimento all allegato II Sistemi di monitoraggio e controllo ; il DM 24 Aprile 2008 Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59 ; i B.R.E.F. (BAT Reference Document) di settore della Direttiva 96/61/CE del Consiglio UE; PRESO ATTO in particolare dell art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 Modifica agli impianti o variazione del gestore, che indica le modalità di richiesta di modifica dell Autorizzazione Integrata Ambientale, nei casi la stessa sia ritenuta sostanziale o meno ai sensi dell art. 5 comma 1, lettera l bis dello stesso D.Lgs. 152/06; VISTI i vari provvedimenti della Regione Toscana emanati in materia e precisamente: DGRT n. 841 del 05/08/02 Determinazione del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell autorizzazione integrata ambientale ed istruzioni tecnico amministrative per la predisposizione della domanda e della relativa relazione tecnica; L.R. 22 Dicembre 2003 n. 61 che individua l Autorità Competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali nella Provincia territorialmente interessata all attività di cui all allegato I al D.Lgs. 372/99 e istituisce presso la Giunta Regionale un Comitato di Coordinamento Tecnico per l applicazione del Decreto stesso; la DGRT n.229 del 15/03/04 con cui la Regione Toscana ha definito gli anticipi che il gestore deve versare, all atto di presentazione della domanda o entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, alle Tesorerie delle Amministrazioni Provinciali/Circondario EmpoleseValdelsa, a titolo di acconto, da destinarsi alle spese di istruttoria; la DGRT n.885 del 18 Ottobre 2010 con cui la Regione Toscana ha adeguato (ai sensi e per gli effetti di cui all art. 9 del DM 24 Aprile 2008) le tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie attribuite alla competenza delle Province e dei relativi controlli e revocato le precedenti deliberazioni n. 195 del 15 Giugno 2009 e n. 631 del 20 Luglio 2009;

3 la L.R. 10 del 12 Febbraio 2010, con riferimento al Titolo IV bis ( L'autorizzazione integrata ambientale ) dove: viene individuata l'autorità competente (art. 72 bis) al rilascio dell'aia, viene stabilità la presentazione al SUAP dell'istanza se la stessa è riferita ad attività produttive (art. 72 bis), viene confermata l'istituzione del Comitato di Coordinamento tecnico (art. 73 ter), vengono definite la funzioni di ARPAT (art. 72 quater), vengono disciplinate le tariffe istruttorie e per i controlli (art. 72 quinquies), viene ribadita la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del DM 24 Aprile 2008, sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 152/06 (art. 72 septies); RICHIAMATA la determinazione n. 654 del 18 Marzo 2011 con la quale la Provincia di Prato ha rilasciato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, l Autorizzazione Integrata Ambientale in riferimento all impianto della ditta Lanificio Ricceri S.r.l. ubicato a Prato in Via Bologna 314, per l attività di cui al punto 6.2. dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06; VISTA la richiesta di modifica dell AIA, effettuata dalla ditta, ai sensi dell art. 29nonies del D.Lgs. 152/2006, trasmessa a mezzo del Servizio Edilizia ed Attività Economiche del Comune di Prato e assunta agli atti del Servizio Ambiente e Energia in data 30 Novembre 2011 (prot. n ); CONSIDERATO, come si evince dalla documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, che la modifica dell'aia riguarda l'installazione di un impianto di abbattimento esausti a servizio delle emissioni originate da numero 2 ramose in piano (Emissioni C1 C2) e dalla n. 1 emissione impianto turbang (Emissione B2); CONSIDERATO alresì che la ditta chiede quindi, la modifica e l'integrazione dell'aia per: l'aggiornamento del Layout dell'impianto con indicazione dei percorsi dello scarico idrico e delle fonti di approvvigionamento acqua, come da relativa planimetria depositata a corredo dell'istanza; l'aggiornamento del quadro emissivo e dei pertinenti adempimenti del PmeC; l'aggiornamento del Layout dell'impianto con indicazione delle emissioni in atmosfera, come da relativa planimetria depositata a corredo dell'istanza; DATO ATTO di quanto indicato nella relazione tecnica in riferimento agli impatti sulle matrici ambientali, ossia in estrema sintesi: in relazione agli scarichi idrici, le modifiche non comportano incremento della potenzialità produttiva nel ciclo ad umido, né una modifica del ciclo produttivo. Si attiverà lo scarico derivante dalla periodica sostituzione della soluzione di lavaggio dei fumi, senza comunque apportare variazioni quali quantitative dello scarico; in relazione alle emissioni in atmosfera, l'introduzione della nuova emissione C (che ricomprende le originarie B2, C1 e C2) è accompagnata dall'introduzione di idoneo sistema di abbattimento della stessa; in relazione al rumore, la modifica richiesta, non determina variazione dell'impatto acustico; in relazione ai rifiuti, la modifica richiesta non comporta l'introduzione di nuove categorie di rifiuti; DATO ATTO quindi, che la modifica di cui sopra (comprensiva dell'elenco della singole variazioni sopra esposto), è da ritenersi non sostanziale ai sensi ai sensi dell art. 5 comma 1, lettera l bis della Parte Seconda al D.Lgs. 152/06; PRESO ATTO: 1) della planimetria allegata all'istanza di modifica dell'aia, inerente l'aggiornamento del Layout dell'impianto con indicazione dei percorsi dello scarico idrico e delle fonti di approvvigionamento acqua; 2) della planimetria allegata all'istanza di modifica dell'aia inerente l'aggiornamento del Layout dell'impianto con indicazione delle emissioni in atmosfera;

4 CONSIDERATO l'esito della Conferenza dei servizi tenutasi in data 26/01/2012, come da verbale depositato agli atti del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato; VISTI i pareri favorevole con prescrizioni espressi: da Publiacqua SpA con nota del (prot. n. 2832); da Azienda USL n. 4 con nota assunta agli atti in data 25 Gennaio 2012 (prot. Prov. 2525); da GIDA SpA con nota assunta agli atti in data 26 Gennaio 2012 (prot. Prov. 2780); PRESO ATTO della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento; RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra di poter procedere alla modifica ed integrazione dell AIA con le condizioni emerse in sede di Conferenza dei servizi, accogliendo la richiesta effettuata dal Lanificio Luigi Ricceri S.r.l.; DETERMINA DI PRENDERE ATTO della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento; DI MODIFICARE ED INTEGRARE l AIA n. 654 del 18 Marzo 2011 ai sensi dell art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, a favore della ditta Lanificio Luigi Ricceri S.r.l., secondo quanto indicato nella documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza di modifica, citata in premessa, e secondo quanto indicato e prescritto nell allegato n.1.1, parte integrante del presente provvedimento (per emissioni in atmosfera); DI PRESCRIVERE per quanto attiene lo scarico idrico, come da parere rilasciato da Publiacqua SpA, citato in premessa, quanto di seguito riportato: entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di modifica dell'aia dovranno essere trasmessi, a Publiacqua SpA: x le specifiche dell'impianto di abbattimento che verrà istallato e il manuale di conduzione; x la frequenza di scarico e il volume scaricato per ogni ciclo; quanto indicato all'ultimo punto dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Prato e al Dipartimento ARPAT di Prato; l'impianto di abbattimento delle emissioni gassose dovrà essere sottoposto a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantirne il corretto funzionamento; la trasmissione a Publiacqua SpA delle Schede Area Movimentazione, ex Formulario di identificazione dei rifiuti, per tutti i rifiuti liquidi e fangosi smaltiti dall'impianto di abbattimento delle emissioni gassose, o una dichiarazione sostitutiva in cui venga comunicato che, durante l'anno precedente, non è stato necessario smaltire i fanghi; DI PRECISARE che rimangono invariate tutte le prescrizioni contenute nell AIA rilasciata con determinazione n. 654 del 18 Marzo 2011 se non in contrasto con il presente provvedimento; DI DARE ATTO che la ditta Lanificio Luigi Ricceri S.r.l. dovrà presentare alla Provincia di Prato, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, pena revoca dell AIA, quietanza di avvenuto pagamento di 2000, quali oneri istruttori, previsti nell Allegato 2 alla DGRT del 18 Ottobre 210, n. 885, in relazione alla tariffe da applicare ai sensi dell art. 9 comma 4 del DM 24 Aprile 2008;

5 DI RICORDARE che, ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione; DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 5 della L. 241/90 la Dott.ssa Vittoria Giacomelli, Funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato; DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta Lanificio Luigi Ricceri S.r.l., al Comune di Prato, all Azienda USL n 4 di Prato, al Dipartimento Provinciale ARPAT di Prato, all Autorità Idrica Toscana Conferenza ambientale n. 3 Medio Valdarno, a Publiacqua SpA e a GIDA SpA; DI PUBBLICARE il presente atto all Albo Pretorio della Provincia di Prato. Il Direttore Area Ambiente e Infrastrutture Ing. Antonio De Crescenzo

6 PROPOSTA TECNICA La ditta Lanificio Luigi Ricceri S.r.l. è autorizzata con determinazione n. 654 del 18 Marzo 2011, per l'attività di cui al punto 6.2. dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06, esercitata presso lo stabilimento ubicato a Prato in Via Bologna 314. La ditta ha chiesto di modificare l AIA, con istanza effettuata, ai sensi dell art. 29nonies del D.Lgs. 152/2006, trasmessa a mezzo del Servizio Edilizia ed Attività Economiche del Comune di Prato e assunta agli atti del Servizio Ambiente e Energia in data 30 Novembre 2011 (prot. n ). La modifica riguarda l'installazione di un impianto di abbattimento esausti a servizio delle emissioni originate da numero 2 ramose in piano (Emissioni C1 C2) e dalla n. 1 emissione impianto turbang (Emissione B2). Nell'attuale AIA non sono previsti impianti di abbattimento per la due ramose da cui originano le emissioni C1 e C2 in quanto il provvedimento contiene questa prescrizione a garanzia della tutela dell'impatto sulla matrice aria: I tessuti trattati dalle ramose in piano da cui originano le emissioni contrassegnate dalle sigle "C1" e C2 dovranno essere esenti da oli di filatura e/o tessitura; prima di essere sottoposti al trattamento di asciugatura in ramosa dovranno avere tutti subito un trattamento preliminare di purga e/o tintura e nell ultimo bagno acquoso a cui vengono sottoposti non dovranno essere stati presenti acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili; in caso di controllo delle autorità preposte, l'onere di dimostrare che la partita in trattamento sia conforme (anche attraverso schede di lavorazione allegate) è a carico della ditta. L'introduzione dell'impianto di abbattimento della tipologia ad umido comporta attivazione dello scarico derivante dalla periodica sostituzione della soluzione di lavaggio dei fumi. Dalla relazione tecnica depositata a corredo dell'istanza, in merito agli eventuali impatti ambientali, emerge che gli stessi, o sono inesistenti o comunque scarsamente significativi, infatti: in relazione agli scarichi idrici, le modifiche non comportano incremento della potenzialità produttiva nel ciclo ad umido, né una modifica del ciclo produttivo. Si attiverà lo scarico derivante dalla periodica sostituzione della soluzione di lavaggio dei fumi, senza comunque apportare variazioni quali quantitative dello scarico; in relazione alle emissioni in atmosfera, l'introduzione della nuova emissione C (che ricomprende le originarie B2, C1 e C2) è accompagnata dall'introduzione di idoneo sistema di abbattimento della stessa; in relazione al rumore, la modifica richiesta, non determina variazione dell'impatto acustico; in relazione ai rifiuti, la modifica richiesta non comporta l'introduzione di nuove categorie di rifiuti. Tutto ciò premesso, dato atto che la modifica di cui sopra è da ritenersi non sostanziale ai sensi dell art. 5 comma 1, lettera l bis della Parte Seconda al D.Lgs. 152/06, considerato l'esito della Conferenza dei servizi tenutosi in data conclusasi con parere positivo; preso atto dei pareri positivi con prescrizioni espressi: da Publiacqua SpA con nota del (prot. n. 2832); da Azienda USL n. 4 con nota assunta agli atti in data 25 Gennaio 2012 (prot. Prov. 2525); da GIDA SpA con nota assunta agli atti in data 26 Gennaio 2012 (prot. Prov. 2780) nulla osta ad accogliere la richiesta del Lanificio Luigi Ricceri S.r.l.. Nel provvedimento dovrà essere prescritto anche la presentazione alla Provincia di Prato, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena revoca dell AIA, quietanza di avvenuto pagamento di 2000, quali oneri istruttori, previsti nell Allegato 2 alla DGRT del 18 Ottobre 210, n. 885, in relazione alla tariffe da applicare ai sensi dell art. 9 comma 4 del DM 24 Aprile Il Funzionario del Servizio Ambiente e Energia Dottoressa Vittoria Giacomelli

7 EMISSIONI IN ATMOSFERA Pag.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI PRIMA DELLA MODIFICA: Sigla Origine Portata Sezione Velocità Temp. Altezza Durata Impianti di abbattimento Inquinanti emessi (*) Nm 3 /h m 2 m/sec C m h/g g/a Tipologia A2 Generatore di calore NO 3000/ max / x 6,96 MWatt CO E14 Generatore di calore NO 3150 max 0, / x 2,,035 MWatt CO C1 Ramosa a piani / / SOV Tot. SOV Tab.D Classe II Alchilbenzeni C2 Ramosa in piano 10000/ max 100/ / SOV Tab.D Classe II SOV Tab.D Classe III SOV Tab.D Classe IV SOV Tab.D Classe V Alchilbenzeni B1 Banco pesatura coloranti 2000/3000 0, ,6 Amb. 5 10/ Ad umido Polveri B2 Turbang 300/1000 0, SOV Tab.D Classe II SOV Tab.D Classe III SOV Tab.D Classe IV SOV Tab.D Classe V Alchilbenzeni D1 Controllo tessuti 400/1000 0,02 5,5/13,8 Amb D2 Controllo tessuti 400/1000 0,02 5,5/13,8 Amb (**) D3 Controllo tessuti 400/1000 0,02 5,5/13,8 Amb Note (*) Tabelle come previste dalla parte Quinta del D.Lgs.152/2006 (**) Vedi prescrizione n.9

8 Pag.2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI DOPO LA MODIFICA: Sigla Origine Portata Sezione Velocità Temp. Altezza Durata Impianti di abbattimento Inquinanti emessi (*) Nm 3 /h m 2 m/sec C m h/g g/a Tipologia A2 Generatore di calore NO 3000/ max / x 6,96 MWatt CO E14 Generatore di calore NO 3150 max 0, / x 2,,035 MWatt CO C Ramose Turbang 25000/ ,1 14, / Ad umido SOV Tab.D Classe II SOV Tab.D Classe III SOV Tab.D Classe IV SOV Tab.D Classe V Alchilbenzeni B1 Banco pesatura coloranti 2000/3000 0, ,6 Amb. 5 10/ Ad umido Polveri D1 Controllo tessuti 400/1000 0,02 5,5/13,8 Amb D2 Controllo tessuti 400/1000 0,02 5,5/13,8 Amb (**) D3 Controllo tessuti 400/1000 0,02 5,5/13,8 Amb Note (*) Tabelle come previste dalla parte Quinta del D.Lgs.152/2006 (**) Vedi prescrizione n.9

9 VALORI LIMITE DI EMISSIONE Pag.3 Sigla A2 E14 Origine Generatore di calore 6,96 MWatt Generatore di calore 2,035 MWatt Impianto di abbattimento C Ramose Turbang Ad umido Inquinanti valori limite di emissione emessi (*) Tipologia (*) mg/nmc Kg/h NO x CO NO x CO SOV Tab.D Classe II SOV Tab.D Classe III SOV Tab.D Classe IV SOV Tab.D Classe V Alchilbenzeni ,05 1,0 1,5 2,0 Periodicità dei rilevamenti di emissione Annuale Annuale Semestrale B1 Banco pesatura coloranti Ad umido Polveri (***) D1 Controllo tessuti D2 Controllo tessuti D3 Controllo tessuti Note (*) Tabelle come previste dalla parte Quinta del D.Lgs.152/2006 (**) Vedi Prescrizione n.9 (***) Emissione dotata di idoneo impianto di abbattimento, per cui non si prescrivono limiti di emissione, come previsto al punto n.31 del documento "Modalità tecniche relative alle autorizzazioni ex D.P.R.203/88" della Regione Toscana" PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTI (**) Sigla Origine Inquinanti emessi C Ramose Turbang Note: (1) Da effettuarsi nel periodo di marcia controllata di 10 giorni. SOV Tab.D Classe II SOV Tab.D Classe III SOV Tab.D Classe IV SOV Tab.D Classe V Alchilbenzeni Numero di campionamenti (1) 1 Osservazioni Metodi di campionamento ed analisi sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.

10 Pag.4 MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO: Impianto di abbattimento a servizio delle aspirazioni pelurie: Eseguire con frequenza settimanale le operazioni di cui alla scheda tecnica trasmessa al Servizio Ambiente e Energia con nota del 30/06/2010, previste dal costruttore "Officina meccanica Effedue". Trattandosi di operazioni settimanali non si prescrive la registrazione sull'apposito registro, tranne che per la verifica generale del corretto funzionamento dell'impianto che dovrà avvenire SEMESTRALMENTE, a partire dalla data di ricezione del presente atto. Impianto di abbattimento ad umido a servizio del banco di pesatura coloranti (B1): Eseguire con frequenza settimanale la sostituzione dell'acqua di lavaggio dell'impianto. Trattandosi di operazioni settimanali non si prescrive la registrazione sull'apposito registro, tranne che per la verifica generale del corretto funzionamento dell'impianto che dovrà avvenire SEMESTRALMENTE, a partire dalla data di ricezione del presente atto. Impianto di abbattimento ad umido a servizio delle aspirazioni delle ramose e del turbang (C): Eseguire con frequenza GIORNALIERA le seguenti operazioni: Verifica livello acqua/liquido di lavaggio nella vasca di rilancio e reintegro del livello (da non annotare nel registro delle menutenzioni); Eseguire con frequenza SETTIMANALE le seguenti operazioni: Verifica funzionamento della pompa dosatrice adibita all'alimentazione del tensioattivo (da non annotare nel registro delle menutenzioni); Eseguire con frequenza SEMESTRALE le seguenti operazioni: Pulizia delle tubazioni di adduzione all'abbattitore; Verifica dello sporcamento dei corpi di riempimento nell'abbattitore; Pulizia fermagocce;

11 Pag.5 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: I camini delle emissioni sopra elencate, salvo diverse determinazioni del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato a seguito di motivata richiesta della ditta medesima, devono: (1)rispettare quanto stabilito nell allegato n.1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.33 Altezza dei camini e convogliamento delle emissioni ; (2)Disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122. Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale, dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.); per il campionamento degli alchilbenzeni si prescrive il rispetto del documento della Reg.Toscana "Emissioni in atmosfera da processi di asciugatura tessuti" Servizio Ambiente. Dic.1987 (3)Si ricorda che i punti di prelievo ed i relativi percorsi di accesso, essendo postazioni di lavoro, dovranno rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. PRESCRIZIONI: 1 Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui al relativo quadro "Valori limite di emissione"; 2 Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui al relativo quadro "Valori limite di emissione"; 3 Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato dalle ditte costruttrici degli stessi e come indicato nel relativo quadro "Manutenzioni agli impianti di abbattimento"; 4 Dovrà essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato (come da facsimile disponibile presso questo Servizio medesimo); 5 Fermi restando gli obblighi di cui all'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, etc.) deve essere annotata nell apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14 dovrà essere inviata a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato ed all Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Dipartimento Provinciale di Prato; 6 Il registro deve essere conservato presso lo stabilimento e reso disponibile ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente; 7 Si ricorda che, ai sensi dell art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006, ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, deve essere comunicata a questo Servizio Ambiente e Energia. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell autorizzazione. 8 Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della ditta, questa amministrazione provinciale si riserva il diritto di modificare le prescrizioni contenute in questo atto. 9 Per le emissioni contrassegnate dalle sigle D1, D2 e D3, in luogo degli autocontrolli di emissione, la ditta dovrà presentare annualmente (all'interno della Relazione Tecnica) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i cui contenuti devono essere i seguenti: l quantitativo totale di prodotti smacchianti utilizzati durante le operazioni di controllo tessuti nel corso dell anno; d schede di sicurezza dei prodotti smacchianti impiegati; Il quantitativo suddetto dovrà anche essere annotato nel registro delle analisi; 10 All'interno della "Relazione Tecnica" annuale la ditta dovrà aggiornare un elenco delle emissioni scarsamente rilevanti presenti nello stabilimento. Ogni variazione dovrà essere comunicata ai sensi dell art.269, comma 8 del D.Lgs.152/06. Nel caso in cui nell anno in corso non si siano verificate modifiche delle emissioni scarsamente rilevanti, sarà valido l elenco presentato l anno precedente.

12 Pag.6 PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI DI EMISSIONE 11 La data, l'orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nell apposito registro; 12 I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati; 13 La direzione dello stabilimento dovrà segnalare entro 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax al Responsabile dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Dipartimento Provinciale di Prato le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del servizio. 14 I risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) dovranno essere riportati nella "Relazione Tecnica" annuale; 15 I risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno contenere, inoltre, indicazioni circa: La condizione dell impianto durante l esecuzione del controllo (se alcuni parametri fossero variabili, come ad esempio la portata, la temperatura di esercizio, la velocità di lavorazione, questi devono essere indicati). Tipologia dell eventuale materiale trattato dall impianto durante l esecuzione del controllo. Tipologia della lavorazione effettuata durante l esecuzione del controllo, con particolare riferimento all eventuale utilizzo di prodotti chimici; in questo caso indicarne la composizione e/o il nome commerciale al fine di poter risalire alla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. Nel caso in cui si debbano ricercare sostanze appartenenti a specifiche classi di Tabelle dell allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06, indicare con esattezza quali sostanze si è ricercato e fornire la motivazione della scelta. Specificare il metodo di campionamento ed analisi. Comunicare all Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Toscana Dipartimento Provinciale di Prato i metodi in forma estesa di campionamento ed analisi, degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente; PRESCRIZIONI NEL CASO DI CONTROLLI DI EMISSIONE NON ESEGUITI PER CARENZA DI COMMESSE DI LAVORO: 16 se alla data comunicata all autorità competente per l esecuzione del controllo, non è possibile procedere al campionamento per il fermo macchina dovuto a carenza di commesse di lavoro, il tecnico incaricato o il legale rappresentante deve apporre apposita annotazione sul registro delle analisi il giorno stesso; 17 l impianto, da quel momento in poi, dovrà restare fermo; 20 nel caso in cui si presentassero delle commesse di lavoro per le quali sia necessario far ripartire l impianto, la ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato e al Dip.to ARPAT, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la data in cui intende procedere all esecuzione del controllo; 18 soltanto dopo aver eseguito il campionamento sarà possibile riprendere il funzionamento dell impianto; 19 il controllo di emissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni previste nell Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti non in contrasto con le presenti modalità in deroga; 20 il controllo di emissione eseguito con le presenti modalità sarà considerato sostitutivo: del campionamento che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 16, se entro i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o entro i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 18; del campionamento successivo a quello che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 16, se dopo i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o dopo i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 18.

13 Pag.7 PRESCRIZIONI PER LA MESSA A REGIME: 21 La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio comunicata dalla ditta a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato così come disposto dall art.269 comma 6 del D.Lgs.152/2006; 22 La data della messa in esercizio e quella della messa a regime dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo a questo Servizio Ambiente e Energia ed al Dipartimento provinciale ARPAT di Prato; 23 Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime dell impianto dovrà presentare specifica e documentata richiesta, ed attendere conferma, a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato; 24 L azienda, nel periodo di marcia controllata dell impianto di 10 giorni, di cui all art.269, comma 6, del D.Lgs.152/2006, effettua il programma di campionamenti di cui al presente allegato tecnico; 25 Le misure eseguite devono garantire la rappresentatività dei campionamenti, che devono essere eseguiti nei periodi di funzionamento regolare dell impianto, nelle condizioni di esercizio più gravose e per durate di tempo idonee, comunque riconducibili a medie orarie; 26 Il campionamento dovrà essere costituito da almeno tre prelievi per ottenere un quadro rappresentativo dell effettivo livello dell emissione e della eventuale variabilità dei dati; 27 Ognuno dei tre prelievi dovrà essere riconducibile ad una durata oraria; 28 Entro novanta giorni dalla data fissata per la messa a regime, la ditta dovrà comunicare a questo Servizio Ambiente e Energia ed al Dipartimento provinciale ARPAT i dati relativi alle misure eseguite alle emissioni nel periodo di marcia controllata di dieci giorni. I risultati delle analisi dovranno contenere tutte le indicazioni previste dal precedente paragrafo Prescrizioni per i controlli di emissione ;

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Territorio. Servizio Ambiente e Energia

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