Decreto n del 16/4/2013

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1 Decreto n del 16/4/2013 Identificativo Atto n. 227 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO AUTORIZZAZIONE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI INPS LOMBARDE AL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN ATTUAZIONE DELL ACCORDO TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE LOMBARDIA DEL 14/2/13 DOMANDE PRESENTATE ON LINE INTERVENTO B.

2 LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO RICHIAMATI: la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni; il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni; il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni; l art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni , sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali; l art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228; RICHIAMATI gli accordi che regolano il sistema di interventi di sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga e in particolare: l Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009 relativo agli interventi di sostegno al reddito, nel quale si concorda che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all eccezionalità dell attuale situazione economica; l Intesa dell 8 aprile 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni e la relativa tabella 2 allegata alla medesima che individua per la Regione Lombardia un impegno finanziario pari a 262 milioni di euro, comprensivo della quota per il sostegno al reddito e della corrispondente quota da destinare agli interventi di politica attiva del lavoro; la nota del MLPS prot. 17/VII/ del 21/12/09 Quadro di riferimento concernente il Programma d interventi per il sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi in attuazione dell Accordo Stato-Regioni del 12/2/09 ; l Intesa Stato Regioni del 20/4/2011 nella quale si conferma che il sistema degli ammortizzatori in deroga si protrae anche nell anno 2011 e 2012 stabilendo, al punto 18, per le politiche passive che, qualora nel corso della vigenza dell intesa, le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16, il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari; l Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 novembre 2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l anno 2013; l Accordo del 14/2/13 fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia che ha destinato ,25 euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati; gli Accordi Quadro del 25/2/11-6/12/11 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde per gli ammortizzatori sociali in deroga e l Accordo Quadro del 13/12/2012 con

3 cui si stabiliscono le regole per l accesso agli ammortizzatori in deroga fino al 30 giugno 2013; la Convenzione del 21 novembre 2012 sottoscritta tra la Regione Lombardia e l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (qui di seguito INPS) ed in particolare l art. 2 alla disponibilità dei fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga; gli Accordi tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde del 25/3/11, 22/12/11, 28/1/2013 Patto Politiche Attive del Lavoro ; i Protocolli d Intesa del 18/4/11-28/2/12-28/1/2013, sottoscritti da Regione Lombardia e Province per l attuazione degli Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga anni 2011/12/13; DATO ATTO che con note prot. E del 2/4/12 e prot. E del 21/5/12 la DG Occupazione e Politiche del Lavoro ha attestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il completo utilizzo delle risorse di competenza regionale per le politiche passive e per le politiche attive individuate nella tabella 2 dell Intesa dell 8 aprile 2009 in sede di Conferenza Stato- Regioni, integrato dal Quadro di Riferimento concernente il Programma di Interventi per il sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi (nota MLPS prot.17/vii del ), il trattamento di CIG in deroga sarà erogabile a valere su risorse nazionali per l intera contribuzione figurativa e per l intero sostegno al reddito spettante ai lavoratori; RICHIAMATI i decreti dirigenziali 2988/ / / /12 con cui si definiscono le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste di trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga, in attuazione degli Accordi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e Parti Sociali del 25/2/11-6/12/11-13/12/2012 ed in particolare il d.d.s /12 che prevede, tra l altro, due diverse tipologie di Intervento: A per crisi aziendali congiunturali e strutturali di aziende appartenenti esclusivamente alla tipologia 1 (Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia); B per crisi aziendali strutturali di aziende appartenenti alla tipologia 2 (Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia) e datori di lavoro appartenenti alla tipologia 1 che hanno esaurito la possibilità di ricorrere all intervento A o hanno attivato procedure concorsuali o contratti di solidarietà; RICHIAMATI i provvedimenti con cui Regione Lombardia ha dato attuazione alle azioni di politica attiva previste dai citati accordi e precisamente: il d.d.u.o. del 21 aprile 2011 n Approvazione dell Avviso Indicazioni per i destinatari per la partecipazione alla dote ricollocazione riqualificazione e succ. modd. e integr.; il d.d.u.o. del 27 marzo 2012 n Approvazione dell Avviso Dote Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione anno Indicazioni per i destinatari e del Documento Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione anno Indicazioni operative ; il d.d.u.o. del 29 gennaio 2013 n. 531 Riapertura dell Avviso Dote Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione anno Indicazioni per i destinatari e del Documento Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione anno Indicazioni operative e succ. modd. e integr.; VISTE le domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate on line sul sistema informativo regionale dai datori di lavoro aventi unità operative nelle province lombarde per

4 Intervento B, come previsto nell Accordo Quadro del 13/12/12 nonché come indicato nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DATO ATTO che, per le aziende indicate nel citato Allegato A l Agenzia Regionale per l'istruzione Formazione e il Lavoro, di seguito indicata ARIFL, ha provveduto all istruttoria e alla validazione delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate dai rispettivi datori di lavoro per l Intervento B, come previsto nel sopracitato Accordo Quadro del 13/12/12; CONSIDERATO inoltre che - come concordato con la Direzione Regionale INPS della Lombardia, nella seduta della competente Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga del 6/7/11 e come previsto nell Accordo Quadro del 13/12/12 e relativo Allegato 1 - l autorizzazione all intervento della CIG in deroga da rilasciare con il presente provvedimento: è sospesa a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO, secondo le modalità indicate nel paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO dell Allegato 1 dell Accordo Quadro del 13/12/12 e che nello specifico la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell inizio di un mese di calendario; in caso di sospensione, riprende la sua efficacia, all interno del periodo autorizzato, a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente esaurito la possibilità di intervento della CIGO, secondo le modalità indicate nel citato paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO del medesimo Allegato 1 del citato Accordo Quadro del 13/12/12; tutto ciò al fine di semplificarne le procedure amministrativo contabili ed uniformarle a criteri condivisi di efficienza/efficacia/economicità; CONSIDERATO altresì che: l autorizzazione all Intervento B di CIG in deroga si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicata per ciascun datore di lavoro, fermo restando la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nel verificare le condizioni per l accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente, allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro; i trattamenti di CIG in deroga potranno essere erogati ai lavoratori interessati per l importo complessivo massimo di ,02 per i periodi temporali individuati nel citato Allegato A; DATO ATTO che l autorizzazione all intervento della CIG in deroga da rilasciare con il presente provvedimento: è da ritenersi inefficace nel caso in cui il datore di lavoro richiedente non abbia utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell attività lavorativa, nell ambito delle norme che regolano l accesso ai relativi trattamenti; cessa di efficacia a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGS; è sospesa a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO, secondo le modalità indicate nel paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO dell Allegato 1 dell Accordo Quadro del 13/12/12 nello specifico la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell inizio di un mese di calendario;

5 in caso di sospensione, riprende la sua efficacia, all interno del periodo autorizzato, a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente esaurito la possibilità di intervento della CIGO, secondo le modalità indicate nel citato paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO del medesimo Allegato 1 del citato Accordo Quadro del 13/12/12; si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicata per ciascun datore di lavoro, fermo restando la responsabilità esclusiva del medesimo di verificare preventivamente: o i requisiti e le condizioni per l accesso al trattamento di CIG in deroga, in relazione sia all eventuale accesso alla CIGS e/o alla CIGO, laddove per quest ultima deve essere verificata la sussistenza effettiva dell esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri ed il sistema di calcolo disposto dall INPS; o le condizioni per l accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente, allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro; VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono stati trasmessi all'inps Centrale gli accordi governativi per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013 per gli ammortizzatori sociali in deroga, che prevedono per la Regione Lombardia euro ,25 e dà indicazioni all'inps di procedere all'utilizzo delle risorse finanziarie per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga decorrenti dal 1 gennaio 2013; DATO ATTO che INPS provvederà ad effettuare pagamenti entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione Lombardia e fino a concorrenza delle stesse. RITENUTO di autorizzare le Direzioni Provinciali INPS lombarde ad erogare, come indicato nel citato Allegato A il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per l importo complessivo massimo di ,02 a favore dei lavoratori interessati per l intera contribuzione figurativa e per l intero sostegno al reddito spettante ai lavoratori - a valere sulle risorse nazionali, previa verifica da parte dell Istituto dell'effettiva disponibilità delle risorse ed entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione Lombardia, e fino a concorrenza delle stesse; VISTA la l.r. 20/08 Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza della X legislatura e della Giunta regionale e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi; DECRETA 1) di autorizzare le Direzioni Provinciali INPS lombarde ad erogare, come indicato nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per l importo complessivo massimo di ,02 a favore dei lavoratori interessati; 2) di autorizzare le Direzioni Provinciali INPS lombarde ad erogare, come indicato nel citato Allegato A il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per l importo complessivo massimo di ,02 a favore dei lavoratori interessati per l intera contribuzione figurativa e per l intero sostegno al reddito spettante ai lavoratori - a valere sulle risorse nazionali, previa verifica da parte dell Istituto dell'effettiva disponibilità delle risorse ed entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione Lombardia, e fino a concorrenza delle stesse;

6 3) di trasmettere il presente atto alle Direzioni Provinciali INPS lombarde per gli adempimenti di competenza; 4) di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro all indirizzo La Dirigente della Struttura Tutela del Lavoro e interventi per il reimpiego Paola Angela Antonicelli

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