CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 20 DEL 23 MAGGIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE PAGINA 3 GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA (L. 78/2014, CONVERSIONE DEL D.L. 34/2014, C.D. JOBS ACT I PARTE) L. 78/2014, CONVERSIONE DEL D.L. 34/2014, C.D. JOBS ACT DI R. STAIANO E stata pubblicata in G.U. n. 119 del 2014, la L. 16 maggio 2014, n. 78, conversione, con modifiche, al D.L. 34/2014, C.D. JOBS ACT PAGINA 5 L. 78/2014: APPRENDISTATO E PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DI R. STAIANO La Legge n. 78/2014 ha ripristinato l obbligo del piano formativo scritto (originariamente soppresso) da parte del datore di lavoro PAGINA 16 L. 78/2014: APPRENDISTATO ED OBBLIGO DI STABILIZZAZIONE DI R. STAIANO Il D.L. 34/2014 prevede che l'obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi sia limitato alle realtà con più di 50 addetti PAGINA 21 LE RISPOSTE DELL ESPERTO L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA PAGINA 25 DOCUMENTAZIONE NAZIONALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Circolare sulle modalità attuative dell articolo 4 del D.L , n. 16. MINISTERO DEL LAVORO PAGINA 27 REGIONI : Risoluzione , n su lavoratori agricoli e vendita prodotti dei propri fondi

2 Comunicato Regione Veneto sul progetto Welfare to Work Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, , n. 47 Legge Regionale Piemonte, , n. 5 Legge Regionale Liguria, , n. 5 Legge Provinciale Bolzano, , n. 1 PAGINA 28 NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL: Accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del PAGINA 30 ACCORDI PAGINA 45 GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO PAGINA 46 COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL INPS PAGINA 48 SCADENZARIO PREVIDENZIALE LO SCADENZARIO DAL 26 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2014 PAGINA 49 Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, ben ritrovati! Vediamo insieme le novità sul lavoro apparse in Gazzetta Ufficiale della scorsa settimana. Nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2014, è stato pubblicato il D.M. 7 marzo 2014, il quale modifica il decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio Nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2014, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 13 maggio 2014, il quale comunica l approvazione della delibera n. 40/14/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 marzo Nella G.U. n. 110 del 14 maggio 2014, è stato pubblicata il D.M. 30 aprile 2014, il quale prevede la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nelle unità produttive localizzate nei «Siti di bonifica di interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza». Nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2014, è stato pubblicato il D.M. 8 maggio 2014, il quale prevede la certificazione relativa al concorso delle Provincie e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica. Nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2014, è stata pubblicata l Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 2014, n. 166, in materia di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. Nella G.U. n. 112 del 16 maggio 2014, è stato pubblicata il Comunicato dell ARAN, 16 maggio 2014, riguardante il Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio Nella G.U. n. 113 del 17 maggio 2014, è stato pubblicata la Delibera dell Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, 5 marzo 2014, che riguarda l attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno Pag. 3

4 Nella G.U. n. 119 del 19 maggio 2014, è stata pubblicata la L. 16 maggio 2014, n. 78, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 34/2014, c.d. Jobs act. Pag. 4

5 APPROFONDIMENTO L. 78/2014, conversione del D.L. 34/2014, c.d. Jobs Act di R. Staiano 1 Sommario 1. PREMESSA 2. LE NOVITA' DELLA L. 78/ Premessa Il D.L. 20 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 ed entrato in vigore il 21 marzo 2014, c.d. Jobs act, contiene disposizioni finalizzate a rivedere la disciplina del contratto a tempo determinato, dell apprendistato, dell iscrizione dei lavoratori nelle liste di disponibilità, del Documento unico di regolarità contributiva e dei contratti di solidarietà previsti dall art. 1 della legge n. 863/1984. Tale decreto è stato convertito con modificazioni, in L. 16 maggio 2014, n. 78, pubblicato in G.U. n. 119 del 19 maggio 2014, ed è entrato in vigore il 19 maggio La L. 78/2014 si compone di sette articoli: - Art. 1 = contratto a termine e contratto di somministrazione a tempo determinato; - Art. 2 apprendistato - Art. 2bis = disposizioni transitorie degli artt. 1 e 2 - Art. 3 = elenco anagrafico dei lavoratori - Art. 4 = smaterializzazione del Durc - Art. 5 = contratti di solidarietà - Art. 6 = entrata in vigore. 1 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 5

6 2. Le novità della L. 78/2014 ART. 1 DELLA L. 78/2014 ( 1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: )) a) all'articolo 1: 1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di (( contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo )) non puo' eccedere il limite del 20 per cento (( del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro )) che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 2) il comma 1-bis e' abrogato; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo (( di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi,)) a condizione che si riferiscano»; (( b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse; b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»; b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo Pag. 6

7 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»; b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2»; b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. 4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»; b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20: 1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro»; Pag. 7

8 2) il comma 5-quater e' abrogato; b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3». 2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entita' del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'eta', sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia' previsto dalla legislazione vigente. 2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. 2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».)). COMMENTO L art. 1 della L. 78/2014 contiene disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. A tal fine la disposizione modifica in più parti il D. Lgs. 368/2001 e il D. Lgs. 276/2003, prevedendo, in primo luogo, l innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe (8 proroghe nel testo originario del decreto-legge), della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità). A tal fine la disposizione modifica in più parti il D. Lgs. 368/2001 e il D. Lgs. 276/2003, prevedendo, in primo luogo, l innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe (8 proroghe nel testo originario del decreto-legge), della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità). A fronte dell eliminazione della causale, viene introdotto un tetto all utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze(criterio più restrittivo rispetto al 20% del organico Pag. 8

9 complessivo previsto nel testo originario del decreto-legge); per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato. In Commissione è stata introdotta una norma volta a sancire che il superamento del limite implica che i contratti in eccesso si considerano a tempo indeterminato sin dalla loro costituzione (il testo originario del decreto-legge non prevedeva alcuna conseguenza per il superamento del tetto). Infine, varie disposizioni sono volte ad ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine. A tale riguardo si prevede che ai fini dell integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità. Si prevede, altresì, che il diritto di precedenza valga non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro. Infine, si stabilisce che il datore di lavoro ha l obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell assunzione. ART. 2 DELLA L. 78/2014 Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: (( «a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali»; 2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»; 3) il comma 3-ter e' abrogato; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»; Pag. 9

10 (( b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: «2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali»; c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni». )) 2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato. (( 2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro». )) COMMENTO L articolo 2 della L. 78/2014 contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l obiettivo di semplificarne la disciplina. A tal fine, si modificano in più parti il D. Lgs. 176/2001, modificato dalla L. 92/2012, prevedendo, in primo luogo, modalità semplificate di redazione del piano formativo individuale (per il quale il testo-originario del decreto-legge faceva venir meno l obbligo previgente di redazione in forma scritta), sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), il decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato (obbligo di stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti), da un lato circoscrivendo l applicazione della norma alle sole imprese con più di 30 dipendenti, dall altro Pag. 10

11 riducendo al 20% la percentuale di stabilizzazione (nel testo originario del decreto-legge gli obblighi di stabilizzazione previgenti erano stati del tutto soppressi). Per quanto concerne la semplificazione dei profili formativi, si prevede che l obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con l offerta formativa pubblica venga meno nel caso in cui la Regione non comunichi le modalità per usufruirne entro 45 giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro con l apprendista (nella normativa previgente la formazione pubblica regionale era obbligatoria, mentre nel testo originario del decreto-legge era lasciata al datore di lavoro la facoltà di non avvalersene). Per quanto attiene, infine, alla retribuzione dell apprendista, fatta salva l autonomia della contrattazione collettiva, si prevede che, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo. ART. 2bis DELLA L. 78/ Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. 2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine piu' favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non puo' stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.) COMMENTO L art. 2bis della L. 78/2014 ha disciplinato la normativa transitoria per gli artt. 1 e 2 della legge in esame. In particolare, prevede che per ciò che concerne gli artt. 1 e 2 della L. 78/2014 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 maggio 2014); inoltre, sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal D.L. 34/2014. Pag. 11

12 Inoltre, è stato precisato che restano comunque fermi i diversi limiti quantitativi (eventualmente più alti) previsti dalla contrattazione collettiva; nei settori privi di una disciplina contrattuale, per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal ART. 3 DELLA L. 78/ All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani ( nonche' i cittadini di Stati membri dell'unione europea e gli stranieri ) regolarmente soggiornanti in Italia», (( la parola: «ammesse» e' sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonche' occupate» sono sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» e' sostituita dalla seguente: «inseriti». ) 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: ( «in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC)».). COMMENTO L art. 3 della L. 78/2014 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell UE indipendentemente dal luogo di residenza, nonché, attraverso l eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva poste in essere dai servizi competenti. In particolare, la norma è volta a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani (Youth guarantee) che, per usufruire dei relativi percorsi, stabilisce che vengano individuati i requisiti della residenza e della contendibilità del soggetto, al fine di consentire che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l impiego indipendentemente dall ambito territoriale di residenza. ART. 4 DELLA L. 78/ A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, ( compresa la medesima impresa, ) verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'inps, dell'inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. (La risultanza ) dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, (( sentiti l'inps, l'inail e la Commissione nazionale paritetica per le Pag. 12

13 Casse edili,) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto, ) sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso ( gli archivi ) dell'inps, dell'inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ( ed e' eseguita ) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,(( servizi e forniture )) dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo. 4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva. 5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: (( «, in quanto compatibile,» ))sono soppresse. (( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. )) 6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. COMMENTO Pag. 13

14 L art. 4 della L. 78/2014 introduce sul DURC disposizioni volte alla smaterializzazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, si prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'inps, dell'inail (e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione. La puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto-legge. ART. 5 DELLA L. 78/ All'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, (( n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, )) comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.». (( 1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole da: «e' del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35 per cento.»; b) il terzo periodo e' soppresso. 1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarieta' sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n )). COMMENTO L art. 5 della L. 78/2014 stabilisce che saranno emanati da uno specifico decreto interministeriale i criteri per l individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, innalzando da poco più di 5 a 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, il relativo limite di spesa nell ambito del Fondo sociale per l occupazione e la formazione. Inoltre, viene fissata al 35 % la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzione previste in relazione a percentuali di riduzione dell orario di lavoro superiori al 30%). Pag. 14

15 ART. 6 DELLA L. 78/ Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. COMMENTO L art. 6 della L. 78/2014 dispone, come di consueto, in ordine alla pubblicazione e all entrata in vigore della legge. Pag. 15

16 APPROFONDIMENTO L. 78/2014: apprendistato e piano formativo individuale di R. Staiano 2 Sommario 1. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: NOZIONE 2. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E SANZIONE PER LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 3. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E SANZIONE AMMINISTRATIVA 1. Piano formativo individuale: nozione Il piano formativo individuale, c.d. PFI, è un documento allegato al contratto di apprendistato, il cui contenuto specifico della formazione è definito sulla base di formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva, dagli accordi o dagli enti bilaterali. L art. 2 della L. 78/2014 modifica l art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 167/2011, il quale prevede modalità semplificate di redazione del piano formativo individuale (per il quale il testo-originario del decreto-legge faceva venir meno l obbligo previgente di redazione in forma scritta), sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. In tal modo, è eliminata la possibilità di redigere il PFI entro 30 giorni dall assunzione. Il D. Lgs. 167/2011 prevede per l apprendista, come si è già detto, l obbligo formativo, che si può così distinguere: a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è - art. 3 del D. Lgs. 167/ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 1) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 2) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e 2 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 16

17 secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 3) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni 3. Infatti, in attuazione di ciò è stato emanato l accordo 15 marzo 2012, n. 58; b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta - art. 4 del D. Lgs. 167/ sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. In ordine alla durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, vi è da chiedersi se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva ad esempio art. 14, punto 3, dell accordo per la disciplina contrattuale dell apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 che prevedono una riduzione dell impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell ente bilaterale e del rispetto integrale delle condizioni di cui all art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede l integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua. La risposta è stata data dall interpello 19 ottobre 2012, n. 34, il quale, rifacendosi all art. 4 del D. Lgs. 167/2011, ritiene che è evidente che alle parti sociali è affidata l individuazione della durata della formazione, ma ciò esclusivamente in funzione della età dell apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato. Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D. Lgs. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale. Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice validazione del PFI da parte dell ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico. Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione previsto dall art. 7 del D. Lgs. n. 167/2011, 3 R. Staiano, Manuale pratico dei nuovi contratti di lavoro, Maggioli, 2014, II ed., p. 98. Pag. 17

18 qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata; c) Apprendistato di alta formazione e di ricerca: la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Piano formativo individuale e sanziono distinte per tipologie di apprendistato Nonostante la modifica sul piano formativo dalla L. 78/2014, non è stata toccata la parte relativa alle sanzioni disciplinari. Sul punto, l art. 7, comma 1, del D. Lgs. 167/2011 sanziona l inadempimento nell erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste per le single tipologie di apprendistato. Di conseguenza, rimane valida anche la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 2013, la quale individua l ambito della responsabilità datoriale, distinguendo in base alla tipologia di apprendistato: a) Apprendistato per la qualifica ed il diploma In caso di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale la responsabilità del datore di lavoro si configura nell ipotesi in cui lo stesso non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale. Ciò presuppone tuttavia che i percorsi formativi esterni all azienda, oltre ad essere stati disciplinati, siano stati anche di fatto attivati. In assenza della loro attivazione il datore di lavoro non potrà infatti essere ritenuto esclusivamente responsabile dell obbligo formativo in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui al citato art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011. In tali casi resterebbero in capo al datore di lavoro gli eventuali adempimenti di 4 R. Staiano, Manuale pratico dei nuovi contratti di lavoro, Maggioli, 2014, II ed., p. 98. Pag. 18

19 carattere amministrativo previsti dalla Regione ai fini del coinvolgimento dell apprendista nei percorsi formativi. Qualora, viceversa, i percorsi formativi siano stati attivati e il datore di lavoro non abbia posto in essere i citati adempimenti di carattere amministrativo, il personale ispettivo sarà tenuto ad applicare la procedura sanzionatoria di cui all art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 provvedendo, laddove possibile, alla emanazione di una disposizione. Occorre ancora precisare che l eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l avvio del rapporto di apprendistato (ad esempio dopo un anno dall inizio del rapporto) non comporterà automaticamente un obbligo di recupero, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, ferma restando la possibilità, da parte delle 3 Regioni, di disciplinare specificatamente gli obblighi formativi concernenti i rapporti di apprendistato già avviati. b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere In relazione al contratto di apprendistato professionalizzante le responsabilità legate al corretto adempimento degli obblighi formativi vanno inquadrate diversamente a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante o di mestiere. Per quanto concerne la formazione trasversale, poiché quest ultima è disciplinata e gestita dalle Regioni, è possibile rinviare a quanto già chiarito in relazione al contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale. Al riguardo è solo possibile precisare che: - laddove la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, in caso di mancata formazione non è possibile l adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio e quindi della disposizione; - laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente ampliamento delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo. Quanto alla formazione di tipo professionalizzante o di mestiere è sufficiente ribadire quanto già chiarito con circ. n. 29/2011, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell ipotesi in cui lo stesso non effettui la formazione interna in termini di quantità, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale. C) Apprendistato di alta formazione e ricerca Quanto all apprendistato di alta formazione e ricerca, l art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce anzitutto che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato ( ) è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In tale ipotesi è possibile dunque rinviare alle medesime considerazioni svolte in relazione al contratto di apprendistato per la Pag. 19

20 qualifica o per il diploma professionale. È cioè possibile adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio previa disposizione, ove possibile solo laddove, una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi, il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo. Il comma 3 del citato art. 5 stabilisce tuttavia che in assenza di regolamentazioni regionali l attivazione dell apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede (trattasi di istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico ). In tali ipotesi il personale ispettivo avrà come unico parametro di riferimento, ai fini della individuazione responsabilità datoriali, le citate convenzioni, rispetto alle quali occorrerà distinguere: - da un lato la formazione esterna, rispetto alla quale il datore di lavoro rimane responsabile nei limiti di cui si è già detto in relazione alle precedenti tipologie di apprendistato; - dall altro la quantità, i contenuti e le modalità della formazione interna, rispetto alla quale il personale ispettivo deve operare analogamente a quanto avviene in relazione agli accertamenti sullo svolgimento della formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere. 3. Piano formativo individuale e sanzione amministrativa In caso di applicazione della sanzione di cui all art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 il personale ispettivo, oltre ad effettuare le relative comunicazioni all Istituto, adotterà le consuete sanzioni amministrative legate al disconoscimento del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Va infatti precisato che, sebbene l apprendistato rappresenti già un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il suo disconoscimento determina importanti conseguenze quantomeno sotto il profilo del computo del lavoratore nell ambito dell organico aziendale. Pertanto, la violazione degli adempimenti amministrativi (quantomeno di quello relativo alla comunicazione al Centro per l impiego e della consegna di una sua copia al lavoratore) non può non rilevare sotto il profilo sanzionatorio. Pag. 20

21 APPROFONDIMENTO L. 78/2014: apprendistato e stabilizzazione di R. Staiano 5 Sommario 1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 2. ONERE DI STABILIZZAZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA 1. Tipologie di apprendistato L art. 1 del D. Lgs. 167/2011 articola l apprendistato in tre diverse tipologie contrattuali: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale 6 ; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque 5 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. 6 Così l art. 3 del D. Lgs. 167/2011. Pag. 21

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