ASL di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, Brescia

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1 Cl.: OGGETTO: Approvazione della Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti e collaboratori ai sensi dell art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. IX/ del Acquisiti i pareri di competenza del DIRETTORE SANITARIO e del DIRETTORE SOCIALE Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Francesco Vassallo Dott.ssa Anna Calvi Dott. Pier Mario Azzoni

2 IL DIRETTORE GENERALE Premesso che: - la Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ha inserito, ad opera dell articolo 1 comma 51, l articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, una compiuta disciplina in ordine alla tutela da assicurare al dipendente pubblico che segnali un illecito; - il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72/2013, ha demandato alle pubbliche amministrazioni l adozione dei necessari accorgimenti tecnici volti ad assicurare concreta attuazione alla tutela del dipendente che effettui segnalazioni di cui all articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001; Evidenziato che l attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni è riconducibile all istituto, di origine anglosassone, denominato whistleblowing; Atteso che, sia nel Piano triennale di prevenzione della corruzione aziendale, approvato con Decreto D.G. n. 50 del , sia nel Codice di Comportamento aziendale, approvato con Decreto D.G. n. 49 del , ha trovato ampio spazio, anche attraverso l individuazione quale misura di prevenzione, la disciplina del c.d. whistleblowing, rinviando, tuttavia, ad un atto specifico la regolamentazione di ogni aspetto inerente: le modalità della segnalazione, la tutela della riservatezza del denunciante e le modalità di accertamento dei fatti; Visti gli Orientamenti nn. 40, 41, 42 espressi dall ANAC e pubblicati sul relativo sito web in data 25 giugno 2014, alla Sezione Anticorruzione Orientamenti in materia di Anticorruzione; Ritenuto, al fine di garantire, piena e completa effettività al principio di riservatezza e di tutela dell anonimato del segnalante, principi che connotano l istituto in argomento, di: - individuare, anche a modifica dei contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di Comportamento, quale unico destinatario della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione; - prevedere quale unico canale finalizzato a ricevere le segnalazioni di un illecito il sistema informatico attuabile attraverso una piattaforma ah hoc; Atteso che, per quanto sopra, è stata acquistata la piattaforma GlobaLeaks (programma open source), progettata dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, accessibile allo stato, unicamente - dalla intranet aziendale; Ritenuto, altresì, di estendere la disciplina relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti anche a coloro che, pur non essendo titolari di un rapporto di lavoro dipendente, prestano il loro operato nei confronti dell Azienda in quanto legittimati sulla base di un incarico di lavoro autonomo; Vista la Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità Whistleblowing, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Gian Franco Tortella, e ritenuto di approvarla nel testo che si allega (Allegato A di pagine n. 5); Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l Azienda in quanto i costi per l installazione e la configurazione della piattaforma open source nonché per le eventuali personalizzazioni necessarie per far fronte a peculiari esigenze aziendali, trovano autonoma imputazione, in conformità alle vigenti procedure;

3 Vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dott. Gian Franco Tortella, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica e la conformità del presente provvedimento al disposto dell art. 13, comma 17, della L.R , n. 33; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo e del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; D E C R E T A a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità Whistleblowing, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Gian Franco Tortella, e ritenuto di approvarla nel testo che si allega (Allegato A di pagine n. 5); b) di precisare che la disciplina relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti viene estesa anche a coloro che, pur non essendo titolari di un rapporto di lavoro dipendente, prestano il loro operato nei confronti dell Azienda in quanto legittimati sulla base di un incarico di lavoro autonomo; c) di individuare, al fine di garantire piena e completa effettività al principio di riservatezza e di tutela dell anonimato del segnalante, principi che connotano l istituto in argomento, anche a modifica dei contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di Comportamento, quale unico destinatario della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione; d) di prevedere, per le finalità di cui al punto precedente, quale unico canale finalizzato a ricevere le segnalazioni di un illecito il sistema informatico attuabile attraverso una piattaforma ad hoc (programma open source) denominata GlobaLeaks, progettata dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, accessibile allo stato, unicamente - dalla intranet aziendale; e) di demandare: - al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ogni iniziativa atta a garantire il corretto funzionamento della piattaforma, nonché la pubblicazione della presente Procedura - con adeguata informativa ai dipendenti - sul sito aziendale, in Amministrazione Trasparente (Sezione Altri Contenuti Corruzione) e sulla intranet aziendale, e la comunicazione in ordine alla sua approvazione al Collegio Sindacale, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, all Organismo di Vigilanza sul codice Etico Comportamentale, all Ufficio di Pubblica Tutela, al Consigliere di Fiducia; - al Responsabile del Servizio Risorse Umane la comunicazione in ordine all approvazione della presente Procedura ai titolari di incarichi di lavoro autonomo, anche attraverso l adeguamento dello schema tipo di contratto di incarico; f) di demandare, altresì, al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la formalizzazione delle modifiche conseguenti all approvazione del presente documento attraverso un aggiornamento del Codice di comportamento e qualora si ravvisi la necessità, anche a seguito di specifici interventi dell ANAC, la revisione - senza necessità di approvazione con decreto del Direttore Generale del modulo di segnalazione di illeciti pubblicato sulla piattaforma GlobaLeaks; g) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l Azienda in quanto i costi per l installazione e la configurazione della piattaforma open

4 source nonché per le eventuali personalizzazioni necessarie per far fronte a peculiari esigenze aziendali, trovano autonoma imputazione, in conformità alle vigenti procedure; h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; i) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all Albo on line Sezione Pubblicità legale ai sensi dell art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella

5 Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità WHISTLEBLOWING Allegato A 1. PREMESSA L articolo 54 bis 1, come introdotto dall articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha previsto nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l emersione di fattispecie di illecito (c.d. whistleblowing). Il whistleblower è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a chi è legittimato ad intervenire. Egli svolge un ruolo di interesse pubblico dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all ente di appartenenza o alla comunità. In quest ottica il whistleblowing il cui scopo principale è quello, per lo più, di prevenire la commissione di illeciti - è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. La procedura, di seguito descritta ed elaborata sulla base del contributo di Transparency International Italia (Whistleblowing domande e risposte prima edizione Aprile 2013) e tenuto conto del Piano Nazionale Anticorruzione, intende fornire al segnalante/whistleblower chiare indicazioni operative circa: oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, forme di tutela che vengono assicurate. Il segnalante può essere un dipendente dell Azienda o un collaboratore titolare di incarico di lavoro autonomo. 1 Art. 54 bis: 1.Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell art del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2.Nell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato. 3.L adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4.La denuncia è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE Poiché non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l oggetto del whistleblowing, si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell interesse pubblico. Le segnalazione possono pertanto riguardare condotte: fraudolente (es. omesse/falsificate rilevazioni cartellino marcatempo) o corruttive 1

6 Allegato A illegali (es. furto, violenza, molestie, danni a beni o alle attrezzature dell Azienda, utilizzo di beni e attrezzature aziendali per scopi privati) non etiche (es. manomissione di dati e documenti aziendali; utilizzo per finalità personali di documenti e banche dati in violazione del codice di comportamento nazionale e /o aziendale o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all ASL o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio all immagine dell ASL; suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all ambiente; Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Risorse Umane e del Comitato Unico di Garanzia. 3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione deve, pertanto, contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell ambito dell Azienda; b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (con precisazione, se conoscibile, della natura del fatto oggetto di segnalazione: es. penalmente rilevante etc..); c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; e) l indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) l indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 4. MODALITA E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE Per effettuare una segnalazione di illecito l Azienda mette a disposizione uno specifico sistema informatico raggiungibile dalla sezione intranet aziendale. 2

7 Allegato A Il segnalante può scegliere se fornire o meno i propri dati identificativi. Al segnalante viene, in ogni caso, attribuito un codice dal sistema che gli consente di interloquire con il RPC. Anche qualora il segnalante fornisca le proprie generalità, viene assicurato, in conformità alle vigenti disposizioni, l anonimato. Tuttavia le disposizioni a tutela dell anonimato e di esclusione dell accesso documentale incontrano i limiti descritti nel paragrafo 6 del presente documento con riguardo al procedimento disciplinare; le stesse, inoltre, non sono riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l anonimato non può essere opposto (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni etc ). Eventuali segnalazioni effettuate con modalità diverse dall utilizzo del sistema informatico messo a disposizione dall Azienda saranno dichiarate inammissibili; pertanto non daranno luogo ad alcuna attività di verifica e/o di segnalazione da parte del RPC. La segnalazione gestita attraverso il sistema sopra descritto - è rivolta unicamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell Azienda (RPC), individuato nel dott. Gianfranco Tortella Il dipendente o il collaboratore (come indicato nelle Premesse) soddisfa gli obblighi di cui agli articoli 361 ( Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale ) e 362 ( Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio ) del codice penale con la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione fatta salva l ipotesi in cui il dipendente rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 5. ATTIVITA DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate unicamente al RPC che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza/segretezza, effettuando ogni necessaria verifica istruttoria. La segnalazione ha esclusivamente la funzione di allerta; il RPC è tenuto ad approfondire, accertare, verificare, segnalare ai soggetti competenti per l adozione degli opportuni e necessari provvedimenti. In particolare, qualora, all esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a) a presentare denuncia all autorità giudiziaria competente; b) a comunicare l esito dell accertamento al Dirigente responsabile dell assetto di appartenenza dell autore della violazione accertata affinchè provveda all adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l esercizio dell azione disciplinare; c) alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell Azienda. Qualora, all esito della verifica, che si deve svolgere entro 60 giorni dalla segnalazione, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà ad archiviare la pratica dando conto dell attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale, informando il segnalante. Sono assicurati il rispetto delle norme poste dall ordinamento a tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato, nonché tempi di conservazione non eccedenti le finalità del 3

8 trattamento e conformi al Massimario di scarto in vigore. Allegato A 6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione) A. Obblighi di riservatezza sull identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, dell art del codice civile e delle ipotesi in cui l anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato solo nei casi in cui : vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (la segnalazione è uno degli elementi che hanno fatto emergere l illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l apertura del procedimento disciplinare); la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato (tale circostanza può emergere solo a seguito dell audizione dell incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento). La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. La segnalazione, pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti in quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all articolo 24 comma 1 lett. a) della legge n. 241/1990 e s.m.i. B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 4

9 Allegato A La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti (o collaboratori) dell ASL. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al RPC che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l ipotesi di discriminazione: a al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b all Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; può dare notizia dell avvenuta discriminazione all organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell Azienda (che dovranno riferire della situazione di discriminazione all Ispettorato della Funzione Pubblica qualora la segnalazione non sia stata effettuata dal RPC). può dare notizia dell avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione (il Presidente del CUG dovrà riferire della situazione di discriminazione all Ispettorato della Funzione Pubblica qualora la segnalazione non sia stata effettuata dal RPC). può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 8. RESPONSABILITA DEL WHISTLEBLOWER La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell art del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell istituto oggetto della presente procedura. 5

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