REPUBBLICA ITALIANA ANNO 1999
|
|
- Graziana Bello
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA N REG. RIC. ANNO 1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 255 REG. SENT.. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ANNO 2008 Sezione Seconda composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI Vincenzo FIORENTINO Stefano TOSCHEI Presidente Componente; Estensore; ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. R.g 2545 del 1999 proposto dalla WASTE MANAGEMENT ITALIA-W.M.I. S.p.a., in persona de legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pazzi e Alessandro Cassetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via Gustavo Modena 23; contro il COMUNE DI SAN CASCIANO in VAL DI PESA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio ; per l annullamento, previo sospensione dell efficacia della diffida emessa dal Comune di San Casciano in Val di Pesa alla SASPI S.p.a. perché provvedesse, in solido con il proprietario di un lotto di terreno situato nel predetto Comune loc. Le Mandrie, a redigere nel termine di 60 gg un piano di indagini preliminari, in conformità della delibera 1447/98, finalizzato alla bonifica del sito. Visto il ricorso con i relativi allegati;
2 2 Vista l ordinanza n. 284 dell 11 novembre 1999, con la quale questo Tribunale ha respinto l istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente; Esaminata la ulteriore memoria depositata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza dell 8 febbraio 2007 ed alle Camere di consiglio del 22 marzo 2007 e del 19 aprile 2007 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l avv. Alessandro Cassetti ; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTOE DIRITTO 1. La Società Waste Management Italia-W.M.I. S.p.a. (d ora in poi, Waste) impugna il provvedimento con il quale, il responsabile dell ufficio competente del Comune di San Casciano in Val di Pesa, ha intimato alla SASPI S.p.a. di provvedere, in solido con il proprietario di un lotto di terreno situato nel predetto Comune loc. Le Mandrie, di redigere nel termine di 60 gg un piano di indagini preliminari, in conformità della delibera 1447/98, finalizzato alla bonifica del sito. Chiarisce la ricorrente che la Società SASPI S.p.a. si è fusa per incorporazione con la Waste (ved. atto allegato) e che il provvedimento di cui sopra si appalesa illegittimo in quanto fondato su presupposti errati. La ragione della sua adozione, infatti, sottenderebbe alla circostanza che fino alla metà degli anni ottanta, nelle immediate adiacenze dei terreni in questione, era in attività un impianto di incenerimento dei rifiuti gestito dalla SASPI e che la tipologia dei rifiuti rinvenuti nel corso del sopralluogo del 22 marzo 1999, che (per come si legge nel provvedimento impugnato) ha permesso l attivazione del procedimento conclusosi con l adozione dell atto qui oggetto di gravame, lascerebbe presumere, quale responsabile del loro interramento e della conseguente contaminazione dei
3 3 terreni, la sopra citata Società, quale gestore a quel tempo dei terreni in questione (cfr. in tale senso la ricostruzione dei fatti operata nell atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria conclusiva). Riferisce ancora la Società ricorrente che, dopo aver impugnato quell atto con il presente ricorso, il Comune emetteva analoga ordinanza n. 4 del 3 giugno 2002, riguardante particelle catastali confinanti con quelle in ordine alle quali è qui giudizio, ordinanza che veniva fatta oggetto di gravame nel corso del 2002, deciso in senso favorevole alla odierna parte ricorrente con sentenza di questa Sezione n. 662 del Il Collegio non può che registrare identità di fattispecie tra il giudizio qui in esame e quello deciso con la sentenza sopra indicata, di talché i principi espressi in quest ultima debbono essere confermati anche in questo caso, conducendo all accoglimento del gravame proposto dalla Waste. 3. Per completezza di motivazione va rammentato che anche nella vicenda decisa dalla sentenza n. 662 del 2004 l ordine da parte del Comune nei confronti della società ricorrente veniva giustificato con la ritenuta imputabilità del suddetto abbandono alla società S.A.S.P.I. S.p.a. (fusa dal 1 agosto 1999, per incorporazione, nella Società ricorrente) che aveva gestito, fino alla meta degli anni ottanta, nelle vicinanze dell area in questione, un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani. Anche in detto caso la Waste si lamentava della circostanza che il Comune non aveva affatto svolto una adeguata istruttoria per individuare l effettivo autore dell inquinamento, limitandosi a ritenere, per via presupposta, che la sola circostanza collegata all aver la SASPI gestito un impianto di incenerimento in quell area territoriale - attività peraltro cessata da molti anni lasciasse presagire verosimilmente che alla stessa facesse obbligo di redigere un piano per la bonifica del sito.
4 4 La vicenda (unica, sia con riferimento a quella qui in esame che a quella già risolta in sede giudiziale dalla sentenza n. 662 del 2004) va iscritta nell ambito di applicazione dell art. 14 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto ovviamente espressamente e più volte richiamato nel provvedimento qui impugnato). Come è noto, il suindicato articolo 14, premesso il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1), pone (comma 3) l obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico dell autore della violazione, e prevede un obbligo solidale del proprietario (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull area) solo se imputabili della violazione a titolo di dolo o colpa. Nel disciplinare la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati l art. 17 dello stesso decreto demanda al Comune (comma 9), ove i responsabili non provvedano o non siano individuabili, la realizzazione d ufficio dei relativi interventi; e dispone che detti interventi costituiscono onere reale sulle aree inquinate (comma 10), mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse oltre che da privilegio generale mobiliare (comma 11). Nel solco di questi principi, il regolamento attuativo (D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati) precisa all art. 8 che la diffida ad eseguire i necessari interventi a rivolta dal Comune, con propria ordinanza al responsabile dell inquinamento (comma 2); ed aggiunge (comma 3) che l ordinanza è notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell art. 17 commi 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 (norme queste riprodotte, peraltro, nell art. 20 della legge della Regione Toscana 18
5 maggio 1998 n. 25). 5 Ciò significa che il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l obbligo di provvedere, ma solo l onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull area, nella specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare Dal quadro normativo sopra delineato si rileva, innanzitutto, che l Amministrazione investita del potere sanzionatorio di cui trattasi debba darsi carico di svolgere gli opportuni e congrui accertamenti del caso, intesi a verificare la sussistenza di fatti suscettivi di integrare la fattispecie di responsabilità dolosa o colposa a carico degli interessati esplicitandone, non meno compiutamente le ragioni. Nel caso di specie nel provvedimento impugnato manca ogni riferimento ad un accertamento nei sensi di cui sopra essendosi l Amministrazione sostanzialmente limitata ad affermare l imputabilità dell abbandono dei rifiuti alla società SASPI solo sul fatto che tale società (fusa dal 1 agosto 1999, per incorporazione, nella società ricorrente) aveva gestito fino alla metà degli anni ottanta, nell area posta nella località indicata nel provvedimento impugnato, un impianto di rifiuti solidi urbani. 5. Riprodotte come sopra le osservazioni svolte nella sentenza n. 662 del 2004 e fatte proprie da questo Collegio nel caso qui in esame, attagliandosi perfettamente alla presente fattispecie, il ricorso può trovare accoglimento con annullamento del provvedimento impugnato. La mancata costituzione in giudizio dell Amministrazione intimata rende le spese irripetibili. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda,
6 6 pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, annulla l atto impugnato. Spese irripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nelle Camere di consiglio dell 8 febbraio 2007, del 22 marzo 2007 e del 19 aprile Il Presidente Giuseppe Petruzzelli F.to Giuseppe Petruzzelli Il relatore ed estensore Stefano Toschei F.to Stefano Toschei Il Segretario F.to Silvana Nannucci DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 FEBBRAIO 2008 Firenze, lì 29 FEBBRAIO 2008 Il Collaboratore di Cancelleria F.to Silvia Lazzarini
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliT.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliComune di Vieste Provincia di Foggia
Comune di Vieste Provincia di Foggia SETTORE PRIMO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE (COPIA) *97* del 11-09-2014 Determinazione 11-09-2014 - Nr. 97 Registro Generale 11-09-2014 - Nr. 764 Oggetto: Saldo compenso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliN. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliRic. n. 2473/2006 Sent. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda SENTENZA
Ric. n. 2473/2006 Sent. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da: Umberto Zuballi Claudio Rovis Mauro Springolo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.
N. 00963/2014 REG.PROV.COLL. N. 00982/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliPer quanto sopra esposto, al fine di correttamente applicare la legge regionale, si chiede di avere risposta alle seguenti domande:
QUESITO indirizzato alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia. * * * * * La presente per chiedere l'interpretazione autentica circa la portata del termine "ristrutturazione
DettagliSentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.
Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di N. 843/05 Reg. Sent. N. 4742/2004 R.G. Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Sezione Seconda SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda composto dai Signori: Luigi TOSTI Silvestro Maria RUSSO Stefano TOSCHEI Presidente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2013, n. 5538 Edilizia e urbanistica - Rilascio permesso di costruire in assenza di piano attuativo - Possibilità qualora previsto dalle norme di piano regolatore,
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettaglicontro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) SENTENZA
T.A.R. Liguria, sez. I, 15 gennaio 2014, n. 96 Edilizia e urbanistica - Sanatoria edilizia - Reiezione di concessione in sanatoria per mancanza requisiti di abitabilità - Legittimità. REPUBBLICA ITALIANA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
Dettaglicontro ha pronunciato la presente
N. 00209/2012 REG.PROV.COLL. N. 00948/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - N. RS Anno 2009 N.7088 RGR Anno 1996 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7088
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012
Numero 04033/2012 e data 24/09/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 NUMERO AFFARE 05069/2012 OGGETTO: Ministero dell interno.
DettagliTAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto
TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto In caso di ritrovamento di amianto, è legittima l ordinanza del Sindaco con la quale si dispone la caratterizzazione
DettagliDeliberazione n. 140 /I C./2007
Deliberazione n. 140 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettagli- disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell art. 6 della L.R. n. 13/1994.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 19-02-2010 5599 - disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell art. 6 della L.R. n. 13/1994. Il Segretario della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00623/2015 REG.PROV.COLL. N. 00336/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;
N. 00247/2013 REG.PROV.COLL. N. 01214/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliCOMUNE DI ARICCIA ORDINANZE PROVINCIA DI ROMA. Ordinanza n 25 del 04/03/2013
COMUNE DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA ORDINANZE Ordinanza n 25 del 04/03/2013 OGGETTO: RIMOZIONE E BONIFICA TERRENO SITO IN VIA LEGA LATINA FG. 6 PART. 1391 IL SINDACO Vista la relazione prot. 110885 del
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA
N. 00083/2007 REG.ORD. N. 01027/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la presente (Sezione Seconda) ORDINANZA Sul ricorso
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 01148/2012 REG.PROV.COLL. N. 00968/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliTribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza, sentenza n. 3312/2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali equivale ad un anno di pratica presso uno studio legale - TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 3312 del 04/05/2005 Il praticante
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
Dettagli