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1 Per molti anni il rischio di esposizione alle fibre di amianto è stato legato soltanto ai lavoratori del settore; solo a partire dagli anni ottanta l'attenzione si è spostata sulle esposizioni non professionali e sulla possibilità di considerare l'amianto un contaminante ambientale. Sulla base di queste considerazioni, oltre alla Legge 257/92, che vieta nel nostro paese l estrazione, l importazione, l esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati emanati alcuni decreti e circolari applicative con l'obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e coperture. La messa al bando dell utilizzo delle fibre naturali di amianto ha determinato che oggi solo gli operatori addetti allo smaltimento dei prodotti contenenti asbesto o alla bonifica degli ambienti, in cui è stato applicato, risultano professionalmente esposti. (c.c. - Redazione Ministerosalute.it - novembre 2002) Legge n. 257 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto Suppl. Ord. G.U. n..87 del Circolare Censimento imprese G.U. n. 53 del Legge n.271 DPR n.336 DPR D.M Circolare Min. Sanità n. 7 D.M n.202 D.L.vo n.114 D.M Disposizioni urgenti per i lavoratori settore amianto Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell industria e nell agricoltura Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di trento e bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto Normative e metodologie tecniche di applicazione dell art. 6, comma 3 e dell art, 12 comma 2 della legge , n. 257, relativa alla cessazione dell impiego dell amianto G.U. n. 181 del G.U. n.131 del G.U. n. 251 del Suppl Ord. G.U. n. 288 del Circolare esplicativa del d.m G.U. n. 91 del Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge n. 257, concernente norme relative alla dismissione dell amianto Attuazione della direttiva 87/217/cee in materia di prevenzione e riduzione dell inquinamento dell ambiente causato dall amianto Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili Ex art. 16 contributi alle regioni per piani regionali fondo 1994 G.U. n. 91 del G.U. n. 92 del Suppl. Ord. n.66 alla G.U. n. 91 del DPCM Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi Criteri per la manutenzione e l uso di unita G.U. n. 2 del

2 D.M prefabbricate contenenti amianto Criteri per la manutenzione e l uso di tubazioni e cassoni di cemento amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non Criteri relativi alla classificazione e all utilizzo delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto Suppl. Ord. n 178 alla G.U. n. 251 del D.M D.M Art. 5/1 lettera c della L. 257/92 D.M Legge n. 426 D.M Legge n.93 Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attivita analitiche sull amianto Criteri per l omologazione dei materiali sostitutivi dell amianto Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualita per l idoneita dei laboratori di analisi che operano nel settore amianto Disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento l imballaggio la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del dpr 10/9/82 n. 915 e successive modificazioni e integrazioni Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell amianto che hanno ottenuto l omologazione Nuovi interventi in campo ambientale Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unita equiparate Prodotti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto requisiti di efficacia tecnica e sfecifiche di impiego Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali per le vie respiratorie Disposizioni in campo ambientale Art. 20 Censimento dell amianto e interventi di bonifica (Concerto Industria-Ambiente- Sanità) G.U. n. 60 del Min. Sanità G.U. n.236 del (Concerto Ambiente-Sanità) documento licenziato il dalla Commissione, per predisposizione decreto previsto all art. 6/4 MAI PUBBLICATO (in corso di aggiornamento) Min. Industria G.U. n.83 del ART. 4 COMMA 29 (pag. 46) DEROGHE GUARNIZIONI G.U.. n.291 del (Concerto Sanità-Industria) G.U. n. 249 del G.U. n. 79 del D.M Rettifica al decreto 20 agosto 1999 G.U. n. 261 del Regolamento recante: programma nazionale di Suppl. Ord. n.10/l alla G.U. n 13 del D.M bonifica e ripristino ambientale Fonte: Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Ufficio X Data pubblicazione: 21 novembre 2002

3 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 18 settembre 2001, n Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale". (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" modificato con integrazioni dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in particolare gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 - comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanita' del 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina i criteri, le procedure e le modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; Considerato che il Programma nazionale individua al medesimo articolo 1 gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalita' e il trasferimento delle relative risorse, le modalita' per il monitoraggio e il controllo delle attivita' di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili; Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di interesse nazionale individuati dalla legge n. 426/1998 e precisamente: Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e Carrara del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999; Pieve Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio 2000; Casal Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio 2000; Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio 2000; Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del 10 gennaio 2000; Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10 gennaio 2000; Venezia-Porto Marghera del 23 febbraio 2000, con i quali sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, i primi siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio, Pioltello e Rodano; Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli interventi da inserire nel Programma nazionale ai fini della classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo alcuni presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei siti gia' individuati dal legislatore come di interesse nazionale; Ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine, tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse nazionale quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura (Torino), Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto (Stoppani), basso bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit (Bari), Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi II, Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa, fiumi Saline e Alento, comprensorio Sassuolo-Scandiano, Sulcis Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste. Tenuto conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati dalla legge n.

4 388/2000 e i siti individuati dal presente Programma nazionale di bonifica devono essere perimetrati secondo le medesime procedure di cui alla legge n. 426/1998 e ritenuta l'opportunita' di allegare al Programma nazionale le schede tecniche illustrative dei siti nazionali dalle quali risultano, tra l'altro, la situazione di inquinamento, il costo di massima presunto degli interventi di bonifica e ripristino ambientale nonche' le motivazioni della rilevanza nazionale degli stessi; Considerato l'elevato numero dei siti, la complessita' delle situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la mancanza di indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli stessi, l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli effetti dell'inquinamento, la necessita', a tali scopi, di individuare puntualmente le aree e di identificare il tipo ed il livello di contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica; Ritenuta l'opportunita' di demandare alle regioni, sulla base di appositi criteri, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' la definizione delle modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili; Ritenuta l'opportunita', in fase di prima applicazione, di ripartire le risorse disponibili sulla base dei seguenti criteri e valutazioni: a) criterio base di proporzionalita', che tiene conto delle prime indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni, o comunque risultanti dall'istruttoria o desunti in via presuntiva sulla base dell'estensione del sito, delle conoscenze disponibili sulle caratteristiche dell'inquinamento e della natura degli interventi da realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti nazionali un primo contributo che consenta di avviare o proseguire l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione; b) criterio correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dell'urgenza dell'intervento limitatamente alla messa in sicurezza d'emergenza; c) salvaguardia occupazionale; d) finanziamenti pregressi; e) accordi di programma stipulati; f) appartenenza all'elenco dei primi siti di interesse nazionale individuati dal legislatore; g) somme gia' stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge n. 426/1998; Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate sara' necessario avvalersi dell'icram sulla base di apposita convenzione del Ministero dell'ambiente, che definira' i tempi, le modalita' delle attivita' di caratterizzazione nonche' le relative risorse; Visto il parere della commissione Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo 2001, n. 805/COMM/VIII; Visto il parere della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica espresso in data 21 marzo 2001, n /S; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del 8 marzo 2001, n. 1178; Visti i pareri espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001; Viste le note in data 26 aprile 2001 prot. 4667/RIBO/M/DI/B, prot. 4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le quali il Ministro ha chiesto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna di comunicare le rispettive determinazioni in merito all'integrazione del Programma nazionale, e piu' precisamente l'intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari nell'elenco dei siti nazionali individuati dal Programma, la indicazione delle somme da destinare a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello di ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e le schede tecnico-descrittive dei siti medesimi; Tenuto conto che i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna non hanno comunicato la rispettiva intesa all'integrazione del Programma nazionale; ADOTTA il seguente regolamento:

5 Art E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2 - Contenuti del programma nazionale 1. Il programma nazionale provvede alla: a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalita' di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalita' per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari. Art. 3 - Interventi di interesse nazionale 1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti: a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B; b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D; c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate nell'allegato F. 2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998. Art. 4 - Interventi prioritari 1. Ai fini del presente decreto sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano gia' stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale. Art. 5 - Soggetti beneficiari 1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate: a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici; b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato;

6 c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia; d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale. 2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni: a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto; b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate. 3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresi' alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento. Art. 6 - Criteri di finanziamento 1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalita' di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3: a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato provvedera' anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento; b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni; c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa; d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruita' dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonche' di una relazione tecnicoeconomica comprensiva del cronogramma degli interventi e del

7 termine di fine lavori. 3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva. Art. 7 - Monitoraggio e controllo 1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale e' svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA. 2. I controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario. 4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. 5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'anpa, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma 3. Art. 8 - Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n La revoca puo' altresi' essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonche' in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario. 3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale. 4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonche' quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse modalita' di cui all'articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti ricompresi nel Programma nazionale Art. 9 - Fonti di finanziamento e modalita' di trasferimento delle risorse 1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati e' finanziato con le risorse finanziarie rivenienti: a) dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426; b) dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come rifinanziato dalla tabella "D" della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, per gli anni successivi, dall'annuale legge finanziaria in relazione agli obiettivi determinati nel Documento di programmazione economica e finanziaria; c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis, della legge n. 349/1986, come introdotto dall'art. 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento di progetti e di interventi di risanamento ambientale; e) dal quadro comunitario di sostegno , approvato con decisione comunitaria n del 1 agosto 2000; f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali; 2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, com-ma 1, nel rispetto dei criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province autonome con

8 decreto del Ministero dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilita' speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Programma nazionale. 3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi gia' finanziati e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli ulteriori interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale. 4. I limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della legge n. 426/1998, destinati alla contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui ventennali ed altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli istituti mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi. Art Convenzione con ICRAM La convenzione con l'icram per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree marine e' stipulata dal Ministero dell'ambiente. Art Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle province autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n Art Disposizioni finali 1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilita', i criteri, le procedure e le modalita' stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato al presente decreto. 3. Con successivi decreti si provvedera' al trasferimento delle risorse alle regioni o alla contabilita' speciale dei commissari delegati per l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore ripartizione delle risorse disponibili. 4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di protezione civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 2001 OBBLIGHI DI LEGGE PER PROPRIETARI DI IMMOBILI CON PRESENZA DI AMIANTO Il Dlgs. 257/1992, ha stabilito obblighi per gli enti pubblici e per i privati circa gli immobili con presenza di materiale contenente amianto. Detti obblighi sono stati riconfermati dal Dlgs. 257/2006, nonchè dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) pubblicato in data Obbligo di rimozione e smaltimento di tutti i residui di amianto dalle proprietà: Da parte delle ASL di procedere con il censimento mediante mappatura dei fabbricati con presenza di materiale contenente amianto entro la fine del 2008, anche con l'utilizzo di tele-rilevamento. Da parte dei proprietari degli immobili di: Notificare alle ASL tramite il mod. NA/1 la presenza di amianto in strutture o luoghi. Trasmettere alle ASL algoritmo per la valutazione dello stato della copertura in cemento amianto Effettuare valutazione del rischio del manufatto secondo l'algoritmo

9 Nominare la figura di un "Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al manufatto contenente amianto" Le ASL una volta che avranno effettuato la mappatura procederanno all'incrocio tra quanto da loro rilevato e quanto denunciato dai proprietari ed in caso di mancate denunce procederanno con i sanzionamenti RIFIUTI - SMALTIMENTO DELL'AMIANTO - NUOVE NORME REGIONALI Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1 Supplemento Ordinario al n 40 del 3 ottobre 2003 ) è stata pubblicata la legge regionale n 17/2003 reca nte "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto". La nuova norma regionale vuole dare attuazione alle disposizioni della legge n 257/1992, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" estendendone il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta. In particolare, l articolo 2 della legge consentirà di ricorrere ai contributi stanziati dalla Regione per la bonifica dell'amianto anche per lo smaltimento di manufatti che non presentano elementi di degrado e pericolosità tale da dover ricorrere all'immediata rimozione degli stessi. Si analizzano di seguito gli aspetti più interessanti per il settore. Art. 2 - Contributi per la bonifica e lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto L'articolo in questione intende perseguire l'obiettivo di risanare l'ambiente dalla presenza di piccole quantità di amianto mediante il parziale finanziamento degli interventi risultanti dal censimento dei siti da bonificare effettuato dai Comuni, nel proprio territorio, con l'ausilio delle ASL e dell'arpa (art.2, comma 7). Tale censimento sarà formalizzato in un vero e proprio catasto comunale dei siti da bonificare. Operato il censimento i Comuni dovranno predisporre un piano di lavoro per le opere di bonifica secondo uno schema che verrà definito dalla Giunta Regionale. L'attribuzione ai Comuni dei contributi per effettuare gli interventi di bonifica sarà effettuata secondo criteri e modalità definiti con successiva delibera di Giunta Regionale. Tale delibera, in particolare, stabilirà: a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi; b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento; d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi; e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che potranno espletare il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi; f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi. L'articolo 2 dispone l'erogazione da parte della Regione dei contributi a fondo perduto a: - Comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenti amianto abbandonati in aree pubbliche; - soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenti amianto provenienti da edifici ad uso civile abitazione ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare. Non sono, invece, previsti contributi specifici diretti per le imprese che effettuano lo smaltimento. Le piccole quantità di amianto sopra indicate sono definite come inferiori a metri quadrati 30 e a chilogrammi 450. Tale definizione non appare del tutto chiara nella sua formulazione; si può, tuttavia, ritenere che le condizioni poste dalla legge per l'individuazione delle piccole quantità di amianto ammissibili a contributo siano tra loro disgiuntive, per cui sia possibile ricorrere ai contributi sia nel caso di materiale contenente amianto inferiore a 30 mq. sia inferiore a 450 Kg. di peso. L'articolo 2 comma 6, lett.e) fa riferimento ad un bando per l'individuazione delle aziende che espleteranno, previo convenzionamento, il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati ed i Comuni beneficiari dei contributi. Tale indicazione lascerebbe supporre la costituzione di un albo/registro delle imprese che effettuano la bonifica e la rimozione delle piccole quantità di materiali contenenti amianto.

10 Non risulta chiara la motivazione sottesa alla costituzione di questo albo/registro, a parte la volontà della Regione Lombardia di agevolare i privati ed i Comuni nel reperimento delle imprese che sono abilitate alla bonifica/smaltimento dell'amianto. Nella legge, tuttavia, non è presente alcun accenno ad una possibile semplificazione delle procedure per chi si rivolge alle imprese inserite nell'albo, né ad eventuali condizioni meno restrittive per le imprese che aderiscono a tale albo/registro. I fondi, pari a 1 milione di euro, messi a disposizione dalla Regione contribuiranno alla copertura della spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo del 30%. Tale indicazione, tuttavia, non riguarda la pluralità degli interventi, ma solo un numero minimo che dovrebbe essere indicato nello stesso bando destinato ad individuare le imprese esecutrici della bonifica/rimozione dei materiali contenti amianto. Si rileva, inoltre, la mancanza di norme a presidio di interventi multipli richiesti da uno stesso soggetto, anche se probabilmente potranno trovare spazio nella deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 2, sesto comma. Piano regionale amianto della Lombardia (PRAL) - art.4 Nella legge in oggetto la Regione introduce il Piano regionale amianto della Lombardia (PRAL) contenente le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti dalla legge stessa. I contenuti del PRAL, così come definiti all'articolo 3, sembrano tuttavia configurare il Piano quale strumento con prevalente valenza sanitaria. Il PRAL, infatti, mira ad effettuare il censimento e la mappatura di tutti i siti con presenza di amianto, il monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre d'amianto nell'aria, la definizione delle priorità degli interventi di bonifica, il monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico e, solo in ultimo, la definizione dei criteri per l'elaborazione di un piano regionale di smaltimento dell'amianto. Relazione annuale L articolo 5, comma 3 chiarisce quale sia "l'asl competente per territorio" alla quale debba essere trasmessa la relazione annuale di cui all'articolo 9 della L. 257/92. L'ASL competente per territorio è quella in cui l'impresa ha sede legale, mentre per le aziende dotate di più sedi con impianti fissi, l'asl a cui far riferimento è quella nel cui territorio è ubicata la sede dell'unità produttiva. Contestualmente viene indicato anche il termine temporale ultimo per la presentazione della relazione annuale individuato nel 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Registri L'articolo 5 dispone l'istituzione presso le ASL competenti per territorio di due Registri: a) un Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto; b) un Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto. Se da un lato il primo Registro si rende necessario per dare corso alla prevista bonifica dell'amianto, per quanto riguarda il Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e/o smaltimento si rimanda alle considerazioni di cui al precedente paragrafo CENSIMENTO AMIANTO PRAL ENTRO IL 30 OTTOBRE 2009 D.G.R.L. 22/12/05, D.M. 277/91, L. 257/92, D.P.R. 915/82, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 528/99, D.M. 471/99, D.M. 246/99, Decreto Ronchi, Testo Unico Ambientale, etc; l elenco è lunghissimo e potrebbe continuare. Il Corpus normativo in materia ambientale e di sicurezza ha assunto proporzioni e complessità tali da richiedere competenze e risorse inimmaginabili fino a all inizio degli anni 90. La recente pubblicazione delle Linee Guida al Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia ribadito gli obblighi dei detentori di un problema Amianto, anche solo sospettato. ha, di fatto,

11 Chi sono questi detentori? Privati Cittadini proprietari di Immobili, anche se affittati; Proprietari di Aree Dismesse e Siti Abbandonati; Amministratori di Condominio o di Multiproprietà; Gestori di Patrimoni Immobiliari; Datori di lavoro. Quali sono i Loro Obblighi? Per Tutti, ricercare Tutte le presenze di amianto all interno della proprietà; Per Tutti, valutare lo stato di tali presenze in termini di tipologia di manufatto, quantità, livello di rischio, mediante analisi di laboratorio; Per Tutti, redigere le schede previste dalla Normativa Regionale e trasmetterle alla A.S.L.; Per Tutti, eseguire interventi di messa in sicurezza, se necessari; Per Tutti, programmare la bonifica nel tempo, eventualmente accedendo a fondi comunali resi disponibili; Per i datori di lavoro, etichettare le presenze in maniera chiara per i dipendenti; Per i datori di lavoro, nominare un Responsabile dell Amianto; Per i datori di lavoro, redigere procedure di manutenzione e sicurezza per i dipendenti; Per Tutti, riverificare lo stato dei materiali con cadenza 1/3 anni. Quali sono i Testi Normativi che lo impongono? Ecco, di seguito, gli stralci del D.G.R. 22/12/05, Allegato A, che riassume gli adempimenti necessari: Dando attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 recante Norme per il risanamento dell ambiente, bonifica e smaltimento dell amianto (di seguito chiamata legge regionale 17/2003), la Giunta Regionale della Lombardia adotta il Piano Regionale Amianto Lombardia (di seguito chiamato PRAL)." In particolare rimangono confermati: e) L obbligo da parte dei proprietari degli immobili di comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di amianto, secondo quanto stabilito dall articolo 12, comma 5, della legge 257/92; ai sensi di quanto riportato nell articolo 1 della legge regionale 17/2003, tale obbligo è esteso anche all amianto in matrice compatta. f) L obbligo, in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, da parte del proprietario dello stesso o del responsabile dell attività che vi si svolge di adottare il programma di controllo prescritto all articolo 4, punto 4a), del DM 06/09/94, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto. Obiettivi strategici del piano sono i seguenti. 1. Il censimento e la mappatura dei siti con amianto deve essere completata entro 3 anni dall approvazione del PRAL I proprietari dei siti con amianto, in attesa di procedere con la bonifica, devono provvedere alla loro messa in sicurezza. 5. I siti dismessi con presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche devono essere messi in sicurezza e non utilizzati sino a quando la bonifica non è stata completata nei tempi e con le procedure concordate con gli organi competenti. 6. Qualora ci fosse l intervento sostitutivo per la bonifica dei siti con amianto, i Comuni competenti devono provvedere ad istruire ed attuare la procedura per il recupero delle spese di bonifica e di smaltimento. Il PRAL si articola nei seguenti punti: 2. Mappatura dell amianto presente sul territorio regionale. 2.2 Censimento

12 Inoltre, in base al DPR 257/92 i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; La lr n.17/2003 art. 1, ha esteso l obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta). Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province e costituisce il primo elemento di conoscenza che rende possibili: la stima dei quantitativi e lo stato di conservazione dei rifiuti contenenti amianto; la valutazione del rischio; la programmazione della manutenzione e controllo dell amianto la mappatura georeferenziata dell amianto presente sul territorio. Un ulteriore fonte di informazione sono i datori di lavoro che devono eseguire interventi di manutenzione o demolizione in quanto hanno l obbligo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, come previsto dall articolo 10 bis della direttiva 83/477/CEE inserito dalla direttiva 2003/18/CE. Censimento manufatti contenenti amianto Edifici e luoghi pubblici e privati con presenza di amianto La ricerca attiva deve essere rivolta con priorità agli edifici e luoghi pubblici e privati utilizzati ad uso pubblico con presenza di amianto. In base al DPR 257/92 gli amministratori ed i proprietari di immobili hanno l obbligo di denunciare alle ASL (ex USL) la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; la lr n.17/2003 art. 1, ha esteso l obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto. Occorre, comunque, favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali, l autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati. Al fine di favorire l autonotifica i Comuni invieranno ai proprietari apposito modulo predisposto dalla Regione, vedi allegato n. 4, che dovrà essere restituito debitamente compilato alle sedi territoriali della ASL competente. Aziende, impianti industriali e aree dismesse Il censimento deve essere completato e tenuto aggiornato per le aree dismesse, tramite verifica da parte delle ASL, in base alle situazioni conosciute. Deve essere previsto inoltre nelle aziende e negli impianti industriali, utilizzando come mezzo conoscitivo il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994, dando la priorità a: Coibentazioni delle strutture murarie; Coibentazioni degli impianti termici; Coibentazioni degli impianti di processo. 2.3 Registri Sulla base dei dati del censimento e secondo quanto indicato in allegato 4, devono essere istituiti presso ogni ASL i seguenti registri su supporto informatico: a) Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto (lr n. 17/2003 art. 5). Il registro dovrà essere utilizzato anche per la registrazione delle strutture pubbliche e private aperte al pubblico con presenza di amianto. impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione d amianto Nel registro sono riportati i dati relativi anche alle strutture e luoghi aperti al pubblico. Inizialmente si provvederà all inserimento dei dati disponibili in altri archivi per poi procedere all inserimento e all aggiornamento dei dati: comunicati dai proprietari dell amianto;

13 Come posso assolvere a tutti questi obblighi? BONIFICHE AMBIENTALI può svolgere per voi tutti questi adempimenti. * * * BONIFICHE AMBIENTALI ha iniziato le proprie attività come progetto dei suoi fondatori di capitalizzare le molteplici esperienze personali nell ambito delle materie tossiche. Il principio formatore doveva essere ed è la nozione di fornire alla committenza un servizio di risanamento chiavi in mano che estendesse il suo spettro dalla fase diagnostica al collaudo dell avvenuta bonifica, assumendo in toto le incombenze operative e gli adempimenti nei confronti degli organismi. La forza di tale progetto risiede nella capacità, da parte di BONIFICHE AMBIENTALI, di farsi carico delle problematiche della committenza, per raggiungere un risultato finale il cui rapporto fra qualità e prezzo sia condivisibile e sostenibile da parte del cliente finale. La coincidenza di interessi e finalità e la condivisione di responsabilità conducono necessariamente a quella identità di vedute e di obiettivi che confluirà necessariamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati *DALLA REGIONE: Nuovi requisiti per l accreditamento e i servizi di assistenza domiciliare e per le unità di offerta sociosanitarie Un provvedimento tramite il quale, ancora una volta, la Regione Lombardia propone linee guida all avanguardia. La Commissione consiliare Sanità e assistenza mercoledì 23 maggio ha espresso parere favorevole rispetto ai nuovi requisiti per l esercizio e l accreditamento dell assistenza domiciliare integrata (ADI) e per le unità di offerta sociosanitaria.per le unità di offerta sociosanitaria vengono introdotti dei criteri minimi di esercizio, tra cui la richiesta di requisiti morali del legale rappresentante del gestore e dei componenti il Consiglio di amministrazione, l affidabilità economicofinanziaria, la personalità giuridica. A garanzia dell utente viene stabilita la stipula del contratto di ingresso. Per quanto riguarda l esercizio dell assistenza domiciliare integrata, il soggetto gestore deve assicurare la presenza di alcune figure professionali e la continuità dell assistenza. Per quanto riguarda l accreditamento il servizio deve indicare un care manager e garantire la presa in carico entro 72 ore dal primo contatto (24 ore in caso di urgenze). Terzo Settore: 3 milioni di euro in arrivo per il no profit Ammonta a 3 milioni il finanziamento regionale per il biennio a favore delle organizzazioni di volontariato. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole dalla Commissione consiliare Sanità e assistenza, intende sostenere sia le attività generali (comprese quelle di formazione) sia le attività per progetti con finalità di solidarietà sociale, in ambito sociale, civile e culturale. Tra le novità la possibilità per le organizzazioni di chiedere il contributo, oltre che in forma singola, anche come organizzazione in rete,

14 modalità che otterrà anche un punteggio premiale in sede di esame della domanda. Il contributo potrà arrivare a coprire un massimo del 70% del valore totale del progetto. Potranno presentare domanda tutti i soggetti iscritti nel Registro generale regionale del volontariato o alla sezione regionale o alle sezioni provinciali, in quest ultimo caso sarà la Provincia a provvedere all erogazione del contributo. Per le organizzazioni regionali sono destinati 450mila euro (pari al 15% delle risorse complessive), mentre alle sezioni provinciali vengono assegnate risorse per 2milioni 550mila (pari all 85%

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