Per la detassazione sul fotovoltaico, non serve un approccio comparativo
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2 Nel caso di specie, quindi, secondo la Commissione l operazione effettuata dal contribuente, nella sussistenza di oggettive difficoltà per dare esecuzione e ossequio alla norma e nella sussistenza di tutti gli altri requisiti, deve essere accettata. Pertanto, viene confermata la deducibilità prudenzialmente effettuata dalla società che ha scomputato i ricavi derivanti dalla vendita dell energia. Raffronto con impianto di potenza inferiore Pagina 2 di 5 Con riferimento ad un confronto fatto con un impianto di potenza inferiore, l Ufficio si limita a considerare che l impianto preso in considerazione è di potenza inferiore rispetto a quello fotovoltaico e, di conseguenza, il confronto non sembra ammissibile. Sul punto, la Commissione osserva che il raffronto è condivisibile, posto che mentre l impianto fotovoltaico funziona con la luce solare, presente solo in alcune ore, un impianto che funziona con altro combustibile ha la possibilità di funzionare nell intero arco della giornata. Pertanto, il raffronto è stato effettuato in modo logico e conseguente confrontando sul valore annuo della produzione di energia: da una parte l impianto fotovoltaico e dall altro un motore da 11kw elettrici che lavora per ore annue. In tal caso, secondo quanto affermato dalla Commissione, il sovraccosto sarebbe stato comunque superiore a quanto poi applicato dalla parte ricorrente. ILCASODELGIORNO a cura di Luca MIELE Svalutazioni degli immobili merce con deducibilità dubbia Resta dubbia la possibilità di svalutare, con effetto fiscale, gli immobili iscritti in bilancio come rimanenze di magazzino. L art. 92 del TUIR regola espressamente le svalutazioni relative a beni fungibili, prevedendo specifici limiti al comma 5. Diversamente, per i beni non fungibili, la norma... INFOEDITORIALE
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