I contratti di finanziamento: Credito al consumo

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1 I contratti di finanziamento: Credito al consumo Definizioni e struttura del rapporto pagina 1

2 Aspetti definitori Per credito al consumo si intende il credito per l acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale concesso ad una persona fisica (consumatore). Può assumere la forma di: Di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria pagina 2

3 Aspetti definitori (2) Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore Il credito al consumo è dunque quel contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore) Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). pagina 3

4 Il merito creditizio Il finanziatore è tenuto a valutare il c.d. merito creditizio (obbiettivo credito responsabile) Il credit scoring è un sistema usato dalle banche e dagli intermediari finanziari per valutare la solvibilità del consumatore. Il sistema combina tra loro una serie di informazioni (solvibilità, caratteristiche del finanziamento, bene finanziato, esposizione debitoria) al fine di pervenire ad un punteggio di accettazione (da parte del soggetto finanziatore) circa il rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. In funzione del punteggio, l'intermediario accetta o rifiuta il finanziamento, ne determinare l entità ed il tasso di interesse applicato. pagina 4

5 La fase di rimborso Il rimborso avviene nel tempo Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo. Attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto. pagina 5

6 La fase di rimborso (2) Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. In base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari possono chiedere in tal caso la risoluzione del contratto, con ciò richiedendo l immediato rientro dall esposizione maturata pagina 6

7 La fase di rimborso (3) Per i soli contratti di credito al consumo in cui sia stato concesso un diritto reale di garanzia (a favore della banca o dell intermediario finanziario) sul bene acquistato dal consumatore con il finanziamento Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite. pagina 7

8 I contratti di finanziamento: Credito al consumo Fonti normative e disciplina del rapporto pagina 8

9 Fonti normative La prima disciplina del credito al consumo è stata introdotta nell ordinamento nazionale a seguito del recepimento della Direttiva 87/102/Cee. Obiettivo del legislatore comunitario era quello di rimuovere le principali differenze normative esistenti all interno dei vari Stati membri, predisponendo un sistema di tutela minimo che i singoli Stati avrebbero dovuto adottare. E ciò in un ottica di armonizzazione delle azioni a tutela dei consumatori che accedevano al credito pagina 9

10 Fonti normative (2) Il legislatore nazionale diede quindi attuazione alla Direttiva 87/102/Cee mediante gli artt della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Legge Comunitaria per il 1991), disposizioni successivamente abrogate e riprodotte all interno del Titolo VI, Capo II e III, del TUB (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385); nonché quella delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori (artt del Cod.del Cons. che sostituiscono gli artt.1469 bis e ss.c.c. introdotti dalla L.52/1996, ha rafforzato la tutela dei clienti delle banche quando agiscono quali consumatori pagina 10

11 Fonti normative (3) Proprio con l introduzione del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) parte dell art. 125 TUB fu trasposta, senza modifiche, nell art. 42 del Codice stesso Tale disciplina ha recentemente subito radicali modifiche a seguito della nuova Direttiva 08/48/Ce, attuata dal legislatore nazionale con il d.lgs. 13 agosto 2010, n pagina 11

12 Fonti normative (4) La disciplina del credito al consumo è ora contenuta negli artt T.U.B., e si affianca a quella delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori (artt del Cod.del Cons. che sostituiscono gli artt.1469 bis e ss. C.C. introdotti dalla L.52/1996) così rafforzando significativamente la tutela dei clienti delle banche quando agiscono quali consumatori ossia per scopi estranei all attività professionale/imprenditoriale svolta Gli artt.1469 ss. c.c. operano sul piano dell equilibrio contrattuale e sulla predisposizione delle azioni di tutela anche collettiva (sexies) Le norme del T.U.B. operano sul piano della disciplina del rapporto e sugli obblighi informativi non trascurando l apparato sanzionatorio (nullità di protezione) pagina 12

13 Esclusioni per le regole sul credito al consumo Le regole sul credito al consumo non si applicano Finanziamenti destinati all acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare ovvero all esecuzione di opere di restauro o di miglioramento contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spesevivesostenuteedocumentate finanziamenti rimborsabili in un unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi; crediti di importo inferiore ad euro 155 e superiore ad euro pagina 13

14 Disciplina del rapporto Al di fuori delle ipotesi di inapplicabilità della disciplina, le norme contenute negli artt T.U.B. declinano una serie di regole che formano presidio delle istanze di tutela dei consumatori che si accedono al credito Tali contratti devono essere perfezionati per iscritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forza del richiamo effettuato dall art. 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo). pagina 14

15 (segue) Contenuti del contratto Quanto ai contenuti Il contratto deve contenere quanto meno i seguenti elementi: a) ammontare e modalità del finanziamento; b) numero, importo e scadenza delle rate; c) TAEG ed eventuali modalità della sua modifica; d) oneri non compresi nel TAEG; e) garanzie richieste; f) assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG. pagina 15

16 TAEG Tasso effettivo globale annuo (TAEG) È lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. pagina 16

17 TAEG (2) Il T.A.E.G. si differenzia dal T.E.G.M. che indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari sulla base della legge n. 108/96. pagina 17

18 TAEG (3) Il T.A.E.G. si differenzia dal T.E.G. chefornisceelementiutiliadaccertareselecondizionidicosto (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo crediti finalizzati, crediti a rotazione o revolving, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo. E anche importanterilevarechementreiltaegriguardalesoleoperazionidi finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese. pagina 18

19 La disciplina del rapporto (segue contenuti obbligatori del contratto) I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l acquisto di determinati beni o servizi contengono inoltre: a) la descrizione analitica deibeniedeiservizi;b) l indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l ammontare dell eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato. Inoltre è previsto che: a) nessuna somma possa essere pretesa se non sulla base di espresse previsioni contrattuali; b) le clausole di rinvio agli usi sono nulle; c) in caso di assenza o nullità delle clausole concernenti il TAEG o la scadenza del credito, si applicano, rispettivamente, il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata di trenta mesi. pagina 19

20 Diritto di recesso Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro Quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dalla normativa di settore. pagina 20

21 I contratti di finanziamento: Credito al consumo Contratti collegati ed inadempimento del fornitore pagina 21

22 Contratti collegati E'inoltre dettata una disciplina specifica per ic.d. contratti collegati contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di servizi specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere concludere il contratto di credito; il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito al consumo stipulato allo scopo di accedere alla fornitura pagina 22

23 Contratti collegati (2) Ai sensi dell'art. 125 quniques del T.U.B. (inadempimento del fornitore) In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all articolo 1455 del codice civile (inadempimento di non scarsa importanza). La risoluzione del contratto di credito comporta l obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione non comporta l obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. pagina 23

24 Contratti collegati (3) La ratio della disciplina è quella di fornire al consumatore degli strumenti utili al fine di sciogliere il vincolo che lo legherebbe contrattualmente al finanziatore nelle ipotesi di inadempimento del fornitore In sostanza viene responsabilizzato il fornitore che è tenuto ripetere al finanziatore quanto nel frattempo versato dal consumatore in virtù del contratto pagina 24

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