SED LEX. Dossier anno 2 n La cancellazione del periodo contributivo dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
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1 SED LEX Dossier anno 2 n La cancellazione del periodo contributivo dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense I requisiti per l iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense...2 I requisiti soggettivi: l'iscrizione all Albo degli Avvocati...2 I requisiti soggettivi: lo svolgimento continuativo della professione...3 I requisiti fiscali... 3 Le conseguenze della mancanza dei requisiti...5 Cancellazione dall Albo professionale... 5 La cancellazione dalla Cassa di Previdenza per la mancanza del requisito dell esercizio continuativo dell attività professionale (L. 319/1975)...5 La cancellazione del periodo contributivo... 7 Riferimenti giurisprudenziali... 8 Cass., Sez. Lav. 15 dicembre 2000, n , in Banca Dati Dejure...8 Cass. 23 marzo 1999, n. 2910, in Banca Dati Dejure...8 Corte Cost. 420/1988, in Banca Dati Dejure... 8 Cass. Civ. 5 gennaio 2007, n. 37, in Banca Dati Dejure...8 Appello Roma n. 7928/2009, in La Previdenza Forense, 2010, 2, Trib. Roma n. 6732/2004, in La Previdenza Forense, 2010, 2, Cass. 18 aprile 2011, n. 8835, in Banca Dati Dejure...9 Corte Cost. 12 novembre 1991, n. 402, in Banca Dati Dejure...9 Cass. 18 luglio 2005, n , in Banca Dati Dejure...9 Consiglio Nazionale Forense 2 maggio 2006, n. 24, in Banca Dati Dejure...9 Dossier SED Lex anno 2, n.9, luglio 2011 Editore Zadig via Calzecchi 10, Milano Direttore: Roberto Satolli segreteria@zadig.it Redazione: Raffaella Daghini, Nicoletta Scarpa tel.: fax: Autore dossier: Marco Biasi
2 1. I requisiti per l iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso in Italia si è iniziato ad avvertire la necessità di una riforma previdenziale delle varie categorie di liberi professionisti. Pur mantenendo differenziate le discipline previdenziali per ciascuna categoria professionale, il legislatore ha tentato di armonizzarle, introducendo principi analoghi per le varie libere professioni; si è quindi passati da un relativo disinteresse nei confronti delle regole del sistema previdenziale dovuto, almeno in parte, alle esigenze di tutela della propria autonomia professionale a una maggiore attenzione verso tale aspetto della propria condizione professionale. Per quanto riguarda l'avvocatura, in particolare, la riforma è stata attuata con la Legge 20 settembre 1980, n Sulla scia di questa rinnovata consapevolezza, è stata riformata la normativa concernente la Cassa di Previdenza Forense, inizialmente istituita come personalità di diritto pubblico dalla Legge 8 gennaio 1952, n. 6 e poi trasformata in persona giuridica privata, nella veste di Fondazione, ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 523 e del D.lgs. 30 giugno 1994, n.509. Sin dal momento della sua privatizzazione, la Cassa Forense ha goduto di ampia autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Essa si avvale di uno statuto proprio e di vari organi al suo interno: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei sindaci e il Comitato dei delegati degli iscritti alla Cassa. La Cassa di Previdenza e Assistenza per gli avvocati è l'ente che corrisponde le varie tipologie di trattamento pensionistico a favore degli iscritti: la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e d'invalidità e, ai familiari superstiti, quella di reversibilità a seguito del decesso del pensionato/assicurato (sul punto si veda l art. 1 della L. 576/1980). Al fine di assicurare il puntuale adempimento di tali prestazioni e, in questo modo, la realizzazione dei propri fini istituzionali, la Cassa ha la necessità di reperire i mezzi necessari, attraverso il versamento dei contributi da parte degli iscritti. Ciò avviene mediante l imposizione del pagamento dei contributi previdenziali sia ai soggetti protetti (gli avvocati) sia ai committenti delle prestazioni professionali. In particolare, gli artt. 10 e 11 della Legge 576/1980 identificano le tipologie di contributi (il contributo soggettivo obbligatorio e il contributo integrativo) che sono a carico di ogni iscritto alla Cassa. Il singolo professionista che vuole avvalersi del rapporto assicurativo fornito dalla Cassa di Previdenza deve possedere due requisiti fondamentali ai fini della costituzione del rapporto previdenziale: lo svolgimento continuativo della propria attività lavorativa libero-professionale e l iscrizione al relativo Albo. Prevedere come requisiti sia l'iscrizione all'albo sia l'esercizio della libera professione con carattere di continuità significa operare la consapevole scelta di estromettere dalla previdenza tutti coloro che esercitano la professione in modo sporadico e saltuario. Al verificarsi dei presupposti di legge, l iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi della Legge 141/1992 (che ha modificato la previgente Legge 576/1980). La costituzione del rapporto giuridico previdenziale trova il proprio fondamento nell art. 38 Cost., da ciò derivando che, una volta verificatesi le condizioni stabilite dalla legge per l iscrizione alla Cassa di Previdenza, l assicurazione sociale si instaura ope legis a favore del beneficiario. A ogni modo, si ricordi che in conseguenza dell'autonomia della attività libero-professionale, il rapporto previdenziale rimane giuridicamente indipendente dal rapporto lavorativo: si tratta infatti di due rapporti tra loro distinti, laddove l attività lavorativa autonomo-professionale costituisce solo il requisito di fatto della costituzione automatica del rapporto di previdenza sociale. I requisiti soggettivi: l'iscrizione all Albo degli Avvocati Nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto all'albo professionale. Così recita l'art. 1 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, da cui si desume la regola fondamentale per poter esercitare la professione forense. L'art. 16 del medesimo R.D. L. afferma che è il Consiglio dell'ordine degli Avvocati che deve accertare ogni anno l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione e la tenuta dell'albo professionale; inoltre, è il Consiglio dell'ordine che delibera il provvedimento di iscrizione, cioè l'atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista. Per iscriversi all'apposito Albo degli Avvocati, presso la circoscrizione del Tribunale, è essenziale rispettare i requisiti elencati nell'art. 17 del R.D. L. 1578/1933: a) essere cittadini italiani ovvero cittadino di un paese europeo; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta specchiatissima e illibata; d) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica; - 2 -
3 e) aver compiuto proficuamente un periodo di pratica per almeno due anni consecutivi; f) aver superato l'esame abilitativo; g) avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del Tribunale nel cui Albo l'iscrizione è domandata. Occorre sottolineare che, sia ai fini dell'iscrizione all'albo professionale sia ai fini dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense, è indispensabile che non vi siano cause di incompatibilità, ossia non vi siano quelle situazioni giuridicamente rilevanti che possano compromettere l'autonomia, il decoro e la professionalità della classe forense. Sul punto si rimanda alla successiva trattazione delle cause di incompatibilità (vedi infra paragrafo Le conseguenze della mancanza dei requisiti). Una volta che l'avvocato è iscritto regolarmente all'albo professionale ed esercita la libera professione con continuità, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa di Previdenza. I requisiti soggettivi: lo svolgimento continuativo della professione La Legge 319/1975 prevede che la continuità dell attività professionale sia requisito indispensabile per garantire non solo la costituzione del rapporto previdenziale ma anche la prosecuzione dello stesso. Per gli avvocati, l art. 2 della Legge n. 319/1975 demanda al Comitato dei delegati della Cassa Forense i criteri per accertare quali siano gli iscritti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. In sostanza, sulla base del potere regolamentare conferitogli direttamente dalla legge, il Comitato dei delegati, mediante delibera, può emanare un provvedimento che tratteggi i criteri suddetti. La Cassa Forense ha sempre fatto riferimento a dati di carattere fiscale per identificare i professionisti che lavorano in modo continuativo. I criteri fiscali individuati sono tassativi, anche se sono previsti opportuni temperamenti in favore delle seguenti categorie: a) giovani avvocati; b) avvocati in età avanzata, in procinto di conseguire la pensione di vecchiaia; c) professionisti che ottengono la pensione di invalidità a causa di infortunio o di infermità; d) casi di prolungata malattia o altro grave impedimento; e) chi riveste una carica pubblica. La definizione di esercizio professionale implica continuità nello svolgimento dell attività professionale, che essendo diretta (anche) al perseguimento di un fine di lucro connotato intrinseco dell esercizio professionale deve svolgersi inevitabilmente in modo regolare e continuativo. Ciononostante, la continuità non è esclusa se l avvocato percepisce un altro reddito derivante da un altra attività di lavoro compatibile, dato che non si parla di carattere esclusivo della professione di avvocato, né per forza della sua prevalenza in termini di reddito (per una trattazione più approfondita vedi paragrafo Le conseguenze della mancanza dei requisiti). In questi casi bisogna fare riferimento al reddito professionale specifico della professione, che deve rientrare entro i criteri fiscali stabiliti dal Comitato dei delegati della Cassa Forense. A tal proposito, è allora opportuno soffermarsi sull'ipotesi in cui venga pacificamente riconosciuto che l'attività svolta dal professionista non sia strettamente quella forense ma, ciononostante, sia con essa compatibile: in tali casi, si sostiene che l'attività svolta in surplus debba essere giudicata attività connessa a quella propria dell'avvocato, venendo pertanto computati i relativi redditi a favore della Cassa di Previdenza. Ciò vale, per esempio, per l'attività professionale di tipo stragiudiziale, oppure per l'attività di consulenza e assistenza legale svolta in materia fiscale e tributaria (Cass. 15 dicembre 2000, n ), ossia in settori di attività verso i quali gli avvocati mostrano un crescente interesse. Ancora, si può affermare che anche l'esercizio di attività inerenti a quella di un'agenzia di pratiche ipotecarie e catastali non sia del tutto estraneo alla professione forense, se svolto unitamente a quest'ultima; anzi, tali attività sono state considerate dalla giurisprudenza funzionali a quella forense (Cass. 23 marzo 1999, n. 2910), essendo comprese nelle tariffe professionali per i diritti di procuratore spettanti nei giudizi di esecuzione e a nulla rilevando che esse possano essere svolte anche da chi non sia in possesso del titolo abilitante all'esercizio della professione forense. I requisiti fiscali Come detto, per mantenere l iscrizione alla Cassa Forense è necessario il raggiungimento, nel corso dell anno, di un reddito netto ai fini IRPEF, ovvero di un volume di affari ai fini IVA, non inferiore all importo fissato dal Comitato dei delegati della Cassa Forense, sulla base della legge n. 576/1980, che si occupa della determinazione dei criteri fiscali e delle modalità di determinazione degli stessi. Recentemente, a seguito della delibera della Cassa Forense del 28 settembre 2007, si è stabilito che possiede il requisito dell esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l avvocato - 3 -
4 che abbia dichiarato, o nei cui confronti sia stato accertato, un reddito professionale netto non inferiore a ,00, ovvero un volume di affari derivanti dall esercizio dell attività professionale forense non inferiore a ,00, con decorrenza dall anno 2010 e successivi; in particolare, a partire dal 2011 i livelli annui vengono rivalutati annualmente secondo gli indici monetari pubblicati dall Istat per le famiglie di impiegati e operai. È peraltro ammessa la media tra i redditi oppure tra i volumi di affari relativi a tre anni consecutivi, ma tale possibilità è contemplata solo a tutela degli iscritti che vogliano mantenere l iscrizione alla Cassa, nonostante il mancato raggiungimento dei minimi previsti per il singolo anno. Una deroga è poi prevista espressamente a favore degli avvocati che sono iscritti per il primo triennio all Albo, che sono esonerati dal raggiungimento di descritti requisiti minimi, pur dovendo comunque denunciare il volume di affari ai fini IVA per qualsiasi importo. L ammontare dei minimi è, inoltre, ridotto alla metà fino ai successivi 5 anni di esercizio professionale, così come per gli avvocati che hanno superato il sessantesimo anno di età. Per casi di comprovata malattia o grave impedimento, la valutazione circa il requisito della continuità lavorativa dell avvocato è demandata al giudizio discrezionale della Giunta esecutiva della Cassa Forense, sentito il parere del Consiglio dell Ordine di appartenenza del soggetto. Anche nei casi di maternità sono previsti esoneri dalla prova dell esercizio continuativo per due anni. Tali criteri fiscali stabiliti dal Comitato della Cassa di Previdenza Forense sono tassativi. L avvocato non può dimostrare l esistenza dei requisiti della continuità dell esercizio della professione col ricorso ad altri elementi o documentazioni, tranne che con la certificazione degli uffici finanziari. In questo modo, il superamento dei livelli minimi di reddito e di volume di affari costituisce presunzione Iuris et de Iure dell esercizio continuativo della professione forense
5 2. Le conseguenze della mancanza dei requisiti La conseguenza della mancanza dei requisiti necessari per l iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense è quella, intuibile, della cancellazione dalla Cassa stessa. La cancellazione avviene sia su istanza del professionista sia d ufficio. La cancellazione dalla Cassa può avvenire sia per causa naturale (morte dell iscritto), sia per ragioni diverse, ossia come conseguenza della cancellazione del professionista dall Albo degli Avvocati, oppure per la produzione di reddito IRPEF o volume di affari IVA in misura inferiore ai minimi stabiliti dal Comitato dei delegati. Cancellazione dall Albo professionale L ipotesi della cancellazione dell avvocato dall apposito Albo dei professionisti si verifica nelle ipotesi previste nell art. 37 del R.D.L. 1578/1933 del 17 novembre 1933, che recita: La cancellazione dagli Albi degli Avvocati è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero: 1) nei casi di incompatibilità; 2) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1) e 2) dell'art. 17, salvi i casi di radiazione (ossia essere cittadino italiano e godere del pieno esercizio dei diritti civili); 3) quando l avvocato non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale; 4) quando l'avvocato trasferisca la sua residenza o il suo domicilio professionale fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto; 5) quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo; 6) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello e il Tribunale. L'interessato e il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare. L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato. Si rammenta inoltre che il principio basilare sancito dal nostro ordinamento è quello secondo cui l'iscrizione agli Albi è subordinata, oltre che al possesso di taluni requisiti personali, anche all insussistenza di situazioni di incompatibilità, previste a tutela dell indipendenza e della autonomia di giudizio e di iniziativa, nonché del prestigio di chi esercita la professione legale (sentenza Corte Cost. 420/1988). La cancellazione dalla Cassa di Previdenza per la mancanza del requisito dell esercizio continuativo dell attività professionale (L. 319/1975) Come detto, la cancellazione dalla Cassa di Previdenza Forense può avvenire anche nel caso in cui venga meno il requisito della continuità dello svolgimento della professione, ossia quando difettino i requisiti fiscali stabiliti nella delibera del Comitato dei delegati della Cassa Forense. Tale ipotesi assume una particolare connotazione nel caso in cui il professionista svolga attività lavorative non compatibili con quella forense, secondo quanto stabilito dall ordinamento professionale. L'esistenza di situazioni di incompatibilità giuridicamente rilevanti comporta sia la cancellazione del professionista dall'albo degli avvocati (in quanto viene meno un fondamentale requisito di appartenenza - 5 -
6 all'albo professionale), sia la cancellazione dalla Cassa di Previdenza, dal momento che viene meno il requisito dell'esercizio continuativo della professione. Si ricordi, infatti, la lettera dell'art. 2, 3 comma Legge 319/75: In ogni caso, l'attività professionale svolta in una delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta. L art. 3 del R.D.L. 1578/1933 elenca i casi di attività lavorative incompatibili con quelle dell avvocato: L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali. È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini Cavallereschi, del Senato, della Camera dei Deputati e in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario. Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato; b) gli avvocati [e i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo. Anche la giurisprudenza e la dottrina si sono trovate ad analizzare le varie situazioni di incompatibilità, fornendo differenti interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda il caso di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui. In siffatte ipotesi, l'incompatibilità sorge nei casi i cui un avvocato partecipi a una società commerciale oppure vada a ricoprire cariche di gestione dell'impresa nei casi di società di capitali. Sul punto si possono citare alcuni esempi giurisprudenziali: sussiste sicuramente incompatibilità nei casi in cui l'avvocato sia amministratore delegato, amministratore unico oppure presidente di società di capitali. Ciò in quanto il professionista viola palesemente il proprio dovere di dignità e decoro verso la professione ; integra gli estremi di illecito disciplinare, perseguibile ai sensi dell'art. 38 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il fatto dell'avvocato che abbia assunto in una società commerciale, sia pure per un tempo limitato, la carica di amministratore delegato con l'esercizio delle relative funzioni di gestione e di rappresentanza, così ponendosi nella situazione di incompatibilità prevista dal precedente art. 3, comma 1. Inoltre la valutazione circa l incompatibilità dell avvocato che abbia assunto tali vesti prescinde da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società, così come dalla verifica della circostanza che si sia trattato di atti di ordinaria, piuttosto che di straordinaria amministrazione. La situazione di incompatibilità, invece, non ricorre quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato (Cass. 5 gennaio 2007, n. 37, conf. C.N.F. 2 maggio 2006, n. 24). Si ritiene inoltre incompatibile con la professione di avvocato il ruolo di amministratore di una società immobiliare e ciò anche nel caso l'avvocato sia meramente titolare dell'attività commerciale e non eserciti poteri gestori o di rappresentanza. Pertanto, anche la mera titolarità di una carica gestoria sarebbe sufficiente a condizionare l'indipendenza, l'autonomia, il prestigio e l'efficienza della professione dell'avvocato, in quanto viene comunque implicato un interesse, sia pur potenziale, del professionista (Appello Roma, n. 7928/2009). Si può parimenti definire incompatibile l'attività dell'avvocato con quella del soggetto titolare di una agenzia di assicurazioni (anche in questo caso la mera titolarità è stata giudicata sufficiente a far sorgere l'incompatibilità da Tribunale Roma, n. 6732/2004). Diversamente, secondo la giurisprudenza recente, l'attività di consulenza finanziaria deve reputarsi connessa a quella della professione di avvocato, ai sensi dell'ordinamento di detta professione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sicché i relativi redditi e volumi di affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 e successive modifiche (Cass. 8835/2011). Si aggiunga il discorso relativo ad attività lavorative svolte dall'avvocato che sono considerate perfettamente compatibili con quella forense, ma che nulla hanno in comune con l'esercizio - 6 -
7 della professione. Anche in questi casi si tratterebbe di attività connesse, ma da intendersi connesse al bagaglio culturale del professionista, alle conoscenze professionali del singolo avvocato. In questi casi i corrispettivi rientranti nel volume di affari sono redditi promiscui. La cancellazione del periodo contributivo Sia nel caso venga meno l'iscrizione all'albo professionale, sia che il reddito IRPEF o il volume di affari IVA siano inferiori ai minimi stabiliti (con difetto del requisito della continuità della professione), sia, infine, se vi sorga una causa di incompatibilità, si verifica la cancellazione dalla Cassa e la conseguente cessazione dei trattamenti previdenziali. In particolare, l'ipotesi di cancellazione del periodo contributivo è prevista dall'art. 2, comma 3 della Legge 319/1975 per il caso in cui l'avvocato abbia esercitato la professione in situazioni di incompatibilità, anche se solo per circoscritti archi di tempo. Per il periodo in cui si è svolta l'attività di incompatibilità, si preclude la considerazione del relativo trattamento pensionistico. In pratica, per il corrispondente periodo in cui manca un requisito, al professionista viene decurtata proporzionalmente l'anzianità di iscrizione alla Cassa. Si legga per esempio un estratto della sentenza della Corte Costituzionale n. 420/1988: l'autonomo regime previdenziale forense, correlato anche alla tutela della professionalità, non si estende a coloro che non abbiano titolo all'esercizio professionale, né a coloro che versino in posizione di incompatibilità. La conseguenza in tali ipotesi, secondo il Giudice delle Leggi, dovrà essere il rimborso dei contributi versati durante gli anni di iscrizione alla Cassa e dichiarati inefficaci. Lo stesso art. 3 della Legge 319/1975 stabiliva l'inefficacia, al fine del maturarsi dell'anzianità di iscrizione, dei periodi di tempo in cui si è svolta un'attività lavorativa incompatibile con quella forense; con ciò comportando il rimborso dei contributi versati durante il periodo cosiddetto inefficace. Sul punto, si precisa che la regola generale è che i contributi inefficaci debbano essere restituiti all'avvocato ai sensi dell'art c.c., che concerne la fattispecie dell indebito oggettivo: trattasi, infatti, di un pagamento non dovuto, che, ai sensi della disposizione citata, comporta il sorgere del diritto alla ripetizione di quanto versato. L'accertamento di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale (per esempio se vi è stipulazione di un contratto di impiego privato), e quindi con la stessa iscrizione all'albo degli Avvocati, giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti e obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'ordine competente (Cass. 18 luglio 2005, n. 1510). Infine si precisa che, per quanto riguarda l'ipotesi di attività ritenute compatibili con la professione forense, in quanto connesse al bagaglio culturale dell'avvocato, i relativi redditi sono considerati di tipo promiscuo, venendo esclusi dal volume di affari del professionista ai fini previdenziali
8 3. Riferimenti giurisprudenziali Cass., Sez. Lav. 15 dicembre 2000, n , in Banca Dati Dejure L'attività di consulenza ed assistenza legale, svolta dall'iscritto all'albo degli avvocati, sia pure in materia fiscale e tributaria, è qualificabile come attività professionale di avvocato, ai sensi dell'ordinamento della professione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e quindi i relativi redditi e volumi di affari sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 11. Cass. 23 marzo 1999, n. 2910, in Banca Dati Dejure L'avvocato che, unitamente all'attività forense, svolga quella inerente all'esercizio di un'agenzia di pratiche ipotecarie e catastali, deve tenere conto anche dei redditi derivanti da tale ultima attività per determinare la maggiorazione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 11 della legge 576/1980, giacché non trattasi di redditi derivanti da un'attività del tutto estranea alla professione forense, bensì funzionale ad essa, essendo addirittura compresa nelle tariffe professionali per i diritti di procuratore spettanti nei giudizi di esecuzione, a nulla rilevando che essa possa essere svolta anche da chi non sia in possesso del titolo abilitante all'esercizio della professione forense. Corte Cost. 420/1988, in Banca Dati Dejure Il vigente ordinamento professionale sancisce il principio che l'iscrizione agli albi è subordinata, oltre che al possesso di taluni requisiti personali, anche alla insussistenza di certe situazioni di incompatibilità, previste per una esigenza di tutela della indipendenza e della autonomia di giudizio e di iniziativa nonché del prestigio degli esercenti la professione legale. Cosicché l'autonomo regime previdenziale forense, correlato anche alla tutela della professionalità, non si estende a coloro che non abbiano titolo all'esercizio professionale, né a coloro che versino in posizione di incompatibilità, per i quali pertanto è stato previsto il rimborso dei contributi versati durante gli anni di iscrizione alla Cassa e dichiarati inefficaci. Cass. Civ. 5 gennaio 2007, n. 37, in Banca Dati Dejure Integra gli estremi di illecito disciplinare, perseguibile ai sensi dell'art. 38 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, il fatto dell'avvocato che abbia assunto in una società commerciale, sia pure per un tempo limitato, la carica di amministratore delegato con l'esercizio delle relative funzioni di gestione e di rappresentanza, così ponendosi nella situazione di incompatibilità prevista dal precedente art. 3, comma 1. È incompatibile con l'iscrizione all'albo degli avvocati l'esercizio del commercio in nome proprio o altrui e deve considerarsi rientrante in quest'ultimo caso, l'ipotesi in cui il professionista assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministratore, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza, a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali; inoltre, qualora ricoprendo tale carica abbia adottato provvedimenti di gestione, è irrilevante al fine di escludere la situazione di incompatibilità ogni indagine volta a verificare, se si trattava o meno, di atti di normale e dovuta amministrazione o di amministrazione straordinaria. La situazione di incompatibilità, invece, non ricorre quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato. Appello Roma n. 7928/2009, in La Previdenza Forense, 2010, 2, 186 La Cassa di Previdenza Forense ha il dovere (e non il diritto) di rilevare il compimento di una attività incompatibile con la professione di avvocato e dichiarare inefficaci gli anni in cui l'attività incompatibile sia stata svolta. In quanto dovere non è prescrittibile
9 Anche la semplice titolarità di una attività commerciale incompatibile rende inefficaci gli anni di iscrizione alla Cassa, perché potenzialmente idonea a compromettere l'indipendenza del legale. Trib. Roma n. 6732/2004, in La Previdenza Forense, 2010, 2, 185 L'esercizio di una attività commerciale è incompatibile con la professione di avvocato e rende inefficaci gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense. Ad integrare la incompatibilità, è sufficiente la titolarità formale di una attività commerciale (in questo caso, titolarità di una agenzia di assicurazioni). Cass. 18 aprile 2011, n. 8835, in Banca Dati Dejure Va enunciato il seguente principio di diritto: l'attività di consulenza finanziaria deve reputarsi connessa a quella della professione di avvocato, ai sensi dell'ordinamento di detta professione di cui al R.D. 27 novembre 1933, convertito nella L. 22 gennaio 1936, n. 34, sicché i relativi redditi e volumi d'affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 11, e successive modifiche. Corte Cost. 12 novembre 1991, n. 402, in Banca Dati Dejure Ai fini di identificare una connessione tra l'attività di lavoro svolta dall'avvocato e l'attività forense, è stato affermato che dal volume di affari devono essere escluse le altre attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio della professione. Cass. 18 luglio 2005, n. 1510, in Banca Dati Dejure L'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale (nella specie, stipulazione di un contratto di impiego privato), e quindi con la stessa iscrizione all'albo degli avvocati. giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'ordine competente; al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell'art c.c. Consiglio Nazionale Forense 2 maggio 2006, n. 24, in Banca Dati Dejure Pone in essere un comportamento in violazione dell'art. 3 della L.1578/1933 il professionista che assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché quella di Amministratore Delegato di una S.r.l., nel caso in cui compia atti di gestione sia interna sia esterna, durante l'intero periodo intercorrente dalla nomina alle dimissioni, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un periodo limitato nel tempo (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due)
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