REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI

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2 REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI Giuseppe Buscema 26 ottobre

3 Indice premessa excursus solidarietà negli appalti obbligazione solidale appalto disciplina civilistica in materia di solidarietà negli appalti soggetti ambito d applicazione solidarietà fiscale in materia di appalti procedure da osservare per evitare la solidarietà decorrenza documentazione solidarietà retributiva e contributiva conseguenze contributive - indicazioni operative procedure INPS procedure INAIL riflessi sul DURC ricorsi responsabilità solidale nei pubblici appalti responsabilità nel testo unico sulla tutela e sicurezza sul lavoro confronto tra le diverse norme fac simili fonti 2

4 PREMESSA Il regime di solidarietà negli appalti è stato interessato negli ultimi mesi da numerosi interventi legislativi che ne hanno esteso l ambito di applicazione sia relativamente ai soggetti interessati che alle materie oggetto dall obbligazione solidale. Da ultimo, il legislatore è intervenuto con il decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.99, pubblicata nella G.U. 22 agosto 2013, n.196, che ha modificato la cd. legge Biagi, recante la disciplina della solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatori relativamente ai trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori. Le novità riguardano la limitazione della deroga alla responsabilità solidale che può essere prevista dai contratti collettivi, nonché la puntualizzazione che il regime è applicabile anche ai lavoratori autonomi e che ne è esclusa la pubblica amministrazione. Altro intervento recente è contenuto nel decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, pubblicata nella G.U. 20 agosto 2013, n.194, che invece ha apportato modifiche alla legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale prevede la responsabilità solidale nell ambito degli appalti di opere o servizi per quanto concerne le ritenute fiscali. La modifica consiste nella eliminazione dell imposta sul valore aggiunto dalla solidarietà. Peraltro, tale disciplina è stata interessata da importanti interventi lo scorso anno ad opera di diversi provvedimenti. Il legislatore è intervenuto in più occasioni rendendo la materia di difficile applicazione sia per le imprese, giustamente timorose di essere coinvolte col proprio patrimonio nel caso di inadempienze degli attori interessati alla filiera degli appalti, ma anche per i professionisti che debbono orientare e consigliare i loro clienti non solo nella fase patologica e quindi nel momento in cui il problema investe già l obbligato solidale, ma 3

5 soprattutto in fase preventiva al fine invece di consentire di adottare adeguati strumenti di tutela nella fase contrattuale e nella esecuzione dell appalto. Nel 2012 il legislatore è intervenuto: 1) sulla disciplina prevista dalla legge 248/2006, con l art. 2 comma 5 bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, nella legge 26 aprile 2012 n 44, che ha eliminato la materia contributiva dalla solidarietà, nonchè con l articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che disciplina le modalità che deve seguire l appaltatore per evitare l obbligazione solidale. 2) apportando modifiche all articolo 29 comma 2 del decreto legislative 10 settembre 2003, n.276 che regola la solidarietà retributiva e contributiva (v. infra), con i seguenti provvedimenti: - art. 21, comma 1, decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35; - art. 4, comma 31, lett. a) e b), legge 28 giugno 2012, n. 92. Le regole previste sono, quindi, da valutare attentamente per la diversa disciplina applicabile a seconda della data in cui è sorto il debito ed anche perché in taluni casi consentono, se correttamente gestite o regolamentate, di evitare il coinvolgimento dell obbligato solidale a rispondere dei debiti dell obbligato principale. EXCURSUS SOLIDARIETA NEGLI APPALTI Prima di affrontare la materia della solidarietà negli appalti, è utile ricordare preliminarmente che una specifica regolamentazione della solidarietà era stata prevista nel nostro Paese sin dal 1960 quando il legislatore ha approvato la legge 23 ottobre 1969, n.1369 che disciplinava il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere. L articolo 3, in particolare, disponeva al comma 1 l obbligazione solidale degli imprenditori che appaltavano opere o servizi, a corrispondere il trattamento minimo normativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti da essi occupati nonché relativamente agli adempimenti ed obblighi previdenziali ed assistenziali. 4

6 Tale provvedimento è stato abrogato a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, con effetto dal 24 ottobre 2003, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n.30, nota come legge Biagi. La legge n.1369/1960 è stata specificamente abrogata dall art. 85, comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che ha ridisegnato la materia, disciplinandola all articolo 29. La disciplina del 1960 prima e quella del 2003 ora, si aggiunge peraltro a quanto già previsto dal codice civile all art in base al quale Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. In materia fiscale, invece, l'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede la solidarietà fiscale per quanto concerne le ritenute fiscali. Vanno poi ricordate anche le ulteriori ipotesi di responsabilità solidale previste nell'ambito degli appalti pubblici prevista dall'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché quella in materia di sicurezza sul lavoro contenuta all'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. La ratio delle discipline sulla solidarietà nell ambito dell appalto di opere o servizi attraverso l approvazione delle diverse norme poste a tutela del lavoratore e della stessa pubblica amministrazione, è evidentemente quella di evitare che, attraverso l esternalizzazione e parcellizzazione del lavoro, e quindi al frequente ricorso agli appalti, il lavoratore, gli istituti previdenziali e l erario non vengano soddisfatti del credito vantato, rimanendo così creditori nel caso di insolvenza dell appaltatore o del subappaltatore. Il legislatore, tenuto conto dell importante incidenza del costo del lavoro nella determinazione del corrispettivo, si è quindi occupato di tutelare i vari soggetti coinvolti, nelle conseguenze di eventuali inadempimenti nell ambito della filiera dell appalto. 5

7 Vanno peraltro menzionati gli articoli 4, comma 2 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, sempre in materia di pubblici appalti, anche se in tal caso non si tratta di una obbligazione solidale, ma dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante allorquando venga segnalato nel documento unico di regolarità contributiva, una inadempienza, nonché nel caso di morosità nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Vediamo nello specifico cosa prevedono le diverse discipline. OBBLIGAZIONE SOLIDALE La definizione dell obbligazione solidale è contenuta nell articolo 1292 del codice civile il prevede che L obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.. Tale regime di solidarietà consente al creditore di chiedere il pagamento anche ad uno solo dei condebitori, ovvero di richiedere una quota agli altri; peraltro, tale scelta, non comporta la decadenza di tale diritto nei confronti dell altro al quale il credito non fosse stato richiesto. Inoltre, l adempimento dell uno solleva anche gli altri dal pagamento. APPALTO La definizione di appalto è invece contenuta all articolo 1655 del codice civile. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Elemento distintivo dell appalto, che lo differenzia dal lavoro subordinato e dalla somministrazione di lavoro, è, secondo quanto previsto dall articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n.276/2003, l organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio 6

8 del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Senza entrare più in dettaglio sull istituto e sulle problematiche relative alla genuinità dell appalto in particolare per quelli endoaziendali, è utile ricordare che per limitare i rischi di una erroneo inquadramento della fattispecie, le parti possono avvalersi dell importante istituto della certificazione dei contratti di lavoro previsto dagli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n.276/2003 al fine di ottenere una certezza qualificatoria del contratto; una procedura volontaria dalla quale discende l indiscutibile vantaggio di ottenere un provvedimento amministrativo valido tra le parti e nei confronti dei terzi fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei rimedi esperibili attraverso il ricorso all autorità giudiziaria, fatti salvi i provvedimenti cautelari (cfr. articoli 79 e 80 D.Lgs. 276/2003). In particolare, è previsto espressamente all articolo 84 del D.Lgs. 276/2003 che le procedure di certificazione possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione del contratto di appalto, sia nella fase di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto. Inoltre, le parti potranno usufruire della funzione di assistenza e consulenza delle commissioni, espressamente prevista dall articolo 81 del citato decreto. La certificazione potrà essere richiesta, tra gli altri, anche nelle sedi delle Commissioni istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro. DISCIPLINA CIVILISTICA IN MATERIA DI SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI L'art del codice civile prevede che Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Dunque, se il lavoratore vanta un credito nei confronti dell'appaltatore potrà avanzare le proprie pretese per il recupero del credito vantato, direttamente sul committente. Si tratta in tal caso, tuttavia, non già di una obbligazione solidale, giacché consiste nella possibilità per i lavoratori di recuperare quanto dovuto dal committente nei confronti 7

9 dell appaltatore nel momento in cui propongono domanda, senza conseguenze pertanto per quanto concerne invece i pagamenti che il committente avesse già effettuato. Una norma finalizzata chiaramente a tutelare i lavoratori affinché possano recuperare il credito da essi vantato, possibilità estesa anche nel caso di fallimento dell appaltatore. Interpretazione, quest ultima, che ha superato anche il vaglio di costituzionalità nella parte in cui si era ritenuto che tale previsione potesse intaccare il principio della par conditio creditorum della procedura concorsuale (Corte Costituzionale, Sent. 01/3559). La previsione civilistica indicata, peraltro, è previsto che possa essere proposta anche senza la preventiva escussione dell appaltatore. SOLIDARIETA FISCALE IN MATERIA DI APPALTI L'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, regolamenta la solidarietà fiscale per quanto concerne le ritenute fiscali. Anche se va ricordato che fino al 28 aprile 2012, ovvero fino all'entrata in vigore dell'articolo 2 comma 5 bis della legge n.44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, tale dispozione prevedeva che la responsabilità riguardava anche la materia contributiva. Dal 29 aprile 2012, invece, la solidarietà opera solo in campo fiscale. La disciplina è stata profondamente innovata inoltre dalla legge 7 agosto 2012, n.134, con l articolo 13 ter inserito in sede di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 ed in vigore dal 12 agosto Un intervento di grande rilevanza, che comporta non pochi problemi sotto il profilo burocratico ai soggetti coinvolti. In particolare, la norma in esame ha sostituito il comma 28 dell articolo 35 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed aggiunto i commi 28 bis, il comma 28 ter. Tale disposizione prevede una specifica responsabilità solidale dell appaltatore in materia di versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. 8

10 Nel dettaglio, è previsto che in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Fino al 22 giugno 2013, peraltro, la solidarietà riguardava anche il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ma la previsione originaria è stata soppressa dall articolo 52 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98. L' art. 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n.248, così come modificato dunque dalla legge n.134/2012, prevede come si può notare, che l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, del versamento all erario delle ritenute fiscali nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. L intenzione del legislatore è chiara: evitare che, in caso di appalto, l erario perda gettito relativamente alle imposte sui redditi dovute dal sostituto e trattenute al lavoratore, sul costo del lavoro utilizzato. La solidarietà in materia di appalto relativamente alle ritenute fiscali è limitata comunque all ammontare del corrispettivo dovuto. Su tale aspetto va evidenziato che la previsione si presta ad interpretazioni non univoche, posto che per corrispettivo dovuto una interpretazione letterale porta a limitare la responsabilità a quello che l appaltatore deve ancora pagare al subappaltatore. Va a tal fine considerato che è il pagamento effettuato senza le verifiche previste (v. infra) che espone l appaltatore al regime di solidarietà allorquando emergesse che il subappaltatore si fosse reso moroso nei confronti dell erario. Pertanto, il riferimento al corrispettivo dovuto troverà quale limite massimo quello del corrispettivo contrattualmente previsto, ma se i singoli pagamenti sono stati effettuati osservando le procedure previste, si ritiene che la solidarietà vada limitata a quanto dovuto ancora al subappaltatore e quindi decurtando quanto già corrisposto. SOGGETTI La disciplina riguarda i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini 9

11 dell'imposta sul valore aggiunto stipulati a far data dall entrata in vigore della legge n.134/2012, ovvero dal 12 agosto In ogni caso, si applica ai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società. Rientrano in particolare: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Sono comprese altresì le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo, nonché le società di persona, e le altre associazioni indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Sono invece escluse le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n Si tratta in particolare delle amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Diversamente da altre disposizioni in materia di obbligo solidale, la disposizione in commento si limita a prevedere la responsabilità dell appaltatore sulle somme dovute dal subappaltatore, nulla prevedendo per quanto riguarda il committente anche se quest ultimo soggiace a sanzioni amministrative nel caso non effettua i controlli previsti (v. infra). Mentre sono da ritenersi compresi anche gli eventuali rapporti derivanti da ulteriori subappalti che dovessero essere stati stipulati dal primo subappaltatore. 10

12 AMBITO D APPLICAZIONE L'ambito di applicazione riguarda i contratti di appalto di tutti i settori e non solo quelli del settore edile. Non si ritiene infatti che la solidarietà possa ritenersi limitata al settore edile per effetto dell'inserimento della norma nel Titolo I del D.L.83/2012 convertito dalla Legge 134/2012 concernente Misure urgenti per le infrastrutture l edilizia ed i trasporti". Ciò perché le norme modificate si collocano in un provvedimento, il D.L.223/2006, in rubrica Misure di contrasto dell evasione e dell elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi (cfr.circolare Agenzia delle Entrate n.2/e dell'1 marzo 2013). Per quanto riguarda invece le tipologie contrattuali coinvolte, occorre fare riferimento esclusivamente all'articolo 1655 del codice civile che definisce l'appalto come quel... contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Di conseguenza rimangono fuori dalla responsabilità altri contratti affini quali: - il contratto di trasporto regolato dall'articolo 1678 e seguenti c.c.; - il contratto d'opera disciplinato dall'articolo 2222 c.c.; si tratta in questo caso di un contratto che si distingue perché l'obbligazione viene assunta dalla persona per compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, viene assunta con lavoro prevalentemente proprio; - il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; in questo caso, si tratta di un contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. - le prestazioni rese nell ambito del rapporto consortile. 11

13 Secondo quanto precisato dall'agenzia delle Entrate, sono da escludersi anche i contratti di appalto per la fornitura di beni. La Direzione Centrale Normativa delle Entrate, con la circolare 2/E/2013, tali appalti, pur se risultano richiamati dal comma 28-ter dell'articolo 13 ter della legge 134/2012, non risultano previsti nelle disposizioni contenute dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l appalto di opere o servizi. Una limitazione della portata della responsabilità certamente positiva poichè evitano agli interessati un carico di burocrazia in quanto, nel dubbio, i committenti chiedevano agli appaltatori e questi ultimi ai subappaltatori, tutta la documentazione prevista per evitare rischi. PROCEDURE DA OSSERVARE PER EVITARE LA SOLIDARIETA Al fine di evitare il coinvolgimento attraverso il citato regime di responsabilità solidale, l appaltatore potrà effettuare le opportune verifiche finalizzate a far emergere che gli adempimenti che sono scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. A tal fine dovrà, di regola, acquisire dal subappaltatore la documentazione necessaria atta a comprovare l effettuazione degli adempimenti previsti. In buona sostanza verificare che le ritenute fiscali dovute e scadute alla data del versamento del corrispettivo, siano state versate. Tali verifiche dovranno essere effettuate prima del pagamento del corrispettivo. A seguito delle modifiche apportate dalla legge n.134/2012, è stata prevista tuttavia una modalità alternativa rispetto a quella descritta. L'appaltatore potrà ottenere la dimostrazione della regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali da parte del subappaltatore, anche mediante un'attestazione a questi rilasciata attraverso un asseverazione dei professionisti iscritti agli ordini dei consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero dal responsabilità di un centro di assistenza fiscale abilitato. In tal modo l appaltatore sarà dunque al riparo da eventuali richieste del fisco per debiti dei subappaltatori relative all'appalto affidato anche quando l asseverazione si rivelasse infedele in quanto l intervento del professionista ovvero degli altri soggetti abilitati rappresenta una deroga che solleva da ogni possibile conseguenza. 12

14 Ferme restando, naturalmente, le responsabilità a carico degli asseveratori nel caso del rilascio di un'attestazione infedele. Occorre ricordare che l'appaltatore, in mancanza della documentazione prevista per essere sottratto alla responsabilità solidale, può a tutti gli effetti sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, senza che quest ultimo possa evidentemente avviare procedure di riscossione del credito o applicazione di interessi moratori. Come si vedrà, l Agenzia delle Entrate ha previsto che il subappaltatore si possa produrre anche un autocertificazione allo scopo (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.40/e/2012). Per quanto concerne il committente, che si è anticipato non risulta coinvolto nell obbligazione solidale fiscale di cui trattasi, è previsto che provveda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, ovvero che siano stati esibiti i documenti previsti per il pagamento del corrispettivo (v. supra). L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 200 mila se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della citata sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. L'irrogazione delle sanzioni a carico del committente non scatta se, pur avendo omesso di richiedere all'appaltatore la documentazione, i versamenti delle ritenute fiscali siano stati regolarmente eseguiti. Si può notare che, se l'appaltatore omette il pagamento di ritenute fiscali anche di importo minimo, il committente rischia di essere sanzionato per omesso controllo col rischio che gli venga irrogata la sanzione con un minimo di 5 mila euro. Considerando che il D.L.16/2012 ha previsto che da luglio 2012 non si procede all accertamento, all iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d imposta, basteranno 31 euro per rischiare la citata sanzione. 13

15 Magra consolazione per il committente quella di richiamare l'articolo 7 del D.Lgs. 472/1997 che consente, se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, che questa possa essere ridotta fino alla metà del minimo. L Agenzia delle Entrate per chiarire la disciplina contenuta nella legge 134/2012, è intervenuta con documenti di prassi. In particolare, con la circolare 8 ottobre 2012, n.40/e ha evidenziato che gli adempimenti che deve verificare il committente/appaltatore al fine di evitare le conseguenze previste (obbligo solidale/sanzione) consistono nelle attestazioni dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. DECORRENZA L Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli adempimenti, in ossequio a quanto previsto dall articolo 3, comma 2, legge n.212/2000 con cui è stato approvato lo Statuto del contribuente, operano trascorsi sessanta giorni dall entrata in vigore della legge n.134/2012. Pertanto, la responsabilità riguarda i pagamenti effettuati a far data dall 11 ottobre 2012 ed in relazione ai contratti stipulati dal 12 agosto DOCUMENTAZIONE Abbiamo visto che per evitare l obbligazione solidale l'appaltatore potrà richiedere ai subappaltatori, in alternativa alla documentazione comprovante gli adempimenti scaduti alla data del pagamento, un asseverazione dalla quale si evinca la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali. Tale asseverazione potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro; dei centri di assistenza fiscale abilitati al rilascio del visto di conformità ed alla asseverazione ai fini dell applicazione degli studi di settore. 14

16 L Agenzia delle Entrate, in alternativa alle attestazioni ed alle asseverazioni rilasciate da parte dei professionisti ed altri soggetti abilitati, consente che venga rilasciata una dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (cfr. circolare 40/E /2012). Nella dichiarazione sostitutiva andranno indicati: - Il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti risulta liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito il versamento, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime del pagamento dell IVA per cassa ai sensi dell articolo 7 del D.L n. 185/2008; - Indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; - Riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; - Indicare espressamente che l IVA e le ritenute versate includo quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. Per quanto concerne l IVA, va ribadito che la solidarietà ha operato fino agli adempimenti anteriori al 21 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013 che, all articolo 51, ha soppresso tale imposta dal regime di solidarietà. In definitiva, quindi, l appaltatore ed il committente saranno tenuti indenni da conseguenze se avranno ottenuto dal subappaltatore, alternativamente: l attestazione dei versamenti eseguiti, l asseverazione di un professionista o di un centro di assistenza fiscale abilitato, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n.2/e dell'1 marzo 2013 che al fine di semplificare gli adempimenti, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente relativi al contratto d appalto, può essere rilasciata in modo unitario. Inoltre, la certificazione, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. Infine, per quanto riguarda i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si è dell avviso che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al 15

17 momento in cui il committente o l appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. SOLIDARIETA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA L obbligazione fiscale appena descritta va ad aggiungersi, si è accennato, alle altre due previsioni di obbligazione solidale o comunque di coinvolgimento dell appaltatore o del committente contenute nel codice civile all'articolo 1676 ed all articolo 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003. La disposizione del 2003, a differenza di quella prevista dalla legge 248/2006, coinvolge il committente nei debiti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, per retribuzioni dovute ai lavoratori e relativi contributi previdenziali entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. Sulla base della disciplina civilistica, invece, i dipendenti dell'appaltatore possono proporre azione nei confronti del committente fino a concorrenza del debito alla data della loro azione. In particolare, per quanto concerne l obbligazione regolata dall'articolo 29 del D.Lgs.276/2003, l'ambito di applicazione riguarda la corresponsione dei trattamenti retributivi, compreso il trattamento di fine rapporto, ai lavoratori nonché i relativi contributi previdenziali relative al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale obbligazione opera entro l'arco temporale di due anni, mentre come accennato in precedenza, l'articolo 1676 del codice civile non prevede limiti temporali per quanto concerne il recupero dei crediti dei lavoratori anche se non si tratta di una obbligazione solidale. Infatti, la disciplina civilistica prevede che coloro che, alle dipendente dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla 16

18 concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Trascorsi i due anni, quindi, i lavoratori potranno comunque richiedere l adempimento ai sensi dell articolo 1676 anche se, come si può notare, qualora all atto della domanda il committente non abbia alcun debito nei confronti dell appaltatore, il lavoratore non potrà utilizzare tale disciplina per il recupero del credito; ovvero, qualora risultasse di importo inferiore a quello vantato, potrà ottenere una soddisfazione parziale. Una differenza sostanziale rispetto all obbligazione solidale in commento, in quanto la previsione civilistica non comporta una responsabilità del committente il quale è sollevato da qualsiasi coinvolgimento nel caso in cui non avesse alcun debito nei confronti dell appaltatore. Come chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare 11 febbraio 2011, n.5 relativamente all'aspetto contributivo il termine decadenziale di due anni riguarda esclusivamente l obbligato solidale e non invece quello principale (appaltatore o subappaltatore), per il quale i termini di decadenza sono quelli normalmente previsti e cioè di cinque anni. E opportuno precisare, altresì, che tale obbligazione solidale opera esclusivamente nei confronti del committente imprenditore e, conseguentemente, rimangono escluse le persone fisiche che non esercitano attività d impresa. Va ricordato tuttavia che tali ultime obbligazioni richiamate non sono sostituibili con l'attestazione del professionista che pertanto sarà limitata alle ritenute fiscali. Si è evidenziato in precedenza che la disciplina in materia di obbligazione solidale negli appalti è stata modificata in più occasioni. Fino al 29 aprile 2012 la previsione contenuta nell articolo 35 del D.L. 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006 che si è visto riguarda la solidarietà fiscale, prevedeva l obbligazione solidale anche in materia contributiva. A seguito delle modifiche apportate dall art. 2, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44, l obbligazione è stata invece circoscritta alla materia fiscale. 17

19 L obbligo solidale in materia contributiva pertanto, a decorrere dal 29 aprile 2012, risulta regolamentato esclusivamente dall articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 che circoscrive la responsabilità al termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell appalto. Nello specifico è previsto che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Rimangono escluse dall obbligazione invece le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. La solidarietà investe dunque i trattamenti retributivi dei lavoratori, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi limitatamente a quanto maturato nel periodo del contratto di appalto. Non opera invece relativamente alle sanzioni civili per le quali la responsabilità è esclusivamente del responsabile dell'inadempimento. Tuttavia tale esclusione deriva dalla formulazione dell articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 a seguito delle modifiche previste dall art. 21, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Pertanto solo dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 5/2012. A tal proposito, il Ministero del lavoro ha precisato che il dies a quo a partire dal quale l obbligato in solido non risponde delle sanzioni civili coincide con tutti gli 18

20 obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto (cfr. Interpello n.3/2010). E' previsto che il committente possa evitare la responsabilità solidale se applicherà metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Tale possibilità è consentita nella misura in cui sia prevista dai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore. Tuttavia, tale limitazione, come chiarito dal citato articolo 9 del D.L.76/2013, è limitata alle quote retributive, rimanendo esclusi, invece, i contributi previdenziali ed assistenziali per i quali non è possibile derogare a regime naturale della responsabilità solidale. L articolo 9 del decreto legge 76/2013 ha previsto che l obbligazione si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Non che prima ne fossero espressamente esclusi, ma la norma si prestava ad interpretazioni differenti. Tant'è che il Ministero del Lavoro aveva ritenuto che si applicasse ai lavoratori autonomi già prima dell'entrata in vigore del D.L.76/2013 (cfr. Vademecum Ministero del Lavoro Lettera Circolare n del 22 aprile 2013). Tale estensione suscita dubbi sull effettivo ambito di applicazione alla luce del potenziale ambito di applicazione conseguente la definizione di lavoratore autonomo. Il Ministero del Lavoro, a tal proposito, ha chiarito che l estensione ai lavoratori autonomi opera limitatamente ai lavoratori cd. parasubordinati essendo solo costoro i soggetti per i quali le obbligazioni contributive ed assistenziali sono poste a carico del committente e debbono pertanto ritenersi esclusi gli altri lavoratori autonomi (cfr. Circolare 29 agosto 2013, n.35). In particolare, il ministero muove la propria interpretazione dalla ratio sottesa all istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo sia limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla 19

21 solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell istituto. La responsabilità solidale prevista dall articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 non è applicabile ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per le quali peraltro si applica la disciplina contenuta nel regolamento degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, nonché l art del codice civile (cfr. art.9 D.L.76/2013). CONSEGUENZE CONTRIBUTIVE - INDICAZIONI OPERATIVE Evidentemente, l'obbligazione solidale comporta delle procedure operative per il recupero del credito da parte degli istituti previdenziali interessati, nei confronti dell'obbligato solidale. Sia l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale che l'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno a tal fine diramato apposite istruzioni sia agli organi ispettivi che agli uffici amministrativi. Le procedure tengono conto dell'evoluzione normativa che ha modificato le disposizioni da cui discende l'obbligazione solidale. In particolare: 1) l'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 che - si è visto - è la disposizione che continua a regolare l'istituto, ma che fino al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.L. 5/2012, prevedeva il coinvolgimento anche relativamente alle sanzioni civili. Dal 10 febbraio 2012, l'articolo 21 del citato decreto ha invece escluso le sanzioni dal l'obbligazione solidale; 2) l'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che invece è stato ripetutamente modificato nel tempo. Il testo normativo in vigore fino al 28 aprile 2012, data in cui è entrato in vigore la legge n.44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, prevedeva che l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 20

22 Dal 29 aprile, l'articolo 2 comma 5 bis della legge n.44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, ha così sostituito la norma in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, al versamento all erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell ambito dell appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l inadempimento. Dal 28 giugno 2013, infine, la ricordata soppressione dell'iva dal regime di solidarietà a seguito dell'entrata in vigore del D.L.69/2013. Nel corso dell accertamento ispettivo a carico dell obbligato principale, conseguentemente, i funzionari dell'ente potranno acquisire vigilanza i contratti di appalto di opere o servizi al fine di procedere alle azioni a tutela e recupero del loro credito. Sul fronte della tutela del credito, il Ministero del Lavoro con la circolare 11 febbraio 2011, n.5 ha chiarito che il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto riguarda esclusivamente l obbligato solidale e non invece quello principale (appaltatore o subappaltatore), per il quale i termini di decadenza sono quelli normalmente previsti e cioè di cinque anni. PROCEDURE INPS L'INPS ha fornito istruzioni da ultimo con la circolare INPS n. 106 del 10 agosto L'istituto, indica agli ispettori che, allorquando emerge la solidarietà nell obbligazione contributiva per effetto dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs.276/2003 (e fino al 28 aprile 2012 dall'articolo 35 della legge 248/2006), dovranno procedere alla redazione di un apposito verbale unico di accertamento che dovrà essere notificato all obbligato in solido. Nel verbale andranno indicati i fatti che costituiscono il presupposto dell'addebito. È infatti necessario che il verbale di accertamento sia adeguatamente motivato secondo quanto previsto dall art. 13 D.Lgs. 124/2004. In particolare, dovranno emergere: - i dati anagrafici, fiscali e contributivi relativi all obbligato principale; 21

23 - i dati anagrafici e fiscali relativi agli obbligati solidali, questi ultimi indicati nella distinta sezione, appositamente predisposta nello schema di verbale di accertamento ispettivo; - le disposizioni normative dal quale ha preso le mosse il vincolo solidale; - i dati relativi ai lavoratori interressati; - periodi di lavoro dell'addebito. PROCEDURE INAIL L'INAIL è intervenuta sulla responsabilità solidale in materia di premi assicurativi nel caso di appalti di opere o di servizi con la circolare n.54 dell'11 ottobre Le istruzioni per il personale ispettivo prevedono che in tutti i casi di accertata solidarietà nell obbligazione dovrà essere una apposita comunicazione di responsabilità solidale estrapolando i dati dal verbale unico di accertamento e notificazione redatto nei confronti dell obbligato principale (appaltatore o subappaltatore). Nella comunicazione, da notificare successivamente a quella trasmessa all'obbligato principale, dovranno essere indicati, oltre alla fonte che ha dato origine all'obbligazione solidale, i seguenti dati: - il richiamo puntuale alla norma da cui deriva l obbligo solidale; - i dati anagrafici fiscali e assicurativi del soggetto ispezionato e del responsabile solidale; - il luogo dell accesso ispettivo; - l esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell addebito - l indicazione dell oggetto dell appalto di opere o servizi e la descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione svolta dai lavoratori e dedotta nel contratto; - la data inizio e la data fine appalto (o fine subappalto); - i dati identificativi dei lavoratori (e delle relative tipologie di contratto) impiegati dal soggetto ispezionato; - il periodo di impiego degli stessi; - le retribuzioni imponibili evase relative ai lavoratori irregolari impiegati nei lavori oggetto del contratto d appalto (o di subappalto) per i periodi cui lo stesso si riferisce. 22

24 RIFLESSI SUL DURC A seguito dell'emissione e notificazione del verbale di accertamento, anche per l'obbligato solidale nasce una autonoma obbligazione contributiva. Tuttavia, è importante sottolineare che tale debito non produce conseguenze sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, con Interpello n. 3/2010 ha chiarito che il debito contributivo derivante dal regime di solidarietà non pregiudica il rilascio del DURC regolare. In tal senso, anche le istruzioni INPS (cfr. circ.106/2012) ed INAIL (cfr.circ.54/2012). RICORSI Avverso i provvedimenti degli organi ispettivi degli istituti previdenziali, sarà possibile produrre ricorso amministrativo oltre che ricorso all Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 442 e seguenti c.p.c. applicabili alle controversie in materia di previdenza ed assistenza. Va altresì ricordato che l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs.276/2003 prevede che " Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Pertanto, laddove il convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio 23

25 dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI PUBBLICI APPALTI La responsabilità solidale nei pubblici appalti è disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 il quale all'articolo 118, comma 6, prevede che l'affidatario dei lavori deve assicurare ai i propri dipendenti integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Inoltre, analoga osservanza è prevista per i lavoratori occupati dall'eventuale subappaltatore relativamente alle prestazioni da questi rese nell'ambito del subappalto. Nel caso di inosservanza, l'affidatario risponde in solido anche per le violazioni del subappaltatore. Per quanto concerne invece la materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, abbiamo visto che non è prevista alcuna responsabilità solidale della pubblica amministrazione; tuttavia, la regolarità è assicurata dalla necessità del rilascio del documento unico regolarità contributiva al fine di poter procedere al pagamento del corrispettivo a favore dell'appaltante. In caso contrario, infatti, scatta l'intervento della stazione appaltante previsto in caso di inadempienza contributiva dell esecutore e del subappaltatore ai sensi del D.P.R.207/2010. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto prevede infatti che all'atto del pagamento, nel caso il DURC segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dagli enti aggiudicatari e stazioni appaltanti direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sul fronte retributivo, invece, l'articolo 5 del D.P.R.207/2010 prevede un analogo intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva dell esecutore e del subappaltatore. 24

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