I BONUS PREVISTI DAL DECRETO CULT-TURISMO : ANALISI DELLE VARIE TIPOLOGIE
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- Arrigo Fantoni
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1 I BONUS PREVISTI DAL DECRETO CULT-TURISMO : ANALISI DELLE VARIE TIPOLOGIE a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Il Decreto Cult-Turismo n , convertito nella Legge n , ha introdotto una serie di agevolazioni nell ambito del patrimonio culturale e del settore del turismo. Nello specifico sono state introdotte le seguenti agevolazioni: - digitalizzazione turistica ; -riqualificazione delle strutture ricettive ; -credito d imposta per il settore cinematografico; -credito imposta per erogazioni liberali agli Istituiti pubblici che si occupano di cultura. BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti : a)esercizi ricettivi singoli o aggregati residence, ostelli ); (hotel, alberghi, campeggi, b) agenzie di viaggio/tour operator qualificate come incoming (ovvero che portano in Italia turisti stranieri). Le spese agevolabili sono le seguenti : - impianti wi-fi (internet);- siti web
2 ottimizzati per il sistema mobile (cioè fruibili su smartphone e tablet);- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d imposta spettante è calcolato nella misura del 30% dei costi agevolabili per i periodi (periodo di competenza e non di pagamento), non può superare il limite di euro ( ovvero spesa massima euro ) nel limite delle risorse stanziate. Il credito si utilizza a mezzo F24 in compensazione in tre rate annuali e si decade dalla agevolazione se i beni oggetto degli investimenti agevolati siano destinati ad altre finalità. Il credito d imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali. DISPOSIZIONI ATTUATIVE L operatività pratica del bonus richiede l emanazione di apposito DM da emanarsi entro il 30/10/2014 che dovrà disciplinare le procedure per l accesso all agevolazione. le soglie massime di spesa per singola voce di spesa,le procedure di recupero per credito non spettante. Albergo che ha installato un impianto internet wi-fi ed ha speso euro nel 2014.Esempi1 Il credito d imposta spettante è pari ad euro ( 30 % di euro 5.000) utilizzabile in compensazione nel seguente modo : -euro 500 in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 (l eventuale eccedenza non utilizzata sarà fruibile nel 2016); - le residue 2 rate di euro 500 saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017. BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
3 Il credito d imposta spetta a favore delle imprese alberghiere esistenti al 1/01/2012 in riferimento alle seguenti spese: a)manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; b) di incremento dell efficienza energetica; c) eliminazione delle barriere architettoniche ; d) ulteriori interventi ( acquisto di mobili e arredi). I beni agevolati non possono essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee (autoconsumo, ecc.) prima del 2 periodo d imposta successivo a quello dell acquisto. IL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è calcolato nel limite del 30% dei costi agevolabili sostenuti nel triennio 2014, 2015 e 2016 secondo il principio di competenza non rilevando il pagamento sempre fino a esaurimento delle risorse destinate.le spese ammesse non possono superare euro (il credito d imposta massimo spettante non può eccedere l importo di x 30% = ) e il credito d imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d imposta successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 è utilizzabile dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione col modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali. Come per il bonus digitalizzazione l operatività del bonus è subordinata all emanazione di apposito Decreto Ministeriale entro il 30/10/2014. Esempio2 ALBERGO CHE RISTRUTTURA EFFETTUATA EURO. LA SALA DA PRANZO :SPESA Il credito d imposta spettante è pari a EURO ( 30%) di cui: EURO utilizzabili in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 e le residue 2 rate di euro saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere
4 dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017. BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE Il credito d imposta spetta alle imprese di esercizio cinematografico considerate PMI secondo la disciplina UE ovvero che hanno i seguenti requisiti:- dipendenti inferiori a 250 ; ricavi inferiori a 50 milioni di euro ; attivo inferiore a 43 milioni di euro. Il credito spetta per le spese sostenute a titolo di ripristino, restauro e per l'adeguamento strutturale delle sale di proiezione nella misura del 30% dei costi agevolabili sostenuti nel periodo ,secondo il principio di competenza e non di cassa, nel limite massimo di euro e fino a esaurimento degli stanziamenti effettuati. Il credito d imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d imposta successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 è utilizzabile dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione con il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali. Come per il bonus digitalizzazione l operatività del bonus è subordinata all emanazione di apposito Decreto Ministeriale entro il 30/10/2014 e non è cumulabile con altri contributi per il realizzo di nuove sale o per il ripristino di sale inattive e acquisto di impianti e apparecchiature di proiezione digitale. CREDITO IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ENTI CHE SI OCCUPANO DI CULTURA Il credito d imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro destinate a : a)interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; b)realizzazione di nuove strutture o restauro/potenziamento delle fondazioni lirico sinfoniche e degli enti e istituzioni pubbliche che senza fini di lucro svolgono attività esclusivamente nell ambito dello spettacolo. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D IMPOSTA Dal punto di vista soggettivo il credito d imposta spetta a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a prescindere dalla loro natura o forma
5 giuridica (ditta individuale, società di capitale o di persone, enti non commerciali, ecc.). L'erogazione va effettuata, a pena di decadenza, esclusivamente tramite strumenti tracciabili ( bonifico bancario o postale, carte di credito/prepagate, bancomat o assegni). Il soggetto beneficiario delle erogazioni deve comunicare mensilmente al Ministero dei beni culturali le erogazioni ricevute nel mese di riferimento e pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle erogazioni ricevute e la loro destinazione. MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA E UTILIZZO Il credito d imposta spetta nella percentuale del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016 ; non può superare il 15% del reddito imponibile per i soggetti non titolari di reddito d impresa e il 5 dei ricavi per i soggetti titolari di reddito d impresa. Il credito d imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24; non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità dal reddito d impresa di interessi passivi/spese generali. Il credito va indicato nel quadro RU di UNICO e non è soggetto al divieto di compensazione (art. 31 DL 78/2010) e al divieto di utilizzo in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo di importo superiore a euro Esempio1 Persona fisica che effettua una erogazione liberale di euro 500. Il credito spettante è di euro 325 di cui 1/3 utilizzabile nel modello unico 2015,1/3 in unico 2016 e 1/3 in Unico CELESTE VIVENZI
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