Vademecum sulla previdenza complementare di Domenico De Simone Funzionario Inps, Milano

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Vademecum sulla previdenza complementare di Domenico De Simone Funzionario Inps, Milano"

Transcript

1 Vademecum sulla previdenza complementare di Domenico De Simone Funzionario Inps, Milano Le principali novità in tema di riforma della previdenza complementare la cui entrata in vigore al 1 gennaio è stata anticipata con D.Lgs. 252/2005. Una guida alla comprensione delle disposizioni sul Tfr introdotte dalla Finanziaria per il 2007, destinate ad influenzare sia le aziende che gli stessi lavoratori. Sul prossimo numero de L informatore INAZ, l analisi di dettaglio sulle modalità per operare la scelta sulla destinazione del Tfr e sui punti critici ancora da sciogliere Allo squilibrio tra entrate e uscite del sistema pensionistico e previdenziale si è cercato di dare soluzione legislativa, in primis con la legge delega 421 del , la cosiddetta Legge Amato, che si prefisse lo scopo di stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, e successivamente con la legge di riforma n. 335/95, all intera materia con l introduzione di un sistema alternativo a quello pubblico: la previdenza complementare. Già nel lontano settembre 1991 si cercò di introdurre uno strumento finanziario, che, con gli elementi di capitalizzazione - principio base che presiede alle polizze vita delle assicurazioni private - affiancasse il sistema pensionistico pubblico basato sul principio di ripartizione. Negli anni 90/91 sono state, inoltre, emanate leggi di riforma dei mercati e dei capitali, e nel 1993 la legge di riforma del mercato del lavoro e si sono incrementati i fondi integrativi aziendali e privati. L atto legislativo con cui si è data attuazione concreta ai fondi integrativi è il D.Lgs. 124 del , con il quale i fondi pensione sono individuati quali strumenti dello sviluppo della previdenza complementare. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 1

2 La L. 335/95, dall art. 3 all art. 16, ha riformato in senso positivo la normativa sui fondi, introdotta con il citato decreto legislativo, per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. A 10 anni di distanza dal D.Lgs. 124 è intervenuta la L. 243/04 cui è spettato il compito, anche con misure impositive, di dare slancio e sviluppo alla previdenza complementare con l art. 1, c. 1, let. c, c. 2 let. e i criteri direttivi indicati dai numeri 1 a 11. Il decreto legislativo 252/2005, in G.U. n. 289 del , contiene il testo unico della previdenza complementare che sarebbe dovuto entrare in vigore dal , stessa data in cui entrerà in vigore la riforma del sistema pensionistico varato con L. 243/04 con l elevazione dell età pensionabile per tutti i lavoratori (tabella 1), e che successive disposizioni legislative anticipano al Il decreto legislativo, e del quale si esamineranno gli aspetti più indicativi per i lavoratori chiamati e decidere del proprio Tfr entro giugno del 2007, ricalca con modifiche significative e sostanziali quanto statuito dal vecchio D.Lgs. 124/93 e dalla L. 243/2004 e dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del Con l accordo siglato tra il Governo e le parti sociali - Confindustria e sindacati - del e con il successivo D. L. 279/2006 si è data incisività alla previdenza complementare anticipando la decorrenza dell operatività delle forme pensionistiche complementari - e l art. 1, comma della Legge 296/2006 del 27 dicembre, Finanziaria del 2007 ne da piena validità - dal , come previsto dalla L. 252/2005 al Con la Direttiva del Ministero del Lavoro del è data operatività alle direttive della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - che conserva tale denominazione ex art. 1, c. 1, let. c del D.Lgs. 252/2005 e art. 2 del D.L. 279/2006, e prevede un accrescimento delle competenze della stessa, come rilavasi anche dall esame degli articoli del decreto legislativo 252/2005. L ambito di applicazione (art. 1) e destinatari (art. 2) Il D.Lgs. 252/2005, all art. 1 c. 1 delinea quanto già statuito dal D.Lgs. 124/93, l ambito e la struttura della previdenza complementare ponendo l accenno, con il c. 3, alle varie forme, con distinzione giuridica, pensionistiche collettive ed individuali ed afferma che le forme pensionistiche, denominate fondi pensione (c. 4), possono essere istituite mediante costituzione di appositi fondi o di patrimoni separati e la costituzione di tali fondi e l adesione da parte dei lavoratori è libera e volontaria (c. 2 e 3, art. 3). L art. 2, c. 1 statuisce che alle forme complementari pensionistiche possono aderire in modo individuale e collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previsti dal D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi); b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; c) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 2

3 Il c. 2 prevede che per i soggetti indicati ai punti a, c e d possono essere istituite forme pensionistiche complementari esclusivamente in regime di contribuzione definita, cioè per soggetti per i quali sono già noti i contributi da versare da parte di datori di lavoro e lavoratori; per i soggetti indicati alla lettera b, invece, con forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero del trattamento pensionistico obbligatorio. Costituzione dei fondi pensione (art. 3) Le forme pensionistiche complementari, secondo quanto affermato nel c. 1 dell art. 3, trovano la loro origine giuridica nei: a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative delle categoria membri del CNEL; b) accordi tra lavoratori autonomi, o fra liberi professionisti, promossi da sindacati di categoria o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi tra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del D.Lvo 565/96 - sono i soggetti iscritti al Fondo di previdenza per persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari - promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilevanza almeno regionale; g) gli enti di diritto privato ex D.L.vi 509/94 e 103/96, con l obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all articolo 12; i) i soggetti di cui all articolo 13 limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. Il c. 2 afferma che per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. I fondi pensione I Fondi pensioni, così come denominati dall art. 1, c. 4 - e la legge vieta che tale denominazione possa essere utilizzata da altri soggetti e punisce con reclusione da 6 mesi a 3 anni - e sanzione pecuniaria da a ex c. 4 dell art. 4 chi esercita l attività senza la prescritta autorizzazione da parte della Covip (Commissione di Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita ex art. 18 del presente decreto) - si possono costituire come soggetti Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 3

4 giuridici di natura associativa ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, distinti dai soggetti promotori dell iniziativa, ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica. In tal caso in deroga alle disposizioni del DPR 361/2000 il riconoscimento consegue al provvedimento di autorizzazione all esercizio adottato dalla Covip (c. 1) I Fondi pensione istituiti ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettere g, h e i possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all articolo 2117 del codice civile ( c. 2). L esercizio dell attività delle forme pensionistiche ex art. 3 c. 1 lettere da a a h è subordinata alla preventiva autorizzazione, entro 60 giorni e 30 dal ricevimento della ulteriore documentazione, della Covip la quale trasmette al Ministro del Lavoro l esito del procedimento amministrativo relativo all istanza di autorizzazione. La Covip ex c. 6 determina la decadenza dall autorizzazione quando il fondo non abbia iniziato la propria attività, ovvero non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso. Il Ministro del Lavoro con proprio decreto determina i requisiti formali di costituzione del fondo e gli elementi essenziali e dello statuto e dell atto di destinazione del patrimonio con particolare riferimento ai profili di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e ai poteri degli organi collegiali, e soprattutto i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili della forma pensionistica ex L. 58/98 art. 13, e infine, i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale ( c. 3). L articolo 5 delinea la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche e della possibilità, da parte del Ministero del Lavoro, di sospensione e/o decadenza degli stessi in caso di inosservanza della norme o di incompatibilità e mancanza dei requisiti per l espletamento dell attività. La gestione dei fondi (art. 6) L art. 6 prevede la gestione e il finanziamento dei fondi. I Fondi gestiscono le proprie risorse mediante: - convenzioni con soggetti autorizzati all esercizio dell attività di gestione del patrimonio ex art. 1 c. 5 L. 58/98; - convenzioni con imprese assicurative ex D.Lvo 209/2005 art. 2; - convenzioni con società di gestione del risparmio ex L. 58/98; - sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, o quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; - sottoscrizione e acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti ex c. 13; - sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo, le disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Tesoro ex c. 11, ma comunque non superiore al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale del fondo chiuso. Il c. 2 prevede la possibilità per gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie di stipulare convenzioni ai fini della gestione delle risorse raccolte e dell erogazione delle prestazioni e della attività connesse anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui si deve conservare la maggioranza del capitale sociale. Il c. 3 prevede che alle prestazioni erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicuratrici ex D. Lvo 209/2005 art. 2. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 4

5 Il c. 4 concede la possibilità ai fondi di erogare direttamente le prestazioni, con autorizzazione della Covip, affidando però la gestione finanziaria ai soggetti indicati in precedenza. L autorizzazione è subordinata a determinati requisiti fissati con decreto ministeriale, con riferimento alla dimensione del fondo per numero di iscritti, alla composizione e costituzione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media. Il c. 5 prevede che per le forme pensionistiche in regime di prestazione definite le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza sono stipulate apposite convenzioni con imprese assicuratrici. Per la stipula delle convenzioni ex c. 1, 3, 5 e art. 7 i competenti organismi dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerta, attraverso pubblicità su almeno 2 quotidiani a maggior diffusione e a soggetti abilitati, che non appartengono ad identici gruppi societari, e, comunque, non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo (c. 6). Le convenzioni possono essere stipulate, nell ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro e devono contenere le linee di indirizzo delle attività dei soggetti convenzionati, nell ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio ex c. 11, cioè determinati dallo statuto, e prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità, per il fondo, di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie, nelle quali risultano investite le risorse del fondo. Altra precisazione importante è che ai fondi resta la titolarità dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, e che, come detto in precedenza, costituiscono patrimonio separato ed autonomo e che non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei soggetti gestori e né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano i gestori (c. 8 e 9). Infine i fondi sono legittimati ad proporre domande di rivendicazione - inerisce la fattispecie delle liquidazioni coatte amministrative - ex art. 103 del R.D. 267/1942 di tutti i valori conferiti in gestione. Il c. 11 stabilisce che i criteri di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti devono essere indicati nello statuto ex art. 4 c. 3 let. A e che il Ministro dell Economia e Finanze, sentita la Covip individua le attività nelle quali i fondi possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interessi. I Fondi pensione, costituiti nell ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse (c. 12). Infine i Fondi non possono concedere o assumere prestiti, né investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto, per un valore nominale superiore al 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni, in società quotata, e non superiore al 10% in società non quotata. Non si potrà, infine, avere una posizione dominante sulla società emittente, né si potrà investire in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati, direttamente o indirettamente, o ad essi legati da rapporti di controllo ex L. 385/93 art. 23, in misura complessiva superiore al 20% delle risorse del fondo, e del 30% se trattasi di fondo di categoria. I fondi pensione, peraltro, aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa o allorché l impresa appartenga a un gruppo ex L. 385/93 art. 23, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore al 5 e 10% del patrimonio complessivo (c.13). Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 5

6 La banca depositaria (art. 7) L art. 7 istituisce la cosiddetta Banca depositaria, la quale dovrà gestire le risorse dei fondi, affidate in gestione, eseguendo - essendo distinta dal gestore del patrimonio e gli amministratori e i sindaci della Banca riferiscono senza ritardo alla Covip irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi - le istruzioni di quest ultimo, se non contrarie alla legge, o allo statuto del fondo Il finanziamento dei fondi (art. 8) I Fondi pensione sono finanziati tramite contribuzione da parte del datore di lavoro e dei lavoratori e dei committenti, mediante versamento di contributi e conferimento del trattamento di fine rapporto (Tfr) maturando, cioè il 6,91% della retribuzione annua imponibile, dal , come stabilito dall art. 1 del D.L. 279 del Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi il finanziamento alle forme pensionistiche è attuato mediante contribuzione a carico degli stessi e i contributi, da versarsi al fondo pensione, saranno commisurati al reddito autonomo o di impresa dichiarato, ai fini Irpef, nel periodo di imposta precedente. Il c. 2 dell art. 8 prevede la possibilità di destinazione al finanziamento anche di una quota dell accantonamento annuale del Tfr, cioè, ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l entità della contribuzione a proprio carico, per i lavoratori dipendenti la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza anche dai regolamenti di enti e aziende e gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare è stabilito in cifra fissa o in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del Tfr, per i dipendenti, e in base al reddito dichiarato ai fini Irpef, come sopra detto, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per i lavoratori soci di società cooperative, il contributo è determinato in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali. Per i dipendenti pubblici i contributi devono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico (c. 3). Le modalità di conferimento delle quote e di adesione ai fondi (art. 8) Il c. 7 dell articolo 8 prevede, per il conferimento del Tfr, modalità esplicite e tacite. Per la prima ipotesi il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione può conferire l intero importo del Tfr maturando, pari al 6,91% dell imponibile lordo, a una forma di previdenza prescelta. In caso decida, invece, di non aderire a nessun fondo può mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, a condizione che l azienda abbia meno di 50 dipendenti, dove il Tfr si rivaluta con un tasso dell 1,5% più il 75% dell inflazione. Lo stesso potrà sempre modificare tale scelta e conferire il Tfr a una forma pensionistica dallo stesso prescelta. Nella seconda ipotesi qualora il lavoratore, sempre entro 6 mesi, non esprima alcuna volontà il datore di lavoro - cui incombe l obbligo di fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili ex c. 8 - dal mese successivo al sesto di cui in precedenza, trasferisce il Tfr, notificando tale scelta al lavoratore, alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del Tfr a una forma collettiva ex L. 243/04 art. 1 c. 2 let. e n. 2, e Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 6

7 in caso di pluralità di forme pensionistiche alla forma prescelta con il consenso delle parti interessate, e in difetto di tale accordo alla forma pensionistica alla quale l azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori. Mancando tale accordo, e in assenza di forma pensionistica collettiva prevista dai citati accordi collettivi, il datore di lavoro trasferisce il Tfr alla forma pensionistica a contribuzione definita istituita presso l Inps, forma pensionistica istituita ex art. 9 c.1 del D.Lgs. 252/2005 e prevista dalla L. 243/04 art. 1 c. 2 let. e n. 7 e altresì dall art. 1, c. 755 della Legge finanziaria per il La posizione costituita in tal caso presso l INPS potrà sempre, in deroga al termine dei 2 anni previsti dal c. 6 dell art. 14, essere trasferita ad altra forma pensionistica su richiesta del lavoratore (art. 9 c.3). I lavoratori già assunti antecedentemente alla data del , data di entrata in vigore del D.L. vo 124/93 e iscritti a forme complementari alla data del , data di entrata in vigore del decreto, possono scegliere, entro 6 mesi dal , cioè entro il , se mantenere il proprio Tfr presso il proprio datore o conferirlo, anche in assenza di manifestazione di adesione, alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano già aderito. In caso, invece, non risultino iscritti possono, sempre entro il predetto termine di 6 mesi, se mantenere il proprio Tfr presso il proprio datore o conferirlo alla forma pensionistica nella misura non inferiore al 50% al netto del contributo fissato da accordi o contratti collettivi, con possibilità di incrementi successivi. Sempre in caso in cui il lavoratore non manifesti alcuna volontà ricorrono le modalità cosiddette tacite di cui in precedenza elencate nella seconda ipotesi, cioè il datore trasferisce il Tfr alla forma pensionistica prescelta (c. 7). Il c. 10 statuisce che l adesione alla forma pensionistica non comporta l obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e datore di lavoro. Il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione, comunicando al datore di lavoro l entità e il fondo, alla forma pensionistica in modo autonomo, anche in assenza di accordi collettivi. Il datore di lavoro può, a sua volta, decidere sulla base di regolamento o accordo aziendale di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito o a quella prescelta cui può confluire eventuale contributo del datore cui il lavoratore abbia diritto in base ad accordi collettivi. Il c. 11 prevede la possibilità di contribuire alla forma pensionistica volontariamente oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che si possa far valere, nel fondo e alla data del pensionamento, almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, decidendo in modo autonomo il momento di fruizione della prestazione pensionistica. Le misure compensative (art. 10) L articolo 10 prevede, e la decorrenza resta fissata al , come previsto dall art. 8 della legge 248/2005 e sostituito dal comma 766 della Legge 296/2006, misure compensative per le aziende che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari, cioè una particolare fiscalizzazione, cioè l esonero, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per il trasferimento del Tfr o alle forme complementari o al Fondo Inps, dal versamento dei contributi sociali, al fondo di garanzia ex art. 2 della L. 297/1982, che varia, in maniera crescente di 2 punti annuali, dallo 0,19% per il 2008 allo 0,28% per il Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 7

8 I fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali (art. 12 e 13) In precedenza si è parlato del secondo pilastro della futura previdenza costituito dai fondi aperti ed individuali. Il c. 1 dell art. 12 statuisce che i soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ex art. 6 c. 1 possono istituire e gestire previa autorizzazione del Covip - direttamente forme pensionistiche mediante la costituzione di appositi fondi aperti - determinati per lavoratori autonomi e per lavoratori per i quali non esistono fondi negoziali e nascono per iniziativa di Banche, Sim (Società di Investimento Mobiliare) e Società di gestione del risparmio -, cui possono partecipare i destinatari del decreto e l adesione può avvenire oltre che su base individuale anche collettiva mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali e anche fra soli lavoratori destinandovi anche la contribuzione a carico del datore di lavoro nonché quote del Tfr. L art. 13 prevede la istituzione di forme pensionistiche individuali mediante adesione individuale ai fondi di cui all articolo 12 e con contratti di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall Isvap, che, con provvedimento del in G.U. n. 272 del , ha emanato disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali (PIP) in ossequio al dispositivo ex art. 13 c. 1 let. b del D.Lgs. 252/2005. I lavoratori possono destinare a tali fondi e le contribuzioni del datore di lavoro cui hanno diritto e le quote del Tfr e il contributo, definito in misura fissa, può sempre essere variato. In corso di silenzio-assenso o adesione a fondi aperti o PIP (piani pensionistici individuali) non si ha diritto al contributo dell azienda istituito dai contratti collettivi di lavoro. La permanenza nel fondo (art. 14 e 15) L art. 14 prevede, per gli aderenti, la possibilità - qualora venissero meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica - di trasferimento presso altro fondo pensione in relazione a una nuova attività, o la possibilità di riscatto parziale o totale della propria posizione individuale (c. 2). Decorsi 2 anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica il lavoratore ha la possibilità di trasferire l intera posizione individuale ad altra forma pensionistica e tale possibilità deve essere esplicitamente prevista dagli istituti e regolamenti delle forme pensionistiche (c. 6) - e il trasferimento è esente da ogni onere fiscale con la condizione che il trasferimento avvenga presso forma pensionistica disciplinata dal decreto (c. 7). Il riscatto parziale è determinato in misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti la inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Il riscatto totale è ammesso nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 stesso requisito ex L. 222/84 richiesto nel regime Ago per l erogazione dell assegno di invalidità -, per cessazione dell attività lavorativa che comporti una inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà, però, non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso si applica il dispositivo ex art. 11 c. 4 che prevede l erogazione delle prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 8

9 In caso di morte, invece, dell iscritto al fondo pensione, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale dello stesso potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati siano essi persone fisiche che giuridiche. In mancanza di aventi diritto la posizione resta acquisita al fondo pensione (c. 3). Sulle somme erogate a titolo di riscatto per le fattispecie sopra evidenziate è operata una ritenuta a titolo di imposta con l aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sul medesimo imponibile ex art. 11 c. 6, mentre per cause diverse da quelle in precedenza descritte si applica una aliquota del 23% (c. 4 e 5). L articolo 15 prevede che in caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Nel caso di cessazione dell attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo ex articolo 4 c. 2 il Ministero del Lavoro procederà alla nomina di un commissario straordinario che proceda allo scioglimento del fondo dando attuazione a quanto sopraddetto. Si conclude il discorso sulle vicende del fondo pensione accennando che, in caso di difficoltà finanziarie, ai fondi non si applica la disciplina del fallimento, ma quella dell amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa ex L. 385/98 art. 70, e, nel caso di procedura concorsuale, con la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministero del Lavoro per lo scioglimento del fondo (c. 5). Il contributo di solidarietà (art. 16) A carico dei lavoratori sulle somme, fermo restando l assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi ex art. 12 L. 153/69, anche se destinate alla previdenza complementare, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quelle costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinato a realizzare finalità di previdenza pensionistica ex art. 1 del presente decreto, è applicato un contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall articolo 9 bis della L. 166/91 (c. 1) Il regime tributario dei contributi e dei fondi (art. 8 e 17) I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente sia volontari sia dovuti in base ad accordi collettivi, anche aziendali, o contratti sono deducibili ex art. 10 del Tuir per un importo non superiore a 5.164,57. Ai fini del computo si tien conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi ex art. 105 c. 1 del Tuir. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il lavoratore comunicherà, entro il dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fondo l importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche è consentito, nei 20 anni successivo al 5, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l importo di ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e comunque non superiore a 2.582,29 annui (c. 4, 6). Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 9

10 L art. 17 prevede che i fondi sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta (c. 1). I successivi commi, sui quali non ci si sofferma, descrivono modalità operative che interessano soprattutto i fondi per il conseguimento di risultati tecnici- finanziari. Le prestazioni pensionistiche (art. 11) Si dedica in conclusione, ancorché non in ordine progressivo di articoli come in decreto legislativo, ampio spazio all argomento di maggior rilevanza: le prestazioni pensionistiche. L articolo 11 del decreto legislativo delinea i requisiti di accesso al godimento delle prestazioni complementari. Il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita usufruibile in quote mensili. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. In caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale ex art. 3 c. 6 e 7 della L. 335/95, che per il 2007 è pari a 2531,00 (5061,68:2), la stessa può essere erogata in capitale (c. 2 e 3). Il c. 4 stabilisce che, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti una inoccupazione superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta del lavoratore, consentite con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In caso di morte dell aderente al fondo il c. 5 prevede la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa l erogazione di rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la media. Il c. 6 statuisce che le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche, invece, erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli ex let. g quinquies dell art. 44 del TUIR, se determinabili. Sulla parte imponibile della prestazione comunque erogata è operata una ritenuta a titolo di imposta con l aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il c. 7 prevede la possibilità di anticipazioni della posizione individuale maturata e per anzianità necessaria per le anticipazioni sono utili tutti i periodi di partecipazioni alle forme pensionistiche maturati e per i quali non sia stato esercitato riscatto totale - per eventuali spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per sé, per il coniuge e per i propri figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per importo non superiore al 75% sul quale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta è applicata una ritenuta a titolo d imposta del 15 ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 10

11 Un esempio renderà più comprensibile il calcolo della imposta. Per una permanenza nel fondo pensioni di anni 30 si applicherà una aliquota impositiva pari al 10,5%. La predetta aliquota è stata determinata nel seguente modo: 30 anni di permanenza meno 15=15 x 0,30= 4,5; 15-4,5= 10,5%. La let. b del c.7 prevede che decorsi 8 anni di iscrizione si possa richiedere un anticipazione per l acquisto della prima casa per sé o per i figli per un importo non superiore al 75% su cui si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Decorsi 8 anni dall iscrizione si potrà richiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze del lavoratore e su cui si applica l aliquota a titolo di imposta del 23%. E bene ricordare che, comunque, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente il 75% del totale dei versamenti effettuati, maggiorate delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. Le anticipazioni, infine, possono essere reintegrate, a scelta del lavoratore, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57, e che su tali somme eccedenti è riconosciuto un credito di imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato (c. 8). Si conclude la disamina sulle prestazioni delle forme pensionistiche complementari accennando che, ferma restando l intangibilità delle posizioni assicurative individuali, le forme pensionistiche in capitale, rendita e le anticipazioni ex c. 7 let. a, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni del regime Ago ex R.D. L. 1827/35 e art. 2 del D.P.R. 180/50, cioè impossibilità di procedere a sequestro di dette forme se non in virtù di provvedimento dell autorità giudiziaria e nei casi espressamente previsti dalle normative citate. I crediti, invece, relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione ex c. 7 let. b e c non sono assoggettate a alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità (c. 10). Si conclude accennando brevemente, come in precedenza esplicitato alla vigilanza che il COVIP ex art esercita nel settore della previdenza complementare mediante l adozione di direttive dirette a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza, come disciplinato a chiare lettere, anche e soprattutto per i compiti ad esso riconosciuto, anche dalla direttiva del Ministero del Lavoro del La tabella n. 2 riepiloga sinteticamente la situazione delle forme di previdenza che, dal , saranno in essere nel nostro cosiddetto pianeta previdenza, al fine di una migliore comprensione dell esposizione della nuova normativa, in materia di previdenza complementare, introdotta dal nuovo decreto legislativo. La tabella n. 3 riepiloga le modalità operative per una corretta interpretazione e scelta, da parte del lavoratore, per aderire o meno ai fondi pensionistici. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 11

12 Tabella 1 Età Pensionabile per tutti i lavoratori (L. 234/04, art. 1, c. 6) DECORRENZA ETA ANAGRAFICA NUMERO IN ALTERNATIVA PENSIONE DIPENDENTI Privati/Pubblici AUTONOMI CONTRIBUTI CONTRIBUTI SENZA ETA PER TUTTI I LAVORATORI Nota: Le donne possono accedere al trattamento di pensione con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età liquidando la pensione interamente con il sistema contributivo. Tabella 2 Pianeta previdenza PREVIDENZA PUBBLICA Primo pilastro PREVIDENZA COMPLEMENTARE Forma di tutela del lavoratore obbligatoria caratterizzata da un sistema a ripartizione, secondo il quale i trattamenti erogati ai lavoratori in pensione vengono finanziati dai contributi versati dai lavoratori in forza (c.d. "solidarietà generazionale) Forma di tutela del lavoratore volontaria caratterizzata da un sistema a capitalizzazione, secondo il quale i lavoratori versano, su un conto personale, contributi che vengono investiti e, fruttando dei rendimenti, assicurano rendite pensionistiche Secondo pilastro FONDI PENSIONE Forme di previdenza collettive che assicurano al lavoratore più elevati livelli di copertura previdenziale FONDI NEGOZIALI FONDI APERTI Detti anche "chiusi", si rivolgono ai lavoratori di un'azienda o di un comparto produttivo in base a quanto disposto da un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o un contratto aziendale Si rivolgono ai lavoratori che non hanno un fondo di categoria, e sono istituiti da banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare o società di fondi comuni d'investimento Terzo pilastro PIANI PREVIDENZIALI INDIVIDUALI Forme di previdenza individuali, costituite da contratti, fondi o polizze di assicurazione, sulla vita con finalità pensionistiche Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 12

13 Tabella 3 Prospetto riepilogativo delle opzioni possibili FONDI PENSIONE (D.Lgs. 252/2005; D.L. 279/2006) 1) LAVORATORI DIPENDENTI CON ISCRIZIONE FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA ALLA DATA DEL 28/04/1993 (D.Lgs. 124/1993) Iscritti alla data del 1 /01/2007 a forme pensionistiche complementari: - scelta entro il 30/06/2007: TFR in azienda; TFR a forme complementari collettive cui già si aderisce; - no scelta entro il 30/06/2007: il datore trasferisce TFR a forme complementari collettive cui il lavoratore già (silenzio assenso) aderisce (fondo negoziale o aperto con adesione collettiva). Non iscritti alla data del 1 /01/2007 a forme pensionistiche complementari: - scelta entro il 30/06/2007: TFR in azienda; TFR a forme complementari in misura prevista da accordi o contratti collettivi: in mancanza in misura non inferiore al 50%. - no scelta entro il 30/06/2007: il datore trasferisce TFR a: a) forme complementari collettive; (silenzio assenso) b) in caso di varie forme cui è iscritta la maggioranza dei dipendenti; c) in assenza di a e b al fondo gestito dall INPS 2) LAVORATORI DIPENDENTI CON ISCRIZIONE FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA DOPO IL 28/04/1993 (D.Lgs. 124/1993) - scelta entro il 30/06/2007:TFR in azienda: a) + 50 dipendenti: TFR trasferito al fondo INPS; b) - 50 dipendenti: TFR in azienda; TFR a forme complementari. - no scelta entro il 30/06/2007: il datore trasferisce TFR a: a) forme complementari collettive; (silenzio assenso) b) in caso di varie forme cui è iscritta la maggioranza dei dipendenti; c ) in assenza di a e b al fondo gestito dall INPS. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 13

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per l anno 2007, entrerà in vigore dal 1

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

SCHEMA DI SINTESI SULLA NORMATIVA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE *

SCHEMA DI SINTESI SULLA NORMATIVA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE * SCHEMA DI SINTESI SULLA NORMATIVA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE * Chi è interessato dalla Riforma Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR 1 SISTEMA PENSIONISTICO ATTUALE 1^ PILASTRO: previdenza obbligatoria (Inps,Inpdap,Casse professionali ecc ) ASSICURA LA PENSIONE BASE 2^ PILASTRO

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria LIBERA Confederazione Sindacale Li.Co.S. Sede nazionale Via Garibaldi, 45-20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.: 02 / 39.43.76.31. Fax: 02 / 39.43.75.26. e-mail: sindacatolicos@libero.it IL NUOVO TFR, GUIDA

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

IntegrazionePensionisticaAurora

IntegrazionePensionisticaAurora IntegrazionePensionisticaAurora Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5034 IntegrazionePensionisticaAurora Documento sul regime

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ha rinviato al 1 gennaio 2007 esclusivamente l obbligo della destinazione del TFR maturando alla previdenza

Dettagli

Caratteristiche funzionamento finanziamento e garanzie, dei fondi di previdenza complementare

Caratteristiche funzionamento finanziamento e garanzie, dei fondi di previdenza complementare Caratteristiche funzionamento finanziamento e garanzie, dei fondi di previdenza complementare 1 I destinatari Lavoratori dipendenti, privati e pubblici Quadri Lavoratori autonomi Liberi professionisti

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva UniCredit Futuro P.I.P. Aviva Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare

Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare www.logicaprevidenziale.it A Albo (delle forme pensionistiche complementari): Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1 Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa Il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione 2. Gestione Finanziaria

Dettagli

L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all offerta pubblica di adesione a L.A. PREVIDENZA Fondo Pensione

Dettagli

Pertanto, se Lei non aderiva già a Fondo Pensione, il T.F.R. maturato sino al 31.12.2006 resterà in azienda.

Pertanto, se Lei non aderiva già a Fondo Pensione, il T.F.R. maturato sino al 31.12.2006 resterà in azienda. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN 13 DOMANDE OVVERO I FONDI PENSIONE DALL 1.1.2007 NELLE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI **** 1. Cosa succederà del mio TFR maturato sino al 31.12.2006? La Riforma entra in

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare

Dettagli

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE BYBLOS FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE

Dettagli

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti.

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Per quanto necessari, anche i riscatti, in particolare per i

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

FONDINPS - Fondo pensione complementare INPS Iscritto n. 500 all Albo Covip

FONDINPS - Fondo pensione complementare INPS Iscritto n. 500 all Albo Covip DOCUMENTO SUL REGIIME FIISCALE Il sistema previdenziale italiano, da oltre un decennio, è stato oggetto di numerose riforme volte, da un lato, a riorganizzare ed armonizzare i trattamenti previdenziali

Dettagli

Previdenza Complementare Tra necessità e opportunità PRESENTAZIONE A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI UIL

Previdenza Complementare Tra necessità e opportunità PRESENTAZIONE A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI UIL Previdenza Complementare Tra necessità e opportunità CHE COS E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE? E COMPLEMENTARE E UN SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE E UN SISTEMA A CONTRIBUZIONE DEFINITA E UN SISTEMA

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

Gli Organismi di Previdenza Complementare

Gli Organismi di Previdenza Complementare Gli Organismi di Previdenza Complementare Gli organismi di previdenza complementare, o fondi pensione, sono stati introdotti nell ordinamento italiano attraverso le disposizioni del Decreto legislativo

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE

Dettagli

Legge n. 296/2006 art. 1, comma 749

Legge n. 296/2006 art. 1, comma 749 Legge n. 296/2006 art. 1, comma 749 A decorrere dal 1 gennaio 2007 il lavoratore dipendente è tenuto ad operare una scelta circa la destinazione del proprio tfr maturando: se destinarlo a una previdenza

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

Allegato alla nota informativa. La fiscalità della previdenza complementare. Bergamo, 24 Novembre 2008

Allegato alla nota informativa. La fiscalità della previdenza complementare. Bergamo, 24 Novembre 2008 Allegato alla nota informativa. La fiscalità della previdenza complementare " La fiscalità della nuova previdenza complementare" INTRODUZIONE La legge di riforma della previdenza complementare (D.Lgs.252/2005

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE REGOLE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/05

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE REGOLE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/05 POSTE ITALIANE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE REGOLE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/05 La presente informativa è stata redatta da Poste

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti 50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore

Dettagli

Obiettivo Previdenza Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione

Obiettivo Previdenza Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione Obiettivo Previdenza Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione 4 - Documento sul Regime fiscale Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5017 Numeri utili Pronto Allianz

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione (allegato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DI HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO Helvetia Domani Fondo pensione Aperto è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 91 Il presente documento integra il contenuto

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Orizzonte Previdenza Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa ed è aggiornato al

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Documento aggiornato il 28 maggio 2015

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Documento aggiornato il 28 maggio 2015 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento aggiornato il 28 maggio 2015 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Documento aggiornato 28 maggio 2015 Via Savoia, 82-00198 Roma,

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE II PILASTRO. Il meccanismo del silenzio-assenso

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE II PILASTRO. Il meccanismo del silenzio-assenso LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE II PILASTRO 1 Il meccanismo del silenzio-assenso 2 CASO 1: adesione al fondo negoziale TUTTO il TFR (maturando) verrà versato AL FONDO + PERCENTUALE del LAVORATORE 1% (in media)

Dettagli

Documento Sul Regime Fiscale

Documento Sul Regime Fiscale 2015 Documento Sul Regime Fiscale Il presente documento illustra sinteticamente il regime fiscale in vigore a decorrere dall 1 gennaio 2007, alla luce delle disposizioni dell Agenzia delle Entrate (Circolare

Dettagli

PREVIMODA. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 117. Sezioni

PREVIMODA. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 117. Sezioni Previmoda Fondo Pensione a capitalizzazione per i lavoratori dell industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda. Documento PREVIMODA FONDO PENSIONE

Dettagli

Documento sul regime fiscale

Documento sul regime fiscale Fondo Scuola Espero FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 145 Documento sul regime fiscale (depositato presso la Covip

Dettagli

L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE per Confcooperative L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Novembre 2006 1 Legge Finanziaria art. 84 Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del TFR DM sul Fondo Tesoreria

Dettagli

Articoli estratti d.lgs. 252/2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari

Articoli estratti d.lgs. 252/2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari Articoli estratti d.lgs. 252/2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari Art.8 Finanziamento 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti I Fondi pensione aperti I scheda Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla

Dettagli

TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

TASSAZIONE DEI RENDIMENTI GLI ASPETTI FISCALI Deducibilità dei contributi A tutti i lavoratori è riconosciuta la deducibilità dei contributi a proprio carico versati alle forme pensionistiche complementari fino ad un massimo di

Dettagli

VADEMECUM T.F.R. E PENSIONE COMPLEMENTARE

VADEMECUM T.F.R. E PENSIONE COMPLEMENTARE UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE C.S.P. U.I.L. BRESCIA SEGRETERIA PROVINCIALE BRESCIA 26126 BRESCIA VIA VANTINI 20 TELEFONO 030/3753032-294111 TELEFAX 030/2404889 E-MAIL cspbrescia@uil.it VADEMECUM T.F.R.

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1070 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Giugno 2015) - 1 - Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi NON SOSTITUTIVA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI

IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI La previdenza complementare Previdenza complementare: cosa è e a cosa serve? La riforma della previdenza del 1995 ha apportato una significativa riduzione dell entità

Dettagli

Il quadro d insieme del sistema di previdenza complementare

Il quadro d insieme del sistema di previdenza complementare Il quadro d insieme del sistema di previdenza complementare Agenda La funzione della previdenza complementare Caratteristiche e modalità di funzionamento Tipologia di forme pensionistiche complementari

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE INDICE INTRODUZIONE IL TFR LA PREVVIDENZA COMPLEMENTARE IL FINANZIAMENTO DELLE FORME PENSIONISTICHE FORME DI ADESIONE AGEVOLAZIONI FISCALI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI TRASFERIMENTO

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Iscritto all Albo dei Fondi Pensione 1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 1 aprile 2015 -

Dettagli

PENSIONE APERTI. Sonia Maffei Direttore Previdenza e Immobiliare Assogestioni. Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Roma, 9 ottobre 2015

PENSIONE APERTI. Sonia Maffei Direttore Previdenza e Immobiliare Assogestioni. Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Roma, 9 ottobre 2015 1 Sonia Maffei IL RUOLO DEI FONDI PENSIONE APERTI Sonia Maffei Direttore Previdenza e Immobiliare Assogestioni Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Roma, 9 ottobre 2015 2 Sonia Maffei I F I FONDI

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 gennaio 2015) 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 gennaio 2015) 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 gennaio 2015) 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono

Dettagli

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell

Dettagli

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. Lavorofisco.it Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. La legge di Stabilità 2015 prevede, infatti, in via sperimentale

Dettagli

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti

Dettagli

Docente: Alessandro Bugli

Docente: Alessandro Bugli Docente: Alessandro Bugli Rapporto patrimonio / PIL dei fondi pensione Paesi OCSE anno 2012 Fonte: OECD Global Pension Statistics - 2012 Rapporto patrimonio / PIL dei fondi pensione Paesi OCSE anno 2012

Dettagli

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2 Premessa Una presentazione in cui si affronta il tema della fiscalità delle polizze vita e delle forme di previdenza complementare. Viene ripreso il vecchio regime fiscale (valido per tutte le polizze

Dettagli

Aspetti fiscali sulla previdenza complementare

Aspetti fiscali sulla previdenza complementare Stampa Aspetti fiscali sulla previdenza complementare admin in LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: ASPETTI FISCALI Come è noto, la riforma, attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in vigore

Dettagli

La riforma della previdenza complementare

La riforma della previdenza complementare La riforma della previdenza complementare 2 I 3 MOMENTI DEL FONDO PENSIONE (1) CONTRIBUZIONE LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PENSIONE TFR MATURANDO CONTRIBUTO LAVORATORE CONTRIBUTO AZIENDA (2) GESTIONE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della

Dettagli

I nuovi Fondi Pensione Le modifiche introdotte dalla nuova legislazione e le risposte del Credito Cooperativo. Marketing e Comunicazione

I nuovi Fondi Pensione Le modifiche introdotte dalla nuova legislazione e le risposte del Credito Cooperativo. Marketing e Comunicazione I nuovi Fondi Pensione Le modifiche introdotte dalla nuova legislazione e le risposte del Credito Cooperativo Agenda: La normativa La nuova regolamentazione: i cambiamenti più rilevanti Cosa dice il decreto

Dettagli

FAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI

FAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI FAC-SIMILE PER AZIENDA CON PIU DI 49 ADDETTI RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TFR COMUNICAZIONE La manovra finanziaria per il 2007 ha anticipato l entrata in vigore della riforma sulla previdenza

Dettagli

Forme pensionistiche complementari Introduzione Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una

Forme pensionistiche complementari Introduzione Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una Forme pensionistiche complementari Introduzione Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavoro

La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavoro La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavoro di Luca Avallone Dal 1 gennaio 2007, con l entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 si ampliano le possibilità

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

I Fondi pensione preesistenti

I Fondi pensione preesistenti I Fondi pensione preesistenti I scheda Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come suggerisce il termine preesistenti, operavano antecedentemente all emanazione della

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE E il momento di scegliere A cura della Struttura di Comparto Scuola non statale DESTINARE IL TFR COS E IL TFR? Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come liquidazione

Dettagli