DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DOTT. GAETANO AZZARITI TENUTO IL GIORNO 26/7/1958 IN OCCASIONE DEL RICEVIMENTO AI GIORNALISTI

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1 GAETANO AZZARITI DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DOTT. GAETANO AZZARITI TENUTO IL GIORNO 26/7/1958 IN OCCASIONE DEL RICEVIMENTO AI GIORNALISTI Palazzo della Consulta, 26 luglio 1958 Fonte: 1

2 Sono lieto di vedervi ancora una volta qui raccolti e Vi sono grato dell'interessamento da Voi finora costantemente mostrato per l attività della Corte costituzionale. Vi parlerò dei suoi lavori, ricordando innanzi tutto che le sentenze e ordinanze pronunciate dalla Corte - durante l'anno 1956 furono... n durante l'anno n. 129 complessivamente negli anni 1956 e n. 163 (Tutte queste decisioni sono riprodotte integralmente nei quattro volumi finora editi della "Raccolta delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale"). Sentenze e ordinanze pronunciate nel primo semestre dell'anno n. 55 TOTALE... n. 218 Dall'inizio del suo funzionamento (23 aprile 1956) fino ad oggi, cioè in poco più di due anni, la Corte ha quindi pronunciato 218 decisioni. Molto più elevato è però il numero delle controversie definite con tali decisioni, perché spesso più controversie aventi per oggetto questioni identiche ovvero tra loro connesse sono state riunite e decise con una sola sentenza o ordinanza. L'attività della Corte si svolge principalmente in due direzioni: - da un lato, per la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale che sorgono nel corso di giudizi davanti alle diverse autorità giurisdizionali dello Stato e da queste sono rimesse con ordinanza alla Corte costituzionale per la decisione; - dall'altro, per la determinazione precisa dei limiti delle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni, sia nel campo dell'attività legislativa sia in quello dell'attività amministrativa. QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE Circa le questioni di legittimità costituzionale, è da ricordare che la Corte, 2

3 fin dalla prima sua sentenza, pose in rilievo che il controllo sulla costituzionalità delle leggi non è limitato alle leggi emanate dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma riguarda anche le leggi anteriori, delle quali l'efficacia non può perdurare se esse si trovino in contrasto con le norme dettate dalla Costituzione sopravvenuta. Moltissime leggi anteriori sono state, infatti, prese in esame dalla Corte durante gli anni 1956 e 1957: parecchie di esse furono dichiarate costituzionalmente illegittime e perciò eliminate dalla nostra legislazione. E' evidente che questa non può essere in contrasto con la Costituzione, alla quale occorre che venga gradualmente adeguata. E' naturalmente compito del legislatore di provvedere a tale adeguamento; ma le decisioni della Corte, che segnalando i contrasti rendono più urgente l'intervento del legislatore, è in certo modo una forma di collaborazione con l'attività del legislatore medesimo. Anche nel primo semestre dell'anno in corso i giudizi di legittimità svoltisi davanti la Corte hanno avuto per oggetto diverse leggi anteriori alla Costituzione e talune di esse sono state riconosciute incompatibili con le nuove norme costituzionali. Ricorderò per esempio: I) art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza che impone l'obbligo di preavviso per le riunioni così in luogo pubblico come in luogo aperto al pubblico, comminando pene dell'arresto o dell'ammenda per i trasgressori, mentre l'art. 17 della Costituzione limita l'obbligo del preavviso alle riunioni in luogo pubblico, escludendolo espressamente per le altre, anche se in luogo aperto al pubblico; II) - secondo comma dell'art. 26 T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, secondo il quale le determinazioni del Ministro delle finanze in materia di qualificazione di merci ai fini dell'imposta doganale possono essere impugnati al Consiglio di Stato per incompetenza o per eccesso di potere, ma non anche per violazione di legge. Questa limitazione al controllo giurisdizionale stabilita per la materia delle controversie doganali, per quanto risalente a data antichissima, contrasta 3

4 col preciso disposto dell'art. 113 della Costituzione la quale vieta qualsiasi esclusione o limitazione della tutela giurisdizionale, ordinaria o amministrativa, contro gli atti della pubblica amministrazione. L'antica limitazione non poteva più sussistere e le norme generali della nostra legislazione circa le impugnazioni devono avere applicazione anche per le materie delle "controversie doganali". Si potrebbe qui rilevare che la disposizione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato contempla non solo le "controversie doganali", ma altresì le questioni sulla leva militare, delle quali ultime però la Corte non era chiamata ad occuparsi; III) - legge 19 gennaio 1942, n. 86 circa l'autorizzazione per l'apertura delle scuole private con discrezionalità quasi illimitata di concederla o negarla, attribuita all'amministrazione. Questa legge si inquadrava nel clima politico del tempo fascista, quando fu creato l'ente Nazionale per l'insegnamento medio col compito di portare una fondamentale unità didattica educativa e politica agli istituti privati di istruzione media, cioè di inserire nel regime anche la scuola privata. L'Ente Nazionale fu poi soppresso, ma la legge rimase, con ampia facoltà discrezionale di accordare o negare l'autorizzazione. L'art. 33 della Costituzione proclama la così detta "libertà della scuola", cioè il diritto di Enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, purché senza oneri per lo Stato. Incompatibile con questa norma costituzionale era diventata la legge del 1942 che doveva perciò essere eliminata; ma naturalmente lo Stato non può disinteressarsi della materia e deve perciò disciplinarla, determinando requisiti oggettivi, dei quali ritenga necessario l'accertamento per ragioni di sicurezza, di sanità, di moralità, di fede pubblica: ma tutto ciò è cosa molto diversa dalla discrezionalità di accordare o negare l'autorizzazione. Anche qualche legge posteriore alla Costituzione è stata dichiarata dalla Corte costituzionale illegittima. Si tratta della legge 20 dicembre 1956, n che dispose la riduzione del 30% dei canoni dei fondi rustici coltivati a canapa nelle provincie della Campania. 4

5 I giornali hanno dato notizia che alla Camera dei Deputati viene presentata una proposta di nuova legge, in sostituzione di quella dichiarata illegittima, tenendo conto nella forma e nella sostanza dei motivi che hanno determinata la decisione della Corte. La legge del 1956 seguiva a parecchie altre, le quali avevano dettato norme dirette a perequare i canoni di affitto attraverso commissioni tecniche provinciali, commissioni arbitrali e sezioni specializzate presso i Tribunali. Sopravvenne poi la legge del 1956 la quale dispose senz'altro la riduzione fissa e automatica del 30% applicabile a tutti i canoni "comunque determinati"; cioè tanto se perequati quanto se non perequati, secondo le norme della precedente legislazione. A situazioni diverse, come tali riconosciute dalla legge stessa, doveva quindi essere applicata una identica disciplina legislativa: il che è nettamente in contrasto col principio di eguaglianza riaffermato nell'art. 3 della Costituzione e perciò la legge è stata dichiarata illegittima. Non solo queste leggi, che la Corte ha dichiarato incostituzionali, ma ancora molte altre leggi anteriori e posteriori alla Costituzione sono state egualmente impugnate per incostituzionalità. Esse però non sono state riconosciute incompatibili con la Costituzione e quindi le impugnazioni furono respinte. Ricorderò tra queste leggi, per esempio: I) - la legge 25 febbraio 1924 che trasformò utenze gratuite di acque pubbliche, sottoponendole all'ordinario regime delle concessioni sottoposto al pagamento di annuo canone; II) - la legge delegata 21 giugno 1942 che stabilì la durata ventennale dell'efficacia di brevetti per marchi di fabbrica; III) - la legge 29 aprile 1949 sull'assunzione dei lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento. Le decisioni della Corte sono state, in generale, accolte molto favorevolmente e messe dalla stampa in particolare rilievo. Mi è perciò gradito rivolgere a Voi tutti i miei ringraziamenti, sebbene sia pure capitato - e non sarei sincero so lo tacessi che qualche decisione non sia stata 5

6 esattamente intesa. Così, per esempio, la decisione con la quale la Corte respinge l'impugnazione dell'art. 333 del codice penale, il quale punisce l'abbandono individuale di un pubblico servizio e lavoro, è stata da parecchi interpretata nel senso che la Corte avrebbe riconosciuto la legittimità dello sciopero dei pubblici ufficiali. Siffatto riconoscimento non vi è mai stato, perché la Corte non era chiamata a decidere se i pubblici ufficiali possono o non possono scioperare e nulla poteva perciò dire in proposito. RAPPORTI TRA STATO E REGIONI Per la determinazione dei limiti delle attività tra Stato e Regioni numerose sono state le decisioni pronunziate dalla Corte costituzionale nel primo semestre di questo anno, sia su ricorsi proposti dallo Stato o dalle Regioni per impugnare leggi regionali o statali, che si assumeva essere state emanate fuori dei limiti delle rispettive competenze legislative, sia su conflitti di attribuzione sollevati a proposito di provvedimenti amministrativi che lo Stato o la Regione affermava rientrare nella propria esclusiva potestà a norma della Costituzione o degli Statuti regionali. Sono 19 decisioni che riflettono queste materie e una di esse é comprensiva di tre diversi ricorsi congiuntamente trattati e decisi. Circa l ' attività legislativa regionale, vi sono alcune decisioni che hanno carattere generale per tutte le Regioni. E' stato per esempio deciso: - che l'art. 81 della nostra Costituzione è applicabile anche alle leggi regionali, le quali - al pari delle leggi dello Stato - allorché dispongono nuove e maggiori spese, devono indicare i mezzi per farvi fronte; - che non rientra nei limiti della potestà legislativa delle Regioni escludere o limitare comunque la competenza degli organi giudiziari, o istituire per determinate materie collegi arbitrali obbligatori, ovvero modificare la competenza dell'autorità giudiziaria. Nell'esame poi di leggi particolari emanate dalle singole Regioni vi sono state anche decisioni di particolare rilevanza. Così: 6

7 - è stata riconosciuta alla Regione siciliana competenza ad accordare agevolazioni tributarie per le locali colonie marine e montane e per regolare temporaneamente la ripartizione dei prodotti tra concedenti e coloni, in relazione a particolari esigenze locali; - è stata invece esclusa la legittimità di norme regionali per regolare trasferimenti ed assegnazioni di sede dei maestri elementari in Sicilia che sono tuttora dipendenti dello Stato; o di disporre di beni del demanio marittimo o di accordare unilateralmente concessioni di pesca riservata nelle acque marittime; - alla Regione Val d'aosta è stata riconosciuta competenza legislativa per regolare la ricerca e coltivazione delle miniere nel territorio regionale; - alla Regione Trentino-Alto Adige è stata riconosciuta competenza ad emanare leggi per disporre l'annotazione nei registri tavolari del vincolo venticinquennale sugli immobili adibiti ad albergo; - alla Regione Sardegna è stata riconosciuta competenza a dettare norme sui cantieri scuola che la Regione aveva già istituiti con leggi precedenti non impugnate dallo Stato. Egualmente notevoli sono parecchie decisioni, relative ai limiti dell'attività amministrativa, pronunziate in sede di risoluzione di conflitti. Ricordo per esempio: - è stata affermata la competenza della Regione a determinare o modificare le tariffe nei trasporti in concessione nella Sicilia, con conseguente annullamento di un decreto del Ministro dei trasporti; - è stata riconosciuta alla Giunta provinciale di Bolzano nell'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza sugli istituti locali, la facoltà di nominare il commissario all'azienda elettrica consorziale di Bolzano e Merano, in sostituzione della Commissione amministrativa dimissionaria; - è stato anche precisato il limite della competenza per il conferimento di personalità giuridica ad enti privati che operano esclusivamente o prevalentemente nei limiti del territorio regionale. Questa, in succinto, è l'attività svolta dalla Corte nel primo semestre dell'anno in corso e credo si debba riconoscere che è stata una attività intensa, 7

8 non dissimile da quella che la Corte ha svolto nel passato e continuerà a svolgere nel futuro per adempiere alla propria funzione. Durante questo periodo vi è stato pure, per chi vi parla, una novità del tutto imprevedibile. Per la prima volta da che la Corte è in funzione, mi è capitato di non poter partecipare ad alcune sue udienze. Ma la mia assenza dalle udienze dal 23 aprile al 28 maggio, non ha turbato l'andamento dei lavori della Corte, perché il carissimo amico e collega prof. Perassi ha esercitato le funzioni di Presidente meglio ancora di quanto avrei potuto fare io stesso. Nessuna preoccupazione poteva quindi essere in me da questo profilo. La mia assenza, del resto, fu anche essa dovuta alle mie funzioni di Presidente della Corte costituzionale, la quale, nel nostro ordinamento, è tra i maggiori organi costituzionali dello Stato. E' questa 1a ragione per cui si volle che il Presidente di essa assumesse l'incarico di Capo di una delegazione speciale, ad alto livello, che il nostro Paese inviò per le cerimonie di assunzione del potere del nuovo Presidente della Repubblica Argentina. E perciò divenne mio dovere non sottrarmi all'incarico che si compiacque affidarmi il Capo dello Stato, al quale rivolgo il mio pensiero deferente e grato per l'onore conferitomi. L'autorità della Corte costituzionale si riverberò sulla delegazione italiana che ebbe le più cordiali e festose accoglienze in Argentina, così negli ambienti ufficiali come nella popolazione, che per tanta parte è composta da nostri connazionali i quali serbano nel cuore affettuoso ricordo della loro Patria di origine. 8

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