REGOLAMENTO DI CONTABILITA

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1 CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2012 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24/11/2014 divenuta esecutiva il 13/01/2015

2 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INDICE CAPO I L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 1 (organizzazione del servizio finanziario) Art. 2 (responsabile del servizio finanziario) Art. 3 (responsabile dell'ufficio contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti) Art. 4 (servizio di economato) CAPO II LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 5 (soggetti della programmazione) Art. 6 (strumenti della programmazione economico-finanziaria) Art. 7 (formazione del bilancio) Art. 7 - bis (controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni) Art. 8 (budget) Art. 9 (fondo di riserva) Art. 10 (il responsabile del servizio) Art. 11 (fasi dell'entrata) CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO Art. 12 (competenze in ordine alla realizzazione delle entrate) Art 13 (disciplina dell'accertamento) Art 13 bis (accertamento avanzo di amministrazione) Art. 14 (riscossione) Art 15 (versamento) Art. 16 (fasi della spesa) Art. 17 (competenze in ordine all'effettuazione delle spese - determinazioni) Art. 18 (impegno delle spese)

3 Art. 19 (liquidazione) Art. 20 (ordinazione e pagamento) Art. 21 (contenuto e modalità di espressione del parere di regolarità contabile) Art. 22 (variazioni al budget) Art. 23 (ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi) CAPO IV IL SERVIZIO DI TESORERIA Art. 24 (affidamento dei servizio dì tesoreria) Art. 25 (rapporti con il Comune) Art. 26 (attività connesse alla riscossione delle entrate) Art. 27 (depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali) Art. 27 bis (anticipazioni di tesoreria) Art. 28 (verifiche di cassa) CAPO V IL CONTROLLO DI GESTIONE Art. 29 (definizione del controllo di gestione) Art. 30 (struttura organizzativa del controllo di gestione) Art. 31 (sistema informativo-contabile del controllo di gestione) Art. 32 (ufficio controllo di gestione) Art. 33 (nucleo di valutazione) Art. 34 (governo del sistema di controllo di gestione) Art. 35 (sistema di contabilità integrata) CAPO VI CONTABILITA' ECONOMICA

4 Art. 36 (ufficio contabilità economica) Art. 37 (completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale) Art. 38 (beni mobili inventariabili) CAPO VII LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 39 (funzioni e compiti del collegio dei revisori) Art. 40 (espletamento delle funzioni e dei compiti del collegio dei revisori) Art. 41 (cessazione dell'incarico del revisore) CAPO VIII GESTIONE PATRIMONIALE Art. 42 (consegnatari dei beni) Art. 43 (inventario) Art. 44 (materiali di consumo e di scorta) Art. 45 (automezzi) Art. 46 (abrogazione) CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 47 (adeguamento al regolamento di organizzazione)

5 CAPO I L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 1 (organizzazione del servizio finanziario) 1. 1 Il servizio finanziario raggruppa tutti i servizi rientranti nel "servizio economico-finanziario". 2. I servizi di cui al comma 1. comprendono, oltre al coordinamento dell'intera attività finanziaria del comune, la programmazione finanziaria ed economico-finanziaria, la contabilità finanziaria, la contabilità economica, il controllo di gestione, i mutui e gli altri finanziamenti degli investimenti e l'economato. 3. Il servizio finanziario si articola, sotto il profilo organizzativo, nei seguenti uffici: a. bilanci e programmazione finanziaria ed economico-finanziaria; b. contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti; c. contabilità economica, fiscale, controllo di gestione; 4. E'istituito il servizio di economato. Art. 2 (responsabile del servizio finanziario) 1. Il ragioniere capo è responsabile del servizio finanziario ; in caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal responsabile dell'ufficio "contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti" o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altro responsabile a ciò espressamente assegnato dal ragioniere capo. 2. Spetta al ragioniere capo: a. esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53, comma 1,della L. 8 giugno 1990, n. 142; b. firmare i mandati di pagamento unitamente al responsabile di cui all'art. 3 c. effettuare, per iscritto, segnalazioni al sindaco, al consiglio dell'ente nella persona del sindaco, all'assessore competente, al segretario generale e al collegio dei revisori dei conti sui fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o delle minori spese; d. comunicare, per iscritto, al sindaco, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, all'assessore competente, al segretario generale e al collegio dei revisori dei conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese; e. esercitare la funzione di controllo delle rendicontazioni periodiche a rimborso e del conto rese dall'economo e dagli altri agenti contabili interni e consegnatari dei beni comunali: f. effettuare verifiche autonome sulla cassa dell'economo e degli altri agenti contabili. 2.1 Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 55. comma 5 della L. 8 giugno n si identifica con il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 1. comma 3, lett. a). Art. 3 (responsabile dell'ufficio contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti) 1. Spetta al responsabile dell'ufficio di cui al all'art. 1. comma 3, lett. b): a) fumare i mandati di pagamento, unitamente al ragioniere capo e gli ordinativi di incasso. b) vistare gli accertamenti delle entrate; c) vistare gli impegni di spesa; d) vistare gli atti di liquidazione di cui all'art. 19.

6 Art. 4 (servizio di economato) 1. L'economo è responsabile del servizio di economato secondo la normativa vigente e le disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. La giunta comunale, con apposita deliberazione: - nomina l'economo e gli altri agenti contabili interni tenuti alla resa del conto giudiziale; - determina l'ammontare annuo massimo dell'anticipazione corrente e i singoli limiti di spesa. 3. Il responsabile del servizio assume la posizione giuridica di agente contabile di diritto. 4. L'economo, all'inizio di ciascun anno finanziario, è dotato di un fondo, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione dell'elenco periodico documentato delle spese effettuate, riscontrato e discaricato dal responsabile del servizio finanziario con proprio atto di liquidazione. Il rendiconto periodico a rimborso è presentato a cadenza trimestrale. 5. Sul fondo di anticipazione possono gravare le spese di viaggio e di missione di amministratori e dipendenti, nei limiti di legge. 6. L'economo provvede alla gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare necessarie per soddisfare le richieste dei servizi dell'ente non altrimenti effettuabili e/o quando sia indispensabile il pagamento immediato della prestazione o fornitura provvede inoltre ad introitare i corrispettivi per le attività di cassa anche a mezzo di riscuotitori. 7. Il responsabile del servizio competente richiede all'economo di procedere al pagamento della spesa d'ufficio di non rilevante ammontare indicando, nella richiesta scritta, i riferimenti contabili dell'intervento o capitolo, la descrizione del bene o servizio da acquisire, ed il nominativo del contraente. L'economo, riscontrata la corrispondenza della stessa alle previsioni del presente regolamento e alla disponibilità risultante dal relativo atto di spesa dà attuazione a quanto richiesto dal responsabile del servizio competente. 8. Il servizio economato svolge i seguenti adempimenti ed attività: a) connesse alla gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare: - tenuta di un registro generale di cassa, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario.; - rendicontazioni periodiche dei movimenti finanziari effettuati; - tenuta dei bollettari delle quietanze di entrata; - tenuta dei bollettari delle ricevute di pagamento; - gestione dei depositi cauzionali prestati da terzi; b) connesse alla riscossione degli altri agenti contabili interni e riscuotitori: - provvede al rilascio di appositi bollettari di riscossione vidimati e numerati; - alla consegna di apposite marche segnatasse; - alla gestione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale; - alla tenuta dei rispettivi registri di carico e scarico. 9. Il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente entro i limiti fissati dalla deliberazione della Giunta Comunale. 10. L'economo non può fare uso diverso del fondo, da quello per cui è stato concesso nè utilizzare le somme riscosse per il pagamento delle spese. Art. 5 (soggetti della programmazione) CAPO II LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1. E' soggetto titolare della programmazione il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo, in conformità a quanto dispongono la L. 8 giugno 1990, n. 142 e lo statuto comunale.

7 2. Partecipano alla programmazione la giunta comunale, le commissioni consiliari, il segretario generale, i responsabili dei servizi e le associazioni ed altri enti in conformità alle norme contenute nello statuto comunale e nei regolamenti attuativi dello stesso. Art. 6 (strumenti della programmazione economico-finanziaria) 1. L'attività del comune si attua mediante atti di programmazione predisposti in modo da impiegare criteri di efficacia e di efficienza nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse. 2. Sono strumenti di programmazione economico-finanziaria la relazione previsionale e programmatica, i bilanci annuale e pluriennale, il budget ed il piano di controllo degli obiettivi e delle risorse predisposto dal servizio controllo di gestione su indicazione del nucleo di valutazione. 3. Gli strumenti della programmazione definiscono gli obiettivi, le politiche, le priorità e le azioni conseguenti in conformità al documento contenente gli indirizzi generali di governo, di cui all'art. 34, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni. Art. 7 (formazione del bilancio) 1. Il procedimento di formazione del bilancio inizia con la presentazione di apposite schede programmatiche, alla giunta comunale, da parte dei responsabili dei servizi, per ciascun servizio di cui sono responsabili, di una o più ipotesi gestionali alternative basate su livelli differenziati di utilizzo di risorse finanziarie, tecniche ed umane per il periodo considerato dal bilancio pluriennale. 2. La giunta comunale, tenendo conto dei documenti di cui al primo comma, approva un documento di direttive programmatiche per il periodo considerato dal bilancio pluriennale contenente la previsione dell' andamento complessivo delle risorse disponibili, con riferimento alle entrate ed alle spese correnti e agli investimenti, le priorità e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi. Le schede dei responsabili e le direttive della giunta vengono trasmesse al servizio finanziario almeno 50 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio 3. Il servizio finanziario predispone i progetti di bilancio annuale e pluriennale sulla base delle schede e delle direttive di cui al comma Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono approvati dalla giunta almeno 30 giorni prima del termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio e dei suoi allegati da parte del consiglio comunale. 5. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati, approvati dalla giunta comunale, sono trasmessi al collegio dei revisori che ha a disposizione 15 giorni di tempo dalla consegna per esprimere il parere di cui all'art. 105, comma 1, lettera b del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n I consiglieri comunali possono presentare emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati nei 10 giorni successivi al termine di cui al comma 5. depositandoli presso la segreteria comunale. Art. 7 - bis (controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni) 1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall articolo 147 quinquies sopra citato e dalle norme dell ordinamento finanziario degli enti locali. 2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall organo di

8 revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. 3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. 4. Il Responsabile del servizio finanziario, anche tramite la somministrazione di apposito questionario agli organismi gestionali esterni, analizza gli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell ente in relazione all andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 e di cui al comma 6 dell articolo 170 del decreto legislativo n. 267/ bis. Il Comune di Gardone, per il tramite del responsabile del servizio finanziario e per le finalità di cui al comma precedente, organizza un idoneo sistema informativo atto a rilevare i rapporti finanziari tra l Ente ed i vari organismi gestionali esterni, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa di questi ultimi, i contratti di servizio, la qualità dei servizi. L Ente, in qualità di socio, può emanare direttive alle società partecipate o controllate al fine di garantire il rispetto dei vincoli posti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di finanza pubblica. 5. Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, all Assessore al Bilancio ed al Segretario Generale il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da: a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell Ente; b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all Ente. 6. La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri. 7. Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi gestionali esterni. 8. I controlli sul rispetto delle norme statali da parte degli organismi partecipati, escluse le società quotate, sono coordinati dal responsabile del servizio finanziario e sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla materia di competenza, con il supporto del servizio di controllo di gestione e del segretario generale. 9. I controlli sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d ambito appositamente costituite. 10. Per il controlli sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici di controllo sopra individuati: - l accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso degli organismi gestionali esterni, mediante semplice richiesta informale; - chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli organismi gestionali esterni per l acquisizione di informazioni utili al controllo; - rapportarsi con consulenti dell organismo gestionale esterno. Art. 8 (budget) 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta comunale approva, prima dell'inizio dell'esercizio, gli obiettivi di gestione e le risorse da assegnare ad ogni responsabile dei servizi. 2. La giunta comunale, in relazione alle specifiche attività dei singoli servizi, detta direttive per la loro gestione.

9 3. Nella deliberazione che approva i budget la giunta comunale può indicare, altresì, le procedure a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della L. 8 giugno 1990, n Art. 9 (fondo di riserva) 1. La deliberazione della giunta comunale che utilizza il fondo di riserva è comunicata al consiglio comunale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, mediante iscrizione dell'oggetto, entro il termine predetto, all'ordine dei giorno dei lavori consiliari. Art. 10 (il responsabile del servizio) CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del comune, i responsabili dei servizi, come individuati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, sono responsabili della gestione dei servizi affidati e dell'adozione degli atti indicati nel presente regolamento. 2. La norma di cui al comma precedente si applica anche nei confronti delle posizioni che prevedono responsabilità gestionali per ambiti definiti, per quantità e qualità di prestazioni. 3. I responsabili preposti curano il funzionamento delle diverse tipologie dei servizi di appartenenza, ed hanno il potere di adottare gli atti di competenza dei responsabili degli uffici o del procedimento in caso di loro assenza o impedimento. 4. Qualora sia temporaneamente assente il responsabile del servizio, individuato ai sensi dei commi precedenti, il segretario generale provvede ad assegnare ad altro soggetto idoneo le relative funzioni. Art. 11 (fasi dell'entrata) 1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento Art. 12 (competenze in ordine alla realizzazione delle entrate) 1. Il responsabile del servizio, nell'ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione. Art 13 (disciplina dell'accertamento) 1. All'accertamento si applicano le disposizioni vigenti in materia. 2. Il responsabile del servizio, o il responsabile del procedimento attraverso il quale viene accertata l'entrata ove indicato, trasmette al responsabile del servizio finanziario idonea documentazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77, conservandone copia. 3. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire entro cinque giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costituivi dell'accertamento secondo quanto previsto dalla legge. 4. Quando il responsabile del servizio o del procedimento è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione. 5. Nel caso in cui l'acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti, il responsabile del servizio o del procedimento provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2. anche all'impegno delle relative spese.

10 Art. 13 bis Accertamento avanzo di amministrazione 1. Il risultato contabile di amministrazione, derivante da entrate già incassate ed aventi vincolo di destinazione, può essere accertato con determinazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da emettersi dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento e prima dell approvazione del Rendiconto. Pertanto le spese finanziate con tale avanzo vincolato possono essere attivate, cioè impegnate e liquidate, anche prima dell approvazione del Rendiconto. Nel caso in cui, con l approvazione del Rendiconto, l avanzo di amministrazione sia inferiore alle somme già accertate con le modalità di cui sopra, sarà obbligatorio ristabilire l equilibrio di bilancio con maggiori entrate e/o minori spese al massimo entro il 30 settembre in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 14 (riscossione) 1. Alla riscossione delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia come modificato nei limiti del disposto dell'art.9. comma 4 della legge 15 maggio 1997 n In deroga a quanto previsto dall'art. 24 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 l'ordinativo di incasso può fare riferimento anche a più risorse di bilancio cui è riferita l'entrata. 2. Gli ordinativi di incasso o reversali sono firmati dal responsabile dell'ufficio "contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti". 3. La giunta comunale, con propria deliberazione, può disporre la rinuncia ai crediti di modesto ammontare quando il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti superiore rispetto all'ammontare delle relative entrate. Art 15 (versamento) 1. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate, designati con provvedimento della giunta comunale, versano le somme riscosse presso la tesoreria comunale almeno una volta ogni trimestre, fatti salvi termini diversi fissati nel provvedimento di incarico. Art. 16 (fasi della spesa) 1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. Art. 17 (competenze in ordine all'effettuazione delle spese - determinazioni) 1. Spetta ai responsabili, nell'ambito delle proprie competenze, sulla base degli obiettivi di gestione definiti con il budget, e tenuto conto delle direttive disposte dalla giunta comunale, la predisposizione e la sottoscrizione di atti di impegno di spesa, definiti dalla legge determinazioni. 1.1 Sono individuati dal segretario generale in conformità alle norme vigenti i provvedimenti del consiglio comunale e della giunta che, qualora non attribuiti ai responsabili dei servizi, comportano direttamente impegni di spesa. 1.2 Gli atti di impegno di spesa di importo unitario non superiore a lire non frazionati artificiosamente, sono disposti, previa determinazione annuale per spese varie d'ufficio, mediante emissione di buoni d'ordine predisposti su apposito supporto informatico. 2. Ciascun responsabile, per i servizi cui è preposto, assume le determinazioni di cui al comma 1. provvedendo, qualora le stesse comportino impegno di spesa, a trasmetterle in duplice originale al responsabile del servizio finanziario. 3. Il servizio finanziario di cui all'art. 3. effettuate le verifiche ed i controlli previsti dalle disposizioni vigenti per gli atti di impegno di spesa, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e trattiene un originale della determinazione.

11 4. E'consentito effettuare, a prescindere dalla effettiva realizzazione degli accertamenti relativi, una quota di spese vincolate all'entrata non superiori a 10/12 della relativa quota di spesa finanziabile al titolo primo e non superiore a 7/12 della relativa quota di spesa finanziabile al titolo secondo, calcolata sul minore ammontare accertato con gli ultimi tre rendiconti di gestione approvati. L'effettuazione di spese vincolate all'entrata che superino tali limiti è condizionata alla preventiva verifica dello stato di realizzazione dei relativi accertamenti. 5. Le determinazioni sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 6. Ciascun responsabile, per i servizi cui è preposto, provvede: a) a registrare le determinazioni con data e con numero di protocollo, in apposito registro; b) alla raccolta e conservazione dell'originale; c) a far pubblicare la determinazione all'albo pretorio per quindici giorni, al solo scopo di renderle conoscibili ai terzi; d) a comunicare al sindaco ed all'assessore competente le determinazioni assunte; e) a trasmettere copia della determinazione al segretario generale, alla segreteria generale e agli altri servizi interessati. 6.1 Il segretario generale, che sovraintende e coordina i dirigenti e i responsabili dei servizi, ha il potere di verificare e, conseguentemente, annullare le determinazioni con atto motivato, da emanare entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della determinazione stessa. 6.2 Il segretario generale, inoltre, può avocare previa richiesta del sindaco, con atto motivato per articolari ragioni di necessità ed urgenza le determinazioni riguardanti singoli procedimenti o materie. Art. 18 (impegno delle spese) 1. All'impegno di spesa si applicano le disposizioni vigenti in materia. 2. Gli atti previsti dall'art. 27 commi 3, 5 e 6 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 sono trasmessi in copia al servizio finanziario a cura del responsabile del servizio entro cinque giorni dal loro perfezionamento. 3. L'ordinazione di beni e servizi a terzi, in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, avviene mediante rilascio ai fornitori di buoni emessi in duplice copia dal responsabile del procedimento con l'indicazione dei seguenti elementi: - quantità e prezzi della fornitura o della prestazione di servizi; - dati relativi all'impegno di spesa e al corrispondente intervento o capitolo di bilancio; - altri dati necessari alle registrazioni delle fatture o delle note di spesa in contabilità finanziaria ed economica stabiliti con circolari interne del ragioniere capo. Art. 19 (liquidazione) 1. Alla liquidazione delle spese si applicano le disposizioni vigenti in materia, modificate nei limiti del disposto dell'art.9. comma 4 della legge 15 maggio 1997 n Spetta ai responsabili del procedimento la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di liquidazione di spesa. Qualora non sia stato indicato, con atto scritto, il responsabile del procedimento, la sottoscrizione degli atti di liquidazione di spesa spetta al responsabile del servizio. 2.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 il riscontro di cui al comma 2. è operato sulla regolarità amministrativa e tecnica della fornitura o prestazione e sulla corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. 3. La liquidazione va trasmessa al servizio finanziario in originale. I responsabili degli uffici di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c) effettuano, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, rispettivamente i controlli ed i riscontri contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. Al responsabile del servizio è restituita copia del mandato di pagamento.

12 Art. 20 (ordinazione e pagamento) 1. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal ragioniere capo e dal responsabile dell'ufficio "contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti". 1.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 29 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 il mandato di pagamento può fare riferimento anche a più interventi di bilancio cui è riferita la spesa. 2. Il pagamento delle spese da parte dell'economo comunale è effettuato tramite appositi bollettari. Art. 21 (contenuto e modalità di espressione del parere di regolarità contabile) 1. Il parere di regolarità contabile deve seguire quello di regolarità tecnica. 2. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare: a) l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali per la destinazione delle risorse, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica e alle competenze degli organi; b) la regolarità della documentazione; c) la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; d) l'osservanza delle norme fiscali; e) la correttezza sostanziale della spesa proposta. 3. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto. 4. Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato. 4.1 La formulazione di una riserva sulla copertura finanziaria della spesa rende in ogni caso inammissibile ed improcedibile le relativa delibera. Art. 22 (variazioni al budget) 1. Il responsabile del servizio, qualora valuti necessaria una modifica della dotazione assegnata con il budget, propone la modifica alla giunta comunale con una relazione scritta indirizzata al sindaco, all'assessore competente, al segretario generale e al ragioniere capo. 2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere comunicata al responsabile del servizio interessato entro 15 giorni dalla presentazione al sindaco della relazione di cui al comma La comunicazione, motivata, di cui al comma 2. è sottoscritta dal sindaco o dall'assessore competente. Art. 23 (ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi) 1. Entro il mese di settembre di ciascun anno il consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 2. Si applica l'art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. Art. 24 (affidamento del servizio di tesoreria) CAPO IV IL SERVIZIO DI TESORERIA 1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato a seguito di licitazione privata tra istituti di credito autorizzati con preventiva pubblicazione di un bando, sulla base di apposito capitolato d'oneri speciale approvato dal consiglio comunale.

13 2. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per un periodo di tempo non superiore a quello dell'originario affidamento. Art. 25 (rapporti con il Comune) 1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile del servizio finanziario favorendo l'impiego di tecnologie informatiche. Art. 26 (attività connesse alla riscossione delle entrate) 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. In deroga a tale principio, contenuto nell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, la quietanza può essere sostituita da documento contabile emesso da apparecchiature informatiche utilizzate per il versamento. 2. Il tesoriere concorda preventivamente con il responsabile del servizio finanziario i modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione. 3. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione. 4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio finanziario quotidianamente con appositi elenchi. 5. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione su richiesta del servizio finanziario del comune. Art. 27 (depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali) 1. I depositi cauzionali, per spese contrattuali e d'asta sono accettati dal tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori. 2. I depositi di terzi sono custoditi dal tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine del Comune comunicato per iscritto e sottoscritto dal responsabile del servizio interessato e dalle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento. I prelievi sono effettuati mediante emissione di ordinativi di incasso o reversali. Art 27 bis (anticipazioni di tesoreria) 1. Il Tesoriere, su richiesta dell Ente - presentata di norma all inizio dell esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell Ente, accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L utilizzo dell anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell Ente. 2. L Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l utilizzo e il rimborso dell anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi. Gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale, franco commissioni di massimo scoperto. 3. Il comune emetterà alla chiusura dell esercizio la reversale a copertura dell importo dell utilizzo dell anticipazione risultante al 31 dicembre. 4. Il comune emetterà all apertura dell esercizio successivo il mandato a copertura dell importo complessivo dell anticipazione risultante al 31 dicembre dell esercizio precedente. Art. 28 (verifiche di cassa) 1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa.

14 Art. 29 (definizione del controllo di gestione) CAPO V IL CONTROLLO DI GESTIONE Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e. attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Art. 30 (struttura organizzativa del controllo di gestione) 1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita da: a) centri di responsabilità, b) centri di costo, c) ufficio controllo di gestione, d) nucleo di valutazione. Art. 31 (sistema informativo-contabile del controllo di gestione) 1. Gli obiettivi di gestione dei servizi sono fissati nel budget in modo da garantire la misurabilità dei risultati raggiunti. 2. Il controllo di gestione si avvale del sistema di contabilità integrato di cui all'art. 35 per il reperimento dei costi e dei proventi di ciascun servizio o centro di costo. 3. I responsabili dei servizi forniscono periodicamente e per iscritto all'ufficio di controllo di gestione i dati quali-quantitativi delle attività svolte. Art. 32 (ufficio controllo di gestione) 1. L'ufficio controllo di gestione fornisce al nucleo di valutazione i dati di sintesi necessari per l'esplicazione delle proprie funzioni. Art. 33 (nucleo di valutazione) 1. E' istituito un nucleo di valutazione con il compito di predisporre un piano dettagliato degli obiettivi sulla base dei budget, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi stessi e valutare i risultati raggiunti in termini di efficacia e di efficienza e di economicità della gestione. 2. Il nucleo di valutazione è composto dal segretario generale, dal ragioniere capo e da 1 responsabile di servizio scelto dal sindaco. Per i dirigenti il nucleo di valutazione è composto dal segretario generale e da 2 esperti in tecniche di valutazione nominati dalla giunta comunale 3. La giunta comunale può avvalersi anche di consulenti esterni, esperti in controllo di gestione. 4. Nel mese di settembre di ciascun esercizio il nucleo di valutazione fornisce agli amministratori ed ai responsabili dei servizi rapporti sulla gestione del primo semestre dei servizi monitorati. 5. Nel mese di aprile dell'anno successivo il nucleo di valutazione fornisce agii amministratori ed ai responsabili dei servizi il referto annuale sulla gestione dei servizi comunali. Art. 34 (governo del sistema di controllo di gestione) 1. Per gli aspetti non definiti dal presente regolamento si provvede con circolari interne del nucleo di valutazione.

15 Art. 35 (sistema di contabilità integrata) CAPO VI CONTABILITA' ECONOMICA 1. Alla contabilità finanziaria è affiancato un sistema di contabilità integrata al fine di permettere una rilevazione contemporanea dei fatti di gestione sotto gli aspetti finanziario, economico e patrimoniale. 2. Per la realizzazione del sistema di contabilità integrata di cui al comma 1. sono assegnate tecnologie e mezzi informatici adeguati. Art. 36 (ufficio contabilità economica) 1. E' istituito, quale articolazione dell'ufficio "contabilità economica, fiscale, controllo di gestione", l'ufficio contabilità economica. 2. Spetta all'ufficio di contabilità economica: a) la redazione del conto economico complessivo e di conti economici di dettaglio per ciascun servizio; b) la stesura del conto del patrimonio. c) La consegna dei beni mobili e immobili tramite appositi prospetti predisposti dal responsabile dell'ufficio contabilità economica e sottoscritti dal consegnatario. 3. I responsabili dei servizi collaborano con l'ufficio contabilità economica per l'individuazione e la suddivisione dei costi e dei proventi per ciascun servizio o centro di costo, nonché per la compilazione degli inventari dei beni mobili ed immobili. 4. l ufficio contabilità economica fornisce periodicamente i dati economici di sintesi della gestione dei servizi comunali all'ufficio controllo di gestione per l'effettuazione delle proprie funzioni. Art. 37 (completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale) 1. Nella prima fase di completamento degli inventari e di ricostruzione dello stato patrimoniale i beni mobili acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati secondo le modalità di seguito indicate: stato di conservazione dei beni annualità già ammortizzate al 31 dicembre 1996 beni mobili ottimo 1 buono 2 medio 3 sufficiente 4 pessimo 5 Art. 38 (beni mobili inventariabili) 1. I beni mobili di facile consumo e di valore unitario inferiore a lire non sono inventariati. CAPO VII LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 39 (funzioni e compiti del collegio dei revisori)

16 1. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo statuto comunale la revisione economico- finanziaria è svolta dal collegio dei revisori. 1 bis In deroga a quanto disposto dall'art. 104 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 non si prevede alcun limite al numero di incarichi che i componenti del collegio dei revisori possono assumere negli enti locali. 2. Il collegio dei revisori svolge attività di collaborazione con il consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dallo statuto comunale e dal presente regolamento. 3. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, lo schema del rendiconto, la relazione illustrativa sono approvati dalla Munta comunale e consegnati al collegio dei revisori che ha a disposizione 20 giorni dalla consegna per redigere la propria relazione secondo le disposizioni di legge. 4. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto, alla relazione della giunta comunale, alla relazione dell'organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge, è messa a disposizione dei consiglieri comunali 20 giovi prima del termine previsto dalla legge per l'approvazione dello stesso. 5. Il collegio dei revisori, su richiesta del responsabile dei servizio finanziario, esprime, altresì, pareri in ordine alla regolarità contabile, finanziaria ed economica di particolari rilevazioni o situazioni contabili. Art. 40 (espletamento delle funzioni e dei compiti del collegio dei revisori) 1. L'espletamento delle funzioni e dei compiti dei revisori è svolto, di norma, collegialmente. Il singolo componente può compiere verifiche su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferire al collegio. 2. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente. 3. Dell'attività del collegio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti e conservato in apposito registro. A verbale vengono riportate anche le relazioni o i pareri predisposti in modo autonomo dai singoli componenti. 4. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuitigli il collegio si avvale delle strutture del servizio finanziario. Art. 41 (cessazione dell'incarico del revisore) 1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa, altresì, dall'incarico se viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibilità di svolgere l'incarico per tre riunioni in un anno. Art. 42 (consegnatari dei beni) CAPO VIII GESTIONE PATRIMONIALE 1. I beni immobili sono dati in consegna ad apposito responsabile del settore tecnico, il quale ne cura la buona manutenzione e conservazione. 2. I beni mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna e gestione ai responsabili dei servizi cui tali beni sono destinati. Per i beni utilizzati da diversi servizi si procede all'individuazione del responsabile sulla base dell'utilizzo prevalente. 3. La consegna dei beni mobili e immobili avviene tramite appositi prospetti predisposti dal responsabile dell'ufficio contabilità economica e sottoscritti dal consegnatario. 4. Le variazioni inventariali sono comunicate dai consegnatari all'ufficio contabilità economica incaricato della compilazione dell'inventario. Il consegnatario dei beni mobili è tenuto a segnalare immediatamente eventuali furti, ammanchi, deterioramenti dei beni avuti in consegna al fine delle variazioni inventariali.

17 5. L'ufficio contabilità economica, incaricato della compilazione dell'inventario, segnala al sindaco e al segretario dell'ente le avvenute radiazioni. 6. Entro due mesi dalla fine dell'esercizio viene verificata a cura dei consegnatari la situazione patrimoniale di propria pertinenza. Negli stessi termini il responsabile dei beni immobili rileva i nuovi beni immobili acquisiti, separando le opere concluse dalle immobilizzazioni in corso, e le manutenzioni incrementative su beni immobili da capitalizzare. Art. 43 (inventario) 1. I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività patrimoniali sono iscritti in apposite schede inventariali che permettano la rilevazione di tutti i dati ritenuti necessari alla esatta identificazione, descrizione e valutazione dei beni. Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio al cui funzionamento il bene è destinato o attribuito e al relativo consegnatario. 2. Il riepilogo degli inventari dimostra la consistenza patrimoniale dell'ente. Art. 44 (materiali di consumo e di scorta) 1. La gestione, la custodia e la conservazione dei materiali di consumo sono affidati all'economo. Art. 45 (automezzi) 1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando: a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. 2. Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all'automezzo sulla quale rileva a cadenza mensile le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti e per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo. Art. 46 (abrogazione) CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI 1. E' abrogato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1993 n. 37 e successive modifiche. Art. 47 (adeguamento al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di organizzazione con esso incompatibili. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, sono disposte le conseguenti modifiche al presente regolamento.

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