Pareri Ministero dello Sviluppo Economico sul DM 37/07

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1 DATA PARERE RICHIESTO DA OGGETTO 04/07/08 PRIVATO Requisiti tecnico professionali: diploma di operatore elettrico + 3 anni continuativi 15/07/08 CCIAA di Varese La qualifica di operaio installatore specializzato è considerato livello esclusivo? 22/07/08 CCIAA Ravenna Idoneità delle Lauree 22/07/08 CCIAA Ravenna Validità della Laura breve 22/07/08 PRIVATO Abilitazioni di imprese operanti nel settore industriale 24/07/08 PRIVATO Impianti a servizio delle attività di processo, commerciale e terziario 30/7/08 REGIONE PIEMONTE Direzione Attività Produttive Validità dei requisiti maturati ante 27/3/08, ma non dichiarati al R.I. 06/08/08 CCIAA di Udine Validità dei requisiti maturati ante 27/3/08, ma non dichiarati al R.I. 06/08/08 CCIAA di Udine Impresa austiaca: è tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità? 28/08/08 GIUNTA REGIONALE VENETO Computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale (Circolare n. 3597/c del 27/1/2006 pag. 7) 02/08/08 CCIAA di Lucca R.T. interno Requisiti maturati ma non dimostrati Principi di incompatibilità e unicità del R.T. 02/08/08 CCIAA di Lucca Laurea breve Prestazione lavorativa da parte del titolare, soci e collab. Fam. 23/09/08 CCIAA di Padova Maturazione dei requisiti ai sensi della L.46/90 e mancata DIA ante DM 37/08 Valutazione dei periodi maturati come dipendente e socio 01/10/08 CCIAA Firenze Incompatibilità R.T. di socio con poteri di amminsitrazione

2 10/10/08 CCIAA di Savona Principio di incompatibilità solo per R.T. esterno 31/10/08 CCIAA di Vicenza Incompatibilità del R.T. con lavoro subordinato 04/11/08 CCIAA di Potenza Attestazione SOA 07/11/08 CCIAA di Potenza Conferimento Azienda e applicazione della L. 241/90 11/12/08 CCIAA di Trieste Studio modifica al DM 37/08 14/1/09 CCIAA di Potenza Valutazione esperienza professionale maturata 9/2/09 CCIAA di Ravenna Riconoscimento requisito con esperienza nel settore non civile 24/2/09 CCIAA di Macerata Uffici tecnici interni: requisiti del dipendente e obbigo di possesso dei requisiti di cui al DM 37/09 03/03/09 Privato Requisito di socio di impresa in collaborazione tecnica con altra impresa 24/03/09 CCIAA di Savona Riconoscimento per dipendente con qualifica di impiegato tecnico 25/03/09 CCIAA di Matera R.T. per socio non amministratore di srl 31/03/09 Privato Ingegnere: R.T. in più imprese 08/04/09 Privato Verifica requisiti non di pertinenza del MISE 17/04/09 Privato Mancata abilitazione 23/04/09 Privato R.T: ingegnere e socio accomandatario di SAS.

3 27/04/09 Privato R.T.: ingegnere e legale rappresentante 29/04/09 CCIAA Perugia Requisiti maturati per lettera g) e richiesta abilitazione per altre lettere. 06/05/09 CCIAA di Nuoro Cumulo periodo lavorativo 26/05/09 Privato R.T: Ingegnere professionista 27/05/09 CCIAA di Biella Cumulo con periodo di lavoro in qualità di collaboratore e in qualità di dipendente. 27/05/09 Privato Diploma di perito informatico 29/05/09 Privato Valutazione requisito non previsto del DM 37 29/05/09 CCIAA di Potenza R.T: Amministratore Unico di 2 società: incompatibilità 08/06/09 CCIAA di Napoli R.T.: Presidente del CDA: incompatibilità 26/06/09 Privato R.T.: amministratore di SAS inattiva compatibile 30/06/09 Privato R.T: ingegnere professionista 30/06/09 CCIAA di Taranto R.T nominato con contratto di associazione in partecipazione 08/07/09 CCIAA di Modena Art.6 della L.25/ /07/09 Privato Ingenere industriale non titolare di impresa che interviene nell impianto elettrico di proprietà: non ammesso. 19/08/09 CCIAA di Udine Svolgimento attività di installazione impianti elettrici da parte di un ASSOCIAZIONE CULTURALE.

4 24/02/2010 CCIAA Padova Installazione di stufe, camini, canne fumarie: abilitazione parziale della lettera c) 17/01/2011 CCIAA Venezia Pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, sono attività libere (NON rientrano nei presupposti del DM 37/2008) 16/06/2011 alle CCIAA Valutabilità dei diplomi rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti 30/09/2011 CCIAA di Latina Apertura di UL: Scia alla CCIAA della sede. Nomina del RT con atto formale

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11 CIRCOLARE N. 3597/C DEL 27/01/2006 PAG 7

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19 Oggetto: Installazione di impianti responsabile tecnico Alla Camera Commercio di SAVONA Con nota pervenuta in via elettronica in data 17 settembre, codesta Camera chiedeva se un socio di società artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell art. 3 del dm 37/08. Senza entrare nel merito della vicenda dell imprenditore artigiano, che esula dalle competenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue. La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgente legge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabile tecnico dell impresa abilitata. Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza. Il comma primo dell articolo 3, afferma che le imprese sono abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermava che l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Entrambe le disposizioni pertanto fondano l abilitazione dell impresa sulla qualificazione tecnico-professionale, dell imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l impresa può preporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico. Ne consegue che l attuale definizione normativa, del comma 2 dell articolo 3 del dm 37, Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa, nell ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato

20 disposto del primo e del secondo comma dell articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma. Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese. IL DIRIGENTE Dr. Marco Maceroni F.to Maceroni

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26 Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica Uff. XI Via Sallustiana, Roma Tel Fax Prot. n del Alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Ufficio registro delle imprese POTENZA OGGETTO: Conferimento di azienda in società - Problematiche connesse alla procedura della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del Attività di impiantistica (d.m. n. 37/2008) - Richiesta parere. Con messaggio di posta elettronica dell' 1 ottobre 2008 codesta Camera espone il caso del conferimento di azienda in società da parte di un'impresa individuale che cessa, contestualmente, l'attività svolta (nella fattispecie, l'attività di impiantistica di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2008). Chiede, al riguardo, codesta Camera, se la società conferitaria che intraprende, a sua volta, la medesima attività, sia tenuta al rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del Per rispondere al quesito in parola questa Amministrazione ritiene opportune alcune puntualizzazioni, in particolare con riferimento alla distinzione tra i concetti di "azienda" ed "impresa". Tali due concetti, spesso utilizzati nei discorsi comuni come sinonimi, individuano, in realtà, due situazioni ben distinte. Mentre l'impresa (argomentando dall'art c.c.) è una <<attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi>>, l'azienda è lo "strumento" attraverso cui l'imprenditore esercita tale attività o, per utilizzare la terminologia del codice civile (art. 2555), <<il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa>>. Nel caso del trasferimento (ad esempio sotto forma di conferimento) dell'azienda, di conseguenza, non si stanno "unificando" due soggetti giuridici (l'impresa conferente o cedente e l'impresa conferitaria o cessionaria), ma si sta invece procedendo a trasferire un mero insieme di beni aziendali, sia mobili che

27 immobili, che entrano a far parte dell'impresa conferitaria o acquirente in maniera distinta ed autonoma. Ci si trova di fronte, cioè, ad un caso nettamente diverso dalla fusione o dall'incorporazione, in cui una società o tutte le società si estinguono e la società che incorpora o la nuova società subentra in tutti i diritti ed obblighi della società o delle società preesistenti, con conseguente confusione dei relativi patrimoni, analogamente a quanto si verifica nella successione a titolo universale. Sembra doversene dedurre che, anche nel caso in cui l'attività esercitata per il tramite del compendio aziendale venga cessata dall'impresa conferente all'atto del trasferimento, si determini comunque un soluzione di continuità tra la precedente e la successiva gestione, che rimane del tutto distinta ed indipendente dalla prima, in quanto riferita ad un soggetto (la società conferitaria) ontologicamente diverso. Se si accede a tale linea interpretativa, che trova riscontro anche in pronunce giurisprudenziali (v. sentenza n. 1172/99 del TAR Campania, Sezione III), sembra da ritenersi che l'impresa conferitaria sia tenuta, nel momento dell'avvio dell'attività di impiantistica per il tramite del compendio conferito, a produrre una propria dichiarazione di inizio attività ai sensi del citato art. 19 della legge n. 241 del Ad avviso di questa Amministrazione, d'altra parte, ciò non impedisce che, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta per il tramite del compendio oggetto di conferimento, codesta Camera di commercio, cui la normativa in riferimento rimette la titolarità del procedimento in parola, valuti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la possibilità di emettere prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dall'art. 14, c. 2, della legge n. 241, un provvedimento espresso con cui si constati il possesso dei requisiti dichiarati. Siffatta applicazione della norma, nell'ottica di una interpretazione evolutiva ed indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della con concorrenza, appare in linea con i principi generali dell'attività amministrativa indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 241, e particolarmente opportuna, in casi quali quello in esame, in cui risulta importante garantire la continuità dell'attività pur nella discontinuità dei soggetti che esercitano la stessa. IL DIRETTORE GENERALE F.to Vecchio Sp/C/Doc/R.I.-R.I.-ab.232

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29 Prot. n del DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA UFFICIO XI REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT Via Sallustiana, Roma Tel Fax Alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Ufficio registro imprese POTENZA OGGETTO: D.M. n. 37/2008 (attività di installazione di impianti al interno degli edifici) - Valutazione dell esperienza professionale maturata. Con messaggio di posta elettronica del codesta Camera espone il caso di un soggetto in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico che ha maturato un periodo di esperienza professionale presso un impresa abilitata all installazione di tutte le tipologie di impianti previste dall art. 1 del decreto richiamato in oggetto. Chiede, al riguardo, codesta Camera, se il soggetto in questione abbia maturato a sua volta, nella fattispecie, per tutte le medesime tipologie, il requisito professionale di cui all art. 4, c. 1, lett. b. Sembra opportuno evidenziare, in primo luogo, che la valutazione circa l idoneità del titolo è rimessa, dalla legge, alla competenza di codesta Camera. Questa Amministrazione non può, di conseguenza, entrare nel merito di tale aspetto. Quanto, poi, alla valutazione dell esperienza maturata, va detto che, ad avviso di questa Amministrazione, i periodi di inserimento previsti dalla normativa in esame in abbinamento ad idoneo titolo di studio o di formazione professionale, hanno lo scopo di completare, mediante l esperienza pratica e il contatto con lavoratori già esperti, le conoscenze acquisite in via teorica durante il corso di studi o di formazione. Tale completamento, a parere della Scrivente, non potrebbe realizzarsi nel caso in cui si ammettesse di potere riconoscere il requisito tecnico-professionale anche per tipologie di impianti su cui non si sia mai concretamente operato. Ovviamente, salvo che non risulti direttamente dall inquadramento contrattuale, sarà onere dell interessato dimostrare che la propria prestazione lavorativa ha riguardato tutte le tipologie di impianti per le quali il riconoscimento è richiesto.

30 Nel caso in esame l interessato (che secondo quanto indicato da codesta Camera, è inquadrato come operaio generico) ha dichiarato di avere maturato la sua esperienza su tutte le tipologie di impianti per le quali risulta abilitata l impresa presso cui ha operato. Il titolare della medesima impresa, tuttavia, sempre secondo quanto indicato da codesta Camera, afferma che la prestazione dell interessato riguardava esclusivamente lavorazioni di apertura tracce. Sembra evidente che, sussistendo fondati dubbi (v. art. 71, D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità di quanto dichiarato dall interessato ai sensi dell art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445, dovrà essere sua cura - ove comunque intenzionato a fare valere i predetti requisiti di esperienza professionale - esibire prove incontrovertibili a conferma di quanto asserito, in particolare circa l effettiva esperienza maturata nell attività di installazione delle varie tipologie di impianti per le quali il riconoscimento è richiesto. IL DIRETTORE DELL UFFICIO F.to Maceroni Sp/C/Doc/dm37/dm37-ab.237

31 DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA UFFICIO XI REGISTRO DELLE IMPRESE (EX DGVNT) Via Sallustiana, Roma Tel Fax Prot. n del Alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura RAVENNA (c.a. dr.ssa Maria Cristina Venturelli) OGGETTO: Art. 4 DM n. 37/ Richiesta parere sul riconoscimento del requisito tcnicoprofessionale con esperienza nel settore non civile. Si fa riferimento alla nota di codesta Camera prot. n del , con la quale vengono chiesti chiarimenti circa la possibilità di procedere al riconoscimento del requisito tecnicoprofessionale di cui all art. 4 del decreto richiamato in oggetto nei confronti del socio/legale rappresentante di un impresa che abbia denunciato, in data , l avvio dell attività di installazione di impianti ad uso industriale di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, di distribuzione del gas e di protezione antincendio, e, in data , l avvio della medesima attività su impianti adibiti ad attività produttiva, al commercio, al terziario ed altri usi diverso da quello civile, ad esclusione degli edifici scolastici. Come già evidenziato dalla scrivente Amministrazione in propri precedenti pareri (v. ad es. nota prot. n del , citata anche da codesta Camera) il decreto n. 37 non contiene disposizioni transitorie, volte a garantire il riconoscimento del requisito tecnico-professionale alle imprese che abbiano operato nel settore dell impiantistica prima dell entrata in vigore del decreto medesimo. Di conseguenza, le uniche modalità attraverso cui è possibile ottenere, allo stato attuale, il riconoscimento del requisito tecnico-professionale sono quelle previste all art. 4 del decreto stesso. Il caso richiamato da codesta Camera appare sicuramente estraneo alle ipotesi di cui all art. 4, c. 1. Maggiore aderenza si riscontra, invece, tra la fattispecie in esame e quella prevista all art. 4, c. 2, relativa alla collaborazione tecnica continuativa nell ambito dell impresa prestata dal titolare, dal socio o dal collaboratore familiare. Sono note le difficoltà di coordinamento tra il primo e il secondo periodo del comma in questione, che hanno determinato molteplicità di letture da parte delle camere di commercio e delle

32 commissioni provinciali per l artigianato, ed in merito alle quali questo Ministero non ha ritenuto di potere prendere posizione. Di certo deve ritenersi che - comunque si legga la disposizione in parola - è impossibile desumere dalla stessa che il requisito possa essere riconosciuto a seguito di uno svolgimento della collaborazione tecnica continuativa nell ambito dell impresa inferiore a tre anni. Se ne deduce che, avendo l impresa in questione denunciato l avvio dell attività in data , non risulta maturato il periodo previsto dal citato art. 4, c. 2, anche nella sua lettura più favorevole per il prestatore non sussistendo, pertanto, le condizioni per procedere al riconoscimento del requisito tecnico-professionale nei confronti dello stesso. IL DIRETTORE GENERALE F.to Vecchio

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35 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento Regolazione Mecato USCITA 03/03/ Struttura: DG Vigilanza e Normativa Tecnica DIPARTTM ENTO PER LIMPRESA E LINTERNAZI ON ALITZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZAE LA NORMATIVA TECNICA UFFICIO XI _ REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT Via Sallustiana, Roma Tel Fax O Al sig. - Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica Decreto Ministeriale n. 37 dei 22 gennaio 2O08. Si fa riferimento all' datata 16 febbraio 2OO9 con la quale la S.V. ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n.37. Al riguardo, si coglie l occasione per rappresentare, preliminarmente, che è allo studio una profonda modifica del D.M. 37 l2oo8, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112. In ordine al quesito posto in relazione al comma 2 dell'art. 4 del d.m. 37/2OO8, si conferma che qualora un socio dell impresa, ancorché amministratore della società, svolga attività dí collaborazione tecnica continualtiva nell'ambito di imprese abilitate del settore, per un periodo non inferiore a sei anni, possa maturare, poi, al termine di tale periodo, i requisiti previsti dal comma medesimo (anche se trattasi di impresa non artigiana), purchè, naturalmente, l attuale responsabile tecnico dell impresa (in questo caso il genitore della SV) possieda effettivamente i requisiti tecnico professionali previsti dal d.m. 37/2008. Si considera la ftgura del socio poiché quella del titolare dell impresa non potrebbe essere applicata ai caso in questione, poiché ii decreto, per tale punto. Fa riferimento esclusivamente alle imprese individuali anziché a quelle strutturate in forma societaria. Si sottolinea, inoltre, come la posizione di amministratore in due società diverse non costituisce impedimento alcuno, ai fini del riconoscimento di cui sopra, purchè naturalmente non ostacoli l attività di collaborazione tecnica continuativa suddetta. IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Marco Maceroni

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39 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento Regolazione Mecato USCITA 31/03/ Struttura: DG Vigilanza e Normativa Tecnica DIPARTTM ENTO PER LIMPRESA E LINTERNAZI ON ALITZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZAE LA NORMATIVA TECNICA UFFICIO XI _ REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT Via Sallustiana, Roma Tel Fax O All'lng. I Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n,37 del22 gennaio Si fa riferimento alla datata 2O marzo 2009 e indirizzata allu.r.p. di questo Ministero e successivamente girata in pari data e per competenza a questo Ufficio, con la quale la S.V. ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37 /2OO8. In particolare con il quesito proposto è stato chiesto se un ingegnere libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico contemporaneamente per più imprese, avendo con ciascuna di esse un distinto contratto. In ordine al parere richiesto si rappresenta che il D.M. in parola stabilisce espressamente I'incompatibilita della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art.3, comma 2). Conseguentemente, qualora un soggetto volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, semprechè ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4. dovrà imrnediatamente interrompere ogni attività lavorativa di tipo continuativo in essere. Conseguentemente ne discende l mpossibilità che si divenga responsabile tecnico per piu di un impresa. Si rappresenta, peraltro, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa. Pertanto va salvaguardata I'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra I'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa. IL DIRIGENTE DELL UFFICIO Marco Maceroni

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42 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento Regolazione Mecato USCITA 17/04/ Struttura: DG Vigilanza e Normativa Tecnica DIPARTTM ENTO PER LIMPRESA E LINTERNAZI ON ALITZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZAE LA NORMATIVA TECNICA UFFICIO XI _ REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT Via Sallustiana, Roma Tel Fax O Al sig.. Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n,37 del22 gennaio Si fa riferimento alla datata 6 aprile 2009 con la quale la S.V. ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008. In particolare è stato segnalato il caso di un impresa abilitata allo svolgimento di attività impiantistica ai sensi della legge 46/9O, ad eccezion fatta del settore di cui alla lettera g), comma 1, art.1, a cui è stata rifiutata, ai sensi del d.m. 37 /2OO8,-per la lettera g), comma 2, art.l del d.m. medesimo, l iscrizione dalla Camera di commercio di Pesaro (non avendo la stessa ritenuto idonei i requisiti tecnico professionali). Tale impresa, pur non essendo abilitata ai sensi detl'ex L,46, già da tempo lavorava nel settore degli impianti di protezione antincendio. Premesso ciò, la S.V. chiede con il quesito in esarne se è possibile che l'impresa ottenga l'abilitazione per lo svolgimento della predetta attività ai sensi del d.m. 37/2OO8, previa dimostrazione dell'attività svolta negli anni precedenti (ad esempio producendo i certificati di esecuzione lavori). Al riguardo si ritiene che sul caso in questione, il comportamento tenuto dalla Camera di commercio di Pesaro sia stato corretto, poiché llmpresa per ottenere l'iscrizione deve nominare un responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti tecnico professionali. Si sottolinea peraltro che l'impresa in esame ha operato in assenza dei requisiti previsti dalla L.46l9O (un fatto che sicuramente sarà oggetto di conseguenti valutazioni e determinazioni da parte della Camera di commercio) e conseguentemente, I'attività svolta non può in nessun caso costituire titolo utile affinché I'impresa possa essere abilitata allo svolgimento dell'attività in parola. IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Marco Maceroni

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60 DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI Registro delle Imprese Via Sallustiana, Roma tel /5307/5304/5302 fax marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Via Morpurgo, UDINE C.a. Michela Pistarelli Roma, 19 agosto 2009, prot Oggetto: Svolgimento dell attività di installazione di impianti elettrici da parte di associazione culturale. Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2009 (integrato con fax del 3 agosto 2009 e con ulteriore messaggio di posta elettronica del 14 agosto 2009) in cui codesta Camera espone il caso di una associazione culturale (avente per scopo l esercizio dell attività radiofonica di un emittente privata in ambito locale) che ha presentato una denuncia di inizio di attività di impiantistica elettrica di cui all art. 1, c. 2, lett. a), del decreto n. 37 del In particolare, l associazione in questione, intenderebbe esercitare l attività di installazione di impianti elettrici sia per sé, che per i terzi esterni all associazione medesima, in via secondaria rispetto all attività principale, di natura culturale, sopra richiamata. Chiede, al riguardo, codesta Camera se possa considerarsi consentito, nei termini sopra esposti, in base alla normativa vigente, lo svolgimento della sopra indicata attività di impiantistica da parte della predetta associazione. A tale proposito si ritiene di potere evidenziare quanto segue. Nella circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 è stata prevista l iscrizione nel REA di <<tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere>>. Nel caso in questione, tuttavia, tale possibilità trova un limite nel combinato disposto degli articoli 3 ed 8 del citato decreto n. 37. Ai sensi delle citate disposizioni, infatti, l esercizio dell attività impiantistica è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell albo provinciale delle imprese artigiane, previa dimostrazione del possesso dei requisiti professionali previsti dall articolo 4 del ripetuto decreto n. 37. Deve ritenersi, di conseguenza, precluso lo svolgimento dell attività in questione in via secondaria da parte di una associazione culturale, atteso che, in tali casi, come specificato nella soprarichiamata

61 circolare n. 3407/C, ricorre, se del caso, il presupposto per l iscrizione nel REA e non, come richiesto per l attività in questione, nel registro delle imprese o nell albo provinciale per le imprese artigiane. Circa poi la richiesta dell associazione in questione di esercitare l attività di impiantistica esclusivamente con riferimento agli impianti elettrici relativi alle proprie strutture, sembra opportuno evidenziare che tale tipo limitato di abilitazione è previsto, in base alla normativa vigente (art. 3, c. 5, del decreto n. 37/2008), esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti nel registro delle imprese o nell albo provinciale delle imprese artigiane. IL DIRETTORE della DIVISIONE (Dr. Marco Maceroni)

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69 Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI Registro delle imprese Via Sallustiana 53, Roma Tel Fax marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it Roma, 30 settembre 2011, prot ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Ufficio registro delle imprese LATINA Via p.e.c. e, per conoscenza ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA LORO SEDI OGGETTO: DM 37/2008 (svolgimento dell attività di impiantistica al servizio degli edifici) - Richiesta di parere. Con messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2011 codesta Camera pone due quesiti: 1) nel caso dello svolgimento delle attività di cui al decreto 37/2008, con concreto avvio dell attività presso una unità locale, presso quale camera di commercio dovrà essere presentata la SCIA (e quindi valutati i requisiti): quella della sede oppure quella dell unità locale? 2) atteso che l art. 3, c. 1, del citato decreto 37 dispone che il responsabile tecnico è preposto <<con atto formale>>, è necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o è sufficiente che tale nomina sia ricompresa all interno della SCIA e nella modulistica R.I./REA (Int P)? A tale riguardo, si evidenzia quanto segue. La prima questione è stata già oggetto della circolare ministeriale n. 3439/C del 27 marzo 1998, sezione 2, lettera f), dove è detto: <<In merito alle problematiche relative all accertamento dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente dall impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa che necessita dell abilitazione, avvalendosi a tal fine di un soggetto, legato da un rapporto di immedesimazione, in possesso dei requisiti. Tale richiesta va inoltrata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell impresa, anche se l attività di impiantistica venga esercitata in luogo diverso dalla sede. [...]>>. Tali indicazioni appaiono valide ancora oggi e riferibili a tutte quelle tipologie di attività regolamentate (ad es. le attività di impiantistica di cui al decreto 37/2008, oggetto del quesito) per le quali non è prevista la preposizione di un responsabile tecnico per ogni sede o localizzazione in cui viene svolta l attività. Quanto sopra comporta che nei confronti della camera di commercio competente per la sede dovrà essere presentata la SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, il modulo S5, nel caso di società, per l indicazione del complessivo avvio dell attività da parte dell impresa, e l intercalare P per l indicazione dei dati del preposto.

70 Nei confronti della camera di commercio competente per l unità locale dovrà invece essere presentato un semplice modulo UL, con i generici dati relativi alla localizzazione. Risulta evidente l importanza di apporre una nota, in ciascuna delle due comunicazioni, che dia conto della presentazione dell altro adempimento pubblicitario, in modo che le due camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell esistenza del procedimento correlato. Tali indicazioni trovano puntuale riscontro nelle istruzioni per la compilazione della modulistica R.I./REA di cui alla circolare ministeriale n. 3628/C del 9 settembre 2009, capitolo istruzioni generali, paragrafo 11. Circa il secondo quesito posto, si esprime l avviso che, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma (che parla semplicemente di <<atto formale>>), siano idonee alla preposizione le modalità indicate nella citata circolare n. 3439/C, paragrafo 5, lettera c), Modalità di nomina del responsabile tecnico.

Ministero dello Sviluppo Economico

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