PROVINCIA DI BARI COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE. la disciplina del rapporto professionale.

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1 PROVINCIA DI BARI COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Atto di indirizzo. Incarichi legali: approvazione tariffario e direttive per la disciplina del rapporto professionale. L'anno duemiladodici addi e; del mese di nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si e riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti: FRANCESCO TRIFONE GIOVANNI GIOVANNI ONOFRIO MARIA FRANCESCO VITO VITO STEFANO GIUSEPPE SERGIO - Presidente - Vice Presidente - Assessore - - CC CC CC Assume la Presidenza il Presidente Prof. Francesco SCHITTULLI Partecipa alla seduta il Segretario Generale, aw. Domenico GIORGIO Previa istruttoria del Servizio Awocatura e Contenzioso concernente l'argomento in oggetto; Su relazione del Signor Presidente.

2 Premesso che: -1'art.g del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate dal sistema ordinistico e quindi anche quelle degli avvocati disponendo al comma 3 che: ".Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. lì professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. (...) In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista". -il Consiglio Nazionale Forense, con nota del , nelle more della emanazione di ulteriori disposizioni di attuazione del citato decreto, ha fornito i seguenti criteri interpretativi della norma: "L'accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al "grado di complessità dell'incarico (art. 9, co.3 d.1. 1/2012), "all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233, co. 2 cod. civ) "; In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell 'avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tarzraria. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l'art.1233 cod. civ che, oltre alle tarzre fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi (...). In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tarzre) comprensive di spese, oneri e contributi. L'avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell 'incarico al suo compimento. Poichè per 1 'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verijcare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve le circostanze non previste e non prevedibili dalle parti, che implicano integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. ll preventivo qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d'opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie. per le prestazioni giudiziali, solo i valori di massima, cioè prevedibili secondo diligenza professionale, al momento dell'afldamento dell'incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo e del contratto in tutti i casi. Si potrà anche far ricorso a previsioni alternative secondo l'evoluzione dell'incarico e a clausole di rinegoziazione. L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell 'art. 9 costituisce illecito disciplinare. In conformità al principi tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio Nell'ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite, una somma a forfait oppure una quantijicazione oraria. Si potrebbe altresì prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente (....). E' da ritenere che permanga in capo al COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell 'ar. l4 del r.d.1. n /1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt cod civ e 363 codproc civ". - Alla stregua delle nuove disposizioni in materia è pertanto necessario che la Pubblica Amministrazione adotti criteri generali sulla base dei quali, di volta in volta, possa essere definito e quantificato, ferme restando le variabili legate all'alea del giudizio e alla incertezza dei tempi di causa, il compenso spettante al legale officiato difensore della stessa; - in particolare proprio la possibilità di determinazione del compenso professionale, anche al di sotto dei minimi tariffari, impone all'ente - al fine della tutela del pubblico erario - di convenire sempre e preventivamente gli onorari dovuti, controllando che le eventuali voci ulteriori di spesa siano congrue rispetto all'attività effettivamente svolta;

3 Coiisiderato che: -allo stato, atteso il notevole carico di lavoro dal quale è attualmente gravato il Servizio Awocatura, unitamente al sottodimensionato organico del medesimo, peraltro ulteriormente ridottosi, si pone la necessità di conferite incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi alle diverse Autorità giudiziarie anche a liberi professionisti esterni all'amministrazione; -è opportuno, alla luce della normativa sopra richiamata ed in relazione al compenso per la prestazione professionale, che, al momento del conferimento dell'incarico professionale, venga sottoscritta una convenzione e che in occasione della sottoscrizione della stessa, l'awocato incaricato renda noto all'amministrazione il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le indicazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla sua conclusione; -a tal fine, onde consentire la determinazione del compenso al professionista, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro vigilante e del Ministro della Giustizia, occorre adottare parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali, che consentano una quantificazione ante causam, in misura forfettaria ed omnicomprensiva, delle competenze professionali, avuto riguardo alle diverse autorità giudiziarie dinanzi ai quali è instaurato il giudizio; Rilevato che: -l'adozione di un tariffario, elaborato sulla base della previgente disciplina tariffaria in relazione ai diversi giudizi dinanzi alle differenti autorità giudiziarie, contenente, a seconda del valore della controversia, l'indicazione del compenso forfettario ed omnicomprensivo (oltre IVA e CNAP) esigibile dal difensore all'esito dell'incarico, possa costituire uno strumento di determinazione uniforme e congrua delle competenze professionali e quindi di quantificazione approssimativa ante causcrm dello stesso, anche ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa; LA GIUNTA tutto quanto innanzi premesso, che qui si intende integralmente richiamato: -considerato opportuno conferire l'indirizzo al Dirigente del Servizio Awocatura e Contenzioso, al fine di meglio regolamentare i rapporti con i professionisti esterni oficiati difensori dellyente, di approvare uno schema di convenzione da utilizzare, di volta in volta, per il conferimento degli incarichi legali, sulla scorta delle seguenti direttive: -.L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione : a) nella controversia promossa da innanzi a con atto introduttivo notificato in data, b) nella controversia da proporre innanzi a nei confi-onti di, - L'incarico è conferito per un solo grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione. - L'Awocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od afenità con la controparte sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità. - L'Awocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamata nel precedente punto. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto. - L'Awocato incaricato, si impegna altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e10 stragiudiziale da tenere da parte dell'ente.

4 Inoltre ltawocato incaricato dovrà notiziare l'amministrazione provinciale di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa. I1 Legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura -se del caso- ed in merito alla utilità per l'ente nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse delltente nella causa. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici provinciali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. L'Awocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. - L'Amministrazione fornirà alltawocato incaricato la documentazione disponibile per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile. - L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Igs In caso di mancato espletamento del mandato, non sono dovute competenze nella ipotesi la causa per la quale si sia officiati difensori dell'ente non sia iscritta a ruolo. In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento dell'abbandono owero della estinzione del giudizio nonché sino al momento della rinuncia al mandato in tale caso ai fini della quantificazione delle citate competenze, sarà applicato, come parametro, il previgente tariffario avuto riguardo alle sole voci relative alle attività effettivamente svolte. - Non saranno riconosciute spese per la trasferta e la domiciliazione, fatta eccezione per i giudizi dinanzi alle Magistrature superiori e limitatamente alle voci di spesa analiticamente documentate, afferenti esclusivamente quelle di viaggio, - L'Avvocato incaricato dichiara di aver ricevuto e letto l'allegato tariffario e di accettarne integralmente il contenuto in uno con le seguenti condizioni relative al pagamento del compenso: a) Il valore della controversia è determinato a norma del C.P.C. L'art. 10 co. 1 C.P.C. prevede che il valore sia dato dal petitum iniziale della causa, essendo irrilevante l'eventuale successiva riduzione della domanda (vedasi anche Cass n ). Fa eccezione al principio l'ipotesi in cui la domanda iniziale sia formulata in modo generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico; in tal caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cass n ). Soltanto gli interessi, le spese ed i danni maturati fino alla proposizione della domanda si cumulano ai fini della determinazione del valore. Non è compreso nel valore della domanda l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise incidenter tantum) (Cass. Sez. lav n ). Ex art. 10 co. 2 C.P.C. le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso convenuto si cumulano ai fini della determinazione del valore. La norma citata postula l'identità del soggetto attivo e10 passivo, e, pertanto, non si cumulano tra loro le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo). (Cass n ). A maggior ragione non si cumulano le domande formulate in atti introduttivi di autonome controversie, poi riunite per connessione (Cass. sez. V n. 4960). In questi ultimi due casi nella determinazione del valore della controversia ai soli fini della redazione della nota specifica, si dovrà avere riguardo alla domanda di importo inferiore;

5 b) i compensi professionali saranno determinati e liquidati, in misura forfettaria ed omnicomprensiva (oltre IVA e CNAP), sulla base dell'allegato tariffario elaborato, nelle more dell'adozione del decreto di regolamentazione da parte del Legislatore, secondo i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali avendo riguardo ai minimi di tariffa. Nelle ipotesi di particolare importanza e complessith delle questioni giuridiche trattate, l'amministrazione provinciale si riserva tuttavia, di volta in volta, la facoltà di valutare la rideterminazione e liquidazione degli importi dovuti in base all'allegata tariffa, con aumento degli stessi sino al 70% a seconda delle fattispecie trattate. Pe le cause di valore indeterminabile e per quelle di valore indeterminabile di particolare importanza, ugualmente l'amministrazione provinciale si riserva di volta in volta, la facoltà di valutare la rideterminazione e liquidazione degli imporii spettanti in virtù dell'allegata tariffa, con aumento degli stessi sino al 50% a seconda delle fattispecie trattate. Gli importi forfettari ed omni~om~rensivi di cui al citato tariffario fanno riferimento alle competenze maturate a conclusione dell'intera procedura giudiziale. Qualora la controversia giudiziale venga definita stragiudizialmente owero giusta conciliazione giudiziale gli importi di cui al detto tariffario saranno rideterminati e liquidati in ragione delle attività effettivamente svolte sino all'awenuto componimento della lite, avendo riguardo, come parametro, alle singole voci di cui alla tariffa previgente. C) Ogni qual volta si avrà riguardo, quale parametro, alle voci di cui al previgente tariffario, le stesse verranno riconosciute sulla base dei seguenti criteri: Consultazione cliente E applicabile una sola volta per giudizio, indipendentemente dal numero di consultazioni, sia con riferimento agli onorari che con riferimento ai diritti. Corris~ondenza informativa La voce è unitaria. Non sono dovuti diritti per ogni lettera o invio di lettera. L'invio di e-mai1 è equiparato alla corrispondenza cartacea. Le eventuali spese a rimborsarsi devono essere documentate. Ricerca documenti La voce "Ricerca documenti" verrà riconosciuta solo ed esclusivamente in riferimento all'attività di ricerca effettivamente svolta dal difensore. Posizione e archivio Sono voci uniche, dovute una sola volta. Deposito in cancelleria di atti o documenti Tale diritto spetta per il deposito in cancelleria degli scritti difensivi (Cass n. 1929) e della nota spese (Cass ZOO0 n ). In ipotesi di deposito contestuale di più atti spetta un unico diritto (Cass n. 433). v Non si riconosce un autonomo diritto per l'accesso agli uffici in occasione dell'espletamento di attività per la quale sia previsto un corrispondente diritto (es. accesso per ritiro fascicolo, o per estrazione copie) non cumulabile con altri. Esame della documentazione prodotta da controaarte Tale diritto è dovuto una sola volta indipendentemente dal numero di documenti prodotti dalla controparte e per ciascuna parte costituita. Collazione, dattilografia e stamria Nessun diritto e10 spesa sarà riconosciuto a tale titolo. d) Nel caso l'ente risulti integralmente vittorioso, con sentenza che definisca il giudizio e disponga la condanna al pagamento del6 spese di giudizio, il compenso convenuto di cui al tariffario sarà aumentato nella misura del 20%. e) Ove la controparte sia condannata, con sentenza che definisce il giudizio, alla rihsione delle spese processuali in favore della Provincia e queste siano liquidate dal Giudice in misura superiore a quella come innanzi determinata, la differenza sarà liquidata da parte della Provincia ove recuperata. - Alla stregua di quanto innanzi disciplinato 1'Awocato incaricato dichiarerà di accettare che il compenso sia liquidato, in misura forfettaria ed omnicomprensiva ( oltre IVA e CNAP), secondo quanto risultante dal predetto tariffario. - Considerato inoltre oppoituno, per le ragioni meglio indicate in premessa, adottare, per i giudizi dinanzi alle diverse autorità giudiziarie, un tariffario, elaborato sulla base della previgente disciplina tariffaria,

6 coaleiiente, a seconda del valore della controversia, la quantificazione forfettaria ed omnicomprensiva ( oltre 1VA e CNAP) dei compensi esigibili dal difensore all'esito dell'incarico; - Considerato altresì opportuno autorizzare il Dirigente del servizio Awocatura e Contenzioso, in relazione alla determinazione dei compensi professionali e al fine di garantirne la congniità, a derogare agli importi di cui al tariffario, laddove risulti necessario adeguare, in peius o in melius, i compensi all'attività professionale da prestarsi. Tale deroga potrà essere esercitata anche in ragione della specificità dell'oggetto della controversia owero della sussistenza di elementi di connessione oggettiva o soggettiva tra diversi giudizi, nei quali, per ragioni di economicità, venga oeciato difensore dellyente il medesimo legale. -visto l'art.48 del T.U.E.L. n ; -letto l'art. 9, comma 3, del D.L. 1/2012; Udito il relatore; Considerato che trattandosi di atto di indirizzo non è soggetto ai pareri ex art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000. Con voti favorevoli unanimemente resi a termini di legge; Per tutto quanto innanzi espresso; DELIBERA ledi prendere atto di quanto in premessa per farne pafie integrante e sostanziale del presente prowedimento; 2.di approvare l'allegato Tariffario per gli awocati esterni recante, per ogni autorità giudiziaria e per valore di controversia, la determinazione dei compensi dagli stessi esigibili in misura forfèttaria ed omnicomprensiva (oltre IVA e CNAP); 3.di conferire l'indirizzo al Dirigente del Servizio Awocatura e Contezioso dellyente di porre in essere ogni attività consequenziale, nel rispetto di quanto in premessa esposto e richiamato, ed in particolare di approvare uno schema di convenzione, sulla scorta delle direttive sopra impartite e che qui si intendono specificamente richiamate, da far sottoscrivere agli avvocati officiati difensori dellyente al momento del conferimento dell'incarico recante espressa clausola di accettazione del tariffario quivi approvato ed allegato; 4.di autorizzare sin d'ora lo stesso Dirigente, in relazione alla determinazione dei compensi professionali, al fine di garantirne la congmità, a derogare agli importi di cui al tariffario, laddove risulti necessario adeguare, in peius o in rnelius, i compensi all'attività professionale da prestarsi. Tale deroga potrà essere esercitata anche in ragione della specificità dell'oggetto della controversia owero della sussistenza di elementi di connessione oggettiva o soggettiva tra diversi giudizi, nei quali, per ragioni di economicità, venga oficiato difensore dellyente il medesimo legale. Stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime, il presente prowedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n

7 Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del d.lgs Parere di regolarità tecnica: favorevole Parere di regolarità contabile: favorevole I1 Dirigente del Servizio f.to / I1 Dirigente del Servizio Finanziario f.to,' I1 presente verbale è approvato e sottoscritto nei modi di 18.:gge IL Segretario Generale IL Presidente f.to F. Schittulli I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA - che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretori0 on-line della Provincia, ai sensi dell'art.32, co. l, della L , n. 69 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi dal 12 GIu al 2 7 GIua 2012 ex art. 124, comma 1, del dlgs. 18/08/2000, n. 267; b,!c 12 GIU che è trasmessa in elenco con foglio n in data... PQVQ&~~@~ ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n Bari, 12 GLIs 2012 I1 Segretario Generale La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: (81 Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, cornma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D Lgs. 18/08/2000, n. 267 Bari, 1 2 GIu I1 Segretario Generale Si attesta l'awenuta pubblicazione dal al della presente deliberazione nelltalbo on-line della Provincia come disposto dall'art. 32 della L. n Bari, 11 Segretario Generale Si attesta la pubblicazione dal al nell'albo Pretorio della Provincia come disposto dall'art. 124, co. 1, del d.1gs.n. 267/2000. Bari, n Segretario Generale

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