Accordo Quadro. Tra. Cognome Nome, nato a il, residente in, P. IVA n. C.F. n., In qualità di della società, con sede in, via/piazza,

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1 Accordo Quadro Tra SISAL S.p.A. con sede legale in Milano, Via A. di Tocqueville n 13 iscritta nel Registro Imprese di Milano - sez. ordinaria, C.F. e P. I.V.A. n , capitale sociale Euro ,00 i.v., soggetta all attività di direzione e coordinamento di Sisal Holding Finanziaria S.p.A. (di seguito Sisal ) e Cognome Nome, nato a il, residente in, P. IVA n. C.F. n., In qualità di della società, con sede in, via/piazza, n., P.IVA n., ( di seguito Esercente ) gestore/titolare dell esercizio commerciale (di seguito: Esercizio ) di seguito anche chiamate collettivamente Parti Premesso che a) Sisal è una società operante nell ambito dei giochi, concorsi a pronostici, scommesse e servizi al pubblico; b) Sisal intende ampliare la propria rete commerciale offrendo agli Esercenti la possibilità di erogare i servizi agli utenti mediante un dispositivo di nuova tecnologia; c) l Esercente è un punto vendita affiliato alla rete ISI 2002 ed ha manifestato il proprio interesse a commercializzare presso il proprio Esercizio i beni e servizi che verranno di volta in volta proposti da Sisal o da sue controllate. Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante del presente Accordo Quadro si stipula quanto segue: Articolo1 DEFINIZIONI Accordo Quadro: significa il presente documento. Acconto: significa l importo tempo per tempo versato dall Esercente direttamente a Sisal o ad un soggetto terzo indicato da Sisal, nei limiti del quale Sisal renderà disponibile l erogazione dei Servizi. Tale acconto potrà essere integrato dall Esercente nella misura desiderata ma non produrrà interessi a favore

2 dell Esercente stesso. L importo minimo di ciascun versamento per la costituzione o l ampliamento dell Acconto è stabilito in 500. Contratto Applicativo: significa le condizioni generali e le modalità operative di erogazione specifiche di ciascun Servizio, che verranno comunicate da Sisal, nell area del Sito appositamente dedicata agli Esercenti, prima dell attivazione dello stesso Servizio sul Terminale ed accettate degli Esercenti con le modalità previste nell Accordo Quadro. Manuale: Operatore/i: Periodo Contabile: Pubblico: Ricevuta: Servizio/i: Sito: Terminale: significa il manuale contenente le prescrizioni d uso e manutenzione del Terminale. significa i terzi che forniscono i Servizi al Pubblico. significa il periodo di tempo di riferimento per il calcolo degli incassi relativi ai Servizi e dei relativi compensi. significa i destinatari dei Servizi. significa il documento stampato dal Terminale, come descritto nei singoli Contratti Applicativi, che rappresenta il titolo di legittimazione dei Servizi erogati al Pubblico mediante il Terminale stesso. significa tutti i beni e/o servizi forniti dagli Operatori che verranno di volta in volta abilitati per essere erogati presso l Esercizio, per mezzo del Terminale, mediante transazione on-line. significa una specifica pagina del sito internet di Sisal, accessibile esclusivamente agli Esercenti, mediante PIN personale, dedicata ai Servizi ed ai relativi aggiornamenti, contenente tutti i fac-simili dei Contratti Applicativi. significa il terminale XPos di proprietà di Sisal, fornito in comodato all Esercente al fine dell erogazione dei Servizi. Articolo 2 EROGAZIONE DEI SERVIZI L Esercente s impegna ad erogare al Pubblico i Servizi che verranno resi disponibili da Sisal presso l Esercizio. I contenuti dei singoli Servizi verranno, di volta in volta, identificati e regolati tra le Parti secondo gli specifici Contratti Applicativi. I Servizi verranno erogati dall Esercente secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei relativi Contratti Applicativi e in accordo alle indicazioni che verranno impartite da Sisal. In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, prevarranno le indicazioni di questi ultimi. Articolo 3 IMPEGNI DELL ESERCENTE L Esercente s impegna a: a) rendere disponibili al Pubblico i Servizi nonché porre in essere tutte le attività necessarie e/o richieste per l ottimale svolgimento delle relative transazioni;

3 b) erogare i Servizi con la massima professionalità garantendo il rispetto delle procedure operative e dei canoni qualitativi che verranno, di volta in volta, definiti da Sisal nei singoli Contratti Applicativi; c) seguire eventuali corsi di addestramento, condotti da Sisal e/o dagli Operatori sulle caratteristiche dei Servizi offerti al Pubblico e sulle procedure di erogazione garantendo il costante aggiornamento proprio e del personale impiegato nell Esercizio sotto l esclusiva responsabilità dell Esercente; d) erogare i Servizi in modo continuativo, durante tutto l orario di apertura del proprio Esercizio; e) rendere disponibile a Sisal e/o al soggetto terzo dalla stessa indicato, in conformità con quanto previsto nel presente Accordo Quadro e in dettaglio nei Contratti Applicativi, il prezzo dei Servizi erogati; f) assicurare all interno del proprio Esercizio l esposizione e la distribuzione di tutto il materiale promozionale, istituzionale e pubblicitario, fornito da Sisal e/o dagli Operatori a supporto dei Servizi; g) prestare la necessaria assistenza al Pubblico, fornendo le informazioni richieste in merito ai beni e/o servizi oggetto del Servizio e sulle relative modalità di acquisto; h) non modificare i prezzi di vendita al Pubblico dei beni e/o servizi oggetto del Servizio indicati da Sisal nei relativi Contratti Applicativi; i) segnalare tempestivamente a Sisal qualunque anomalia e/o disfunzione riscontrata nello svolgimento del Servizio; j) assicurare la massima riservatezza per tutte le informazioni ed i dati allo stesso pervenuti in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi, ai sensi di quanto stabilito all articolo 15 del presente Accordo Quadro; k) effettuare il trattamento dei dati dallo stesso raccolti in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi nel rispetto della normativa di cui alla D.lgs. 196/2003. Articolo 4 IMPEGNI DI SISAL Sisal affida il Servizio all Esercente e, di volta in volta, potrà concludere con l Esercente i Contratti Applicativi che identificheranno e regoleranno gli specifici contenuti del Servizio. E facoltà di Sisal, nell ipotesi in cui esistano condizioni ostative alla conclusione di singoli Contratti Applicativi con l Esercente, astenersi dal proporre gli stessi. Sisal si impegna a fornire all Esercente visibilità dell operatività del Terminale tramite la visualizzazione o la stampa sul Terminale stesso del riepilogo delle movimentazioni eseguite nonché del valore dell Acconto, corrispondente all importo che L Esercente potrà utilizzare per l erogazione al Pubblico dei Servizi affidatigli da Sisal, nonché del residuo dell Acconto stesso. Sisal è sollevata dalla responsabilità per qualsiasi sospensione, interruzione o malfunzionamento del Servizio per cause non imputabili direttamente a Sisal stessa. Articolo 5 TERMINALE Sisal concede all Esercente il Terminale in comodato per tutta la durata del presente Accordo Quadro. Il Terminale dovrà essere utilizzato esclusivamente presso l Esercizio per l erogazione dei Servizi resi disponibili da Sisal. Sisal si riserva il diritto di integrare e modificare la disciplina d uso del Terminale inserita nel presente Accordo Quadro, in qualsiasi momento, anche mediante aggiornamenti al Manuale, comunicati attraverso il Sito, che avranno vigore a decorrere dal 10 giorno successivo la data di pubblicazione sul Sito.

4 L Esercente ha l obbligo di restituire il Terminale non appena venga effettuata una richiesta in tale senso, con qualsiasi mezzo, da parte di Sisal. Per le modalità di restituzione si osserverà quanto previsto all art. 22 che segue. Il Terminale deve essere utilizzato esclusivamente nel locale dove ha sede l Esercizio e, in quanto proprietà di Sisal stessa, non è cedibile né affidabile a terzi non espressamente autorizzati. In caso di sottrazione o furto del Terminale, l Esercente dovrà darne immediata comunicazione a Sisal, a mezzo fax o con Raccomandata A.R., allegando copia della denuncia effettuata alle autorità competenti, specificando il numero di matricola identificativo del Terminale, necessario a consentirne la disabilitazione da parte di Sisal. Resta inteso che in tal caso Sisal tratterrà l intero importo, al netto delle commissioni di propria spettanza, relativo ai Servizi erogati dal Terminale nel tempo intercorrente tra la sua sottrazione o furto e la disabilitazione dello stesso di cui al precedente capoverso. Articolo 6 IDENTIFICAZIONE DEL TERMINALE Il Terminale è identificato dal numero di matricola indicato da un etichetta applicata al Terminale stesso, sull imballo e riportato sulla bolla di consegna o altro documento di trasporto firmato per accettazione dall Esercente. Il Terminale viene fornito completo di: a) manuale di istruzioni ed installazione in italiano; b) alimentatore e cavo di alimentazione da 220 v conforme alle norme applicabili e riportante il marchio CE; c) una dotazione iniziale di materiale di consumo; d) numero 6 rotoli di carta per la stampante del Terminale. Articolo 7 CONNESSIONI DEL TERMINALE L Esercente è tenuto a verificare l effettiva copertura dei locali dell Esercizio da parte della rete mobile GPRS dell operatore di telefonia mobile indicato da Sisal e a dotarsi a proprie spese, ove sprovvisto, degli impianti elettrici necessari per il buon funzionamento e la protezione del Terminale prima dell installazione nell Esercizio. L Esercente garantisce che gli impianti elettrici e di telecomunicazioni sono realizzati secondo le norme e le leggi vigenti in materia e nel pieno rispetto della regola dell arte. L Esercente s impegna inoltre, assumendone la responsabilità civile e penale, ad effettuare una corretta gestione e manutenzione degli impianti elettrici e di telecomunicazione, sia ai fini del loro perfetto funzionamento, sia ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e protezione dagli infortuni e di prevenzione incendi. Al fine di non pregiudicare le prestazioni del Terminale, L Esercente s impegna affinché Sisal si faccia carico esclusivamente dei costi telefonici relativi alla connessione GPRS necessaria per l erogazione dei Servizi. L Esercente dichiara inoltre che, ai fini delle attività previste dal presente Accordo Quadro, all interno dei locali nei quali è installato il Terminale sul quale dovranno intervenire i tecnici incaricati da Sisal, non sussistono situazioni di rischio per contatti elettrici diretti e indiretti. Ove esistessero situazioni di rischio particolari L Esercente si impegna a comunicarle di volta in volta a Sisal. Sisal dichiara di non introdurre situazioni di rischio nei locali dove è installato il Terminale sul quale operano i tecnici incaricati da Sisal stessa, operando gli stessi fuori tensione e facendo uso di attrezzature ad azione manuale. Il collegamento di qualsivoglia apparato con il Terminale è assolutamente vietato, se non nei casi consentiti espressamente da Sisal e comunicati all Esercente. Articolo 8 UTILIZZO DEL TERMINALE Le modalità di utilizzo del Terminale sono riportate nel manuale di istruzione.

5 L Esercente è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni di uso del Terminale ed è fatto divieto di eseguire operazioni in modo difforme da quanto indicato nel Manuale ovvero eseguire operazioni non contenute nello stesso e manomissioni di qualsiasi tipo. Sisal declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose causati da cattivo uso, uso improprio o manomissione del Terminale. Prima di completare qualsiasi transazione con il Terminale, l Esercente deve aver ottenuto dal Pubblico il pagamento del relativo importo; al termine della transazione, l Esercente deve rilasciare al Pubblico la Ricevuta emessa dal Terminale. Articolo 9 MANUTENZIONE L Esercente è tenuto a mantenere con la massima diligenza e cura il Terminale affidatogli, seguendo tutte le prescrizione di Sisal per il suo utilizzo e per la sua manutenzione; l Esercente dovrà adottare tutte le cautele necessarie ed i relativi accorgimenti al fine di impedire l uso improprio dello stesso e/o l utilizzo da parte di persone non autorizzate o inesperte o del Pubblico. In ogni caso l Esercente è responsabile nei confronti di Sisal per ogni eventuale danno o sottrazione che dovesse verificarsi al Terminale. L Esercente in caso di malfunzionamento, anomalia, danno o guasto, è obbligato ad informare tempestivamente Sisal, mediante il Call Center Sisal, il cui numero è disponibile sul Sito, che provvederà ad attuare tutte le procedure di manutenzione. Unicamente al personale espressamente autorizzato da Sisal è consentito intervenire sul Terminale. L Esercente sarà tenuto al pagamento di tutti gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria derivanti da sua colpa e/o dolo ed al pagamento di quelli di manutenzione straordinaria. L Esercente dovrà favorire l'accesso nonché l'attività dei tecnici espressamente incaricati da Sisal. Sisal non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per ogni eventuale danno causato all Esercente o a terzi da malfunzionamenti, e/o eventi accidentali e/o uso inadeguato del Terminale. Articolo 10 MODALITA DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI I singoli Contratti Applicativi saranno comunicati da Sisal all Esercente mediante pubblicazione degli stessi sul Sito. Salvo i casi in cui il Contratto Applicativo ne faccia esplicita richiesta, non sarà necessario, per l accettazione delle condizioni ivi contenute che l Esercente restituisca a Sisal copia del Contratto Applicativo. Le condizioni contenute nei singoli contratti Applicativi s intenderanno integralmente accettate senza eccezioni dall Esercente, a tutti i fini di legge, con la prima esecuzione di ciascun Servizio. Articolo 11 ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE E INDIPENDENZA L Esercente svolgerà le attività di cui al presente Accordo Quadro e ai successivi Contratti Applicativi, avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone, con assunzione piena del relativo rischio d impresa. Il presente Accordo Quadro e tutti i Contratti Applicativi ad esso riferibili non potranno essere considerati tali da costituire un rapporto di associazione, società, agenzia, prestazione d opera dipendente e/o subordinata di qualsivoglia natura tra l Esercente, la Società e Sisal e, in nessun caso, Sisal potrà essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall Esercente o dalla Società nei confronti dei terzi o del Pubblico, anche quando tali obbligazioni derivassero dall esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi.

6 Articolo 12 CORRISPETTIVI A fronte dell erogazione dei Servizi, l Esercente avrà il diritto di trattenere direttamente dal prezzo al Pubblico degli stessi, a titolo di corrispettivo le somme che verranno, di volta in volta, determinati nei Contratti Applicativi. Sisal fornirà all Esercente, mediante apposita funzione del Terminale, un riepilogo in formato elettronico delle somme incassate dall erogazione dei Servizi; l Esercente avrà la facoltà di verificare giorno per giorno il riepilogo del totale dei Servizi erogati mediante tale funzione. Copia elettronica di tale riepilogo sarà disponibile anche sul Sito, nell area riservata. Articolo 13 ONERI A CARICO DELL ESERCENTE Per l utilizzo del Terminale e dei relativi servizi l Esercente sarà tenuto a corrispondere a Sisal una quota annuale di affiliazione pari a 120,00 (centoventi/00) + IVA da versarsi entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno. Qualora l Esercente abbia già stipulato il Contratto per la Commercializzazione dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale tramite X-POS, non sarà tenuto a corrispondere il canone di cui sopra per l intero periodo di vigenza del predetto contratto. Solo per il primo anno di affiliazione l importo della quota annuale di affiliazione che Esercente dovrà corrispondere a Sisal sarà pari a un dodicesimo dell importo annuale ordinario moltiplicato per i mesi residui dell anno solare in corso. Resta inteso tra le Parti che la quota annuale di affiliazione non sarà comunque restituita, neanche in parte, da Sisal all Esercente in caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Accordo, prima del termine dell anno solare per la quale la stessa è stata corrisposta. All atto della sottoscrizione da parte dell Esercente del presente Accordo Quadro, lo stesso sarà tenuto a versare a Sisal, o al soggetto indicato da Sisal, un importo forfetario di 500,00 (cinquecento/00). All attivazione del Terminale, tale somma, al netto dell importo a copertura della quota annuale di affiliazione, sarà resa disponibile all Esercente quale primo Acconto per l erogazione dei Servizi. L Esercente sarà comunque tenuto, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro, ad attivare il Terminale entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dello stesso e ad erogare i Servizi offerti da Sisal per un valore minimo di: ,00 complessivi per i primi due mesi dall attivazione del Terminale; ,00 complessivi nel terzo e quarto mese dall attivazione del Terminale; ,00 complessivi nei bimestri successivi. Rimangono a carico dell Esercente tutti i costi non esplicitamente previsti dal presente Accordo Quadro e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - le spese per l eventuale installazione di antenne supplementari per la connessione GPRS nonché quelle per interventi su opere murarie, qualora fossero necessarie per l installazione del Terminale e delle sue componenti accessorie; - i costi relativi all approvvigionamento dei consumabili utilizzati dal Terminale, ove non forniti direttamente da Sisal. Articolo 14 MODALITA DI PAGAMENTO Sisal renderà fruibile il Servizio solo nei limiti dell Acconto prestato dall Esercente.

7 Detto Acconto potrà essere integrato nella misura desiderata, in qualunque momento, con versamento minimo di 500,00, e non produrrà interessi a favore dell Esercente che dichiara espressamente di accettare tale condizione. Qualora l Acconto fosse stato corrisposto da parte dell Esercente ad un soggetto terzo indicato da Sisal, a fronte di specifici accordi tra detto soggetto e l Esercente, in caso di cessazione degli effetti dell Accordo Quadro, l eventuale residuo dell Acconto, che dovesse ancora sussistere a fronte di Servizi non erogati sarà restituito da detto soggetto, senza responsabilità alcuna o obbligo di Sisal in tale senso. Articolo 15 RISERVATEZZA Tutte le informazioni inerenti il presente Accordo Quadro e/o i successivi Contratti Applicativi, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, anche sotto forma di disegni, diagrammi informatici e/o con qualunque altro mezzo, nonché tutti i dati derivati dall elaborazione delle stesse, saranno considerati strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati. Articolo 16 STIPULAZIONE, DURATA ED EFFICACIA DELL ACCORDO QUADRO La validità ed efficacia del presente Accordo Quadro, come le condizioni economiche e le modalità operative in esso contenute, sono risolutivamente condizionate al permanere del rapporto di affiliazione tra l Esercente e la società ISI 2002 S.r.l.. La stipula del presente Accordo Quadro costituisce proposta irrevocabile di contratto ex art c.c., che si intenderà accettata ed efficace solo nel momento in cui Sisal comunicasse all Esercente per iscritto tale accettazione, ovvero, a propria discrezione, abilitasse all erogazione dei Servizi il Terminale. Il presente Accordo Quadro decorrerà dalla data di attivazione del Terminale e terminerà alla data 31 dicembre di ciascun anno; Sisal si riserva il diritto, a propria discrezione, di prorogare, di anno in anno, la durata del presente Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi, mediante semplice comunicazione all Esercente. Qualora Sisal non comunicasse l accettazione alla proposta, ovvero non abilitasse il Terminale entro 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, la proposta si intenderà rifiutata e l Accordo Quadro inefficace, fatti salvi in ogni caso gli effetti restitutori di cui agli artt.5, 14 e 22. L'efficacia dell'accordo Quadro è in ogni caso sospensivamente condizionata all effettiva copertura dei locali dell Esercizio da parte della rete mobile GPRS dell operatore di telefonia mobile indicato da Sisal, ai sensi dell art. 7 che precede. Articolo 17 DURATA DEI CONTRATTI APPLICATIVI La durata dei Contratti Applicativi sarà indicata in ciascun specifico atto; in ogni caso tale durata non potrà eccedere la durata dell Accordo Quadro e delle sue eventuali proroghe. Articolo 18 RISOLUZIONE Qualora una delle Parti non adempia le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro, la parte adempiente avrà facoltà di contestare l inadempimento per iscritto, con lettera raccomandata A.R., invitando la parte inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni dalla ricezione della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, il presente Accordo Quadro si intenderà risolto, fermo restando l obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno sofferto dall altra parte. Con la risoluzione del presente Accordo Quadro avranno termine anche tutti i relativi Contratti Applicativi. Quanto disposto nel presente articolo trova applicazione anche per la risoluzione limitata a singoli Contratti Applicativi.

8 Articolo 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Oltre a quanto sopra previsto, Sisal si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro e tutti i Contratti Applicativi nel caso in cui l Esercente ponga in essere i seguenti comportamenti: a) erogazione dei Servizi condotta in modo pregiudizievole per l'organizzazione complessiva delle attività, e/o per il Pubblico, e/o per altri Ricevitori o Esercenti; b) mancata esposizione nei locali dell Esercizio delle condizioni generali di contratto dei Servizi secondo quanto richiesto e/o del materiale istituzionale e/o promozionale fornito da Sisal; c) azioni di concorrenza sleale verso altri Esercenti o Ricevitori o verso Sisal stessa; d) mancato versamento da parte dell Esercente delle somme di denaro spettanti a Sisal ai sensi del presente Accordo Quadro; e) erogazione dei Servizi a costo maggiorato, rispetto a quanto previsto nei Contratti Applicativi; f) abbinamento dei Servizi a promozioni non concordate e/o autorizzate da Sisal; g) mancata osservanza delle disposizioni relative alla rendicontazione amministrativa e alle modalità di confezionamento e inoltro del materiale (schede per i servizi, materiale istituzionale) a Sisal; h) utilizzo del Terminale non consono alle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Manuale e/o alle ulteriori disposizioni date da Sisal; i) l inadempimento ad obblighi previsti dei Contratti Applicativi, per i quali sia prescritta la risoluzione quale conseguenza dell inadempimento j) la mancata attivazione del Terminale entro il termine indicato all art.13; k) l erogazione dei Servizi per un importo inferiore a quanto prescritto all art.13. E fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni patiti da Sisal in conseguenza degli inadempimenti dell Esercente. Sisal si riserva, nell eventualità degli inadempimenti indicati sopra ovvero in caso di inadempimento all obbligo di cui all art.22, il diritto di sospendere tutti i servizi resti disponibili presso l Esercizio da Sisal stessa, ISI 2002 S.r.l. e loro consociate. Articolo 20 RECESSO Sisal avrà la facoltà di recedere senza oneri dal presente Accordo Quadro tramite comunicazione da inoltrarsi, con lettera raccomandata A.R., con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di recesso. A fronte di detto recesso, sarà reso tra le Parti, solo ed esclusivamente, quanto dovuto in esecuzione del Servizio fino alla data del recesso medesimo. Con il recesso dall Accordo Quadro avranno termine anche tutti i Contratti Applicativi a quel momento in essere. Quanto disposto nel presente articolo trova applicazione anche per il recesso limitato a singoli Contratti Applicativi. Articolo 21 CONDIZIONI RISOLUTIVE Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono risolutivamente condizionati al permanere della titolarità e/o della gestione dell Esercizio in capo all Esercente ed al permanere in essere del rapporto tra Sisal e gli Operatori dei Servizi. Articolo 22 RESTITUZIONE DEL TERMINALE L Esercente si impegna a restituire a Sisal il Terminale in tutti i casi di cessazione del predetto Contratto. Il Terminale deve essere restituito nel suo imballo originale, conservato a cura dell Esercente, e completo di tutti gli accessori forniti. La restituzione deve avvenire secondo i tempi e le modalità che saranno indicate da Sisal. In caso di mancata restituzione da parte dell Esercente entro i termini stabiliti, Sisal è fin da ora autorizzata, mediante suoi incaricati, ad accedere all Esercizio per procedere al ritiro, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento dei costi sostenuti per tale operazione. L eventuale importo residuale dell Acconto sarà restituito all Esercente solo a seguito dell effettiva riconsegna del Terminale da parte dell Esercente e previa verifica della sua integrità e funzionalità.

9 Qualora L Esercente ritardi per qualsivoglia motivo la restituzione del Terminale, Sisal è sin da ora autorizzata a fatturare all Esercente una penale di 100,00 (cento/00) per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo nella restituzione del Terminale, fatto salvo il rimborso dei maggiori costi sostenuti da Sisal per la restituzione dello stesso. Articolo 23 DICHIARAZIONI DELL ESERCENTE L Esercente dichiara di aver letto e compreso il Manuale e di aver preso conoscenza delle modalità di funzionamento di ogni elemento del Terminale affidatogli e delle molteplici possibilità e facoltà di utilizzo; si assume l'onere di impartire adeguate e complete istruzioni anche al proprio personale addetto all Esercizio. In particolare, l Esercente conferma che: a) la registrazione nel sistema elettronico delle operazioni di erogazione dei Servizi ed i relativi dati finanziari, deve avvenire, a cura dell Esercente, mediante l impiego del Terminale. La conferma dell avvenuta registrazione avviene mediante la stampa della Ricevuta e del Titolo che deve essere consegnata tassativamente al Pubblico, salvo diverse modalità operative riferibili ai singolo Servizi; b) i Terminali sono dotati di un sistema che garantisce la conservazione delle informazioni acquisite durante la registrazione dei dati, nonché di un sistema di sicurezza per l'accesso ai dati stessi; c) il sistema elettronico gestito da Sisal elabora i dati delle transazioni per produrre i riepiloghi contabili delle attività effettuate. Articolo 24 CESSIONE L Esercente manifesta sin da ora il proprio consenso all'eventuale cessione del presente Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi da parte di Sisal ad una propria società controllata e/o collegata o alla ISI 2002 S.r.l.. Pertanto Sisal, in qualunque momento, potrà liberamente cedere il presente Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi ad una propria società controllata e/o collegata o alla ISI 2002 S.r.l. senza la necessità di alcun ulteriore consenso da parte del Esercente. Altresì, le parti concordano che, la voltura delle autorizzazioni commerciali relative all Esercizio, costituirà recesso dal presente Contratto da parte dell Esercente. Articolo 25 GIOCHI Sisal si riserva il diritto di abilitare gli Esercenti alla raccolta dei giochi e dei concorsi a pronostici e delle scommesse di cui fosse concessionaria e le cui modalità di accettazione risultassero compatibili con le modalità operative del Terminale ed in linea con la normativa di settore in vigore. In tale evenienza, il presente Accordo Quadro e le relative condizioni economiche saranno ulteriormente disciplinate mediante la sottoscrizione di apposito contratto tra Sisal e l Esercente. L Esercente, fin d ora, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro si impegna per tutta la durata della stesso e dei suoi eventuali rinnovi, nei confronti di Sisal, ad accettare le tipologie di giochi e/o di prodotti e/o iniziative promozionali che gli verranno proposti da Sisal, a qualsiasi titolo, o da sue consociate o da altre aziende dalla stessa indicate, per le quali percepirà comunque una remunerazione per l attività prestata. Qualora l Esercente rifiuti di raccogliere i giochi proposti da Sisal, la stessa avrà la facoltà di recedere senza oneri dal presente Accordo Quadro con le modalità di cui al precedente articolo 20. Articolo 26 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono regolati dalla legge italiana.

10 Per qualunque controversia relativa alla stipulazione, alla validità, all efficacia, all interpretazione, alla esecuzione e allo scioglimento del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi, sarà competente a giudicare esclusivamente il foro di Milano. Articolo 27 CODICE ETICO L Esercente dichiara di aver preso atto del Codice Etico adottato da Sisal la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Eventuali violazioni del predetto Codice Etico potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Accordo Quadro, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla stessa Sisal. Milano, li Sisal S.p.A. L Ammnistratore Delegato (Dott.Emilio Petrone) Per accettazione: L Esercente Si approvano specificamente, ai sensi dell Art e 1342 C.C., le condizioni contenute negli Articoli: 3 (Impegni dell Esercente) 5 (Terminale) 7 (Connessioni del Terminale) 8 (Utilizzo del Terminale) 9 (Manutenzione) 10 (Modalità di conclusione dei Contratti Applicativi) 12 (Corrispettivi) 13 (Oneri a carico dell Esercente) 14 (Modalità di pagamento) 19 (Clausola risolutiva espressa) 20 (Recesso) 22 (Restituzione del Terminale) 24 (Cessione) 25 (Giochi) 26 (Legge applicabile e Foro competente) 27 (Codice Etico) L'Esercente

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