Sommario Il punto del Direttore

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1 N del In evidenza: Tasi: le prossime scadenze Bonus macchinari Gestione separata INPS: emissioni debitorie 2013 Immobilizzazioni materiali Cassazione Tributaria. Dei proventi da reato risponde anche la moglie Le lettere sugli studi di settore Sommario Il punto del Direttore F24 TELEMATICO: DA NOBEL L INVENTORE Cassazione, sentenza depositata l 8 settembre Processo Tributario. Equa riparazione per la causa lumaca Cassazione Penale, sentenza depositata il 9 settembre Omessa IVA. Condanna da motivare Cassazione Penale, sentenza depositata il 9 settembre Frode fiscale. Stop ai domiciliari Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 10 settembre 2014 Redditometro - l accollo di un debito stoppa il Fisco Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 10 settembre Commercialisti. Dei proventi da reato risponde anche la moglie Cassazione Tributaria, sentenza depositata l 11 settembre Prima casa. Lavori di messa in sicurezza Cassazione Civile, sentenza depositata il 12 settembre Notai. Non solo controllo di legalità Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile,sentenza del 12 settembre La clausola statutaria non blocca l azione contro gli amministratori Commenti Fisco Bonus macchinari Start Up in Unico SC Bonus macchinari: il calcolo e l utilizzo del credito d imposta Sabatini-bis: domanda di erogazione della prima quota Tasi: le prossime scadenze Omessa scadenza del 20 agosto

2 Dividendi erogati a soci non residenti Studi di settore o Ine da allegare a Unico Fotovoltaico, impianti in leasing Le lettere sugli studi di settore Adempimento Trasparenza in Unico Lavoro & Previdenza INAIL: aggiornate le retribuzioni convenzionali 2014 Aiuti de minimis : il nuovo mod. di dichiarazione ASpI e mini-aspi: gli importi Garanzia giovani e trattamento tirocinio Gestione separata INPS: emissioni debitorie 2013 Società & Bilancio Immobilizzazioni materiali L agenda del professionista Scadenze settimana

3 F24 TELEMATICO: DA NOBEL L INVENTORE Cari amici e colleghi, Il punto del Direttore A cura di Antonio Gigliotti è sotto gli occhi di tutti che siamo in un periodo in cui le parole chiave sono due: semplificazione burocratica e taglio delle tasse. Se ne fa un gran parlare da più fronti, tanto da far pensare che siano concetti condivisi in maniera trasversale. E fa bene al cuore vedere che le forze politiche hanno scoperto in essi i germogli della ripresa. Tuttavia mi sono reso conto che se ne parla molto, ma si agisce poco. Accade sempre più spesso infatti di incontrare difficoltà nel capire le modalità per adempiere i provvedimenti legiferati, dei quali mal si comprende anche la logica adottata da chi li ha emanati. Ma sono, questi, dei luminari o degli sprovveduti? Come tutti saprete dal prossimo 1 ottobre, a seguito di una disposizione contenuta nell art.11 co.2 del D.L. 66/14, viene stabilito che anche i privati (più correttamente individuati come soggetti non titolari di partita IVA ) dovranno, in determinate situazioni, utilizzare obbligatoriamente il canale telematico per i pagamenti eseguiti tramite modello F24, agli stessi è quindi preclusa la possibilità di recarsi presso uno sportello bancario e pagare comodamente il modello in forma cartacea. L obbligo vale solo per tre casi ben definiti, vale a dire qualora l F24 rechi compensazioni che determinano un saldo finale di importo pari a zero; nell eventualità che l F24 rechi compensazioni che determinano un saldo finale di importo positivo; e nel caso in cui l F24 rechi un saldo finale di importo superiore a mille euro. Dunque, il contribuente sprovvisto di partita IVA, il cosiddetto "privato", dovrà effettuare il pagamento del modello F24 nonché la relativa trasmissione telematica, obbligatoriamente e alternativamente utilizzando i canali ufficiali dell Agenzia (Entratel o Fisconline) oppure facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione degli intermediari della riscossione convenzionati, cioè le banche (sistemi home banking o CBI). Ciò significa che dal prossimo primo ottobre, questo cittadino senza partita IVA per pagare un F24 di importo superiore a euro non potrà più recarsi in banca per il pagamento in contante o con assegno. Quindi avrà due possibilità: affidarsi a un professionista per il pagamento dei propri F24 oppure entro il 1 Ottobre aprire un conto corrente e richiedere alla banca o alla posta il servizio di home o remote banking o addirittura identificarsi a Fisconline, il servizio internet delle Entrate che consente di compilare e spedire gli F24 telematici (F24 web, F24 online). Ora, tenendo conto di tutti questi retroscena, proviamo a immaginare quanti contribuenti sono in grado da soli a casa di mettersi davanti a un pc e seguire la procedura telematica per il pagamento del modello F24. Quindi, mi chiedo, ma di che tipo di semplificazione si tratta? O mi è sfuggito il significato del termine semplificazione o davvero qualcosa non torna. E sì, perché qui le cose si complicano di giorno in giorno, rendendo la vita del contribuente medio un vero inferno. Sia rivolgersi a un professionista che aprire un nuovo conto corrente genera dei costi, che risulteranno aggiuntivi per i già fragili bilanci familiari. 3

4 Quindi mi chiedo a cosa serva riempirsi la bocca di semplificazione e taglio delle tasse, se poi si continua a introdurre questi adempimenti inutili e costosi che non fanno altro che complicare la vita ai contribuenti. Io ancora faccio fatica a capirlo e non sono l unico in questa situazione. Accanto a me ci sono migliaia di italiani, cittadini e contribuenti onesti, che sono quotidianamente vessati e oppressi da un Fisco che invece di progredire e snellirsi, regredisce e si fa sempre più pesante. Concludo dovendo dare ancora una volta, amaramente, ragione a Luciano Bianciardi, che scrisse all incirca mezzo secolo fa che la politica, come tutti sanno, ha cessato da molto tempo di essere scienza del buon governo, ed è diventata invece arte della conquista e della conservazione del potere. 4

5 Quotidiano Fiscal Focus Processo Tributario. Equa riparazione per la causa lumaca La Corte d appello, ai fini dell equa riparazione al contribuente, non può assimilare il processo tributario sulle sanzioni a quello penale. È necessario che il legislatore espressamente riconosca il carattere penale della sanzione amministrativa-tributaria, non essendo sufficiente il solo carattere afflittivo della sanzione stessa. A chiarirlo è la sentenza 8 settembre 2014 n della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile. Cassazione, sentenza depositata l 8 settembre 2014 Omessa IVA. Condanna da motivare Quotidiano Fiscal Focus È illegittima la condanna per l omessa IVA che non tiene conto del fatto che l imputato ha tentato di fare fronte al debito con l Erario dapprima con risorse di altre società e poi con mezzi propri. È quanto emerge dalla sentenza 9 settembre 2014 n della Corte di Cassazione Terza Sezione Penale. La S.C. ha accolto il ricorso di un imprenditore e annullato con rinvio la sentenza che lo aveva condannato per il reato di omesso versamento dell IVA ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000. La motivazione della sentenza impugnata è apparsa insufficiente a fondare il giudizio di responsabilità perché scrivono gli Ermellini - l'imputato aveva espressamente dedotto l'assoluta irreperibilità di risorse economiche cercando di ripianare i debiti contratti dapprima con risorse di altre società e poi impiegando danaro di sua personale disponibilità e aveva altresì rilevato che il debito IVA non era l'unico che la società aveva verso l'erario, ma era l'unico rimasto insoluto: a fronte di una tale tesi difensiva, che tendeva, evidentemente, a escludere l'intento di privilegiare altre classi di creditori piuttosto che il fisco, il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perché riteneva non plausibile il tentativo di pagare tutti i debiti verso l'erario non riuscito per una dedotta impossibilità oggettiva ( ). Cassazione, sentenza depositata il 9 settembre 2014 Frode fiscale. Stop ai domiciliari Quotidiano Fiscal Focus L ordinanza che conferma la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del presunto evasore fiscale è illegittima se non motiva compiutamente sul pericolo di recidivanza. A chiarirlo è la sentenza 9 settembre 2014 n della Corte di Cassazione. La Terza Sezione Penale ha annullato (con rinvio) l ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari formulata da un soggetto indagato, in qualità di cogestore di fatto di tre Srl, di numerosi reati fiscali (precisamente: emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, occultamento di scritture contabili, nonché partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali). Ad avviso dei giudici del Palazzaccio, l indagato ha lamentato, a buon diritto, la mancanza di un idonea motivazione circa la permanenza delle esigenze cautelari. In particolare il 5

6 Tribunale non ha logicamente e adeguatamente motivato sul perché abbia ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidivanza, mentre evidenziano gli Ermellini l unico dato concreto sarebbe invece costituito dalla constatata, risalente e prolungata inerzia criminale durante tutto il lungo periodo nel quale l indagato, dopo l intervento della polizia giudiziaria e sino all emissione della misura cautelare, ha goduto della piena libertà. Cassazione, sentenza depositata il 9 settembre 2014 Redditometro: l accollo di un debito stoppa il Fisco Quotidiano Fiscal Focus L accollo di un debito non è sufficiente ai fini del metodo di accertamento sintetico. L'accollo non costituisce un modo di estinzione delle obbligazioni (diverso dall'adempimento), ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato passivo sicché non comporta l attuale erogazione di spesa e non è dunque effettiva e attuale espressione della capacità economica nella prospettiva dell art. 38, comma 5, mentre espressione di tale capacità ai detti fini sono i singoli atti di estinzione dell obbligazione accollata. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza n /14, depositata il 10 settembre) accogliendo il ricorso di un contribuente siciliano in una controversia generata da un accertamento sintetico, ex art. 38 comma 5 del D.P.R. n. 600/73, in base all esistenza di spese sostenute, nei primi anni 90, per l acquisto di una farmacia mediante accollo dei relativi debiti Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 10 settembre 2014 Quotidiano Fiscal Focus Commercialisti. Dei proventi da reato risponde anche la moglie In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, la moglie è debitrice in solido della maggiore IRPEF dovuta dal marito, dottore commercialista, in conseguenza della sua partecipazione (accertata in sede penale) a un operazione di false fatturazioni. È quanto emerge dalla sentenza n /14, pubblicata il 10 settembre dalla Sezione Tributaria della Cassazione. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso prodotto dalla difesa erariale perché costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato. La legge, infatti, pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte. Con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti hanno accettato anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 10 settembre

7 Prima casa. Lavori di messa in sicurezza Quotidiano Fiscal Focus Il contribuente conserva i benefici fiscali cosiddetti prima casa se il trasferimento della residenza oltre il termine di legge è dipeso dalla necessità, sorta dopo l acquisto, di mettere in sicurezza l abitazione. È quanto emerge dalla breve quanto interessante ordinanza n /14, depositata l 11 settembre, della Corte di Cassazione Sesta Sezione (T). (Nel respingere il ricorso dell Agenzia delle Entrate, gli Ermellini osservano che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, non ha riconnesso affatto l'evento inevitabile e imprevedibile, impeditivo del trasferimento, alla circostanza che l'immobile fosse in ristrutturazione, quindi non abitabile, già al momento della stipula del contratto di acquisto, bensì a eventi successivi all'acquisto, consistiti nel verificarsi di smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge, che hanno determinato [ ] lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi [ ] ). Cassazione Tributaria, sentenza depositata l 11 settembre 2014 Notai. Non solo controllo di legalità Quotidiano Fiscal Focus La Corte di Cassazione, con la sentenza n del 12 settembre 2014, ha chiarito che il notaio è tenuto al controllo di legalità e volontà delle parti anche in sede di autentica della scrittura privata. Questa conclusione appare avallata da un recente contributo dottrinario che ha messo in rilievo, da un lato, come il Consiglio Nazionale del Notariato, nell'aggiornare nel 2008 i principi di deontologia professionale dei notai, abbia esteso anche alla autenticazione delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia l'indagine della volontà, originariamente riferita ai soli atti pubblici e, dall'altro, che con la circolare dell'11 ottobre 2011 il Consiglio Nazionale del Notariato, nell'indicare le linee guida per dare attuazione all'art. 11, 3 comma del d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione civile, abbia richiamato il notaio non solo a svolgere il controllo di legalità sulla scrittura privata che si appresta ad autenticare, ma anche l'indagine della volontà delle parti. Cassazione Civile, sentenza depositata il 12 settembre 2014 Quotidiano Fiscal Focus La clausola statutaria non blocca l azione contro gli amministratori L azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata dal Commissione straordinario anche in presenza di una clausola arbitrale prevista dallo statuto. Rispetto all'azione dei creditori sociali, che il Commissario straordinario ha esercitato, non può essere fatta valere la clausola statutaria, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società. È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione Prima Sezione Civile con la sentenza n del 12 settembre Cassazione Civile, sentenza depositata il 12 settembre

8 Bonus macchinari Commenti Fisco 225 dell L art.18 del D.L. n.91/2014, c.d. Decreto competitività, ha introdotto il bonus macchinari, una sorta di riproposizione delle vecchie Tremonti (Tremonti, Tremonti bis e Tremonti ter); esso, a differenza del passato, si concretizza in un credito d imposta utilizzabile in compensazione in F24, per l acquisto di beni strumentali. Sarà quindi possibile fruirne anche nel caso di perdita fiscale generata per l anno d imposta, in luogo di un reddito imponibile. Possono ottenere l agevolazione esclusivamente i titolari di reddito d impresa: - residenti nel territorio dello stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata; - e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Gli investimenti che danno diritto all agevolazione sono esclusivamente quelli: - nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati; - compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007; - di importo unitario uguale o superiore a euro. Non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli immobili. Agevolazioni imprese Start Up in Unico SC 226 dell Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014 sono state chiarite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all investimento in start-up innovative, previsti dall articolo 29 del D.L. 179/2012. Dopo il D.M., sono arrivati i Provvedimenti delle Entrate del 31 gennaio 2014 di approvazione dei modelli Unico 2014, con le informazioni per l indicazione dei dati per fruire dell agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. Il lungo percorso normativo, che ha conferito legittimità alle agevolazioni fiscali sugli investimenti in start-up innovative, ha, così, aperto la strada all ingresso di queste ultime nella dichiarazione dei redditi, Unico A due anni dal varo del decreto istitutivo, i benefici fiscali sono pronti all inserimento del prospetto dichiarativo. Dichiarazione Unico 227 del Bonus macchinari: il calcolo e l utilizzo del credito d imposta Con la conversione in legge del D.L. n. 91/2014, è ormai definitiva l agevolazione prevista per gli investimenti in macchinari effettuati dalle imprese. Va detto che l'effetto del beneficio è significativamente posticipato rispetto al momento dell'investimento per cui, in termini di cassa, sarà opportuno valutare attentamente il timing dell'impatto finanziario dell'agevolazione. 8

9 Il bonus macchinari prevede l'introduzione di un credito d'imposta nella misura del 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi. I beni agevolabili sono solo i macchinari e gli impianti compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 e acquistati o realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno Non l intero investimento, ma nella misura eccedente rispetto alla media della medesima tipologia di investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti. La disposizione prevede la facoltà di escludere dalla media il periodo d'imposta in cui l'investimento è stato maggiore. Agevolazioni imprese Sabatini-bis: domanda di erogazione della prima quota 228 del Il Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013) ha introdotto, all art. 2, un incentivo per l acquisto di attrezzature, macchinari, software, hardware, tecnologie digitali. Le imprese possono chiedere un finanziamento agevolato su un fondo aperto dal 31 marzo fino ad esaurimento fondi. La misura è stata chiamata Sabatinibis per la somiglianza con l agevolazione già in vigore nel passato. Il finanziamento che deve essere interamente utilizzato per l acquisto o l acquisizione in leasing finanziario di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali, devono avere importo compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro, possono coprire fino al 100% degli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi. Le imprese ammesse al contributo in conto interessi previsto dalla Sabatini bis possono inviare ufficialmente la domanda di erogazione della prima quota. I passi operativi da seguire per la corretta trasmissione delle richieste sono descritti nella guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicata sul proprio sito internet. Agevolazioni imprese Tasi: le prossime scadenze 229 del I sindaci hanno tempo fino al 10 settembre 2014 per approvare e comunicare le proprie decisioni al dipartimento delle Finanze. Entro tale data, infatti, i sindaci devono inserire nel portale del federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze le delibere, con cui hanno approvato le aliquote e i regolamenti del nuovo tributo sugli immobili per i servizi indivisibili. Alla fine della scorsa settimana avevano ottenuto la pubblicazione dei documenti municipi su 8.057, anche se molti altri Comuni hanno già votato le aliquote e sono ancora "in coda" per vederle pubblicate. D'altro canto, i funzionari delle Finanze hanno tempo fino al 18 settembre 2014 per mettere on-line gli atti inviati dai Comuni. Il dipartimento delle Finanze ha spiegato ai Comuni, in una Circolare del 2 settembre 2014, che devono inserire nel portale esclusivamente le delibere che determinano le aliquote o approvano i regolamenti del tributo. Non saranno accettati atti diversi, come, per esempio, documenti che riportano proposte della Giunta da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale. 9

10 Il rinvio al 30 settembre della data per approvare il bilancio degli enti locali non incide sul termine del 10 settembre fissato per trasmettere le decisioni definitive sulla Tasi. I contribuenti chiamati a versare la Tasi possono trovarsi in tre situazioni diverse, in base alle decisioni del Comune in cui si trova il fabbricato: il Comune ha deliberato sulla Tasi entro il 31 maggio 2014 e i contribuenti hanno già versato l'acconto entro il 16 giugno o in un'altra data fissata dal Comune. Sia che la delibera abbia subìto modifiche, sia che rimanga invariata, il versamento del saldo avverrà entro il 16 dicembre. Può capitare che il Comune non avesse deciso sulla Tasi a maggio, ma abbia deliberato nei mesi estivi o lo abbia fatto entro il 10 settembre, trasmettendo le aliquote alle Finanze. In questo caso, si versa l'acconto il 16 ottobre, tenendo conto delle nuove regole. Entro il 16 dicembre si verserà il saldo. Omessa scadenza del 20 agosto Imposte locali 230 del I contribuenti che non hanno versato le imposte entro il 20 agosto 2014, dovevano provvedervi entro il 04 settembre 2014 se volevano usufruire del ravvedimento sprint. Se si paga entro il 14 giorno dalla scadenza, infatti, basta versare la mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (arrivando al 2,80%) più gli interessi legali pari all 1%, maturati fino al giorno del pagamento. In questo caso la sanzione del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, arrivando al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Trascorsi i 14 giorni, il contribuente può usufruire del ravvedimento breve (entro il 19 settembre 2014) che applicherà la sanzione del 3,00% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento verrà effettuato dal trentesimo giorno (quindi dal 20/09/2014) ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso, si dovrà pagare l'importo dei tributi a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Chi si ravvede, deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più le sanzioni e gli interessi per i giorni dal 21 agosto fino al giorno di pagamento compreso. Contribuenti Dividendi erogati a soci non residenti 231 dell Per le società residenti in Italia la cui compagine sociale è costituita anche da soci non residenti, si pone la questione relativa all applicazione della ritenuta in uscita all atto della corresponsione dei dividendi. Se si tratta di soci non residenti persone fisiche, fiscalmente residente in un altro paese UE o extra-ue, è prevista l applicazione di una ritenuta a titolo d imposta del 26% 1, sia che si tratti di partecipazioni qualificate sia che si tratti di partecipazioni non qualificate, salvo l applicazione delle più favorevoli disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui il socio percipiente sia una società fiscalmente residente in un paese extra-ue o comunque non appartenenti alla UE o allo Spazio Economico Europeo. 1 Per i dividendi erogati a partire dal 1 Luglio 2014 per effetto del D.L. 66/2014. I dividendi erogati antecedentemente a tale data scontavano una ritenuta del 20%. 10

11 Nel caso in cui i dividendi siano erogati a società e agli enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell Unione Europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella c.d. White List, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l aliquota dell 1,375 per cento (art. 27, co. 3 ter, D.P.R. 600/1973). In quest ultimo caso è anche possibile che il socio estero chieda la non applicazione della ritenuta in virtù della Direttiva Madre Figlia. Studi di settore o Ine da allegare a Unico Imposte dirette 232 dell Come noto la presenza di una causa di esclusione dagli studi di settore non comporta necessariamente il venir meno dell obbligo di allegare il Modello studi di settore riportante i dati contabili e strutturali. Per effetto del comma 19, secondo periodo, della Finanziaria 2007 è stabilito, infatti, che in determinate ipotesi di esclusione è altresì richiesta la compilazione del Modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore. Inoltre i contribuenti non tenuti alla compilazione del Modello per gli studi di settore devono compilare un apposito allegato alla dichiarazione dei redditi, denominato Modello INE. Con l avvicinarsi del termine del 30 settembre di invio di Unico è, dunque, necessario controllare quale modello va allegato alla dichiarazione dei redditi. Studi di Settore Commercialisti. Confisca per frode fiscale Fiscal G&S n. del 61 dell Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, può colpire anche i beni riconducibili al commercialista che si sospetta abbia avuto un ruolo di primo piano nella frode fiscale (nella specie, istigatore della condotta illecita del cliente e legale rappresentate delle società utilizzatrici delle fatture false). È quanto si ricava dalla sentenza n , pubblicata il 3 settembre 2014 dalla Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione. I supremi giudici hanno respinto il ricorso di un commercialista indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000. Professionisti Dichiarazione in ritardo. Sanzione per l intermediario Fiscal G&S n. del 62 dell Deve essere sanzionato il commercialista che ha trasmesso le dichiarazioni dei redditi dei clienti in ritardo, benché abbia assunto l impegno prima della scadenza del termine per la presentazione. Nel caso in cui, invece, l impegno sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione, l intermediario è tenuto a provvedere alla trasmissione entro un mese dall assunzione dell impegno stesso. È quanto afferma la sentenza n. 920/03/2014, pubblicata il 15 luglio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. Professionisti 11

12 Fotovoltaico, impianti in leasing 233 del La Circolare 36/E dell Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2013 ha chiarito il quadro normativo ed interpretativo in tema di mercato della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. In particolare, l Amministrazione fiscale è intervenuta per chiarire come rilevano ai fini delle imposte dirette e dell IVA gli incentivi erogati ai titolari degli impianti di energia rinnovabile. In tale sede l'agenzia delle Entrate aveva rivisto il proprio orientamento in tema di ammortamenti dell'impianto fotovoltaico. Con la risposta all interpello del 26 agosto dalla direzione centrale Normativa dell Agenzia delle Entrate su istanza di Assilea, è stato completato il quadro estendendo le ipotesi anche al caso in cui il bene è oggetto di un contratto di leasing. Tale intervento dell Amministrazione porterà diverse imprese a dover ricalcolare le imposte già liquidate sia in saldo 2013 che in acconto 2014 in quanto difficilmente le imprese conduttrici hanno rideterminato il canone deducibile. UNICO 2014 Le lettere sugli studi di settore 234 del Anche nel 2014 l Agenzia delle Entrate invia specifiche comunicazioni relative alle anomalie riscontrate nei modelli studi di settore, originate dall omessa o non corretta indicazione dei dati. Le comunicazioni sono inviate a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio Le comunicazioni in esame sono inviate anche ai soggetti che risultavano congrui laddove dai modelli presentati emergano le citate anomalie. Da quest anno tali comunicazioni non sono più spedite in forma cartacea, bensì inserite direttamente nel Cassetto fiscale del contribuente. Studi di Settore 12

13 Trasparenza in Unico Adempimento Fiscal Adempimento n. 30 dell La tassazione per trasparenza, regime naturale previsto per i soggetti che producono redditi in forma associata, è stata estesa, in via opzionale, alle società di capitali, partecipate da altre società di capitali. In caso di opzione della tassazione per trasparenza, è necessario compilare il quadro TN del modello UNICO SC 2014 indicando informazioni: utili al calcolo del reddito (ovvero perdita) delle società trasparenti; necessarie per l imputazione dello stesso, ovvero della perdita, ai soci, che poi riporteranno tale dato (reddito o perdita) nella propria dichiarazione dei redditi. IRES 13

14 Lavoro & Previdenza INAIL: aggiornate le retribuzioni convenzionali 2014 Lavoro e previdenza n. 166 del L INAIL, con la circolare n. 37 dell 1 settembre 2014, ha aggiornato - a decorrere dal 1 luglio 2014 i minimali di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. A tal proposito, occorre richiamare il D.M. 10 giugno 2014 che rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'istituto assicurativo nel settore industriale e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di ,70 e di ,30. I minimali retributivi giornalieri della retribuzione di ragguaglio sono pari a 53,88 euro e quelli mensili a 1.346,98 euro. Essendo identico il criterio di calcolo (dividere per 300 il massimale ovvero il minimale di rendita per avere il giornaliero), gli stessi valori, rispettivamente giornaliero e mensile, sono propri delle retribuzioni dei: detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzioni professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti o riqualificazione professionale. INAIL, circolare n. 37 dell 1 settembre 2014 Aiuti de minimis : il nuovo mod. di dichiarazione Lavoro e previdenza n. 167 del L INPS, con la Circolare n. 102 del 3 settembre 2014, ha comunicato che sul proprio sito ( è disponibile il nuovo modello di dichiarazione da compilare nei casi di aiuti rientranti nel regime de minimis. Il nuovo modello, che sostituisce integralmente quello attuale, va utilizzato per determinate agevolazioni erogate dall Istituto previdenziale, quali: lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011); l incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell ASpI; l incentivo per l assunzione di lavoratrici iscritti nella Banca dati per l occupazione dei giovani genitori, di cui al Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre Per gli incentivi concessi dall INPS prima del 30 giugno 2014, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti. Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi comprese le istanze anteriori al 30 giugno non siano state ancora definite. ASpI e mini-aspi: gli importi INPS, Circolare n. 102 del 3 settembre 2014 Lavoro e previdenza n. 168 del L INPS, con la Circolare n. 101 del 3 settembre 2014, ha illustrato le istruzioni attuative del Decreto Interministeriale n del 18 febbraio 2014 (MLPS- MEF) in merito all estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell assicurazione contro la disoccupazione. In particolare, è stato chiarito che per il 2014 i suddetti lavoratori hanno diritto ad un indennità pari al 40% di quella ordinaria. Percentuale, questa, che sale al 60% per il 2015, all 80% per il 2016 e, infine, dal 2017 alla stessa misura degli altri lavoratori. 14

15 Rientrano nell applicazione del suddetto D.I.: i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. INPS, Circolare n. 101 del 3 settembre 2014 Garanzia Giovani: erogazione dell indennità di tirocinio Lavoro e previdenza n. 169 dell L INPS, con il messaggio n del 3 settembre 2014, ha fornito importanti precisazioni in merito al servizio di erogazione dell indennità di tirocinio nell ambito del Piano Italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani. A tal proposito, è stato chiarito che sarà proprio l INPS l istituto incaricato a dover provvedere all erogazione del trattamento economico, senza che ciò causi alcun onere per le Regioni e le Province autonome. Quanto alle modalità di erogazione dell indennità in questione, l INPS mette a disposizione della Regione/Provincia autonoma il servizio informatico per l interscambio dati oggetto della presente Convenzione tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP). INPS, messaggio n del 3 settembre 2014 Gestione separata INPS: emissioni debitorie 2013 Lavoro e previdenza n. 170 del L INPS, con il messaggio n del 5 settembre 2014, ha comunicato che sono state elaborate le situazioni a debito delle aziende committenti che, per l anno 2013, hanno denunciato tramite il flusso Emens il pagamento di compensi a soggetti iscritti alla Gestione separata, non provvedendo poi a versare i contributi dovuti (o a versarli, comunque, entro i termini). I committenti interessati ed i loro intermediari potranno quindi visualizzare le posizioni a debito tramite Cassetto committenti Gestione Separata, sul sito La comunicazione, in particolare, sarà composta, oltre che dal testo fisso, anche da due prospetti relativi alla posizione debitoria dei contributi e dal prospetto utile per compilare il modello di pagamento (F24). INPS, con il messaggio n del 5 settembre

16 Immobilizzazioni materiali Società & Bilancio Fisco e Contabilità n. 32 del La nuova versione dell Oic n.16 è ricca di novità. Le principali modifiche introdotte possono essere riassunte nei punti che seguono: sono stati chiariti alcuni importanti aspetti riguardo gli ammortamenti. Più precisamente è stata focalizzata l attenzione sugli ammortamenti dei componenti aventi vita utile diversa dal cespite principale. È stato altresì specificato che l ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulta almeno pari al valore contabile del cespite; è stata eliminata la previsione secondo la quale, se i cespiti non erano stati utilizzati per lungo tempo, l ammortamento andava ridotto. Si rende infatti necessario continuare il processo di ammortamento, in considerazione del fatto che, nel periodo in questione il bene è comunque oggetto di obsolescenza economica; è stata riformulata la disciplina prevista per la capitalizzazione degli oneri finanziari, semplificandola. Secondo le nuova disciplina, infatti, gli oneri finanziari possono essere capitalizzati in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo; è stata eliminata la previsione secondo la quale era possibile non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tende a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito. Secondo il nuovo principio contabile, infatti, la rilevazione distinta del terreno e del fondo forniscono una migliore rappresentazione al lettore del bilancio; è stato precisato che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo degli oneri accessori; è stato precisato che le svalutazioni delle immobilizzazioni rivalutate devono transitare per il conto economico, salvo diversa disposizione di legge; è stata stralciata dal principio contabile Oic n.24 la parte relativa alla svalutazione per perdite durevoli di valore, la quale è stata oggetto di trattazione specifica da parte di un nuovo principio contabile, l Oic n.9. Bilancio e contabilità 16

17 L agenda del professionista Scadenze dal al Lunedì 15 Settembre IVA FATTURAZIONE DIFFERITA Emissione e registrazione della fattura IVA Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali. Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Registrazioni contabili Martedì 16 Settembre ENTI E ORGANISMI PUBBLICI Versamento ritenute assistenza fiscale SOSTITUTI D IMPOSTA Versamento ritenute assistenza fiscale ENTI E ORGANISMI PUBBLICI Versamento ritenute SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI Versamento rata canone RAI SOSTITUTI D IMPOSTA Versamento ritenute operate alla fonte Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente. Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell esercizio di impresa. Versamento addizionali regionale e comunale all IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 17

18 SOSTITUTI D IMPOSTA Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività IMPOSTE SUI REDDITI Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) BANCHE E POSTE ITALIANE Versamento ritenute su bonifici IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute IVA Liquidazione e versamento mensile IVA Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) IVA Comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute IVA annuale Versamento rata TOBIN TAX Versamento IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Versamento RISPARMIO AMMINISTRATO Versamento imposta sostitutiva RISPARMIO GESTITO Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Versamento II rata imposta sostitutiva CONSOLIDATO NAZIONALE Presentazione della comunicazione IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO Versamento UNICO PF Versamento IV rata - Contribuenti titolari di partita iva che non hanno beneficiato della proroga UNICO PF Versamento III rata con maggiorazione - Contribuenti titolari di partita iva che non hanno beneficiato della proroga UNICO PF Versamento IV rata - Contribuenti titolari di partita iva che hanno beneficiato della proroga UNICO PF Versamento con maggiorazione della II rata - Contribuenti titolari di partita iva che hanno beneficiato della proroga SOCIETA FIDUCIARIE Versamento IV rata società che non hanno beneficiato della proroga SOCIETA FIDUCIARIE Versamento III rata con maggiorazione società che non hanno beneficiato della proroga SOCIETA FIDUCIARIE Versamento IV rata società che hanno beneficiato della proroga SOCIETA FIDUCIARIE Versamento II rata con maggiorazione società che hanno beneficiato della proroga CEDOLARE SECCA - Versamento IV rata Contribuenti titolari di partita iva che non hanno beneficiato della proroga CEDOLARE SECCA - Versamento III rata con maggiorazione Contribuenti titolari di partita iva che non hanno beneficiato della proroga CEDOLARE SECCA - Versamento IV rata Contribuenti titolari di partita iva che hanno beneficiato della proroga CEDOLARE SECCA - Versamento II rata con maggiorazione Contribuenti titolari di partita iva che hanno beneficiato della proroga NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) Versamento IV rata Contribuenti che non hanno beneficiato della proroga NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) Versamento III rata con maggiorazione Contribuenti che non hanno beneficiato della proroga 18

19 NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) Versamento IV rata Contribuenti che hanno beneficiato della proroga NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) Versamento II rata con maggiorazione Contribuenti che hanno beneficiato della proroga IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA - Versamento IV rata Contribuenti che non hanno beneficiato della proroga. IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA - Versamento III rata con maggiorazione Contribuenti che non hanno beneficiato della proroga IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA - Versamento IV rata Contribuenti che hanno beneficiato della proroga IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA - Versamento II rata con maggiorazione Contribuenti che hanno beneficiato della proroga UNICO SP E ENTI EQUIPARATI Versamento IV rata Società che non hanno beneficiato della proroga UNICO SP E ENTI EQUIPARATI Versamento III rata con maggiorazione Società che non hanno beneficiato della proroga UNICO SP E ENTI EQUIPARATI Versamento IV rata Società che hanno beneficiato della proroga UNICO SP E ENTI EQUIPARATI Versamento II rata con maggiorazione Società che hanno beneficiato della proroga SOGGETTI IRES Versamento IV rata Società che non hanno beneficiato della proroga SOGGETTI IRES Versamento III rata con maggiorazione Società che non hanno beneficiato della proroga SOGGETTI IRES Versamento IV rata Società che hanno beneficiato della proroga SOGGETTI IRES Versamento II rata con maggiorazione Società che hanno beneficiato della proroga SOGGETTI NON OPERATIVI - Versamento IV rata Super Ires Società che non hanno beneficiato della proroga SOGGETTI NON OPERATIVI - Versamento III rata con maggiorazione Super Ires Società che non hanno beneficiato della proroga SOGGETTI NON OPERATIVI - Versamento IV rata Società che hanno beneficiato della proroga SOGGETTI NON OPERATIVI - Versamento II rata con maggiorazione Società che hanno beneficiato della proroga STUDI DI SETTORE Adeguamento Versamento IV rata STUDI DI SETTORE Adeguamento Versamento II rata con maggiorazione Venerdì 19 settembre ENTI PUBBLICI Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute CONTRIBUENTI Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute MODELLO 770/2014 ORDINARIO - Presentazione MODELLO 770/2014 SEMPLIFICATO Presentazione 19

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