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1 Ritorna all indice interattivo Vol.1 5La straniero e l anagrafe. Mauro Parducci legui mmigr www.

2 Vol.1 5. Mauro Parducci legui mmigr Aggiornamento: 30 settembre 2005 Prodotto editoriale di Studio immigrazione sas Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la riproduzione o la duplicazione senza autorizzazione. Le Guide di sono disponibili on line all indirizzo www. e su cd-rom.

3 Vol.1 5 Indice 1. Premessa 2. Iscrizioni anagrafiche 3. L identificazione dello straniero 4. L iscrizione anagrafica del minore straniero 5. Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale 6. Cancellazioni 7. Scadenziario 8. L irreperibilità 9. Gli stranieri comunitari www. 1

4 1. Premessa. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è stato approvato il Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni per la disciplina dell immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. In particolare ci dobbiamo occupare delle disposizioni dettate dall art. 15 del novellato DPR in quanto esso interessa particolarmente gli Ufficiali d Anagrafe. Detta norma, oltre a precisare alcuni aspetti applicativi della legislazione sulle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche, relativamente agli stranieri extracomunitari, già previste all articolo 6, comma 7 del Testo Unico 286/98 che apporta alcune modifiche legislative al D.P.R. 223/89 (Nuovo Regolamento Anagrafico). Con il D.P.R n. 334 è stata apportata una integrazione al comma 3 dell art. 7 del D.P.R. 223/89 (regolamento anagrafico). La modifica determina, di fatto, una precisazione circa l iter da seguire con riferimento alla procedura di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale che deve effettuare lo straniero. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità maggiormente significative cercando di riassumere la casistica relativa alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche. www. 2

5 2. Iscrizioni anagrafiche. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante devono essere effettuate nel pieno rispetto e con i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n (Legge Anagrafica), e dal D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico) in quanto lo straniero deve essere trattato alle stesse condizioni del cittadino italiano. L art. 6 della L.40/98 (ora art. 6 comma 7 del T.U. 286/98) afferma che gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto all iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. Da una attenta lettura di queste norme possiamo trarre immediatamente le seguenti conclusioni: lo straniero può acquisire il diritto alla residenza purché abbia fissato la dimora abituale nel comune. essendo lo straniero, ai fini della residenza anagrafica, equiparato pienamente al cittadino, ne consegue che, in materia anagrafica, lo stesso straniero avrà tutti i diritti ed obblighi del cittadino italiano. Il legislatore ha stabilito con assoluta chiarezza, che lo straniero per essere iscritto in Anagrafe dovrà essere sempre in possesso di un titolo di soggiorno valido che deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato. La durata dello stesso è uguale a quella prevista dal visto di ingresso ed alcuni tipi di permesso possono essere convertiti il altre tipologie. Il rinnovo del titolo di soggiorno deve essere richiesto alla Questura almeno 30 giorni prima della scadenza e la sua concessione deve avvenire dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni al rilascio (entro 20 giorni). La carta di soggiorno è rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni e costituisce un titolo che dimostra la completa integrazione dello straniero nel tessuto sociale nazionale. Infatti lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi e dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e della familiari, potrà richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta avrà validità a tempo indeterminato. www. 3

6 Dalla interpretazione letterale dell art. 6 non sembra vi siano problemi per iscrivere uno straniero in Anagrafe: l unica condizione, al fine di poter essere assoggettato alle stesse norme del cittadino italiano, è che lo stesso sia in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità. La norma non prescrive, né precisa eventuali termini minimi di validità, né cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale la pubblica amministrazione ha rilasciato il permesso stesso. Con la Circolare n. 28 del dicembre 2002 il Ministero dell Interno è intervenuto in merito all iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana con una riflessione che riguarda un orientamento già espresso in altre occasioni circa la possibilità di procedere all iscrizione nei registri anagrafici degli stranieri indipendentemente dalla durata dello stesso e dal motivo per il quale viene concesso. Il Ministero precisa che dal contesto generale del Testo unico sull immigrazione (D.Lgs. n. 286/98) e dal suo Regolamento di attuazione (DPR n. 394/99) emerge che gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno possono essere iscritti nell APR a prescindere dalla durata del permesso stesso (art.6 c.7 del T.U.). Giova ricordare che la condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell art.10 della Costituzione, può essere regolata solo con la legge: pertanto solo essa può, ritenendolo opportuno, stabilire delle limitazioni rispetto alla validità ed al motivo del rilascio del permesso di soggiorno tali da circoscrivere la possibilità di iscrizione in Anagrafe. L Ufficiale di Anagrafe, acquisiti gli elementi necessari previsti dalla L.40/98 (permesso di soggiorno) e dall art.14 del DPR 223/89 (passaporto o documento equipollente e, ove ricorra il caso, atti autentici attestanti la composizione della famiglia), disporrà i necessari accertamenti e compirà gli atti al fine di verificare se sussiste il requisito della dimora abituale da parte del soggetto richiedente l iscrizione anagrafica. L avvenuta iscrizione o il non accoglimento della richiesta dovranno sempre essere comunicati all interessato. Tutte le Iscrizioni in Anagrafe degli stranieri (ma anche le cancellazioni e variazioni di indirizzo) dovranno essere comunicate al Questore entro 15 giorni. Quando lo stesso straniero trasferisce la residenza, dimora abituale, in altro Comune incorre nell obbligo, entro 20 giorni dall avvenuto trasferimento, di rendere la prescritta dichiarazione all Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza per la variazione della posizione anagrafica. Al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe lo straniero dovrà esibire i seguenti documenti: a. permesso/carta di soggiorno; b. passaporto o documento equipollente; c. atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare; d. codice fiscale. www. 4

7 In alcuni casi può darsi l ipotesi che lo straniero si presenti, all Ufficiale di Anagrafe, senza poter esibire il passaporto. Potrebbe trattarsi, ad esempio, dei cittadini somali. A questo proposito si veda il Decreto Interministeriale Esteri, Interno, Tesoro e Lavoro del 1º settembre 2000 con il quale sono stati disciplinati i criteri per l identificazione dei cittadini somali che intendono entrare in Italia per ricongiungimento familiare e la validità dei titoli di viaggio per la circolazione nell area Schengen. Detto decreto elenca una serie di documenti o di certificazioni che gli interessati al rilascio del lasciapassare per l Italia potranno produrre alle rappresentanze consolari italiane per il rilascio del visto. Si ricorda che in seguito alla guerra civile iniziata nel 1991 il ministero degli Esteri, con decreto 1º febbraio 1999, ha dichiarato privo di validità il passaporto somalo rilasciato o rinnovato dopo il 31 gennaio 1991 e ha previsto il rilascio ai cittadini somali residenti in Italia di un titolo di viaggio, la cui validità è stata ora estesa anche per la circolazione nei Paesi dell area Schengen. Il decreto interministeriale stabilisce quali sono i documenti validi per l ingresso in Italia: 1. quelli emessi dal Governo somalo con data anteriore al 31 gennaio Si deve ricordare che durante la guerra civile del 1991 sono andati distrutti i registri di stato civile. 2. i documenti rilasciati da organismi internazionali 3. i certificati rilasciati dal costituente Governo somalo anche se l idoneità di questa certificazione sarà verificata dal ministero degli Affari Esteri. Si tratterà, quasi sicuramente, di stranieri entrati in Italia per cause di forza maggiore (T.U. 286/98, art 4 comma 1).Detti soggetti saranno comunque muniti del permesso di soggiorno: da questo stesso documento risulterà, con evidenza, la mancanza del passaporto o del titolo equipollente ai fini della identificazione della persona. Quindi l Ufficiale di Anagrafe, sempreché sussista il requisito della dimora abituale, potrà e dovrà procedere comunque all iscrizione in anagrafe anche in difetto dell esibizione del passaporto. Lo status dello straniero (paternità, maternità, matrimonio) dovrà essere sempre comprovato da documenti originali rilasciati dalle Autorità del Paese di provenienza, debitamente tradotti e, ove occorra, legalizzati. In assenza di questi dati sull APR/4 occorre lasciare la relativa casella in bianco e nella parte del modello relativa alle annotazioni indicare stato civile non conosciuto. Anche la composizione della famiglia dovrà essere comprovata esibendo documenti autentici rilasciati dall autorità dello Stato di provenienza: in difetto di questi l Ufficiale di Anagrafe procederà comunque all iscrizione omettendo i dati non conoscibili e nel caso di iscrizione di una famiglia i rapporti di parentela saranno indicati con l eventuale coabitazione attraverso il termine "convivente". www. 5

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9 3. L identificazione dello straniero. Per ciò che riguarda l identità della persona i dati relativi alle generalità dello straniero, da inserire nel modello APR/4, devono essere tratti direttamente dal passaporto: in caso di difformità con quelli contenuti sul permesso/carta di soggiorno l Ufficiale di Anagrafe dovrà ritenere validi elusivamente quelli indicati sul passaporto stesso. A tal proposito si è espresso il Ministero dell Interno con la Circolare telegrafica n. 20 del 25 luglio 2003 per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in merito all individuazione della corretta identità degli stranieri. Infatti la circolare ribadisce l onere da parte dello straniero di comprovare la propria identità quando provenendo da uno stato estero lo stesso richieda la residenza in un Comune italiano. Il regolamento anagrafico prevede all art. 14 che la persona che si trasferisca in Italia con provenienza dall estero e richieda l iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale deve comprovare la propria identità mediante l esibizione di passaporto o di altro documento equipollente. Occorre fare riferimento anche alla Legge n. 218/95 di riforma del sistema di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dal nostro Stato con le nazioni estere il cui articolo 24 tutela i diritti della personalità (es. cognome, nome e generalità complete) stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia. La stessa Convenzione di Monaco del 5/9/1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi già prevedeva all art. 1 che i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello stato della nuova nazionalità. Peraltro l art. 2 precisava che la legge indicata dalla presente convenzione viene applicata anche se si tratta della Legge di uno stato non contraente. Ne consegue che la Convenzione era applicabile nei riguardi dei cittadini di tutti i Paesi del mondo. Così il Ministero ha chiarito che i dati per l identificazione del soggetto e per il completamento del modello APR/4 di iscrizione anagrafica dovranno essere desunti dal passaporto o da altra documentazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero di provenienza, tradotta e, ove occorre, legalizzata. In caso di discordanza con i dati riportati sul permesso/carta di soggiorno, al fine di garantire la corretta identificazione e l utilizzo uniforme dei medesimi dati all interno della Amministrazione pubblica, all Ufficiale di Anagrafe è dato interpellare la Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno per chiarire ed eventualmente far rettificare il dato sul titolo di soggiorno. Quando sul passaporto viene riportato soltanto l anno di nascita, come nel caso di cittadino marocchino, e sul permesso di soggiorno sia indicata fittiziamente (per ragioni tecniche di inserimento dati nei programmi in uso) una data completa, occorrerà iscrivere lo straniero riportando negli atti anagrafici solo l anno di nascita indicato sul documento di riconoscimento rilasciato dall Autorità straniera. Non può essere usata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell art. 46 D.P.R. 445/2000, in quanto espressamente vietato dall art. 3 dello stesso T.U. sulla documentazione amministrativa. www. 7

10 4. L iscrizione anagrafica del minore straniero. Un caso particolare riguarda la fattispecie relativa all iscrizione del minore straniero. Questi deve essere iscritto alle stesse condizioni dello straniero maggiorenne. Pertanto, in sede di richiesta di iscrizione anagrafica anche il minore di età dovrà essere in possesso del permesso di soggiorno (o iscritto sul permesso di soggiorno di almeno uno dei genitori). Un caso particolare riguarda la nascita in Italia del figlio di genitori entrambi stranieri e regolarmente iscritti in anagrafe. In questo caso l Ufficiale di Stato Civile, dopo aver formato o trascritto l atto di nascita, dovrà effettuare la comunicazione all Ufficiale d Anagrafe del Comune di residenza dei genitori o, se diversa, della madre. L Ufficiale d Anagrafe, una volta ricevuta detta comunicazione, dovrà - così come per i cittadini italiani - effettuare automaticamente l iscrizione anagrafica per nascita, senza richiedere ai genitori del minore la presentazione del permesso di soggiorno relativo a quest ultimo. Questo nuovo orientamento del Ministero dell interno può rinvenirsi nella Circolare n. 32 in data 12 luglio 2004, emanata in conseguenza del parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 5453/03. Tale orientamento di fatto ribalta quello precedente (di cui alla Circolare del medesimo Ministero in data 19 giugno 2003, n. 14) che subordinava l iscrizione anagrafica per nascita alla preventiva iscrizione del minore nel permesso o carta di soggiorno dei genitori. Il Consiglio di Stato argomenta, tra l altro, che il minore non ha un proprio autonomo titolo di soggiorno (è iscritto, infatti, su quello dei genitori fino al quattordicesimo anno) e che la fattispecie dell iscrizione anagrafica per nascita non è comparabile con quella del trasferimento di dimora abituale. Proprio in virtù di tale ultima considerazione, è da ritenersi che - contrariamente a quanto previsto per l iscrizione a seguito di nascita - per il trasferimento di residenza dei minori da Comune ad altro Comune sia comunque necessaria la sua iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori. Potrebbe quindi verificarsi il caso di un minore - iscritto per nascita, senza ancora essere iscritto nel permesso di soggiorno - per il quale venga dichiarato, pochi giorni dopo la nascita, il trasferimento di residenza in altro Comune. In questo caso l Ufficiale d Anagrafe del Comune di nuova iscrizione non potrà accogliere la domanda fino a che il minore stesso non sia stato inserito nel permesso di soggiorno dei genitori. www. 8

11 5. Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. L art. 15 del Regolamento fa rivivere, con alcune modifiche, il comma 3 dell articolo 7 del D.P.R. 223/89 già dichiarato implicitamente abrogato dopo l entrata in vigore della Legge 39/90 (legge Martelli). La nuova formulazione del comma 3 dell art. 7 prevede che gli stranieri iscritti in anagrafe dovranno rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, all Ufficiale d Anagrafe. Ciò significa che al rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà, nel termine dei 60 giorni, presentare la rinnovata autorizzazione all Ufficiale d Anagrafe. Quest ultimo provvederà ad annotare la nuova scadenza del permesso di soggiorno sulla scheda anagrafica (Mod. AP5 ISTAT) e comunicherà al Questore il fatto. Non si ritiene che, in questa ipotesi, lo straniero debba necessariamente rendere una nuova dichiarazione di dimora abituale (in forma scritta) essendo sufficiente l adempimento dell obbligo imposto dalla norma: presentazione del permesso rinnovato entro il termine dei 60 giorni. L Ufficiale d Anagrafe potrà prendere nota, con apposito verbale. Sicuramente è da ritenersi illogico (se non addirittura illegittimo) il comportamento di alcuni ufficiali d anagrafe che subordinano la conclusione del procedimento di rinnovo della dimora ad accertamenti da effettuarsi presso l abitazione dello straniero. Come già evidenziato in premessa il legislatore è recentemente intervenuto in materia di anagrafe e stranieri con il D.P.R n. 334 che ha apportato una integrazione al comma 3 dell art. 7 del D.P.R. 223/89 (regolamento anagrafico). La modifica determina, di fatto, una precisazione circa l iter da seguire con riferimento alla procedura di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale che deve effettuare lo straniero. Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce la richiamata norma così come integrata dal D.P.R. 334/04. D.P.R. 223/89 - Art. 7 omissis 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l obbligo di rinnovare all ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. www. 9

12 Cerchiamo adesso di capire quali possono essere stati i motivi che hanno indotto il legislatore ad effettuare la modifica legislative e, al contempo, vediamo di analizzare le implicazioni procedurali per gli uffici anagrafe. Sicuramente la modifica legislativa è stata dettata dalla necessità di rimediare ai lunghi tempi di attesa cui sono sottoposti gli stranieri in sede di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti è noto che per ottenere il rinnovo dei permessi di soggiorno si deve attendere da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo stimato anche in 8-9 mesi. Ma vediamo che cosa stabilisce la normativa al riguardo. D.lvo 286/98 - Art 5 omissis 9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente Testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente Testo unico. Dalla lettura dell art. 15 comma 9, appare evidente come, nei fatti, sia praticamente impossibile, da parte delle Questure, provvedere al rinnovo dei permessi di soggiorno rispettando i termini imposti dalla legge. A questo punto ci poniamo una domanda: non sarebbe stato opportuno modificare l art. 5 prevedendo un tempo certo, magari più lungo dell attuale, entro il quale rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno? In questo quadro assume particolare rilevanza la Circolare n. 12/2005 in data 2 marzo 2005 emanata dalla Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell Interno. La direttiva ministeriale, oltre a prendere in considerazione la modifica introdotta all art. 7, comma 3, del regolamento anagrafico, amplia la portata della novella legislativa collegandola e coordinandola con il disposto dell art. 11 dello stesso regolamento d anagrafe. In tal modo il Ministero giunge a concludere che lo straniero, già iscritto in un anagrafe comunale, ma che abbia il permesso di soggiorno in fase di rinnovo potrà richiedere l iscrizione anagrafica nel nuovo Comune di dimora abituale. A tal proposito lo stesso Ministero detta alcune disposizioni procedurali. In particolare lo straniero che chieda il trasferimento della residenza da un Comune ad un altro dovrà esibire a quest ultimo la ricevuta comprovante l avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest ultimo titolo. www. 10

13 Stante il tenore della direttiva dobbiamo risolvere due problemi: 1. cosa si intende a proposito dell avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nei tempi e nelle forme previste 2. come ci si deve comportare quando lo straniero non abbia copia del titolo di soggiorno di cui ha presentato domanda di rinnovo? Sul primo punto si deve ritenere che l Ufficiale d anagrafe debba effettuare un controllo sul rispetto dei termini previsti dall art. 5, comma 4, del D.lvo 286/98. In ragione di ciò, pertanto, lo stesso ufficiale d anagrafe dovrà verificare, ad esempio, che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato sia stata presentata almeno 90 giorni prima della scadenza, mentre se si trattasse di lavoro subordinato a tempo determinato la richiesta doveva essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e, in tutti gli altri casi con almeno 30 giorni di anticipo sulla scadenza. Ciò implica, per l ufficiale d anagrafe una verifica del permesso di soggiorno scaduto in modo da poter controllare il motivo del rilascio. Sinceramente l inciso ministeriale relativo ai tempi e alle forme previste ci lascia alquanto perplessi. Probabilmente sarebbe stato più utile ed anche più semplice stabilire la possibilità di richiedere l iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune mediante la semplice esibizione della ricevuta comprovante l avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno prescindendo dal controllo circa i tempi e le forme che, a nostro avviso, spettano solamente agli uffici della Questura. In riferimento al secondo punto dobbiamo osservare che molto spesso gli uffici della Questura al momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ritirano il permesso da rinnovare rilasciando allo straniero la ricevuta prevista dall art. 13, comma 2, del D.P.R. 394/99. Tuttavia ciò non deve costituire un problema per l Ufficiale di anagrafe. Infatti la copia del titolo di soggiorno scaduto può essere facilmente reperita presso la stessa Questura ed anche presso il Comune ove lo straniero risulta iscritto in anagrafe. Ci sembra utile, ai fini di cui sopra, ricordare che l art. 43 del D.P.R. 445/2000 impedisce agli uffici pubblici di richiedere atti o documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione. In buona sostanza ci sembra che la Circolare 12/05 proponga la soluzione di un caso concreto che, fino ad oggi, aveva impedito allo straniero regolarmente soggiornante ed in attesa del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, di poter esercitare il diritto di trasferire liberamente la propria residenza da un Comune ad un altro. Ad ogni modo la stessa direttiva ministeriale ci sembra carente in un preciso aspetto procedurali che cercheremo di evidenziare. Giustamente il Ministero dell Interno, nella richiamata Circolare 12, richiama l attenzione degli ufficiali d anagrafe sull obbligo, stabilito dall art. 20 D.P.R. 223/89, di indicare sulle schede individuali degli stranieri che si iscrivono in anagrafe i dati relativi alla cittadinanza ed alla data di scadenza del permesso di soggiorno: per il caso specifico il Ministero suggerisce di indicare la data di scadenza del permesso già scaduto ed in fase di rinnovo. A questo punto sorge l interrogativo. Una volta che lo straniero sia stato iscritto in anagrafe con l indicazione del vecchio permesso di soggiorno, da quando decorrono i termini per applicare correttamente la sanzione prevista dall art. 11 D.P.R. 223/89? Detto in altri termini, come deve comportarsi qualora lo straniero, una volta ottenuto il permesso rinnovato, non si presenti a rinnovare la dichiarazione di dimora entro i 60 giorni previsti dal comma 3 dell art. 7? Su questo punto il Ministero non fornisce indicazioni. In attesa di puntuali direttive in merito si ritiene corretto ritenere che in caso di inosservanza dell obbligo previsto dal citato art. 7 lo straniero dovrà essere invitato, a norma dell art. 11, entro 1 anno dalla data in cui ha richiesto l iscrizione anagrafica nel nuovo Comune. www. 11

14 6. Cancellazioni. L art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall Anagrafe per gli stranieri che non adempiano l obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso o la carta di soggiorno. Così la lettera c) del comma 1 dell articolo 11 del D.P.R. 223/89 è stata modificata prevedendo la cancellazione dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno, previo avviso da parte dell ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. L Ufficiale di anagrafe acquisirà agli atti copia del titolo amministrativo rinnovato. Non bisogna accertare sul territorio la permanenza della dimora abituale del cittadino straniero tramite i controlli degli agenti di polizia municipale. Già abbiamo visto quali sono le modifiche introdotte dal D.P.R. 334/04 e tuttavia dobbiamo domandarci: qual è il senso vero dell integrazione posta all art. 7 del D.P.R. 223/89 mediante l art. 14 del D.P.R. 334/04? In buona sostanza cosa significa affermare che gli stranieri non decadono dall iscrizione anagrafica nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno? Cerchiamo di analizzare bene il problema al fine di trovare una risposta convincente. Anche in questo caso aiutiamoci con la lettura delle norme. L art. 5, comma 4, del D.lvo 286/98 stabilisce i termini entro i quali può essere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. Tali termini vanno da un massimo di 90 ad un minimo di 30 giorni prima della scadenza del permesso, secondo la tipologia di quest ultimo. L art. 11 del D.P.R. 223/89 stabilisce che lo straniero che, a seguito del rinnovo del permesso di soggiorno, non abbia effettuato la dichiarazione di rinnovo della dimora abituale sarà cancellato dall anagrafe quando sia trascorso un anno dalla scadenza del vecchio permesso e previo invito a regolarizzare la posizione anagrafica entro i successivi 30 giorni dallo stesso invito. Sulla base delle norme sopra richiamate proviamo a simulare un esempio pratico. A Tizio, iscritto nell anagrafe del Comune A, scade il permesso di soggiorno in data Tizio deve presentare la domanda di rinnovo entro il (ipotesi più favorevole). L Ufficiale d Anagrafe, qualora Tizio non proceda ad effettuare il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale previsto dall art. 7, comma 3, può invitare l interessato a presentarsi in anagrafe con il permesso rinnovato a partire dal Tizio riceve la comunicazione di cui sopra il e pertanto può presentarsi entro 30 giorni ( ). Quando Tizio si presenta all Ufficio anagrafe dovrà esibire il permesso di soggiorno rinnovato per regolarizzare la posizione anagrafica. Tuttavia Tizio, sulla base della modifica introdotta all art. 7 del regolamento anagrafico, non decadrebbe dall iscrizione anagrafica qualora dimostrasse di aver presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. A questo punto si pongono due precisi interrogativi: 1. è possibile che Tizio, avendo presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno il non lo abbia ancora ottenuto in data ? 2. qualora la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno fosse stata presentata oltre i termini indicati dall art. 5, comma 4, del D.lvo 286/98 manterrebbe comunque il diritto all iscrizione anagrafica? Le domande di cui sopra non appaiano banali in quanto, come vedremo di seguito, le diverse risposte possono implicare aspetti procedurali e conseguenze pratiche con le quali dovrà fare i conti l Ufficiale d Anagrafe. www. 12

15 7. Scadenziario. L Ufficiale d Anagrafe dovrà approntare un vero e proprio scadenzario per tenere costantemente aggiornata e monitorare la situazione degli stranieri extracomunitari iscritti in anagrafe. Infatti l Ufficiale d Anagrafe dovrà invitare lo straniero, cui sia scaduto il permesso di soggiorno da oltre 60 giorni e non abbia ancora rinnovato la dichiarazione di dimora abituale con presentazione del permesso aggiornato, ad adempiere alla prescrizione normativa. Nell ipotesi che lo straniero non si presenti entro il termine massimo di un anno dalla originaria scadenza del permesso di soggiorno l Ufficiale d Anagrafe procederà nel cancellare lo stesso. In tale ipotesi non dovrà essere emanato alcun particolare provvedimento: sarà sufficiente compilare il Mod. APR4 come per una normale cancellazione per emigrazione. Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l apposita casella PROVVEDO ALLA CANCELLAZIONE PER ALTRI MOTIVI: per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all articolo 7, comma 3, del D.P.R. 223/89. www. 13

16 Se anche lo straniero ha rinnovato regolarmente il suo permesso e dimora abitualmente nel Comune ma non si è presentato all Anagrafe per adempiere all obbligo prescritto, verrà cancellato anagraficamente. In questo caso la comunicazione di conclusione del procedimento non è strettamente necessaria, trattandosi di un preciso obbligo di legge, ma occorre tuttavia avere la certezza che l interessato abbia ricevuto l invito a presentarsi e quindi che sia a conoscenza che la mancata dichiarazione avrà come effetto sanzionatorio la cancellazione dall Anagrafe. È pertanto consigliabile far recapitare l invito per raccomandata, con ricevuta di ritorno, oppure procedere alla sua notificazione per mezzo dei messi comunali. La data dell invito per la regolarizzazione della mancata dichiarazione coincide con l avvio del procedimento di cancellazione anagrafica e sarà proprio questa la data di decorrenza giuridica della cancellazione da indicare sul modello APR/4 e da annotare sul cartellino individuale. www. 14

17 8. L irreperibilità. Lo straniero potrà essere cancellato anche per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti come il cittadino italiano con apposito provvedimento; a differenza della cancellazione per il cittadino italiano, quella inerente lo straniero dovrà essere comunicata al Questore oltre che al Prefetto della Provincia. Naturalmente il procedimento per l eventuale cancellazione per irreperibilità dovrà essere iniziato dando apposita comunicazione all interessato che, in caso di impossibilità alla notifica diretta, sarà effettuata tramite deposito nella Casa Comunale ex art 140 c.p.c. In questo procedimento, una volta raccolte le necessarie informazioni dai Vigili Urbani, si potrebbe anche prospettare l ipotesi di una eventuale segnalazione di trasferimento dello straniero in altro Comune. L irreperibilità al Censimento si ha quando lo straniero iscritto in APR non ha effettuato il Censimento nel Comune di residenza ed in nessun altro Comune italiano. Tale modalità scaturisce da un parere dato dal Ministero dell Interno all ISTAT. www. 15

18 9. Gli stranieri comunitari. Particolare attenzione viene posta alle norme che disciplinano l ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri extracomunitari e appare di minor rilievo l interesse riservato alla disciplina che regolamenta la condizione giuridica degli stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell Unione Europea i cosiddetti comunitari. È necessario considerare che quando operiamo sulla base delle norme legislative e regolamentari dobbiamo fare riferimento non soltanto al Testo Unico sull immigrazione ed al suo Regolamento di attuazione ma anche al Testo Unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini dell Unione Europea: il D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54. È consentito a tutti i comunitari, in possesso di documento di identificazione valido (passaporto ma anche carta d identità), il diritto di ingresso nel nostro Paese. È stabilito l obbligo per i cittadini comunitari, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, di richiedere la carta di soggiorno. L istanza per il rilascio di questo titolo deve essere presentata alla Questura competente per territorio, entro 3 mesi dall ingresso nel territorio della Repubblica e deve contenere le generalità complete del richiedente, gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità, la data di ingresso, i motivi e la durata del soggiorno, il domicilio eletto in Italia, la fotografia. La carta di soggiorno è rilasciata entro 120 giorni dalla richiesta, è valida su tutto il territorio nazionale, ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile anche a tempo indeterminato. Il Testo unico 54/2002, a differenza della normativa che disciplina la condizione degli stranieri extracomunitari, non pone alcuna attenzione a quelle che sono le condizioni di partecipazione dello straniero alla vita sociale ed con riferimento ai diritti civili, alla disciplina del lavoro, al ricongiungimento familiare, al diritto alla difesa operando di fatto una sostanziale equiparazione della condizione degli stranieri cittadini di uno degli Stati membri dell Unione, regolarmente soggiornanti e titolari di carta di soggiorno rinnovata con validità illimitata, a quella dei cittadini italiani. Nessuna indicazione viene data neppure in ordine all iscrizione e alla cancellazione anagrafica per le quali si dovrà far riferimento ai principi generali sulla regolare tenuta del registro della popolazione residente con l avvertenza che, in ogni caso, lo straniero per essere iscritto in anagrafe dovrà esibire all atto della presentazione dell istanza di iscrizione il passaporto o altro documento di identità, rilasciato dallo Stato di appartenenza, unitamente alla carta di soggiorno rilasciata o rinnovata dal Questore competente per territorio. Nel silenzio della norma si ritiene che all atto della presentazione della richiesta di iscrizione in albi e registri pubblici, in particolare in quello della popolazione residente, sia necessario applicare la regola generale di esibizione del permesso/carta di soggiorno nei rapporti con la P.A. che proprio, in via amministrativa, verifica la regolarità della presenza dello straniero sul territorio in applicazione della disciplina parallela data dal secondo comma dell art. 6 del D.Lgs. 286/98 sulla condizione degli stranieri extracomunitari. Data la sostanziale identità dei procedimenti anagrafici in riferimento a tutti i cittadini stranieri, siano essi extra o comunitari, gli istituti e le procedure relative risultano essere quelle già approfondite sulla condizione degli stranieri extracomunitari. www. 16

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