REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA

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1 . REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFERMIERISTICI PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE E LA CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA. * * * * * * CAPITOLATO D ONERI CIG: DF

2 Art. n. 1 Oggetto, quantità e caratteristiche dei servizi Il presente Capitolato d oneri ha per oggetto l affidamento di servizi di assistenza infermieristica mediante l utilizzo di infermieri professionali da svolgersi all interno della Casa di Reclusione di Padova e la Casa Circondariale di Padova, con sede in Via Due Palazzi rispettivamente n. 35 e n. 25 che dovranno essere resi ed effettuati secondo le disposizioni date dal responsabile dell Azienda ULSS 16 di Padova competente per la corretta organizzazione del servizio in accordo con la Direzione degli Istituti Penitenziari sopraindicati nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale. Le caratteristiche del servizio da eseguire sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico, allegato al presente capitolato d oneri. Art. n. 2 Durata del contratto Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà la durata massima di anni 5 (cinque). Il periodo contrattuale è così suddiviso: 1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di 36 mesi; 2. un secondo periodo opzionale della durata di 18 mesi condizionato alla verifica, da parte della stazione appaltante, della convenienza economica e l idoneità tecnica del servizio. L aggiudicatario è tenuto a garantire l esecuzione del servizio alle medesime condizioni convenute per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, su richiesta della Stazione Appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere anticipatamente il contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip a condizioni economiche più vantaggiose. Art. n. 3 Deposito cauzionale definitivo L affidatario, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta alla costituzione entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dall aggiudicazione e l acquisizione della cauzione provvisoria ai sensi dell art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006. L ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al Pag. 2 di 10

3 beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell Impresa obbligata in base all art del c.c. e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. E ammessa, ai sensi della determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell 11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 80% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Il rimanente 20 % sarà svincolato, mediante la restituzione del documento in originale, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali, una volta attestata la regolare esecuzione del contratto da parte del Direttore dell Esecuzione Contrattuale. Art. n. 4. Variazioni soggettive E vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità del contratto stesso, salvo quanto previsto dell art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. La cessione dei crediti è consentita nei limiti indicati dall art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006. Art. n. 5. Revisione prezzi I prezzi del servizio offerto potranno essere, su richiesta dell affidatario, soggetti ad una revisione periodica sulla base di un istruttoria condotta dalla stazione appaltante assumendo come parametro l indice ISTAT. Art. n. 6. Esecuzione del contratto L affidatario è tenuto alla corretta esecuzione del servizio secondo quanto disposto dal presente Capitolato d Oneri e dall allegato Capitolato Tecnico. La Stazione Appaltante, attraverso le Strutture preposte accerta con periodicità la regolarità del servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di consentire la verifica della rispondenza a quanto indicato in sede di offerta. Pag. 3 di 10

4 Sono ad esclusivo e totale carico dell aggiudicatario: a) tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio; in particolare gli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale; b) le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale; c) le spese relative alla dotazione del vestiario per il proprio personale (casacche, pantaloni ecc.), dispositivi di protezione individuali conformi con quanto previsto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; d) gli oneri relativi al lavaggio, stiratura e quant'altro necessario per mantenere decoroso ed igienico il suddetto abbigliamento; e) gli oneri per le attività di qualificazione ed aggiornamento dei propri infermieri professionali secondo i criteri di E.C.M. (le attività di formazione dovranno essere preventivamente approvate dal Responsabile dell U.O. Sanità Penitenziaria) e gli oneri relativi agli affiancamenti pre-lavorativi del proprio personale; f) l idoneità sanitaria in base a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (L.R. n.41/2003); g) l invio all ufficio dell U.O. Sanità Penitenziaria di una copia del curriculum e dell'attestato di studio degli infermieri professionali; h) l utilizzo, a proprie spese, entro 30 giorni dall aggiudicazione della gara, di una sede operativa nel territorio del Comune di Padova o in uno adiacente; i) la comunicazione al Responsabile della U.O. Sanità Penitenziaria dell orario mensile delle presenze e del piano delle ferie degli infermieri professionali. Il personale esecutore del servizio deve essere assunto alle dipendenze dell aggiudicatario. È vietata l esecuzione del servizio da parte di personale con attività libero professionale in possesso di partita IVA (art c.c. contratto d opera ) La Stazione Appaltante si riserva di verificare e controllare, durante l esecuzione del contratto, l iscrizione nei libri paga e nei libri matricola dell aggiudicatario del personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, l aggiudicatario si impegna a garantire, se richiesto, per la durata dell appalto il posto di lavoro al personale già formato, ed attualmente in servizio, con contratto di lavoro subordinato, utilizzato dalla ditta del precedente appalto. Nella fase successiva all aggiudicazione ciascuna parte contraente deve nominare il responsabile per le problematiche attinenti all espletamento del servizio, al fine di instaurare una reciproca collaborazione sulla gestione delle attività operative, e relativamente agli interventi che possono essere richiesti dalle singole Unità in relazione alla loro specifica attività. Il personale addetto al servizio intrattiene rapporti giuridici esclusivamente con l aggiudicatario. Art. n. 7. Responsabilità civile L aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati a persone e cose nell espletamento del servizio. Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all Azienda Sanitaria ed a terzi nell espletamento del servizio anche in relazione all operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. Pag. 4 di 10

5 L aggiudicatario dovrà presentare una polizza assicurativa relativa ai rischi sopraindicati. E fatto obbligo all aggiudicatario di stipulare con oneri a proprio carico apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale, con massimali di almeno ,00 per singolo sinistro e fino ad un massimo complessivo di almeno ,00, e copertura distinta di danni a persona, animali o a cose. L aggiudicatario deve depositare, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione del servizio, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. L aggiudicatario si impegna a produrre quietanza del pagamento del premio relativo all intero periodo o frazione annuale di esso, con possibilità in tal caso di produrre copia delle quietanze delle frazioni annuali successive all inizio di ognuno dei successivi anni di contratto. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l aggiudicatario nell esecuzione del contratto. Art. n. 8. Pagamento del corrispettivo Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e non contestati, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura, intestata all Azienda ULSS n. 16 di Padova, ai sensi della normativa vigente. La Struttura interessata provvederà al controllo, verifica e liquidazione delle fatture corredate dai documenti accertanti il regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti. L affidatario s impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell ordine, dell esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali, ai sensi dell art. 324 del DPR 207/2010. Dal 31 marzo 2015, così come disposto dall art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 66/2014 entra in vigore l obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi da 209 a 214 e ss.mm.ii. L Azienda ULSS n. 16 emetterà l ordinativo di fornitura (ordine) che contiene al suo interno Pag. 5 di 10

6 tutte le informazioni per la fatturazione e corretta registrazione nei documenti passivi (conto economico, sezione bilancio, ecc.). L ordine così emesso dovrà essere obbligatoriamente richiamato dal fornitore, insieme al documento di trasporto o riferimento per la prestazione del servizio, all interno del tracciato delle fatture con le altre informazioni CIG, quali elementi imprescindibili per il corretto svolgimento del processo. L emissione delle fatture dovrà essere successiva al ricevimento dell ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell ordine. I pagamenti saranno effettuati a norma di legge. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell Azienda Sanitaria. L azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Art. n. 9. Contestazioni e controversie-penali Nei casi di inadeguato e carente livello del servizio, di mancato rispetto del calendario degli interventi, di disservizi o di disagi causati dall aggiudicatario nello svolgimento dello stesso nonchè in tutti gli altri casi di inadempimento delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale stabilita nella misura giornaliera dell 0,3 mille per mille dell ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 %. In caso di mancata rispondenza del servizio effettuato, l aggiudicatario dovrà immediatamente ricondurre le modalità esecutive del servizio a quanto previsto nel contratto. Mancando o ritardando l aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà provvedere a reperire altrove il servizio contestato addebitando allo stesso le eventuali maggiori spese sostenute oltre che le penalità già previste nel presente articolo. Dopo due contestazioni formali per iscritto riguardanti il medesimo inadempimento o un adempimento non esatto, la Stazione Appaltante potrà diffidare l aggiudicatario intimando l adempimento entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni; il permanere ingiustificato dell inadempimento contrattuale totale o anche solo parziale, costituirà un ipotesi di risoluzione autoritativa in danno, con incameramento del deposito cauzionale e fatto comunque salvo il risarcimento dell eventuale danno subito. L ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell Impresa derivanti dal presente appalto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l impresa ha in corso con la stazione appaltante, a fronte dell obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte della stazione appaltante stessa. L addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l affidatario dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo del pagamento della penale medesima. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto del presente appalto. Pag. 6 di 10

7 Art. n. 10. Risoluzione del contratto La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento contrattuale o di adempimento non esatto, potrà avvalersi della risoluzione autoritativa in danno nei casi e secondo la procedura descritta nel precedente articolo. La Stazione Appaltante risolverà, inoltre, il contratto, previa comunicazione scritta all affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. o mediante PEC, nei casi di seguito riportati: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell art. 38 del D.Lgs. 163/2006; in caso di sospensione dell attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dell Azienda Ulss n. 16: in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall affidatario nel corso della procedura di gara. nel caso in cui intervenga nel frattempo l indicazione di una diversa modalità di attivazione e/o svolgimento del servizio tale da modificare i contenuti sostanziali del contratto stesso; in caso di gravi inadempienze nell attuazione del servizio in ordine alle indicazioni previste nel contratto, nel presente capitolato e nella vigente normativa; nel caso di incremento del turn-over rispetto alla percentuale rispetto alla percentuale di tolleranza indicata nel capitolato tecnico. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all Impresa inadempiente. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l incameramento del medesimo da parte dell Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Art. n. 11. Obblighi di carattere generale Codice di comportamento Nel corso dell esecuzione del contratto, la Ditta si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 30/1/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link: Pag. 7 di 10

8 Osservanza della Legislazione in materia di lavoro La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. A tal fine la Ditta dovrà presentare mensilmente, allegata alla fattura, apposita autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi della normativa vigente, attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente a quelle periodicamente previste nei contratti ed accordi di cui sopra, nonché il regolare versamento dei citati contributi previdenziali, assistenziali e per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Qualora la Ditta sia un'impresa cooperativa, in forza del presente appalto e limitatamente all'oggetto dello stesso, la stessa si obbliga ad applicare le medesime condizioni contrattuali, economiche e lavorative al personale impiegato sia esso dipendente o socio lavoratore, adeguando prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto ogni eventuale atto interno difforme dalla presente obbligazione contrattuale. Tale obbligo si intende previsto in ogni caso anche se la ditta non aderisce alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale. La Ditta stessa si impegna a dimostrare, a semplice richiesta dell Azienda ULSS 16, di aver provveduto a quanto sopra e dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi di cui all'art. 5 della L. 82/94, nonché di quelli derivanti dal D. Lgs. n. 103 del 10/12/90 s.m.i. (tale documentazione DM10 INPS ed F24 - e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale alla liquidazione del primo pagamento utile, senza che l'appaltatore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità). In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni dovute trovano applicazione gli artt. 4 e 5 Del DPR 207/2010. Osservanza della legislazione in materia di salute di sicurezza La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro; è inoltre tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia di previdenza, di formazione e di disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Ditta è tenuta all osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di prevedere a propria cura e spese ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale in questione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro. Tracciabilità dei flussi finanziari La Ditta si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti Pag. 8 di 10

9 dall esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Azienda Sanitaria dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. La Ditta si impegna a comunicare all'azienda Sanitaria l inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Art. n. 12 Sciopero e causa di forza maggiore Il servizio, essendo qualificato di pubblica utilità, non potrà essere soppresso. In base a quanto stabilito dalla Legge n. 146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, la ditta si impegna a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all assolvimento del servizio come richiesto dal capitolato tecnico. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso; in tali casi dal corrispettivo mensile verrà detratta una somma proporzionale al servizio non svolto. Art. n. 13. Contratto Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. Tutti gli oneri e le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico dell aggiudicatario. Art. n. 14. Foro competente Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l aggiudicatario e la Stazione Appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Padova. Art. n. 15. Trattamento dei dati personali L informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell art. 13 del D.lgs 196/2003) è visionabile sul sito Art. n. 16. Clausola finale Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d oneri, valgono le Condizioni Generali di Contratto visionabili sul sito aziendale le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. * * * * * * Pag. 9 di 10

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