Vademecum sulla previdenza complementare di Domenico De Simone Funzionario Inps, Milano
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- Adriana Ferrero
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1 Vademecum sulla previdenza complementare di Domenico De Simone Funzionario Inps, Milano Le principali novità in tema di riforma della previdenza complementare la cui entrata in vigore al 1 gennaio è stata anticipata con D.Lgs. 252/2005. Una guida alla comprensione delle disposizioni sul Tfr introdotte dalla Finanziaria per il 2007, destinate ad influenzare sia le aziende che gli stessi lavoratori. Sul prossimo numero de L informatore INAZ, l analisi di dettaglio sulle modalità per operare la scelta sulla destinazione del Tfr e sui punti critici ancora da sciogliere Allo squilibrio tra entrate e uscite del sistema pensionistico e previdenziale si è cercato di dare soluzione legislativa, in primis con la legge delega 421 del , la cosiddetta Legge Amato, che si prefisse lo scopo di stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, e successivamente con la legge di riforma n. 335/95, all intera materia con l introduzione di un sistema alternativo a quello pubblico: la previdenza complementare. Già nel lontano settembre 1991 si cercò di introdurre uno strumento finanziario, che, con gli elementi di capitalizzazione - principio base che presiede alle polizze vita delle assicurazioni private - affiancasse il sistema pensionistico pubblico basato sul principio di ripartizione. Negli anni 90/91 sono state, inoltre, emanate leggi di riforma dei mercati e dei capitali, e nel 1993 la legge di riforma del mercato del lavoro e si sono incrementati i fondi integrativi aziendali e privati. L atto legislativo con cui si è data attuazione concreta ai fondi integrativi è il D.Lgs. 124 del , con il quale i fondi pensione sono individuati quali strumenti dello sviluppo della previdenza complementare. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 1
2 La L. 335/95, dall art. 3 all art. 16, ha riformato in senso positivo la normativa sui fondi, introdotta con il citato decreto legislativo, per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. A 10 anni di distanza dal D.Lgs. 124 è intervenuta la L. 243/04 cui è spettato il compito, anche con misure impositive, di dare slancio e sviluppo alla previdenza complementare con l art. 1, c. 1, let. c, c. 2 let. e i criteri direttivi indicati dai numeri 1 a 11. Il decreto legislativo 252/2005, in G.U. n. 289 del , contiene il testo unico della previdenza complementare che sarebbe dovuto entrare in vigore dal , stessa data in cui entrerà in vigore la riforma del sistema pensionistico varato con L. 243/04 con l elevazione dell età pensionabile per tutti i lavoratori (tabella 1), e che successive disposizioni legislative anticipano al Il decreto legislativo, e del quale si esamineranno gli aspetti più indicativi per i lavoratori chiamati e decidere del proprio Tfr entro giugno del 2007, ricalca con modifiche significative e sostanziali quanto statuito dal vecchio D.Lgs. 124/93 e dalla L. 243/2004 e dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del Con l accordo siglato tra il Governo e le parti sociali - Confindustria e sindacati - del e con il successivo D. L. 279/2006 si è data incisività alla previdenza complementare anticipando la decorrenza dell operatività delle forme pensionistiche complementari - e l art. 1, comma della Legge 296/2006 del 27 dicembre, Finanziaria del 2007 ne da piena validità - dal , come previsto dalla L. 252/2005 al Con la Direttiva del Ministero del Lavoro del è data operatività alle direttive della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - che conserva tale denominazione ex art. 1, c. 1, let. c del D.Lgs. 252/2005 e art. 2 del D.L. 279/2006, e prevede un accrescimento delle competenze della stessa, come rilavasi anche dall esame degli articoli del decreto legislativo 252/2005. L ambito di applicazione (art. 1) e destinatari (art. 2) Il D.Lgs. 252/2005, all art. 1 c. 1 delinea quanto già statuito dal D.Lgs. 124/93, l ambito e la struttura della previdenza complementare ponendo l accenno, con il c. 3, alle varie forme, con distinzione giuridica, pensionistiche collettive ed individuali ed afferma che le forme pensionistiche, denominate fondi pensione (c. 4), possono essere istituite mediante costituzione di appositi fondi o di patrimoni separati e la costituzione di tali fondi e l adesione da parte dei lavoratori è libera e volontaria (c. 2 e 3, art. 3). L art. 2, c. 1 statuisce che alle forme complementari pensionistiche possono aderire in modo individuale e collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previsti dal D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi); b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; c) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 2
3 Il c. 2 prevede che per i soggetti indicati ai punti a, c e d possono essere istituite forme pensionistiche complementari esclusivamente in regime di contribuzione definita, cioè per soggetti per i quali sono già noti i contributi da versare da parte di datori di lavoro e lavoratori; per i soggetti indicati alla lettera b, invece, con forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero del trattamento pensionistico obbligatorio. Costituzione dei fondi pensione (art. 3) Le forme pensionistiche complementari, secondo quanto affermato nel c. 1 dell art. 3, trovano la loro origine giuridica nei: a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative delle categoria membri del CNEL; b) accordi tra lavoratori autonomi, o fra liberi professionisti, promossi da sindacati di categoria o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi tra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del D.Lvo 565/96 - sono i soggetti iscritti al Fondo di previdenza per persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari - promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilevanza almeno regionale; g) gli enti di diritto privato ex D.L.vi 509/94 e 103/96, con l obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all articolo 12; i) i soggetti di cui all articolo 13 limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. Il c. 2 afferma che per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. I fondi pensione I Fondi pensioni, così come denominati dall art. 1, c. 4 - e la legge vieta che tale denominazione possa essere utilizzata da altri soggetti e punisce con reclusione da 6 mesi a 3 anni - e sanzione pecuniaria da a ex c. 4 dell art. 4 chi esercita l attività senza la prescritta autorizzazione da parte della Covip (Commissione di Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita ex art. 18 del presente decreto) - si possono costituire come soggetti Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 3
4 giuridici di natura associativa ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, distinti dai soggetti promotori dell iniziativa, ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica. In tal caso in deroga alle disposizioni del DPR 361/2000 il riconoscimento consegue al provvedimento di autorizzazione all esercizio adottato dalla Covip (c. 1) I Fondi pensione istituiti ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettere g, h e i possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all articolo 2117 del codice civile ( c. 2). L esercizio dell attività delle forme pensionistiche ex art. 3 c. 1 lettere da a a h è subordinata alla preventiva autorizzazione, entro 60 giorni e 30 dal ricevimento della ulteriore documentazione, della Covip la quale trasmette al Ministro del Lavoro l esito del procedimento amministrativo relativo all istanza di autorizzazione. La Covip ex c. 6 determina la decadenza dall autorizzazione quando il fondo non abbia iniziato la propria attività, ovvero non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso. Il Ministro del Lavoro con proprio decreto determina i requisiti formali di costituzione del fondo e gli elementi essenziali e dello statuto e dell atto di destinazione del patrimonio con particolare riferimento ai profili di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e ai poteri degli organi collegiali, e soprattutto i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili della forma pensionistica ex L. 58/98 art. 13, e infine, i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale ( c. 3). L articolo 5 delinea la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche e della possibilità, da parte del Ministero del Lavoro, di sospensione e/o decadenza degli stessi in caso di inosservanza della norme o di incompatibilità e mancanza dei requisiti per l espletamento dell attività. La gestione dei fondi (art. 6) L art. 6 prevede la gestione e il finanziamento dei fondi. I Fondi gestiscono le proprie risorse mediante: - convenzioni con soggetti autorizzati all esercizio dell attività di gestione del patrimonio ex art. 1 c. 5 L. 58/98; - convenzioni con imprese assicurative ex D.Lvo 209/2005 art. 2; - convenzioni con società di gestione del risparmio ex L. 58/98; - sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, o quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; - sottoscrizione e acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti ex c. 13; - sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo, le disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Tesoro ex c. 11, ma comunque non superiore al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale del fondo chiuso. Il c. 2 prevede la possibilità per gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie di stipulare convenzioni ai fini della gestione delle risorse raccolte e dell erogazione delle prestazioni e della attività connesse anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui si deve conservare la maggioranza del capitale sociale. Il c. 3 prevede che alle prestazioni erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicuratrici ex D. Lvo 209/2005 art. 2. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 4
5 Il c. 4 concede la possibilità ai fondi di erogare direttamente le prestazioni, con autorizzazione della Covip, affidando però la gestione finanziaria ai soggetti indicati in precedenza. L autorizzazione è subordinata a determinati requisiti fissati con decreto ministeriale, con riferimento alla dimensione del fondo per numero di iscritti, alla composizione e costituzione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media. Il c. 5 prevede che per le forme pensionistiche in regime di prestazione definite le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza sono stipulate apposite convenzioni con imprese assicuratrici. Per la stipula delle convenzioni ex c. 1, 3, 5 e art. 7 i competenti organismi dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerta, attraverso pubblicità su almeno 2 quotidiani a maggior diffusione e a soggetti abilitati, che non appartengono ad identici gruppi societari, e, comunque, non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo (c. 6). Le convenzioni possono essere stipulate, nell ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro e devono contenere le linee di indirizzo delle attività dei soggetti convenzionati, nell ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio ex c. 11, cioè determinati dallo statuto, e prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità, per il fondo, di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie, nelle quali risultano investite le risorse del fondo. Altra precisazione importante è che ai fondi resta la titolarità dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, e che, come detto in precedenza, costituiscono patrimonio separato ed autonomo e che non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei soggetti gestori e né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano i gestori (c. 8 e 9). Infine i fondi sono legittimati ad proporre domande di rivendicazione - inerisce la fattispecie delle liquidazioni coatte amministrative - ex art. 103 del R.D. 267/1942 di tutti i valori conferiti in gestione. Il c. 11 stabilisce che i criteri di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti devono essere indicati nello statuto ex art. 4 c. 3 let. A e che il Ministro dell Economia e Finanze, sentita la Covip individua le attività nelle quali i fondi possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interessi. I Fondi pensione, costituiti nell ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse (c. 12). Infine i Fondi non possono concedere o assumere prestiti, né investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto, per un valore nominale superiore al 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni, in società quotata, e non superiore al 10% in società non quotata. Non si potrà, infine, avere una posizione dominante sulla società emittente, né si potrà investire in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati, direttamente o indirettamente, o ad essi legati da rapporti di controllo ex L. 385/93 art. 23, in misura complessiva superiore al 20% delle risorse del fondo, e del 30% se trattasi di fondo di categoria. I fondi pensione, peraltro, aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa o allorché l impresa appartenga a un gruppo ex L. 385/93 art. 23, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore al 5 e 10% del patrimonio complessivo (c.13). Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 5
6 La banca depositaria (art. 7) L art. 7 istituisce la cosiddetta Banca depositaria, la quale dovrà gestire le risorse dei fondi, affidate in gestione, eseguendo - essendo distinta dal gestore del patrimonio e gli amministratori e i sindaci della Banca riferiscono senza ritardo alla Covip irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi - le istruzioni di quest ultimo, se non contrarie alla legge, o allo statuto del fondo Il finanziamento dei fondi (art. 8) I Fondi pensione sono finanziati tramite contribuzione da parte del datore di lavoro e dei lavoratori e dei committenti, mediante versamento di contributi e conferimento del trattamento di fine rapporto (Tfr) maturando, cioè il 6,91% della retribuzione annua imponibile, dal , come stabilito dall art. 1 del D.L. 279 del Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi il finanziamento alle forme pensionistiche è attuato mediante contribuzione a carico degli stessi e i contributi, da versarsi al fondo pensione, saranno commisurati al reddito autonomo o di impresa dichiarato, ai fini Irpef, nel periodo di imposta precedente. Il c. 2 dell art. 8 prevede la possibilità di destinazione al finanziamento anche di una quota dell accantonamento annuale del Tfr, cioè, ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l entità della contribuzione a proprio carico, per i lavoratori dipendenti la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza anche dai regolamenti di enti e aziende e gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare è stabilito in cifra fissa o in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del Tfr, per i dipendenti, e in base al reddito dichiarato ai fini Irpef, come sopra detto, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per i lavoratori soci di società cooperative, il contributo è determinato in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali. Per i dipendenti pubblici i contributi devono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico (c. 3). Le modalità di conferimento delle quote e di adesione ai fondi (art. 8) Il c. 7 dell articolo 8 prevede, per il conferimento del Tfr, modalità esplicite e tacite. Per la prima ipotesi il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione può conferire l intero importo del Tfr maturando, pari al 6,91% dell imponibile lordo, a una forma di previdenza prescelta. In caso decida, invece, di non aderire a nessun fondo può mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, a condizione che l azienda abbia meno di 50 dipendenti, dove il Tfr si rivaluta con un tasso dell 1,5% più il 75% dell inflazione. Lo stesso potrà sempre modificare tale scelta e conferire il Tfr a una forma pensionistica dallo stesso prescelta. Nella seconda ipotesi qualora il lavoratore, sempre entro 6 mesi, non esprima alcuna volontà il datore di lavoro - cui incombe l obbligo di fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili ex c. 8 - dal mese successivo al sesto di cui in precedenza, trasferisce il Tfr, notificando tale scelta al lavoratore, alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del Tfr a una forma collettiva ex L. 243/04 art. 1 c. 2 let. e n. 2, e Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 6
7 in caso di pluralità di forme pensionistiche alla forma prescelta con il consenso delle parti interessate, e in difetto di tale accordo alla forma pensionistica alla quale l azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori. Mancando tale accordo, e in assenza di forma pensionistica collettiva prevista dai citati accordi collettivi, il datore di lavoro trasferisce il Tfr alla forma pensionistica a contribuzione definita istituita presso l Inps, forma pensionistica istituita ex art. 9 c.1 del D.Lgs. 252/2005 e prevista dalla L. 243/04 art. 1 c. 2 let. e n. 7 e altresì dall art. 1, c. 755 della Legge finanziaria per il La posizione costituita in tal caso presso l INPS potrà sempre, in deroga al termine dei 2 anni previsti dal c. 6 dell art. 14, essere trasferita ad altra forma pensionistica su richiesta del lavoratore (art. 9 c.3). I lavoratori già assunti antecedentemente alla data del , data di entrata in vigore del D.L. vo 124/93 e iscritti a forme complementari alla data del , data di entrata in vigore del decreto, possono scegliere, entro 6 mesi dal , cioè entro il , se mantenere il proprio Tfr presso il proprio datore o conferirlo, anche in assenza di manifestazione di adesione, alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano già aderito. In caso, invece, non risultino iscritti possono, sempre entro il predetto termine di 6 mesi, se mantenere il proprio Tfr presso il proprio datore o conferirlo alla forma pensionistica nella misura non inferiore al 50% al netto del contributo fissato da accordi o contratti collettivi, con possibilità di incrementi successivi. Sempre in caso in cui il lavoratore non manifesti alcuna volontà ricorrono le modalità cosiddette tacite di cui in precedenza elencate nella seconda ipotesi, cioè il datore trasferisce il Tfr alla forma pensionistica prescelta (c. 7). Il c. 10 statuisce che l adesione alla forma pensionistica non comporta l obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e datore di lavoro. Il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione, comunicando al datore di lavoro l entità e il fondo, alla forma pensionistica in modo autonomo, anche in assenza di accordi collettivi. Il datore di lavoro può, a sua volta, decidere sulla base di regolamento o accordo aziendale di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito o a quella prescelta cui può confluire eventuale contributo del datore cui il lavoratore abbia diritto in base ad accordi collettivi. Il c. 11 prevede la possibilità di contribuire alla forma pensionistica volontariamente oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che si possa far valere, nel fondo e alla data del pensionamento, almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, decidendo in modo autonomo il momento di fruizione della prestazione pensionistica. Le misure compensative (art. 10) L articolo 10 prevede, e la decorrenza resta fissata al , come previsto dall art. 8 della legge 248/2005 e sostituito dal comma 766 della Legge 296/2006, misure compensative per le aziende che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari, cioè una particolare fiscalizzazione, cioè l esonero, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per il trasferimento del Tfr o alle forme complementari o al Fondo Inps, dal versamento dei contributi sociali, al fondo di garanzia ex art. 2 della L. 297/1982, che varia, in maniera crescente di 2 punti annuali, dallo 0,19% per il 2008 allo 0,28% per il Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 7
8 I fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali (art. 12 e 13) In precedenza si è parlato del secondo pilastro della futura previdenza costituito dai fondi aperti ed individuali. Il c. 1 dell art. 12 statuisce che i soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ex art. 6 c. 1 possono istituire e gestire previa autorizzazione del Covip - direttamente forme pensionistiche mediante la costituzione di appositi fondi aperti - determinati per lavoratori autonomi e per lavoratori per i quali non esistono fondi negoziali e nascono per iniziativa di Banche, Sim (Società di Investimento Mobiliare) e Società di gestione del risparmio -, cui possono partecipare i destinatari del decreto e l adesione può avvenire oltre che su base individuale anche collettiva mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali e anche fra soli lavoratori destinandovi anche la contribuzione a carico del datore di lavoro nonché quote del Tfr. L art. 13 prevede la istituzione di forme pensionistiche individuali mediante adesione individuale ai fondi di cui all articolo 12 e con contratti di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall Isvap, che, con provvedimento del in G.U. n. 272 del , ha emanato disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali (PIP) in ossequio al dispositivo ex art. 13 c. 1 let. b del D.Lgs. 252/2005. I lavoratori possono destinare a tali fondi e le contribuzioni del datore di lavoro cui hanno diritto e le quote del Tfr e il contributo, definito in misura fissa, può sempre essere variato. In corso di silenzio-assenso o adesione a fondi aperti o PIP (piani pensionistici individuali) non si ha diritto al contributo dell azienda istituito dai contratti collettivi di lavoro. La permanenza nel fondo (art. 14 e 15) L art. 14 prevede, per gli aderenti, la possibilità - qualora venissero meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica - di trasferimento presso altro fondo pensione in relazione a una nuova attività, o la possibilità di riscatto parziale o totale della propria posizione individuale (c. 2). Decorsi 2 anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica il lavoratore ha la possibilità di trasferire l intera posizione individuale ad altra forma pensionistica e tale possibilità deve essere esplicitamente prevista dagli istituti e regolamenti delle forme pensionistiche (c. 6) - e il trasferimento è esente da ogni onere fiscale con la condizione che il trasferimento avvenga presso forma pensionistica disciplinata dal decreto (c. 7). Il riscatto parziale è determinato in misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti la inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Il riscatto totale è ammesso nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 stesso requisito ex L. 222/84 richiesto nel regime Ago per l erogazione dell assegno di invalidità -, per cessazione dell attività lavorativa che comporti una inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà, però, non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso si applica il dispositivo ex art. 11 c. 4 che prevede l erogazione delle prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 8
9 In caso di morte, invece, dell iscritto al fondo pensione, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale dello stesso potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati siano essi persone fisiche che giuridiche. In mancanza di aventi diritto la posizione resta acquisita al fondo pensione (c. 3). Sulle somme erogate a titolo di riscatto per le fattispecie sopra evidenziate è operata una ritenuta a titolo di imposta con l aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sul medesimo imponibile ex art. 11 c. 6, mentre per cause diverse da quelle in precedenza descritte si applica una aliquota del 23% (c. 4 e 5). L articolo 15 prevede che in caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Nel caso di cessazione dell attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo ex articolo 4 c. 2 il Ministero del Lavoro procederà alla nomina di un commissario straordinario che proceda allo scioglimento del fondo dando attuazione a quanto sopraddetto. Si conclude il discorso sulle vicende del fondo pensione accennando che, in caso di difficoltà finanziarie, ai fondi non si applica la disciplina del fallimento, ma quella dell amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa ex L. 385/98 art. 70, e, nel caso di procedura concorsuale, con la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministero del Lavoro per lo scioglimento del fondo (c. 5). Il contributo di solidarietà (art. 16) A carico dei lavoratori sulle somme, fermo restando l assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi ex art. 12 L. 153/69, anche se destinate alla previdenza complementare, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quelle costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinato a realizzare finalità di previdenza pensionistica ex art. 1 del presente decreto, è applicato un contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall articolo 9 bis della L. 166/91 (c. 1) Il regime tributario dei contributi e dei fondi (art. 8 e 17) I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente sia volontari sia dovuti in base ad accordi collettivi, anche aziendali, o contratti sono deducibili ex art. 10 del Tuir per un importo non superiore a 5.164,57. Ai fini del computo si tien conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi ex art. 105 c. 1 del Tuir. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il lavoratore comunicherà, entro il dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fondo l importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche è consentito, nei 20 anni successivo al 5, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l importo di ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e comunque non superiore a 2.582,29 annui (c. 4, 6). Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 9
10 L art. 17 prevede che i fondi sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta (c. 1). I successivi commi, sui quali non ci si sofferma, descrivono modalità operative che interessano soprattutto i fondi per il conseguimento di risultati tecnici- finanziari. Le prestazioni pensionistiche (art. 11) Si dedica in conclusione, ancorché non in ordine progressivo di articoli come in decreto legislativo, ampio spazio all argomento di maggior rilevanza: le prestazioni pensionistiche. L articolo 11 del decreto legislativo delinea i requisiti di accesso al godimento delle prestazioni complementari. Il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita usufruibile in quote mensili. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. In caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale ex art. 3 c. 6 e 7 della L. 335/95, che per il 2007 è pari a 2531,00 (5061,68:2), la stessa può essere erogata in capitale (c. 2 e 3). Il c. 4 stabilisce che, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti una inoccupazione superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta del lavoratore, consentite con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In caso di morte dell aderente al fondo il c. 5 prevede la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa l erogazione di rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la media. Il c. 6 statuisce che le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche, invece, erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli ex let. g quinquies dell art. 44 del TUIR, se determinabili. Sulla parte imponibile della prestazione comunque erogata è operata una ritenuta a titolo di imposta con l aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il c. 7 prevede la possibilità di anticipazioni della posizione individuale maturata e per anzianità necessaria per le anticipazioni sono utili tutti i periodi di partecipazioni alle forme pensionistiche maturati e per i quali non sia stato esercitato riscatto totale - per eventuali spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per sé, per il coniuge e per i propri figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per importo non superiore al 75% sul quale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta è applicata una ritenuta a titolo d imposta del 15 ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 10
11 Un esempio renderà più comprensibile il calcolo della imposta. Per una permanenza nel fondo pensioni di anni 30 si applicherà una aliquota impositiva pari al 10,5%. La predetta aliquota è stata determinata nel seguente modo: 30 anni di permanenza meno 15=15 x 0,30= 4,5; 15-4,5= 10,5%. La let. b del c.7 prevede che decorsi 8 anni di iscrizione si possa richiedere un anticipazione per l acquisto della prima casa per sé o per i figli per un importo non superiore al 75% su cui si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Decorsi 8 anni dall iscrizione si potrà richiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze del lavoratore e su cui si applica l aliquota a titolo di imposta del 23%. E bene ricordare che, comunque, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente il 75% del totale dei versamenti effettuati, maggiorate delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. Le anticipazioni, infine, possono essere reintegrate, a scelta del lavoratore, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57, e che su tali somme eccedenti è riconosciuto un credito di imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato (c. 8). Si conclude la disamina sulle prestazioni delle forme pensionistiche complementari accennando che, ferma restando l intangibilità delle posizioni assicurative individuali, le forme pensionistiche in capitale, rendita e le anticipazioni ex c. 7 let. a, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni del regime Ago ex R.D. L. 1827/35 e art. 2 del D.P.R. 180/50, cioè impossibilità di procedere a sequestro di dette forme se non in virtù di provvedimento dell autorità giudiziaria e nei casi espressamente previsti dalle normative citate. I crediti, invece, relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione ex c. 7 let. b e c non sono assoggettate a alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità (c. 10). Si conclude accennando brevemente, come in precedenza esplicitato alla vigilanza che il COVIP ex art esercita nel settore della previdenza complementare mediante l adozione di direttive dirette a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza, come disciplinato a chiare lettere, anche e soprattutto per i compiti ad esso riconosciuto, anche dalla direttiva del Ministero del Lavoro del La tabella n. 2 riepiloga sinteticamente la situazione delle forme di previdenza che, dal , saranno in essere nel nostro cosiddetto pianeta previdenza, al fine di una migliore comprensione dell esposizione della nuova normativa, in materia di previdenza complementare, introdotta dal nuovo decreto legislativo. La tabella n. 3 riepiloga le modalità operative per una corretta interpretazione e scelta, da parte del lavoratore, per aderire o meno ai fondi pensionistici. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 11
12 Tabella 1 Età Pensionabile per tutti i lavoratori (L. 234/04, art. 1, c. 6) DECORRENZA ETA ANAGRAFICA NUMERO IN ALTERNATIVA PENSIONE DIPENDENTI Privati/Pubblici AUTONOMI CONTRIBUTI CONTRIBUTI SENZA ETA PER TUTTI I LAVORATORI Nota: Le donne possono accedere al trattamento di pensione con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età liquidando la pensione interamente con il sistema contributivo. Tabella 2 Pianeta previdenza PREVIDENZA PUBBLICA Primo pilastro PREVIDENZA COMPLEMENTARE Forma di tutela del lavoratore obbligatoria caratterizzata da un sistema a ripartizione, secondo il quale i trattamenti erogati ai lavoratori in pensione vengono finanziati dai contributi versati dai lavoratori in forza (c.d. "solidarietà generazionale) Forma di tutela del lavoratore volontaria caratterizzata da un sistema a capitalizzazione, secondo il quale i lavoratori versano, su un conto personale, contributi che vengono investiti e, fruttando dei rendimenti, assicurano rendite pensionistiche Secondo pilastro FONDI PENSIONE Forme di previdenza collettive che assicurano al lavoratore più elevati livelli di copertura previdenziale FONDI NEGOZIALI FONDI APERTI Detti anche "chiusi", si rivolgono ai lavoratori di un'azienda o di un comparto produttivo in base a quanto disposto da un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o un contratto aziendale Si rivolgono ai lavoratori che non hanno un fondo di categoria, e sono istituiti da banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare o società di fondi comuni d'investimento Terzo pilastro PIANI PREVIDENZIALI INDIVIDUALI Forme di previdenza individuali, costituite da contratti, fondi o polizze di assicurazione, sulla vita con finalità pensionistiche Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 12
13 Tabella 3 Prospetto riepilogativo delle opzioni possibili FONDI PENSIONE (D.Lgs. 252/2005; D.L. 279/2006) 1) LAVORATORI DIPENDENTI CON ISCRIZIONE FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA ALLA DATA DEL 28/04/1993 (D.Lgs. 124/1993) Iscritti alla data del 1 /01/2007 a forme pensionistiche complementari: - scelta entro il 30/06/2007: TFR in azienda; TFR a forme complementari collettive cui già si aderisce; - no scelta entro il 30/06/2007: il datore trasferisce TFR a forme complementari collettive cui il lavoratore già (silenzio assenso) aderisce (fondo negoziale o aperto con adesione collettiva). Non iscritti alla data del 1 /01/2007 a forme pensionistiche complementari: - scelta entro il 30/06/2007: TFR in azienda; TFR a forme complementari in misura prevista da accordi o contratti collettivi: in mancanza in misura non inferiore al 50%. - no scelta entro il 30/06/2007: il datore trasferisce TFR a: a) forme complementari collettive; (silenzio assenso) b) in caso di varie forme cui è iscritta la maggioranza dei dipendenti; c) in assenza di a e b al fondo gestito dall INPS 2) LAVORATORI DIPENDENTI CON ISCRIZIONE FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA DOPO IL 28/04/1993 (D.Lgs. 124/1993) - scelta entro il 30/06/2007:TFR in azienda: a) + 50 dipendenti: TFR trasferito al fondo INPS; b) - 50 dipendenti: TFR in azienda; TFR a forme complementari. - no scelta entro il 30/06/2007: il datore trasferisce TFR a: a) forme complementari collettive; (silenzio assenso) b) in caso di varie forme cui è iscritta la maggioranza dei dipendenti; c ) in assenza di a e b al fondo gestito dall INPS. Tratto da L informatore INAZ 2/2007 INAZ SRL Soc. Unip 13
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