Prevenzione del furto di identità, delle frodi nel credito al consumo, nei pagamenti dilazionati o differiti e nel comparto assicurativo

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1 Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento - UCAMP Prevenzione del furto di identità, delle frodi nel credito al consumo, nei pagamenti dilazionati o differiti e nel comparto assicurativo Roma, 20 Novembre 2008

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3 Nel mese di giugno 2008 la Commissione, nel corso dell esame congiunto dei disegni di legge n. 414 e 507, ha svolto un ciclo di audizioni dei soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, risultano interessati dal sistema di prevenzione Dalle audizioni è emerso il vivo interesse nei confronti dell iniziativa

4 Soggetti auditi: Banca d Italia ABI ASSOFIN ANIA AISREC ASSOCRED ASSTEL Confidustria Garante per la protezione dei dati personali Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili Confesercenti Guardia di Finanza Altroconsumo Adiconsum

5 La Commissione ha ritenuto opportuno unificare i due disegni di legge in un unico testo normativo

6 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507 Disposizioni di contrasto al furto d identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo.

7 art. 1 Sistema di prevenzione 1) Istituzione di un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo: - del furto di identità - delle frodi nel settore del credito al consumo - delle frodi sui pagamenti dilazionati o differiti - delle frodi nel settore assicurativo 2) Costituzione del sistema: - archivio centrale informatizzato - gruppo di lavoro

8 Aderenti al sistema: segue art. 1 Sistema di prevenzione a) banche ed intermediari finanziari iscritti nell elenco generale di cui all art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), nonché iscritti nell elenco speciale tenuto dalla Banca d Italia di cui all art. 107 del citato Testo Unico b) fornitori di servizi di comunicazione elettronica (art. 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al D.Lgs n. 259/2003) c) fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (art. 2, comma 1, lettera h), D.Lgs. N. 177/2005) d) imprese di assicurazione e) imprese che offrano ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione amministrativa delle frodi f) le società di mediazione creditizia, di cui alla legge 108/96, aventi capitale sociale non inferiore all ammontare minimo previsto dall articolo 2327 del codice civile ( )

9 segue art. 1 Sistema di prevenzione I SOGGETTI ADERENTI: possono inviare al titolare dell archivio richieste di verifica dell autenticità dei dati contenuti nella documentazione acquisita da chi richiede una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo trasmettono all UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi, sia nel settore del credito che nel settore delle assicurazioni

10 segue art. 1 Sistema di prevenzione Istituzione di un servizio telefonico e telematico gratuito Nell ambito del sistema di prevenzione è istituito un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità. DUPLICE FINALITA : monitoraggio del comparto servizio informativo al cittadino concernente le tutele previste dalla legge

11 segue art. 1 Sistema di prevenzione Costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal titolare dell archivio e composto da rappresentanti degli aderenti, esperti del settore, associazioni dei consumatori, operatori commerciali ed un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali. Finalità e compiti del Gruppo di lavoro: - predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi alle frodi nei settori di competenza - predisposizione di una relazione annuale sulla base della quale il Ministro dell economia e delle finanze riferisce al Parlamento in ordine ai risultati dell attività di prevenzione svolta

12 L archivio è composto da tre strumenti informatici: 2) Interconnessione di rete art. 2 Finalità e struttura dell archivio Consente l interrogazione, da parte dell UCAMP, dei database pubblici al fine di dare seguito alle richieste di riscontro di veridicità dei dati inviate dagli aderenti al sistema di prevenzione 4) Modulo informatico centralizzato memorizza in forma aggregata ed anonima i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità dei dati, permettendo al titolare dell archivio ed al gruppo di lavoro lo studio del fenomeno delle frodi 6) Modulo informatico di allerta memorizza le informazioni, trasmesse dagli aderenti, relative alle frodi subite ed ai casi di rischio di frode nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché gli alert preventivi trasmessi dall UCAMP agli aderenti

13 segue art. 2 Finalità e struttura dell archivio I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati: agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia all Unità di informazione finanziaria della Banca d Italia all Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)

14 art. 3 Dati oggetto di riscontro I dati assoggettabili a riscontro sono contenuti nei: c) documenti d identità, ancorché smarriti o rubati d) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito e) posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali f) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento

15 art. 4 procedura di riscontro sull autenticità dei dati e contributo degli aderenti L UCAMP, a seguito delle richieste di verifica inviate dagli aderenti, autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell archivio ai database pubblici e privati detentori dei dati. Ciascuna richiesta può riguardare una o più categorie di dati di cui all art. 3. Per ciascuna richiesta di verifica, la società aderente è tenuta al pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato commisurato alla progressiva e piena remunerazione del servizio. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi vigila al fine di evitare che i costi sostenuti dagli aderenti al sistema possano gravare sul consumatore finale richiedente un servizio finanziario o assicurativo.

16 art. 5 Disposizioni finanziarie Le somme versate dalle società aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell Economia e delle Finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento, sul credito al consumo, sui pagamenti dilazionati o differiti e sui contratti assicurativi.

17 art. 6 Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione Con apposito decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari, sentita la Banca d Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, saranno specificati: - la struttura dell archivio; - i livelli di accesso all archivio; - le singole voci da comunicare ai sensi dell art. 3; - le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all art. 1, comma 6, lettera e); - la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all art. 1, comma 8; - le modalità relative al collegamento dell archivio con i database degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all art. 3.

18 segue art. 6 Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione - le modalità e i termini di gestione dei dati di cui all art. 3; - la procedura che caratterizza la fase di riscontro di cui all art. 4, comma 1; - l importo, i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del contributo di cui all art. 4, comma 2; Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all art. 136 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all art. 1, comma 8, in ordine all applicazione della legge.

19 art. 7 sistema di prevenzione nel settore assicurativo Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione. Sono altresì definite la misura e le modalità di riscossione del contributo a carico delle imprese di assicurazione. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo

20 UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE DEI MEZZI PAGAMENTO Grazie per l attenzione

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