LA RESPONSABILITA' DEGLIIINGEGNERI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA RESPONSABILITA' DEGLIIINGEGNERI"

Transcript

1 FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO LEGALE Lavatelli & Latorraca e Associati SEMINARIO DI STUDIO COMO, 3 17 SETTEMBRE 2009 LA RESPONSABILITA' DEGLIIINGEGNERI PROFILI DEONTOLOGICI, CIVILISTICI E PENALISTICI 1

2 INDICE I. DEONTOLOGIA E PROFESSIONE 1 1. Cenni introduttivi Segue: il potere disciplinare degli ordini professionali ed in particolare dell'ordine degli ingegneri. Il potere disciplinare degli ordini professionali Il codice deontologico degli ingegneri Gli illeciti e le sanzioni Il procedimento disciplinare e le impugnazioni Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale...28 II. LA RESPONSABILITA' PENALE 2 1. La definizione di reato (cenni di carattere generale) e gli elementi costitutivi del reato Delitti e contravvenzioni. L'elemento psicologico I reati omissivi Alcune figure di reato: l'omicidio colposo e le lesioni colpose Altre figure di reati particolari: la falsità ideologica e la falsità materiale; i concetti di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio I reati edilizi Il reato di disastro colposo Il reato di esercizio abusivo della professione III. LA RESPONSANBILITÀ CIVILE 3 1. Il contratto d opera intellettuale e le obbligazioni del professionista Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato Conseguenze pratiche dell evoluzione interpretativa: l onere della prova e la prescrizione La responsabilità extra contrattuale dell Ingegnere A cura dello Studio Legale Lavatelli & Latorraca e Associati 2 A cura del Dott. Carlo Cecchetti, Magistrato - Tribunale di Como 3 A cura della dott.ssa Caterina Apostoliti, Magistrato Tribunale di Milano 2

3 5. La responsabilità concorrente dell Ingegnere Casistica della responsabilità nelle pronunce della Suprema Corte l'azione per il pagamento del compenso professionale...56 IV. LA RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI 4 1. La responsabilità del progettista in genere Alcune ipotesi specifiche di responsabilitàla responsabilità del direttore dei lavori (negli appalti pubblici e privati) la responsabilità del progettista nei contratti pubblici.la responsabilità del responsabile unico del procedimento (negli appalti pubblici) Copertura assicurativa e verifica dei progetti: in particolare la responsabilità nel codice dei contratti La responsabilità del direttore dei lavori Il responsabile unico del procedimento Funzioni e responsabilità del collaudatore (negli appalti pubblici e privati) La responsabilità in tema di sicurezza nei cantieri. Cenni A cura dello Studio Legale Lavatelli & Latorraca e Associati 3

4 1. Cenni introduttivi I. DEONTOLOGIA E PROFESSIONE Deontologia etimologicamente deriva dal greco deon, dovere e logos, discorso, studio. Per deontologia deve intendersi l'insieme delle regole etiche 5, non perfettamente sovrapponibili al diritto positivo, che disciplina i comportamenti dei consociati. In filosofia 6 si afferma che, sotto il profilo deontologico, fini e mezzi sono strettamente dipendenti gli uni dagli altri: in sostanza la giustezza dello scopo perseguito sarà il risultato dell'impiego di giusti mezzi. La deontologia professionale costituisce il corpo delle regole comportamentali riferito ad una determinata categoria professionale. La rilevanza sociale assunta dalle professioni liberali ha comportato il distillarsi di norme di autodisciplina applicate non in quanto fonti dell'ordinamento giuridico, ma quali autonome regole etiche da applicarsi, a cura degli appartenenti alla categoria, ogniqualvolta sia esplicata l'attività professionale. La deontologia professionale, per dirla secondo l'autorevole voce di un giurista 7 : E' la teoria dei doveri. Essa indica, in relazione alle professioni intellettuali di antica origine storica, il complesso dei principi e delle regole che disciplinano particolari comportamenti, non di carattere tecnico, del professionista, attuati o comunque ricollegati all'esercizio della professione e all'appartenenza al gruppo professionale Ne discendono due intuitive conseguenze: 1) le regole deontologiche si applicano esclusivamente ai soggetti appartenenti alla categoria che le ha elaborate;le regole deontologiche non sono tutte contenute in regole giuridiche di diritto positivo (fig. 1), pur 5 la nozione di etica richiama etimologicamente l'abitudine. I. Cacciavillani, nella sua monografia Il diritto disciplinare, Padova 1994, 5, nota 2, traendo spunto da G. Landi in E.d.D., voce Disciplina (Diritto pubblico) richiama l'art. 9 del Regolamento di disciplina dell'esercito che la connette all'abitudine di adempiere i doveri non per timore di pena o speranza di ricompensa ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità. 6 Immanuel Kant, nell'imperativo categorico, fissa un insieme di principi universali attraverso cui può essere giudicata la bontà delle azioni. L'obiettivo di Kant era quello di stabilire un sistema etico indipendente dall'esperienza soggettiva e legato alla logica. Con la conseguenza che l'eticità di una condotta diverrebbe un dovere assoluto e innegabile, come avviene in una dimostrazione matematica (giudizio sintetico a priori). 7 Pasquale Gianniti, Principi di deontologia forenese, Padova 1992, pag. 10 e ss. 4

5 dovendosi considerare che la violazione di leggi può avere rilevanza deontologica. Figura 1 La legittimazione del potere disciplinare degli ordini discende dalla legge. In primo luogo dall'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce le formazioni sociali, tra le quali rientrano gli Ordini e Collegi professionali. Già con sentenza 11 aprile - 6 giugno 2002 n le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si erano pronunciate su un tema molto sentito e più volte ripreso sulla natura delle norme deontologiche e sull'origine del potere disciplinare. In particolare con quella decisione si era affermato, con generico riferimento e tutti gli ordini professionali che:"gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attitudini di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti. In passato si è molto discusso sulla giuridicità delle norme deontologiche. Coloro che ne contestavano la natura di norme giuridiche ritenevano che esse, provenendo dalle singole categorie professionali, non potevano costituire fonti del diritto. Altri autori hanno invece sostenuto la giuridicità delle norme deontologiche 8. La giurisprudenza recentemente ne ha confermato il valore di norme di diritto. 8 Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, Milano 1995, pag. 10 e ss. 5

6 In effetti la Suprema Corte 9 ha, da ultimo, ribadito, in relazione al codice deontologico degli avvocati: Le norme del codice deontologico nella cui violazione si sostanzia l'illecito disciplinare costituiscono esplicitazioni dei principi generali contenuti nella legge professionale forense e assumono il rango di norme di diritto, la cui interpretazione costituisce una "quaestio iuris" come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità e non sono, quindi, proponibili rispetto a esse censure di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli art c.c.. Come è noto anche gli Ordini degli ingegneri e degli architetti sono stati istituti con legge 10. Da essa deriva, dunque, il potere degli ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti che assumono natura giuridica. Sicché le norme etiche professionali devono ritenersi sovrapponibili alle norme giuridiche. Figura 2 2. Segue: il potere disciplinare degli ordini professionali ed in particolare dell'ordine degli ingegneri. Gli ordini professionali svolgono importanti funzioni amministrative e di controllo sull'esercizio della professione. 9 Cassazione civile, sez. un., 30 aprile 2008, n La L. 24 giugno 1923, n che istituisce gli ordini ed il successivo regolamento attuativo contenuto nel r.d. 23 ottobre 1925 n

7 Ad essi è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. Secondo Massimo Severo Giannini, autorevole giurista e docente di diritto amministrativo, la scelta del Legislatore era indotta dagli stessi ordinamenti liberali, ispirati al principio della libertà professionale: l'unica modalità per conservare al potere disciplinare il carattere autoritativo era quella di attribuire ad essi la natura pubblicistica. Dall'appartenenza all'ordine (istituzione ed al contempo ordinamento giuridico, secondo la nota lezione del Santi Romano) 11 nasce il rapporto tra il gruppo, istituito persona giuridica ed il singolo che concorre a formarlo. Con la conseguenza che l'iscritto è tenuto ad osservare i comportamenti richiesti per il raggiungimento di uno degli scopi dell'ordine e correlativamente l'ente è investito del potere disciplinare che agisce, come vedremo, su piani diversi, in prevenzione e con funzione repressiva. Come è stato affermato 12 : L'ordinamento impone agli ordini di perseguire le finalità istituzionali alle quali sono preposti e al tempo stesso di conservare il patrimonio morale della comunità professionale, alla cui formazione gli appartenerti alla categoria professionale sono tenuti a contribuire In particolare compete agli ordini, generalmente su base provinciale, curare la tenuta dell'albo professionale. Come noto l'iscrizione è presupposto indefettibile per l'esercizio dell'attività professionale, stante il divieto, sanzionato penalmente, dell'esercizio abusivo (art. 348 c.p.). All Ordine professionale è inoltre riconosciuto, nell'ambito del principio di autogoverno della professione, l'autonomia vale a dire il potere di autoregolamentazione, cioè il potere di emanare norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti, con il limite costituzionale della libertà del professionista di organizzare l'attività (art. 41, primo comma) e del divieto di imporre prestazioni personali o patrimoniali se non in base alla legge.. Il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, definito autodichia, è attribuito, come già accennato, espressamente dalla legge all Ordine e ne implica l'esercizio: 11 Santi Romano (Palermo, 31 gennaio marzo 1947), eminente giurista e docente universitario, è noto per essere stato il principale fautore, in Italia, della teoria istituzionistica del diritto secondo la quale la norma per essere qualificata come giuridica deve sorgere dall'istituzione. In sostanza "Il diritto, prima di essere norma e prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura e posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante". 12 Pierluigi Tirale, Deontologia e procedimento disciplinare in 7

8 1) in via repressiva, mediante l irrogazione delle sanzioni disciplinari cui corrisponde l'interesse aggregativo dell'iscritto 13 ; 2) in via preventiva, attraverso l adozione di norme deontologiche che attengono al piano della correttezza delle condotte professionali. Le attribuzione di ogni Consiglio dell'ordine degli ingegneri sono disciplinate, in primo luogo, dalla già citata L. 24 giugno 1923, n. 1395, che all'art. 5 prevede che ogni Consiglio: 1) proceda: alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni ; 2) stabilisca: il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine amministrando i proventi e provvedendo alle spese, e predisponga il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 3) conceda pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4) vigili sulla... tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. La legge professionale attribuisce il potere disciplinare agli ordini, regolamentando, come vedremo, il procedimento volto ad irrogare le sanzioni, ma non fissa il contenuto dei singoli atti illeciti. In sostanza la Legge non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate. L'analisi della norma mette in rilievo, in primo luogo, lo scopo perseguito: tutelare il decoro dell'ordine (e dunque della professione) perseguendo le mancanze e gli abusi che possano compromettere la dignità dell'intera categoria professionale. A differenza delle norme penali, soggette al principio di stretta legalità (nullum crimen sine lege), la Legge professionale si limita a prevedere una cornice, nel cui ambito l'ordine, autonomamente, integra, con i principi di etica professionale, le singole fattispecie disciplinarmente rilevanti. Il potere disciplinare degli ordini professionali ha, come esposto, natura pubblicistica, con la conseguenza che i provvedimenti disciplinari, con i quali vengono irrogate le sanzioni, assumono rilevanza esterna vincolante. Esso non è assimilabile a quello esercitato dal datore di lavoro che rientra 13 vedi I. Cacciavillani, op. cit., 32. 8

9 integralmente nell'ambito privatistico: la sanzione, in questo caso, trae origine dall'inadempimento di un'obbligazione assunta con la stipula del contratto di lavoro ed ha esclusivamente efficacia interna, nel rapporto tra datore e lavoratore. Con la privatizzazione del pubblico impiego e l'applicazione dei principi civilistici, anche il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, pur con le dovute distinzioni, deve essere ricondotto all'alveo privatistico. Le sanzioni che inibiscono l esercizio della professione irrogate dall Ordine, determinano la perseguibilità penale, per esercizio abusivo della professione per colui che, nonostante la sanzione, eserciti ugualmente la professione. Può sorgere qualche perplessità nella lettura ed interpretazione delle norme che hanno per oggetto l esercizio delle professioni intellettuali. Vediamone le ragioni. In base all'art. 348 c.p. commette reato chi esercita abusivamente una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Per contro l art c.c. si limita a rinviare alla Legge la determinazione delle professioni, aggiungendo, però, che per esercitarle è necessaria l iscrizione in appositi albi. L art aggiunge che la prestazione eseguita da chi non è iscritto in tali albi non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Ad una prima lettura appaiono evidenti alcune antinomie: secondo il codice penale sarebbe sufficiente, per esercitare legittimamente una professione, avere conseguito l abilitazione, con la conseguenza che la sola mancanza di iscrizione all albo professionale non potrebbe integrare gli estremi del reato ex art. 348 c.p. Al contrario, sotto l'aspetto civilistico l'iscrizione è comunque obbligatoria, ma sembrerebbe comportare nel caso di violazione, la semplice impossibilità di esercitare l azione per il pagamento del compenso relativo alle prestazioni professionali eseguite, lasciando impregiudicati i pagamenti eseguiti dai clienti. Se valesse una simile interpretazione ne conseguirebbe che il professionista inibito dall'ordine all'esercizio della professione perché sospeso o cancellato, ben potrebbe continuare a esercitarla senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione (l'abilitazione non è incisa dal provvedimento disciplinare). Solo nel caso in cui i provvedimenti di interdizione o di sospensione fossero irrogati dal giudice penale con sentenza, quali pene accessorie, si configurerebbe l illecito penale dell esercizio abusivo della professione 9

10 perseguibile ai sensi dell art. 348 se il professionista continuasse ad operare. Ma, come ognuno comprende una simile esegesi della norma vanificherebbe l esistenza stessa dell Ordine professionale. Evidentemente è richiesta un'interpretazione diversa. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte 14 che ha chiarito che l esercizio di una professione, senza l iscrizione all albo - quando prescritta da norma di Legge cogente -, ancorché in presenza di abilitazione di Stato, si configura come reato di esercizio abusivo. * * * * * Il potere disciplinare dell'ordine professionale è esercitato anche nei confronti dell'iscritto lavoratore dipendente. Il potere disciplinare attribuito al Consiglio dell'ordine nei confronti del professionista, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio dell'attività, non si riferisce solo alla libera professione, ma anche a condotte collegate allo svolgimento di ogni attività che discenda dalle conoscenze tecniche acquisite con il titolo di studio. In conseguenza anche nei confronti degli iscritti, pubblici dipendenti, può essere legittimamente esercitato il potere disciplinare anche in riferimento a violazioni di norme deontologiche in riferimento all'esercizio di attività collegata allo status del professionista nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato 15. Come è noto, in alcuni casi è consentito l'esercizio, in forma autonoma, 14 Cass. pen. Sez. VI, 29 settembre Si veda, più recentemente, Cassazione penale, sez. VI, 29 ottobre 2007, n , anche con riferimento alla normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento: Commette il reato di esercizio abusivo della professione di psicologa e psicoterapeuta chi svolga atti riservati a detta professione, senza essere in possesso dei requisiti di legge, in particolare senza essere iscritto nell'apposito albo professionale. E ciò senza che rilevi il possesso eventuale dei relativi titoli professionali in altro paese membro dell'unione europea. Infatti, la responsabilità penale per il reato de quo non sarebbe esclusa neppure invocando le direttive comunitarie che prevedono il diritto di "stabilimento", giacché tali direttive comportano solo, per i cittadini di uno Stato membro, la facoltà di stabilirsi ed esercitare la loro professione in uno Stato dell'unione diverso da quello in cui essi hanno acquisito la loro qualifica professionale, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato "di stabilimento"; ma tali direttive si astengono dal disciplinare situazioni giuridiche meramente interne e, quindi, lasciano impregiudicata la disciplina nazionale relativa all'accesso alle singole professioni e al loro esercizio con il titolo professionale dello Stato ospitante, non incidendo, in particolare, sulle norme interne che sanciscono, per determinate professioni, l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito albo professionale. 15 Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2006, n

11 della libera professione (o quantomeno l'iscrizione all'albo) anche a coloro che, contemporaneamente, sono vincolati da un rapporto di lavoro dipendente, purché non sia incompatibile, a certe condizioni, con la prestazione di lavoro subordinato. La legge finanziaria per il 1997 ha previsto, infatti, la possibilità di esercitare la libera professione per tutti i dipendenti pubblici in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. I pubblici dipendenti sono tenuti al rispetto tanto agli obblighi assunti con l'instaurazione del rapporto di lavoro, quanto delle norme e regole deontologiche previste dall'ordinamento professionale di appartenenza. Con la conseguenza che la violazione di tali obblighi potrà comportare due distinte ed autonome responsabilità disciplinari, concorrenti od alternative. Si osservi che i contratti collettivi, ed in particolare quello attivo al comparto degli enti pubblici non economici ha previsto che i professionisti: anche in ragione del duplice profilo di professionisti e di dipendenti investiti di particolari responsabilità, rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista il quale si attiene altresì agli indirizzi del competente coordinatore della specifica branca professionale, al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo dell'attività professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'amministrazione. Pertanto è la stessa contrattazione collettiva che recepisce, quale fonte normativa di natura contrattuale, l'ordinamento professionale e le norme deontologiche. I due procedimenti disciplinari (quello datoriale e dell'ordine), anche se derivanti dalla medesima mancanza od omissione, saranno autonomi. Del resto l'art. 62, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, statuisce: gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. Deve sottolinearsi che la citata sentenza della Cassazione afferma che l'esercizio del potere disciplinare dell'ordine di appartenenza concerne anche attività che non siano strettamente connesse a quelle tipicamente 11

12 professionali in quanto la semplice iscrizione all'albo assume rilievo autonomo ed incide sullo status del soggetto che «in quanto appartenente ad una categoria è vincolato al suo ordinamento a prescindere dall'esplicazione di attività professionale; quel che rileva, insomma, è l'appartenenza alla classe ed il farne parte comporta la soggezione alle regole di autogoverno che la stessa ritenga di darsi (autodichia) e di imporre a tutti gli iscritti per la tutela del suo prestigio e della sua immagine. Inoltre i singoli ordini richiedono ai propri iscritti una condotta esente da censure anche nella vita privata 16 : con facoltà di valutazione negativa, rispetto al decoro della professione, di determinati fatti e comportamenti obiettivamente riprovevoli e suscettibili, in quanto tali, ancorché non integranti abusi e mancanze stricto sensu in diretta relazione con la professione, di essere disciplinarmente sanzionati. 3. Il codice deontologico degli ingegneri. Ogni ordine, nell'ambito del potere disciplinare riconosciutogli dalla legge, ha la facoltà di compendiare le norme deontologiche 17 in un codice che annoveri le fattispecie disciplinarmente rilevanti. La codificazione dei precetti deontologici risponde all'esigenza, propria degli ordinamenti moderni, del rispetto del principio della certezza del diritto, limitando, per quanto possibile, la discrezionalità nell'applicazione della sanzione. Per alcune categorie professionali i singoli ordini hanno riconosciuto ai Consigli Nazionali un potere nomofilattico delle norme deontologiche: così è accaduto, ad esempio per gli avvocati, il cui Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta del 17 aprile 1997 il codice deontologico forense. Lo stesso è accaduto per il Consiglio Nazionale degli Architetti, il cui codice è entrato in vigore l'1 gennaio Per quanto riguarda gli ingeneri, oltre al codice approvato dal Consiglio Nazionale Forense, in particolare il Consiglio dell'ordine della provincia di Como ha ritenuto di esercitare da sé le prerogative connesse alla compilazione del codice deontologico, approvandolo nella seduta del 17 gennaio Cass., 10 dicembre 1993 n le norme deontologiche sono impugnabili avanti il Consiglio nazionale dagli iscritti e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, entro il termine della conoscenza legale ovvero con l'atto applicativo, costituito dall'irrogazione della sanzione, cfr. Cacciavillani, op. cit.,

13 Il codice si compone di due parti ben distinte. La prima concerne i principi generali cui deve ispirarsi la condotta dell'ingegnere. La seconda, esplicitamente definita di attuazione, indica alcuni casi specifici: non si tratta, però, di un elencazione tassativa: il consiglio dell'ordine potrà sempre individuare figure di illeciti disciplinari al di fuori delle ipotesi indicate dalle norme di attuazione. Esse hanno esclusivamente la finalità di individuare alcune condotte tipiche, anche al fine di meglio evidenziare le fattispecie rilevanti. Eccone il contenute con alcune note a commento, oltre alla giurisprudenza che si è espressa su singole fattispecie. 1- PRINCIPI GENERALI 1.1 La professione dell ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L ingegnere è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza, sia nei riguardi della collettività. 1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione. 1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa. 1.4 L ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l adempimento degli impegni assunti. 1.5 L ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere. L ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio e del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall inizio della collaborazione. 1.6 L ingegnere non può accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture, ecc.) nei casi in cui le opere 13

14 siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai loro limiti professionali. 1.7 L ingegnere dipendente, prima di svolgere atti di libera professione, è tenuto a comunicare all Ordine l autorizzazione del datore di lavoro. L ingegnere dipendente di pubbliche Amministrazioni non può esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi comuni, province e regioni indipendentemente dalla eventuale autorizzazione degli stessi enti. 1.8 L ingegnere non può assumere incarichi, né partecipare a concorsi di opere pubbliche o private, né come concorrente né come membro di commissioni esaminatrici, quando le condizioni degli incarichi o dei bandi siano state dichiarate inaccettabili dall Ordine. 1.9 L ingegnere deve costantemente migliorare e aggiornare la propria professionalità per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività e per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi ed alle condizioni di attuazione. Commento: la norma tratteggia i principi generali che devono improntare la condotta dell'ingegnere che esercita la professione sia in via continuativa che saltuariamente. In particolare vengono evidenziati i limiti di competenza, la diligenza professionale e la necessaria assenza di cause di incompatibilità. Inoltre è espresso un preciso dovere formativo e di aggiornamento professionale (paragr. 1.9). Per gli ingegneri dipendenti di pubbliche amministrazioni è aggiunto un motivo di incompatibilità ulteriore in relazione al territorio dell'ente di appartenenza: nonostante l'eventuale autorizzazione non potranno esercitare nell'ambito di attribuzione territoriale dell'ente da cui dipendono. Giurisprudenza: Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 1982, n ha affrontato, in particolare, il tema del progetto realizzato da un ingegnere in collaborazione con un geometra, senza alcuna specificazione sul riparto delle competenze nell'ambito progettuale, ingenerando dubbi sul rispetto dei limiti imposti dalle rispettive leggi professionali. Assume la suprema Corte: Nei confronti di un ingegnere, il quale, avvalendosi della collaborazione di un geometra per la progettazione di opere edilizie, abbia sottoscritto il relativo progetto senza alcuna specificazione circa la ripartizione dei rispettivi compiti, sì da far insorgere nei terzi il dubbio che detto geometra sia andato oltre i limiti quantitativi e qualitativi delle proprie competenze, è legittimo l'addebito, da parte degli organi professionali titolari del potere disciplinare, di una violazione delle regole di etica della categoria, atteso che, in relazione alle esigenze di tutela dei 14

15 valori della deontologia professionale, anche il sospetto della consumazione di un illecito, originato da una condotta del professionista suscettibile di essere percepita nell'ambiente, è idoneo a recare offesa al prestigio ed al decoro della categoria. 2- SUI RAPPORTI CON L ORDINE 2.1 L appartenenza dell ingegnere all Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell Ordine. 2.2 Ogni ingegnere ha l obbligo, se convocato dal Consiglio dell Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. 2.3 L ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell Ordine se assunte nell esercizio delle relative competenze istituzionali. Commento: la norma impone che gli iscritti debbano necessariamente collaborare con il proprio ordine di appartenenza e si riallaccia al paragrafo 1.8 che, in determinati casi, ove i Consigli si siano preventivamente espressi, gli iscritti debbano astenersi dal compiere una determinata attività. Si osservi che il Consiglio Nazionale Forense, in relazione agli avvocati, ha più volte affermato, con proprie decisioni 18, che costituisce illecito disciplinare il non aver fornito alcuna risposta in merito alle deduzioni richieste dall'ordine a seguito dell'esposto presentato da terzi: il paragrafo 2.2. ribadisce il principio collaborativo nell'interesse dell'intera categoria professionale. Giurisprudenza: Proprio in margine al potere di inibizione di determinati comportamenti (parag ed in generale in relazione al dovere di collaborazione, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato (sez. III, 06 aprile 2001, n. 5156): Il potere degli ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti (potere discendente, per gli architetti, dall'art. 5, n. 4, l. 24 giugno 1923 n. 1395, e dagli art. 37, 43 e 18 Cfr, da ultimo: Cons. Naz. Forense , n. 1: L'avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al C.d.O, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il Consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell'attuazione delle proprie finalità istituzionali. Tale contegno configura peraltro un'autonoma violazione disciplinare ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico, giacché disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il C.d.O. per l'attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nelle mancate risposte un mancato rispetto verso le istituzioni collettive e un mancato senso di responsabilità collegato all'attività difensiva. 15

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE Testo revisionato ed approvato dal CNI nella seduta del 01.12.06 e fatto proprio dall Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze con delibera del 16.01.07

Dettagli

approva e adotta quale regolamento interno

approva e adotta quale regolamento interno Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE (approvato nella riunione del Consiglio del 13 gennaio 1993, aggiornato nelle riunioni

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA Piazza della Vittoria 11/10-16121 GENOVA Tel. 010-593840 / 010-593978 Fax 0105536129 CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE CODICE DEONTOLOGICO 1- PRINCIPI

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO PRINCIPI GENERALI

CODICE DEONTOLOGICO PRINCIPI GENERALI CODICE DEONTOLOGICO L Associato ANAP esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del cliente, assicurando la conoscenza delle norme

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI.

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI. FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/54343 C.F. 93004690421 fax 071/2083436 info@federazioneingegnerimarche.it federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,

Dettagli

Codice Deontologico del Revisore Contabile

Codice Deontologico del Revisore Contabile Codice Deontologico del Revisore Contabile Premessa Il presente codice costituisce il complesso dei doveri cui deve attenersi il Revisore Contabile aderente alla Libera Associazione Istituto Nazionale

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE NAPOLI 2015 Prefazione Con l art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L.

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. D.Lgs 231/2001 Codice Etico 1 INDICE 1. Introduzione Pag. 3 2. Politiche di condotta negli affari Pag. 3 2.1 Dipendenti, collaboratori e consulenti Pag. 5 3. Salute,

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

Servizio Premium 899. Carta di Autodisciplina di WIND Telecomunicazioni S.p.A

Servizio Premium 899. Carta di Autodisciplina di WIND Telecomunicazioni S.p.A 899 Carta di Autodisciplina di WIND Telecomunicazioni S.p.A Carta di Autodisciplina di WIND Telecomunicazioni S.p.A. per l assegnazione delle numerazioni 899 e l offerta dei relativi servizi Ex art. 18

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Sistema Disciplinare

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Sistema Disciplinare Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Sistema Disciplinare ELENCO DELLE REVISIONI 2 INDICE Introduzione... 4 Sistema disciplinare... 4 Dirigenti... 5 Amministratori...

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VOLTURARA APPULA (provincia di Foggia) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2013. INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto

Dettagli

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato

Dettagli

CODICE ETICO e di CONDOTTA. Della Monica & Partners Srl. Società tra Professionisti

CODICE ETICO e di CONDOTTA. Della Monica & Partners Srl. Società tra Professionisti CODICE ETICO e di CONDOTTA Della Monica & Partners Srl Società tra Professionisti Giugno 2014 INDICE... 2 ARTICOLO 1 PREMESSA... 3 ARTICOLO 2 OBIETTIVI E VALORI... 3 ARTICOLO 3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO...

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua

Dettagli

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro 1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,

Dettagli

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti Comune di Monteforte Irpino PROVINCIA DI AVELLINO Settore Ambiente Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ^^^^

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in

Dettagli

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Sede Legale: Loc.Cascina Castagna, 4-26854 Pieve Fissiraga (LO) Cod.Fisc. 07124640157 Uff. Amministrativi: Via Bonfadini, 11-23100 Sondrio - 0342-200844 Fax 0342-216702

Dettagli

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL UNIONE DELLE CURIE SARDE.1 - Soggetti obbligati Avvocati iscritti all Albo e praticanti dalla data di abilitazione al patrocino..2 - Decorrenza

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA C.A.P. 70024 Partita Iva 0036498722 Codice Fiscale 82000970721 PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI (approvato con deliberazione

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Finalità e Ambito di applicazione Art. 1 Il presente Regolamento disciplina - in coordinamento con

Dettagli