REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
|
|
- Isidoro Pala
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 1025/07 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sui due ricorsi riuniti in appello n. 6023/2006 e n. 7266/2006, proposti: il primo, da - Casarano Gianfranco, in proprio e quale rappresentante legale della Multi Invest s.r.l., rappresentato e difeso dall avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in corso Rinascimento n. 11, Roma; c o n t r o - il Ministero dell interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma; - il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura; il Comitato di solidarietà per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, in persona del legale rappresentante in carica; l Ufficio territoriale di Governo-Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto in carica; la CONSAP s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica: tutti non costituiti in giudizio; il secondo, dal - Ministero dell interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e FF
2 2 difeso dall Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma; c o n t r o - Casarano Gianfranco, in proprio e quale rappresentante legale della Multi Invest s.r.l., rappresentato e difeso dall avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in corso Rinascimento n. 11, Roma; per annullamento e/o riforma, previa sospensione dell efficacia, della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sezione I, n. 3606/2005, resa inter partes e concernente il decreto 26 luglio 2004 n del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, recante sospensione del procedimento di erogazione (anche anticipata) di mutuo senza interessi già accordato al Casarano. Visti i due ricorsi in appello con i relativi allegati. Visto l atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata nel primo gravame e dell appellato Casarano nel secondo. Vista la memoria illustrativa depositata dal Casarano in entrambi gli appelli. Visti gli atti tutti della causa. Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere Aldo SCOLA. Uditi, per le parti, l avv. Gianluigi Pellegrino e l avvocato dello Stato Melania Nicoli. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
3 3 F A T T O Il ricorrente esercente l attività imprenditoriale nel settore calzaturiero e parallelamente in quello della consulenza finanziaria, tramite la s.r.l. Multi Invest, quale maggiore azionista e legale rappresentante della stessa esponeva che il suo impegno diretto nel settore manifatturiero aveva seguito una ultraventennale tradizione familiare, peraltro, con infausti risultati per ragioni esterne alle normali capacità imprenditoriali ed al ciclo produttivo dell impresa; Era, infatti, accaduto che nei primi anni del decennio trascorso il padre del ricorrente, dovendo far fronte alle improvvise e momentanee difficoltà finanziarie dovute ad un incendio nei locali di una società di cui era proprietario ed amministratore, si era trovato di fronte ad un assoluta chiusura degli istituti di credito, con la conseguente necessità di rivolgersi agli usurai, il che aveva innescato una vorticosa e drammatica spirale di debiti sempre maggiori, che avevano finito con lo strozzare qualsiasi possibilità di riassestamento della sua situazione economica, coinvolgendo anche i familiari dell imprenditore (tra cui il Casarano che, succeduto nell attività imprenditoriale, si era trovato nell impossibilità assoluta di proseguirla, con seri pericoli anche per la sua stessa incolumità fisica, tanto che nel maggio 2003 aveva sporto la sua prima denuncia penale contro gli usurai che per oltre dieci anni avevano vessato lui e la sua famiglia. La locale magistratura inquirente aveva potuto avviare importanti indagini, vòlte a definire il quadro della situazione del mercato illegale del credito nel basso Salento, con rilevanti sviluppi (numerosi arresti in flagranza di reato), grazie anche alla costante e fattiva collaborazione offerta
4 4 dal Castrano, che, con istanza 6 novembre 2003 all Ufficio territoriale del Governo di Lecce, aveva chiesto di poter beneficiare, ex art. 14, legge n. 108/1996, e legge n. 44/1999, di un mutuo senza interessi dell importo di ,00, con anticipazione di ,00, al dichiarato fine di agevolare il proprio pieno reinserimento nel tessuto economico. L istruttoria aveva avuto esito pienamente positivo, sicchè l istante era stato ammesso al beneficio e, in attesa della compiuta erogazione che l art. 14, comma 3, legge n. 108/1996, subordinava all intervento del decreto di rinvio a giudizio (ex seconda parte del medesimo terzo comma), gli era stato comunicato che il Comitato di solidarietà per le vittime dell estorsione e dell usura, nella seduta del 24 aprile 2004, aveva deliberato la concessione (in suo favore) di un anticipazione pari a ,00, invitandolo a presentare il piano di investimento per l impiego delle somme, debitamente redatto: ciò che egli aveva fatto, inviando la documentazione necessaria alla materiale erogazione dell anticipazione sul citato mutuo. Era, peraltro, accaduto che, in una vicenda del tutto estranea al sistema dell usura, il Casarano si fosse trovato coinvolto in inchieste penali relative ad aziende di cui era consulente finanziario, divenendo oggetto, in data 19 maggio 2004, di un ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale penale di Lecce (poi revocata in data 16 giugno 2004): comunque, anche dopo tale episodio, il medesimo era tornato a denunciare reati di usura ed aveva ricevuto, dapprima, la nota 3-6 agosto 2004, prot. n. 267/Area I/SIC dell Ufficio territoriale del Governo- Prefettura di Lecce, comunicantegli che: come richiesto dal Ministero dell interno, si è in attesa di ulteriori notizie sugli sviluppi del processo
5 5 penale n. 9171/2003 R.G.N.R. che lo ha visto coinvolto, e, successivamente (in data 23 agosto 2004), il decreto prot. n del 26 Luglio 2004, a firma del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che: preso atto delle notizie di stampa riguardanti (il ricorrente) pervenute in data 24 Maggio 2004 dall Ufficio territoriale del Governo di Lecce, relativamente alle quali sono stati chiesti chiarimenti, e richiamata la deliberazione maggio 2004 del Comitato di solidarietà per le vittime dell estorsione e dell usura, aveva stabilito la sospensione del procedimento amministrativo. in attesa delle richieste notizie. Il Casarano, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li impugnava dinanzi al T.a.r. di Lecce (chiedendo anche il risarcimento dei relativi danni), per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 14, legge n. 108/1996, e 16, d.p.r. n. 455/1999, ed eccesso di potere per falsità dei presupposti e sviamento; 2) violazione degli artt. 1, 2, 3 e 7, legge n. 241/1990, e del principio di efficacia ed efficienza dell azione amministrativa. Si costituivano in giudizio, tramite l Avvocatura distrettuale dello Stato, le autorità statali intimate, depositando una memoria difensiva con cui replicavano concludendo per la reiezione del ricorso. Il Casarano (arrestato il 15 ottobre 2004 dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata ai danni dello Stato) depositava pure istanza di sospensione dell efficacia dei provvedimenti impugnati, accolta con ordinanza del T.a.r.
6 6 n del 27 ottobre 2004 (ma riformata in appello da questa VI sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n del 5 aprile 2005). I primi giudici accoglievano in parte il ricorso (annullando solo quanto concernente la sospesa determinazione circa l anticipazione di parte dell assentito mutuo), con sentenza poi impugnata (con un primo appello, seguito da memoria) dal Casarano per le peculiarità del procedimento di concessione dell anticipazione del mutuo rispetto a quella del mutuo definitivo (parere favorevole del pubblico ministero invece del rinvio a giudizio: art. 14, comma 3, legge n. 108/1996); i limiti connaturati al potere di sospensione dell efficacia dei provvedimenti amministrativi; l esclusione dal beneficio o la sua sospensione per i soli reati di usura, tanto più inammissibile in rapporto alla mera pendenza dei relativi procedimenti penali; la logica premiale della discussa normativa, nei casi di rilevanti contributi forniti per le indagini relative ai fatti forieri dei danni (rinvio a giudizio di otto persone e patteggiamento per altre due); l affidabilità del Casarano sancita dal G.i.p. del Tribunale penale di Lecce; il divieto di creare atipiche fattispecie sanzionatorie (come si sarebbe tentato di fare per il reato addebitato al Casarano); infine, la sicura attendibilità del piano di reinserimento da lui presentato. Il Ministero appellato si costituiva in giudizio con memoria, resistendo al gravame, mentre interponeva autonomo appello contro la medesima sentenza (per motivi attinenti ai capi di essa che l avevano visto soccombente), in cui il Casarano si costituiva, eccependone l inammissibilità e l infondatezza pure con apposita memoria.
7 7 Dopo la pubblica udienza di discussione le vertenze passavano in decisione. D I R I T T O I due appelli possono essere riuniti e decisi con un unica sentenza, per la loro palese connessione oggettiva e soggettiva. Tanto premesso, i due gravami sono infondati e vanno respinti per le ragioni correttamente evidenziate dai primi giudici e qui riassunte dal collegio come segue. Il Casarano (antecedentemente all adozione del decreto da lui impugnato) non era stato ancora ammesso al discusso beneficio finanziario (concessione del richiesto mutuo senza interessi), ma il Comitato di solidarietà per le vittime dell estorsione e dell usura, nella seduta dal 27 aprile 2004, aveva soltanto deliberato la concessione in suo favore di un anticipazione (a titolo di mutuo), ex art. 14, comma 3, legge 7 Marzo 1996 n. 108, peraltro subordinando espressamente l emissione del provvedimento concessorio alla verifica (tramite il competente Ufficio territoriale del Governo) della sussistenza dei necessari requisiti soggettivi previsti dalla citata legge n. 108/1996, nonché all acquisizione di un aggiornato piano di restituzione e di utilizzazione della somma concessa. Con il decreto commissariale impugnato, la p.a. non aveva inteso disporre la revoca del provvedimento di erogazione del beneficio finanziario de quo o della sua anticipazione, né far luogo alla sospensione (tipica) della concessione del mutuo senza interessi (art. 14, commi 7, 8 e 9, legge 7 marzo 1996 n. 108), non sussistendo (nel caso di specie) le tassative ipotesi ostative all erogazione od al mantenimento del mutuo agevolato previste
8 8 dalla citata norma di legge, ma aveva voluto, invece, utilizzare il generale potere cautelare di sospensione dell efficacia dei propri provvedimenti (bloccando temporaneamente il corso del procedimento amministrativo) per assicurare la corretta gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell usura. Infatti, accanto alle menzionate ipotesi tassative che precludono in radice (per mancanza dei requisiti soggettivi contemplati dalla legge) la concessione del beneficio finanziario in questione, l art. 14, comma 5, legge n. 108/1996, conferisce al Commissario straordinario ed al Comitato di solidarietà per le vittime dell estorsione e dell usura il potere discrezionale di disattendere la domanda di concessione del mutuo senza interessi, nell ipotesi in cui la stessa sia corredata da un piano di investimento ed uso delle somme richieste non realmente rispondente alla dichiarata finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. Orbene, l accertata pendenza a carico del soggetto istante di un procedimento penale per il delitto di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.), costituiva una grave ragione che, ove definitivamente accertata con sentenza penale di condanna, avrebbe potuto concorrere a giustificare un giudizio negativo da parte della competente p.a. circa l effettiva rispondenza del piano di impiego delle somme richieste in mutuo al fine di reinserire l imprenditore nella legalità, e (nelle more del relativo procedimento penale) permettere alla p.a. di usare il generale potere cautelare di sospensione dei propri atti, per preservare la corretta gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell usura.
9 9 Tuttavia, se quanto sopra rilevato consentiva di ritenere legittima la (discrezionale) decisione delle autorità resistenti di sospendere, in via cautelativa (sino all esito del predetto processo penale), il procedimento amministrativo finalizzato alla concessione a titolo definitivo del beneficio finanziario richiesto dal Casarano (mutuo senza interessi), analogo discorso non poteva essere fatto per la decisione di sospendere anche ogni determinazione inerente all eventuale assentimento della (pure) invocata anticipazione sul mutuo. Infatti, posto che tale anticipazione (non superiore al 50 per cento dell importo erogabile a titolo di mutuo) può essere concessa (previo parere favorevole del pubblico ministero) solo allorquando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate dal soggetto istante, appare evidente il carattere ontologicamente indilazionabile delle determinazioni amministrative da assumere in proposito e, quindi, affetta dai prospettati profili di eccesso di potere la decisione di estendere la sospensione cautelare anche alla stessa. Ciò non significava, però, che l anticipazione richiesta dal ricorrente dovesse essergli senz altro accordata, ma solo che le autorità resistenti avevano l obbligo di pronunciarsi prontamente in proposito, previa valutazione discrezionale del piano di investimento ed uso delle somme richieste (concretamente presentato dall interessato) che, nel vagliarne la possibile idoneità, apprezzasse anche i fatti storici (se ritenuti, allo stato, provati) oggetto dell imputazione penale elevata a suo carico. Dagli esibiti atti strumentali del procedimento culminato con l impugnato decreto di sospensione si ricavano agevolmente sia le
10 10 motivazioni della disposta sospensione cautelare, sia il termine finale della stessa (l esito del procedimento penale pendente a carico del Casarano) e, considerato il carattere cautelare del provvedimento gravato, non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo all interessato (art. 7, legge n. 241/1990). Infine, l art. 32-quater, c.p., in caso di condanna per il delitto di cui all art. 640-bis, c.p., commesso in relazione ad un attività imprenditoriale, prevede la pena accessoria dell incapacità di contrattare con la p.a. e l art. 4, comma 1, lett. c), legge 23 febbraio 1999 n. 44, stabilisce che l elargizione del mutuo di cui trattasi spetta a condizione che la vittima istante (al tempo dell evento e successivamente) non risulti destinaria (tra l altro) di provvedimenti implicanti divieti ex art. 10, legge n. 575/1965: per cui la domanda impugnatoria proposta dal ricorrente non poteva che essere accolta parzialmente, nei limiti sopra precisati. La domanda risarcitoria azionata doveva, invece, essere disattesa per l evidente impossibilità, allo stato (in considerazione dei margini di discrezionalità residuanti in capo alla p.a., in sede di rinnovazione dell azione amministrativa), di valutare (con giudizio prognostico) la spettanza alla parte ricorrente del bene finale della vita relativo all azionato interesse legittimo. Le considerazioni che precedono tolgono fondamento al gravame del Casarano, come pure all appello della p.a., non ravvisandosi nell impugnata pronuncia alcuna traccia d incoerenza, perplessità o contraddittorietà. I due appelli riuniti vanno, dunque, respinti, con salvezza dell impugnata sentenza, mentre le spese dei due relativi giudizi di seconda
11 11 istanza possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, - riunisce i due appelli; - respinge i due appelli; - compensa spese ed onorari dei riuniti giudizi di secondo grado. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007, con l'intervento dei signori magistrati: Claudio VARRONE Sabino LUCE Paolo BUONVINO Domenico CAFINI Aldo SCOLA Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere rel. est. Presidente f.to Claudio Varrone Consigliere f.to Aldo Scola Segretario f.to Annamaria Ricci DEPOSITATA IN SEGRETERIA il...03/03/ (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione f.to Maria Rita Oliva
12 12 CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.2532/2007 Reg.Dec. N. 263 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE
N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliBenefici ex lege n. 108/96 e n. 44/99: procedure Luglio 2006
Il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura Benefici ex lege n. 108/96 e n. 44/99: procedure Luglio 2006 Il Commissario Straordinario del Governo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. 4541/07 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 4541/07 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10238 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1520/2007 Reg.Dec. N. 6378 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.981/04 Reg.Dec. N. 11380 Reg.Ric. ANNO 1998 DECISIONE sul ricorso
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1515/2007 Reg.Dec. N. 376 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA
Page 1 of 5 N. 04180/2014 REG.PROV.CAU. N. 06526/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliConsiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente
Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente http://www.dplmodena.it/04-10-11consstatodimisspubb.html Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011,
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliDeliberazione n. 6/2008/Par.
Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea
DettagliPROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.
DettagliDELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 OGGETTO: Costituzione nei ricorsi avanti il TAR Lombardia - sez. staccata di Brescia - e avanti il Consiglio di Stato promossi da Elisicilia s.r.l.
DettagliALLEGATO B1 DICHIARA. Allega alla presente: - dichiarazioni di cui ai modelli C1 e D1; - curriculum professionale - documento di identità valido Firma
ALLEGATO B1 MODELLO 1 - PROFESSIONISTA SINGOLO Al Comune di Todi UFFICIO PROTOCOLLO Piazza del Popolo 29/30, Todi 06059 Servizio VI Gestione del Territorio, Pianificazione e Sviluppo Economico OGGETTO:
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
Dettagliper l accertamento e la declaratoria
N. 00954/2010 REG.SEN. N. 01709/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliIl/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagli( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
DettagliSentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.
Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5091/06 Reg.Dec. N. 7869 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4951/2007 Reg.Dec. N. 3378 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliTar Milano n. 288/11 su bonifica acustica
Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 05924/2013REG.PROV.COLL. N. 05490/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
DettagliN. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
N. 10269/2012 REG.PROV.COLL. N. 08214/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n.8641/2002 proposto
Dettagli