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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 217/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012 che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d interoperabilità [notificata con il numero C(2012) 4982] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/462/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, controllo-comando e segnalamento, l esercizio e gestione del traffico, le applicazioni telematiche per il trasporto di merci e di passeggeri, la sicurezza nelle gallerie ferroviarie e l accessibilità per le persone a mobilità ridotta. vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ( 1 ), in particolare l articolo 6, paragrafo 1, considerando quanto segue: (3) Il 31 marzo 2011, l Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla specifica relativa al registro delle infrastrutture, la procedura per dimostrare il livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI per le linee esistenti e i successivi emendamenti alle STI (ERA/ REC/ /INT). (1) L articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) ( 2 ) prevede che quest ultima (in appresso «l Agenzia») assicuri l adeguamento delle specifiche tecniche di interoperabilità (in appresso «STI») in funzione del progresso tecnico e dell evoluzione del mercato, nonché delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie. (2) Con decisione C(2007)3371 del 13 luglio 2007 la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ( 3 ) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale ( 4 ). Sulla base di tale mandato di riferimento, è stato chiesto all Agenzia di rivedere le STI concernenti il materiale rotabile per l alta velocità, i carri merci, le locomotive e il materiale rotabile per passeggeri, il rumore, l infrastruttura, l energia, il ( 1 ) GU L 191 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 164 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 235 del , pag. 6. ( 4 ) GU L 110 del , pag. 1. (4) Il 9 giugno 2011, il comitato istituito a norma dell articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, ha espresso parere positivo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al registro europeo dei tipi autorizzati di veicoli ferroviari e sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa alle specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie. Facendo seguito all adozione dei due atti della Commissione basati sui suddetti progetti, vale a dire la decisione di esecuzione della Commissione 2011/633/UE, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie ( 5 ) e la decisione di esecuzione della Commissione 2011/665/UE, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati ( 6 ), è necessario adeguare le relative STI al fine di assicurare la coerenza del complesso di norme. (5) Per motivi di praticità, è preferibile modificare una serie di STI per mezzo di un unica decisione della Commissione, al fine di attuare correzioni e aggiornamenti particolari nei testi giuridici. Tali correzioni e modifiche non derivano da una revisione globale delle STI, né dall estensione della loro portata geografica. ( 5 ) GU L 256 dell , pag. 1. ( 6 ) GU L 264 dell , pag. 32.

2 L 217/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea (6) Occorre pertanto modificare le seguenti decisioni: decisione 2002/731/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche d interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE ( 1 ), abrogata dalla decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ( 9 ). La decisione 2006/66/CE è stata abrogata dalla decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile rumore» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ( 10 ). decisione 2002/732/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche d interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE ( 2 ), decisione 2002/733/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche d interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE ( 3 ), decisione 2002/735/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche d interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE ( 4 ), decisione della Commissione 2006/66/EC, del 23 dicembre 2005, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema Materiale rotabile Rumore del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ( 5 ). (8) Tuttavia le decisioni 2006/860/CE, 2008/217/CE, 2008/232/CE, 2008/284/CE e 2011/229/UE recano disposizioni transitorie relative all applicazione delle decisioni che esse abrogano in merito al mantenimento di progetti autorizzati a norma della STI incorporata in tali decisioni e di progetti di una nuova linea e di rinnovo o ammodernamento di una linea esistente che si trovano in una fase avanzata dello sviluppo o l oggetto di un contratto di corso di esecuzione rispettivamente alla data di notifica della decisione 2006/860/CE, della decisione 2008/217/CE, della decisione 2008/232/CE, della decisione 2008/284/CE e della decisione 2011/229/UE. Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE. (9) Il comitato istituito a norma dell articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, nella sua sessione del 22 e 23 aprile 2004, ha convenuto di sopprimere la STI Manutenzione istituita mediante la decisione 2002/730/CE della Commissione ( 11 ), trasferendone i contenuti verso altre STI. Di conseguenza, le STI alta velocità rivedute pubblicate nel 2006 hanno incorporato il contenuto della decisione 2002/730/CE, che è pertanto opportuno abrogare a fini di chiarezza. (7) La decisione 2002/731/CE è stata abrogata dalla decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ( 6 ). La decisione 2002/732/CE è stata abrogata dalla decisione 2008/217/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ( 7 ). La decisione 2002/733/CE è stata abrogata dalla decisione 2008/284/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ( 8 ). La decisione 2002/735/CE è stata ( 1 ) GU L 245 del , pag. 37. ( 2 ) GU L 245 del , pag ( 3 ) GU L 245 del , pag ( 4 ) GU L 245 del , pag ( 5 ) GU L 37 dell , pag. 1. ( 6 ) GU L 342 del , pag. 1. ( 7 ) GU L 77 del , pag. 1. ( 8 ) GU L 104 del , pag. 1. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L allegato della decisione 2002/731/CE è modificato in conformità all allegato I della presente decisione. Articolo 2 L allegato della decisione 2002/732/CE è modificato in conformità all allegato II della presente decisione. Articolo 3 L allegato della decisione 2002/733/CE è modificato in conformità all allegato III della presente decisione. ( 9 ) GU L 84 del , pag ( 10 ) GU L 99 del , pag. 1. ( 11 ) GU L 245 del , pag. 1.

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 217/3 Articolo 4 L allegato della decisione 2002/735/CE è modificato in conformità all allegato IV della presente decisione. Articolo 7 La presente decisione si applica a decorrere dal 24 gennaio Articolo 8 Articolo 5 L allegato della decisione 2006/66/CE è modificato in conformità all allegato V della presente decisione. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 Articolo 6 La decisione 2002/730/CE è abrogata. Per la Commissione Siim KALLAS Vicepresidente

4 L 217/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO I L allegato della decisione 2002/731/CE (STI HS CCS) è modificato come segue: 1) il punto 6.2. è così modificato: a) i capoversi terzo, quarto e quinto sono soppressi; b) il testo dell ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di verifica degli impianti a bordo e di quelli a terra, insieme al certificato di conformità, è sufficiente a garantire che un impianto a bordo funziona con un impianto a terra dotato delle funzioni corrispondenti senza un ulteriore dichiarazione di verifica per il sottosistema»; 2) il punto è sostituito dal seguente: « Registri I dati da fornire per i registri di cui agli articoli 34 e 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (**), e nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (***). (*) GU L 191 del , pag. 1. (**) GU L 256 dell , pag. 1. (***) GU L 264 dell , pag. 32.»; 3) il punto è soppresso; 4) il punto è soppresso; 5) l allegato B è così modificato: a) al paragrafo «Uso dell allegato B», il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Le imprese ferroviarie che devono installare uno o più di questi sistemi sui propri treni devono fare riferimento allo Stato membro appropriato»; b) alla sezione «Parte 2: Radio», l ultimo capoverso dell «INDICE» è sostituito dal seguente: «Questi sistemi sono attualmente in uso negli Stati membri»; 6) l allegato C è soppresso; 7) l allegato E è così modificato: a) alla sezione «Modulo SB: esame del tipo», paragrafo 3, sesto capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «Il registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, comprese tutte le informazioni specificate nella STI»; b) la sezione «Modulo SD: garanzia qualità produzione» è modificata come segue: i) al paragrafo 6.2, secondo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «il Registro dell infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»; ii) al paragrafo 6.7, l ottavo trattino è sostituito dal seguente: «il Registro dell infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»; c) la sezione «Modulo SF: verifica su prodotto» è modificata come segue: i) al paragrafo 5, secondo capoverso, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «il Registro dell infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»; ii) al paragrafo 11, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «il Registro dell infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI»; d) alla sezione «Modulo SH2: garanzia qualità totale con esame del progetto», paragrafo 6.7, il settimo trattino è sostituito dal seguente: «il Registro dell infrastruttura, comprese tutte le indicazioni precisate nella STI».

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 217/5 ALLEGATO II L allegato della decisione 2002/732/CE (STI HS INF) è modificato come segue: 1) al punto «Sforzi massimi sul binario (parametro 4)», paragrafo «Sforzi verticali», secondo capoverso, secondo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «si applicano le regole tecniche in uso su tali linee»; 2) al punto «Gallerie di considerevole lunghezza», il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Inoltre, se vi sono in galleria zone specifiche dotate di marciapiede, allo scopo di consentire una più agevole evacuazione dei passeggeri verso zone d emergenza protette o verso il camminamento laterale definito secondo le regole nazionali in vigore, l altezza dei marciapiedi deve essere compresa tra 550 e 760 mm rispetto al piano del ferro, per garantire la compatibilità con il materiale rotabile»; 3) al punto «Eccezioni in caso di esecuzione di lavori», terzo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «le imprese ferroviarie che effettuano servizi sulla linea interessata devono essere avvisate di queste eccezioni temporanee e informate in merito alla loro posizione geografica, alla loro natura e alla particolare forma di segnalazione impiegata, mediante avvisi indicanti eventualmente il tipo di segnalazione specifica utilizzata»; 4) al punto «Spazio laterale per i viaggiatori in caso di evacuazione di un convoglio fuori delle stazioni», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Sulle linee esistenti adattate per l alta velocità, un siffatto spazio laterale va previsto ovunque esso sia ragionevolmente realizzabile. Qualora non possa essere ricavato spazio sufficiente, l interruzione dello spazio di evacuazione deve essere chiaramente indicata all inizio e alla fine della zona interessata, e gli operatori devono essere informati di questa situazione particolare»; 5) il punto è soppresso; 6) al punto «Linee specificamente costruite per l alta velocità», il quinto capoverso è sostituito dal seguente: «L applicazione di condizioni diverse da quelle necessarie per garantire le prestazioni di base della rete, deve avvenire per ciascun parametro o interfaccia, in modo omogeneo per ogni tratto di linea ad alta velocità da costruire o in progetto»; 7) al punto «Linee specificamente adattate per l alta velocità», il quinto capoverso è soppresso; 8) il punto a «Insufficienza di sopraelevazione nei binari di corsa e nei binari principali dei dispositivi d armamento» è modificato come segue: a) al paragrafo «Linee specificamente costruite per l alta velocità», il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Sulle linee i cui raggi sono stati definiti sulla base dei valori d insufficienza di sopraelevazione indicati nella precedente tabella, i treni ad alta velocità interoperabili muniti di dispositivi particolari (casse oscillanti) possono circolare con valori d insufficienza di sopraelevazione superiori, a condizione che l impiego di valori più elevati per la circolazione di tali treni non pregiudichi la circolazione degli altri treni interoperabili. Il valore massimo d insufficienza di sopraelevazione sarà fissato, nel caso di treni dotati di particolari dispositivi (ad esempio casse oscillanti), per ciascuna linea interoperabile, sulla base delle regole nazionali adottate per il relativo tipo di treno. L autorizzazione di messa in servizio di questi treni è sottoposta alle disposizioni della STI materiale rotabile»; b) al paragrafo «Linee specificamente adattate per l alta velocità e linee di raccordo», il quinto capoverso è sostituito dal seguente: «Sulle linee i cui raggi sono stati definiti sulla base dei valori d insufficienza di sopraelevazione indicati nella precedente tabella, i treni ad alta velocità interoperabili muniti di dispositivi particolari (casse oscillanti) possono circolare con valori d insufficienza di sopraelevazione superiori, a condizione che l impiego di valori più elevati per la circolazione di tali treni non pregiudichi la circolazione degli altri treni interoperabili. Il valore massimo d insufficienza di sopraelevazione sarà fissato, nel caso di treni dotati di particolari dispositivi (ad esempio casse oscillanti), per ciascuna linea interoperabile, sulla base delle regole nazionali adottate per il relativo tipo di treno. L autorizzazione di messa in servizio di questi treni è sottoposta alle disposizioni della STI materiale rotabile»; c) al paragrafo «Linee specificamente costruite o adattate per l alta velocità aventi caratteristiche specifiche», il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Sulle linee i cui raggi sono stati definiti sulla base dei valori d insufficienza di sopraelevazione indicati nella precedente tabella, i treni ad alta velocità interoperabili muniti di dispositivi particolari (casse oscillanti) possono circolare con valori d insufficienza di sopraelevazione superiori, a condizione che l impiego di valori più elevati per

6 L 217/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea la circolazione di tali treni non pregiudichi la circolazione degli altri treni interoperabili. Il valore massimo d insufficienza di sopraelevazione sarà fissato, nel caso di treni dotati di particolari dispositivi (ad esempio casse oscillanti), per ciascuna linea interoperabile, sulla base delle regole nazionali adottate per il relativo tipo di treno. L autorizzazione di messa in servizio di questi treni è sottoposta alle disposizioni della STI materiale rotabile»; 9) al punto «Resistenza del binario e dei dispositivi d armamento alle spinte di frenatura e di avviamento», paragrafo «Condizione termica», primo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «caso 2: negli altri casi (normale frenatura di servizio per la riduzione o il mantenimento della velocità oppure l arresto), in attesa della pubblicazione delle specifiche europee o delle norme CEN corrispondenti, l uso di questi freni e il valore massimo di sforzo ammesso, nelle condizioni sopra indicate, saranno definiti dal gestore dell infrastruttura per ogni specifica linea interoperabile»; 10) al punto «Effetti dei venti trasversali», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Ogni Stato membro definisce per ogni linea interoperabile le regole da applicare sia ai veicoli, sia alle infrastrutture al fine di garantire la stabilità dei veicoli sottoposti agli effetti dei venti trasversali»; 11) al punto «Marciapiedi ad uso dei viaggiatori», paragrafo «Linee per l alta velocità esistenti, linee specificatamente adattate per l alta velocità e linee di raccordo», il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Se la situazione degli attuali marciapiedi non consente l accessibilità ai viaggiatori disabili, l impresa ferroviaria dovrà prevedere opportuni servizi di assistenza, in modo che i viaggiatori ne siano informati. Il gestore della stazione potrà prevedere: l impiego di rampe mobili di accesso ai convogli, l impiego di pedane mobili»; 12) all allegato B, tabella B.1, la decima riga «Registro delle infrastrutture ( )» è soppressa. 13) l allegato D è così modificato: a) la sezione D.2.1 «Fase di progettazione dettagliata delle opere d ingegneria civile e della sovrastruttura nel loro insieme» è modificata come segue: i) il testo del secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Nella fase iniziale, per permettere all organismo notificato designato di compiere al meglio le proprie verifiche, l appaltante o il gestore dell infrastruttura predispone e consegna a tale organismo un libretto di verifica per il progetto in questione, in cui sono raccolti tutti gli elementi che caratterizzano il sottosistema progettato, al livello di definizione che risulta nel fascicolo tecnico del sottosistema stesso costituito nel contesto del progetto preliminare in base a cui lo Stato membro interessato ha deciso di realizzare il progetto. Il libretto descrive, in un apposito capitolo, gli elementi che devono risultare nel Registro delle infrastrutture della linea in questione.»; ii) al paragrafo «Profilo limite dell infrastruttura, interasse dei binari, spazio laterale, accesso e intrusioni», primo trattino, il primo e il secondo sottotrattino sono sostituiti dai seguenti: «il profilo limite degli ostacoli, per ogni tratta interessata, secondo le scelte effettuate in base ai calcoli risultanti dall applicazione delle specifiche europee pertinenti, o, in attesa della relativa pubblicazione, delle schede UIC e 506 indicata al punto per l elemento profilo limite degli ostacoli (punto ), che vanno allegati, il profilo limite del pantografo, secondo le scelte effettuate in base ai calcoli risultanti dall applicazione delle schede UIC 606-1, e indicata al punto per l elemento profilo limite degli ostacoli (punto ), che vanno allegati,»; b) alla sezione D.2.6 «Fase di entrata in servizio», il quarto paragrafo («Registro delle infrastrutture») è soppresso; 14) l allegato E è sostituito dal seguente: «ALLEGATO E CARATTERISTICHE CHE DEVONO APPARIRE NEL REGISTRO DELLE INFRASTRUTTURE Le informazioni da inserire nel registro di cui all articolo 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), sono quelle indicate nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (**). (*) GU L 191 del , pag. 1. (**) GU L 256 dell , pag. 1.»

7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 217/7 ALLEGATO III L allegato della decisione 2002/733/CE (STI HS ENE) è modificato come segue: 1) al punto «Tensione e frequenza», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «La tensione ai morsetti delle sottostazioni e ai pantografi deve soddisfare l allegato N della presente STI. La frequenza della tensione deve soddisfare l allegato N della presente STI. Per la valutazione della conformità, cfr. l allegato N4»; 2) al punto «Geometria della catenaria di sistemi a corrente alternata», la nota 3 della tabella 4.2 è soppressa; 3) al punto «Geometria della catenaria di sistemi a corrente continua», la nota 4 della tabella 4.3 è soppressa; 4) il punto è sostituito dal seguente: « Sagoma dinamica del veicolo Le catenarie devono essere progettate in conformità dell ingombro dinamico del veicolo. La sagoma da adottare dipende dalla categoria di linea. La valutazione della conformità deve essere eseguita nell ambito del sottosistema energia.»; 5) il punto è sostituito dal seguente: « Limitazione del consumo massimo di potenza La potenza installata su una linea ad alta velocità e su una linea adattata o di raccordo determina il consumo di potenza ammissibile per i treni. Pertanto, a bordo devono essere installati dispositivi di limitazione di corrente come descritto nell allegato O della presente STI. La valutazione deve essere eseguita nell ambito della valutazione del sottosistema materiale rotabile.»; 6) al punto «Coordinamento della protezione elettrica», il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Il coordinamento della protezione elettrica delle sottostazioni e delle macchine di trazione è indispensabile al fine di ottimizzare l eliminazione di eventuali cortocircuiti. (L allegato E della presente STI riporta i requisiti applicabili).»; 7) il punto è modificato come segue: a) il terzo capoverso è soppresso; b) al paragrafo «Requisiti per la progettazione del sottosistema energia», il terzo capoverso è soppresso; 8) il punto è così modificato: a) al paragrafo «Generalità», il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «La scelta dipende dall ente aggiudicatore.»; b) al paragrafo «Requisiti per i sottosistemi controllo-comando e materiale rotabile», il quarto capoverso è soppresso; 9) al punto «Eccezioni in caso di esecuzione di lavori», terzo capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «le imprese ferroviarie che effettuano servizi sulla linea interessata devono essere avvisate di queste eccezioni temporanee ed informate in merito alla posizione geografica, alla natura e alla particolare forma di segnalazione impiegata, mediante comunicazioni scritte che indichino eventualmente il tipo di segnalazione specifica utilizzata.»; 10) il punto è soppresso; 11) al punto «Potenza installata», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «L ente aggiudicatore deve dichiarare il tipo di linea in base alle sue funzioni in riferimento all allegato F della presente STI. Il sistema di elettrificazione deve essere progettato in modo da garantire le prestazioni specificate per quanto riguarda l alimentazione. Pertanto, il punto contiene un requisito relativo alla limitazione del consumo di energia del sottosistema materiale rotabile.»;

8 L 217/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ) al punto «Frenatura a recupero», il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Nel caso di sistemi a corrente continua l ente aggiudicatore può decidere se accettare o rifiutare il sistema di frenatura a recupero.»; 13) al punto «Capacità di corrente», il primo capoverso è sostituito dal seguente: «La capacità di corrente dipende dalle condizioni dell ambiente circostante cioè dalla massima temperatura ambientale e dalla velocità minima dei venti trasversali nonché dalle temperature ammissibili degli elementi della linea di contatto e dalla durata dell azione della corrente. Per la progettazione della catenaria si devono tenere presenti i limiti delle temperature massime come specificati nell allegato B della norma EN , versione 2001, prendendo in considerazione i dati forniti nella norma EN , versione 1999, paragrafo 4.5, tabelle 3 e 4. Un analisi deve dimostrare che la linea di contatto è in grado di soddisfare i requisiti prestabiliti.»; 14) al punto «Forza media di contatto e prestazioni di interazione del sistema catenaria/pantografo», il quinto capoverso è sostituito dal seguente: «Il fabbricante del pantografo deve prevedere il cambio fra le tre curve, da effettuarsi a bordo, raccogliendo le necessarie informazioni, per esempio relative all utilizzo di pantografi di mm o informazioni sul tipo di tensione sulla catenaria.»; 15) l allegato D è sostituito dal seguente: «ALLEGATO D REGISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, INFORMAZIONI SUL SOTTOSISTEMA ENERGIA I dati da fornire per i registri di cui agli articoli 34 e 35 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (**), e nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (***). (*) GU L 191 del , pag. 1. (**) GU L 256 dell , pag. 1. (***) GU L 264 dell , pag. 32.»; 16) all allegato H, sezione H.3.1 «Catenarie», la nota 3 della tabella H.1 è soppressa; 17) all allegato J, sezione J.3.1 «Catenarie», la nota 4 della tabella J.1 è soppressa; 18) l allegato O è così modificato: a) alla sezione O.2 «Corrente massima del treno», il primo capoverso è sostituito dal seguente: «La tabella O.1 riporta la corrente massima ammissibile del treno: i livelli si applicano sia nella modalità di trazione, sia in quella di frenatura a recupero»; b) alla sezione O.4 «Limitatore della potenza o della corrente», il secondo capoverso è soppresso.

9 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 217/9 ALLEGATO IV L allegato della decisione 2002/735/CE (STI HS RST) è modificato come segue: 1) alla sezione 4 «Caratteristiche del sottosistema», il terzo capoverso dell introduzione è sostituito dal seguente: «Le caratteristiche comuni del materiale rotabile sono definite al capitolo 4 della presente STI.»; 2) al punto «Sforzi massimi sul binario (BP4)», paragrafo «a) Carico dinamico», secondo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «si applicano le regole tecniche in uso su tali linee»; 3) al punto «Carico sull asse (BP10)», settimo capoverso, secondo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «si applicano le regole tecniche in uso su tali linee»; 4) al punto «Sagoma del materiale rotabile (BP12)», il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «La scelta della sagoma del materiale rotabile è effettuata in base agli itinerari su cui il materiale rotabile è destinato a circolare.»; 5) al punto 7.2 «Compatibilità tra materiale rotabile e altri sottosistemi», i capoversi quarto, quinto e sesto sono soppressi; 6) all allegato E, tabella 2, è soppressa la nota seguente: «(*) Dati basati sul Registro delle infrastrutture/del materiale rotabile.»; 7) l allegato F è così modificato: a) la sezione «Modulo SD: garanzia qualità produzione» è modificata come segue: i) al paragrafo 6.2, la frase «il Registro del materiale rotabile, comprese tutte le indicazioni specificate nella STI» è soppressa; ii) al paragrafo 6.7, le parole «e in particolare: il Registro del materiale rotabile, comprese tutte le indicazioni specificate nella STI» sono soppresse; b) la sezione «Modulo SF: verifica su prodotto» è modificata come segue: i) al paragrafo 5, la frase «il Registro del materiale rotabile, comprese tutte le indicazioni specificate nella STI» è soppressa; ii) al paragrafo 11, la frase «il Registro del materiale rotabile, comprese tutte le indicazioni specificate nella STI» è soppressa; c) alla sezione «Modulo SH2 (Garanzia qualità totale con esame del progetto)», paragrafo 6.7, la frase «il Registro del materiale rotabile, comprese tutte le indicazioni specificate nella STI» è soppressa; 8) l allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I I dati da fornire per il registro di cui all articolo 34 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (**). (*) GU L 191 del , pag. 1. (**) GU L 264 dell' , pag. 32.»

10 L 217/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO V L allegato della decisione 2006/66/CE (STI Rumore) è modificato come segue: 1) il punto è sostituito dal seguente: « Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati. I dati da fornire per il registro di cui all articolo 34 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (**). (*) GU L 191 del , pag. 1. (**) GU L 264 dell , pag. 32.»; 2) l allegato B è così modificato: a) la sezione B.2 «Modulo SD: sistema di gestione della qualità della produzione» è modificata come segue: i) al paragrafo 4.2, secondo capoverso, il sesto trattino è soppresso; ii) al paragrafo 10, le parole «e in particolare:» e il nono trattino sono soppressi; b) la sezione B.3 «Modulo SF: verifica su prodotto» è modificata come segue: i) al paragrafo 5, secondo capoverso, il terzo trattino è soppresso; ii) al paragrafo 10, il secondo trattino è soppresso; c) alla sezione B.4 «Modulo SH2: sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto», paragrafo 10, l ottavo trattino è soppresso.

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