T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 15/05/2009, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 15/05/2009, n. 1038 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"

Transcript

1 T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 15/05/2009, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N /2009 REG.SEN. N /1994 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1251 del 1994, proposto da: Madella Rina, per la Liquifert Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Ughetta Bini e Giuseppe Onofri, con domicilio eletto presso Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola, 14; contro Comune di Asola, rappresentato e difeso dagli avv. Antonietta Giannone e Cesare Nicolini, con domicilio eletto presso Antonietta Giannone in Brescia, via Malta, 7/C; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell ordinanza sindacale del , n recante ordine di bonifica dell area di proprietà della Liquifert s.r.l.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asola; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/04/2009 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

2 FATTO Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Madella Rina, in qualità di Amministratore unico della Liquifert s.r.l., espone quanto segue. La Liquifert s.r.l. ha acquistato, nel 1984, lo stabilimento già di proprietà della Flucosit e precedentemente della società Industria Chimica Asolana, le quali raffinavano benzine e suoi omologhi superiori, ottenendo dal Comune l autorizzazione ad utilizzare i serbatoi dello stabilimento per il deposito di intermedi per la produzione di fertilizzanti liquidi. Dopo pochi mesi dall inizio dell attività, però, veniva notificata l ordinanza di sospensione dell attività, con contestuale contestazione di fattispecie di reato connesse all asserito inquinamento dei luoghi ad opera della Liquifert, rispetto alle quali l odierna ricorrente ha riportato la piena assoluzione per insussistenza del fatto, confermata anche in Appello ed in Cassazione. A seguito del dissequestro del 1990, però, il Comune dava inizio ad una lunga sequenza di provvedimenti con cui venivano ordinati interventi diversi, ma tutti volti, secondo quanto emerge dall analisi degli stessi, sostanzialmente allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, eternit, alla messa in sicurezza delle cisterne, oltre che ad evitare l attivazione di nuovi scarichi senza autorizzazione e lo smaltimento non conforme alla legge di liquami provenienti dallo scavo del terreno, fino all adozione dell ordinanza sindacale n. 1256, prot. n dell 1 giugno 1994 con cui si imponeva alla Liquifert s.r.l. la bonifica dell area secondo le linee dettate dall apposito progetto approvato dal Consiglio comunale. Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il quale oltre a diffidare la proprietà a provvedere, stabiliva che in caso di inerzia il Comune avrebbe provveduto d ufficio, salvo refusione forzata delle spese a termini di legge, la sig. Madella proponeva il ricorso in esame, affidato alle seguenti doglianze: 1. difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 13 e 20 del D.P.R. n. 915/1982, dell art. 31 bis della L.R. n. 94/80 come integrata dalla L.R. n. 99/83, dell art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie e 38 della legge n. 142/90, non essendo la Liquifert s.r.l. responsabile dell inquinamento. Tutte le norme invocate pongono, infatti, l obbligo di rimessione in pristino e quindi di intervenire smaltendo i rifiuti in capo al solo soggetto responsabile dell inquinamento, estendendo la responsabilità al proprietario del fondo solo laddove con il proprio comportamento abbia concorso a causare il danno. Nel caso di specie si è accertato, in sede penale, che la Liquifert s.r.l. non smaltiva rifiuti né questi erano tossici o nocivi e conseguente nessuna responsabilità sarebbe addebitabile all attività della stessa, dovendosi ricondurre l inquinamento ambientale esistente all attività delle società precedentemente proprietarie dello stabilimento; 2. difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione di legge sotto il profilo dell incompetenza del Sindaco e del difetto di motivazione. La vigente normativa consentirebbe ai Comuni di provvedere ai lavori di bonifica solo in presenza di condizioni di particolare gravità che, nel caso in esame, non sussisterebbero o comunque rispetto alle quali non vi sarebbe un adeguata motivazione. Altrettanto immotivato sarebbe il pericolo alla salute richiesto dall art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie per giustificare l intervento coattivo. In assenza di tali presupposti, solo la Regione avrebbe potuto, ai sensi dell art. 31 della L.R. n. 94/80, imporre la bonifica,

3 ricorrendone le condizioni; 3. illegittimità per indeterminatezza del dispositivo e per illogicità e incongruità del termine assegnato e violazione dell art. 3 della legge n. 241/90. Il provvedimento impugnato non avrebbe puntualmente fornito le dettagliate prescrizioni imposte dalla legge e il fatto di non aver allegato all ordinanza il richiamato Progetto di bonifica di cui essa richiede l esecuzione integrerebbe una carenza di motivazione; 4. eccesso di potere per sviamento, in quanto la gravità della situazione sarebbe stata originata anche dal comportamento omissivo della pubblica amministrazione che per anni non avrebbe controllato l attività produttiva precedentemente esercitata in loco. Con ordinanza n. 141 del 1999 il Presidente di questo Tribunale ordinava al Comune il deposito della documentazione relativa al provvedimento impugnato ed ogni altro elemento utile al fine della decisione. Tale ordine veniva reiterato - richiedendo anche una relazione sui fatti di causa, oltre ai documenti del fascicolo istruttorio - con il successivo decreto n. 421/02. Il Comune provvedeva, quindi, al deposito di copiosa documentazione a seguito della propria costituzione in giudizio il 12 marzo Nella successiva memoria esso, oltre a ricostruire la lunga lista di provvedimenti con cui il Comune, sin dal 1986, ha intimato vari interventi per la bonifica e la messa in sicurezza dell area, evidenziava, in primo luogo, come l odierna ricorrente fosse, al momento dell acquisto della proprietà, pienamente a conoscenza della situazione di inquinamento della stessa. La difesa dell Amministrazione continua, quindi, mettendo in luce i seguenti aspetti: - non solo la Liquifer aveva piena cognizione dello stato di inquinamento sin dall acquisto della proprietà, ma il comportamento stesso della società ricorrente avrebbe contribuito ad aggravare la situazione di inquinamento dell area; ciò determinerebbe il rigetto del primo motivo di ricorso; - l esistenza di una situazione tanto grave da legittimare un intervento del Comune era stata più volte evidenziata dalla stessa ricorrente nella corrispondenza intercorsa e, comunque, quest ultima non ha mai impugnato la lunga serie di ordinanze precedente che rappresentano per sé stesse un adeguata motivazione del provvedimento impugnato, con conseguente rigetto anche del secondo motivo di ricorso; - la brevità del termine assegnato per provvedere, se effettivamente riscontrabile, non inciderebbe, comunque, sulla legittimità del provvedimento, considerata la possibilità di richiedere delle proroghe dello stesso; - l Amministrazione si sarebbe attivata sin da quando ha avuto conoscenza della situazione: e cioè dal In punto di fatto, il Comune rappresentava, infine, come nel 1996, considerata l inerzia della ricorrente, avesse provveduto ad approvare un progetto di bonifica, occupare i terreni, eseguire le operazioni di bonifica e, nel 2002, ad adottare un atto di imposizione

4 dell onere reale sul terreno (provvedimento impugnato con ricorso pendente sub R.G. 463/00). In vista della pubblica udienza anche parte ricorrente presentava una memoria, nella quale ha chiarito come l attività della stessa fosse iniziata solo nel marzo del 1989, successivamente alla predisposizione del primo piano di bonifica ad opera della Provincia e fosse durata solo pochi mesi, insistendo sulla carenza di istruttoria in cui l Amministrazione comunale sarebbe incorsa nell intimare la bonifica alla Liquifer. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2009 la causa, su conforme richiesta delle parti in causa, è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso in esame è volto a censurare la legittimità del provvedimento con cui il Sindaco del Comune di Asola ha ordinato la bonifica dell area di proprietà della ditta ricorrente secondo le indicazioni dell Assessorato Ambiente Ecologia dell Amministrazione provinciale di Mantova e le metodologie del Progetto per la bonifica del sito approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 16 febbraio 1994, pena l esecuzione in danno. La fattispecie in esame risulta essere assoggettata alla disciplina contenuta nel D.P.R. 915/82, atteso che il provvedimento impugnato risale ad un epoca anteriore all entrata in vigore del d. lgs. 22/97. Secondo il precedente di questa sezione rappresentato dalla sentenza T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 05 febbraio 2008, n. 39, che il Collegio ritiene di poter condividere a pieno, ai sensi degli artt. 3, comma 3, 9 e 13, d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, precedentemente in vigore, il proprietario dell'area sulla quale siano stati depositati rifiuti speciali non è tenuto allo smaltimento degli stessi ed alla bonifica dell'area relativa laddove non abbia in alcun modo contribuito a causare il danno ambientale. Tale normativa non disponeva puntualmente in ordine al profilo delle responsabilità, con la conseguenza che la giurisprudenza maggioritaria è andata formandosi prendendo a riferimento i principi di cui all'art. 130/R del Trattato dell'unione Europea introdotto dall'atto Unico Europeo del 1986 (attualmente l'art. 174 dopo i trattati di Amsterdam e di Nizza), il quale sancisce il noto principio per cui "chi inquina paga", nonchè l'art. 18 della L. 349/1986 che conferma la regola per cui la responsabilità per danno ambientale consegue al compimento di fatti dolosi o colposi e non già alla mera qualità di proprietario dell'area (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II - 2/8/2000 n. 1775).Dunque già in virtù dell'art. 9 del D.P.R. 915/82 l'ordine di smaltimento dei rifiuti non poteva essere diretto indiscriminatamente nei confronti del proprietario, dato che la responsabilità in capo a quest'ultimo sorgeva esclusivamente in quanto lo stesso potesse dirsi "obbligato" secondo un giudizio di corresponsabilità con l'autore dell'abbandono illecito dei rifiuti.tale linea interpretativa è stata confermata dall entrata in vigore del D. Lgs. 22/97 che, con il richiamato art. 14, ha inteso eliminare i margini di incertezza presenti nella precedente formulazione normativa, valorizzando l'opzione ermeneutica che ha individuato il nesso fra obbligo di smaltimento e sussistenza di profili di responsabilità - a titolo almeno colposo - in capo al soggetto destinatario dell'ordine.ciò in linea anche con il principio generale per cui l'illecito amministrativo postula la configurabilità di una condotta dolosa o colposa, rivelandosi illegittima

5 l'applicazione di una sanzione amministrativa sul presupposto di una generica culpa in vigilando ovvero in eligendo, in assenza dello specifico accertamento dell'imputabilità della contestata infrazione al comportamento posto in essere dal soggetto. Il Collegio ritiene, quindi, in ragione di quanto sopra ed in conformità al precedente di cui alla sentenza T.A.R. Lombardia Milano, sez. I - 23/6/ 1997, n. 1026, da cui non ravvisa ragione di discostarsi, che, ai sensi degli artt. 3 comma 3, 9 e 13 del D.P.R. 915/82 il proprietario dell'area sulla quale siano stati depositati rifiuti speciali non è tenuto allo smaltimento degli stessi ed alla bonifica dell'area stessa laddove non abbia in alcun modo contribuito a causare il danno ambientale.ne discende, nel caso di specie, l illegittimità delle ordinanze con cui la bonifica è stata imposta alla proprietà senza alcuna valutazione dei comportamenti intrapresi e del loro collegamento causale con l'evento dannoso, e senza svolgere alcuna indagine tesa ad accertarne la responsabilità dell'illecito ed anzi senza considerare che la ricorrente ha dato conto di elementi, confermati anche dagli accertamenti eseguiti in sede penale, che rendono plausibile una responsabilità in capo alla ditta precedentemente proprietaria degli immobili. In assenza di uno specifico accertamento di responsabilità del proprietario, infatti, il Comune avrebbe dovuto limitarsi a portare a conoscenza di questi la necessità di procedere alla bonifica dell area, al fine di consentirgli la possibilità di esercitare la facoltà di porre in essere gli interventi di recupero ambientale, in modo tale da evitare l'esproprio connesso all'onere reale gravante sul suo terreno. In effetti, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. citato e del suo regolamento attuativo approvato con D.M. 25/10/1999 n recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati - il proprietario di questi ultimi, ove non sia responsabile del riscontrato inquinamento, non ha l'obbligo giuridico di provvedere direttamente alla bonifica, ma ne assume il relativo onere se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, sez. VI - 5/9/2005 n. 4525). Si ritiene, però, che ad analoghe conclusioni dovesse pervenirsi anche alla luce della previgente normativa, meno esplicita, ma fondata su principi analoghi. In definitiva il primo motivo di ricorso, principale ed assorbente, è fondato e va accolto dato che, come già rilevato, è mancata del tutto ogni attività istruttoria diretta ad appurare le responsabilità della ricorrente, rendendo, conseguentemente, superfluo l esame delle ulteriori doglianze. Il ricorso merita, quindi, accoglimento, ma il Collegio ritiene, considerata la complessità della vicenda, nonché della disciplina di settore, che le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in esame e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Dispone la compensazione delle spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

6 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29/04/2009 con l'intervento dei Magistrati: Sergio Conti, Presidente Stefano Tenca, Primo Referendario Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore IL PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/05/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA. N. 00963/2014 REG.PROV.COLL. N. 00982/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA. Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Dettagli

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO

Dettagli

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012. Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Comune di Vieste Provincia di Foggia

Comune di Vieste Provincia di Foggia Comune di Vieste Provincia di Foggia SETTORE PRIMO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE (COPIA) *97* del 11-09-2014 Determinazione 11-09-2014 - Nr. 97 Registro Generale 11-09-2014 - Nr. 764 Oggetto: Saldo compenso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto

TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto In caso di ritrovamento di amianto, è legittima l ordinanza del Sindaco con la quale si dispone la caratterizzazione

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA N. 00083/2007 REG.ORD. N. 01027/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la presente (Sezione Seconda) ORDINANZA Sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la

Dettagli

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ

Dettagli

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dettagli

Consiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013

Consiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013 MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda Quater) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3344

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 10 maggio 2013, n. 1221 Edilizia e urbanistica - Distanze legali - Costruzione distanza legale e principio di prevenzione ex artt. 873 e 875 c.c. REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2013, n. 5538 Edilizia e urbanistica - Rilascio permesso di costruire in assenza di piano attuativo - Possibilità qualora previsto dalle norme di piano regolatore,

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA ANNO 1999 REPUBBLICA ITALIANA N. 2545 REG. RIC. ANNO 1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 255 REG. SENT.. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ANNO 2008 Sezione Seconda composto dai Signori: Giuseppe

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/04/2012 8.25 N. 00556/2012 REG.PROV.COLL. N. 00023/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) SENTENZA T.A.R. Liguria, sez. I, 15 gennaio 2014, n. 96 Edilizia e urbanistica - Sanatoria edilizia - Reiezione di concessione in sanatoria per mancanza requisiti di abitabilità - Legittimità. REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01009/2013 REG.PROV.COLL. N. 00176/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/10/2013 10.57 N. 02108/2013 REG.PROV.COLL. N. 00136/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha

Dettagli

DIRITTO DI ACCESSO DI UN DIPENDENTE DI POSTE ITALIANE

DIRITTO DI ACCESSO DI UN DIPENDENTE DI POSTE ITALIANE DIRITTO DI ACCESSO DI UN DIPENDENTE DI POSTE ITALIANE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA -BRESCIA - 21 febbraio 2009 numero 328 1- Servizi pubblici Nazionali Poste Italiane Atti di gestione del

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00170/2010 00561/2008 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha pronunciato la presente (Sezione Prima)

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01807/2011 REG.PROV.COLL. N. 01970/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01104/2013 REG.PROV.COLL. N. 01171/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli